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PIANO dei FABBISOGNI di PERSONALE

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COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA

PIANO dei FABBISOGNI di PERSONALE 2020-2022

ALLEGATO B) alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01.04.2020

1. PREMESSA

La programmazione triennale del fabbisogno di personale si configura come atto fondamentale, in quanto definisce le linee di indirizzo cui deve tendere la programmazione occupazionale del triennio, nel rispetto dei vincoli normativi e in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, con l’obiettivo di supportare, attraverso adeguate politiche del personale, l’attuazione del programma di mandato politico del Sindaco.

Occorre fare riferimento al nuovo testo dell'articolo 6 del D.lgs. n. 165/2001, per come modificato dal D.lgs. n. 75/2017 ed alle Linee guida sulla programmazione del fabbisogno che, in attuazione delle citate disposizioni legislative, sono state emanate dalla Funzione Pubblica.

Il presente Documento si inquadra in quest’ottica e fornisce dimostrazione dell’attuale situazione normativa, della programmazione del fabbisogno e delle assunzioni che, a vario titolo, si intendono effettuare nel prossimo triennio alla luce delle varie disposizioni normative che si sono succedute, precisando che il nostro Ente era soggetto alle disposizioni riguardanti il rispetto del patto di Stabilità Interno.

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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di comprendere i limiti e le modalità seguite, appare utile effettuare prioritariamente un'analisi delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Norma Tipologia adempimento

Adozione Piano triennale fabbisogni personale (PTFP)

art. 91 del TUEL Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 Adozione Piano triennale fabbisogni di personale (PTFP)

Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter

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Sanzione

art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001

Divieto di assunzione:

le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all’art. 6 del d.lgs. 165/2001 non possono assumere nuovo personale.

Invio PTFP (Piano triennale dei fabbisogni personale) alla RGS

art. 6-ter, comma 5, del D.lgs. 165/2001 Sanzione

Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall’articolo 60* del d.lgs. 165/2001 le informazioni del PTFP e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della Funzione Pubblica.

* art. 60 del d.lgs. 165/2001: Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.

Sanzione Divieto di assunzione:

la comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

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Rideterminazione dotazione organica e verifica delle eccedenze di personale

art. 6, comma 3, del D.lgs. 165/2001 In sede di definizione del PFTP, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter del d.lgs. 165/2001, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33.

art. 89 del TUEL Gli enti locali provvedono alla

rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

art. 33 del D.lgs. 165/2001 Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sanzione Divieto di assunzione:

le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Responsabilità La mancata attivazione delle procedure da parte del Responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare,

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Contenimento della spesa di personale art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente.

Sanzione Divieto di assunzione:

in caso di mancato rispetto, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, cioè la sanzione prevista in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente: divieto di assunzione assoluto nell’anno successivo.

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Certificazione organo di revisione

art. 19, comma 8, della legge 448/2001 Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

La verifica dell’aggregato di spesa relativa al lavoro flessibile art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010

art. 36 del D.lgs. 165/2001

A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

L’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del d.lgs. 75/2017, conferma la causale giustificativa necessaria per stipulare contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del pareggio bilancio

art. 1, comma 466, della legge 232/2016 A decorrere dall’anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

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Sanzione

art. 1, comma 475, lett. e), della legge 232/2016

Divieto di assunzione assoluto:

- in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Divieto di assunzione solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato:

- nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Invio della certificazione dei risultati conseguiti

art. 1, comma 470, della legge 232/2016 Invio della certificazione dei risultati conseguiti, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sanzione

art. 1, comma 475, lett. e), della legge 232/2016

Divieto di assunzione assoluto:

la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio, quindi comporta il divieto di assunzione assoluto.

Divieto di assunzione solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato:

nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30

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maggio e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Trasmissione alla banca dati (BDAP-MOP) delle informazioni dovute dagli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell’art. 1, comma 508, legge 232/2016

art. 1, comma 507, della legge 232/2016 L’ente territoriale attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo.

Sanzione

art. 1, comma 508, della legge 232/2016

Divieto di assunzione transitorio fino ad avvenuto adempimento:

qualora l’ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

Adempimenti di natura amministrativa contabile

Approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato

art. 9, comma 1-quinquies, del D.L 113/2016

Approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato:

l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,

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n. 196, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione.

Sanzione Divieto di assunzione transitorio fino ad

avvenuto adempimento:

In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla BDAP, gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.

Adempimenti piattaforma certificazione crediti

art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008 Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Sanzione Divieto di assunzione fino al permanere

dell’inadempimento:

La pubblica amministrazione che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale.

Adozione Piano della performance

art. 10 del D.lgs.150/2009 Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le

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amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, che

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Per gli enti locali, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione.

Sanzione art. 10, comma 5, del D.lgs.

150/2009

In caso di mancata adozione del Piano della performance:

 divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti;

 divieto di assunzione: l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Responsabilità Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del d.lgs. 150/2009, ossia l’organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione, l’erogazione dei

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trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano.

Adozione del Piano triennale delle azioni positive e pari opportunità

art. 48, comma 1, del D.lgs. 198/2006 Gli enti predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sanzione

di cui all’art. 6, comma 6, del D.lgs.

165/2001

Divieto di assunzione:

le amministrazioni pubbliche non possono assumere nuovo personale.

3. Il superamento della dotazione organica

Sono state pubblicate, in data 8 maggio 2018, le Linee Guida del Ministro per la Funzione Pubblica in materia di fabbisogni del personale, direttiva volta ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del Decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 75 del 2017.

Il citato articolo 6, come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 75 del 2017, introduce novità volte a superare il tradizionale concetto di Dotazione Organica.

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale individua la “dotazione” di spesa potenziale massima che, per le Regioni e gli Enti Territoriali sottoposti a tetti di spesa del personale, resta nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013.

Nel rispetto di questo limite di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, possono procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale.

Le Amministrazioni potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dovranno indicare nel Piano, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

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4. Novità normative

Articolo 3 del D.L. 90/2014, rubricato “Semplificazione e flessibilità nel turn over” modificato dall’articolo 14 bis del D.L. 4/2019, convertito con legge 26/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), che ha previsto che in merito al turn over del 100% (attuabile dal 2018 per tutti gli enti locali), si possono cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. Pertanto, dal 30 marzo 2019 gli enti locali possono cumulare i resti non utilizzati degli ultimi 5 anni (2014-2018), anziché degli ultimi 3 anni;

La Legge 56/2019, art. 3, che introduce la possibilità di esonero dall'espletamento delle procedure di mobilità previste e disciplinate dall’articolo 30 del D.lgs. 165/2001 per il triennio 2019/2021 preventivamente alle assunzioni;

La Legge di conversione del Decreto sul reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni, ha introdotto il comma 5-sexies al citato articolo 3 del D.L. 90/2014, ha previsto che “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”.

In base alla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) art. 1 cc. 361-365 è consentito lo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti ma viene posto il limite che le graduatorie dei concorsi pubblici banditi successivamente al 01.01.2019 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

La Legge L. 26/2019 di conversione del DL 4/2019, in particolare art. 14 bis consente le sostituzioni nel corso dell'anno e art. 14 ter permette l'utilizzo delle graduatorie concorsuali approvate dopo il 01.01.2019 per i posti che si rendono disponibili entro i limiti di efficacia delle graduatorie stesse a causa della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori.

La Legge di conversione del Decreto sul reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni, ha introdotto il comma 5-sexies al citato articolo 3 del D.L. 90/2014, e ha previsto che “per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”.

La legge n. 128 del 2 novembre 2019 (G.U. 2 novembre 2019, serie generale n. 257), ha convertito con modificazioni il decreto legge “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, n. 101 del 3 settembre 2019.

La legge conferma che le graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2019 saranno valide per i tre anni successivi alla data di approvazione.

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Gli scorrimenti ancora possibili per assunzioni a tempo indeterminato riguardano le graduatorie approvate in esito a concorsi banditi entro il 1° gennaio 2019 ovvero, approvate in esito a concorsi banditi anche successivamente per i posti che si rendono disponibili entro i limiti di efficacia delle graduatorie stesse a causa della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori (purchè l'assunzione avvenga nel periodi di vigenza della graduatoria); per gli scorrimenti in favore degli ulteriori idonei, al fine di adempiere agli obblighi assunzionali di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68; per gli scorrimenti in favore degli ulteriori idonei, al fine di assumere il personale educativo degli enti locali.

Sullo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 il Ministro per la Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, il 6 novembre, nel corso di un question time alla Camera ha dichiarato che: “Il Governo ha introdotto, nel disegno di legge di Bilancio una misura che consente alle amministrazioni di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019, per un ulteriore trenta per cento dei posti banditi superando l’attuale limite numerico e accogliendo in prima battuta le proposte giunte dalle amministrazioni e dalle rappresentanze dei cosiddetti idonei.

Le nuove graduatorie per concorsi a tempo indeterminato possono, invece, essere scorse per assunzioni a tempo determinato.

5. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 5.1. L’organizzazione.

Il Comune di Tavernola Bergamasca esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, ed altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l’obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l’ente locale e demandando all’esterno quei servizi invece che non fanno parte del “core business” del Comune o che comunque possono essere gestiti da ditte specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza.

La struttura organizzativa del Comune di Tavernola Bergamasca, così come definita nel Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 22.12.2011, è articolata in:

• Segretario comunale;

• Aree;

• Servizi.

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L’articolazione della struttura, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione, in particolare, considerate le limitate risorse umane disponibili. È assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio d’informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’Ente.

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 18/12/2019 è stata sottoscritta una nuova convenzione per la gestione del servizio di segreteria con i seguenti comuni:

Comune di Spirano (capo convenzione) 10%

Comune di Tavernola Bergamasca 10%

Comune di Ambivere 15%

Comune di Berzo S. Fermo 5%

Comune di Cisano Bergamasco 25%

Comune di Pontida 25%

Comune di Branzi 10%

Le Aree

L’Area rappresenta l’unità di massimo livello della struttura organizzativa a cui fa capo la responsabilità di presidiare un settore di attività ben definita, attraverso la combinazione delle risorse disponibili.

Le Aree sono costituite in modo da garantire l’esercizio organico ed integrato delle funzioni. Alla direzione dell’Area è preposto un responsabile cui, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco attribuisce la responsabilità dei servizi e degli uffici in cui l’Area si articola. Essendo il Comune di Tavernola Bergamasca privo di personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 22.1.2004, i responsabili di settore sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 13 e seguenti del CCNL 21.05.2018.

Le Aree sono così individuate e comprendono i seguenti servizi:

Area Segreteria e Affari Generali – Demografici e Statistici – Scolastico – Socio Assistenziale:

(Responsabile Dott. Nunzio Pantò – Segretario Comunale - Decreto del Sindaco n. 3 del 31.08.2016)

− Servizio Segreteria Generale;

− Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale;

− Servizio URP – Protocollo;

− Servizio gestione giuridica del personale;

− Servizio Biblioteca Comunale;

− Servizio cimiteriale (funzione associata con Co.Mo.Laghi);

− Servizi Socio Assistenziali (funzione associata con Co.Mo.Laghi);

− Servizio Scuola;

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Area gestione Finanze – Tributi e del Personale:

(Responsabile/P.O. Rag. Mariangela Vitali – Decreto del Sindaco n.1 del 02.01.2020)

− Servizio Economico Finanziaria;

− Servizio Tributi;

− Servizio gestione economica del personale.

Area Tecnica – Gestione del Territorio e sue Risorse;

(Responsabile Dott. Nunzio Pantò – Segretario Comunale - Decreto del Sindaco n. 3 del 31.08.2016)

− Servizio Lavori Pubblici;

− Servizio Edilizia Privata;

− Servizio manutenzione e Patrimonio (affidamento a società di global service – ARCA - sino al 28.1.2020, data di chiusura del contratto in essere ed a Cooperativa l’Innesto da aprile a settembre di ogni anno per il triennio in esame);

− Servizio Attività Produttive (funzione associata con Co.Mo.Laghi).

Area Vigilanza Urbana e Polizia Amministrativa:

(Responsabile Dott. Nunzio Pantò – Segretario Comunale - Decreto del Sindaco n. 3 del 31.08.2016)

− Servizio Polizia Locale;

− Servizio Commercio.

I Servizi

I Servizi rappresentano suddivisioni interne delle Aree e sono individuati secondo criteri di flessibilità in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili; essi si dividono in servizi con funzioni strumentali (servizi di staff) per l’esercizio delle attività di supporto dell’intera Amministrazione del Comune di Tavernola Bergamasca e servizi con funzioni finali (servizi on line), per l’esercizio delle attività di produzione ed erogazione dei servizi alla cittadinanza.

Le Aree ed i servizi in cui si articola la struttura organizzativa sono individuati dalla Giunta.

I Responsabili di Settore sono identificati come centri di responsabilità e si identificano con i centri di costo che vengono determinati in sede di affidamento del Piano Risorse Obiettivi.

I Responsabili di Settore operano con ampia autonomia decisionale in ordine agli obiettivi del Piano Risorse Obiettivi (PRO) che devono essere conseguiti in quanto predeterminati.

La programmazione dell’approvvigionamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le esigenze in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente, con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni e di spese di personale.

Con deliberazione di G.C. n. 24 del 06 marzo 2019 “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 – Modifica dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale”,

(16)

la Dotazione Organica dell’Ente era stata rideterminata in complessive n. 9 unità in diminuzione rispetto alle 13 unità previste dal precedente documento di programmazione (Delibera n. 31 del 31.3.2018).

5.2. Il personale a tempo indeterminato

La programmazione triennale del fabbisogno di personale negli anni antecedenti al 2020 è stata caratterizzata dal tentativo di contenere gli effetti negativi sull’organico conseguenti in particolare alle cessazioni per collocamento a riposo del personale, dimissioni e mobilità volontarie, attraverso un’azione mirata di reperimento di personale in mobilità da altri Enti ed attraverso lo scorrimento di graduatorie proprie e di altri enti.

Dal 2017 si è registrato un progressivo allentamento dei vincoli assunzionali, concretizzatosi nell’estensione delle percentuali di turn-over e dall’introduzione di disposizioni normative mirate a favorire la stabilizzazione del personale assunto negli ultimi anni con contratti di lavoro flessibile.

L’anno 2016 ha visto la cessazione di ben due unità di personale (su sette) una per pensionamento e l’altra per dimissioni volontarie, sostituite con due incarichi a tempo determinato mediante scorrimento di graduatorie da altri comuni. Tale soluzione, dopo attente analisi, è risultata la più immediata e risolutiva al fine di scongiurare la chiusura di servizi indispensabili quali risultano essere l’anagrafe, lo stato civile e la segreteria.

A dicembre 2017, a seguito della cessazione di uno degli incarichi a tempo determinato di cui sopra, è stata assunta per mobilità dal Comune di Adrara S. Martino la dipendente che ha occupato il posto vacante presso il Servizio Affari Generali a far data dal 29.12.2017, come da Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2017-2019. In data 30.04.2019 la dipendente ha rassegnato le proprie dimissioni quindi dopo inutili tentativi di reclutamento di personale qualificato si è optato per il lavoro flessibile mediante agenzia interinale sino alla definitiva copertura del posto vacante.

Nell’anno 2018 è stato rinnovato l’incarico a tempo determinato presso l’ufficio anagrafe sino al 31.7.2019 approvandone contestualmente la stabilizzazione con decorrenza 1.8.2019. Sempre nel 2018 è cessato l’operaio per pensionamento ed è stata concessa la mobilità dell’addetta all’ufficio tecnico a seguito della quale è stato assegnato un incarico a tempo determinato dal 1.12.2018 al 31.3.2019 e part-time 24/36 mediante scorrimento di propria graduatoria, come da Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2018-2020.Dopo una proroga sino al 30.09.2019, con decorrenza 01.10.2019 è stata assunta a tempo indeterminato.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale negli ultimi anni è stata caratterizzata dal tentativo di contenere, attraverso un’azione mirata di reperimento di personale in mobilità da altri Enti gli effetti negativi sull’organico stabile conseguenti, in particolare, alle cessazioni per collocamento a riposo, dimissioni volontarie e mobilità esterne del personale, alla luce delle forti limitazioni alle assunzioni di personale previste dalla vigente normativa.

Il personale a tempo indeterminato, al 1 gennaio 2020, risulta assestato a quota n. 5 dipendenti oltre ad un lavoratore flessibile.

Nella prospettiva della dotazione organica i posti vacanti sono pari a 3.

La struttura approvata nel 2019 non è stata modificata.

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La nuova impostazione pone il limite in corrispondenza della spesa potenziale massima prevista dalla vigente normativa, quindi come valore finanziario rappresentato per gli enti locali dal limite di spesa di personale di cui all’art. 1 cc. 557 e successivi della L. n. 296/2006 e s.m.i., per il Comune di Tavernola Bergamasca tale limite è pari a € 380.654,00 – spesa media del triennio 2011/2013.

5.3 La dotazione organica

Il prospetto che segue riporta la dotazione organica dell’ente alla data di approvazione del presente provvedimento:

AREA AFFARI GENERALI N. POSTI

DOTAZIONALI

CATEGORIA

GIURIDICA QUALIFICA

N.

POSTI COPERTI

NOMINATIVI

2 C Istruttore Amministrativo 1 Bonetti Francesca

AREA ECONOMICO-FINANZIARIO

N. POSTI DOTAZIONALI

CATEGORIA GIURIDICA

QUALIFICA N.

POSTI COPERTI

NOMINATIVI

1 D Istruttore Direttivo 1 Mariangela Vitali

2 C

Istruttore Amministrativo - di cui 1 part-time (max 18/36)

1 Presti Emanuela

AREA TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE

N. POSTI DOTAZIONALI

CATEGORIA GIURIDICA

QUALIFICA N.

POSTI COPERTI

NOMINATIVI

1 D Istruttore Direttivo part-time (max 24/36)

== ==

1 C

Istruttore Amministrativo

(part-time max 24/36) 1 Romele Ilenia (P.T. 24/36) 1 B Operaio Qualificato (part-time

max 24/36)

== ==

AREA VIGILANZA URBANA E POLIZIA AMMINISTRATIVA

N. POSTI DOTAZIONALI

CATEGORIA

GIURIDICA QUALIFICA

N.

POSTI COPERTI

NOMINATIVI

1 C Istruttore - Agente P.M. 1 Balzarini Roberto

Il decreto del Ministro dell’intero 10 aprile 2017 “Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019” prevede che per i

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comuni da 2.000 a 2.999 abitanti il rapporto medio dipendenti/abitanti è fissato in 1 dipendente ogni 142 (1/142).

Il Comune di Tavernola Bergamasca al 31.12.2019 aveva una popolazione pari a 2.006 abitanti e n.

4,8 dipendenti a tempo pieno per cui il rapporto medio dipendenti/abitanti è fissato in 1 dipendente ogni 418 abitanti (1/418).

Se il Comune di Tavernola Bergamasca avesse dovuto rispettare i parametri fissati dal DM di cui sopra avrebbe dovuto avere 14 dipendenti anziché 4,8.

Dunque, la carenza di personale, rispetto ai parametri del citato DM è evidente e particolarmente significativa perché si traduce, oggettivamente, in una grande difficoltà a garantire servizi e adempimenti nei tempi previsti e nelle migliori modalità possibili.

5.4. Il personale a tempo determinato

Il ricorso a personale a tempo determinato per funzioni non dirigenziali viene effettuato per ragioni di carattere sostitutivo o per impossibilità a reclutare personale.

E’ di tutta evidenza che nelle realtà come quella del Comune di Tavernola la flessibilità del personale deve essere massima, compatibilmente alle conoscenze professionali di ciascun dipendente.

6. PARAMETRI DI VIRTUOSITA' DELL'ENTE CHE INCIDONO SUL PIANO OCCUPAZIONALE

La vigente normativa, come già anticipato, prevede che non possono procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipo, le Amministrazioni che:

1) non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente;

2) non hanno ridotto le spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;

3) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;

4) non hanno effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale o situazioni di sovrannumerarietà;

5) non hanno approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità;

6) non hanno adottato il Piano della Performance;

7) non hanno inviato, entro il 31 marzo, la certificazione degli obiettivi di saldo.

6.1. Rispetto dei vincoli di legge in materia di fabbisogno e reclutamento

Al fine di definire la programmazione del fabbisogno di personale, è necessario procedere alle seguenti verifiche preliminari:

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Rideterminazione dotazione organica

Con deliberazione n. 24 del 06 marzo 2019 la Giunta Comunale ha rideterminato la Dotazione Organica complessiva dell’ente, in complessive n. 9 unità, riducendo da 13 a 9 i posti in coerenza con la previsione normativa che richiede la progressiva diminuzione degli stessi;

Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di sovrannumero

L’art.33 del D.Lgs. n.165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art.16 della L. n.183/2001 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, si rileva che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.

165/2001 e s.m.i., come da ricognizione approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06.03.2019;

Piano triennale di azioni positive

Ai sensi dell’art.48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs.n.11/4/2006 n. 198, l’Ente ha approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18.03.2020 il “Piano triennale delle azioni positive a favore delle pari opportunità triennio 2020-2022”.

Rispetto pareggio di Bilancio 2016, 2017 e 2018

La legge di stabilità per il 2016, 2017 e 2018 dispongono per i rispettivi esercizi finanziari, in caso di mancato conseguimento del saldo positivo in termini di competenza tra entrate e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità ed il divieto di assunzione si applica nell’anno successivo a quello di inadempienza.

L’Ente ha rispettato il Pareggio di Bilancio relativo alle annualità 2016, 2017 e 2018 come da Certificazioni trasmesse rispettivamente in data 31.03.2017, 29.03.2018 e 29.03.2019.

Piano delle Performance

Ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 150/2009, le amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione delle performance, redigono annualmente un documento programmatico triennale denominato Piano delle Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

(20)

L’Ente ha approvato il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi 2019 unitamente al Piano Risorse Obiettivi (P.R.O.) 2019-2021 con Deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 29.03.2019.

Entro il ventesimo giorno successivo all’approvazione del bilancio 2020-2022 verrà approvato il nuovo PRO 2020 ed il conseguente Piano delle Performance.

Approvazione Bilancio di previsione, Rendiconto e Bilancio Consolidato

L’Ente ha regolarmente approvato e trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i seguenti documenti:

Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 27.03.2019 e trasmesso alla BDAP in data 11.04.2019 prot. 2671;

Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20.05.2019 e trasmesso alla BDAP in data 06.06.2019 prot, 4103;

Bilancio consolidato per l’esercizio 2018 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 29.09.2019 e trasmesso alla BDAP in data 14.11.2019 prot. 7709.

Tempi medi di pagamento

Il Comune di Tavernola Bergamasca rispetta i tempi medi di pagamento (art. 9 D.P.C.M.

22.09.2014) come da Certificazione allegata al Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018.

Stato di deficitarietà strutturale e di dissesto

Questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e non si trova nella condizione di ente strutturalmente deficitario come da Certificazione allegata al Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 (ultimo approvato).

Rispetto dei vincoli di spesa specifici per il fabbisogno

Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (c. 557-ter, legge n. 296/2006).

La Corte dei Conti, sezione regionale della Puglia, con la deliberazione n. 111/2018/PAR, ha fornito indicazioni per la redazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale.

Nello specifico è stato richiesto ai magistrati contabili che cosa si debba intendere con la locuzione

“spesa potenziale massima” della dotazione organica, come disciplinata dalla Linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

La Corte ha confermato che per gli enti locali il riferimento debba essere al contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006: per i comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle spese di personale del triennio 2011/2013.

(21)

La spesa di personale (calcolata sulla base delle voci individuate dall’art. 1, comma 557 e successivi, 57.della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle indicazioni della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 della Ragioneria Generale delle Stato), ha registrato un valore medio riferito al triennio 2011- 2012-2013 pari a € 380.654,00.

L’Ente ha sempre certificato il contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 come risultante nei documenti allegati ai rendiconti di gestione. Lo stesso contenimento viene rispettato nel redigendo Bilancio 2020-2022.

7. L’INDIVIDUAZIONE DEL BUDGET ASSUNZIONALE

I “resti” assunzionali

L'articolo 3 del D.L. 90/2014, rubricato “Semplificazione e flessibilità nel turn over” modificato dall’articolo 14 bis del D.L. 4/2019, convertito con legge 26/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), ha previsto che in merito al turn over del 100% (attuabile dal 2018 per tutti gli enti locali), si possono cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. Pertanto, dal 30 marzo 2019 gli enti locali possono cumulare i resti non utilizzati degli ultimi 5 anni (2014-2018), anziché degli ultimi 3 anni.

Per la successiva programmazione 2019/2021 si possono utilizzare i resti dei cinque anni precedenti, oltre alla capacità assunzionale di competenza.

La deliberazione n. 25/2017 del 14/11/2017 della Corte dei Conti Sezioni Autonomie ha chiuso il dibattito su come si calcolano i resti della capacità assunzionale degli enti locali, che aveva visto interpretazioni diverse: la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa eventuali resti assunzionali.

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi previsti dalla L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) art. 33 che modifica le regole per le assunzioni negli enti, continuano ad applicarsi le regole previgenti in materia di predeterminazione delle regole assunzionali.

Il calcolo del budget assunzionale unico è operato applicando i criteri stabiliti dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica -DFP 0011786 P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011 (punto 14), che ha precisato, tra l’altro, che la locuzione “spesa corrispondente alle cessazioni” va interpretata nel senso di “spesa annuale”, ossia ai fini del computo delle sopra indicate percentuali, i risparmi realizzati per cessazioni vanno calcolati sempre sui 12 mesi e non sulla frazione di anno effettivamente lavorata dal dipendente cessato.

La medesima circolare precisa, inoltre, che non devono essere computati nel budget assunzionale le assunzioni/cessazioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, nel solo limite della copertura della quota d’obbligo.

Inoltre la Legge di conversione del Decreto sul reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni, ha introdotto il comma 5-sexies al citato articolo 3 del D.L. 90/2014, e ha previsto che “per il triennio 2019- 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e

contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi

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nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni

che producono il relativo turn-over”.

Secondo il principio di diritto enunciato dalla sezione autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 17/2019, il budget assunzionale è unico, senza distinzione fra dirigenti e non dirigenti, ed in esso confluiscono indistintamente anche i resti assunzionali.

In pratica, la pronuncia chiarisce dunque che la vigente disciplina normativa delle facoltà assunzionali, prevedendo una percentuale di spesa parametrata a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (cd. turn over), non prevede alcuna distinzione di budget tra le tipologie di personale.

Anche le nuove disposizioni dettate dall'art. 33 del dl 34/2019, che preludono al superamento della logica del cosiddetto turn over, seguono la medesima logica: ciò che rileva è il focus che il legislatore pone (in merito alla futura disciplina delle capacità assunzionali) sulla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

asseverato dall'organo di revisione, nonché sul riferimento «ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente», non facendo alcun tipo di riferimento a tipologie di personale e relativi budget assunzionali differenziati.

8. LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022.

8.1. Le azioni di reclutamento a tempo indeterminato del triennio 2020-2022

Per la copertura dei posti si valuterà, in via preliminare, di volta in volta, l’attivazione di procedure di mobilità tra enti, ex art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. seppure non più obbligatoria.

Tale istituto non incide sulla capacità assunzionale in quanto considerato “neutro” a tali effetti, poiché non comporta aumento di spesa per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso.

In caso di esito negativo delle procedure di mobilità, per le categorie A e B i posti possono essere coperti tramite selezioni dal Centro per l'Impiego e tramite concorsi pubblici per le altre categorie, all'interno dei limiti definiti dalla capacità assunzionale.

L’art. 1, comma 361, della Legge n. 145/2018, nel prevedere che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti messi a concorso, impedisce l’utilizzo della medesima graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra Amministrazione.

Allo stato attuale, lo scorrimento della graduatoria viene quindi limitato alla sola possibilità di attingere ai candidati “idonei” per la copertura di posti che, pur essendo stati messi a concorso, non siano stati coperti o siano successivamente divenuti scoperti nel periodo di permanente efficacia della graduatoria medesima, salve eventuali modifiche nella legge di Bilancio per l’anno 2020.

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8.2 Le assunzioni a tempo determinato del triennio 2020-2022

D.Lgs. 165/2001 art. 36 c. 2, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 75/2017: prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme flessibili di assunzione per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

D.Lgs. 81/2015 art. 23 – CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 art. 50: limita il numero di lavoratori a tempo determinato al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, stabilendo limiti di durata massima dei contratti e disposizioni sulla successione di contratti a termine;

DL 78/2010 art. 9 c. 28 convertito in L. 122/2010 (Dipartimento Funzione Pubblica circolare n. 5/2013 – Corte dei Conti sezione Autonomie delibera n. 13/2015): impone limitazioni di spesa alle assunzioni a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (COCOCO), con convenzioni o con contratti di formazione-lavoro:

• massimo 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;

• esclusione delle spese per LSU e LPU finanziati da fondi europei;

• dal 2014 possibilità per gli enti locali in regola con la riduzione della spesa di personale di cui al c. 557 L. 296/2006 di effettuare spese nel limite massimo della spesa del 2009;

Principio generale del contenimento della spesa - art. 1 c. 557 L. 296/2006: riduzione della spesa rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;

D.Lgs. 165/2001 art. 34 modificato dall’art. 5 D.Lgs. 90/2014 convertito in L. 114/2014: le assunzioni a tempo determinato superiori a 12 mesi sono subordinate alla verifica del ricollocamento del personale in disponibilità.

L’art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n.

122 prevede per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, che la spesa annua per lavoro flessibile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per la medesima finalità nell’anno 2009. L’art. 16 , comma 1 quater, del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, ha previsto che sono in ogni caso escluse dal vincolo di cui al precedente punto, le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per il triennio 2020-2022 si prevede di procedere alle assunzioni di personale flessibile per rispondere a esigenze:

- di mantenimento dei servizi pubblici essenziali e per garantire la continuità dei servizi con forte impatto sull’utenza;

- di sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto;

- di potenziamento temporaneo di specifiche strutture organizzative dell’Ente al fine di attuare progetti di rilevanza strategica.

9. Categorie protette

Questo Ente non è tenuto alla copertura della quota d’obbligo di personale disabile ai sensi della L.

12/03/1999, n. 68, non disponendo nel suo organico di più di 15 dipendenti.

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10. La programmazione del fabbisogno del personale triennio 2020/2022

I contenuti del presente documento sostituiscono quanto previsto con precedenti provvedimenti di adozione/aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato, con riferimento alle previsioni assunzionali disposte e non ancora realizzate.

La seguente programmazione del fabbisogno di personale è redatta tenendo conto dei seguenti aspetti:

- la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 380.654,00;

- a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

La sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente all’approvazione del presente Documento potrà essere esperita senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti.

In particolare si fa riferimento alla richiesta di mobilità esterna presentata dall’addetta ai Servizi Demografici e oggetto di valutazione in questi giorni.

a. Programmazione Anno 2020

Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 viene prevista per il 2020, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato in premessa esplicitati:

l’assunzione di n.1 Istruttore amministrativo in sostituzione alla dipendente addetta al Servizio Affari Generali/Demografici cessata dal servizio in data 30.04.2019 per dimissioni volontarie;

da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;

- scorrimento di graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003;

- concorso pubblico, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l’assenza nell’Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

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eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici.

Si conferma quale scelta dell’Amministrazione quella di confermare nel triennio gli incarichi professionali dei tecnici incaricati:

- Arch. Pierfranco Castellani in materia di edilizia privata e urbanistica;

- Ing. Luisa Rocchini in materia di edilizia pubblica e manutenzioni.

La spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

b. Programmazione Anno 2021

Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 non vengono previsti per il 2021, minori o maggiori fabbisogni.

In caso di cessazione, si provvederà alla sostituzione dei posti che si renderanno vacanti, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile come in premessa esplicitati.

c. Programmazione Anno 2022

Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 non vengono previsti per il 2022, minori o maggiori fabbisogni.

In caso di cessazione, si provvederà alla sostituzione dei posti che si renderanno vacanti, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile come in premessa esplicitati.

11. Adempimenti

Il presente piano triennale dei fabbisogni viene pubblicato in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018, viene inoltre trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo relativo presente in SICO.

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