• Non ci sono risultati.

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE PONTE VISCONTEO: SAVE THE BRIDGE BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE PONTE VISCONTEO: SAVE THE BRIDGE BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO"

Copied!
16
0
0

Testo completo

(1)

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE PONTE VISCONTEO: SAVE THE BRIDGE BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO

Art. 1 I sottoscritti Signori:

- CRESSONI MARIA CHIARA

- DAL FORNO MARCO

- DEBENI ALESSANDRO

- BENETTI GIOVANNI

- CAPPELLARO FRANCESCO MARIA

- CATTANI ANDREA

- CAPPELLARO LORENZO

- MARAIA PAOLA FRANCESCA

- RONCA ALBERTO

- QUAINI PAOLO - TITONI PIETRO - OLIOSI ERICA

- BRENTEGANI MARILENO

- PACILLI ALESSANDRA

dichiarano di costituire, come dal presente atto , un’Associazione senza fine di lucro denominata:

“ASSOCIAZIONE PONTE VISCONTEO: SAVE THE BRIDGE BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO”

Art. 2

L’Associazione ha sede a sede in via Mutilati ed Invalidi di guerra e Lavoro n. 6, nel Comune di Valeggio sul Mincio.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno, ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio senza necessità di apposita delibera dell’Assemblea.

Art. 3

L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura associativa, di elettività, di gratuità delle cariche associative e alle regole definite nello Statuto allegato al presente Atto che ne costituisce parte integrante. L’Associazione ha lo scopo di:

a) promuovere la tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del Ponte Visconteo e più in generale del patrimonio culturale – ovvero l’insieme di beni culturali e beni paesaggistici- del territorio di Valeggio sul Mincio, con particolare riguardo al borgo medievale di Borghetto, realizzando altresì iniziative volte alla diffusione della conoscenza storica, culturale, della tradizione e finalizzate alla sensibilizzazione degli interventi necessari per la salvaguardia dello stesso;

b) tutelare e valorizzare la natura, l’ambiente e il paesaggio del territorio comunale di Valeggio sul Mincio;

c) diffondere fra i cittadini, in particolare fra i giovani e nella scuola, l'interesse per i beni culturali, per l'ambiente e per il patrimonio storico del Comune di Valeggio sul Mincio;

(2)

d) contribuire alla formazione di una pubblica opinione informata sui beni culturali, paesaggistici ed ambientali anche in maniera critica e propositiva;

f) assicurare ai soci occasioni per il proprio arricchimento culturale;

g) concorrere con Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici e privati, nonché Organi dell’Unione Europea, Organismi internazionali e degli Stati esteri, alla tutela, alla promozione, alla conoscenza e alla valorizzazione dei beni culturali dell'ambiente e del territorio comunale;

h) organizzare corsi di formazione professionale e di aggiornamento anche per docenti e operatori culturali e ambientali;

i) istituire iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la conoscenza del patrimonio storico culturale del territorio comunale creando momenti sociali di ritrovo e di aggregazione.

Art. 4

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L’Associazione potrà partecipare a manifestazioni ed attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie ed editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

Art. 5

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:

- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;

- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un’opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio della natura, dell’ambiente e del paesaggio del territorio comunale di Valeggio sul Mincio;

- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento ed altro materiale di interesse per le attività associative;

- gestire centri di ristorazione posti all’interno delle strutture ove l’Associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;

- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l’apposizione degli stessi su articoli ed abbigliamento di cui potrà effettuare il commercio al minuto all’interno delle strutture in cui opera;

- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività atte al raggiungimento dello scopo sociale;

- svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti e mostre al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie con l’obiettivo esclusivo del perseguimento delle finalità associative.

(3)

Art. 6

Per il raggiungimento degli scopi di cui all’Art. 3 del presente atto, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L’Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai soci fondatori, ed allegato al presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art.7

In deroga alle norme statutarie, il Consiglio direttivo dell’Associazione per i primi tre anni solari dalla costituzione, viene così formato dai signori:

CRESSONI MARIA CHIARA BRENTEGANI MARILENO DAL FORNO MARCO BENETTI GIOVANNI DEBENI ALESSANDRO

CAPELLARO FRANCESCO MARIA CATTANI ANDREA

CAPELLARO LORENZO MARAIA PAOLA FRANCESCA RONCA ALBERTO

QUAINI PAOLO TITONI PIETRO OLIOSI ERICA

PACILLI ALESSANDRA

I neo Consiglieri così nominati, nominano al loro interno le seguenti cariche associative:

CRESSONI MARIA CHIARA - Presidente -

BENETTI GIOVANNI - Vice Presidente -

DEBENI ALESSANDRO - Tesoriere -

OLIOSI ERICA - Segretario

BRENTEGANI MARILENO - Consigliere-

DAL FORNO MARCO - Consigliere-

CAPELLARO FRANCESCO MARIA - Consigliere-

CATTANI ANDREA - Consigliere-

CAPELLARO LORENZO - Consigliere-

MARAIA PAOLA FRANCESCA - Consigliere-

RONCA ALBERTO - Consigliere-

QUAINI PAOLO - Consigliere-

TITONI PIETRO - Consigliere-

PACILLI ALESSANDRA - Consigliere-

Art. 8

La quota d’iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione durante il primo anno viene determinata in 20 euro.

(4)

Art. 9

Le spese del presente atto, la sua registrazione i relativi costi connessi sono a carico dell’Associazione.

Valeggio sul Mincio il 28/01/2017 Firme dei comparenti

(5)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“ PONTE VISCONTEO: SAVE THE BRIDGE BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO”

Art. 1 - Costituzione e scopi

È costituita con sede nel Comune di Valeggio sul Mincio, l’Associazione senza fini di lucro denominata “ASSOCIAZIONE PONTE VISCONTEO: SAVE THE BRIDGE BORGHETTO DI VALEGGIO SUL MINCIO”

L’Associazione ha sede in Via Mutilati ed Invalidi di guerra e Lavoro n. 6, nel Comune di Valeggio sul Mincio.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno, ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio senza necessità di apposita delibera dell’Assemblea.

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici e la sua durata è illimitata.

Art. 2 - Finalità

L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura associativa, di elettività, di gratuità delle cariche associative e alle regole definite nello Statuto allegato al presente Atto che ne costituisce parte integrante. L’Associazione ha lo scopo di:

a) promuovere la tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del Ponte Visconteo e più in generale del patrimonio culturale – ovvero l’insieme di beni culturali e beni paesaggistici- del territorio di Valeggio sul Mincio, con particolare riguardo al borgo medievale di Borghetto, realizzando altresì iniziative volte alla diffusione della conoscenza storica, culturale, della tradizione e finalizzate alla sensibilizzazione degli interventi necessari per la salvaguardia dello stesso;

b) tutelare e valorizzare la natura, l’ambiente e il paesaggio del territorio comunale di Valeggio sul Mincio;

c) diffondere fra i cittadini, in particolare fra i giovani e nella scuola, l'interesse per i beni culturali, per l'ambiente e per il patrimonio storico del Comune di Valeggio sul Mincio;

d) contribuire alla formazione di una pubblica opinione informata sui beni culturali, paesaggistici ed ambientali anche in maniera critica e propositiva;

f) assicurare ai soci occasioni per il proprio arricchimento culturale;

g) concorrere con Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti pubblici e privati, nonché Organi dell’Unione Europea, Organismi internazionali e degli Stati esteri, alla tutela, alla promozione, alla conoscenza e alla valorizzazione dei beni culturali dell'ambiente del territorio comunale;

h) organizzare corsi di formazione professionale e di aggiornamento anche per docenti e operatori culturali e ambientali;

i) istituire iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la conoscenza del patrimonio storico culturale del territorio comunale creando momenti sociali di ritrovo e aggregazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

(6)

L’Associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie ed editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:

- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;

- predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un’opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio della natura, dell’ambiente e del paesaggio del territorio comunale di Valeggio sul Mincio;

- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento ed altro materiale di interesse per le attività associative;

- gestire centri di ristorazione posti all’interno delle strutture ove l’Associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;

- promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l’apposizione degli stessi su articoli ed abbigliamento, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all’interno delle strutture in cui opera;

- realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività atte al raggiungimento dello scopo sociale;

- svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti e mostre al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie con l’obiettivo esclusivo del perseguimento delle finalità associative.

Art. 3 - Categoria dei soci

1) Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse verso le finalità e gli scopi dell’Associazione.

La domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice e dovrà contenere le esplicite dichiarazioni:

a) di voler partecipare alla vita associativa;

b) di voler condividere gli scopi istituzionali;

c) di accettare, senza riserve, lo Statuto;

d) di rispettare i Regolamenti interni se predisposti.

2) I soci si dividono nelle seguenti categorie:

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’

Associazione previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione. Essi godono del diritto di voto attivo e passivo;

I soci sostenitori, in virtù della loro particolare qualifica, sono tenuti al versamento di una quota straordinaria, stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, in segno di tangibile

(7)

appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio. I soci sostenitori possono essere, a titolo puramente indicativo, gli Enti pubblici e privati, gli Istituti Finanziari, le Accademie, le Società, le Associazioni, le Fondazioni, i cittadini italiani o stranieri che versano una quota sociale di iscrizione annua non inferiore a quella determinata dall’Assemblea per soci ordinari; partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari.

Essi godono del diritto di voto attivo e, purché persone fisiche, anche passivo.

I soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemerenze o notorietà nel campo della tutela e valorizzazione della natura, dell’ambiente del territorio comunale di Valeggio sul Mincio.

Essi possono partecipare alla vita dell’Associazione e godono del diritto di voto attivo e passivo.

Il Consiglio Direttivo potrà valutare di esonerare i soci onorari dal pagamento della quota annuale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 4 - Modalità di associazione e requisiti

1. Per fare parte in qualità di socio dell’Associazione occorre avanzare domanda sottoscritta ed indirizzata al Presidente dell’Associazione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa, nonché e ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo a maggioranza semplice nella prima convocazione utile, il quale, comunicherà l’esito solo in caso di mancata accettazione della stessa, ma non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile previa deliberazione del Collegio dei Probiviri se istituito.

2. Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo, si distinguono in ordinarie, suppletive e straordinarie. In particolare:

- sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e costituiscono la quota di iscrizione annuale;

- sono quote associative straordinarie quelle stabilite dal Consiglio Direttivo a carico dei soci sostenitori;

- sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Le quote associative annuali devono essere rinnovate entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Regolamento interno se adottato.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. La quota associativa non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti e nei modi preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

3. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. L’iscrizione a socio vale per l’anno solare.

(8)

Art. 5. –Diritti dei soci

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in corso.

I soci hanno diritto:

a) ad essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e pre-autorizzate nello svolgimento dell’ attività prestata;

b) di partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo per eleggere gli organi sociali, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento interno se adottato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 6 - Doveri e obblighi dei Soci e clausola compromissoria associativa 1. I Soci hanno il dovere:

a) di partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini culturali, civili e solidali;

b) di mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati al rispetto dei beni culturali e dell'ambiente del territorio nel quale essi stessi si trovino;

c) di adoperarsi concretamente per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali-artistici e dell'ambiente del territorio comunale.

2. I soci hanno altresì il dovere:

a) di rispettare tutte le norme del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento interno;

b) di mantenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione.

3. I soci hanno l'obbligo:

a) di versare puntualmente e per intero la quota sociale alla scadenza, secondo le modalità previste dallo Statuto, da Delibere del Consiglio Direttivo o dal Regolamento interno se presente;

b) di adire, preventivamente in via compromissoria il Collegio dei Probiviri:

- per qualsiasi controversia nascente, nei confronti dell'Associazione o dei soci, dall’interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del Regolamento interno se presente;

- per qualsiasi controversia, nei confronti dell'Associazione e/o dei soci, inerente l’esercizio dei propri diritti e/o all'adempimento dei propri doveri e obblighi di socio;

Art. 7 – Recesso ed esclusione del socio 1. La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo;

b) quando non ottempera alle disposizioni del presente Statuto all’eventuale Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

c) per morosità qualora la quota sociale non venga rinnovata nei termini dal presente Statuto, o indicati dal Consiglio Direttivo o previsto nel Regolamento interno se presente;

d) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.

2. L’esclusione da socio, fatto salvo per le cause di dimissioni volontarie o per morosità, sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi membri. Contro tale decisione è possibile proporre appello entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione in ordine :

- al Collegio dei Probiviri se istituito;

- al Presidente.

(9)

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto, nella sua prima convocazione utile, a seguito di conforme decisione del Collegio dei Probiviri se istituito o dal Consiglio Direttivo.

Nelle more della decisione dell’Assemblea, il Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, può sospendere cautelarmente il socio qualora i fatti rilevanti disciplinarmente possano determinare un danno grave all’Associazione anche sotto il profilo dell’immagine, del prestigio e dell’autorevolezza.

I soci esclusi per morosità potranno , dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

3. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del presente Statuto, i soci che almeno 30 giorni prima dell’Assemblea siano in regola con gli obblighi associativi.

4. Nel caso d’indizione di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza del triennio solare, hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota alla data delle dimissioni degli Organi da rinnovare.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 8 - Organi dell’ Associazione Sono organi della Società:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo composto dai consiglieri eletti;

c) il Presidente;

d) il Collegio Probiviri ( eventuale);

e) il Collegio Revisori Legali o Revisore Unico (eventuale).

Art. 9 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, nei limiti della legge e del presente Statuto, ed è composta da tutte le categorie dei soci aventi il diritto di voto, purché in regola con il pagamento della quota annuale, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'Assemblea Ordinaria dei soci è indetta: dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o su richiesta di almeno un 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un 1/10 degli associati che godono dell'elettorato attivo e passivo.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, per lettera, fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo atto a garantire la comunicazione della convocazione, da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine dei lavori. L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. L'esercizio del diritto di voto può essere comunque delegato salvo che per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. I soci non possono partecipare alla votazione nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi.

La delega deve essere depositata dal socio cui è stata intestata prima che l’Assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa trasferire la propria delega ad un altro.

3. L'Assemblea ordinaria dei soci è indetta almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo e precisamente entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno

(10)

precedente; entro il mese di Dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo nonché entro tre mesi dalla scadenza degli Organi sociali elettivi.

4. L'Assemblea ordinaria dei soci:

a) approva il bilancio consultivo e il bilancio preventivo;

b) fissa l’importo della quota sociale annuale;

c) determina gli indirizzi di politica generale e indica le direttive per il raggiungimento dei fini sociali;

d) approva l’eventuale Regolamento interno;

f) elegge gli Organi sociali, ad eccezione del Presidente in quanto eletto dal Consiglio Direttivo;

g) esegue la sentenza del Collegio dei Probiviri che pronuncia l’esclusione del socio;

h) delibera su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto all’esame dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea ordinaria dei soci è valida in prima convocazione con la presenza personale o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto personalmente o per delega.

Sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto voto. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Art. 10 Assemblea straordinaria dei Soci

1. L'Assemblea straordinaria dei soci è indetta: dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un 1/10 degli associati che godono dell'elettorato attivo e passivo.

2. L'Assemblea straordinaria convocata, fuori dai casi previsti al comma 3 del presente articolo è valida in prima convocazione con la presenza personale o per delega data ai soli soci, non più di una delega per ciascun aderente, con la partecipazione della metà più uno dei soci aventi diritto di voto;

in seconda convocazione, che può svolgersi anche nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega data ai soli soci.

Sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti al di fuori delle ipotesi previste al comma 3 del presente articolo.

La convocazione avviene secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del presente Statuto.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata per deliberare:

a) sulle modifiche dello Statuto che avverrà nei modi previsti dall'articolo 24 del presente Statuto;

b) lo scioglimento dell'Associazione, che dovrà avvenire nei modi previsti dall'articolo 25 di questo Statuto;

c) in caso di dimissioni anticipate o di decadenza dei componenti degli organi associativi, che ne impedisca il funzionamento, è convocata per la ricostituzione degli organi, entro tre mesi dal momento in cui il funzionamento è divenuto impossibile, dal Presidente, o, in caso d’impossibilità di quest’ultimo nell’ordine: dal Consigliere del Direttivo più anziano o dal Presidente del Collegio

(11)

dei Revisori o dal Revisore Unico o dal Presidente del Collegio dei Probiviri, anche se dimissionari o decaduti;

d) delibera su qualsiasi questione associativa sottoposta dal Presidente.

Art. 11- Modalità di voto

1. L'espressione del voto su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dovrà avvenire secondo modalità stabilite dal Regolamento interno se previsto, o nelle modalità debitamente approvate nel corso dell’Assemblea in modo che garantiscano:

a) la verifica sia della validità del voto sia che questa si debba esprimere in forma palese o segreta.

b) la segretezza del voto nei casi previsti dalla Statuto e come previsto dal precedente articolo 7 comma 2;

c) non è ammesso il voto per posta o altro mezzo elettronico.

Art. 12- Verbalizzazione

1.le discussioni e le deliberazioni dell’ Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’ Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

2.Ogni socio ha diritto di consultazione dei Verbali e di estrarne copia.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo 15 di Consiglieri, purché siano in numero dispari, eletti dall’Assemblea ordinaria secondo le modalità stabilite nello Statuto e dal Regolamento interno se presente.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento;

b) nomina tra i soci membri del Direttivo il Tesoriere ed il Segretario ed incarica i Consiglieri a specifiche deleghe;

d) predispone, approva e modifica l’eventuale Regolamento interno previsto dal presente Statuto da sottoporre all’Assemblea dei soci;

e) richiede la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci ai sensi degli articoli 9 e 10 rispettivamente al comma 1 del presente Statuto;

f) propone all'Assemblea dei soci le modifiche dello Statuto;

g) è titolare dell’azione disciplinare, adotta le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci che non rispettino le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento interno se adottato;

h) dispone la riammissione del socio colpito dai provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 18 del presente atto;

i) accerta la decadenza del socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 7 comma 1 lettere b) e d);

l) predispone il programma associativo in base agli indirizzi e alle direttive dell'Assemblea dei soci;

m) determina l'importo delle quote annue dovute dalle singole categorie di soci;

n) attribuisce la qualifica di socio onorario;

o) assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;

p) predispone, sulla base dei documenti contabili forniti dal Tesoriere, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di soci;

q) dispone l’apertura di sedi secondarie e/o unità locali per migliorare la struttura organizzativa e/o amministrativa;

(12)

r) esercita tutti i poteri necessari per la gestione dell'Associazione non riservati specificamente dal presente Statuto al Presidente e all'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

4. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno tre componenti aventi diritto al voto.

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del presente Statuto.

6. Il Consiglio Direttivo dura in carica sino alla scadenza del mandato triennale coincidente con l’anno solare.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia mobiliare sia immobiliare, in nome e per conto dell'Associazione.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci sia ordinaria sia straordinaria , b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

b) soprintende alle attività dell'Associazione e all’esecuzione delle delibere degli Organi sociali;

c) sospende, su conforme delibera del Consiglio Direttivo il socio ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del presente Statuto;

3. Il Presidente, in casi di particolare necessità e urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo secondo la competenza, nella prima seduta utile.

4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, anche non occasionale o temporaneo, è sostituito dal Vice-Presidente.

5. Il Presidente rimane in carica per tre anni solari, ovvero sino alla revoca disposta dal Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo articolo 19.

6. Il Presidente uscente, se rieletto all’interno del Consiglio Direttivo, è rieleggibile fino a tre mandati consecutivi.

6. Il Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a) del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei soli casi in cui sostituisce il Presidente a causa della sua assenza o impedimento.

7. Alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, su proposta di almeno un 1/3 dei suoi componenti, può attribuire al Presidente uscente, ove non rieletto o non rieleggibile, e in considerazione dei suoi meriti associativi o scientifici, il titolo onorifico di “Presidente emerito”.

Egli è socio onorario vitalizio dell’Associazione, ai sensi del precedente articolo 3, comma 2.

Art. 15 Collegio dei Revisori Legale o Revisore Unico

1. Il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Unico , se istituito, sono eletti dall’ Assemblea dei soci. Nel caso di adozione del Organo di controllo in forma collegiale l’organo sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Il Collegio e il Revisore Unico:

a) controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione trimestralmente;

b) effettua i riscontri di cassa;

c) verifica il bilancio consultivo e il bilancio preventivo;

d) esamina e controlla i documenti e le carte contabili;

(13)

e) predispone le relazioni al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo che sono presentate all'Assemblea dei soci unitamente ai bilanci o prospetti economici- finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo;

f) hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;

g) redigono l’apposito libro dei verbali dell’Organo di Controllo nel quale devono essere riportate le relazioni ai bilanci,

f) esercita gli altri compiti previsti dalle leggi;

Il Collegio o il Revisore Unico durano in carica sino alla scadenza del mandato triennale

coincidente con l’anno solare e comunque al termine dell’approvazione del bilancio consultivo del terzo anno.

Art. 16 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, se adottato dall’ Assemblea, costituisce l’organo di giustizia interna dell’Associazione e ha competenza sull'osservanza della disciplina associativa, sulla violazione delle norme statutarie e regolamentari e sull’applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti

dall’Assemblea dei soci. Uno dei membri effettivi sarà sempre competente in materie giuridiche.

3. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice-Presidente.

4. Il Collegio decide sulle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno 3 membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, il cui voto, in caso di parità, vale doppio.

5. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

6. Il Collegio siede presso la Sede dell'Associazione o in altra sede funzionalmente idonea e si avvale, per l'attività di sua competenza, della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso la sede stessa.

7. Il Collegio dura in carica 3 anni solari e i suoi membri sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

8. Con Regolamento del Collegio sono fissate le norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché le norme di funzionamento del Collegio stesso.

Art. 17 - Competenze del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, previa costituzione del contradditorio e contestazione degli addebiti, decide con lodo scritto e motivato in maniera inappellabile:

a) sui ricorsi avverso l’irrogazione delle sanzioni disciplinari adottate dal Consiglio Direttivo per la violazione da parte di un socio dei doveri e obblighi associativi previsti dal presente Statuto;

b) sul deferimento da parte del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 13, comma 2;

c) sui ricorsi proposti avverso la reiezione della domanda di Associazione;

d) sui ricorsi proposti avverso la decadenza disposta dal Consiglio Direttivo;

e) nei casi previsti dall'articolo 13 , comma 2, lettera g) del presente Statuto;

f) sulla sospensione cautelare in via d’urgenza disposta dal Presidente ai sensi dal precedente articolo 7, comma 2.

2. Il Collegio in via preventiva, esprime il parere sull’interpretazione e applicazione dello Statuto e del Regolamento interno su richiesta degli Organi sociali.

Art. 18 - Sanzioni disciplinari

(14)

1. La violazione dei doveri e degli obblighi associativi previsti dal precedente articolo 6 è punita con l’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari associative:

a) richiamo scritto;

b) censura;

c) sospensione dalle attività e dai diritti sociali per un massimo di sei mesi;

d) esclusione.

2. Le sanzioni sono irrogate dagli organi statutariamente competenti, tenendo motivatamente conto della gravità della violazione, della sua incidenza sull’ordinato svolgimento della vita associativa, del danno anche d’immagine causato all’Associazione o ai suoi soci o dirigenti.

Art. 19 - Giudizio nei confronti del Presidente

1. Nel caso di violazione dei doveri o obblighi associativi di cui all’articolo 6 del presente Statuto che comportino anche grave inadempimento ai propri doveri di Presidente e danno, anche d’immagine, all’Associazione il Collegio dei Probiviri giudica, su deferimento proposto dai 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo, sulla revoca del Presidente.

2. La revoca importa altresì l’esclusione ipso jure dall'Associazione.

Art. 20 - Decisioni Collegio Probiviri

1. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e cogenti per tutti i soci e gli organi associativi.

2. Il mancato rispetto delle decisioni del Collegio costituisce illecito disciplinare gravissimo.

3. Avverso il giudizio del Collegio non può essere proposta azione di nullità o annullamento attraverso ricorso al giudice ordinario civile o amministrativo.

Art. -21 - Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da:

a) fondo dotazione iniziale;

b) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

c) contributi, donazioni, sovvenzioni da parte di persone fisiche, giuridiche ed Enti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;

2. Il Regolamento interno di esecuzione stabilisce le modalità di pubblicità e pubblicazione dei bilanci dell'Associazione.

3. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste nell’articolo 2 del presente Statuto e a quelle ad esse direttamente connesse.

4. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione salvo diversa statuizione legislativa.

Art. 22 –Risorse Economiche

1. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione dispone delle seguenti risorse costituite da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, Istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi finalizzati nell’ ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali degli associati o di terzi;

(15)

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) altre entrate compatibili che concorrano ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali dell’ Associazione;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) rendite di patrimonio.

3. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino in dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

5. L’Associazione è tenuta per almeno dieci anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti le liberalità.

6. I proventi delle attività non possono,in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

7. L’Associazione ha il divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

8. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 23 -Adempimenti

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso e la situazione patrimoniale. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo e alla relativa situazione patrimoniale.

3 Il bilancio consultivo e preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’

Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell’ Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. Il bilancio consultivo deve essere approvato entro il 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’

esercizio finanziario e deve informare circa la complessiva situazione economica- finanziaria dell’

Associazione. Il bilancio deve essere redatto nel modo più corretto ed idoneo al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica finanziaria dell’

associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 24 -Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci, con la presenza - personale o per delega - di almeno 3/4 dei soci che godono del diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Se dopo la seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum dei 3/4 dei soci, in terza convocazione l’Assemblea Straordinaria potrà deliberare sulle modifiche dello Statuto con la presenza di almeno 1/3 dei soci.

2. Dopo l’approvazione di modifiche statutarie da parte dell’Assemblea, il Presidente è sempre autorizzato ad apportare allo Statuto le modifiche approvate.

Art. 25 -Scioglimento dell'Associazione

(16)

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole personale o per delega, di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

2. All’atto dello scioglimento, l’Assemblea devolve il patrimonio dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Regolamento di attuazione ed esecuzione

1.Il Consiglio Direttivo potrà predisporre un Regolamento interno al presente Statuto da sottoporre all'esame e all'approvazione dell’Assemblea dei soci.

2.Il Regolamento prevede tra l'altro:

a) requisiti di appartenenza alle varie categorie di soci;

b) modalità di funzionamento degli Organi statutari;

c) criteri di predisposizione del bilancio di svolgimento dell'attività amministrativa, di tenuta delle scritture contabili;

d) modalità di convocazione delle assemblee, delle elezioni degli Organi dell’ Associazione e delle relative procedure pre e post elettorale;

e) qualunque disposizione resa necessaria per l’attuazione dello statuto.

Art. 27 - Norme transitorie e di attuazione

1. Le norme del presente Statuto concernenti gli Organi dell'Associazione sono efficaci per la prima volta in occasione delle elezioni immediatamente successive all'approvazione e registrazione dello Statuto stesso da parte delle competenti Autorità.

Art.28 -Disposizioni Finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato al presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti materia.

Valeggio sul Mincio il 28/01/2017 I soci fondatori firmano...

Riferimenti

Documenti correlati

50, (ovvero il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446) e, limitatamente ai casi di

L associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca

L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante

Il patrimonio sociale è costituito dal versamento dei soci sostenitori, da eseguirsi nella misura annua di euro 10,00 (incrementabile annualmente da parte del

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo - statuto nonché le persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito

Valsangiacomo dal 1949 mira a soddi- sfare il gusto e le richieste di una vasta clientela nel settore della torrefazione del caffè attraverso una scrupolosa attenzione alla

• L’Associazione si propone di riconoscere e tutelare la figura professionale del mediatore penale e degli esperti di giustizia riparativa, riunendo i

i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio. Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte modifica al presente statuto e sullo