Atto costitutivo di associazione culturale “Dodicesima Contrada”
L’anno 2017 giorno 05 nel mese di Gennaio per volontà dei soci fondatori
Nicola Palumbo nato a Montebelluna il 06 Marzo 1990 e residente a Montebelluna (TV) in via Leonardo da Vinci 9/D, PLMNCL90C06F443X
Andrea Costantin nato a Castelfranco Veneto (TV) il 15/12/1993 e residente a Montebelluna (TV) in via Collalto 12, CSTNDR93T15C111Z
Alessandro Sandri nato a Montebelluna (TV) il 09/06/1990 e residente a Montebelluna (TV) in via Erizzo 44/C SNDLSN90H09F443W
Enrico Bolzan nato a Montebelluna (TV) il 06/11/1982 e residente a Montebelluna (TV) in via Crociera 9 BLZNRC82S06F443A
Carlo Tonelato nato a Montebelluna il 04/06/1985 e residente a Montebelluna (TV) in via Feratine 8 TNLCRL85H04F443X
Monica Cella nata a Motta di Livenza (TV) il 21/11/1988 e residente a Oderzo (TV) in via Mons.
Paride Artico 16/9 CLLMNC88S61F770Z
Mauro Forner nato a Montebelluna (TV) il 26/04/1985 e residente a Montebelluna (TV) in via Feltrina Nord 77/D FRNMRA85D26F443N
Alice Lalumera nata a Montebelluna (TV) il 12/07/1988 e residente a Montebelluna (TV) in vicolo San Lorenzo 2 int. 18, LLMLCA88L52F443L,
Nicolò Costantin nato a Castelfranco Veneto (TV) il 28/05/1998 e residente a Montebelluna (TV) in via Collalto 12, CSTNCL98E28C111Y
Riccardo Palumbo nato a Montebelluna (TV) l’ 01/01/1998 e residente a Montebelluna (TV) in via Confine 2, PLMRCR98A01F443W
Marco Zappelli nato a Valdobbiadene (TV) il 18/03/1993 e residente a Montebelluna (TV) in via S. Caterina da Siena 98 ZPPMRC93C18L565Z
Andrea Zappelli nato a il 10/11/1987 a Montebelluna (TV) e residente a Montebelluna (TV) in via S. Caterina da Siena 98 ZPPNDR87S10F443N
è costituita l’associazione denominata "Dodicesima Contrada", senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale ed apartitica, diretta al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale e volontariato.
ART. 1 – SEDE
La sede sociale è posta in Corte Maggiore 23 int. 8, 31044 Montebelluna (TV).
ART. 2 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito dal versamento dei soci sostenitori, da eseguirsi nella misura annua di euro 10,00 (incrementabile annualmente da parte del presidente, previo parere vincolante del consiglio, per particolari e motivate esigenze associative), e dai contributi, in denaro od in natura, mobili ed immobili, che verranno volontariamente offerti dai soci sostenitori, e dai simpatizzanti non soci per il perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.
ART. 3 - AMMISSIONE SOCI
Possono essere ammessi a far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli incontri ed alle attività dell’associazione e ad essere informati in merito allo stato di perseguimento delle finalità statutarie, alle attività programmate ed in corso di programmazione, ai soggetti preposti alle cariche associative o investiti di compiti organizzativi all’interno dell'associazione.
L’adesione all'associazione è volontaria e può essere oggetto di rinuncia in ogni tempo senza motivazione, ad iniziativa del socio, con lettera diretta al consiglio direttivo.
In caso di rinuncia all’adesione le eventuali donazioni, in natura o in denaro, spontaneamente rese all’associazione, non verranno restituite.
In caso il socio adotti una condotta in palese contrasto con le finalità perseguite dall’associazione o potenzialmente lesiva dell’immagine e della credibilità dell’associazione medesima in modo grave, il consiglio può escluderlo dall’associazione.
ART. 4 - SOCI PERSONE GIURIDICHE
Possono assumere la qualità di soci le persone giuridiche ed altri enti ancorché non riconosciuti, previo versamento della quota associativa di cui all’art. 2 del presente atto.
In tal caso, il rappresentante legale dell’ente associato assume la qualità e le prerogative di socio sostenitore dell’associazione, ai sensi dell’art. 5 del presente atto.
Le altre persone fisiche facenti parte dell’ente associato assumono la qualità e le prerogative di socio ordinario, ai sensi dell’art. 6 del presente atto, salvo il caso in cui versino autonomamente la quota associativa di cui all’art. 2 del presente atto.
ART. 5 - SOCI SOSTENITORI
Sono soci sostenitori coloro che, ammessi annualmente ad insindacabile giudizio del consiglio, previo versamento della quota associativa di cui al punto 2 del presente atto, partecipano in modo saltuario o continuativo all'attività dell'associazione.
Il versamento della quota annuale non crea quote indivisibili di partecipazione suscettibili di essere trasmesse a terzi, a qualunque titolo.
Ai soci sostenitori possono essere attribuiti, da parte del consiglio, compiti organizzativi all'interno dell'associazione, per loro libera iniziativa o con loro espressa accettazione.
Ai soci sostenitori, seppur investiti di compiti organizzativi, non sono attribuite responsabilità gestionali.
L’attività del socio non dà diritto a compenso alcuno, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute a favore dell'associazione.
E' vietato distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, i beni dell’associazione. I soci sostenitori godono del diritto di voto, relativamente all'elezione del consiglio dell'associazione, e possono a loro volta essere eletti alle cariche di presidente o di consigliere.
ART. 6 - SOCI ORDINARI
Sono soci ordinari coloro che non partecipano o partecipano saltuariamente all'attività dell’associazione, senza compiti organizzativi e responsabilità gestionale. I soci ordinari non esercitano diritti di voto e non possono essere eletti alle cariche di consigliere o presidente dell’associazione.
ART. 7 - SCOPO SOCIALE
Al fine di conseguire le dichiarate finalità, l’associazione svolge, tra le altre, le seguenti attività:
a) La promozione, la partecipazione, l’organizzazione e la realizzazione di concerti, feste, cene, serate danzanti, di rassegne, di spettacoli teatrali e musicali, di danza, di proiezioni
cinematografiche, di mostre e di tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nei campi dell’arte, dello spettacolo, dello sport e del sano intrattenimento, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di cultura e di riposo dei soci e dei cittadini;
b) la promozione, l’organizzazione e la gestione di stage, corsi, concorsi, percorsi formativi a favore dei soci e degli interessati, con l’eventuale produzione di materiale didattico;
c) ricercare tutte le possibili convenzioni, e/o collaborazioni con altre associazioni ed enti, quali negozi e/o società e/o altri soggetti giuridici, che costituiscano un vantaggio economico o d’immagine per l’Associazione o per i suoi soci;
d) l’organizzazione di gite, viaggi, soggiorni per effettuare e raggiungere eventi di spettacolo, mostre, convention, saloni internazionali;
e) collaborazione con altre associazioni od enti aventi scopi statutari vicini al proprio;
ART. 8 - AMPLIAMENTO E MODIFICHE DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Le finalità e le attività istituzionali dell'associazione possono essere ampliate, modificate ed integrate dal consiglio, con delibera della maggioranza assoluta dei consiglieri.
ART. 9 - SCIOGLIMENTO
L’associazione si scioglie, oltre che per gli scopi previsti dalla legge, per perseguimento o sopravvenuta impossibilità delle finalità statutarie.
Lo scioglimento è promosso e dichiarato dal consiglio.
In caso di scioglimento dell'associazione, i suoi beni e fondi vanno devoluti dal consiglio ad altro ente od associazione, locale o nazionale, avente finalità simili.
ART. 10 - DURATA
L’associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050.
ART. 11 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione l’assemblea dei soci, il presidente ed consiglio. Il consiglio elegge il presidente e, fra i suoi membri, il vicepresidente ed il segretario.
Le cariche associative non sono retribuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate a favore dell’associazione.
ART. 12 - DURATA DELLA CARICA DI PRESIDENTE
Il presidente dura in carica 3 anni ed è eletto dal consiglio, a maggioranza dei soci presenti. Il medesimo presidente può essere rieletto più volte.
Il presidente può essere scelto solo tra i membri del consiglio.
Il presidente può essere destituito per gravi motivi, con voto unanime del consiglio.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed ha pieni poteri nell’amministrazione ordinaria.
Il presidente custodisce il denaro dell'associazione; a tal fine gli è data facoltà, previo parere vincolante del consiglio, di aprire conti correnti con Istituti di credito a nome dell’associazione.
Il presidente effettua, previo parere vincolante del consiglio, in nome e per conto dell'associazione, atti di compravendita mobiliare ed immobiliare.
Annualmente il presidente, con l’ausilio del segretario, presenta al consiglio, che lo approva, il bilancio dell'associazione, redatto senza formalità.
Per i primi 3 anni è presidente dell'associazione la signora Lalumera Alice ART. 13 - COMPOSIZIONE CONSIGLIO
Il consiglio è composto da 15 ( quindici ) elementi; ne fanno parte per diritto tutti i Soci Fondatori; ai Soci Sostenitori spetta la nomina degli altri componenti, eletti nell’ambito dell’assemblea, a maggioranza dei presenti; il consiglio dura in carica 3 (tre) anni.
I medesimi consiglieri possono essere rieletti più volte.
Il consiglio, presieduto dal presidente dell’associazione, è l'organo decisionale ed esecutivo.
Al consiglio spetta l’adozione degli atti di straordinaria amministrazione dell'associazione, di cui rispondono illimitatamente i suoi membri.
Il consigliere che abbia fatto annotare il suo dissenso, relativamente all’adozione di un atto di straordinaria amministrazione, non risponde, nei confronti dei terzi, di quell’atto.
ART. 14 - SEGRETARIO
Il segretario è eletto dal consiglio fra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, e dura in carica 3 (tre) anni.
Il medesimo segretario può essere rieletto più volte.
Il segretario cura, insieme al presidente, la contabilità dell’associazione; custodisce e aggiorna il registro dei soci; predispone l'ordine del giorno ed il verbale delle riunioni del consiglio; cura le comunicazioni interne ed esterne relative alle riunioni del consiglio. Per i primi 3 anni il segretario è il sig. Palumbo Nicola
ART. 15 - VICEPRESIDENTE
Il vicepresidente è eletto dal consiglio fra i suoi membri, a maggioranza dei presenti, e dura in carica 3 (tre) anni.
Il medesimo vicepresidente può essere rieletto più volte.
Il vicepresidente svolge, in caso di temporanea impossibilità del presidente, le mansioni a questo devolute, con le medesime modalità.
In caso il presidente eletto versi in una situazione di permanente impossibilità, il consiglio elegge un nuovo presidente. Per i primi 3 anni il vice presidente è il sig. Costantin Andrea
ART. 16 - ASSEMBLEA
L’assemblea è formata da tutti i soci, ordinari e sostenitori, dell'associazione e deve essere convocata almeno una volta all’anno, allo scopo di approvare il bilancio della gestione, valutare le iniziative ed i programmi svolti dall’associazione nonché eleggere, qualora si renda necessario, il nuovo consiglio.
L’assemblea è convocata e presieduta da un membro del consiglio.
Hanno diritto di voto i soli soci sostenitori.
Hanno diritto di partecipazione e parola tutti i soci.
Quanto emerge dal dibattito dell'assemblea deve essere tenuto in considerazione dal consiglio.
ART. 17 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie sorte in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione del presente atto saranno rimesse al giudizio equo ed imparziale di un arbitro, che giudicherà senza formalità di procedure, con arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Treviso.
Montebelluna 05 Gennaio 2017