• Non ci sono risultati.

COMUNE DI CALVI DELL UMBRIA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI CALVI DELL UMBRIA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI"

Copied!
44
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2016-2018

(parte normativa adeguata al D.Lgs.150/09 e ss.mm.ii.)

il giorno 27/12/2018 alle ore 15.30 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Dott. Giuseppe Bizzarro, presidente e assistita, in qualità di segretario, dal Dott. Andrea Bellinelli

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

CGIL

CISL Alberto Cavalieri

UIL ____________________________

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nella persona dei sigg.

POGGETTI GIANNI;

______________________________________________________________________

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. parte normativa per gli anni 2016 – 2018 del personale dipendente del Comune di Calvi dell’Umbria

(2)

Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Calvi dell’Umbria e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l’ente di durata non inferiore a 6 mesi.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).

2. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, che hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato.3

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto integrativo Decentrato ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 del CCNL 2018 salvo

- modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;

- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;

- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

2. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

3. Le concrete modalità operative per la gestione dei diversi livelli di relazione potranno essere definite in apposito protocollo di intesa da stipulare eventualmente con la parte sindacale.

4. Tutti gli istituti a carattere economico dovranno essere erogati entro il mese di giugno dell’anno successivo tranne che per gli istituti per i quali si prevede l’erogazione mensile, trimestrale o con modalità diverse sempre previste dal presente CCDI.

5. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

6. Il presente contratto, conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato integrativo. Si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una

(3)

disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

7. Le clausole del presente contratto possono essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art.

49 del D.lgs. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica ha luogo in sede di contrattazione decentrata di cui all’articolo 8

8. Per quanto non previsto nel presente CCDI si rinvia al CCNL vigente.

9. Le Parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente contratto.

10. Le parti danno atto che, al fine di definire meglio i nuovi istituti contrattuali approvati con la stipula del Nuovo Contratto nazionale stipulato il 21/05/2018, il presente contratto deve essere oggetto di osservazione e attenta verifica per i primi mesi di applicazione: nel caso ci fosse necessità di una revisione, anche parziale, le parti si incontreranno tempestivamente per definire le modifiche da apportare.

Titolo II°

Il sistema di relazioni sindacali

Art. 3 Informazione

1 Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione, finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola in:

- informazione;

- confronto

b) contrattazione integrativa, finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti

2. L’informazione, comunque, è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.

3. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati, elementi conoscitivi, delibere di Giunta, ordinanze e determinazioni dirigenziali da parte dell’ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

4. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 5, comma 2 di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto

(4)

5. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 4, 5 e 6 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

Art. 4 Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi congiuntamente o anche dal Portavoce della RSU. L’incontro può anche essere proposto dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali:

a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;

b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;

c) l’individuazione dei profili professionali

d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;

e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;

f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001

g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione alla riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (art. 15,co.

7 CCNL)

Art. 5

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, dal CCNL 2016 – 2018 e dal presente CCDI tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

a) la RSU;

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2016-2018.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale sono individuati con apposito provvedimento dell’amministrazione

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68 comma 1 CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;

(5)

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno, di cui all’art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art. 70-quinques comma 1 CCNL;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità, prevista dall’art. 24, comma 1 CCNL;

j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 4 CCNL per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;

l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23, commi 2 e 4 CCNL, in merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;

m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;

n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 CCNL;

o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 38- bis del CCNL del 14.9.2000;

p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma 2 CCNL;

r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 22, comma 2 CCNL;

s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;

t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi;

u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini

(6)

dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67 CCN L;

v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

w) il valore dell’indennità di cui all’art. 56-sexies CCNL , nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art.23, comma 8 CCNL, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 6

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 5, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’Art 68 del CCNL, devono essere negoziati con cadenza annuale

2. Le parti, ogni anno, sulla base di quanto definito in termini di quantificazione delle risorse per il Fondo del salario accessorio, si incontrano per definire le materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) del CCNL 2018 con specifico accordo che integra il presente CCDI. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10 CCNL , l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

3. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 10 CCNL, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z). 13

4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo ed ogni sua integrazione definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

(7)

Art. 7

Clausole di raffreddamento e atti unilaterali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

4. Nell’eventualità in cui l’Amministrazione, decorsi i termini previsti dall’articolo 6 dovesse assumere un’iniziativa unilaterale con specifico atto, le parti, congiuntamente, ne danno immediata comunicazione all’Osservatorio di cui all’articolo 3 comma 6 del CCNL, allegando il verbale del mancato accordo.

Art. 8

Interpretazione autentica

1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione delle clausole del presente CCDI, la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di interpretazione autentica.

2. L’iniziativa può anche essere unilaterale e la parte interessata è tenuta ad inviare alle altre parti una richiesta scritta con lettera raccomandata, o attraverso PEC, che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sono soggetti alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall’inizio della vigenza del presente CCDI.

Titolo III°

Esercizio dei diritti e delle libertà sindacali

Art. 9

Diritto di assemblea

1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 2000 e dalla

(8)

assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro, dai soggetti indicati dall’art. 10 del citato CCNQ.

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di RESPONSABILI DELLE AREE sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 24 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili di servizio e comunicata all'ufficio per la gestione del personale, per la decurtazione dal monte ore complessivo.

5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea riservata al personale turnista è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica nel caso di assemblee riservate agli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

6. Le assemblee si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione. In caso di assemblee generali, territoriali o di zona, sarà consentito al personale di usufruire del tempo aggiuntivo strettamente necessario per raggiungere il luogo dove si svolge l'assemblea, nonché per l'eventuale rientro al posto di lavoro da computarsi nel monte ore individuale destinato all’esercizio del diritto di assemblea.

7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero. Ovviamente i tempi sono quelli previsti al precedente comma 3. Per i servizi essenziali da garantire si fa riferimento all’art.31 comma 6

Art. 10 Diritto di affissione

1. I componenti delle RSU, i responsabili sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i responsabili sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti le materie di interesse sindacale e di lavoro.

2. I comunicati e le notizie sindacali delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL sono diffusi dai componenti dei terminali di tipo associativo di cui al comma 1 utilizzando eventualmente la rete intranet.

3. Di norma le OO.SS. territoriali inviano all’Amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d’informazione sindacale tramite e-mail.

(9)

4. Le comunicazioni ufficiali delle OO.SS. all’Amministrazione sono effettuate tramite fax o a mezzo di posta elettronica certificata e successivamente protocollate.

Titolo IV°

Disposizioni diverse

Art. 11

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali .

2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature, degli impianti, alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, nonché dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.

3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.

4. l’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.

5. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) in applicazione della normativa vigente.

6. La valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 1 ,lett b) del presente contratto, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro-correlato, in applicazione dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

(10)

Art. 12

Formazione ed aggiornamento professionale

1. L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia e sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

2. A tal fine l’Ente destina le risorse necessarie nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio e comunque un importo annuo non inferiore allo stanziamento assestato di bilancio per l’esercizio 2018.

3. L’Ente, nell’arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente, anche attraverso l’utilizzo di professionalità interne, o tramite istituzioni od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:

- corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi tre mesi il personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di tutor, individuato tra quelli del medesimo Servizio;

- corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova posizione lavorativa;

- corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante personale.

4. La formazione e l’aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:

- favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici;

- favorire la cultura del risultato e della rendicontazione dell’attività svolta;

- favorire l’analisi delle attività, delle procedure e dell’organizzazione;

- favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;

- favorire la formazione del personale a diretto contatto con gli utenti e di quello da adibire all’ufficio per le relazioni con il pubblico;

- favorire la diffusione dell’apprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a quel personale che può farne uso pratico;

- favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio in applicazione della normativa vigente e la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e delle altre figure previste dal D.Lgs 81/2006, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione se istituito;

- favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato

(11)

e dall’altro a favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera;

- favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa in materia di lavoro.

5. Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l’Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

6. La disciplina di cui ai commi precedenti verrà attuata mediante la stesura di un piano annuale per la formazione che tenderà a prevedere il coinvolgimento del massimo numero possibile di dipendenti.

7. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.

8. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale.

9. Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.

10. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.

11. L’Ente può assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.

Art.13

Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti

1. In relazione agli obiettivi relativi all’incremento e/o al mantenimento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni e servizi a nuove forme organizzative o in conseguenza di esternalizzazione di pubblici servizi, l’Amministrazione fornisce adeguata informazione alla RSU e alle OO.SS. indicando le eventuali implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti come previsto dal vigente CCNL e saranno oggetto di confronto le i ipotesi individuate dal precedente Art 4.

(12)

2. In ogni caso, almeno una volta l’anno, viene svolto un incontro per valutare l’insieme delle problematiche inerenti alla materia e le previsioni d’intervento.

Art 14

Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell’area della vigilanza

L’Amministrazione si impegna a favorire la piena attuazione del disposto dal CCNL in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali dell’area della vigilanza, prevedendo che una quota delle risorse derivanti dal comma 1 dell’art.208 del D.Lgs 295/92 e successive modificazioni ed integrazioni sia destinata a tali finalità.

Art 15

Disciplina del lavoro straordinario. Fondo per il lavoro straordinario.

1. Annualmente, entro il mese di gennaio, l’Ente comunica alla parte sindacale l’importo del fondo destinato al lavoro straordinario, che, ordinariamente, non potrà essere superiore all’importo assestato nell’anno precedente.

2. L’Ente contestualmente alla determinazione del fondo per lavoro straordinario provvede alla suddivisione ed all’attribuzione delle risorse ad ogni Area, tenendo conto del personale in servizio e delle reali esigenze degli uffici, dandone tempestiva comunicazione alle OO.SS. e alla RSU.

3. Le parti si incontrano, durante l’anno, per verificare le cause che hanno reso necessario l’effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione.

4. In base alla normativa contrattuale vigente l’effettuazione del lavoro straordinario, comunque finanziato, potrà avvenire solo a seguito di preventiva autorizzazione del Responsabile dell’Area (PO);

nessuna ora di straordinario potrà essere richiesta dai dipendenti in assenza di tale specifica preventiva autorizzazione. Si precisa che non è mai ammessa la successiva regolarizzazione di eventuali ore effettuate in eccesso in assenza della prescritta preventiva autorizzazione.

5 A domanda del dipendente il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, potrà essere recuperato secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, anche in applicazione dello specifico istituto contemplato denominato

“banca delle ore” così come disciplinato dal successivo articolo.

(13)

6. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, l’Ente procede ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.

7. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sul fondo relativo al lavoro straordinario sono utilizzati per impinguare il fondo delle risorse decentrate dello stesso anno destinandoli alla produttività.

8. Alle risorse di cui al comma 1, comunque, si aggiungono le risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge, in particolare a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali, nonché a riconoscere le prestazioni rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro con finanziamento a carico di altri enti (Istat, etc.).

9 In applicazione dell’art. 56–ter del CCNL del 21.5.2018 e del successivo articolo 19 del presente Contratto in occasione di iniziative organizzate da privati ai sensi del D.L. 50 del 2017 i servizi aggiunti richiesti ed effettuati dal personale della polizia locale sono completamente a carico degli organizzatori, i quali versano al comune il corrispettivo valore delle prestazioni straordinarie da corrispondere al personale di PL per detti servizi aggiuntivi. Tale corrispettivo è portato in incremento al fondo destinato al lavoro straordinario. Nel caso in cui le ore per prestazioni straordinarie destinate ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso per il lavoro straordinario, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Il costo del riposo compensativo è da ascriversi anch’esso integralmente a carico dei soggetti privati organizzatori dell’iniziativa. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.

Art. 16

Istituzione della Banca delle Ore

1. È istituita la Banca delle Ore, così come disciplinata dall’Art. 38-bis del CCNL del 14 settembre 2000 e s.m.i.

2. L’istituto della banca delle ore è finalizzato a porre i lavoratori nella condizione di utilizzare le prestazioni di lavoro straordinario effettuate o per ottenere i relativi compensi o di avvalersi, eventualmente, di recuperi compensativi attraverso la costituzione di un “conto individuale” in cui confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario regolarmente autorizzate, effettuate in un anno, le quali saranno utilizzabili entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.

(14)

3. Nella banca delle ore, sul conto di ciascun dipendente, potranno confluire le prestazioni di lavoro straordinario entro il numero massimo annuo previsto, in via preventiva, in sede di concertazione decentrata integrativa annuale che, comunque, non può superare il limite massimo individuato dal comma 4 dell’Art. 14 del citato CCNL del 01/04/1999 di 180 ore. Tale limite deve considerarsi inderogabile.

4. Le prestazioni confluiscono nella banca ore individuale, previa richiesta del singolo dipendente che indica la quantità di ore di lavoro straordinario che confluiscono sul conto individuale

5. Le risorse finanziarie corrispondenti alle ore di lavoro straordinario dell’anno X che confluiscono nella banca delle ore nell’anno X+1, vengono accantonate in attesa di conoscere le opzioni del dipendente, ovvero pagamento o recupero compensativo; ove il dipendente preferisca usufruire di un corrispondente periodo di recupero compensativo, le risorse non spese nell’anno X e accantonate nell’anno X+1 rappresentano un economia e tornano nella piena disponibilità dell’Ente per i diversi fini istituzionali previsti in Bilancio. Le stesse risorse non andranno ad incrementare le disponibilità del fondo per il lavoro straordinario e nemmeno quelle disciplinate dall’Art 67 del CCNL del 2016 - 2018.

6. le ore di straordinario destinate alla banca delle ore non producono alcun risparmio sul relativo fondo annuale in quanto le risorse temporaneamente non spese i un esercizio finanziario potrebbero essere ancora spese nell’esercizio successivo ove il lavoratore interessato ne dovesse richiedere il pagamento in luogo del riposo compensativo

7. Il recupero compensativo, in luogo del relativo compenso, in luogo del pagamento dello straordinario, può essere concesso solo in presenza di prestazioni lavorative autorizzate dal Responsabile di Area (PO), nell’ambito delle disponibilità reali del Fondo dello straordinario e non oltre tali disponibilità

8. Si rimanda ai Contratti nazionali, alla normativa di riferimento, alla giurisprudenza e prassi delle Autorità competenti per quanto non esplicitatamene concordato nel presente articolo.

Art. 17

Orario di lavoro flessibile

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il personale beneficia dell’orario flessibile giornaliero. Tale modalità consiste nella individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita di 30 minuti in conformità del Regolamento Interno sull’orario di Lavoro dell’Ente. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.

2. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il Responsabile. Nei

(15)

casi di oggettiva difficoltà di recupero del debito orario, lo stesso andrà a decurtare la banca delle ore di cui all’articolo 16 ovvero sarà recuperato entro la metà del mese successivo.

3. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:

- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;

- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;

- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44;

- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;

- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti

- sono affetti da patologie che richiedono terapie specifiche che comportano tempi di recupero maggiori.4.

4. Fermo restando che non si devono produrre conseguenze negative per lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi articolazioni dell’orario ancor più flessibili. Si deve in ogni caso garantire la presenza in ufficio tra le ore 10 e 13. Di tali forme di flessibilità concordate è data informazione preventiva al servizio personale.

Art 18

Incarichi di posizione organizzativa

1. Le parti prendono atto che gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti con apposito decreto sindacale proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e, comunque, non oltre il 20 maggio 2019.

2. Le parti prendono atto, altresì, che fino all’entrata in vigore della disciplina relativa al nuovo assetto delle posizioni organizzative, per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, è possibile conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare applicando i criteri già precedentemente adottati nell’osservanza delle vigenti previsioni conformi all’art. 9, comma 2, del CCNL 31.3.1999 e fino ad oggi già applicati.

3. Con riferimento all’art. 7, comma 4, lett. u), del CCNL 21.5.2018, le parti prendono atto che per l’anno 2018 non verrà effettuato alcun incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, con riduzione del fondo delle risorse decentrate.

4. Il Comune di Calvi dell’Umbria è un ente senza dirigenza e, pertanto, non occorre apportare la decurtazione di cui all’art. 67 comma 1, in quanto le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di

(16)

Titolo V°

Sezione per La Polizia locale

Art. 19

Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato 1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell’art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall’art.

38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.

2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.

3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art.14 del CCNL dell’1.4.1999.

4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell’ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.

5. Le parti di cui all’articolo 6 comma 2 si incontrano almeno una volta l’anno per monitorare le risorse disponibili e definirne la relativa destinazione.

Art. 20

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. Le parti, con specifico accordo, concordano le finalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dall’Ente, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 (C.d.S.)

2. Una parte delle risorse, fino ad un massimo di 1/4 della quota di cui all’art. 208, comma 4 del C.d.S.

(17)

- al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio. E’ comunque fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.

-nonchè per finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, ai sensi dell’art. 72 CCNL,

3. Una parte delle risorse fino ad un massimo di un 1/4 della quota di cui all’art. 208, comma 4 del d.lgs 285/1992, integra le risorse del Fondo del salario accessorio per l’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (ex lett. b) co. 4, art. 208 C.d.S.). Il massimo di un ¼ è raggiungibile solamente qualora non sia previsto, per l’anno di riferimento l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi di polizia municipale.

Art. 21

Indennità di servizio esterno

1. Al personale che, in via continuativa, costante e prevalente rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza e di pattugliamento del territorio, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato: Euro 1,37 al giorno.

2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento dello stesso in ambienti esterni.

3. L’indennità di cui al presenta articolo:

a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5 del CCNL 16 - 18;

b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni (vigilanza);

c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

d) non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 70-bis del CCNL

4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate.

5. Per le giornate in cui il dipendente non svolga servizio esterno è possibile comunque riconoscere, ove ne ricorrano le condizioni, l'indennità di cui all’art. 70-bis del CCNL 16 - 18.

6 La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata trimestralmente.

7 I provvedimenti di attribuzione sono adottati dal Responsabile di Area, previo confronto con gli altri Responsabili e con il Segretario comunale in sede di conferenza dei responsabili o altra modalità formale.

(18)

Art. 22

Indennità di funzione

1. Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.

3. Il valore dell’indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7.

4. L’indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art. 70 quinquies, comma 1.

5. L’indennità di cui al presente articolo:

a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 23, comma 5 del CCNL;

b) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 56-quinquies del CCNL;

d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;

e) non è cumulabile con le indennità di cui all’art. 70-quinquies del CCNL 16 - 18;

5. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 16 - 18.

6. Le parti convengono di attribuire l’indennità di funzione unicamente nel caso di attribuzione non soltanto formale, ma soprattutto sostanziale, di responsabilità specifiche e ulteriori rispetto a quelle tipiche della categoria di inquadramento, tali da differenziare concretamente la prestazione lavorativa rispetto a quella di chi, con pari inquadramento all’interno della polizia Locale, non sarebbe titolare delle medesime responsabilità e il cui contenuto di rischio giuridico aggiuntivo sia oggettivo e normativamente ricostruibile sulla base di norma o di regolamento, nonché alle posizioni di lavoro a cui sia riconducibile in modo evidente e insindacabile una rilevante attività di coordinamento di personale interno o esterno all’ente.

7. I provvedimenti di attribuzione sono adottati dal Responsabile di Area, previo confronto con gli altri Responsabili e con il Segretario comunale in sede di conferenza dei responsabili o altra modalità formale.

La relativa pesatura terrà conto del grado di responsabilità delineato dalle norme e dell’intensità del coordinamento richiesto, secondo la seguente scala:

(19)

GRADO BASSO GRADO MEDIO GRADO ALTO

FINO A 500 FINO A 1.100,00 FINO A 2.300,00

8. La pesatura deve avvenire attraverso un sistema numerico che declini specificamente almeno i seguenti fattori di valutazione:

a) grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e/o interna degli atti assunti;

b) complessità dell’attività c) responsabilità gestionale d) grado

9. La corresponsione dell’indennità avviene mensilmente ed è decurtata in caso si assenza per malattia relativamente ai primi 10 giorni per ogni evento morboso in applicazione dell’art. 71 comma 1 del D.L.

112/2008. L’indennità è incompatibile con l’indennità di funzione prevista dall’art. 70-quinquies del CCNL 21.5.2018. Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell’art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio. L’indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

(20)

Titolo VI°

Disciplina dell’utilizzo delle risorse decentrate

Art. 23

Quantificazione delle risorse

1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal revisore dei conti, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

2. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

3. L’importo di cui al comma 1, al netto di eventuale decurtazioni del fondo - parte stabile - per rispetto limite del salario accessorio, è stabilmente incrementato con le risorse previste all’art. 67 c. 2 CCNL, nonché con importi variabili di anno in anno di cui all’art. 67, co. 3 CCNL.

4. In sede di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, art. 67 CCNL in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di

(21)

obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c) CCNL

6 Il Fondo di cui al comma1 può essere incrementato:

1. Risparmi ex art.2c.3d.lgs165/2001 - (art.67c.2lett.d) CCNL)

2. Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica - (art.67 c.2lett.h) CCNL) 3. Ria e assegni ad personam personale cessato nell’ anno precedente in misura intera -(art.67c.2lett.c) CCNL)

4.Incremento dello 0,20% dei risparmi per riduzioni organico dirigenza(art.67 c.2lett.f)ccnl2016- 18)(solo regioni)

5. Eventuale decurtazioni del fondo - parte stabile per rispetto limite del salario accessori (componente negativa)

6. Storicizzazione Fondo 2017 -Unico importo consolidato anno 2017 (art.67 c.2 lett. a) ccnl2016-18) 7. Incremento di euro 83,20 per il personale in servizio al 31/12/2015 dal 2019 – (art.67 c.2 lett. b) ccnl2016-18)

8. Rideterminazione per incremento stipendio dal 2018 –(art.67 c.2 lett. d) ccnl 2016-18)

9. Incremento/decremento per personale trasferito -(art.67 c.2 lett. e) ccnl201618 (?) 10. Incremento per riduzione stabile straordinario dal 2018 -(art.67 c.2 lett. g) ccnl 2016-18)

11. Adeguamento della “media fondo” del personale ex-provinciale con riferimento al valore medio del fondo del personale delle Regioni (Legge Bilancio 2018 com. 800 art.1)

12. Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica limitatamente al passaggio dei CPI alle Regioni (Legge bilancio 2018 com799 art.1)

13. Specifiche disposizioni di legge -(art.67 c.3 lett. c) ccnl2016-18) 14. Integrazione fondo cciaa -(art.67 c.10 ccnl2016-18)

15. Nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica -(art.67 c.3 lett. i) ccnl2016 - 18)

16. Integrazione 1,2% -(art.67 c.3 lett. h) ccnl2016-18) 17. Messi notificatori -(art.67 c.3 lett. f) ccnl2016-18)

18. Ria e assegni ad personampersonale cessato nell’ anno precedente in misura frazionata -(art.67 c.3 lett.d) ccnl2016-18)

19. Eventuale decurtazioni del fondo -parte stabile per rispetto limite del salario accessorio

(22)

21. Sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi istat, ecc. (art. 43, l. 449/1997; art.67 c.3 lett. c) ccnl2016-18)

22. Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa (art.67 c.3 lett. b) ccnl 2016-18; art. 16, commi 4 e 5, dl 98/2011)

23. Integrazione percentuale della parte variabile (art.67 c.3 lett. j) ccnl2016-18; art. 23, commi 4 e 6, dlgs75/2017)

24. Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, d.lgs. 50/2016; art.67 c.3 lett. c) ccnl 2016-18 )

25. Integrazione parte variabile ex art.23 commi 4 e 6 del dlgs75/2016 (integrazione sperimentale per città metropolitane e regioni)

Art. 24

Fondo risorse decentrate: elementi di utilizzo

1. L’Ente rende annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:

• quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004;

• incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001;

• indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.

• Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017.

• Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale - 30% di parte variabile;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis del CCNL 16 - 18;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;

(23)

e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies del CCNL 16 - 18;

f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quater del CCNL 16 - 18 ;

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter del CCNL 16 - 18 ;

h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 16 - 18, secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000;

i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70-quater del CCNL 16 - 18, riconosciuti a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 16 - 18, ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;

j) progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

Art. 25

Strumenti di premialità

1. Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, nel triennio di riferimento (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), l’Amministrazione ha individuato i seguenti strumenti di premialità:

a) i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d.

“produttività”); istituto per il quale è richiesta l’applicazione del Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni adottato dall’Ente;

b) le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall’art. 23 del D.Lgs.

150/2009; istituto per il quale si applica il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente;

c) le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata (si veda successivo Titolp VII) e le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell’art. CCNL 2018;

d) le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’art. 16 comma 5 del D.L.

98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) ovvero derivanti dall’attuazione dei “Piani di Razionalizzazione”

(24)

Art. 26

Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili (a costituire il “fondo risorse decentrate”) sono ripartite, ai fini dell’applicazione degli istituti di cui al precedente art. 23 secondo i seguenti criteri generali:

a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell’Ente sulla base dell’analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;

b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;

c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;

d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;

2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell’Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:

a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, meritocrazia, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;

b) le risorse - attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle performance - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;

c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui – dalla prestazione lavorativa del dipendente – discende un concreto vantaggio per l’Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell’organizzazione, dei servizi e delle funzioni;

d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance:

-in particolare il DUP, avendo natura pluriennale e contenendo gli obiettivi strategici, opportunamente integrato, può validamente costituire il piano triennale della performance;

- mentre il piano esecutivo di gestione ( PEG ) e il piano dettagliato degli obiettivi ( PDO) essendo strumenti programmatori annuali e contenendo obiettivi operativi, possono essere integrati in modo tale da poter costituire il piano annuale della performance.

(25)

-Ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali: programmazione/pianificazione strategica da parte dell’Amministrazione; programmazione operativa e gestionale;

definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in logica di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione; monitoraggio e confronto periodico; verifica degli obiettivi e risultati conseguiti; controlli e validazione sui risultati; conseguente misurazione e valutazione della performance individuale; esame dei giudizi in contradditorio;

e) la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti:

raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;

3. il sistema di misurazione e valutazione della performance è unico è si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.

Art. 27

Differenziazione del premio individuale

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, lett.b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi

3. In sede di contrattazione annuale le parti possono stabilire una ulteriore quota destinata alla maggiorazione individuale, oltre alla quota da destinare alla performance individuale.

2. I responsabili (PO), sulla base del Sistema di Valutazione della Performance, valuterà la performance individuale del personale dell’Amministrazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti. Gli obiettivi in questione devono essere comunicati al personale interessato entro il mese di marzo dell’anno in cui viene effettuata la valutazione.

2. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, pari a 100/100, secondo quanto previsto dal Sistema di Valutazione della Performance dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente, ai sensi del comma 1 che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

3. Eventuali resti sono retribuiti utilizzando interposizione lineare secondo la formula:

(26)

Utilizzo del Resto : voto totale di tutti i dipendenti valutati (non solo di quelli positivamente al fine della maggiorazione) = X : al voto ottenuto dal singolo dipendente

TITOLO VII

FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI ALLE VARIE INDENNITA’ E ALLE

SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITA’

Art. 28 Principi generali

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.

2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.

3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie professionali.

4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Titolo, è di esclusiva competenza del Responsabile di Area (PO).

5. L’indennità è sempre collegata all'effettiva e particolare tipologia della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi, in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità, specifiche mansione di lavoro attribuite.

6. La stessa condizione di lavoro non può legittimare l’erogazione di due o più indennità, se non per quelle particolari indennità previste dalla normativa contrattuale.

7. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.

8. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Titolo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-time e agli eventuali giorni di effettivo servizio, con le eccezioni di seguito specificate.

(27)

Art. 29

Indennità condizioni di lavoro

1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

a) disagiate: s'intende per attività particolarmente disagiata un'attività che si concretizza in situazioni lavorative che comportano al personale di categoria A,B e C,, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa), problemi per l’equilibrio psico-fìsico del lavoratore o problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile di Area (PO).

L’indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l’indennità di rischio, di turni, di reperibilità di vigilanza e di tempo potenziato nelle scuole materne, inoltre non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata.

L’indennità è corrisposta unicamente al personale che opera in modo diretto e continuativo nelle prestazioni lavorative corrispondenti.

Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare attività particolarmente disagiate le seguenti:

Prestazioni lavorative soggette a disagio Compensi giornalieri 1 Personale che sia chiamato a svolgere la propria

attività secondo un orario di lavoro particolarmente disagiato; personale che svolge il lavoro a diretto contatto con il pubblico

€ 1,37

Per lo svolgimento delle attività sopra indicate è prevista un’indennità di disagio pari ad un importo mensile lordo di: € 1,37. Tale importo è corrisposto trimestralmente in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio

Per il personale che svolge il lavoro a diretto contatto con il pubblico viene considerata giornata intera quando l’attività disagiata è superiore al 50% dell’orario di apertura al pubblico fissata dall’amministrazione

b) esposte a rischi Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l’indennità giornaliera dal vigente CCNL di € 1,16. A specificazione di quanto previsto al precedente art. 28 si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese.

Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati. E’ fatta salva la concreta valutazione del

Riferimenti

Documenti correlati

Tanto premesso, la Sezione rileva che l’inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica va risolta positivamente, sulla scorta

Al segretario comunale della scrivente amministrazione non pare evidente, dalla lettura non facile della predetta disposizione delle legge di stabilità, che

A seguito del deposito della sentenza dichiarativa di nullità (n.. Comune di Firenze, lo stato del recupero delle somme di cui alle ipotesi di danno prospettate

- il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena l’esclusione dalla

1. Premesso che al personale in servizio della ex 8^ qualifica funzionale già titolare dell’indennità di direzione ex art. 34, comma 1, lettera b) del DPR 268/87 a cui non è

f) i risparmi derivanti dall’applicazione dei precedenti punti c), d) ed e) andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di

5. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore i dipendenti in servizio appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a

b) per il personale temporaneamente assegnato dagli enti aderenti al nuovo si provvede mediante il trasferimento delle risorse destinate al salario accessorio (con esclusione di