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REGIONE SICILIA PROVINCIA DI TRAPANI cava di marmo sita in C/da Segala del Comune di Castellammare del Golfo

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Studio Geologico-Ambientale Dott. Salvatore Ricco

Via Francesco Paolo Frontini n° 18, 90145 Palermo Tel./Fax 0916731864 - Cell: 3488929956

email: rino-ricco@libero.it PEC: rino-ricco@pec.libero.it P. IVA 06840980822.

REGIONE SICILIA PROVINCIA DI TRAPANI

cava di marmo

sita in C/da “Segala” del

Comune di Castellammare del Golfo

Esercente: Ditta Perla Marmi S.r.l.

Via Mocata s.n. - 91015 - CUSTONACI (TP)

Riscontro al P.I.I. n. 64 del 22/12/2020

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Scheda di riferimento dati amministrativi della Ditta esercente

Ditta: Perla Marmi S.r.l.

Sede legale: Custonaci, Via Mocata, s.n.

Partita IVA: 02107900819

tel. +39 0923 971180 fax +39 0923 971080 e – mail: srlperla@libero.it

Attività: Estrazione e lavorazione marmi

Cava: Superficie disponibile m2 22.023; Superficie di coltivazione m2 11.620;

Superficie di rispetto e pertinenze m2 10.403

Particella n° 189 (ex 9) (parte) del Foglio di mappa n° 10 del N.C.T. del Comune di Castellammare del Golfo.

Planimetria IGM - Foglio 252 III° S E “S. Agata di Militello”, scala 1: 25.000 Sede attività: c/da Segala del Comune di Castellammare del Golfo (TP) Legale Rappresentante: Sig. Castiglione Alfredo

OGGETTO DELLO STUDIO

Progetto per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di una cava di calcare-marmo, con riduzione della superficie di coltivazione ed ampliamento in profondità della stessa, sita in contrada Segala del Comune di Castellammare del Golfo (TP).

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Premesse

Il Sig. Castiglione Alfredo, nato a Custonaci il 22/06/1967, nella qualità di legale rappresentante della Ditta Perla Marmi S.r.l. con sede legale in Custonaci, Via Mocata, s.n., P. IVA n. 02107900819, titolare dell’autorizzazione 13/11-311 TP del 23/06/2011, con validità di anni 15 (quindici), rilasciata dal Distretto Minerario di Palermo per l’esercizio della cava di calcare-marmo, sita in loc. Segala del Comune di Castellammare del Golfo (TP), ricadente nella particella n° 189 (ex 9) (in parte) del foglio di mappa n° 110 del N.C.T. del medesimo Comune, ha dato incarico agli scriventi Per. Ind. Min. Vittorio Ivano Campo, iscritto all’albo dei Periti Industriali di Palermo al n° 781, e dott. Geologo Salvatore Ricco esperto in materia ambientale, di predisporre le controdeduzioni tecniche minerarie al Parere Interlocutorio Intermedio della Commissione Tecnica Specialistica n. 64/2020 del 21/12/2020, trasmesso con nota A.R.T.A. 07/01/2020 prot. n. 729 (i cui termini sono stati prorogati di ulteriori trenta giorni con nota 19/01/2021 prot. n. 2830), relativo al procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., comprensiva di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., e attivazione procedura di P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, con Ampliamento volumetrico e contestuale riduzione della superficie di coltivazione, ai sensi degli artt. 9 e 22 della L.R.S.

09/12/1980 n°127 e s.m.i., della cava di calcare-marmo, sita in loc. Segala del Comune di Castellammare del Golfo (TP) suddetta.

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CRITICITÀ RILEVATE DALLA C.T.S. CON IL P.I.I. N. 64/2020 DEL 21/12/2020

Con il P.I.I. n. 64/2020 del 21/12/2020 la Commissione Tecnica Specialistica ha rilevato, fra le altre, le seguenti criticità:

1. occorre integrare la documentazione analizzando il “Piano di tutela delle Acque” e riportando su cartografia ad adeguata scala l’ubicazione delle opere di captazione per uso idropotabile più prossime;

2. occorre definire, allegando specifica cartografia ad adeguata scala, la distanza dalle case sparse adibite a civile abitazione e dai nuclei abitati più prossimi;

3. in funzione delle suddette distanze occorre sia eseguita una valutazione in relazione ai venti dominanti e alla possibilità di trasporto fino alle abitazioni delle polveri in atmosfera sia integrare il PMA in relazione di quanto previsto dall’art.27 delle NTA del Piano Cave;

4. dalla consultazione del SIF (Sistema Informativo della Forestale) si evince la presenza di aree boschive in adiacenza dell’area di progetto, si chiede pertanto di verificare e chiarire tale circostanza;

5. in considerazione delle possibili problematiche evidenziate nello SIA relative alla stabilità dei diaframmi al confine con le limitrofe cave esercite dalle ditte MICELI e PAEMA S.r.l., si chiede di approfondire in questa fase lo studio in tale settore allo scopo di definire le criticità ed escludere mediante le opportune previsioni progettuali qualsivoglia rischio durante le attività estrattive;

6. occorre integrare lo SIA con la valutazione dei consumi relativi alle risorse naturali (Gasolio, acqua, energia elettrica);

7. occorre integrare lo SIA con la trattazione relativa alla produzione dei rifiuti all’interno dell’area di interesse progettuale e al relativo smaltimento;

8. occorre eseguire la valutazione degli impatti cumulativi, estesi a un raggio di almeno 5 km dal sito, dati dalla sommatoria dell’intervento proposto con le altre attività esistenti nella medesima zona;

9. nella valutazione degli impatti cumulativi, in considerazione della prevista installazione di un impianto di frantumazione, si chiede di tenere in considerazione già in questa fase l’impatto aggiuntivo derivante da tale impianto previsto;

10.non si rileva dagli elaborati progettuali la planimetria ad adeguata scala di dettaglio (preferibilmente 1:1000 o 1:2000) relativa all’ubicazione del ricovero mezzi e delle attrezzature, dell’officina, degli impianti, dei servizi, dei serbatoi metallici;

11.in riferimento a quanto previsto dall’art. 32 del Piano Cava si chiede di integrare particolari costruttivi di scarpate, canali e drenaggi delle acque, alla scala 1:50 e particolari costruttivi di edifici, ricovero impianti e servizi in scala adeguata;

12.lo studio di incidenza dovrà essere adeguato alle LINEE GUIDA NAZIONALIPER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT"

ART. 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate in GU 28.12.2019;

13.il predetto Studio dovrà fornire specifiche integrazioni sui potenziali effetti delle lavorazioni sulla avifauna e sul fenomeno delle migrazioni, essendo il sito posto tra le più importanti rotte migratorie d’Europa ed individuare eventuali effetti mitigativi su alcune delle lavorazioni più impattanti prendendo in esame, in considerazione della

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presenza dell’IBA156 ''Monte Cofano, Capo S.Vito e Monte Sparagio”, anche l’esclusione dell’utilizzo di esplosivi nell’attività di cava;

14.in relazione al recupero ambientale, in considerazione delle pressioni ambientali a cui è già sottoposto il territorio in esame, tenuto conto che l’impatto derivante dalle attività estrattive è da ritenere sostenibile solamente nell’ottica dell’importante rilievo economico e sociale che assume nel territorio del bacino minerario di Custonaci, la previsione di ricolmare la fossa al termine dei lavori di coltivazione dovrà essere approfondita nell’ambito di un autonomo ela-borato che dovrà definire la tipologia di materiale conferito (limitato comunque al solo cod. CER 170504, Terre e rocce da scavo). L’elaborato dovrà essere completato con uno studio vegetazionale per la completa rinaturalizzazione delle aree. Si dovrà procedere all’implementazione dello Studio prodromico alla Vinca anche rispetto a detta richiesta. Dovrà essere chiarito che, al di la della previsione che trattasi di “materiale di pregio”, tutti gli oneri economici conseguenti sono a carico del Proponente;

15.il progetto di massima del recupero ambientale dovrà essere approvato dal comune;

16.il Proponente dovrà presentare un progetto di opere di mitigazione e di riqualificazione naturalistica dell’area considerando anche quanto prescritto al punto a.2, punto 3, del Parere VAS sul Piano Cave (DA 429/GAB dell’11.9.2015);

17.una volta implementato il progetto sulla base delle criticità rilevate, dovrà essere richiesto il parere dell’Ente Gestore del sito SIC e ZPS ITA 010029 denominata

“Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio” dentro cui ricade anche l’IBA 156

“Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio”.

18.In conseguenza delle predette criticità, delle risultanze degli studi di approfondimento e delle relative opere di mitigazioni da attuare, il progetto dovrà essere oggetto di complessiva revisione.

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ANALISI E CONTRODEDUZIONI ALLE SUDDETTE CRITICITÀ’ RILEVATE DALLA C.T.S. CON IL P.I.I. N. 64/2020 DEL 21/12/2020

Riscontro al PUNTO 1 (occorre integrare la documentazione analizzando il “Piano di tutela delle Acque” e riportando su cartografia ad adeguata scala l’ubicazione delle opere di captazione per uso idropotabile più prossime):

È stato consultato il Piano di Tutela delle Acque come richiesto nel parere della C.T.S. n. 64/2020; dall’analisi dei contenuti relativi all’area trapanese si rileva in primis, che vista la presenza di rilievi isolati nella suddetta area, vengono favorite le precipitazioni orografiche (massa d'aria umida che incontrando un rilievo si sposta verso l’alto raffreddandosi e dando luogo a condensazione di vapore acque e conseguenti precipitazioni) con particolare caratterizzazione isotopica, contribuendo in modo consistente alla ricarica degli acquiferi e consentendo di identificare le aree di ricarica degli acquiferi ; infatti la conoscenza delle relazioni esistenti tra parametri morfologici ed isotopici consente numerose applicazioni nello studio delle acque di falda. In particolare, confrontando i valori del rapporto degli isotopi stabili dell’ossigeno 18 e dell’ossigeno 16 (δ18 O) e di eccesso di Deuterio (δD) delle sorgenti e delle piogge sono state identificate le aree di ricarica dei vari corpi idrici.

L’area su cui insiste il progetto in argomento è compresa nel corpo idrico Monte Sparagio – Monte Monaco a cui afferiscono numerosi rilievi della penisola di Capo San Vito, quali Monte Sparagio, Monte Speziale, Monte Acci, Monte Monaco e Monte Cofano, nei quali le sorgenti sono in numero estremamente limitato e l’acqua viene captata quasi esclusivamente per mezzo di pozzi perforati ubicati principalmente nell’area del centro abitato di San Vito Lo Capo e nell’area compresa tra Castelluccio e Custonaci; si conferma dunque quanto affermato nella relazione geologica e nello studio ambientale in relazione alle acque sotterranee. D’altra parte la permeabilità in grande delle rocce carbonatiche costituenti le unità in questione, unitamente a quanto detto a proposito dell’assetto morfologico e strutturale, relegano la superficie di falda nell’area di progetto a quote prossime al livello del mare.

L’assenza di sorgenti è ascrivibile allo specifico assetto morfologico e strutturale della penisola che favorisce il deflusso dell’acqua di falda verso le emergenze sottomarine presenti nel versante orientale. Si sono riscontrati inoltre fenomeni di ingressione marina nella parte nord della penisola. Ai fini della tutela delle acque ciò che viene segnalato nel Piano relativamente al corpo idrico in oggetto riguarda esclusivamente:

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1. il controllo dei reflui di origine antropica dei centri urbani ricadenti nel corpo idrico;

2. la limitazione all’attingimento nella zona di San Vito Lo Capo per evitare l’ingressione marina;

risulta evidente, dunque, che nessuna delle due fattispecie abbia alcuna relazione, né geografica né causale, con l’area e l’attività oggetto dello studio.

Per quanto attiene ad eventuali opere di captazione per uso idropotabile non se ne riscontra alcuna in un vastissimo intorno dell’area progetto. In conclusione dall’analisi del Piano di tutela delle acque si evince inequivocabilmente che NON vi è alcuna interazione tra le opere in progetto e gli obiettivi di tutela del piano stesso.

Riscontro al PUNTO 2 (occorre definire, allegando specifica cartografia ad adeguata scala, la distanza dalle case sparse adibite a civile abitazione e dai nuclei abitati più prossimi):

Come è possibile rilevare dalle carte allegate al progetto, oltre che dal SITR in gestione all’A.R.T.A., nonché con il conforto di qualsiasi programma di maps (google maps, google earth, ecc.), si può con certezza affermare che non vi sono case sparse nei dintorni dell’area di progetto, ma solamente costruzioni rurali abbandonate; le uniche case abitate presenti sono ad una distanza minima di circa 2,1 Km (così come da immagine di seguito riportata).

Riscontro al PUNTO 3 (in funzione delle suddette distanze occorre sia eseguita una valutazione in relazione ai venti dominanti e alla possibilità di trasporto fino alle abitazioni delle polveri in atmosfera sia integrare il PMA in relazione di quanto

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previsto dall’art.27 delle NTA del Piano Cave):

Sulla base di quanto affermato al punto precedente in merito all’ampissima distanza dell’attività dalle abitazioni più prossime, è del tutto evidente che gli impatti in argomento non coinvolgono e non coinvolgeranno tali abitazioni. Infatti, dai dati riportati nello studio allegato sulla dispersione delle polveri, si riscontra che già a pochi metri dalla cava non si riscontrano quantità rilevanti di polveri. Si ritiene fondamentale sottolineare che l’attività è in opera da decine di anni e non si sono mai verificate problematiche legate ad una diffusione eccessiva di polveri e/o di rumori.

Rispetto alle indicazioni dell’art. 27 del Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cave, il proponente segue e seguirà tutte le indicazioni da esso prescritte, attuando tutte le possibili azioni finalizzate alla limitazione dei rumori ed alla loro propagazione.

I mezzi già oggi vengono periodicamente sottoposti a manutenzione e continueranno ad esserlo nel prosieguo dell’attività, le eventuali sostituzioni avvengono utilizzando le moderne tecnologie compatibili con le necessità e possibilità del momento. Non è stato previsto l’impiego di pannelli fonoassorbenti in quanto dalle misure effettuate si è riscontrato che non ve ne è alcuna necessità dal momento che le misurazioni effettuate rientrano abbondantemente entro i limiti previsti dalla norma.

In ogni caso, per una trattazione più puntuale e dettagliata si rinvia ai seguenti elaborati allegati alla presente nota: Piano di Monitoraggio Ambientale polveri totali sospese, Piano di Monitoraggio Ambientale dei Rumori e Relazione sugli impatti acustici con monitoraggio ante operam e corso d’opera.

Riscontro al PUNTO 4 (dalla consultazione del SIF (Sistema Informativo della Forestale) si evince la presenza di aree boschive in adiacenza dell’area di progetto, si chiede pertanto di verificare e chiarire tale circostanza):

Rispetto a quanto richiesto si riscontra la presenza nella carta tematica del SIF della presenza di un’area a bosco ex D. Lgs 34/18 e L.R. 16/96 segnalata come

“arbusteti”, questa si trova completamente all’esterno dell’area in disponibilità, nonché al di fuori dell’area destinata alla coltivazione e all’ampliamento previsto (si veda la figura di seguito riportata), che ricordiamo non sarà planimetrico, ma avverrà esclusivamente in profondità, escludendo un parte delle aree già destinate agli scavi, a causa dell’assenza di materiale idoneo all’estrazione nella parte nord della cava,

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allontanandosi dalle aree segnalate a bosco, riducendo, di fatto, la superficie destinata alla coltivazione.

Le aree segnalate nella cartografia si trovano nella parte sommitale delle pareti che delimitano lo scavo esistente a quota 320,00 m s.l.m., con una differenza di quota dalle aree di scavo, poste a quota 279,00 m s.l.m., di circa 40 m. Risulta evidente, dunque, che con un dislivello di 40 m destinato ad aumentare, come da progetto, non ci saranno interazioni dirette tra le lavorazioni e la vegetazione presente. Inoltre, è fondamentale far notare che le aree prossime alla cava segnalate come aree boschive nelle carte tematiche presentano soltanto poche specie che si sviluppano in mezzo a vecchi ravaneti e altre cave attive, così come riscontrabile dalle foto allegate al progetto (si veda a titolo di esempio la foto di seguito riportata).

Riscontro al PUNTO 5 (in considerazione delle possibili problematiche evidenziate nello SIA relative alla stabilità dei diaframmi al confine con le limitrofe cave esercite dalle ditte MICELI e PAEMA S.r.l., si chiede di approfondire in questa fase lo studio in

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tale settore allo scopo di definire le criticità ed escludere mediante le opportune previsioni progettuali qualsivoglia rischio durante le attività estrattive):

Fermo restando che l’unico l’Organo per le industrie estrattive a cui, per legge, competono in via esclusiva le valutazioni e la vigilanza in materia di sicurezza nelle cave è il Distretto Minerario e che lo stesso non ha rilevato alcuna criticità in merito alla sicurezza relativa al progetto in argomento, in merito alla criticità indicata al punto 5) sopra riportato del P.I.I. n. 64/2020 del 21/12/2020 della C.T.S., si riscontra con quanto segue:

Con il progetto in esame si prevede di proseguire i lavori con il metodo di coltivazione a gradini mediante l’approfondimento del piazzale di cava, in atto posto a quota m 272,00, fino a realizzare una configurazione a fossa con piazzale di base a quota m 216,00 s.l.m.

È stata prevista la parzializzazione delle fronti di scavo mediante la realizzazione di gradini, con altezza e pedata pari rispettivamente a m 14 e m 5, nel rispetto delle norme di Polizia Mineraria, dettate dal D.P.R. 09/04/1959, n. 128 e s.m.i. “NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE” e dal D.P.R.S. 15/07/1958, n. 7 e s.m.i.

“REGOLAMENTO DI POLIZIA MINERARIA” e delle norme di Sicurezza dettate dal D.

Lgs. 624/96 25/11/1996, n. 624 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.”.

La cava di proprietà della ditta “PAEMA S.r.l.”, ubicata lungo la linea di confine ad Est, in atto si trova a quota m 272,00.

Lungo il lato di confine con la ditta “PAEMA S.r.l.” sono stati previsti gradini alle quote m 258,00 – m 244,00 – m 230,00 e m 223,00.

Pertanto, il dislivello di m 56 fra l’attuale quota m 272,00 della confinante cava della ditta “PAEMA S.r.l.” e la futura quota del piazzale di base della cava in oggetto prevista a m 216,00, grazie a detta parzializzazione, sarà frazionato in quattro (4) gradini, di cui tre (3) alti m 14 ed uno (1) alto m 7.

La cava di proprietà della ditta “MICELI”, ubicata lungo la linea di confine ad Ovest, in atto si trova quota m 263,50.

Lungo il lato di confine con la ditta “MICELI” sono stati previsti gradini alle quote m 251,00 – m 244,00 – m 237,00 – m 230,00 e m 223,00. Pertanto, il dislivello di m 47,50 fra l’attuale quota m 263,50 della confinante cava della ditta “MICELI” e la futura quota del piazzale di base della cava in oggetto prevista a m 216,00, grazie a

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detta parzializzazione, sarà frazionato in cinque (5) gradini, di cui uno (1) alto m 12,50, tre (3) alti m 14 ed uno (1) alto m 7.

Le suddette scelte progettuali, oltre ad essere in assoluta sintonia con le norme di sicurezza previste dalle leggi minerarie sopracitate, sono state condivise dallo Studio Geologico del geologo Dott. Salvatore Ricco e verificate con lo Studio Geotecnico eseguito dall’ing. Vincenzo Zerbo che fanno parte integrante del progetto in argomento e risultano depositato agli atti.

Quanto sopra detto costituisce la scelta progettuale che è stata ampiamente approfondita ed è assolutamente da escludere qualsiasi dubbio circa la stabilità delle fronti.

In merito all’evidenziata criticità, si rappresenta che l’art. 122 del D.P.R.

09/04/1959, n. 128 e s.m.i. “NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE”

recita testualmente “Nelle escavazioni a cielo aperto i diaframmi eventualmente lasciati fra due lavorazioni contigue, anche se effettuate da imprenditori diversi, devono avere spessore sufficiente a resistere alle spinte del materiale che eventualmente fosse accumulato a ridosso degli stessi diaframmi. Se due escavazioni condotte da differenti imprenditori avanzano l'una verso l'altra pervenendo ad un diaframma che non offra sufficiente garanzia di stabilità, l'ingegnere capo può ordinare che tale diaframma sia abbattuto mediante lavori disposti in comune.”

L’inciso “Si fa presente che al confine con le limitrofe cave esercite dalla ditte MICELI e PAEMA S.r.l. saranno lasciati in posto i gradini alle quote di progetto, tuttavia in funzione dell’avanzamento dei lavori di coltivazione delle cave confinanti, se dovesse rendersi necessario al fine di non lasciare in posto pericolosi diaframmi, si avrà cura di asportare detti gradini.” .. è assolutamente generico e non riferito ad alcuna delle scelte progettuali della configurazione della cava in argomento, che invero come sopra chiarito sono di tutt’altro tenore.

Invece detta frase va letta nell’ottica di garantire irrinunciabili condizioni sicurezza sul lavoro, al fine proprio di risolvere le problematiche di un’eventualità remota riferibile a un’irregolare ed eccessivo avvicinamento di una o entrambe le cave confinanti verso la cava della ditta “Perla Marmi” tale da pervenire a diaframmi di roccia.

È ovvio, pertanto, che se si verificasse detta circostanza, certamente non determinata dalla cava in argomento, la stessa ne resterebbe coinvolta, e di fronte ad un eventuale ordine specifico impartito dall’Ingegnere Capo del Distretto Minerario (ex art. 122 del D.P.R. n. 128/1959) la ditta non potrebbe che rendersi

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disponibile e ottemperare.

Perciò, tale ipotesi affronta solo una rara evenienza, per altro eventualmente dovuta a terzi, e non una scelta progettuale da approfondire.

È dunque questo il senso corretto da dare alla frase suddetta.

Ciò posto, la ditta “Perla Marmi S.r.l” vigilerà costantemente affinché le cave confinanti mantengano i loro lavori di coltivazione alle prescritte distanze di sicurezza.

Chiarito quanto sopra, è evidente che non esiste alcuna criticità progettuale in merito alla sicurezza durante l’attività estrattiva.

Riscontro al PUNTO 6 (occorre integrare lo SIA con la valutazione dei consumi relativi alle risorse naturali - Gasolio, acqua, energia elettrica):

Il consumo di risorse naturali previsto dall’attività sarà pressoché trascurabile, considerando che la coltivazione di una cava prevede di per sé lo sfruttamento di una risorsa naturale mineraria; l’unica ulteriore risorsa naturale interessata è l’acqua destinata sia ad inumidire le piste e i piazzali per contenere la diffusione delle polveri di lavorazione sia alle lavorazioni di taglio della pietra. A tale scopo si è prevista una vasca di accumulo e decantazione delle acque nella porzione a nord dell’area di pertinenza; questa è destinata ad accogliere eventuali acque meteoriche in eccesso che potrebbero depositarsi sul fondo dello scavo e che verrebbero all’occorrenza pompate nella vasca stessa, ma, poiché sulla scorta della conoscenza della climatologia dell’area e delle caratteristiche di permeabilità dei terreni in posto, la previsione di accumulo di queste acque è estremamente ridotta, si prevede di dovere acquistare e portare in loco ulteriore risorsa idrica a mezzo autobotti da conservare in apposite cisterne; in atto non è possibile stabilire esattamente le quantità di acqua che verranno acquistate e impiegate, poiché questo dato dipende dalle condizioni atmosferiche e dall’andamento dei lavori, ma in base ai dati storici si può ipotizzare una media di circa 15 mc al giorno che moltiplicati per i 220 giorni di lavoro corrispondo a circa 3.300 mc/anno.

In ogni caso non verranno sfruttate altre risorse naturali, quali ad esempio la biodiversità, ma soltanto in senso lato si potrebbero includere nell’utilizzo di risorse naturali il consumo di carburante fossile e l’energia elettrica. Il gasolio, utilizzato in maniera esigua servirà soltanto al rifornimento dei mezzi pesanti e quindi riguarderà l’attività solo marginalmente e in quantità minima e che da una media possiamo quantificare in circa 350 mc/anno.

Riscontro al PUNTO 7 (occorre integrare lo SIA con la trattazione relativa alla produzione dei rifiuti all’interno dell’area di interesse progettuale e al relativo smaltimento):

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Il progetto in argomento non produrrà alcun rifiuto, al netto degli olii esausti degli automezzi e delle parti meccaniche eventualmente da sostituire nelle attrezzature di cantiere, le cui quantità irrilevanti verranno smaltite a norma di legge dagli appositi consorzi. Gli sfridi di lavorazione del marmo, che a norma dell’art. 184 bis del D. Lgs.

152/06 non possono essere assimilati ai rifiuti, ma assumono lo status di materie prime seconde, verranno gestiti così come dettagliatamente indicato nell’apposito allegato progettuale denominato “Piano di Gestione degli sfidi di cava costituenti sottoprodotto” allegato alla presente nota. Nel suddetto elaborato di progetto si riportano inoltre i contratti di fornitura materiale inerte stipulati dal proponente con ditte esercenti impianti di frantumazione e commercializzazione di materiale inerti nelle immediate vicinanze dell’area di progetto.

Riscontro al PUNTO 8 (occorre eseguire la valutazione degli impatti cumulativi, estesi a un raggio di almeno 5 km dal sito, dati dalla sommatoria dell’intervento proposto con le altre attività esistenti nella medesima zona):

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti cumulativi fino ad una distanza di 5 Km, sono doverose alcune considerazioni. In primis si rileva come risulti pressocché impossibile che una cava delle dimensioni di quella in progetto possa creare un impatto che, anche cumulato con altre attività, possa creare qualsiasi tipo di interferenza ad una distanza di 5 Km. Sia nello studio ambientale che nelle considerazioni sopra esposte, risulta evidente come tutti gli impatti hanno una ricaduta massima nell’immediato intorno dell’area di cava, dunque, un’indagine estesa fino a 5 Km appare francamente molto più che sovradimensionata, non essendo possibile rilevare alcun tipo di interazione delle attività in progetto con l’ambiente circostante già a poche centinaia di metri dallo scavo.

Considerando anche che il rumore è una grandezza la cui somma si realizza utilizzando unità di misura su base logaritmica e non lineare, quindi, 10 dB emessi da un cantiere e 10 dB emessi da un cantiere confinante non realizzano un’emissione di 20 dB ma di 13 dB, risulta dunque evidente la poca significatività di un’indagine così estesa.

In secondo luogo si segnala che gli impatti cumulativi della cava in oggetto con le altre attività presenti sono già in atto, in quanto sia questa cava che le altre su cui si dovrebbe applicare il cumulo, esistono e sono attive da decine di anni, per cui il cumulo è quello che possiamo osservare allo stato dei fatti e non si riscontra alcuna problematica, né a 5 Km né nelle immediate vicinanze, se non quelle che sono state già ampiamente descritte, trattate e approfondite nello studio acustico e nello studio

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relativo alla dispersione delle polveri allegati. Si conferma, dunque, che nessun impatto, diretto o cumulato, si riscontra o può essere riscontrato già a meno di 1 Km di distanza dalla cava. Ad ulteriore conferma si vedano gli elaborati progettuali allegati alla presente nota:

-Piano di Monitoraggio Ambientale polveri totali sospese;

- Piano di Monitoraggio Ambientale dei rumori;

- Relazione sugli impatti acustici con monitoraggio ante operam e corso d’opera.

Riscontro al PUNTO 9 (nella valutazione degli impatti cumulativi, in considerazione della prevista installazione di un impianto di frantumazione, si chiede di tenere in considerazione già in questa fase l’impatto aggiuntivo derivante da tale impianto previsto):

A tale proposito si segnala che la ditta Perla Marmi S.r.l. rinuncia in maniera incondizionata al programma di installare un impianto di frantumazione mobile per l’ottenimento di aggregati calcarei nelle immediate vicinanze della cava.

Di conseguenza non è necessario considerare l’impatto aggiuntivo derivante da tale impianto che non sarà realizzato.

Riscontro al PUNTO 10 (non si rileva dagli elaborati progettuali la planimetria ad adeguata scala di dettaglio (preferibilmente 1:1000 o 1:2000) relativa all’ubicazione del ricovero mezzi e delle attrezzature, dell’officina, degli impianti, dei servizi, dei serbatoi metallici):

Sono state realizzate le planimetrie in scala 1:500 (Tav. 2.1 – Tav. 3.1 – Tav. 4.1 – Tav. 5.1 – Tav. 6.1 e Tav. 7.1), sostitutive delle precedenti, con l’ubicazione dell’area ricovero mezzi, del container deposito attrezzi di lavoro, del prefabbricato adibito a mensa e servizi (WC chimico) e dei serbatoi metallici.

L’azienda non è munita di officina e non ne è prevista una qualsiasi realizzazione.

Per la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, la ditta Perla Marmi S.r.l. si avvale dell’assistenza di officine specializzate, che all’occorrenza trasportano i mezzi meccanici presso le loro sedi.

In cava non è presente alcun impianto né tantomeno è prevista alcuna installazione di impianti.

Riscontro al PUNTO 11 (in riferimento a quanto previsto dall’art. 32 del Piano Cava si chiede di integrare particolari costruttivi di scarpate, canali e drenaggi delle acque,

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alla scala 1:50 e particolari costruttivi di edifici, ricovero impianti e servizi in scala adeguata):

Come descritto paragrafo precedente, in cava non esistono e non è prevista la realizzazione di alcun tipo di edifici per ricovero impianti e servizi né per qualsiasi altro uso. Il ricovero dei mezzi avviene nell’area indicata nelle planimetrie suddette previa la stesura al suolo di robusti teli impermeabili.

Per la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, la ditta Perla Marmi S.r.l. si avvale dell’assistenza di officine specializzate che all’occorrenza trasportano i mezzi meccanici presso le loro sedi. In cava esistono e si continueranno ad usare un container deposito attrezzi di lavoro e un prefabbricato adibito a mensa e servizi (WC chimico).

Nella Planimetria relativa alle opere di recupero ambientale si riportano i particolari costruttivi delle scarpate e delle opere collegate in scala 1:50.

Per quanto attiene a canali e drenaggi, come descritto nella relazione geologica e in quella relativa al progetto di recupero ambientale, si consideri che i terreni in oggetto sono interessati da elevata porosità secondaria e da diffusi e rilevanti fenomeni carsici che consentono l’infiltrazione pressoché totale delle acque meteoriche riducendo i fenomeni sia di dilavamento che di accumulo o ristagno, circostanza che rende superflue le opere di drenaggio e canalizzazione.

D’altra parte la secolare tradizione di coltivazione adottata in questi materiali lapidei non ha mai previsto l’utilizzo di drenaggi, tanto meno la creazione di canalette o sagomature al piede dei gradoni, senza che ciò abbia comportato alcuna conseguenza negativa per la sicurezza e la funzionalità delle attività stesse.

Tali sistemi di scarpate, canali e drenaggi hanno una grande utilità e significato da punto di vista tecnico nelle cave di materiali incoerenti o semicoerenti (argille, sabbie ecc…) riducendo sostanzialmente l’erosione, ma considerato anche che i terreni in oggetto presentano elevatissimi coefficienti di resistenza, l’utilizzo di tali accorgimenti avrebbe rilevanza trascurabile

Riscontro al PUNTO 12 (lo studio di incidenza dovrà essere adeguato alle LINEE GUIDA NAZIONALIPER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate in GU 28.12.2019):

Si allega alla presente nota lo studio di incidenza adeguato alla luce della sopra esposta richiesta.

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Riscontro al PUNTO 13 (il predetto Studio dovrà fornire specifiche integrazioni sui potenziali effetti delle lavorazioni sulla avifauna e sul fenomeno delle migrazioni, essendo il sito posto tra le più importanti rotte migratorie d’Europa ed individuare eventuali effetti mitigativi su alcune delle lavorazioni più impattanti prendendo in esame, in considerazione della presenza dell’IBA156 ''Monte Cofano, Capo S. Vito e Monte Sparagio”, anche l’esclusione dell’utilizzo di esplosivi nell’attività di cava):

Si ripropongono le descrizioni e gli elementi riportati nel SIA e nella Valutazione di Incidenza Ambientale dai quali si desume che l’attività svolta in concomitanza del passaggio delle specie volatili durante la migrazione, non comporta nessun inconveniente, poiché non si vengono a creare né ostacoli fisici al passaggio, né altre tipologie di interferenze con la normale attività migratoria delle specie, compreso l’utilizzo degli esplosivi; infatti, il bacino marmifero di Custonaci è attivo dai primi anni del ‘900, se non da prima, e, nonostante lo status quo caratterizzato da decine di attività estrattive in continuo movimento con macchine lavoratrici, frantoi e uso di esplosivi, che ne definiscono il clima acustico da sempre, l’area risulta, così come anche detto nel P.I.I. n. 64/2020 “tra le più importanti rotte migratorie d’Europa”.

Infatti, riscontriamo anche tra le carte ufficiali depositate all’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana realizzate dal prof. Bruno Massa, e tra le tavole elaborate nell’ambito del Piano Faunistico Venatorio della Regione Siciliana 2013 – 2018, come l’area vasta sia coinvolta dalle migrazioni di diverse specie dell’avifauna.

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Ovviamente, quelle riportate sono delle traiettorie indicative su scale molto ampie, non esistono (e non potrebbero esistere) carte di dettaglio che definiscono un’area precisa da vincolare come area sorvolata durante le migrazioni, sia autunnali che primaverili.

Inoltre, proprio per le caratteristiche specifiche dell’area individuata dai Piani Regionali dei materiali di cava e lapidei di pregio come area di primo livello, non vi sono le condizioni specifiche per la sosta delle specie durante la migrazione (specchi d’acqua o aree umide, aree boschive, radure, ecc.).

Risulta quindi evidente che il prosieguo dell’attività in questione, facendo parte integrante dell’equilibrio attuale, nelle stesse modalità da sempre utilizzate, compresi gli interventi di mitigazione, non interferirà con la migrazione dell’avifauna, considerate anche le altezze a cui veleggiano le specie migratrici, cosa che trova conferma anche nello studio acustico allegato. Ad ogni buon conto, la Ditta, avendo già ridotto al minimo l’utilizzo degli esplosivi durante l’anno, si impegna a sospendere l’uso degli stessi nel periodo di migrazione dell’avifauna, nei tempi e nei modi che saranno indicati dagli Enti competenti.

Per quanto attiene all’eventualità di non utilizzare gli esplosivi nel corso della coltivazione, si precisa quanto segue:

La coltivazione delle fette orizzontali avviene previa apertura dei fronti mediante il cosiddetto “taglio a cassone”; per queste operazioni sono utilizzate tagliatrici a catena, perforatrici elettriche e pneumatiche, tagliatrici a filo diamantato, escavatori meccanici, pale meccaniche ed esplosivi.

Si premette che il ricorso al cosiddetto “taglio a cassone” per l’apertura dei fronti nelle cave di marmo è insostituibile e viene realizzato con l’uso di tagliatrici elettriche a catena e/o con tagliatrici elettriche a filo diamantato previa predisposizione di specifici fori per il passaggio del filo diamantato realizzati con perforatrici elettriche e pneumatiche.

Con il taglio a cassone si isolano bancate di grandi dimensioni che misurano mediamente m 14 x 12 x 7, con un volume pari a m3 1.176 ca. e una massa di 3.175 tonnellate circa.

Dopo avere isolato la bancata dal monte, con l’uso delle attrezzature elettriche e pneumatiche suddette è necessario spostarla in avanti sul piazzale, in modo da creare delle fronti libere al fine di posizionare le tagliatrici e sezionarla in blocchi di dimensioni trasportabili.

Per spostare la bancata è necessario impiegare piccole quantità, variabili mediamente da 30 a 80 Kg/volata, di esplosivo di prima categoria del tipo “Polvere

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Nera”.

L’esplosivo viene adoperato esclusivamente per l’operazione suddetta, che si attua mediamente una sola volta al mese, e non esistono altri metodi alternativi all’impiego di esplosivi; ne deriva che l’utilizzo degli esplosivi non può essere escluso.

Fra l’altro si rappresenta che la cava è già in esercizio e usa gli esplosivi con le modalità suddette.

L’unica alternativa è chiudere la cava.

Si consideri, inoltre, che i quantitativi di esplosivo che vengono utilizzati nelle cave di marmo sono esigui e rappresentano poca cosa se messi a confronto con le cave di inerti dove è necessario brillare circa 1.500 Kg/volata di esplosivo di seconda categoria del tipo “Dinamite”, nondimeno il loro impiego nelle cave di marmo non essendo legato alla comminuzione del materiale, come nelle cave di inerti ove in alternativa si potrebbero eventualmente utilizzare mezzi meccanici, bensì al dislocamento di grandi masse di roccia isolate dal monte è assolutamente indispensabile.

Riscontro al PUNTO 14 (in relazione al recupero ambientale, in considerazione delle pressioni ambientali a cui è già sottoposto il territorio in esame, tenuto conto che l’impatto derivante dalle attività estrattive è da ritenere sostenibile solamente nell’ottica dell’importante rilievo economico e sociale che assume nel territorio del bacino minerario di Custonaci, la previsione di ricolmare la fossa al termine dei lavori di coltivazione dovrà essere approfondita nell’ambito di un autonomo elaborato che dovrà definire la tipologia di materiale conferito (limitato comunque al solo cod. CER 170504, Terre e rocce da scavo). L’elaborato dovrà essere completato con uno studio vegetazionale per la completa rinaturalizzazione delle aree. Si dovrà procedere all’implementazione dello Studio prodromico alla Vinca anche rispetto a detta richiesta. Dovrà essere chiarito che, al di là della previsione che trattasi di “materiale di pregio”, tutti gli oneri economici conseguenti sono a carico del Proponente):

Si rinvia al progetto di recupero ambientale allegato alla presente nota e corredato da relative planimetrie e sezioni in scala adeguata, che è stato radicalmente modificato rispetto alla prima stesura esaminata dalla C.T.S., espungendo del tutto l’operazione di ricolmatura della fossa. Per quanto attiene gli aspetti relativi al carico degli oneri, si rimanda all’apposito allegato contenente parere legale in merito.

Riscontro al PUNTO 15 (il progetto di massima del recupero ambientale dovrà essere approvato dal comune):

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Come richiesto dalla normativa il progetto di recupero ambientale è stato sottoposto al comune competente ed alla data odierna resta in attesa di approvazione.

Riscontro al PUNTO 16 (il Proponente dovrà presentare un progetto di opere di mitigazione e di riqualificazione naturalistica dell’area considerando anche quanto prescritto al punto a.2, punto 3, del Parere VAS sul Piano Cave (DA 429/GAB dell’11.9.2015)):

Si rinvia al Progetto di recupero ambientale nel corpo del quale vi è una dettagliata descrizione di quanto richiesto, nonché all’allegata planimetria scala 1:500 relativa alle opere di mitigazione e riqualificazione ambientale.

Riscontro al PUNTO 17 (una volta implementato il progetto sulla base delle criticità rilevate, dovrà essere richiesto il parere dell’Ente Gestore del sito SIC e ZPS ITA 010029 denominata “Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio” dentro cui ricade anche l’IBA 156 “Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio):

Così come prevede la normativa sarà richiesto il parere all’Ente Gestore del sito SIC e ZPS ITA 010029 denominata “Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio” dentro cui ricade anche l’IBA 156 “Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio”, circostanza prevista comunque dalla procedura di PAUR, considerato che alle Conferenze dei Servizi relative l’Ente Gestore sunnominato sarà invitato ad esprimere parere.

Riscontro al PUNTO 18 (In conseguenza delle predette criticità, delle risultanze degli studi di approfondimento e delle relative opere di mitigazioni da attuare, il progetto dovrà essere oggetto di complessiva revisione):

Il progetto, così come richiesto, è stato rielaborato sulla scorta delle criticità segnalate nel P.I.I. n. 64/2020.

Custonaci, febbraio 2021

La ditta Il Progettista

(Per. Ind. Min. Vittorio Ivano Campo)

Il Tecnico Ambientale (Dott. Geologo Salvatore Ricco)

RICCO SALVATORE

2021.02.19 09:22:35

CN=RICCO SALVATORE C=IT

2.5.4.5=TINIT-RCCSVT40D25G273O 2.5.4.42=SALVATORE

Firmato digitalmente da Vittorio Ivano Campo CN = Campo Vittorio Ivano T = Perito Industriale SerialNumber = TINIT-CMPVTR63E12A176X e-mail =

vittoriocampo@libero.it C = IT

Firmato digitalmente da

ALFREDO CASTIGLIONE

CN = CASTIGLIONE ALFREDO

C = IT

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