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Responsabilità genitoriale: ultime sentenze

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Responsabilità genitoriale: ultime sentenze

written by Redazione | 11/05/2022

Leggi le ultime sentenze su: domande inerenti la responsabilità genitoriale e il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia; cessazione della responsabilità genitoriale; relazione tra adottante e adottando.

Trasferimento illecito del minore dalla sua residenza abituale

Alla luce dei principi e delle finalità della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva in Italia dalla l. 15 gennaio 1994, n. 64, e del regolamento dell’Unione europea n.

1111/2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, al giudice del procedimento per il rientro del minore, in caso di suo trasferimento illecito dalla sua residenza abituale, è

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riservata la decisione sulla liceità del trasferimento e non anche quella sulla corrispondenza del trasferimento al miglior interesse del minore.

Ai fini della valutazione sulla liceità del trasferimento non meramente temporaneo della residenza abituale di un minore, nel caso in cui sia dedotta la liceità del trasferimento perché attuativo di un preventivo accordo dei genitori, è necessario che dell’accordo venga data una prova rigorosa e univoca da parte di chi lo deduce, specificamente nel caso in cui il trasferimento avvenga in una situazione di crisi della relazione fra i genitori che non ha dato luogo all’instaurazione di un procedimento di separazione o divorzio davanti al giudice competente in base alla residenza abituale del minore e il procedimento di separazione o divorzio venga invece instaurato subito dopo il trasferimento davanti al giudice del luogo in cui il minore è stato trasferito.

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2022, n.13176

Procedimenti riguardanti l’affidamento del fanciullo

In tema di affidamento dei figli minori, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l’affidamento.

(Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d’Appello che, nell’emettere un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, aveva omesso l’ascolto del minore limitandosi ad osservare come il bambino fosse stato già ascoltato dai giudici e dai c.t.u. in precedenti procedimenti aventi ad oggetto il suo affidamento).

Cassazione civile sez. I, 24/03/2022, n.9691

Violazione del diritto del padre alla

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bigenitorialità

L’accertamento della violazione del diritto del padre alla bigenitorialità, nonché la conseguente necessità di garantire l’attuazione del diritto, non possono, di per sé, comportare automaticamente, ipso facto, la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, quale misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio.

Cassazione civile sez. I, 24/03/2022, n.9691

Provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale

Nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto di interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 del Cpc.

Cassazione civile sez. I, 09/03/2022, n.7734

Curatore speciale

Nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto di interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 del Cpc.

Cassazione civile sez. I, 09/03/2022, n.7734

Processo minorile

In tema di processo minorile, ai fini della decorrenza del termine per chiedere il giudizio abbreviato deve tenersi conto anche della notificazione del decreto di giudizio immediato effettuata all’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 448/1988, costituendo tale notificazione garanzia di

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assistenza effettiva del minore anche nelle scelte processuali.

Cassazione penale sez. III, 02/03/2022, n.15661

Nomina di un curatore speciale del minore

La nomina di un curatore speciale del minore si impone come indispensabile in tutti i giudizi «aventi ad oggetto l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, anche se riguardanti uno solo dei genitori». A ricordarlo è la Cassazione sottolineando come qualora – come accaduto nel caso di specie – non si sia provveduto a questa nomina il procedimento si deve ritenere nullo in base all’articolo 354, comma 1, del codice di procedura civile, con remissione della causa al primo giudice, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio.

La Suprema corte sottolinea l’importanza del principio per il quale nei procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale tanto i genitori, quanto i minori devono essere assistiti da un difensore.

Cassazione civile sez. I, 15/02/2022, n.4994

Frequentazione tra genitori e figli

È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, in quanto sprovvisti di attitudine al giudicato “rebus sic stantibus” per la loro provvisorietà, ed anche della definitività, in quanto possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi pur in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex art. 337 bis c.c. con la quale, in attesa della prosecuzione del procedimento, il tribunale aveva disposto, in via provvisoria, la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la previsione di misure di sostegno psicologico e monitoraggio da parte dei servizi sociali, al fine di un ripristino del rapporto della minore con il padre e di un più equilibrato rapporto della stessa con la madre).

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Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, n.4778

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare non sussiste la responsabilità per il reato di cui all’art. 570 comma 1 c.p. (di sottrazione dagli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale) quando l’imputato dimostri di star tentando di instaurare un rapporto con i figli che vede regolarmente, e pertanto non vi sia prova della mancanza di adempimento agli obblighi di assistenza morale ed affettiva relativi alla responsabilità genitoriale.

Tribunale Napoli sez. V, 08/02/2022, n.954

L’intervento del giudice minorile esautora le competenze del g.o. in materia di affidamento e diritto di visita della prole

Qualora il Tribunale per i minorenni abbia sospeso uno dei genitori dalla responsabilità genitoriale ed abbia adottato altri provvedimenti ex art. 333 c.c. in relazione all’organizzazione di incontri protetti e all’avvio di percorsi di sostegno a cura del servizio sociale affidatario, tali decisioni non lasciano spazio ad interventi di altro tipo ad opera del Tribunale ordinario, che andrebbero necessariamente a confliggere con i provvedimenti già adottati. Di conseguenza la decisione già assunta di sospensione della genitoralità in capo al genitore esclude che possa farsi luogo ad un affido condiviso (che presuppone una piena genitorialità in capo ad entrambe le parti) e che possano essere adottati provvedimenti che rischiano esclusivamente di sovrapporsi a quelli già in atto.

Tribunale Ancona sez. I, 02/02/2022, n.161

La condotta violenta ed omissiva

La gravità delle condotte assunte – anche in danno dei figli – dal genitore nel corso della vita matrimoniale ed in seguito alla separazione, unita all’assenza di rapporti con i figli e tenuto conto dell’atteggiamento di non resipiscenza del genitore violento (che lascia presumere che lo stesso potrebbe porre nuovamente in essere analoghe condotte, senza comprendere gli effetti negativi che le stesse possano

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avere sui figli) sono indici sintomatici di una totale carenza genitoriale che fonda la declaratoria di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.

Tribunale Torino sez. I, 01/02/2022, n.358

Sospensione della responsabilità genitoriale

In tema di misure convenienti nell’interesse dei minori, il decreto con cui la corte d’appello dichiari inammissibile il reclamo contro la statuizione del tribunale per i minorenni, che sospenda la responsabilità genitoriale, attiene a un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto nei confronti di un provvedimento provvisorio e non definitivo di sospensione della responsabilità genitoriale).

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2022, n.2816

Ricorso straordinario per Cassazione

Il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale che ha natura interlocutoria e dichiaratamente provvisoria non può essere impugnato con il ricorso straordinario per Cassazione.

Cassazione civile sez. I, 27/01/2022, n.2484

Modalità di esercizio della responsabilità genitoriale

In tema di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. (inserito dall’art. 2 della l. n. 54 del 2006), i provvedimenti del giudice di merito volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale e di affidamento della prole, in quanto privi del carattere di definitività e di contenuto decisorio, non

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sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno dei genitori avverso la decisione del giudice di merito che aveva autorizzato l’altro genitore ad iscrivere il minore presso una scuola nordamericana, con connesso trasferimento della residenza).

Cassazione civile sez. I, 19/01/2022, n.1568

Provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 ult. comma c.c.). In sostanza, l’affidamento esclusivo non implica il venir meno della responsabilità genitoriale (solo nei procedimenti riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336, quarto comma, c.c., così come modificato dall’art. 37, comma 3 l. n. 149 del 2001, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 primo comma c.p.c. con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio.

Corte appello L’Aquila, 21/01/2020, n.98

Presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari

In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, presuppone l’esistenza in capo al richiedente di un valido titolo di soggiorno, (anche solo potenziale, in pendenza di una domanda finalizzata ad ottenerlo) tranne che nell’ipotesi prevista dalla lett. d) del detto art. 30, ove colui che formula la relativa istanza deve però esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio minore residente in Italia, non essendo

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peraltro sufficiente la sola esistenza di un nucleo familiare per consentire la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato, fermo restando che, in presenza di altri presupposti, l’interesse superiore del minore è comunque tutelato dall’art. 31 del medesimo d.lgs.

Cassazione civile sez. I, 03/12/2019, n.31565

Giurisdizione su domande di responsabilità genitoriale UE

In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, ove il minore, condotto all’estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell’art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, fermo restando che, ai fini dell’applicazione della lett. b) di tale articolo – il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto – non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della “perpetuatio jurisditionis”, contemplato (oltre che dal nostro ordinamento, anche) dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all’art. 8, comma 1, dello stesso.

Cassazione civile sez. un., 05/11/2019, n.28329

Affidamento temporaneo di minore

Il giudice di merito, chiamato a valutare l’adeguatezza di un familiare a essere affidatario temporaneo di un minore, deve valorizzare il contributo che le figure vicarianti inter-familiari, come i nonni, possono dare al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine. Lo ha ribadito la Cassazione accogliendo il ricorso dei nonni in relazione a una vicenda relativa all’affido temporaneo di tre fratelli, collocati in ambiente etero-familiare protetto.

La Corte ricorda che la misura, disciplinata dall’articolo 333 del Codice civile,

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rientra tra i provvedimenti adottati nell’interesse del minore e intende superare la condotta pregiudizievole dei genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Essa può declinarsi nelle forme dell’affidamento ai membri della “famiglia allargata”, per evitare al minore, già segnato dal trauma dell’allontanamento dal genitore, di vedersi privato anche dal contesto familiare in cui è cresciuto.

Cassazione civile sez. I, 04/11/2019, n.28257

Residenza abituale del minore

Quando nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale e il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta all’A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione.

Cassazione civile sez. un., 02/10/2019, n.24608

Responsabilità genitoriale e controversie:

il riparto della giurisdizione

In tema di riparto della giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale e, più in generale, i provvedimenti in materia di minori, trova applicazione il principio ispirato all’interesse superiore del minore, e segnatamente al criterio di prossimità che fa riferimento all’autorità dello Stato con cui il minore ha il più stretto collegamento, secondo cui la giurisdizione spetta al giudice del luogo abituale di residenza del minore sicchè va esclusa in mancanza di un consenso espresso, anche l’operatività della proroga della giurisdizione prevista dall’art. 12 del Regolamento CE n. 2201/2003, nonché, in caso di doppia cittadinanza, l’applicabilità del criterio fondato sulla nazionalità del minore.

Cassazione civile sez. un., 17/09/2019, n.23100

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Dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale

Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore determina in modo automatico la cessazione della responsabilità genitoriale, a prescindere dall’accertamento relativo all’inosservanza dei doveri genitoriali. Tale evento, infatti, qualora sopravvenga durante il procedimento per la dichiarazione di decadenza, comporta il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito, imponendo quella di cessazione della materia del contendere, da cui consegue la caducazione dei provvedimenti eventualmente emessi.

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, n.23019

Lo Stato di cittadinanza può decidere sulla responsabilità genitoriale?

Sulla base della Convenzione del 1961 perché lo Stato di cittadinanza possa intervenire, a mezzo delle sue autorità, giudiziarie o amministrative, adottando misure in favore del minore, è necessario dimostrare, o almeno allegare di aver assolto: a) all’onere sostanziale, rappresentato dalla necessità di operare nella impossibilità o inerzia dello Stato di residenza abituale del minore stesso avente competenza in via principale; b) all’onere formale, consistente nella avviata preliminare interlocuzione con lo Stato della residenza abituale.

Tanto premesso, ove richiesto di concedere l’exequatur, dovrà essere lo Stato di dimora abituale a verificare che i detti presupposti siano stati tutti adempiuti (fattispecie relativa alla sentenza decisione di un Tribunale ucraino che, pronunciandosi in materia di responsabilità genitoriale, aveva disposto il trasferimento in Ucraina presso la madre della figlia minore nata a Venezia ed ivi residente dalla nascita).

Cassazione civile sez. I, 12/09/2019, n.22828

Domanda di obbligazione alimentare

Laddove il giudice di uno Stato membro sia investito di più domande, aventi ad

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oggetto lo status dei coniugi, la responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento nei confronti del figlio minore, la dichiarazione di incompetenza con riguardo alla domanda relativa alla responsabilità genitoriale non impedisce a detto giudice di pronunciarsi sull’obbligazione alimentare laddove egli sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza abituale oppure il giudice davanti al quale quest’ultimo è comparso senza eccepirne l’incompetenza

Corte giustizia UE sez. III, 05/09/2019, n.468

Nomina di un curatore speciale

Nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, il minore è parte necessaria del procedimento e il contraddittorio deve essere integrato anche nei suoi confronti. Il Tribunale deve, quindi, procedere – pena la nullità del procedimento – alla nomina di un curatore speciale per fare fronte alla situazione di incompatibilità potenziale tra gli interessi di colui che è incapace di stare in giudizio (il minore) ed il suo rappresentante legale (i genitori).

Corte appello Milano sez. V, 26/08/2019

Responsabilità genitoriale sui figli minori

L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce.

(In applicazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta la nullità di una sentenza d’appello per violazione del contraddittorio, nella quale la parte appellante era stata indicata solo quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e non “in proprio”, ritenendo che tale specificazione potesse avere rilievo solo ai fini della individuazione del

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contenuto e delle ragioni della domanda, ma non anche al diverso fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ritenuto che si trattava della medesima persona che, sia pure al fine di tutela di interessi non propri, aveva introdotto il giudizio).

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, n.19437

Procedimenti in tema di responsabilità genitoriale

Gli affidatari di minori, ex art. 5, c.1, l. n. 184 del 1983 (affido eterofamiliare), così come sostituito dalla l. n. 173 del 2015, devono essere convocati a pena di nullità anche nei procedimenti in tema di responsabilità genitoriale ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore oltre a poter rivolgere segnalazioni o richieste al Pubblico Ministero affinché attivi il procedimento de potestate ma non hanno la qualità di parti dal momento che il nuovo regime giuridico dell’affido non incide direttamente sulla norma (art. 336 c.c.) che individua i soggetti legittimati ad agire.

Essi, tuttavia, sono legittimati a far valere la violazione degli artt. 315 bis e 336 bis c.p.c. per la mancata audizione del minore nel medesimo procedimento, in quanto tale censura attiene al diverso aspetto della proroga dell’affidamento eterofamiliare per cui hanno presentato richiesta.

Cassazione civile sez. I, 10/07/2019, n.18542

Criteri per la determinazione dello status di figlio

Nella procreazione naturale, lo status di figlio avviene secondo le norme codicistiche (che si fondano sull’esistenza di un legame biologico o genetico tra genitore e figlio); nella genitorialità adottiva lo status di filiazione avviene secondo le previsioni di cui alla l. n. 184 del 1983 e si fonda sulla volontaria assunzione della responsabilità genitoriale. Infine nella procreazione medicalmente assistita, la determinazione dello status di figlio segue i criteri di cui alla l. n. 40 del 2004 che legano la determinazione dello status di figlio e l’assunzione della responsabilità

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genitoriale nei confronti del nato da procreazione assistita alla manifestazione del consenso alla pratica di procreazione medicalmente assistita.

Tribunale La Spezia, 04/07/2019

Adottante e adottando: requisiti

In tema di adozione in casi particolari, dalla mancata indicazione, da parte dell’art.

44 della l. n. 184 del 1983, lett. d) dei requisiti soggettivi dell’adottante e dell’adottando, nonché di un limite massimo di differenza di età tra i due soggetti (l’art. 44 comma 4, infatti, prevede solamente che l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando) può dedursi che essa sia consentita alle persone singole e alle coppie di fatto, anche se tra i due soggetti intercorra una consistente differenza di età. Deve ritenersi altresì non rilevante la mancanza del consenso all’adozione da parte dei genitori biologici qualora questi siano decaduti dalla responsabilità genitoriale.

Ad ogni modo è necessario che l’esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l’impossibilità dell’affidamento preadottivo) che in concreto (l’indagine sull’interesse del minore), facciano ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione speciale. L’art. 44 della l. n. 184 del 1983, lett. d), in definitiva, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a garantire l’adozione tutte le volte in cui si debba salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando, in quanto rientra nel concreto interesse del minore il riconoscimento dei legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura.

Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17100

Responsabilità dei genitori

L’art. 2048 c.c. prevede la responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori che abitano con essi. Ne deriva che, anche in caso di illeciti posti in essere dal figlio minore, i genitori sono chiamati a risponderne in sede civile, allorché si ritenga che la condotta di quest’ultimo sia la manifestazione di una carenza educativa e/o di un difetto di vigilanza da parte dei primi.

La predetta presunzione di responsabilità posta a carico dei genitori può essere

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vinta solo con la prova di aver adempiuto tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri idonei ad impedire l’illecita condotta del figlio.

I genitori, infatti, data la precoce emancipazione dei minori, frutto del costume sociale, devono impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile.

Tribunale Benevento, 20/05/2019, n.868

Adozione speciale da parte di adottante single

L’adozione speciale può essere autorizzata anche se l’adottante è single, se la differenza di età tra adottante e adottato supera i 45 anni e se i genitori biologici non hanno dato il loro consenso all’adozione. A precisarlo è la Cassazione che applica così l’articolo 44 della legge 184/1983 che reca la disciplina dell’adozione in casi particolari.

Nello specifico, la Suprema corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano autorizzato l’adozione speciale a favore di una infermiera specializzata pediatrica non coniugata, né convivente, che godeva dell’aiuto della figlia nel seguire, dal 2010, come nucleo familiare in affidamento, un piccolo affetto da gravissime patologie sin dalla nascita.

Per i giudici di legittimità, stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori biologici del minore, l’unica via per assicurare al minore la tutela del proprio interesse consiste nell’accogliere l’istanza della donna che, quotidianamente, ormai da quasi dieci anni, si occupava personalmente del piccolo nel contesto di un affidamento.

Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17100

Decadenza dalla responsabilità

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genitoriale

Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.

Cassazione civile sez. I, 08/04/2019, n.9763

Responsabilità genitoriale, nomina di un curatore speciale o un tutore provvisorio

Nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla Legge n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, richiede la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo entrambi i genitori.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perché provveda all’integrazione del contraddittorio.

Cassazione civile sez. I, 13/03/2019, n.7196

Pubblicazione foto dei minori senza il consenso della madre

La pubblicazione delle immagini ritraenti i minori, in assenza del consenso espresso da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale è illecita, ai sensi degli art. 10 c.c.,dell’art. 8 Reg.Ue n. 679/2016, art. 2 quinquies d.lgs. n.

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101/2018 nonché della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con l. 176/1991; deve dunque essere ordinata alla compagna del padre, anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., l’immediata rimozione delle immagini ritraenti i di lui figli minori dai social network alla stessa riferibili, con contestuale condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento a favore dei minori di un importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione o per ogni successiva pubblicazione non espressamente autorizzata.

Tribunale Rieti, 07/03/2019

Stato di detenzione di un genitore e decadenza dalla responsabilità genitoriale

Lo stato di detenzione del genitore, condannato alla pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, non può in ogni caso determinare automaticamente una pronuncia di decadenza dalla suddetta responsabilità; ciò, infatti, non appare conforme al principio di ragionevolezza, contrastando con la disposizione di cui all’art. 3 Cost., poiché va ad incidere sull’interesse morale e materiale del minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.

Nell’ipotesi di genitore detenuto, quindi, è strettamente necessario procedere all’accertamento della sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole posta in essere dal genitore ai danni del minore, al fine di valutare se in concreto siano stati violati o trascurati i doveri propri di un genitore, o se vi siano stato abusi di tali poteri con grave pregiudizio per i figli.

Tribunale minorenni Caltanissetta, 15/01/2019

Giurisdizione dello Stato di residenza abituale del minore

In presenza di domande relative alla responsabilità genitoriale e di domande relative alle obbligazioni alimentari (obbligo di mantenimento secondo il diritto interno) che vengano proposte nello stesso giudizio, la competenza giurisdizionale

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si determina sulla base del criterio di cui all’art. 8 Reg. UE n. 2201/2003 e dunque con riferimento alla residenza abituale del minore al momento dell’introduzione del giudizio. Ciò per effetto della lett. d) dell’art. 3 Reg. UE 4/2009 il quale stabilisce l’attrazione alla giurisdizione del Giudice dell’azione relativa alla responsabilità genitoriale della domanda accessoria relativa ad un’obbligazione alimentare.

Allorquando la residenza abituale del minore al momento della presentazione della domanda non sia in Italia, la giurisdizione del Giudice italiano sussiste soltanto in presenza di un legame sostanziale del minore con l’Italia e di una deroga alla giurisdizione straniera accettata espressamente ed in modo univoco da entrambe le parti del giudizio.

Tribunale Milano sez. IX, 10/01/2019

Affidamento del minore ai servizi sociali

La decisione con la quale l’autorità giudiziaria dispone l’affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cui all’art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell’affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all’art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c.

(La S.C. ha affermato il principio, rigettando la censura del ricorrente che lamentava il carattere definitivo e non temporaneo del provvedimento di affidamento del figlio minore ai servizi sociali, non essendo stato disposto un termine di cessazione degli effetti, precisando che la previsione di un termine finale dell’affidamento non risultava necessaria, poiché la decisione risulta suscettibile di essere riesaminata in qualsiasi momento).

Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31902

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Mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine

La volontà espressa dal minore di mantenere contatti con i genitori, nonostante la dichiarazione dello stato di abbandono, può essere ritenuta meritevole di apprezzamento soprattutto se accompagnata da un disagio manifestato dallo stesso minore a seguito dell’interruzione dei contatti con la famiglia di origine. Il giudice, con il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale, può pertanto autorizzare gli incontri tra il minore e i genitori, qualora ciò risponda al superiore interesse del figlio.

Tribunale minorenni Caltanissetta, 30/10/2018

Affidamento del minore ed episodi di violenza

Posto che il giudice provvede all’affidamento dei figli minori (nella specie, di genitori non coniugati) prendendo anche in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Istanbul, ratificata con l. n. 77 del 2013, va disposto l’affidamento esclusivo alla madre di una bambina di circa sei anni di età, affetta da grave patologia (autismo), in considerazione dell’altissima conflittualità tra i genitori, causata principalmente dalle condotte aggressive e violente del padre, tali da rendere difficile e anzi pericolosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale (l’uomo, già destinatario di misure interdittive e condannato, pur se con sentenza penale non ancora definitiva, per il reato di maltrattamenti in famiglia, ha reiteratamente aggredito la ex compagna e anche il padre di quest’ultima, procurando loro lesioni;

egli inoltre non ha neppure corrisposto il pur modesto assegno a suo carico per il mantenimento della figlia).

Tribunale Roma sez. I, 21/09/2018

Impossibilità di esercitare la

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responsabilità genitoriale

Fra le cause di impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale deve ritenersi compresa anche la stabile lontananza e residenza dei genitori in altro Stato. In tali ipotesi, dunque, va dichiarata aperta la tutela nei confronti del minore affidato dai genitori a parente entro il quarto grado.

Tribunale Mantova, 26/07/2018

Riferimenti

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