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OGGETTO: Approvazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo contenente l accordo annuale LA GIUNTA COMUNALE

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OGGETTO: Approvazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo contenente l’accordo annuale 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 4 del CCNL 1° aprile 1999, che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata, fra cui la destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, determinate ai sensi dell’art. 15 dello stesso CCNL e s.m.i..

Visto il successivo art. 17, integrato e modificato dagli artt. 36 del CCNL 22.01.2004 e 7 del CCNL 09.05.2006, che individua le finalità di tale destinazione.

Visto il precedente contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 30.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 07/07/2011 con la quale in particolare, sono stati individuati i dipendenti cui spetta l’indennità di rischio di cui all’ art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004, stabilita mensilmente in € 30,00;

Visto l’art. 5 del CCNL 1° aprile 1999 che disciplina i tempi per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo.

Visti i vigenti CCNL sia a carattere normativo che economico.

Vista la propria precedente deliberazione n. 103 del 13/09/2013, con la quale si prendeva atto a consuntivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2012, si determinavano a preventivo le risorse destinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2013, dando atto dell’esame favorevole da parte del Revisore dei Conti che ne attestava la compatibilità dei costi con i vincoli del Bilancio di Previsione 2013;

Rilevato altresì che la predetta deliberazione autorizzava la sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo contenente l’accordo decentrato 2013 relativo alla determinazione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) del personale, sulla base dello schema elaborato in Commissione Trattante;

Visto il Contratto collettivo decentrato integrativo contenente l’accordo decentrato per la destinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività relative all’anno 2013, sottoscritto dalla Commissione Trattante nella seduta del 04.12.2013;

Rilevata la necessità di procedere all’approvazione dell’avvenuta sottoscrizione;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata dei parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, resi rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario;

A voti unanimi

DELIBERA

1.di approvare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo contenente l’accordo annuale 2013 per la costituzione del Fondo di cui all’art. 17 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, sottoscritto in data 04/12/2013 dalla Commissione Trattante, allegato alla presente.

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2.di dare atto che la copertura finanziaria degli oneri relativi è garantita dall’imputazione ai capitoli del Personale del Bilancio di Previsione 2013 e attestata dal Revisore dei Conti, come da dichiarazione allegata alla propria precedente deliberazione n. 103/2013.

3.di formulare indirizzi ai Responsabili dei Servizi perché, una volta approvato il CCDI, diano corso quanto prima alla liquidazione della indennità di rischio di cui all’ art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004, della indennità di disagio di cui all’art. 17, comma 2 lett. e) del CCNL dell’01.04.1999 e in rapida successione, in rapporto alle valutazioni del servizio, delle aspettative, della professionalità e del merito dei dipendenti comunali frutto dell’applicazione delle norme regolamentari a suo tempo approvate, alla liquidazione della produttività e degli altri istituti contrattuali dallo stesso previsti.

Preso atto quindi dell’urgenza di procedere in merito, con separata votazione unanime DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.

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ALLEGATO

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 2013

Il giorno 04/12/2013, presso la sede del Comune di San Casciano dei Bagni si sono riunite:

 La delegazione trattante di parte pubblica composta da:

Riccardo Fè – Responsabile Servizio Tecnico Cinzia Rustici – Responsabile Servizio Finanziario Enzo Tosoni – Responsabile P.M.

Giovanni Fazzino – Responsabile Amministrativo

 La delegazione trattante di parte sindacale composta da:

a) i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria

- Tiziana Alfatti

- Moreno Labardi

- Stefano Petrini

b) i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del C.C.N.L.

- Laura Pontremoli – CISL FP

- Michele Trabalzini – FP CGIL

ed hanno raggiunto l’accordo sull’ipotesi di contratto decentrato integrativo di seguito riportato:

Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI viene sottoscritto ai fini dell’adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti (C.C.D.I. 29/12/2000,) ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 D.Lgs.

150/2009.

Art. 2 – Campo di applicazione

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1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale - con contratto di formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato.

2. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2013, salvo diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa o di un nuovo CCNL, o qualora le parti ravvisino la necessità di apportare modifiche.

Art. 3 – Verifiche dell’attuazione del contratto

1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati

1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.

2. L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi entro 30 giorni dalla richiesta avanzata.

3. L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

Art 5 – Servizi minimi essenziali in occasione di sciopero

Al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, le parti individuano i servizi pubblici essenziali, erogati normalmente dall’Ente, che verranno garantiti anche in occasione dello sciopero, nel rispetto delle disposizioni generali stabilite con CCNL del 19.09.2002.

I servizi ritenuti essenziali fra quelli elencati nelle forme di garanzia del CCNL e il contingente di persone individuato sono:

Servizi essenziali Contingenti

Registrazione di morte 1 addetto

Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il

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regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti

1 addetto

Servizi cimiteriali limitatamente al ricevimento ed inumazione delle salme

1 addetto Servizio di polizia municipale, limitatamente allo svolgimento delle

prestazioni minime riguardanti:

attività richiesta dall’Autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti

sanitari obbligatori;

attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale;

attività di pronto intervento;

1 agenti per

turno per

complessive 6 ore giornaliere

Le procedure in caso di sciopero sono regolamentate come segue:

1. I Responsabili del funzionamento dei singoli servizi o uffici in occasione di ogni sciopero individuano i nominativi del personale incluso nei contingenti minimi, adottando criteri di rotazione e, ove possibile, dopo aver in prima istanza utilizzato il personale non aderente allo sciopero;

2. I nominativi vengono comunicati agli interessati entro il quinto giorno precedente lo sciopero; il personale individuato ha diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la propria intenzione di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, ove sia possibile;

3. Durante lo sciopero i funzionari dovranno astenersi dall’autorizzare lavoro straordinario al personale esentato o a quello che non avesse aderito allo sciopero;

Art. 6 – Quantificazione delle risorse

La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell’Amministrazione in base alle disponibilità contrattuali e di legge.

Art. 7 – Strumenti di premialità

1. Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, l’Amministrazione ha individuato i seguenti possibili strumenti di premialità:

a) i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. “produttività”); istituto per il quale è richiesta l’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente nonché l’applicazione delle modalità di erogazione previste nel Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinante la premialità;

b) le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri

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stabiliti dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009 nonché degli effetti meramente giuridici imposti dall’art. 9 comma 21 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010);

c) la retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa;

d) le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell’art. 15 comma 1 lettere d) e k) del CCNL 01.04.1999;

e) le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’art. 16 comma 5 del D.L. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) ovvero derivanti dall’attuazione dei “Piani di Razionalizzazione”; conformemente a quanto previsto dall’art. 6 “Norme transitorie” del D.Lgs. 141/2011 questi incentivi sono erogabili solo in attuazione delle “fasce di premialità” stabilite dall’Ente (nel Regolamento disciplinante il nuovo Sistema permanente di Valutazione delle Prestazioni e dei risultati dei dipendenti), in applicazione dell’art. 31 del D.Lgs.

150/2009.

f) le somme realizzate da contratti di sponsorizzazione, al netto di iva, certificate dal servizio finanziario, sono considerate risparmi di spesa qualora costituiscano effettive economie o maggiori entrate rispetto agli stanziamenti in bilancio. I risparmi di spesa potranno, in relazione agli indirizzi stabiliti dalla giunta, finanziare i fondi per la produttività del personale, con i criteri e con le procedure stabilite dai contratti di lavoro e con le modalità e i limiti previsti dall'art 43, comma 2 della legge 449 – 27 12 1997. le risorse destinate all'incentivazione, sono iscritte nel fondo dell'anno in cui sono incassate le somme realizzate da contratti di sponsorizzazione, al netto delle quote per contributi previdenziali e assistenziali e irap a carico dell'ente, e destinate al finanziamento dei premi spettanti ai dipendenti che hanno partecipato all'iniziativa, al progetto o all'attività cui è collegata la sponsorizzazione. Qualora tra i partecipanti al progetto vi siano dipendenti incaricati di posizione organizzativa, tale compenso aggiuntivo spetterà fino a concorrenza dell'importo massimo di retribuzione di risultato previsto dal ccnl nel 25% della retribuzione di posizione.

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Art. 8 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e delle risorse decentrate variabili

1. Le risorse destinate all’incentivazione delle politiche delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall’Amministrazione e oggetto di confronto con le OO.SS..

2. Le suddette risorse sono distinte in:

 “Risorse certe stabili e continue” determinate ai sensi dell’art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004 ;

 “Risorse eventuali e variabili” determinate dall’Amministrazione di anno in anno secondo la disciplina dell’art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004, ivi comprese le somme che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati del personale quali L. Merloni, Ici ecc..

3. Le risorse finanziarie così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 33, 35, 36 e 37 CCNL 22/01/2004, nonché della richiamata disciplina dell’art.

17 del CCNL 01/04/199 con i seguenti criteri ed ordini di priorità:

1) Voci retributive e compensi legati all’organizzazione stabile del lavoro:

 Corrispondere l’indennità di comparto;

 Corrispondere le progressioni economiche orizzontali in godimento;

 Costituire il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, oltre che per la corresponsione dell’indennità prevista per il personale dell’ex VIII q.f. in servizio prima del 01/04/1999, in relazione alle esigenze della struttura organizzativa dell’Ente;

 Compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B e C e della Categoria D, non incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative;

 Compensare specifiche responsabilità del personale di cat. B, C o D attribuite con atto formale (art. 36, comma 2, CCNL 22/01/2004);

 Corresponsione delle indennità contrattuali da riconoscere ai dipendenti in relazione all’organizzazione dell’orario di lavoro funzionale all’erogazione dei servizi alla collettività (indennità di turno, maggiorazioni per lavoro ordinario festivo, notturno ecc., indennità di reperibilità);

 Compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate o rischiose secondo la disciplina del presente contratto (indennità di rischio, disagio, maneggio valori);

2) Erogare compensi incentivanti:

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 Erogazione dei compensi incentivanti finalizzati da specifiche disposizioni di legge alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale da utilizzare secondo la disciplina contenuta nell’art. 11;

 Erogazione di compensi incentivanti la produttività secondo la disciplina dell’art. 37 CCNL 22/01/2004.

4. Le parti concordano che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario vengono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo con destinazione prioritaria all’erogazione di produttività

Art. 9 Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale e di ripartizione delle risorse destinate agli incentivi della produttività e al miglioramento

dei servizi

1. Il sistema di incentivazione del personale è correlato a effettivi incrementi di produttività e di miglioramento dei servizi connessi al Piano della Performance.

2. Verranno remunerati i risultati, riferiti agli obiettivi di PEG ed inseriti nel Piano della Performance, predisposti dai Responsabili delle strutture di massima dimensione, aventi le caratteristiche di:

 perseguimento di un obiettivo concreto ed impegnativo, avente rilevanza interna o esterna e rispondente ad un oggettivo bisogno di miglioramento quali- quantitativo dei servizi;

 rilevante supporto del personale interno nel conseguimento del risultato con individuazione del maggiore impegno richiesto oltre la prestazione lavorativa normalmente attesa;

 verificabilità del risultato conseguito attraverso indicatori che rendano misurabile il miglioramento realizzato.

3. I responsabili di settore si impegneranno a promuovere il coinvolgimento di tutti i dipendenti dell’Ente nel proprio settore di appartenenza.

4. La determinazione delle risorse legate alla costituzione e ripartizione del fondo sono disciplinate nell’allegato “A”

5. La liquidazione degli incentivi ai dipendenti interessati avviene solo al termine del ciclo della Performance, attraverso l'utilizzo delle schede di valutazione riportate in allegato “B”, sulla base della determinazione degli obiettivi di PEG.

Art. 10 – Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica

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1. L’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009.

2. I Responsabili di Settore, in esito ai processi di valutazione e misurazione della performance, assegnano le progressioni economiche secondo i criteri definiti dall’Ente nel proprio Regolamento disciplinante il nuovo Sistema permanente di Valutazione delle Prestazioni e dei risultati dei dipendenti, cui si fa integrale rinvio.

3. Le parti convengono che, nel periodo di vigenza delle limitazioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), non si effettueranno progressioni economiche orizzontali, nemmeno ai fini giuridici.

4. Le parti convengono di rinviare a successiva sessione di contrattazione gli ulteriori elementi di dettaglio per la concreta applicazione dell’istituto.

Art. 11 – Compensi per particolari attività e responsabilità (fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi a prestazioni disagiate e a specifiche responsabilità e criteri e forme di incentivazione delle specifiche attività)

4.Principi generali

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.

2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.

3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.

4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Responsabile di Servizio.

5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.

6. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l’erogazione di due o più indennità.

7. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.

8. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile di Settore.

9. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate.

5.Indennità di turno

10. Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n. 6 del CCNL 14.09.2000, in particolare:

a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare un distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in

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orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata dall’ente;

b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;

c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelli derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22,00 e le 6,00 del mattino.

11. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

• turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c);

• turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c);

• turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).

12. L’indennità è corrisposta mensilmente solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

13. Attualmente risultano interessati dalla turnazione i dipendenti del Comando di Polizia Locale appartenenti al Comune di San Casciano Dei Bagni.

Indennità di rischio

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l’indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004 -

€. 30,00). A specificazione di quanto previsto al precedente art. 10 comma 9, si stabilisce che la presente indennità è erogata mensilmente. In caso di assenza completa per tutto il mese l’indennità non viene erogata.



 È corrisposta al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio quali:

a) Prestazioni di lavoro che comportano contatto diretto con catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina e loro composti derivati e residui;

b) lavori di manutenzione stradale e installazione materiale di segnaletica;

c) trasporti con automezzi, scuolabus, autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada, escavatori ed attività accessorie di carico e scarico;

d) lavori di fogna, canali, sentine, pozzi gallerie, nonché attività di manutenzione e pulizia camerette di sollevamento e impianti di depurazione;

e) prestazioni di lavoro che comportano esposizione a rischi derivanti dalla adibizione alle officine (es. autofficina, officina fabbro, falegnameria);

f) prestazioni di lavoro che comportano l’uso di scale, autoscale e autopiattaforme;

g) prestazioni di lavoro su impianti elettrici in tensione;

h) prestazioni di lavoro che comportano l’impiego di mezzi meccanici (es: motoseghe, decespugliatori, motocoltivatori) e antiparassitari;

i) prestazioni di lavoro che comportano l’impiego di vernici e solventi;

j) prestazioni di lavoro che comportano l’impiego di motocompressori, trance, mole e similari;

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k) prestazioni di lavoro che comportano la movimentazione di carichi pesanti e/o voluminosi;

l) prestazioni di lavoro che comportano la manipolazione e sostituzione di vetri o similari;

m) prestazioni di lavoro che comportano l’utilizzo di utensili elettromeccanici o pericolosi;

n) prestazioni di lavoro che comportano contatto con agenti chimici, fisici e biologici, che sono sottoposti a sostanze inquinanti ed allergizzanti presenti nell’aria, al rumore, combinati a stress che si accumula nel rapporto con l’utenza, e a situazioni climatiche e meteorologiche quali esposizioni ad alte e basse temperatura, pioggia, ecc;

o) prestazioni di lavoro che comportano visite domiciliari ed il relativo contatto con una utenza (pazienti e familiari) con problemi di salute mentale o che comportano la visita a domicilio in ambienti di degrado e con basso livello igienico.

E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti (tenuto conto dei principi generali di cui al precedente art. 10) e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile di Settore. I predetti Responsabili di Settore, previa ricognizione degli aventi diritto già effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 07/07/2011, e previa verifica della loro permanenza in servizio, si attiveranno per provvedere alla liquidazione della citata indennità per l'intero anno 2013.

Indennità di disagio

1. Ai dipendenti appartenenti alle categorie A, B, C. che svolgono attività connotate da particolare “disagio”, come in prosieguo inquadrate, in applicazione dell’art. 17, comma 2 lett. e) del CCNL dell’01.04.1999, compete – per il periodo di effettiva esposizione al disagio, una indennità mensile determinata in €. 29,00. A specificazione di quanto previsto al precedente art. 10 comma 9, si stabilisce che la presente indennità è erogata mensilmente. In caso di assenza completa per tutto il mese l’indennità non viene erogata.

2. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc…), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti (tenuto conto dei principi generali di cui al precedente art. 10 e di quanto previsto al presente articolo) e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile di Settore.

3. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:

- prestazioni con particolari articolazioni dell’orario di lavoro, con conseguente estensione e/o ampliamento dell’apertura pomeridiana collegata a particolari esigenze organizzative o di servizio diretto all’utenza e orario articolato in più fasce giornaliere.;

- nello specifico si individuano le prestazioni rese dagli addetti ai servizi scuolabus che garantiscono una prestazione lavorativa su tre turni.

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Indennità maneggio valori

1. Ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.

2. L’indennità compete per le sole giornate di effettivo servizio, pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro, per qualsiasi causa.

3. Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali (art. 36 CCNL 14.09.2000) si stabilisce l’indennità in Euro 1,03 giornaliera;

4. L’erogazione dell’indennità di maneggio valori avviene annualmente.

Indennità per particolari responsabilità

1. In riferimento a quanto previsto dall’art. 17 comma 2 lettera f), aggiornato da ultimo dall’art. 7 comma 1 del CCNL 09.05.2006, si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente individuate dai competenti Responsabili di Settore in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. L’atto di conferimento di incarico di particolare e specifica responsabilità deve essere scritto ed adeguatamente motivato.

2. Possono essere destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati in categoria B, C e D (non titolari di posizione organizzativa) che:

a. sono incaricati della responsabilità di procedimento ai sensi dell’art. 4 e 5 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente a tutti i procedimenti di propria competenza, con relativi compiti istruttori previsti dall’ordinamento;

b. sono incaricati di ruoli di responsabilità e/o coordinamento di altri addetti;

3. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento dell’indennità sono quantificate di anno in anno dalla contrattazione integrativa dell’ente e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01.04.1999, come modificato ed integrato dall’art. 31 del CCNL del 22.01.2004. Le parti concordano che per l'anno 2013 la quota di risorse da destinarsi all'art. 17, comma 2 lettera f) sia pari ad € 8,000,00 complessivi. Con accordo successivo verranno predisposti i criteri di pesatura che i Responsabili di Settore dovranno adottare per la liquidazione di tali indennità.

Incentivi di produttività a favore dei messi notificatori

1. Si stabilisce ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. del 14.9.2000 l'erogazione di compensi a favore di messi notificatori per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, in relazione alle previsione dell'art. 10 della legge n. 265/1999, nella misura del 50% dell'entrata a tale incassata nella corrispondente risorsa del bilancio comunale.

2. Le indennità di cui alla presente voce, l' indennità di cui alla lett. i) ed indennità di cui alla lett. f ) oltre all’indennità di maneggio valori, vengono liquidate annualmente entro il mese di maggio dell’anno successivo.

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Art. 12 – Compensi finalizzati all’incentivazione di prestazioni o di risultato previsti da specifiche disposizioni di legge

1. Fondo per il recupero dell’evasione fiscale (ICI): Il fondo annualmente assegnato sarà ripartito fra il Funzionario Responsabile del tributo e il restante personale impegnato in attività di recupero dell’evasione fiscale, secondo l’individuazione disposta dal Funzionario Responsabile dal vigente Regolamento incentivi ICI.

Il funzionario responsabile indicherà il correttivo da apportare alla partecipazione di ciascun dipendente in ordine al periodo di servizio prestato presso il servizio entrate ed al minor impegno profuso.

2. Incentivazione per la progettazione ex L. 109/1994: Il Regolamento vigente ha individuato le modalità di determinazione della quota da ripartire per ogni singola opera o lavoro, tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori, nonché l’incentivo destinato dalla medesima normativa ai redattori di atti di pianificazione.

Art. 13 – Salario accessorio del personale a tempo parziale

1. Il personale assunto con contratto a tempo parziale concorre alle indennità di cui al precedente art. 9 in misura proporzionale al regime orario adottato, fatte salve le condizioni tutte specificate nel presente contratto decentrato integrativo.

Art. 14 – Personale comandato o distaccato

1. Tenuto conto di quanto previsto dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL 22.01.2004, il personale dell’Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre agli incentivi ed ai compensi di cui precedente art. 7, alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall’Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante e fondante le diverse forme di salario accessorio. Resta inteso che gli enti potranno prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che ogni importo accessorio venga erogato direttamente dall’ente utilizzatore.

Art. 15 – Formazione professionale

Ogni anno si svolgerà apposito incontro tra i soggetti sottoscritti del presente accordo per la definizione del piano della formazione professionale. Nella definizione dei piani saranno ritenuti ancora rilevanti i principi contenuti nell’articolo 14 del contratto decentrato integrativo del 29/12/2000, con gli adeguamenti legati alla sopraggiunta normativa

(14)

Art 16 – Norma transitoria

1. Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 2013.

2. Per quanto non disciplinato nel presente accordo, o per le parti ove espressamente si rinvia ad una futura contrattazione, le parti si impegnano ad aprire specifiche contrattazioni.

3. Le parti dei precedenti accordi decentrati, relative alle materie oggetto del presente accordo, non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dall’anno 2013, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e dell’art. 6 del D.Lgs. 1.8.2011 n. 141.

(15)

ALLEGATO A

FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2013

ALLEGATO B

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DISTINTE PER CATEGORIA (A/B – C – D)

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