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COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

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ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTO COMMISSIONE

(SECONDA SEZIONE)

14.

RESOCONTO SOMMARIO

DEljljA SEDUTA ANTIlVIERIDIANA DI VENERDÌ lO GENNAIO 1947

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI

INDICE

Pago Potere giudiziario (Seguito deUa discussione) 103

PRESIDENTE - FARINI - CALAMANDHEI, Relatore - CASTIGLIA, Relatore - U- BEHTI - LEONE GIOVANNI, Relatore- AMBllOSINI - MANNIRONI - CAPPI - LACONI - TAHGETTI - DI GIOVANNI - HAVAGNAN.

La seduta comincia alle 9.25.

Seguito della discussione sul potere giudiziario.

PRESIDENTE pone in disclls~ione l'ar- ticolo 8 del progetto dell'onorevole Calaman- drei:

« Pu,bbl'icità e legalità dell'azione penale. --- L'aziono penale è pubblica, e il Pubblico Mi- I1lst8I'O ha l'obbligo di esorcitarla in confor- mità della legge, senza poterne sospendere e l'i Lardaro J'esercizio pel' ragioni eli conve- nienza )1.

FARINI chiedo che venp:a innanzi tuLto definita la figura elel Pubblico MinisLero e chiari Lo se debba dipendere cl al i\1inistro della giusLi7:ia o dal Consiglio Superiore della Ma- gist.ratura. È sua opiniolle che debba dipen- I!er'e dal Ministro della giustizia.

CALAMANDRÉI, Relatore, considera il Pubblico Ministero come un magistrato, che deve agire secondo il principio della legalità.

Se sono in suo possesso elementi che possano condurre all'accertamento di un reato, deve procedere senza astenersene per qu alsiasi ragione.

Pertanto il Pubblico MinisLero non è fun- zionario amministrativo, ma, come ha già detto, un magistrato, e deve godere dei re- quisiti dell'indipendenza e della inamovibi- lità, vecchia aspirazione dei magislraLi a ga- ral17:ia di libertà c di legali là.

CASTIGL lA, Relato1'e, richiama l'atten- ziolle sllll'arLicolo 9 dell'onorevole Leone, che si ispira ai criLeri espressi dall'onorevole Ca- lamandl'ei:

« Il Pubblico MinisLeWJ voglia all'osser- vanza delle leggi; promuove l'azione penale e, nei casi previsti dalla legge, l'azione civile, e provvede all'esecuzione delle sentenze penali.

In tuLti i casi in cui ha il diritto di promuo- vere l'azione o di partecipare al processo può impugnare i provvedimenLi del giudice n.

UBERTI pensa che il supporre che un Pllbblico Ministero possa non esercitare una.

azione penale per ragioni di opporLnnità e di convenienza sia in contrasto con i prin- cipì della democl'87:ia. Non trova giustificato il timore manifestato dall'onorevole Calaman-

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - i 0 4 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - iO GENNAIO i947

drei che ciò sarebbe possibile qualora il Pub- blico Ministero fosse alle dipendenze del po- tere esecutivo; un delitto: deve essere sempre perseguito prescindendo da qualsiasi ragione di convenienza.

LEONE GIOVANNI, Relatore, afferma che la sua tesi, che cioè la funzione del Pub- blico Ministero rientri nell'ambito del pot'ere esecutivo e l'affermazione del principio fissato nell'articolo 8 del progetto dell'onorevole Ca- lamandrei sono perfettamente conciliabili; in- vita quindi i colleghi ad approvare il prin- cipiq della obbligatorietà dell'azione penale.

Coerentemente alla concezione del Pllbblico Ministero quale organo del potere esecutivo, egli ha proposto che gli vengano sottratte tutte quelle funzioni che sono tipicamente giuri- sdizionali. NOJl ùasconde di essere profonda- mente turbato dalle difficoltà che sorgereb- bero dall'accettazione della sua proposta. Fa- cendo del Pubblico Ministero un organo spic- catmnente dipendente dal potere esecu~iyo,

occorrerà predisporre nella Carta costituzio- nale gli strumenti atti ad impedire il paveil-·

tato pericolo, che il principio della legalità possa essere violato.

Lo strumento attuale per impedire tale pericolo sta nella struttura del Pubblico Mi- nistero come organo misto, nel senso che è roganizzato e disciplinato come un magistrato.

Esso, anzi, col decreto 'l'ogliatti, ha già rea- lizzato la garanzia della inamovibilità. Lo strumento più idoneo per garantire la legà- lità dell'azione penale è l'avere sganciato il .Pubblico Ministero, dal punto di vista gerarchico, dal potere esecutivo; ma se si volesse agganciarlo <lI pote.'e esecutivo, vi sarebbero due strade da lui già indi- cate: l'una è ql1uila di vedere se la Costi- tuzione in al tre sue parLi offra al cittadino possibilità concrete e precise peI' impedi- re l'arbitrio ciel funzionario; la seconda, largamente innovativa della tradizione, ,è quella eli rendere possibile, in caso di negli- genza del Pubblico Ministero, al giudice di iniziare ex offìcio il processo penale. Seguendo questa seconda via, si darebbe al Pubblico Ministero lIn carattere del lutto nuovo, ma che sarebbe, a suo avviso, il più idoneo stru- menLo per garantire ql\elJ'osservanza del prin- cipio della pubblicità e clelia legalità di c,li all'articolo 8 dell'onorevole Calamandrei.

Concludendo, propone di votare anzitllLto l'arLicolo 8 Calamandrei e subito dopo occu- parsi del problema del Pubblico Ministero.

FARIN L concorda con l'onorevole Leone cirea il }'iconoscimento della dipendenza. del pubblico ministeru dal Ministro delli). gillsti-

zia, e chiede che siano designati esaLtamente i limili della sna attività e stabiliti COli preci- sione i' mezzi che gli rendano impossibile vio- lare il principio della legalità.

AMBJ1,OSII':II, richiamandosi a quanto ha detto in una delle passate sedute, preferi- rebbe che nella Costituzione non si facesse alcuna affermazione sulla dipendenza del Pub- blico Ministero, e si riservasse la defini7.:ione della sua figura alla legge sull'ordinamento giudiziar'io. .

Dell'articolo 8, proposto dall'onorevole Calamandrei, approva la prima parte: ~ La azione penale è pii bblica e il Pubblico Mini- sLero ha l'obbligo di eserciLa.rla in confol'mità clella legge»; perché, stabilito come principio fondamentale quello della legalità, ritiene superflua l'affermazione contenuta nella se- conda parte, che parrebbe quasi diminllire la stI'llttura del sistema. ,

Quando, nella seduta precedente, fu cli-

SCllSSO se nella Costituzione potessero inse- rirsi delle proclamazioni di principì generali, difese l'articolo proposto dall'onorevole Cala- mandrei, nel quale si affermava 1111 principio cli indole generale, cioé l'inclipéndenza e l'alltonomia del potere gilldizial'io; ma diverso è il caso per l'uLtima parte dell'articolo 8.

CALAMANDR EL, Relatorc, dichiara di

es~ere d'accordo.

PRESIDENTE fa rilevare che, escludendo dalla formulazione dell'al'Licolo 8 l'ultima parte, è opportuno far risultare dal verbale che il principio è accettato dalla Conlmissione e che deve considerarsi temito presente nelle formulazioni i'>uccessive. '

AMBROSINI sarebbe anche clisposLo a votare la seconda parte, riservanclone la eli- minazione al Comitato di redaZIOne. In tal modo resLerebbe ben chiaro che questo è il pensiero Lassativo della SotLocommissione.

MANNIRONI ri~iene che la seconda parte dell'articolo pot!'obbe essere conservata, in quanto .non turba l'euritmia del progetto· e non nuone alla chiarezza.

CASrrIGLIA, Relalm'e, approva l'articolo come è stato proposLo. Aggiunge che non condivide il pensiero dell'onorevole Ambro- sini che non si debba parlare, nella Costitu- zione, della dipendenza del Pubblico Mini- stero.

AMBROSIN l propone il seguente emen- damento:

(( L'azione. penale è pl.lbblica e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in con- formi là della legge, senza poterne per q.ual- siasi ragione sospendere o ]'iLardare l'eser- cizio ».

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 105- COMMISSIONE PER LA COSTITUZION~

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - iO GENNAIO 1947

LEONE GIOVANNI, Relatorc, preferi- rebbe dire: « Senza potere in nessun caso sospenderne o l'iturdarne l'escrcizio».

MANNIRONI chiede se, dicendo che lo, azione penale è pubblica, si intenda escludere la possibilità della querela.

CALAMANDREI, Rclatorc, risponde che lo, querela è un atto privato che rimuove un ostacolo, senza i l quale l'azione pu bblica non può essere esercitata; una volLa presen-

tata lo, querela, anche se si tratta di querela di parLe, l'azione è pubblica.

PRESIDENTE mette ai voti l'arLiGolo 8 così modificato:

« L'azione penale è pubblica, e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in con- formi tà della legge, senza po tere in nessI: n caso sospenderne o rital'darne l'esercizio ».

(È approvato).

Tnvila quindi l'onorevole Leono a chiarire il suo pensiero sulla fignra dcI Pubblico Mi- nistero, in relazione agli anticoli 10 e 11 del suo progetto.

LEONE G JOVANNI, Relatore, precisa che il sistema da lui proposto risulta dal COOl'- dinamento dell'articol0 5-bis o dpgIi articoli 10 e H.

Chiarisco che egli non ha detto espìicita- mente che Il Pubblico Ministero dipende dar Ministro della giustizia, ma questo si ricava

dall'insien~e del sistema. InfaLLi, l'inamovi- bilità è riservata al giudice e non si estende al Pubblico Ministero: sono consolidati i rap- porti di dipendenza della polizia giudiziaria dal Pubblico Ministero; gli è sottratta lo, fun- zione di istruire, in via sommaria, il processo.

In tal modo il Pubblico Ministel'O assume nettamente la figura di un organo del pote're esecutivo.

,CALAMANDREI, Relatore, vorrebbe che del Pubblico Ministero si parlasse, secondo il suggerimento dell'onorevole Laconi, con senso realistico, non lasciandosi illudere dalle for- mule. Si chiede che cosa significhi la dipen- denza del Pubblico Ministero dal Ministro delia giustizia, quando si è sLabilito il prin- cipio che il Pubblico Ministero, nt)!la SIla funziOl18 premin!?I1te di accusa nel processo penale, è, Lenuto ali (;sservare il principIO cii legaliià.

Se il Ministro della gillsb~ia ha Ull potere gerarchico sul Pubblico Ministoro, ha anehe il potere di ordinargli come deve procedere ed il Pubblico Ministero si deve uniformare all'ordine ricevuto. Or questo può essere or- dine di non procedere, mentre egli, per legge, è tenuto a procedere. E allora gli si presenta

il dilemma: o non procede perché'il Ministro così gli ordina, e viola la legge; o si attiene al principio di legalità, non uniformanclosi all' ordine del Ministro, e allora infrange i l rapporto gerarchico di dipendenza dal Mini- stro.

Quindi, non si può volere afIermar da una parte il principio di legalità e dall'altra consi- derare il Pubblico Ministero dipendente dal Mmistro: o l'una o l'altra cosa. è proposta. iml-

Lllmente.

Vorrebbe quindi che l'onorevole Leone spiegasse chiaramen te che cosa. intenda quaI!do parla di dipendenza del Pubblico Ministero dal Ministro. Se il Pubblico Mini- stero vuoI procedere, perché così glielo 1111- pone lo, legge, mentre il Ministro vorrebbe che non procedesse, potrà il Ministro l'evocarlo, rimuoverlo, considerando come una insubor- dinazione quello che è l'adempimento di un preciso dovere legale?

CAPPI trova che li dilemmç. propusto dall'onorevole Calamandrei è suggostivo: o legalità o dipendenza gcral'chica; ma è pos- sibile I.rovure una terza via. d'uscita. Se al Ministro della giustizia si assegnasse il potere non di ordinare al Pubbìico Ministero, bensì cl i vigilare, di consigliarfl, eli far presen te l'op- portunità di procedere o di non procedere, senza che questo implicasse un comando, anche l'inconveniente rilevato dall'on'orevole Calamandrei non si verificherebbe.

AMBROSINI riafIerma il suo p.unto di vista, che non è necessario, e forse nemmeno opportuno, che quesLa materia sia affrontata dalla Costituzione; ma, se si dovesse decidere in morito, sarebbe per lo, soluzione di non far dipendere il Pubblico Ministero, in qual- siasi forma, dal Ministro della giustizia.

Poiché si è di fronte alla necessità di una solUZiOne netta, non ri tiene che si possano prendere in considerazione, e nemmeno ,pro- spettare, le tre ipotesi. Il principio della le- galità deve essere alla base di tuLto l'ordina- mento, onde occorre escludere la ùlpenùenza dal Ministro e porre esplicitamente il Pub- blico Ministerò sullo stesso piano (li garan~ie e di cautele che competono agI i altri ma- gistraLi.

MANNIRON l concorda con quanLo ha fletto J' onorevole Ambrosini.

PRESlDENTE, dato il pensiero, che già si conosce, dell 'onorevole Targetti e quello dell'onorevole Ambrosini a cui si è associ.ato l'onorevole ManniÌ'ollÌ, ritiene opportuno vo- tare sulla questione pregiudiziale, se sia op- portuno o meno di parlare del Pubblico Mi- n15 tero nella Costitm,ione.

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ASSEMBLEA COSTITUENTE· COl'.IMISSTONE PER LA COSTITUZIONE

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SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SEOOl"WA SEZIONE) - - 10 GENNAIO 1947

LEONE GIOVANNI, Relatore, desidera rispondere all'interrogativo postogli dall'ono- revole Calamandrei. Non avrebbe alcuna diffi- coltà a ritenere che sia porfino inutile esami- nare il problema: nella forma drastica da lni stesso proposta, per stabilire in questa sede da chi dipenda il Pubblico Ministero, ma os- serva che nemmeno in questa sede è possibile sottrarsi all'esame di alcuni aspetli di questo istituto. Innanzitutto occorre parlare chia- ramente dell'inamovibilità, anche perché è una recente conquista del Pllbblico Ministero in base al decreto Togliatti. Bisogna quindi stabilire se l'inamovibilità rosta o vien limi- tata soltanto per i gindici.

Un altro pun Lo che si pub stabilire nella Coslituzionl:" t\ su cui è da ritenero che tutti siano d'accordo, è quello di ricondurre deci- samente la polizia giudiziaria alle dipendenze del Pubblico Minislero. Questa dipendenza già esiste, ma non funzicna; quindi è oppor- tuno ricordarla nella Costituzione in modo ohe il futuro legislatore se ne valga per sta- bilire delle norme più attuabili ed energiche che evitino il ripetersi di inconvenienti se- gnalaLi da varie parLi. Purtroppo si è stati sempre in pieno regime di arbitrio assoluto.

Anche dove la polizia ha il dovere di. sotto- porre alcuni provvedimenti alla preventiva deliberazione del Procuratoro della Ropub- blica, l'inconveniente spesso ,si verifica e non esistono sanzioni adoguate.

Occorre dunque porre direttamente alle dipendenze dol Pubblico Ministero la polizia giudiziaria, a.ffinché fin dal primo momento sia soddisfati.a, da una parte l'esigenza della le- galità e della onestà dell'indagine giudiziaria, e dall'altra, l'esigenza della tecnicità del- l'indagine stessa. È frequentissimo il caso di procedimenti basati su una l'aisariga errata per i qual i la polizia arriva a conclusioni tali da paralizzare o da compromeLLere il giusto svolgimento dello indagini o'dell'acqui- sizione delle prove, sicché, per mancanza dell'immediato intervento dei Pubblico Mi- nistero, si hanno i segni evident.i elel disfaci- mento del processo.

Dichiara quindi, per quanto riguarda la pregiudiziale, di essere d'accordo sull'oppor- tunità di lasciare la materia alla elaborazione del futuro legislatore; però, a proposito de~'

problema della inamovibiliUl o della dipen- denza della polizia giudiziaria, l'i tiene che non sia possibile sottrarsi dal prendere

posizione.

A proposito poi dol dilemma posLo ùal- l'onorevole Calamandrei, e che egli aveva già enunciaLo, riconosce ~he stabilire nello stosso

momento la dipendenza drl Pubblico Mini- stero dal potere esecutivo e la pubblicità dell'azione penale, significa rendere possi- biln un contrasto in concreto; ma è del parere che il Pubblico Ministero, pUl' essendo organo del potere esecutivo, possa. e debba assumere un atteggiamento di obiettività e di serenità.

TnLLa l'amministrazione in questo momento tende a porsi nel quadro della giustizia, per cui lo stesso Consiglio di Stato, che è un organo del potere esecutivo, è contempo- raneamente organo di giustizia, che spesso si pone contro lo stesso Governo; ed analoga considerazione può farsi nei riguardi della Corte dei conti.

Tuttavia non si nasconde il pericolo che il Minjstro della giustizia imponga al Pub- blico Ministero un corto aLteggia.mento e, se il Ministro non prenderà provvedimenLi im- mediati contro il fnm'lionario recalci trante, po Lrà sempre danneggiarlo in un successivo momento. Per questa evenlualità, e consi- derando che il Pubblico Ministero potrebbe subire sia pure indirettamente l'influenza del MinisLro, non iniziando l'a.zione penale, occorrerà trovare un cOfl'ettivo, stabilendo che il giudice può procedere ex offido.

MANNIRONI a fl'''''.m1 che, nel silenzio della Costituzionc~, dovrebbe rimanere im- plicito il concetto che il Pubblico Ministero è un magistrato dell'ordine giudiziario e gode di tutte le prerogative dei giudici ordinari.

LEONE GIOVANNI, Rela.tore, risponde che tale concetto è implicito, quando si af- ferma che il Pubblico Ministero è inamovibile e che il Consiglio Superiore della Magistratura governa l'ordine giudiziario.

UBERTI, dalo cho la Costituziono deve avere un significa Lo politico e deve reagire contl'o tutLe le illegalità, ritiolle che il Pub- blico Ministero debba essere indipclldente

dal potere esecutivo, rimanendo organo esclu- sivo del po Lore giudiziario, a.ppl.UltO per riba- dire l'esigenza di legalità giù. a1Termata nel-o l'articolo 8.

A proposito dei rapporti tra Pubblico Mi- nistero e polizia giucli;~ia.ria e della dipendenza di quest'ultima dal primo, osserva che tale sta to di cose presenta tanti inconvenienti che non possono essere tollerati in uno stato di diritto; ritiene quindi fondato il dilemma posto dall'onorevole Calamandrei e si dichia.ra favorevolo alla piella autonomia (leI Pub- blico Ministero da afIermarsi nella Cosli- tU7.ione.

CAST 10LIA, Relatorc, è dol pa.rere che la. materia dobba ossore regolata da.fla. Costi- tuzione, e non l'invia La alla legge sull'ordi-

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - i 0 7 - COMMISSIONE PER. LA COSTiTUZIONi:

SECONDA SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - iO GENNAIO i947

Jl.amento giudiziario, sia per quanto riguarda il Pubblico Ministero, che nei riflessi degli cH'gani del potere giudiziario.

Richiama a questo punto l'articolo 3 del

progetto Patricolo: •

« Sono organi del potere giudiziario:

a) la Magistratura sia inquirente che giudicante;

b) la Polizia giudiziaria;

, c) l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena ».

Questo, in via pregiudiziale, gli sembra da d8cidere; salvo poi a deliberare se il Pub- blico Ministero debba essere posto alle di~

pendenze dcI potere esecutiv~ o rimanere nell'ambito del potere giudiziario.

AMBROSINI rileva che, una volta sta- bilito che il Pubblico Ministero è un magi- strato, ne consegue che gli spettano tutte le garanzie proprie dei roagistra ti; salvo che, con altra disposizione, si deroghi espressa- mente al principio generale.

Non vede quindi la necessità di tornare sull'argomento nel testo costituzionale, come pure non ritiene. opportuno che nella Costitu- zione si specifichino le funzioni d'el Pubblico Ministero, sia riguardo alla istruzione som- maria, sia riguardo alla direzione della polizia giudiziaria. È questa una materia che va di- sciplinata in una legge organica fondamen- tale, non nella Costituzione.

Quanto alle garanzie di sostanza, ram- menta che, nel Comitato di revisione, il problema è stato affrontato e risolto in due articoli diversi. Nel terzo comma dell'arti- colo 2 si stabilisce come e quando la polizia può prendere misure provvisor.ie di sicurezza che, se non convalidate dall'Autorità giu- diziaria, restano prive di ogni effetto. Per quanto poi riguarda la responsabilità dei funzionari e degli agenti, il Comitato ha' ap- provato la disposizione dell'articolo H, che costituisce una innovazione fondamentale e una delle migliori affermazioni della nuova Costituzione: i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione

dei diritti dei cittadini. . CASTIGLIA, Relatore, per queste ragioni ritiene che si debba parlare del Pubblico Mi- nistero nella Costittlzione. Dichiara poi che

11

suo gruppo è contrario a che il Pubblico Ministero sia considerato quale organo del potere esecutivo.

AMBROSINJ propone di dire espressa- mente che è un magistrato e che quindi gode

delle garanzie di cui godono gli altri ma- gistrati.

LACONI crede sia un errore voler consi- derare il Pubblico Ministero come un organo del potere esecutivo, secondo sostiene l'ono- T\O)vole Leone, o un magistrato ordinario, secondo un'altra tendenza; si tratta invece di un organo che ha un doppio carattere.

È organo del potere esecutivo, in qua~to

promotore dell'azione penale, e conferIsce alla pubblica accusa tùtti i crismi della legalità; né possono esservi preoccupazioni, sulla legalità della sua azione, in quanto si tratta di un magistrato, the gode in pieno delle garanzie della Magistratura e, in primo luogo, della inamovibilità.

Occorre quindi studiare come conciliare i due caratteri; mantenere la figura del ma~

gistrato, con le garanzie relaLive, e porlo sotto l'alta. direzione del Ministro, dandogli la figura di rappresentante del potere ese- cutivo.

]n merito alla pregiudiziale, il suo parere è che se ne possa tacere, se si vuoI consi- derarlo o come magistrato o come rappre- sentante del pot.ere esecutivo, ma che se ne debba parlare se gli si riconosce un duplice afipetto.

AMBROSINI riLiene pericolosa una defi- nizione, non solo per l'istitut.o del Pubblico Ministero, ma anche per altri istituti di diritto pubblico che presentano problemi complessi..

È del parere che sia preferibile lasciare chè' la sit'Llazione venga definita dalla dottrina, limitandosi a definire solo le funzioni del Pubblico Ministero.

CASTIGLIA, Relatore, insiste perché ven- ga preso in considerazione l'articolo 3 del progetto Patricolo.

MANNIRONI propone che la Commissio- ne affermi il principio che il' Pubblico Mini- stero è un organo del potere giudiziario e ne inserisca la menzione con un inciso, nel- l'articolo 8 gjà approvato.

CALAMANDREI, Relatore, per la tesi dell'appartenenza del Pubblico Ministero alla Magistratura e quindi alla sua equiparazione ai magistrati giudicanti, ritiene sufficiente l'articolo 4 votat.o nella seduta precedente, il quale parla dei magistrati delle varie cate- gorie e non dei giu dici; e ancor più l'articolo 23, il quale stabilisce che l'inamovibilità è con- cessa anch8 al Pubblico Ministero.

LEONE GIOVANNI,- Relatore, osserva che se prevalesse la sua tesi, l'inamovibilità sarebbe approvata soltanto per il giudice e non per il Pubblico Ministero.

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ASSEMBLEA COSTITUENTE -108 -- COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

!?ECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - - 10 GENNAIO 1947

AMBROSIN I prega l'onorevole Leone di non insistere ~ulla proposta di considerare il Pubblico Ministero come organo del potere esecutivo.

C onviene che quella del pubblico mini- stero è una figura complessa e ritiene suffi- ciente per ora ribadire il concetto che il pubblico ministero è un magistrato.

LEONE GIOVANN I, Relatore, insiste nella sua proposta, che rappresenta uno degli elementi principali del suo sistema.

. CAPPI, pur essendo del parere che nella Costituzione Hon se ne debba parlare, poiché la maggioranza sembra di parere opposto, propone il seguente articolo:

« Il Pubblico Ministero fruisce eli Lil Lte lo garanzie dei magistrati.

« Il Ministro della giustizia ha la vigilanza sull'ufficio del Pubblico Ministero e può ec- citarne l'azione)l.

PRESIDENTE osserva come ,'onorevol() 'Leone abbia esposto tutte le preoccupazioni del ponalista, 'ma, per suo conto, non l'i Lione ,opportuno mettere troppi particolari nella ,Còstituzione: nella Costituzione devono es- sere fissati solo dei principi generai i.

LEONE GIOVANNI, Relatore, crede che dicendo che il pubblico Ministero fa parte della Magistratura, il problema sarebbe ri- solto.

, PRESIDENTE risponde che sa.rebbe ri- solto solo in parte, perché un Codice di pro- cedura penale potrà sempre ,dare delle norme per le quali il Pubblico Ministero sia aggEl:n- ciato in qualche modo al potere esecutivo.

Ricorda che molli artificì sono stati adoperati per valersi del Pubblico Ministero secondo il capriccio dei Ministri.,

Mette in votazione la pregiudiziale che nella Costituzione non si debba far menzione delle attribuzioni del Pubblico Ministero e dei suoi rapporti con il Ministro della gi u- stizia.

(Non è approvata).

LEONE G IOVANN I, Relatore, presenta la seguente proposta:

« Il Pubblico Ministero 'çl.ipendo dal Mi- nistro della giustizia. La polizia è sotto la direzione del Pubblico Ministero )l.

Dichiara che a questa proposta collega anche quella successiva di togl i8r() l'inamo- vibili tà al Pubblico Ministero.

AMBROSINI fa rilevare la difficoltà di prendere delle deci$ioni sulla questione del- l'attribuzioni del 'Pubblico Ministero, che involge tutto il sistema della procedura pe-

---

naIe. L'istruzione dei processi sommari può dar luogo ad inconvenienti; ma lo Stato ha adottato quel sistema proprio per esigenze di giustizia.

Prega l'onorevole Castiglia di non insistere sull'articolo 3 del progetto Patricolo, perche sarebbe costretto a votare contro proposi- zioni alle quali è favorevole, perché ritiene che nella Costituzione non si possa scendere a certi particolari.

CASTIGLIA, Relatore, non trova che la formulazione dell'articolo 3 del progetto 'Patricolo conLenga un eccesso di particolari;

e ciò a prescindere dalla questione di merito.

MANNIRON l dichiara che col suo voto sulla pregillcliziale ha inteso ammettere che nella Còstituzione si debba fare qualche accenno alla figura del Pubblico Ministero;

ma non ritiene necessario specificare in un articolo apposito tutte' le attribuzioni di questo, perché si tratta di materia che deve essere demandata ai codici o alla legge sul- 'l'ordinamento giudiziario. Ritiene sutTIciente

affermare in una frase sintetica il principio che il Pubblico Ministero appartiene alla Magistratura ordinaria e non dipende dal potere esecutivo. A sancire questa afferma- zione potrebbe bastare anche un inciso in un altro articolo.

AMBROSINI fa rilevare che nell'articolo 23 del progetto Calamandrei si dice:

« I magistrati di qualunque grado, sia giudicanti che del pubblico ministero, sonO inamovibili dal giomo della loro nomina)l.

Quindi vi è già la definizione del Pubblico Ministero come magistrato. '

PRES.lDENTE' mette ai voti la prima parte della proposta dell'onorevole Leone:

« Il Pubblico Ministero dipende dal Mi- nistro della giustizia)l.

(Non è appl'ovata).

Mette ai voti l'articolo proposto dall'ono- revole Cappi, così definitivamente redatto:

« Il Pubblico Ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati ed é sottoposto alla vigilanza del Ministro della giustizia)l.

AMBROSIN l propone che si voti per divisione.

LACONI, affinché non sorgano equivoci, propone che l'orcline del giorno sia votato nella sua completezza.

PRESIDENrrE osserva che racchiude due concetti del tutto, distinti.

AMBROSINI ,dichiara che darà voto favorevole solo alla prima parte.

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 109 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE .-- ---SE-~OND~- SOTTOCO~MISSIONE (SECONDA SEZIONE) - lO GENNAIO 1947

PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell'ordine del giorno Cappi:

«Il Pubblico Ministero gode di tutte le garanzie' dei magistrati Il.

(È approvata).

Mette ai voti la seconda parte: « è sotto- posto alla vigilanza del Ministro della giusti- zia Il.

CASTIGLIA, Relatore, vot.erà contro, perchè questa seconda parte è in contra- dizione con la prima.

PRESIDENTE, dichiara pure di vo- tare contro, perché questa seconda parte si rièollega a quanto già è stato detto nel- l'articolo 8 e cioè che l'azione penale è pub- blica e che il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in Gonformità della legge, senza potere, in nessun caso, sospenderne o ritar- darne l'esercizio .

. LEONE GIOVANI, Relatore, dichiara di astenersi dal voto.

(Con 4 voti favorevoli, 6 contrari e 1 q.,sten- sione, non è approvata).

PRES [DENTE fa presente che si deve decidere in quale articolo va inserita la prima pa.rte ;della proposta Cappi approvata.

LEONE GIOVANNI, Relatore, propone che sia inserita nell'articolo 4, dove si parla della Magistratura. .

PRESIDENTE è d'accordo per l'inser- zione nell'articolo 4.

AMBROSINI ritiene che per la logica e la sistematica, vada bene l'affermazione che la Magistratura

è

un ordine autonomo; ma tale affermazione va fatta con una proposi- zione lapidaria, evitando che sia diminuila con delle specificazioni. Preferirebbe quindi integrare con questa nor'ma l'articolo 23, dove si parla dei giudici e del Pubblico Mini-

~tero. .

CAST fGLIA,. Relatore, preferirebbe l'in- serzione nell'articolo 4.

PRESIDENTE, riconoscendo l'opportu- nità di, non aggiungere parole che diminui- rebbero l'affermazione solenne del principio, prega l'onorevole CasLiglia di ~on insistere.

CASTIGLIA, Relatore, consente.

PRESIDENTE pone in discussione l'ar- ticolo 23:

« Inamovibilità. -.: I magistrati di qua- lunque grado, sia giudicanti che del Pubblico Ministero, sono inamovibili dal giorno della loro nomina. Essi non possono essere dispen- sati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasfe- riti ad altra sede od anche semplicemente

destinati ad altre funzioni se non col loro consenso, ovvero per deliberazione del Con- siglio Superiore della Magistratura o della cQmpetente Corte disciplinare per i motivi - e con le garanzie di difesa stabilite dalle

leggi )).

CALAMANDREI, Relatore, chiarisce che quest'articolo rapprèsenta una innovazione rispetto all'articolo 69 dello Statuto, il quale concedeva l'inamovibilità ai giudici, solo dopo tre anni dalla loro nomina, mentre qui la si concede dal giorno della loro nomina.

Ponendo però in relazione questo articolo con l'articolo 20, in cui si dispone che la nomina sia fatta dal Presidente della Re- pubblica, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso se- guito da un periodo di tirocinio, risulta che il periodo durante il quale i magistrati eser- citano le loro funzioni, ma non hanno an- cora l'inamovibilità, è quello del tirocinio, che può durare anche più di tre anni.

Qualora però la Commissione lasciasse cadere ['articolo. 20, perché ritenuto super- fluo, occorrerebbe stabilire in quesla sede che alla nomina si procede clopo un determinato periodo di tirocinio.

CAPP l non crede che nella Costituzione . si possa parlare del periodo di tirocinio dei magistrati. Aggiunge che ritiene superflua la seconda parte dell'articolo 23, perché già compresa nell'articolo votato nella prece- dente seduta, in cui si parla del trasferimento·

e delle promozioni come di materia di compe- tenza del Consiglio Superiore della Magi- stratura.

LEONE GIOVANNI, Relatore, propone che si dica; « diventano inamovibili dopo il periodo di tirocinio )).

CALAMANDREI, Relat01'c, spiega che attualmente i magistrati, una volta supe- rato il concorso, vengono nominati, Con decroto ministeriale, uditori. È questa già una nomina, p.erché gli uditori esercitan.o funzioni di magistraLI. Successivamente, quan- do hanno espletato il loro tirocinio, ven- gono nominaLi giudici aggiunti e da questo momento debbono passare tre anni prima che godano della inamovibilità. Dicendo che godono dell' inamovibilità dal giorno della loro, nomina, senza specificare con quale provvedimento la nomina viene fatta, e senza dire che deve esservi un periodo in cui l'inamovibilità non è concessa, si va- rierebbe una ri0I1ma dello Statuto precedente senza sostìtuirla con una nuova ,egualmente completa. Ritiene che questa sia materia di

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - HO- COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONI:

SECOND;\ SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 10 GENNAIO 1947

Costituzione, o aggiunge che la norma è suggerita da 'Lutte le proposte fatte dai magistrati. « Inamovibilità» è una parola elastica, che si è andata riempiendo di signifi- cati che non aveva u'o tempo, e questa pie- nezza della formula deve essere riprodotta nella Costi tuzione, perché rappresenta un miglioramento in confronto dello Slatuto precedente.

CAPPI fnsiste nel riìevare che la seconda parLo è compresa nell'articolo già votato, dove è detto che la competenza in materia spetta al Consiglio Sùperiore della Magistra- tura.

CALAMANDREI, Relatore, rispondo che, senza questa disposizione, sembrerebbe che il Consiglio della Magistratura potesse agiro arbitrariamente, mentre deve uniformarsi a quanLo sarà stabilito dalla legge.

LEONE G IOV ANNI, Relatore, non ha nulla da osservare quanto alla inamovibilltà.

La seconda casistica potrebbe rienLrare in forma più sin te Lica nella formula usata nel suo art,colo 5-bis: « salvo i casi eSDressa- mente previsti nella legge ·sull'ordin~mento giuù izial'io ».

PRESIDENTE rileva che l'onol'evole Leo- ne· accetta la formulazione dell'articolo 23 fino atle parole « loro consenso»; aggiunge- rebbe poi « salvo i casi espressamente previsti nella legge su11' ordil,1a men to giudiziario».

CASTIGLIA, Relatore, per la prima parte dell'articolo 23 propone la seguente dizione:

« I magistraLi di qualunque grado, sia giudicanti che del Pubblico Ministero, di- ventano inamovibili immediatamente dopo il periodo di tirocinio fissato dalla legge».

Si intende qui alludere alla legge sul- l'ordinamento giudiziario.

AMBROSIN I, al posto delle parole « ina- movilJili immediatamente dopo il periodo di tirocinio» meLterebbe le aILre ( inamovi- bili dopo il tirocinio ».

. LE.ONE GIOVANN[, Relatm'e, propone dI aggIUngere alla fine deU'articolo le parole

« sull'ordinamento' giudiziaho ».

CAPP I toglierebbe le CorLi disciplinari' lasci.ando solo il Consiglio Superiore.

PRESIDEN'l'E pone in votazione l'ar- ticolo 23 che, secondo le proposte fatLe, ri- sulta così modificato:

« I magistrati di- qualunque grado, sia giudicanti che del Pubblico Minisl.ero, diven- tano inamovibili dopo il tiro~inio. Essi non possono essere dispensati o sospesi dal ser- vizio, retrocessi, trasferiti ad altra sede o

anche semplicemente destinati ad altre fun- zioni se non col loro consenso, ovvero per deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per i motivi e con le. garanzie di difesa stabilite dalla legge sull'ordinameuttl giudiziario ».

(È approvato).

LEONE GIOVANNI, Relatore, ritiene opportuno traLtare ora - l'argomento della.

nomina dei capi delle Corti giudiziarie, data l'importanza che esso l'ivesLe.

CALAMANDREI, Relatorc, riconosce il particolare significato della questione solle- vata dall'onorevole Leone e su di esso ri- chiama l'al tenzione.

È qui in giuoco l'indipendellza dei giudici, non come corpo di fronte agli allri poteri dello Stato, ma come individui nei riguardi delle possibili ingerenze da parte di qualsiasi superiore. Indubbiamente il modo come sono scelti i capi degli uffici direttivi delle Corti può influire sull'indipendenza del magistra- to; sarebbo perciò auspicabile introdurrp una profonda l'innovazione, richiesta dalla stessa Magistratura, e cIoè il principio della eleggibili I à. I presidenti delle Corti di ap- pello dovl'ebbero essere eleUi, o quanto meno designati, dai magistrati dr:l distretto e quesLo principio, se accolto, dovrebbe essere sanci Lo nella Costituzione. I

Pone quindi il problema <.lelle funzioni del Procuratore Generale Commissario della giustizia, e si domanda a chi affidare l'azione disciplinare contro i magistrati, dato che l'articolo 19 del suo progetto, che conside- rava la figura del Commissario della giusti- zia, non è stato approvato. Pensa che tale competenza possa essere attribuita al Mini- stro della giustizia, il quale avrebbe solo il potere di iniziare l'azione disciplinare de-

nu~ziando i magistrati ·alle Corti discipli- narI o al Consiglio Superiore della Magistra- tura.

CASTIGLIA, Relatore, obietta che il Mi- nis Lro della giustizia, facendo parte del Consiglio Superiore della Magistratura, non può essere il promotore dell'azione discipli- nare. A suo avviso una Lale azione potrebbe essere svolta dal Procuratore Generale della Cassazione.

LEONE GIOVANNI, Relatore, è con- trario al principio elettivo dei capi delle Corti, perché, se da una parte salvagual'da l'indi- pendenza della Magistratura, d'altro cant.o darebbe luogo a 'molti inconvenienti nell'am- bito stesso della Magistratura. Sarebbe del- l'avviso di far nominare i capi delle Corti

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 111- COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONi:

SECONDA SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 10 GENNAIO 1947

periferiche dal Consiglio Superiore della Ma- gistratUl'a, demandando la nomina dei capi della Corte Suprema (Primo Presidento e Procuratore generale) al Capo dello Stato, su designazione o del Consiglio dei Ministri, o del potere legislativo (Assemblea Nazionale), su una terna. di nomi compresi in determi- . nate categorie, previste dalla legge sull'or- dinamento giudiziario, per evi tare il pericolo di nomine da.ll'esterno.

Per quanto riguarda il problema di llll

possibile intervento del Ministro della giu- stizia come organo di attivazione dei provve- dimenti disciplinari, 'osserva che la materia è delicatissima. Non può il Ministro della giustizia esercitare tale azione, data lo. sua veste di Vicepresidente del Consiglio Supe- riore, in quanto sarebbe giudice e parte con- temporaneamente; né d'altro canto si può affidare l'incarico al Pubblico Ministero, dopo che si è stabilito che questi è un organo del potere giudiziar'io. Si affaccia quindi la ne- cessità di trovare un organo al di fuori del potere giudiziario, anche per evitare il peri- colo che ad un' certo momento il Pubblico Ministero, per un senso di solidarietà verso tutto il corpo della Magistratura, non ri- tenga di dover procedere contro 1m suo collega.

A suo avviso, togliendo al Ministro la Vicepresidenza del Consiglio Superiore, gli si po trebbe affidare questa alta funzione di vigilanza e di promozione di tutte le misure atte a far fLlnzionare la Magistratura.

Ma se non si trova un altro organo, si dia agli altri poteri dello Stato la possibi- lità di chiedere l'inizio dI un procedimento penale a carico dei magistrati.

LACONI ritiene che l'onorevole Leone abbia segnalato solo un aspetto dell'incon- gruenza, lo. quale si manifesta non soltanto per il Ministro, ma per tutti gli organi dello Stato. Anche sull'operato dei singoli membri del Consiglio Superiore potrebbe manifestarsi la necessità 'di un'azione disciplinare, e la miglior garanzia sarebbe il distacco della Su- --prema Corte disciplinare dal Consiglio Supe- riore: mantenendo gli organi distinti, si ren- derebbe possibile un controllo vicendevule.

AMBROSINI ritiene doveroso insistere sulla queslione pregiudiziale da lni già solle- vata. La maLeria in discussione è di impor- tanza indubbiamenLe fondamentale, ma non deve essere trattata nella Costituzione, bensì demandata alla sede più specifica, alla legge cioè sull'ordinamento giudiziario.

MANNIRONI crede che occorrerebbe far cenno nella Costituzione della eleggibilità dei

capi e rimandare il resio alla legge sull'ordi- namento giudiziario,

AMBROSINI spiega che la sua pregiudi- ziale vale per tutti i problemi venuLi in di- scussione. Ripete che tutta questa materia, che è d'impOl'tanza fondamentale e che inter- ferisce sulla Stl'll ttllra e sul funzionamento dell'ordine giudiziario, dovrebbe essere riman- data alla legge sull'ordinamento giudiziario.

Ha notato spesso nna diffidenza pregill- diziale verso il legislatore ordinario, come se esso potesse commettere continuamente degli arbi trì; ma qllesta diffidenza gli sembra del

tutto ingÌt1stificata.

PRESIDENTE avverte che, si passerà alla votazione sulla questione pregiudiziale sollevaLa dall'onorevole AmbroE?ini, che non si debba cioè discutere della eleggibilità dei capi della Magistratura Superiore, né del pro-o cedimento disciplinare, ma che il tutto debba essere deferito alla legge sull'ordinamento giudiziario,

MANNIRONI propone che la pregiudi- ziale sia votata per divisione.

PRESIDENTE mette 'ai voti la prima parte della pregiudiziale, che non si debba cioè parlare della eleggibilità dei capi della Magistratura Superiore.

CALAMANDREI, Relatore, dichiara di votare contro, perché ritiene che la questione della eleggibilità sia un problema di grande importanza.

(È approvata).

PRESIDENTE mette ai voti lu seconda parte, cioè che Hon si debba parlare del pro- cedimento disciplinal'e.

(È approvata).

rrARGETTI dichiara che, se fo}ose stato presente, avrebbe votato contro l'a!': ;cclo 23, perché a.vrebbe dovuto fare delle ris"l'v,", sulla posizione e figura del Pubblico Mi listei'o,

DI GIOVANNI esprime'lo st<:·".,o avviso.

PRESIDENTE mette in discm::'lone l'm'- tico lo 20 del progetto Calamal:drc,j:

« Nomina dei magistrati. - La nomina.

,dei magistrati è fatta con decJ'eto del Pre- sidente della Repubblica, su proposta del Consiglio Superiore della M..lgistratura, in base a concorso seguito da un periodo di t'irocinio. I requisi ti per essere ammessi al concorso sono delerminati dalla legge sul-

l'ordinamento giudiziario; possono esservi ammesse anche le donne.

« Qualora per certi uffici della Magistra- tura sia necessaria una preparazione appro- fondit.a SLI determinate mat.erie, possono es-

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - H 2 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 10 GENNAIO 1947

sere banditi concorsi per l'ammissione a que- sti uffici tra candidati forniti di speciali' titoli scientifici o professionali, o provenienti da altri uffici pubblici.

« L'apertura dei concorsi, la nomina delle Coinmissioni giudicatrici, la proclamazione dei vincitori, e tutti i provvedimen'ti relativi all'ammissione di essi aT tirocinio ed alle ulteriori prove che essi devono superare se- condo la legge per essere nominati giudici, sono del pari di competenza de l Consiglio Superiore della Magistratura.

« Lo stesso ConsIglio Superiore potrà, in considerazione di meriti insigni, proporre in via eccezIOnale la nomina senza concorso al grado di consiglìeri di Cassazione di avvo- cati esercenti almeno da veÌlti anni o di pro- fessori ordinari di materIe gnmdlche nelle università.

« I magistrati Sono nominati a vita, salvi

j limiti cii età stabiliti dalla legge.

« Nei casi stabiliti dalla legge, privati cittadin i potranno essere chiamati ad assu- mere temporaneamente attività giudiziari~,

per in Legrare, come assessori esperti, la fun- zione dei magistrati.

«)[ Consiglio Superiore della Magistra- t1ll'a potrà, con le modal ità fissate dalla legge sull'ordinamenLo giudiziario, disporre la no- mina di magistrali onorari per tutte quelle funzioni giudiziarìe che la legge attribuisce alla competenza dei giudici singol i )).

01 GIOVANNlritlOneche il primo comma tratti maLeria di pel't.in/:ntza della j('gge sul- l'ordmamento giudiziario.

PRIBSIOENTE fa rilevare che noll'arti- colo si contengono tre proposte di notevole importanza: l'ammissione delle donne nella Magistratura; l'ammissione eli giuristi che, abbiano meriti insigni e la nomina di magi- strati onorari.

AMBROSIN I ritiene che l'unico punLo che potrebbe ,discutersi; e che è bene consi~

dorare nella 'Costituzione, sia q uello della ammissione delle donne Bolla, carriera giudi- ziaria. Per 'Lutto il resto risorgerebbe la sua pl'egiuc1iziale, di t'inv.iare alla legge sull'or- dinamento giudiziario.

LEONE GIOVANNI, Rclatore, non è d'acconlo Con l'onorevole AmbrosLni. Non solo il problema dell'ammissione dello donne, ma anclle quello relalivo al modo con cui si enlra nolla Magistratum dovrehbe essere risolto in questa sede. Su quesLo punto si è molto discusso da parle delle associazioni di magistrati e da parLe di uomilll politici. Uno dei problemi fondamentali posti da alcune

tendenze politiche è appunto quella della elettività dei giudici, ed anche su qllesto occorre che la Costituzione stabilisca le di-

rettive. ,

PRESIDENTE legge, a questo proposito, l'articolo 2 proposto dall'onorevole Leone:

« L'ammissione alle funzioni giudiziarie si 'consegue mediante concorso»,

LEONE G IOVANN I, Relatore, è contra- rio al sistema seguito in altre Costituzioni, che hanno dedicato pochi articoli al potere giudiziario. Nel Paese vi ~ grande aspettativa:

esso vuoI sapere se le donne posson'o essere ammesse o no nella Magistratura, vuoI sapere come si eleggono i capi delle Corti, e questa è materia tipicamente costituzionale.

n

potere giudiziario deve essere, per il suo prestigio e per la sua funzione, riguardato Con lo. massima larghezza nella Costituzione.

Del resto, i problemi concernonti la Regione e gli altri poteri dello Stato sono stati trattati dettagliatamente e alll'ettanto pensa che si debba. fare per le questioni in discussione.

AMBR.OSINI riconosce che i due punti che possono sollevare discus'sioni e contrasLi, nonché aspettative, sono quello della ammis- sione delle donne e quello clell'evenLuale eleL- trviià dei Capi dell'ordine giudiziario.

, Su questo secondo pun Lo la Commissione ha già espresso il Suo voLo, ma, in considera- zione delle osservazioni che sono state ri- proposte e anche per l'assenza di parecchi colleghi· qurante la discussione, sarebbe fa- vorevole a che la questIOne fosse ripresa in esame.

TAH,GE'l'TI osserva che, o si rispetta il principio dell'in tangibili tà delle decisioni prese o, se si ammelte che si possa Lornare sopra questa questione, a maggior ragione si do- vrebbe ritornare sopra quella del Pubblico Ministero.

DI GIOVANNI è elel parere che nòn si possa trattare dei concorsi per l'ammissione nella' Magistratura, senza ritornare sulla deli- berazione già presa, perché avère esaminato e dociso su questo punto e laciuto sull'altro poLrebbe prestarsi ad interpretazioni erronee.

rrAR.GE'l"l'I è dell'opinione di limitare la discussione alla questione della ammissione delle donne nella Magistrat!ll'a. .

AMBR.OSINI propone che l'al'gomèlllu della elettività o meno dei Capi dell'ordine giudiziarIO, sul qualo aveva proposto la pre- giudiziale, venga ripruso in esame insieme a quello dell'ammissione dolle donne nell'ordi- namenLo giudiziario.

CALAMANDREI, Relatore, è favorevole che le donne possano essere ammesse negli

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ASSEMBLEA COSTITUENTE -113 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) 10 GENNAIO 1947

uffici giurisdizionali, perché esse hanno dato ottima prova in tanti altri uffici in cui occor- rono doti di raziocinio, di equilibrio e di spi- rito logico pari a quelle che occorrono nella giurisdizione.

Si è obiettato che le facoltà psicologiche della donna sono soggette a periodiche va- riazioni che potrebbero portare ad una di- scontinuità dei giudizi; ma egli ritiene che

in certi giud~zi, come quelli di separazione coniugale, l'intervento della donna sia uti- lissimo per raggiungere un maggior equili- brio di giudizio. È quindi favorevole all'am- missione delle donne con qualche limitazione, per certe materie della giurisdizIone penale.

Le chiamerebbe, però, a far parte della giuria nei giudizi di Assise e del Trlblmale per i minorenni e in tutte le questioni di giurisdizione volontaria e In quelle familiari.

AMBROSINI è d'accordo con l'onorevole Calamandrei e lo invita di precisare, i suoi concetti in una formula concreta.

CAPPI crede che le donne çiovrebbero poter essere inserite e utilizzate in determi- nati giudizi, senza che avessero la possi- bilità di accedere alla carriera giudi7:iaria e diventare magi stra ti. '

DI GIOVANNI pensa che le dOllne, anche per le condizioni della viLa pubblica e sociale odierna, abbiano raggiunto un tale grado di maturità che precludere loro l'in- gresso nella carriera giudiziaria significhe- rebbe 'far loro un torto. Esse' ormai parte- cipano a tutti gli uffici, fanno parte dell'As- semblea Costituente e non possono ~ssere

escluse dagli umci giudiziari. Trova quindi opportuno affermare il principio, salvo poi a stabilire le modalità di dettaglio della partecipazione delle donne alla carriera giu- diziaria nella legge sull'ordinamento giudi- ziario.

PRESIDENTE richiàma l'attenzione dei colleghi 'sull'articolo 3 del prògetto Leone, nel quale si stabilisce che per i concorsi o, comunque, per le ammissioni in genere, non si richiedono che capaci Là tecniche e morali, allo scopo di escludere qualsiasi incapaCità razziale o di' altro 'genere.

CALAMANDREI, Relatore, propone eli ridurre l'articolo 20 a soli tre commi: uno sulla nomina, che di regola avviene per con- corso; l'altro s,ulla ammissione delle dOllno;

il terzo sull'ammissibilità 'di giùrisLi insigni.

UBERTI non è favorevole all'ammis- sione delle donne, La donna deve conquistare gradualmente la sua posizione. Si è accen- nato a porre dei limi Li, ma non gli sembra ammissibile, nell'attuale carenza di magi-

sLrati, che la donna possa ricoprire qual- siasi carica nell'ordine giudiziario. Anche in un giudizio di carattere matrimoniale avrebbe dei dubbi sulla completezza della sua decisione.

'fARGETTI dichiara di essere favorevole alla proposta dell'onorevole Calamandrei e vorrebbe che non ci fosse nessuna limita- 7:ione di funzioni. Non é Cosa semplice por- tare ragioni contro l'ammissione della donna nella Magistratura e nella discussione che è stata fatta non gli sembra che sia stato porLato alcun argomento persuasivo.

Il fatto che nessuna ragione fisiologica, nessuna presunta incapacità abbia impedito alla donna di essere nominata membro della Costituente E', in altri Paesi, di far parte del Governo o della Diplomazia, dimostra che non si può seriamente sostenere la sua incapacità o. far pàrte della Magistratura.

Piuttosto pensa che qualche preoccupa- zione possa ·nutrirsi circa la. serenità del suo giudizio nei giudizi su delitti passionali ed anche iIi quelli di separazione ai quali l'ono- rovole Calamandrei vorrebbe di preferenza farla parteciparE'; perché in moltissimi casi, senza una ragione logica, si SOH viste le donne infatuarsi a favore dell'uomo contro una donna. Ma la perfezione del giudice non si trova sempre nemmeno nell'uomo giudice.

.Se v'è in molti, una qnalche diffidenza, una certa contrarietà a vedere la. donna con la toga, ritiene che ciò dipenda più che altro da pregiudizi, da misoneismo superstite.

La stessa conLrarietà si era manifestata all'inizio del movimento per !'emancipa- ZiOl1O della donna, per la richiesta del voto;

ma poiché questo pregiudizio è stato vinto e nessuno ormai mette in discussione la parità assoluta clf:li diritti della donna e' dell'u'bmo, non si può oggi afIermare che la

·donna non deve essere a.mmessa nella Ma- gistratura. Se si vedono donne coprire de- gnamente cattedre universitarie, anche in facoltà eli medicina e matematica, si chiede come si possa sostenere che essa ha un inca- pacità costituziona.le a d,iventare giudice o consigliere di Cassazione.

Ripete quindi eli essere favorevole alla proposta Calamandrei senza alcuna indica- zione di specifiche né generiche limitazioni.

CAPPI fa consiclerare che nella coscienza pubblica oggi non v'è la convinzione che le donne possano essere ammesse all'esercizio delle funzioni di giudice. Si è detto che le donne oggi sono eleggibili eel elettrici, ed è questa una conseguenza delle sofIerenze, delle dure prove che esse hanno sopportato

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ASSEMBLEA COS1.'l'l'UENTE - H 4 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SJ<:CONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 10 GENNAIO 1947

durantr;l lo. guerra; ma cosa. ben diversa è lo. funzione giudiziaria.

Lo. ragione della diffidenza diffusa Jlella maggioranza di fronte ad una donna giudi- canle sta nella prevalenza che nelle donne' ha il sentimento sul raziocinio, men tre ]lella risoluzione delle cont.roversie deve preva- lere il raziocinio sul sentimento. Perciò si dichiara contrario all'ammissione delle donne nella Magistratura.

MANNIRONI dichiara che, per ragioni di principio, è del parere che i dirilti dellA donne debbano essere in tutto pari a quelli dell'uomo: però fa qualche riserva. A suo avviso; nella sua costituzione psichica lo.

donna non ha le atlitudini per far bene il magis tra to, como d imos Ira l' esperi enza pra li ca in un campo affine, cioè nella professione dell'a.vvocato. Tutti avranno notato quale scarsa tendenza e adattabili là abbia la donna per questa professione perché le manca, proprio per costituzione, quel po Lere di sintesi e di equilibrio assoluto che è neces- sario per sottrarsi agli stati emotivi.

Pensa che si possa consentire alle donne di partecipare a limilate e determinate forme di giudizio nelle sezioni specia.lizzate, ma ritiene non si possa generalizzare fino al punto da consentire loro il libero aceesso alla Magistratura. Né potrebbe essere un limite sufficiente l'esame di concorso, art.Che

se severo, perché le donne studiano e pos- sono .prepararsi al pari deU'uomo. Ma la g:uanzia necessaria non è oflerta soltanto dalla semplice Conoscenza delle materie giu- ridiche che formano oggetto dell'esame. Il buon giudico llun è quello che sollanto· co- nosca bene il diritto; gli occorrono altri re- .qu isi t i che potrebbero chiamarsi no. tllrali

ttemperamento, forza d'animo, fermezza di caratLcr;:', capacità di sintesi, ecc.) e la cui deficienza non si colma col semplice studio.

Rileva infine che neppure le stesse donne rivendicano per sé il diritto ad essere ammesse nel la Magistratura. 11 problema quindi nOll è attuale.

CALAMANDREI, Relatore, fa osservare che v'è il periodo di Lirocinio.

MANNIRONI non crede che in quel periodo di tre anni si possa vallltare a pieno lo. capacità di una donna.

Concludendo, propone il seguente emen- damento:

« Alle sezioni speciali della Magislratura ordinaria possono essere chiamate a parte- cipare anche le donne nei casi stabiliti dalla legge )l.

FAR INI dichiara eli concordare con l'onorevole Targetti, e si meraviglia della resistenza, specialmente eia parte degli ap- partenenti alla democrazia cristiana, alla ammissione delle donne nella Magistratura.

Se si vuoI dare al Paese una Costituzione veramente democratica, occorre fornire alla Magist.ratma lo. base p:ù larga possibile e non si deve impedire a p:ù della metà della popolazione itallana di partecipare a questa funzione.

La donna ha già acquisito dei diritti in tutti i campi e ha dimostrato durante lo.

guerra e nel dopo guerra capacità politiche e morali ~ali da pQter assumere qualsiasi f1lnzione nello Sta10. Nessun dubbio che possa essere anche ottimo magistrato.

CALAMANDREI, Relalore, ch:ede che sia messa in votazione lo. sua proposta senza limitazioni. Le limitazioni potrebbero essere stabilite in seguito dalla legge sull'ordina- mento giudiziario. Propone quindi la seguen- te formulazione:

« La nomina dei magistrati è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio Superiore della Magi- stratura, in base a concorso seguito da un periodo di Lirocinio. I requisiti per essere am- messi al Concorso sono deler:minati dalla legge SUll'ol·dinamento giudiziario: possono ,esservi ammesse anche le do;nne l).

LACONI preferirebbe una formula che sancisse il principio del libero accesso delle donne alla Magistratura. È vero che le donne possono, per temperamento o per tradizione, essere meno tagliate degli uomini a ricoprire l'ufficio di giudice, ma questo influirà sulla libera scelta individuale, come influisce per gli uomini. Invece, come affermazione di diritto, tutti i cittadini, e quindi anche le donne, devono avere la possibilità di acce- dere a qual siasi carriera.

CAPPI domanda se il prinCipio deve va- lere anche per l'esercito.

LACONI risponde affermativamente e ricorda che le donne hanno fatto parte in guerra di formazioni partigiane.

AMBROSJNI propone l'aggiunta: ({ nei casi stabiliti dalla legge )l.

LACONI ieme che COn tale aggiunta sia possibile introdurre una. disposizione illogica per cui alla donna sarebbe consentito l'ac- cesso a determinati ,gradi della MagIstratura e non aù altri.

Si può sostenere, con l'onorevole Manni- roni, che le donne non possano accedere alla Magistratura; ma, ammesso che possano ac-

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ASSEl\mLEA COSTITUENTE - 115- COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE ,SECONDA SO'l'TOCOMMISSIIJNE (SECONDA SEZIONE) - iO GENNAIO 19/17

cedervi, sarebbe assurdo 1im itare' questo ac- cesso a determinati gradi.

TARGET1'I spiega che, in vIsta della ipotesi che, dopo l'affermazione del principio generale, il potere legislativo limiLi il diritto delle donne, l'onorevole Laconi vorrebbe fosse trovata una formula per la quale la limitazione sarebbe possibile solo Con la riforma della Costituzione.

CALAMANDREI, Relatore, propone la formula: « possono esservi ammesse, con pa- rità di diritti, anche le donne ~.

PRESIDENTE rammenta che nella parte generp,le della Costituzione è già riconosciuta

la parità dei diritti.

UBERTI, anche per rispondere ad una osservazione dell'onorevole Farini, si richiama alla necessità di attenersi alla realt'à delle

cose.

Evidentemente fra i due sessi esistono differenze che si esprimono in varie forme e non è possibile improvvisare una capacità, un'attitudine. È dunqLle bene cominciare gradualmente attraverso particolari limita-

7.ioni, per regola1'si in fu turo secondo 1'espe- l'lenZa acquisita.

AMBROSINI ritiene che l'accetlazione della sua aggluuta faciliterehbe l"ammissione del principio e sarebbe reso così un grande servizio alla causa femminile, Ma, senza quella aggiunta, teme che il principio possa non essere ammesso.

CALAMANDREI, Relatore, propone il seguente emendamenLo:

« Possono esservi ammesse anche le don- ne, nei limiLi e per le materie stabilite dal- l'ordinamento giudizial'io )l.

TARGETTI chiede che si voti prima la norma generale; quella che afferma il diritto senza limitazioni.

PRESIDENTE mette ai voti il principio generale, cioè: « Possono, esservi ammesse anche le donne ».

(È approvato).

CAPPI, anche a nome dei colleghi Man- aironi, Uberti, Castiglia, Leone e Ambrosini.

dichiara, e chiede che sia inserito a verbale' che sarebbero sta Li disDosti a votare favore~

vOlmente, se si fosse aggilmLa la seconda parte dell'emendamento: « nei limiti e per le materie stabilite dalla legge sull'ordinamento giu- diziario ».

PRES1DENTE pOEe in voLazione il primo oomma dell'articolo 20 senzA. l'aggiunta pro-

posta dall'onorevole Calamalldrei, essendo stato approvato il principio generale.

(l~ approvato).

MoLte in discussione il segllente cOlflma:

Lo stesso Consiglio Superiore potrà, in considerazione di meri ti insignì, proporre in via eccezionale la nomina senza concorso al grado di consiglieri di Cassazione di avvo- cati esercenti da almeno 20 mini e di profes- sori ordinari di materie gii.ll'idiche nelle·

Università ».

MANNIRONI ritiene troppo elevato il limite di 20 anni.

RAVAGNAN non porrohbe alcuna limi- tazione; è sufficiel1 Le il riconoscimento dei meriti insigni.

CALAMANDREI, Relatore, ricorda che, per un articolo della legge Casati, possono essere nominati professori, senza concorso, persone di chiara fama. Q'uesLa disposizione ha reso possibile, speeialmenLe nel periodo fascista, non pochi abusi.

AMBROSINI prospetta i perieoli di una formulazione troppo ampia e ritiene che oc- corra fermarsi al testo del relatore, magari riducendo il limitA di 20 armi ft 15.

PRESIDENTE, non facendosi altre os- servazioni, pone ai voti il secondo comma con la riduzione del limite da 20 a 15 anni,

(È approvato).

Avverte che si dovrebbe mettere in di- scussione l'articolo riguardante giudici popolari.

LEONE GIOVANNI, Relatore, propone la sospensiva, in quanlo alla l'iapertura della Assemblea Costituente si dovrà discuter'o la leggo sulle Corti d'assise. È chiaro quindi che l'orienLamento che scatul'irà da tale discus- sione dovrà, poi informare anche il Lesto costituzionale per questo particolare argo- mento.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.45.

E1'ano presenti: Arnbro;3illi, Bocconi, Ca- lamandrei, Cappi, Castiglia, Conti, Di Gio- vanni, Farini, Lacotll, Leone Giovanni, Man- niI'oni, Ravagnan, Targetti, UberLi.

Assenti: Boz7.i, Bulloni, POl'7.io.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

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