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Raccolta FAQ ordinate per argomento pervenute dal 10 gennaio al 11 febbraio 2022

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PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI STORICI AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI

STORICI PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMI PER VALORIZZARE L’IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI

Raccolta FAQ ordinate per argomento pervenute dal 10 gennaio al 11 febbraio 2022

Sommario: I. Finalità e inquadramento - II. Soggetti proponenti – III. Beni - IV. Interventi - V. Finanziamento e spese ammissibili - VI. Presentazione della domanda - VII. Valutazione della domanda - VIII. Obblighi del proponente - IX. Attuazione, rendicontazione ed erogazione - X. Sanzioni e poteri sostitutivi - XI. Informazioni sull'avviso. Appendice: I. Interventi rientranti nelle componenti - II. Criteri di valutazione (art. 10, co. 4) - III.

Dichiarazione di cui all'art. 3, co. 8 - IV. Dichiarazione di cui all'art. 3, co. 9 - V. Obblighi del Soggetto Attuatore.

I. FINALITA' E INQUADRAMENTO

1. Quali sono le finalità dell'Avviso? (art. 1, co. 2-3)

L'Avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso, emesso anche ai sensi della legislazione precedente al Codice (L. n. 364/1909; L. n. 778/1922; L. n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999).

L'investimento mira a:

- rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini italiani di interesse culturale, elevandone gli standard di gestione, manutenzione, sicurezza e accoglienza e ad assicurarne la migliore conservazione nel tempo, in un’ottica di sostenibilità e resilienza;

- rafforzare l’identità dei luoghi, migliorare la qualità paesaggistica, la qualità della vita e il benessere psicofisico dei cittadini e a creare nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica, contribuendo a generare positive ricadute sullo sviluppo economico del territorio di riferimento e sull’occupazione, con particolare riguardo per quella giovanile;

- contribuire al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.) e concorrendo, con le intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica.

- far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli.

2. In quale investimento è previsto l'Avviso e come si inserisce nell'ambito del PNRR? (visto e considerato) L'Avviso è pubblicato nell'ambito dell’Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici".

Tale investimento fa parte della Misura 2 (Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale) della Componente 3 (Cultura 4.0) della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) del PNRR.

Il valore complessivo dell'investimento è di 300 milioni di euro:

- 100 milioni destinati a n. 5 parchi già individuati dal Ministero della Cultura;

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- 10 milioni di euro per l’intervento per catalogazione e formazione giardinieri;

- 190 milioni per il finanziamento di parchi e giardini da selezionare mediante Avviso pubblico.

3. Quali traguardi, obiettivi e tempistiche sono previsti per l'investimento? (visto e considerato, artt. 5, 10) A livello europeo, per l'investimento 2.3 "Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici" l’allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio COM(2021)344 relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, prevede i seguenti traguardi, obiettivi, indicatori e tempistiche di conseguimento:

i) - Milestone M1C3-14 (Timeline: T2 2022) - Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per i progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici.

I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) oggetto di intervento sono esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico. Possono essere di proprietà pubblica (ivi compreso il Ministero della Cultura), così come di proprietà privata. I siti devono essere selezionati in base ai criteri definiti da un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti del Ministero della Cultura, università, ANCI, associazioni settoriali. La selezione deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.

ii) - Target M1C3-18 (Timeline: T4 2024) - L'indicatore deve riferirsi al numero (almeno 40) di parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori).

Gli interventi da completare per centrare l'obiettivo della riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti:

- manutenzione/ripristino/gestione dell'evoluzione della componente vegetale;

- restauro delle attuali componenti architettoniche e monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi, ecc.);

- analisi e ottimizzazione degli attuali metodi di uso degli spazi, nel rispetto delle aree più fragili o più preziose;

- interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità ridotta, la messa in sicurezza delle aree recintate, cancelli d'ingresso, sistemi di videosorveglianza;

- realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole da parte dei cittadini; azioni di valorizzazione per promuovere l'uso culturale, educativo e ricreativo.

Oltre ai traguardi e agli obiettivi stabiliti con la citata Decisione di esecuzione del Consiglio ulteriori traguardi, obiettivi ed indicatori sono stati definiti a livello nazionale, il cui conseguimento sarà verificato da Ministero dell’economia e delle finanze.

L'art. 5, co. 3 pone in evidenza i seguenti:

i) - M1C3-18-ITA-1 (Target) - Numero di parchi e giardini storici riqualificati (interventi conclusi e dotati di certificato di regolare esecuzione) – 20 – Entro il IV trimestre 2023

ii) - M1C3-18-ITA-2 (Target) - Numero di parchi e giardini storici riqualificati (interventi conclusi e dotati di certificato di regolare esecuzione) – 110 – Entro il II trimestre 2026

Per consentire il conseguimento degli obiettivi sopra indicati a livello complessivo dell’investimento è necessario che le proposte selezionate e ammesse a finanziamento prevedano la conclusione degli interventi su almeno 40 siti (parchi e giardini storici) entro il IV trimestre 2024.

Pertanto, come esplicitato al punto “cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale”

dell’art. 10, qualora la graduatoria stilata sulla base del punteggio assegnato dalla Commissione non dovesse consentire il conseguimento di tali obiettivi, si procederà alla designazione dei soggetti attuatori individuando, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, le prime 45 proposte utili ad assicurarne il raggiungimento, soglia leggermente in esubero a garanzia del target.

4. Quali sono le risorse disponibili e come devono essere distribuite sul Territorio? (art. 2, co. 1, art. 1, co. 6) Le risorse disponibili ai fini dell'Avviso sono pari a 190 milioni di euro (art. 2, co. 1).

La dotazione finanziaria sarà riservata per almeno il 20% a beni ubicati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna). Tale riserva, in concomitanza con gli

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investimenti già individuati dal Ministero della Cultura a favore di parchi e giardini storici demaniali, localizzati nelle regioni del Mezzogiorno, potrà garantire che il 40% delle risorse complessive dell’Investimento 2.3 siano destinate alle suddette regioni (art. 1, co. 6).

II. SOGGETTI PROPONENTI

5. Quali soggetti possono presentare la domanda di finanziamento? (art. 3, co. 1-2)

Possono presentare domanda di finanziamento, assumendo il ruolo di Soggetto Proponente/Attuatore:

- i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale di cui all’art. 1, co. 2; nel caso di domanda di finanziamento presentata da possessori o detentori deve essere prodotta apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento (art. 3, co. 1);

- i gestori pubblici o privati di beni di proprietà pubblica, producendo apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento oggetto di domanda di finanziamento (art. 3, co. 2) (FAQ 23).

5.1. Cosa si intende per gestore di beni di proprietà pubblica?

Per gestore si fa riferimento al soggetto, diverso dal proprietario (soggetto pubblico) del bene, che dello stesso abbia la gestione (FAQ 222).

5.2. Possono presentare domanda di finanziamento per un bene vincolato situato in Italia persone residenti all'estero o soggetti ed enti a carattere istituzionale facente capo ad uno stato membro UE?

Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento l'art. 3, co. 4 e 5, si limitano a richiedere che la titolarità sul bene o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione sia antecedente al 31.12.2020 e che la proposta di intervento riguardi beni situati sull’intero territorio italiano. Non vi sono pertanto preclusioni alla presentazione della domanda da parte di persone residenti all'estero o di enti facenti capo ad altro stato membro dell'Unione europea (FAQ 215).

5.3. In caso di bene in comproprietà può essere presentata una domanda di finanziamento da parte di uno soltanto dei comproprietari?

La domanda di finanziamento può essere sottoscritta da uno solo dei comproprietari (quale Soggetto Proponente e Soggetto Attuatore), ma è necessario che rechi l'indicazione che i restanti comproprietari hanno acconsentito e condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto Proponente (FAQ 58).

A tale proposito l'art. 3, co. 8, lett. m), stabilisce – a pena di esclusione – che in sede di presentazione della domanda di finanziamento il Soggetto Proponente deve rendere espressa dichiarazione con la quale attesta sotto la propria responsabilità "che nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti – pubblici o privati – è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto Proponente."

Inoltre, in forza dell'art. 3, co. 9, lett. m), sempre a pena di esclusione, il Soggetto Proponente deve rendere espressa dichiarazione con la quale si impegna a "produrre al Ministero della Cultura, prima della sottoscrizione del disciplinare d’obblighi di cui sopra, nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti – pubblici o privati –, atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza in favore del Soggetto Proponente, rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l’assunzione degli impegni e obblighi derivanti dal predetto disciplinare."

Nel rispetto delle citate disposizioni dell'Avviso, anche la nuda proprietà (FAQ 65) può rappresentare titolo idoneo alla presentazione della domanda, ovviamente sempreché i restanti comproprietari/usufruttuari

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abbiano acconsentito e condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto Proponente, individuando in quest’ultimo (e, quindi, legittimandolo anche in ragione del mandato a conferirsi) all’attuazione dell’intervento.

Il consenso di tutti i comproprietari si rende necessario anche nell'ipotesi di bene oggetto di comunione indivisa (FAQ 159.1).

5.4. L'atto notarile al quale fa riferimento l'art. 3, co. 9, lett. m), va prodotto già in sede di presentazione della domanda?

Ai fini della presentazione della domanda il Soggetto Proponente deve soltanto dichiarare di impegnarsi a produrre al Ministero della Cultura, prima della sottoscrizione del disciplinare d’obblighi, l’atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza (FAQ 192.2).

5.5. La domanda può riguardare un giardino storico che sia per una parte di proprietà del Comune e per un'altra di privati?

Nulla osta alla presentazione della domanda nel caso di comproprietà pubblico-privata del bene, tenendo presente che la natura pubblica o privata del bene può incidere sulla misura del contributo concedibile (cfr.

art. 2, commi 2 e 3) (FAQ 54).

5.6. In caso di beni privati a gestione pubblica, qualora il comodato con il gestore, stipulato anteriormente al 31.12.2020, abbia scadenza antecedente ai 10 anni previsti dalla stipula della Convenzione con la Soprintendenza, scatta la revoca del finanziamento? In tal caso, che il Soggetto Proponente sia il proprietario privato o il gestore pubblico è indifferente o può rappresentare una discriminante?

In ipotesi di domanda di finanziamento presentata dal comodatario (così come dal locatario), il proprietario deve certamente impegnarsi, alla scadenza del comodato (o della locazione), a subentrare negli impegni assunti dal Soggetto Proponente, sia in riferimento a quanto previsto dall’art. 18, sia con riferimento a quanto previsto nella Convenzione stipulata con la Soprintendenza competente per territorio e allegata al disciplinare d’obblighi previsto all’art. 3, co. 9, lett. l). Analogo impegno viene assunto anche dal comodatario (o locatario) in ipotesi di domanda presentata dal proprietario (comodante o locatore) (FAQ 83.2).

5.7. E' consentita la partecipazione all'Avviso nel caso in cui il contratto di comodato riguardante il bene oggetto di intervento, sottoscritto e registrato prima del 31.12.2020, sia stato successivamente integrato/modificato?

Si, a condizione che sia assicurata la corrispondenza tra soggetto proponente e soggetto titolare e che la modifica/integrazione non riguardi la titolarità (che deve comunque essere antecedente al 31.12.2020). (FAQ 202).

6. Quante domande di finanziamento possono essere proposte? (art. 3, co. 7)

Il Soggetto Proponente può presentare fino a tre domande di finanziamento su tre distinti beni (parchi e giardini) contraddistinte da tre diversi CUP; qualora siano presentate domande di finanziamento in numero maggiore di tre, sono ammesse a valutazione solo le ultime tre domande ricevute in ordine cronologico.

I requisiti previsti dall'art. 3, co. 1 e 2 (titolarità ed eventuale dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario) devono in tal caso sussistere con riferimento a ciascuna singola domanda di finanziamento.

E' possibile anche la presentazione di un’unica domanda con riferimento a due o tre parchi o giardini, nel qual caso si applicano all’unica domanda i limiti di cui all’art. 6, co. 1 e 2 (finanziamento massimo concedibile pari a 2.000.000, richiesta minima di finanziamento pari a 200.000 euro). In caso di beni di proprietà privata, ai fini della determinazione del contributo (art. 6, co. 3) sarà valutata la media delle giornate di apertura dei due o tre parchi/giardini oggetto della proposta, fermo restando il limite di 30 giornate per ciascun giardino parco (FAQ 24.1).

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6.1. È possibile per i proprietari di diversi giardini di uno stesso comune (o di una stessa provincia) presentare una proposta cumulativa di intervento?

Non sono previste forme di partecipazione aggregata (FAQ 24.2 e 78.3).

7. È possibile ricorrere a forme di partenariato?

La partecipazione del Soggetto Proponente a forme di partenariato con altri soggetti pubblici e privati (es., musei, soprintendenze, enti locali, musei civici, fondazioni, università, centri di ricerca, associazioni, portatori d’interesse) può rilevare ai fini della valutazione del progetto. L’attivazione di partenariati e/o co-finanziamenti costituisce infatti uno dei criteri di valutazione della proposta progettuale (art. 10, co. 4, criterio 3, lett. f), dell’Avviso) (FAQ 26).

7.1. La partecipazione a forme di partenariato con soggetti pubblici e privati deve essere comprovata da lettere formali?

Ai fini della presentazione della domanda è sufficiente indicare nell’apposita sezione del Format allegato all’Avviso la sussistenza di eventuali partenariati pubblico-privati, così come di eventuali co-finanziamenti.

L’individuazione di eventuali partenariati o di soggetti gestori privati deve avvenire con procedure trasparenti, aperte, proporzionate e non discriminatorie (art. 4, co. 3).

Il Ministero della Cultura si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (art. 3, co. 8, lett. j)) (FAQ 222.3).

III. BENI

8. Quali beni possono essere oggetto di intervento? (art. 1, co. 2, art. 3, co. 3-4-5) Il finanziamento può riguardare sia beni di proprietà pubblica che privata (art. 2, co. 2).

La titolarità sul bene o l’atto di affidamento in gestione ovvero l’atto di comodato e/o locazione deve essere antecedente al 31.12.2020 (art. 3, co. 4).

Nel caso di più soggetti aventi titolo, uno solo di essi assume il ruolo di Soggetto Proponente/Attuatore, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento (art. 3, co. 3).

8.1. È possibile proporre un intervento su un viale storico, vincolato con atto della soprintendenza?

Si, purché il viale sia ricompreso all’interno di (o sia identificabile come) un parco o un giardino (FAQ 120).

9. Quale tipo di vincolo deve riguardare i beni oggetto dell'intervento?

Deve trattarsi di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della legislazione precedente al Codice (L. n. 364/1909; L. n. 778/1922; L. n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999) (art. 1, co. 2), situati sull'intero territorio italiano (art. 3, co. 5).

9.1. Come va interpretato il riferimento al provvedimento espresso "emesso anche ai sensi della legislazione precedente al Codice"?

L'espressione va intesa nel senso che sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’Avviso:

- sia i parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati con provvedimento espresso emesso ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

- sia i parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati con provvedimento espresso emesso ai sensi della previgente normativa.

L'Avviso richiama le leggi L. n. 364/1909; L. n. 778/1922; L. n. 1089/1939; D.Lgs. n. 490/1999, ma tali riferimenti sono meramente esemplificativi (FAQ 6.2).

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9.2. Il vincolo deve avere ad oggetto sia il parco/giardino che l'immobile del quale esso è pertinenza? (art. 3, co. 6)

Ai fini dell’ammissibilità sono ritenuti validi tanto i provvedimenti di tutela diretta sul giardino, quanto i provvedimenti di tutela sull’immobile del quale il giardino è pertinenza, purché risulti evidente la sua rilevanza sotto il profilo storico-artistico (FAQ 10, 19).

9.3. Il requisito è soddisfatto in caso di vincolo ope legis o quando il procedimento di verifica dell'interesse culturale sia stato avviato ma non ancora concluso?

Per espressa indicazione dell'art. 3, co. 6, nel caso di beni di cui all’art. 10 co. 1 del D.Lgs. n. 42/2004 ("le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico") non sono presi in considerazione quelli tutelati ope legis (FAQ 2).

Si precisa che sono comunque ammessi gli interventi sui beni di proprietà del Ministero della Cultura, in quanto ex se di interesse culturale e soggetti automaticamente e comunque alle disposizioni di tutela del D.Lgs. n.

42/2004, a prescindere dal procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 (FAQ 154 e 167).

9.4. È sufficiente l'avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale?

L'art. 3, co. 6, stabilisce che il requisito del vincolo non può ritenersi sussistente se il procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 42/2004 è iniziato ma non si è ancora concluso.

9.5. Il requisito è soddisfatto in caso di vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell'art. 142, D.Lgs. n. 42/2004?

L’intervento deve necessariamente riguardare parchi e/o giardini di interesse culturale vincolati con provvedimento espresso. Non è viceversa sufficiente l'interesse paesaggistico ex lege di cui all'art. 142, D.Lgs.

n. 42/2004 (FAQ 17, 20, 22).

9.6. I beni di proprietà del Ministero della Cultura, quali parchi e giardini musealizzati, possono essere oggetto di intervento anche se non soggetti a tutela per provvedimento espresso di vincolo?

L’Avviso finanzia anche interventi su beni di proprietà del Ministero della Cultura, in gestione diretta o indiretta (anche da parte di soggetti privati), i quali, proprio perché in proprietà del Ministero, sono già ex se di interesse culturale e, in quanto tali, soggetti automaticamente e comunque alle disposizioni di tutela del D.Lgs. n.

42/2004, a prescindere dal procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 (FAQ 167).

Nel caso in esame, in sede di presentazione della domanda, in luogo del provvedimento espresso sarà necessario caricare sull’Applicativo l’espressa dichiarazione con la quale il soggetto proponente attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che l’intervento ha ad oggetto parchi e/o giardini di proprietà del Ministero della Cultura. Si precisa che tale modalità deve intendersi riservata alle sole ipotesi di interventi riguardanti parchi e/o giardini di proprietà del Ministero della Cultura, in gestione diretta o indiretta (anche da parte di soggetti privati), i quali, proprio perché in proprietà del Ministero della Cultura, sono già ex se di interesse culturale e, in quanto tali, soggetti automaticamente e comunque alle disposizioni di tutela del D.Lgs. n. 42/2004, a prescindere dal procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 (FAQ 413).

9.7. Come è possibile sapere se il bene oggetto dell'intervento per il quale si chiede il finanziamento è tutelato da un provvedimento espresso emanato ai sensi della normativa vigente?

La verifica della sussistenza della predetta condizione è possibile attraverso la consultazione di pubblici registri, opportune indagini documentali ovvero richiesta di informazione puntuale alla competente Soprintendenza.

Si ricorda inoltre che accertamenti e/o riscontri puntuali in merito alla sussistenza del requisito del vincolo

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richiesto dall'art. 1, co. 2 non possono essere resi in risposta ai quesiti proposti ai sensi dell'art. 19, co. 2 , esulando gli stessi dall'oggetto e dalle finalità proprie delle FAQ (FAQ 9).

IV. INTERVENTI

10. Quali caratteristiche devono avere gli interventi? (art. 4, co. 1-2-3-4)

Gli interventi proposti devono essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale.

Gli interventi devono consistere in opere materiali e/o azioni immateriali sul parco o giardino, incentrati sui 5 ambiti elencati nell'Avviso:

a) Componente vegetale e disegno del giardino;

b) Componente architettonica e scultorea;

c) Componente impiantistica;

d) Sicurezza e accessibilità;

e) Valorizzazione e comunicazione.

Per il dettaglio degli interventi rientranti nelle varie componenti si veda l'appendice I.

10.1. Nella Componente vegetale e disegno del giardino possano rientrare anche interventi volti alla sistemazione di muri a secco di sostegno a terrazzamenti di giardini storici?

In relazione alla “Componente vegetale e disegno del giardino”, si ricorda che, oltre agli interventi specificati (tra cui la sistemazione di scarpate e muri di contenimento e la sistemazione di pavimentazioni drenanti e cordoli di viali e rondò), sono altresì ammissibili in via residuale interventi di miglioramento del contesto ambientale e paesaggistico da attuare anche attraverso azioni esterne al giardino ma ad esso funzionali (es.

ripristino di visuali, viali alberati di accesso alla villa, spazi di coltivazione prossimi al giardino, rifunzionalizzazione di canali di adduzione delle acque al giardino, etc.). (FAQ 155 e 160).

11. È prevista una ripartizione dei costi tra le varie Componenti?

L'art. 4, co. 2, prevede la seguente ripartizione dei costi:

- almeno il 60% del finanziamento richiesto dovrà riguardare costi attinenti alle componenti contrassegnate con le lettere ‘a’ e ‘c’ (rispettivamente: “Componente vegetale e disegno del giardino”, “Componente impiantistica”);

- i costi destinati alla “Componente architettonica e scultorea” (lettera b) non potranno eccedere il 15% del totale del finanziamento richiesto. (FAQ 16).

12. Come deve essere redatta la proposta progettuale? (art. 4, co. 3)

La proposta progettuale va formulata attenendosi rigorosamente al Format di cui all’Allegato A dell'Avviso.

La proposta deve essere redatta secondo gli indirizzi metodologici, tecnici ed esecutivi sui diversi momenti dell’intervento di restauro (dalle fasi di conoscenza, rilievo e indagini preliminari, alla fase progettuale e di cantiere vero e proprio fino alle opere di manutenzione) contenuti nelle “Linee guida e norme tecniche per il restauro dei giardini storici”, elaborate da un gruppo di lavoro costituito tra il Ministero della Cultura e l’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, diramate con circolare del Segretario Generale n. 63 del 20 dicembre 2021, con valore di Linee guida.

13. Quali contenuti deve avere la proposta progettuale? (art. 4, co. 3)

Oltre a descrivere gli interventi la proposta deve illustrare il Piano di gestione del parco o giardino, di durata almeno decennale, che espliciti la capacità del progetto di autosostenersi e garantire, nel tempo, un corretto

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equilibrio tra attività di conservazione, manutenzione programmata e iniziative di valorizzazione del bene, nonché l’indicazione di opportuni strumenti di valutazione degli obiettivi prefissati.

Il Piano di gestione deve inoltre evidenziare il risultato operativo della gestione post investimento sia nel suo complesso, sia enucleando le eventuali attività economiche svolte (con separata indicazione dell’investimento relativo).

L’individuazione di eventuali Partenariati o di soggetti gestori privati deve avvenire con procedure trasparenti, aperte, proporzionate e non discriminatorie.

13.1. Riguardo alla sostenibilità economica prevista in conseguenza all’intervento effettuato sul parco storico, si devono individuare chiaramente le fonti di introito che renderanno sostenibile il sistema di gestione o è sufficiente l’impegno da parte del Soggetto attuatore a coprire i costi per assicurare una corretta manutenzione e gestione dello stesso?

Ai fini della domanda di finanziamento è sufficiente compilare esaustivamente e in conformità/rispondenza al Format allegato All’Avviso la sezione “C. Cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale", avendo cura di indicare ed evidenziare sinteticamente la previsione dei costi/ricavi, le eventuali attività di carattere prettamente economico svolte e, quindi, le eventuali “fonti di introito” che renderanno sostenibile il sistema di gestione (FAQ 150).

14. Qual è la tempistica che occorrerà rispettare per gli interventi? (art. 6, co. 5-6) Si evidenzia che:

- entro il 31 gennaio 2023 l’intervento deve essere avviato, mediante consegna dei lavori (a pena di revoca del finanziamento),

- entro il 31 dicembre 2024 devono essere ultimati 45 interventi, - entro il 30 giugno 2026 devono essere ultimati i rimanenti interventi.

In sede di valutazione, un punteggio specifico è riservato a quelle proposte che prevedono il completamento dell’intervento entro il 31 dicembre 2024, attestato da certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo, come specificato nel successivo art. 9 (art. 6, co. 5).

Qualora non pervengano almeno 45 proposte che prevedano la conclusione dell’intervento entro il 31 dicembre 2024, ovvero tali proposte non siano valutate ammissibili a finanziamento, il Ministero della Cultura si riserva di non assegnare la totalità delle risorse disponibili per l’Avviso affinché, con altra procedura, possa provvedere a selezionare ulteriori proposte, idonee al conseguimento del target previsto alla data del 31 dicembre 2024 (art. 6, co. 6).

Le domande di finanziamento devono indicare il codice identificativo del progetto di investimento (CUP definitivo) (art. 6, co. 7).

14.1. Il termine del 31 gennaio 2023 per l'avvio dell'intervento vale per tutte le gare, a prescindere dalla tipologia (servizi di ingegneria e architettura, realizzazione, servizi di gestione)?

Si. In relazione alle tempistiche di attuazione degli interventi previsti nell’Avviso, si rammenta che ai sensi dell’art. 16, co. 3, lett. b), è sanzionato con la revoca il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dall’investimento.

Entro agosto 2023 il Ministero della Cultura effettuerà le verifiche dello stato di avanzamento conseguito al 30 giugno 2023 dagli interventi rispetto ai cronoprogrammi procedurali e di spesa previsti dalle proposte ammesse a finanziamento, in esito alle quali saranno assunti i conseguenti provvedimenti di revoca, ove ne ricorrano le condizioni (FAQ 260).

V. FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

15. In quali forme è erogato il finanziamento? (art. 2, co. 2)

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Il finanziamento viene concesso nella forma del contributo a fondo perduto.

16. In quale misura il finanziamento è destinato a coprire le spese ammissibili? (art. 2, co. 3)

Nel caso di beni di proprietà pubblica il contributo è pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi. Con la precisazione che se si tratta di beni affidati in gestione a terzi il contributo è concesso a condizione che l’intervento richiesto a finanziamento non rientri negli impegni assunti dai terzi gestori all’atto dell’affidamento.

Nel caso di beni di proprietà privata il contributo varia da un minimo del 50% al 100% delle spese ammissibili in funzione delle previste modalità di fruizione pubblica del bene, secondo le indicazioni dell'art. 6, co. 3:

- apertura per almeno 30 giornate annue - contributo pari al 50% della spesa ammissibile;

- apertura da 31 a 80 giornate annue - contributo pari al 65% della spesa ammissibile;

- apertura da 81 a 120 giornate annue - contributo pari all’80% della spesa ammissibile;

- apertura per oltre 120 giornate annue - contributo pari al 100% della spesa ammissibile.

Per le modalità delle aperture si rinvia alla Sez. VIII, domande nn. 33 e seguenti.

16.1. Come avviene la ripartizione dei fondi fra richiedenti privati e pubblici?

Non è stabilita una ripartizione a monte delle risorse sulla base della natura pubblica o privata dei soggetti richiedenti (FAQ 52.1).

17. È possibile il cumulo con altri finanziamenti pubblici? (art. 2, co. 4)

Al contributo concesso sulla base dell'Avviso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 (art. 2, co. 4, FAQ 82.9).

18. Il finanziamento può essere considerato aiuto di Stato? (art. 2, co. 5-6)

Gli investimenti non costituiscono aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE in coerenza con il punto 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato (2016/C 262/01), in quanto connessi a progetti ed infrastrutture culturali e sociali non in grado di incidere sugli scambi.

In sede di definizione del progetto il Soggetto Attuatore deve porre particolare attenzione a non conferire, anche in via indiretta, vantaggi selettivi ad operatori economici, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano organizzati o meno in forma di impresa, onde evitare possibili fenomeni di aiuto indiretto.

In presenza di aiuto indiretto il contributo, ove già assegnato, può essere oggetto di revoca (art. 2, co. 5).

Laddove siano previste nell’ambito del programma di intervento investimenti tesi a sostenere, anche parzialmente, attività a carattere commerciale, il finanziamento potrebbe essere soggetto alle norme sugli aiuti di Stato nella misura in cui copra i costi connessi alle suddette attività. In questo caso, il Soggetto Attuatore è tenuto alla segnalazione della quota dell’investimento finalizzato a sostenere attività a carattere commerciale al fine dell’opportuna valutazione in materia di aiuti di Stato (art. 2, co. 6).

18.1. Cosa si intende per attività di carattere commerciale?

Ai fini del sostegno pubblico concedibile, il carattere commerciale dell’attività prescinde dalla natura e dalla forma giuridica del soggetto che la esercita. La configurabilità di un aiuto di Stato prescinde dall’organizzazione o meno in forma di impresa del Soggetto Proponente e Attuatore, così come di eventuali terzi cui il primo abbia conferito, anche in via indiretta, un vantaggio selettivo (FAQ 180.4).

19. Come avviene la scelta dei progetti meritevoli di finanziamento? (art. 1, co. 4, art. 4, co. 1-2)

La concessione del contributo dipende dal punteggio ottenuto nella valutazione della Commissione, sulla base dei criteri dell'art. 10 (si rinvia alla Sez. VI e all'Appendice II).

20. Quale importo può avere il contributo? (art. 6, co. 1-2-3-4)

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Alle proposte progettuali candidate può essere riconosciuto un finanziamento sino a euro 2.000.000,00 per ciascuna proposta (art. 6, co. 1).

Le domande di finanziamento non possono essere di ammontare inferiore a euro 200.000,00 (art. 6, co. 2).

Nel caso di beni di proprietà privata, il contributo concesso è determinato a seconda delle giornate annue di apertura garantite:

- almeno 30 giornate annue: contributo pari al 50% della spesa ammissibile;

- da 31 a 80 giornate annue: contributo pari al 65% della spesa ammissibile;

- da 81 a 120 giornate annue: contributo pari all’80% della spesa ammissibile;

- oltre 120 giornate annue: contributo pari al 100% della spesa ammissibile.

Le aperture, così come dichiarate al momento della candidatura:

- sono successivamente concordate, tramite l'apposita Convenzione, con le competenti strutture periferiche del Ministero della Cultura (Soprintendenze ABAP e Direzioni Regionali Musei) e da queste verificate;

- devono essere garantite per un periodo di almeno 10 anni (art. 6, co. 4).

20.1. In caso di più progetti il budget minimo di 200.000 euro deve essere rispettato singolarmente o cumulativamente?

Il limite minimo di finanziamento di euro 200.000,00 euro (così come il limite massimo di euro 2.000.000,00) deve intendersi riferito a ciascuna domanda di finanziamento (FAQ 293).

21. Quali sono le spese ammissibili a finanziamento? (art. 7, 1-2-6)

Sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all’attuazione di interventi aventi i caratteri indicati nell’art. 4, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, ivi inclusa l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali (art. 7, co. 1).

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, se effettivamente sostenute dal Soggetto Proponente, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili, sono ammissibili le spese di investimento elencate dall'art. 7, co. 2:

a. spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi;

b. spese per pubblicazione bandi di gara;

c. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;

d. spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche;

e. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);

f. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;

g. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita;

h. spese per la realizzazione di attività didattiche, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e informazione;

i. spese per la realizzazione di studi/ricerche di carattere scientifico e/o divulgativo.

Come stabilito dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano:

- assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;

- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;

- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

A tal fine si precisa che i costi stimati degli interventi non devono riflettere azioni intraprese prima del 1°

febbraio 2020. (art. 7, co. 6).

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21.1. È possibile finanziare spese relative a progetti già avviati?

Ai sensi dell'art. 7, co. 6 dell'Avviso l’eventuale avvio delle azioni progettuali prima della presentazione della domanda di finanziamento (sempreché non prima del 1° febbraio 2020) non condiziona l’ammissibilità della domanda medesima e, in ipotesi di finanziamento, delle spese (FAQ 82.8, 124).

21.2. Sono ammissibili le spese per la progettazione ed esecuzione di lavori, il restauro di manufatti, la progettazione della ristrutturazione del parco, l'eliminazione delle specie alloctone e la messa in opera di nuovi alberi?

La tipologia degli interventi finanziabili è indicata dall’art. 4, co. 2, dell’Avviso e le spese ammissibili sono quelle indicate all’art. 7.

Sono espressamente indicate come ammissibili le “spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi” e le “spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche”

(art. 7, co. 2, lett, a) e d)) (FAQ 34).

21.3. Tra le spese ammissibili sono inclusi anche gli onorari e i compensi di architetti paesaggisti per la redazione di un progetto di restauro, disegno e riqualificazione del giardino storico?

Le spese ammissibili, indicate all’art. 7, ricomprendono anche le spese tecniche di progettazione (FAQ 111.1).

21.4. Le spese tecniche di progettazione e direzione lavori includono anche le spese per il personale amministrativo di supporto alla gestione?

Qualora i servizi tecnici siano espletati da personale dipendente, l’ammissibilità delle relative spese è disciplinata dall'art. 7, co. 4, lett. c), ai sensi del quale non sono ammissibili le spese di personale dipendente,

“fatti salvi gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR,” per le quali ultime si rinvia alla circolare n. 4 del 18.1.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicata sul sito di detto Ministero (FAQ 171). Vedasi anche infra, in questa sezione, domanda 23 e seguenti.

21.5. È possibile conferire un incarico esterno ad un agronomo per la co-progettazione (con architetti e ingegneri)?

Le spese tecniche di progettazione sono ammissibili a finanziamento a termini dell’art. 7, co. 2, lett. d), purché sostenute – anche sotto il profilo della legittimità degli affidamenti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori pertinenti disposizioni in materia di appalti pubblici – in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, ivi compreso il D.Lgs. n. 42/2004 (FAQ 138).

21.6. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative ad opere d’arte contemporanea site-specific?

Premesso che gli interventi finanziabili possono desumersi dall’art. 4, co. 2 (cfr. in particolare lett. e), ai fini dell’erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 4 e coerenti/rispondenti agli obiettivi e finalità di cui all’art. 1, co. 3 e al medesimo art.

4, co. 1, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia (cfr.

art. 7, commi 1 e 2) (FAQ 1.3).

21.7. I costi della polizza fidejussoria possono rientrare tra le spese ammissibili?

Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili nei limiti previsti e disciplinati dal D.P.R. n. 22/2018 (FAQ 96.4).

22. L'IVA rientra tra le spese ammissibili? (art. 7, co. 3)

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo deve tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni

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progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR (art. 7, co. 3). In sede di presentazione della domanda di finanziamento il Soggetto Proponente deve indicare il proprio regime IVA nell’apposita sezione del Format allegato all’Avviso (Sezione B) (FAQ 52.2).

22.1. Nella Sezione B dell'Allegato A viene chiesto se il Soggetto Proponente recupera l'IVA o meno. Quale opzione occorre indicare nel caso di regime fiscale pro-rata?

Nel caso in cui il Soggetto Attuatore recuperi l’IVA attraverso il meccanismo del pro-rata ex artt. 19, co. 5 e 19- bis del D.P.R. n. 633/1972, deve essere comunque selezionata l’opzione SI del Format allegato all’Avviso.

I costi delle singole componenti progettuali devono comunque essere indicati al netto e al lordo del 100%

dell’IVA. Al fine di consentirne l’imputazione a costo ammissibile, la quota di IVA stimata indetraibile per effetto del pro-rata deve essere indicata nel campo “Altro” di ciascuna componente progettuale, in corrispondenza della colonna “Costo totale netto IVA”, avendo cura di specificarne il titolo nel predetto campo (ad esempio, IVA indetraibile per effetto di pro-rata ex artt. 19, co. 5 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972).

Si precisa che in sede di erogazione è necessario fornire la documentazione comprovante sia i presupposti di applicazione del meccanismo del pro-rata sopra richiamato, sia la quota effettiva di IVA non recuperata per effetto di detto meccanismo nel periodo fiscale di riferimento.

Si precisa altresì che in nessun caso è ammissibile l’IVA che, benché recuperabile, non è stata comunque effettivamente recuperata (FAQ 189.1).

23. Quali spese sono da ritenersi non ammissibili? (art. 7, co. 4-5) Non sono in ogni caso ammissibili (art. 7, co. 4):

a) spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;

b) spese relative a lavori in economia;

c) spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti e quelli pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR;

d) spese conseguenti ad autofatturazione.

Sono sempre inammissibili le spese per ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi del Ministero della Cultura (art. 7, co. 5).

23.1. Le spese per il personale dipendente sono ammissibili?

Le spese per il personale dipendente non sono ammissibili a finanziamento. Fanno eccezione:

- gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, concernenti le sole “amministrazioni aggiudicatrici” a termini del Codice dei contratti pubblici;

- le altre spese del personale dipendente indicate nella circolare MEF/Ragioneria dello Stato, n. 4 del 18.1.2022, riguardanti il solo personale delle “amministrazioni titolari di interventi del PNRR” (FAQ 113).

23.2. Stante l'inammissibilità delle spese per personale dipendente, può il concessionario di un bene pubblico effettuare un appalto specifico, per la sola fornitura di piante e materiali, con successiva realizzazione delle opere da eseguirsi con personale interno, senza richiedere la copertura del relativo costo con fondi a carico del PNRR ed inserendo comunque tale attività nel cronoprogramma dell'intervento complessivo?

Nell’affidamento degli appalti il Soggetto Proponente tenuto all’applicazione delle norme pubblicistiche in materia deve attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle che disciplinano l’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta e il divieto di frazionamento degli appalti. Eventuali co-finanziamenti possono consentire l’attribuzione di un punteggio premiale ai sensi dell’art. 10, co. 4, n. 3, lett. e) (FAQ 113).

23.3. Come si concilia la previsione dell'art. 7, co. 4, lett. c), secondo cui le spese per il personale dipendente, fatti salvi gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti e quelli pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR sono inammissibili con quella di cui all'art. 3, co. 8, lett. c), secondo la quale "...il Soggetto

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Proponente...attesta sotto la propria responsabilità...c) di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l’attuazione dell’intervento e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di milestone e target associati..."?.

Il Soggetto Proponente deve effettivamente essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali dichiarate in sede di trasmissione della domanda, rilevando dette competenze sotto il profilo della capacità (e del correlato obbligo) di dare attuazione all’intervento nei termini previsti nel relativo progetto e, comunque, in rispondenza alle previsioni dell’Avviso e, più in generale, del PNRR.

A tal fine l’Avviso prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di indicare in sede di compilazione della domanda, nella sezione C del Format allegato all’Avviso, “Cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale”, la ripartizione del lavoro, delle risorse e delle competenze interne ed esterne al progetto, nonché l’attivazione di eventuali partenariati pubblico-privato di supporto alle realizzazione di attività culturali, alla promozione del bene e/o di strategie di co-finanziamento.

L’art. 7, viceversa, disciplina l’ammissibilità delle spese di personale dipendente; in particolare, detto articolo esclude l’ammissibilità delle spese per il personale dipendente, “fatti salvi gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR,” per le quali ultime si rinvia alla circolare n. 4 del 18.1.2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicata sul sito di detto Ministero (FAQ 46.1).

23.4. Sono ammissibili le spese relative alla manutenzione ordinaria e alla gestione del parco o giardino?

L’Avviso non finanzia interventi di manutenzione ordinaria, ovvero di gestione (FAQ 135).

23.5. Quali sono le spese per imprevisti di cui all'art. 7, co. 2, lett. e)?

Gli “imprevisti” di cui all’art. 7, co. 2, lett. e), sono quelli generalmente inseriti nel quadro economico di progetto, ordinariamente correlati a esigenze impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e manifestatesi in fase di esecuzione (FAQ 180.7).

VI. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

24. Come va presentata la domanda? (art. 8)

La presentazione della domanda deve avvenire necessariamente nelle forme descritte dall'art. 8: non sono ammesse altre modalità (art. 8, co. 7).

La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal Soggetto Proponente, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni indicati nell'art. 3, deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’Applicativo informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo www.beniculturali.it (art.

8, co. 1).

Per presentare la domanda il Soggetto Proponente deve essere obbligatoriamente in possesso di una casella PEC e accedere a una procedura di autenticazione accessibile dall’Applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito. Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso sono descritte in un documento pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero della Cultura (art. 8, co. 2).

Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari devono essere caricati sull’Applicativo muniti di firma digitale del Soggetto Proponente sottoscrittore della domanda di finanziamento.

In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel Formato PDF (art. 8, co. 8).

La trasmissione della domanda di finanziamento può avvenire unitamente alla proposta, ai documenti e alle dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, previo caricamento degli stessi sull’Applicativo, esclusivamente seguendo le indicazioni ivi riportate e tenendo conto che la dimensione di ciascun allegato non può eccedere il limite di 50 MB e cumulativamente il limite di 70 MB (art. 8, co. 9).

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Indicazioni ulteriori sulle modalità di accesso all'applicativo sono reperibili nel documento “Guida all'accesso dell'applicativo inFormatico” (FAQ 5).

Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento per via telematica, l’Applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC del Ministero della Cultura e del Soggetto Proponente (art. 8, co. 3).

24.1. La domanda può essere inoltrata da un professionista o società su incarico del proponente?

La domanda di finanziamento deve essere presentata direttamente dal Soggetto Proponente (FAQ 172).

25. Quali contenuti deve avere la domanda e quale documentazione occorre presentare? (art. 3, commi 8-9- 10)

In sede di presentazione della domanda il Soggetto Proponente, a pena di esclusione, deve (art. 3, co. 8-9-10):

I - rendere espressa dichiarazione di attestazione, sotto la propria responsabilità, delle situazioni descritte nell'art. 3, co. 8 (lett. a – m: Appendice III).

II - rendere espressa dichiarazione di assunzione degli impegni indicati nell'art. 3, co. 9 (lett. a – m: Appendice IV).

III - allegare la seguente documentazione (art. 3, co. 10):

a) domanda di finanziamento, generata automaticamente dall’Applicativo, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente (o dalla persona fisica se tale è il Soggetto Proponente);

b) relazione descrittiva dell’intervento per il quale si richiede il finanziamento in conformità e rispondenza al Format di cui all'Allegato A (reperibile alla pagina https://cultura.gov.it/giardini) sottoscritta digitalmente e contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito, comprensiva:

- del piano di gestione;

- del quadro tecnico economico (QTE);

- del cronoprogramma di spesa;

- del cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che le procedure previste per l’avvio e la realizzazione dell’intervento sono coerenti con le tempistiche di impegno e attuazione di cui alla lett. k) del precedente punto 9 previste dal Ministero della Cultura per il raggiungimento dei target e milestone dell’intervento 2.3 del PNRR-M1C3;

c) copia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario della domanda di finanziamento;

d) documento che attesti la presenza del vincolo (cioè il provvedimento espresso di tutela ai sensi del D.Lgs.

n. 42/2004);

e) delibera/atto o provvedimento dell’organo competente del Soggetto Proponente di approvazione della domanda di finanziamento dell’intervento e della relativa candidatura; se il Soggetto Proponente è una persona fisica: il codice fiscale.

Le domande di finanziamento non complete e/o non sottoscritte, ovvero recanti in allegato una proposta, documenti o dichiarazioni non completi e/o non sottoscritti, ovvero carenti della proposta, dei documenti o delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 3 e, comunque, non corrispondenti a quanto previsto e richiesto a pena di esclusione dall'Avviso sono considerate non validamente presentate e pertanto escluse (art.

8, co. 10).

25.1. Devono o possono essere inoltrati altri documenti oltre a quelli espressamente previsti dall'Avviso?

Nessun altro documento deve essere inoltrato oltre a quelli espressamente previsto dall’Avviso.

Il Ministero della Cultura si riserva, già in ragione delle disposizioni generali in materia, di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione, anche ai fini della revoca del contributo, ove già concesso, a termini dell’art. 16 (FAQ 8.1, 59.3).

La proposta deve essere compilata unicamente secondo il Format allegato all’Avviso (FAQ 179).

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25.2. Dove si trova il Format delle dichiarazioni di cui all’art. 3, co. 8 e 9?

Il Format è reso disponibile dall’Applicativo informatico di cui all’art. 8 (FAQ 180.12).

25.3. La dichiarazione che la realizzazione dell’intervento è coerente con i principi del tagging climatico, per cui almeno il 40% degli investimenti previsti nella domanda di finanziamento presentata deve perseguire obiettivi di tutela della natura e della biodiversità, infrastrutture verdi (art. 3, co. 8, lett. l) va riferita in particolare a taluno degli interventi indicati nell'art. 4?

Il requisito deve essere soddisfatto dall’intervento nel suo complesso. Per la relativa declinazione cfr. campo di intervento 050 - Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu – Allegato VI del Reg. UE n. 2021/241 (FAQ 180.3).

25.4. Nella compilazione del Format, alla Sezione "Dati identificativi dell'intervento" viene richiesto il CUP. Cosa è e come si ottiene?

Il CUP è il Codice Unico di Progetto. Esso costituisce un adempimento amministrativo obbligatorio per tutti i progetti d’investimento finanziati con risorse pubbliche ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Il CUP deve essere previamente rilasciato dal sistema CUP del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE). Tale rilascio avviene secondo la normativa di riferimento vigente in materia 1 (FAQ 27.1 e 206).

25.5. Nel caso in cui Soggetto Proponente sia una società di capitali, quale documentazione deve prodursi?

La domanda di finanziamento deve essere approvata in conformità alle disposizioni applicabili al Soggetto Proponente, avuto riguardo alla relativa natura giuridica (in ipotesi di società di diritto privato, delibera/atto o provvedimento dell’organo competente a termini di legge e di statuto) (FAQ 27.2).

25.6. Come va compilata la Sezione A3 del Format?

Nella sezione A.3 del Format viene richiesta una “Descrizione sintetica delle diverse azioni previste riconducibili alle componenti indicate all’art. 4 dell’Avviso (max 5000 caratteri)”. La descrizione, per quanto sintetica, deve evidenziare gli elementi/informazioni utili per la valutazione del progetto di cui all’art. 10 dell’Avviso (criteri 2.b), 2.c), 2.d) e 2.e). Nella sezione B del Format allegato all’Avviso devono essere descritti più puntualmente gli interventi relativi a ciascuna componente, indicandone il relativo costo (FAQ 59.1).

Alla voce “Quadro di sintesi - Grado di relazione tra componenti dell’intervento e criteri” deve essere indicato il grado di relazione, secondo il giudizio del Soggetto Proponente, tra le componenti come descritte sinteticamente nella medesima sezione e i criteri di cui all’art. 10 dell’Avviso (criteri 2.b), 2.c), 2.d) e 2.e). Il grado di relazione indicato dal Soggetto Proponente è meramente indicativo e non vincola in alcun modo il giudizio della Commissione in sede di valutazione del progetto (FAQ 59.2).

1Il DiPE della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con l’Unità di Missione, Attuazione PNRR del Ministero della Cultura, ha definito una procedura guidata e semplificata per agevolare le stazioni appaltanti nella richiesta del CUP (Codice Unico di Progetto) per i progetti di restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici.

Il CUP deve essere richiesto a cura dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) utilizzando seguente link https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/ e seguendo le “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template” pubblicate nella sezione “Documenti” al seguente link https://cultura.gov.it/giardini.

Per accedere alla funzione di generazione del CUP è necessario accedere all'area riservata del Sistema CUP. Se non si è già in possesso di apposite credenziali di accesso occorrerà effettuare prima (una tantum) la procedura di accreditamento, disponibile al seguente link ::: CUP ::: (mef.gov.it).

In caso di richiesta di accredito da parte di nuovi soggetti privati - in particolare persone fisiche - sarà richiesto di inviare una dichiarazione per specificare la fattispecie in cui si configura la necessità di richiesta del CUP (previo accreditamento al Sistema): nel caso specifico, il soggetto privato dovrà riconoscersi nel ruolo di Stazione appaltante interessata alla realizzazione di un lavoro pubblico, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

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25.7. Come occorre procedere nell'indicazione delle voci di spesa?

Il Soggetto Proponente deve indicare le voci di spesa sulla base del relativo stato di avanzamento della progettazione, che deve essere opportunamente evidenziato nella Sezione C.c del Format “Proposta descrittiva dell’Intervento” allegato all’Avviso.

Le voci di spesa devono in ogni caso risultare coerenti, sostenibili e proporzionate alla proposta progettuale presentata, avuto riguardo anche ai pertinenti prezziari che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici, costituendo i predetti profili elementi di valutazione della proposta. In questa logica, il Soggetto Proponente, nella redazione del quadro delle voci di spesa deve tener conto della circostanza che, per effetto della sottoscrizione del provvedimento di assegnazione delle risorse, assume l’obbligo nei confronti del Ministero della Cultura di dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto e di realizzarlo nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma (cfr. art. 11, co.

2; si veda altresì la Sez. VIII). (FAQ 1.2).

25.8. Quale livello di progettazione è richiesto?

Nella relazione descrittiva, alla Sezione C, “Cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale”

del Format, il Soggetto Proponente deve descrivere le fasi principali di attuazione dell’intervento, indicando l’effettivo livello di progettazione (in ipotesi di lavori: progetto di fattibilità tecnico-economica, approvazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo). Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento non è necessario un livello minimo di progettazione, fermo restando che l’esistenza di una progettazione a livello almeno di fattibilità tecnico-economica pare comunque opportuna, sia al fine dell’individuazione (ancorché di massima) dell’intervento a realizzarsi, sia al fine della quantificazione (sempre ancorché di massima) dei costi dell’intervento richiesto a finanziamento (in particolare, in ipotesi di lavori).

A tale proposito, si evidenzia inoltre che:

- il livello di progettazione dichiarato nella proposta costituisce un elemento di valutazione della stessa ai sensi dell’art. 10, co. 4, punto 3, lett. c) (fino a 5 punti), avuto riguardo all’effettiva coerenza con le tempistiche di attuazione previste indicate nella medesima proposta;

- a termini dell’art. 15, in nessun caso saranno ammesse modifiche del progetto finanziato non rispondenti ai vincoli/condizioni specificati al co. 3 del medesimo articolo (FAQ 37.2).

25.9. Le proposte progettuali devono riguardare opere inserite nel programma delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 dell'ente proponente?

Le proposte progettuali devono rispondere alla normativa nazionale applicabile in ragione della natura giuridica e dell’ordinamento del Soggetto Proponente. Ricorrendone i presupposti soggettivi, si applica certamente l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compreso il D.M. 16.1.2018, n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato in attuazione del co. 8 del predetto articolo (FAQ 40.1, 123).

26. Per partecipare all'Avviso occorre che il progetto sia già stato autorizzato dall’organo di tutela? È necessario allegare le autorizzazioni, nulla osta e pareri acquisiti in merito all'intervento?

Non occorre che l’intervento sia già autorizzato dall’organo di tutela. In ogni caso, poiché lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi condiziona il cronoprogramma di avanzamento procedurale e il termine di ultimazione dell’intervento, di esso deve essere data evidenza nella sezione C del Format allegato all’Avviso (FAQ 85).

In sede di presentazione della domanda nessun altro documento deve essere inoltrato oltre quelli espressamente previsti dall’Avviso (FAQ 74).

26.1. Se il progetto viene selezionato in esito alla procedura ma non viene poi approvato dalla Soprintendenza o questa pone prescrizioni è possibile concordare con il Ministero le necessarie varianti al progetto presentato in sede di gara per evitare la decadenza dal beneficio?

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17

Si rimanda alla disciplina delle modifiche e delle varianti contenuta nell’art. 15 (Sez. IX, domanda n. 40) (FAQ 183.2).

27. Quali sono le scadenze per la presentazione della domanda?

Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento devono essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022 (art. 8, co. 4).

Con riferimento alle procedure di accredito e di autenticazione attivate oltre il 10° giorno antecedente il termine di cui sopra, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all’accredito, con esclusione di qualsiasi responsabilità del Ministero della Cultura e di CdP S.p.A. (art. 8, co. 6).

28. È possibile apporre modifiche alla domanda?

Per ogni domanda di finanziamento identificata dal relativo CUP, l’Applicativo consente di modificare, anche più volte, ma solo entro il termine delle 13:59 del 15 marzo 2022, i dati già inseriti e di presentare più volte la domanda di finanziamento, i documenti e le dichiarazioni allegate.

In presenza di più versioni della stessa domanda o dei relativi allegati vengono valutati esclusivamente quelli presentati per ultimi in ordine temporale, ferma restando per il Soggetto Proponente la facoltà (prevista dall'art. 3, co. 7) di presentare fino a 3 domande di finanziamento afferenti a diversi CUP.

La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dall’Applicativo, che allo scadere del termine non permetterà più alcun accesso (art. 8, co. 5).

VII. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

29. Quali verifiche vengono effettuate sulle domande (art. 9-10)?

Le domande sono oggetto di una verifica di ammissibilità formale e di una valutazione di merito.

Le domande (pervenute nei termini e con le modalità richieste dall'Avviso) sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero della Cultura, con il supporto di una Segreteria tecnica appositamente costituita, allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 e la presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste (art. 9, co. 1).

Sono escluse e non ammesse alla successiva valutazione di merito:

- le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità richieste dall'Avviso;

- le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui al precedente punto 1;

- le domande di finanziamento che dovessero avere a oggetto una richiesta di contributo superiore al massimo concedibile (cfr. art. 6).

29.1. Come viene comunicata l'esclusione (art. 9, co. 2)?

Dell’esclusione è data comunicazione specifica a mezzo PEC al Soggetto Proponente.

30. Come viene effettuata la valutazione di merito (art. 10)?

La valutazione del merito delle proposte ammesse all'esito della verifica di ammissibilità è compiuta da un'apposita Commissione istituita dal Ministero della Cultura, con il supporto di una Segreteria Tecnica (art.

10, co. 1).

Se necessario alla valutazione, la Commissione può richiedere chiarimenti sulla proposta, che devono essere forniti entro 5 giorni dalla richiesta (art. 10, co. 2).

A ciascuna domanda è attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100.

Sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile (art. 10, co. 3).

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18

Gli ambiti e i criteri di valutazione con i quali la Commissione determina la graduatoria delle domande ammissibili sono definiti dall'art. 10, co. 4 (vedi Appendice II).

Al fine di garantire quanto previsto nel PNRR in termini di obiettivi temporali e distribuzione geografica delle risorse, la graduatoria finale è formulata tenendo in considerazione anche i seguenti obiettivi:

- che almeno 45 progetti siano conclusi entro il 31 dicembre 2024;

- che almeno il 20% delle risorse siano destinate a beni ubicati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) (art. 10, co. 5).

Qualora la graduatoria stilata sulla base del punteggio assegnato dalla Commissione non dovesse consentire il conseguimento di tali obiettivi, si procede alla designazione dei soggetti beneficiari individuando, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, i primi soggetti utili ad assicurarne il raggiungimento, fermo restando il disposto di cui all'art. 6, co. 6 (ove è stabilito che il Ministero della Cultura si riserva di non assegnare la totalità delle risorse disponibili, procedendo con altra procedura alla selezione di ulteriori proposte, laddove non pervengano almeno 45 proposte che prevedano la conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2024) (art.

10, co. 6).

La graduatoria di merito e gli elenchi predisposti dalla Commissione sono trasmessi al Ministero della Cultura, che provvede alla relativa approvazione con decreto ministeriale (art. 10, co. 7). La pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del Ministero della Cultura nei termini di cui al precedente capoverso vale quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge (art. 10, co. 8).

30.1. Nel caso in cui il Ministero si avvalga della facoltà di riserva di non assegnazione prevista dall'art. 10, co.

6, le domande già presentate e recanti indicazione di conclusione dell'intervento entro il 31.12.2024 possono essere in qualche modo penalizzate o bloccate?

La riserva di non assegnazione non riguarda la totalità delle risorse, bensì solo la quota potenzialmente necessaria a garantire, attraverso altra procedura, il finanziamento delle proposte indispensabili al raggiungimento del previsto target di 45 (FAQ 82.6).

30.2. È riconosciuta una premialità se l'intervento è proposto da un ente pubblico?

La Commissione determina la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento esclusivamente sulla base degli ambiti e dei criteri di valutazione individuati dall’art. 10 dell’Avviso, non rilevando a tal fine la natura pubblica o privata del Soggetto Proponente (FAQ 15).

30.3. La presenza di partenariati dà diritto ad un punteggio maggiore?

Il Soggetto Proponente ha la possibilità di indicare nella sezione C del Format “Cronoprogramma, sostenibilità finanziaria e maturità progettuale”, la ripartizione del lavoro, delle risorse e delle competenze interne ed esterne al progetto, nonché l’attivazione di eventuali partenariati pubblico-privato di supporto alla realizzazione di attività culturali, alla promozione del bene e/o di strategie di co-finanziamento (FAQ 96.3).

I partenariati pubblico-privati, da individuarsi "con procedure trasparenti, aperte, proporzionate e non discriminatorie” (art. 4, co. 3), così come eventuali co-finanziamenti, possono contribuire all’ottenimento di un punteggio premiale ai sensi dell’art. 10, co. 4, n. 3, lett. e) (FAQ 112).

VIII. OBBLIGHI DEL PROPONENTE

31. Con l'ammissione a finanziamento del progetto quali obblighi sorgono in capo al Soggetto Proponente?

(artt. 11, 18)

Il soggetto ammesso a finanziamento è tenuto ad osservare, in tutte le fasi di attuazione:

- gli obblighi ed impegni contenuti nella dichiarazione di attestazione di cui all'art. 3, co. 8 e nella dichiarazione di assunzione di impegni, di cui al successivo co. 9 del medesimo articolo;

- gli obblighi assunti con la sottoscrizione del disciplinare d'obblighi di cui all’art. 3, co. 9, lett. l);

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