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Firmato Da: PELLECCHIA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 63a69a9a1f315e7b872f6b41d848722c

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all’udienza del 15-01- 2020 ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 9559 dell’anno 2014 OGGETTO

Risarcimento danno da usura psicofisica TRA

Tarantino Antonio (cf TRNNTN70R12F839O) elett.te dom.to presso lo

studio dell’Avv. Nunzio Miletti Scamardella

(c.f.MLTNNZ68D10D122N) che lo rapp.ta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo telematico.

ricorrente E

Comune di Mondragone (cf 83000970612), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell’Avv. Luisa Faiella (c.f.

FLLLSU82H66A783G) che la rapp.ta e difende in virtù di procura resa su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta e giusta decreto n.74 del 28-5-2015 del Sindaco del Comune di Mondragone in atti.

resistente CONCLUSIONI

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Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per la parte resistente:

come da memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 17-11-2014 il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente del Comune di Mondragone in qualità di vigile urbano, esponeva di aver svolto attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo nelle giornate indicate in ricorso dal 2000 al 2014 per un numero complessivo di 217 giornate; che tale prestazione ininterrotta aveva causato uno stress psicofisico da usura.

Lamentando la violazione dell’art.36 Cost. e degli artt.2109 e 2126 c.c., il ricorrente chiedeva quindi la condanna dell’Amministrazione Comunale convenuta al risarcimento del danno da usura psicofisica nella misura quantificata in ricorso pari alla retribuzione giornaliera moltiplicato per il numero di mancati riposi settimanali; il tutto con vittoria di spese processuali ed attribuzione.

Si costituiva il Comune di Mondragone eccependo che il ricorrente aveva fruito di riposi compensativi nell’arco dei 15 giorni successivi – in ogni caso, mai oltre i due mesi successivi – talché non era configurabile alcun danno. Concludeva quindi l’ente convenuto per il rigetto della domanda.

Concesso il termine per il deposito di note, questo Presidente, in esecuzione di un decreto volto al riequilibrio del proprio ruolo, si autoassegnava, tra gli altri, il presente procedimento; all’odierna udienza di discussione, questo Giudice decideva la causa come da sentenza in atti di cui dava pubblica lettura.

La domanda è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Come è noto, secondo l’elaborazione giurisprudenziale di legittimità, in relazione alla mancata fruizione del riposo settimanale

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possono prospettarsi tre distinte situazioni.

Anzitutto vi è quella in cui la fruizione del riposo oltre il settimo giorno è legittima in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del tempo di lavoro, prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici compensativi. In tal caso, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità del lavoro, ha natura retributiva, con la conseguente applicabilità del regime prescrizionale quinquennale.

Vi è poi l’ipotesi, in cui, in assenza di previsioni legittimanti, la scelta datoriale contrasta con l’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c. ed il lavoratore propone una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro. In questi casi la sussistenza del danno deve ritenersi presunta, il diritto non ha natura retributiva e il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni.

Qualora poi il lavoratore sostenga di aver ricevuto un ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità”

determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali, il quadro cambia ancora sotto il profilo dell'onere della prova, perché questo danno ulteriore non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale (cfr. ex multis Cass16-7-2002 n.10324;

n.1135/2004).

Nel caso in esame, il lavoratore lamenta lo svolgimento ininterrotto di sette giorni di lavoro nei periodi indicati in ricorso che risultano comprovati documentalmente dal prospetto delle presenze in servizio del ricorrente. Deduce al riguardo l’insorgenza dello stress da

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usura psicofisica per il quale chiede il risarcimento del relativo danno.

Sulla natura del danno da usura psicofisica derivato dalla mancata fruizione del riposo settimanale e sul regime probatorio allo stesso applicabile secondo i dettami della S.C. occorre richiamare il principio di diritto già affermato da Cass. 20-08-2004 n. 16398, secondo cui

“l’interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale....” (Cass. 10-08-2015 n.16665).

Per consolidato orientamento di legittimità compete al Giudice del merito scrutinare se la disciplina contrattuale collettiva preveda benefici destinati a compensare la maggiore penosità del lavoro domenicale e di quello prestato oltre il sesto giorno (Cass. 16-7-2002 n.103234; n.1135/2004).

Paradigmatica sull’argomento risulta la pronuncia della S.C n.8458/2010 in cui trova applicazione la medesima contrattazione del settore di quella applicabile nel presente giudizio.

L’art.24 del CCNL dispone che

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il, lavoro straordinario festivo.

3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del

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compenso per lavoro straordinario non festivo.

4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

Dunque, alla stregua della previsione pattizia richiamata, soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell’orario ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, comma 2. Infatti l’art. 24 contempla, ai prime tre commi, l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all’orario normale di lavoro, mentre l’art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro.

Di contro nel caso di specie, trattasi di lavoratore impiegato in modo continuativo – e dunque non occasionale - ad una prestazione nel settimo giorno continuativo, talché l’art.52 non è applicabile.

Pertanto, alla stregua della documentazione prodotta, essendo comprovato lo svolgimento nei giorni indicati in ricorso dell’attività lavorativa dell’istante, con superamento del sesto giorno consecutivo, il danno da usura psicofisica deve essere ritenuto presunto. Dunque deve essere riconosciuto il diritto del lavoratore ad una ulteriore attribuzione patrimoniale derivante dal mancato godimento del riposo settimanale coincidente con la domenica, non potendo tale diritto restare assorbito

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attraverso la corresponsione di un trattamento integrativo rappresentato dall’art.24 co I che compensa esclusivamente la perdita del riposo compensativo anche non coincidente con la domenica (Cass. lav. 16-7- 2002 n.10324).

In ordine alla sua quantificazione, stimasi equo ritenere applicabile la percentuale del 40% della paga giornaliera riconosciuta, anno per anno del lavoratore.

Pertanto, utilizzando i conteggi elaborati dal ricorrente e riducendoli alla misura percentuale indicata, il Comune di Mondragone va condannato al risarcimento del danno in favore del ricorrente, quantificato in complessivi €.5.288,04 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:

 Condanna il Comune di Mondragone al risarcimento del danno in favore di Tarantino Antonio quantificato in complessivi

€.5.288,04 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

 Condanna il Comune di Mondragone al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.990,00 oltre Iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione all’Avv. Nunzio Miletti Scamardella dichiaratosi anticipatario.

Santa Maria Capua Vetere 15-01-2020

Il Giudice del Lavoro (dott. Roberto Pellecchia)

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