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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

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Academic year: 2022

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(1)

Comune di Induno Olona (Va)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

(Approvato con deliberazione consiliare n.8 del 5 marzo 2009)

(2)

INDICE

CAPO I – Generalità, numero e tipo di armi

Art. 1 Campo di applicazione pag. 3

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione pag. 3

Art. 3 Numero delle armi in dotazione pag. 3

CAPO II – Modalità e casi di porto dell’arma

Art. 4 Assegnazione dell’arma pag. 4

Art. 5 Modalità di porto dell’arma pag. 4

Art. 6 Servizi da svolgere con arma d’ordinanza pag. 4

Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza pag. 5

Art. 8 Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o

in supporto pag. 5

CAPO III – Custodia delle armi

Art. 9 Prelevamento, versamento e uso dell’arma pag. 5

Art.10 Doveri dell’assegnatario pag. 5

Art.11 Custodia delle armi pag. 6

Art.12 Armadi metallici pag. 6

Art.13 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni pag. 7

Art.14 Sostituzione delle munizioni pag. 7

Art.15 Controlli e sorveglianza pag. 7

Art.16 Doveri del Comandante – assegnatario in materia di armi di servizio pag. 7

Art.17 Addestramento al tiro pag. 8

CAPO IV – Norme transitorie finali

Art.18 Rinvio alle disposizioni generali pag. 8

(3)

CAPO I

GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 (Regolamento concernente l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale), le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale) e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza deve essere in ogni caso adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

1. Le armi da fuoco in dotazione al Corpo della Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della L. 18.4.1974, n. 110, devono essere del tipo pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9 x 21 per il personale maschile e cal. 9 x 17 per il personale femminile.

2. Gli addetti ai servizi di Polizia Locale con qualifica di Agenti di Pubblica sicurezza possono essere inoltre dotati, per l’espletamento dei servizi di cui al successivo art. 6, di un bastone estensibile di limitato impatto visivo, di cui all’art. 18 della L.R. n. 4/2003, da utilizzare come strumento di auto-tutela, solo in caso di servizi che presentano particolari rischi per il personale quali, a titolo d’esempio, i servizi che si protraggono oltre le ore 22:00 o i servizi di prevenzioni in occasione di manifestazioni con forte richiamo di pubblico.

3. L’uso del bastone estensibile dovrà essere autorizzato, di volta in volta, dal Comandante del Corpo, che ne dà contemporaneo avviso al Sindaco o all’assessore delegato.

4. In tutti i casi, il bastone estensibile sarà assegnato al personale di cui al comma 2 per la sola durata dei servizi in cui ne è previsto il porto.

5. Il personale autorizzato al porto del bastone estensibile deve seguire un corso di addestramento all’uso degli strumenti di auto tutela e conseguire un attestato di idoneità all’uso, come previsto dall’art. 8 del Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 3.

6. Negli atti del Comando dovrà essere depositato un registro di scarico e carico, nel quale deve essere annotata la presa in consegna e la restituzione del bastone estensibile, la sostituzione delle parti soggette ad usura o deterioramento.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo della Polizia Locale corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S. maggiorato del 5%, con un minimo di una, quale dotazione di riserva. Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto di Varese.

2. Il Sindaco denuncia all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U.

della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo.

(4)

CAPO II

MODALITA' E CASI Dl PORTO DELL'ARMA

Art. 4

Assegnazione dell'arma

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati continuativamente in attività d'istituto, svolgono servizio con l’arma loro assegnata.

2. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto. A ciascun agente è inoltre assegnato un caricatore di scorta con complessive 50 cartucce.

3. Il possesso dei requisiti psico-fisici per il mantenimento della qualifica di Agente di P.S. è soggetto a revisione annuale.

4. L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6, n. 3 del D.M. 4.3.1986, n. 145.

5. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé, sul quale sarà riportato il numero di matricola della stessa.

Art.5

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987 n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

2. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.

3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65 e dell’art. 17 del Regolamento Comunale del servizio di Polizia Locale, l'addetto al Corpo è autorizzato dal Sindaco, su proposta motivata del Comandante, a prestare servizio in abiti borghesi.

4. Il Comandante del Corpo può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.

5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle relative munizioni.

Art. 6

Servizi da svolgere con arma d’ordinanza

1. I servizi per i quali gli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. portano obbligatoriamente l’arma loro assegnata sono di massima i seguenti:

- tutti i servizi esterni, effettuati sul territorio, ad eccezione di quelli di cui ai successivi articoli 7 ed 8;

- servizi di protezione e di vigilanza della Casa Comunale, di tutti gli immobili di proprietà comunale e della sede del Corpo, sia all’interno che all’esterno;

- servizi notturni, da intendersi come tali tutti quelli che si protraggono oltre le ore 22:00;

- servizi di Pronto Intervento;

- servizi di scorta;

- servizi ed attività di tutela dell’Ordine Pubblico svolti in collaborazione con le Forze dell’Ordine su disposizioni del Prefetto o del Questore.

2. I servizi di vigilanza durante le sedute del Consiglio Comunale sono svolti senza arma. Il Sindaco può disporre, per particolari esigenze, che detti servizi siano svolti con l’arma d’ordinanza.

(5)

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, esplicati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti senza l'arma.

2. In casi eccezionali, su richiesta dall’Autorità di P.S., il Sindaco autorizza il porto dell’arma anche per lo svolgimento dei predetti servizi.

Art. 8

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari ed eccezionali occasioni, sono effettuati senza arma.

2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere - nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65 e degli artt.

15 e 23 della L. R. 4 aprile 2003 n. 4 - che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

3. Il Sindaco comunica al Prefetto di Varese ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio e la durata presumibile della missione.

CAPO III

CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 9

Prelevamento, versamento e uso dell’arma

1. L’arma è prelevata presso il consegnatario o sub – consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all’art. 4 comma 2, nel registro di cui al successivo art.

12, con firma leggibile delle parti interessate.

2. L’arma, comunque assegnata, deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub – consegnatario, allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto di Varese.

3. Della riconsegna dell’arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l’arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

ART. 10

Doveri dell’assegnatario

1. L’addetto al Corpo di Polizia Locale al quale l’arma è assegnata deve:

a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;

b) custodire l’arma e tutte le chiave consegnategli con la massima diligenza ed attenzione. In nessun caso, l’arma, le munizioni e le chiavi di cui al successivo art. 12 dovranno essere lasciate incustodite in cassetti, armadietti o altri luoghi ove è possibile asportarli senza particolari difficoltà;

c) curare la manutenzione e la pulizia periodiche dell’arma e, comunque, dopo ogni esercitazione di tiro;

(6)

d) segnalare immediatamente e per iscritto al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell’arma stessa e delle munizioni;

e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

f) mantenere l’addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell’arma, di parte di essa, delle munizioni, o di una o più chiavi di cui al successivo art. 12 al Comandante, alla Stazione Carabinieri di competenza territoriale o al più vicino posto di Polizia;

h) custodire debitamente l’arma e le munizioni, in apposite casseforti personali installate nei locali del Corpo.

ART. 11 Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni di riserva sono custodite in armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocato in locale blindato appositamente predisposto. La custodia di dette armi è demandata al Comandante del Corpo e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce.

2. La custodia delle armi assegnate in è demandata all’assegnatario, sotto la vigilanza del Comandante e del Sindaco, secondo le rispettive competenze. Ogni arma dovrà essere custodita dall’assegnatario in un apposito armadietto metallico singolo e blindato, con la massima diligenza e sotto la sua personale responsabilità.

3. L’Autorità di pubblica sicurezza può determinare ulteriori misure di sicurezza necessarie per la corretta custodia delle armi, ai sensi dell’art. 20 della legge 18 aprile 1975 n° 110, e ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

4. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante e in caso di sua assenza o impedimento, dal sub – consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

ART. 12 Armadi metallici

1. Ogni arma assegnata deve essere custodita in un armadietto blindato singolo le cui chiavi sono conservate dall’agente cui è affidata l’arma medesima.

2. A ciascun assegnatario sarà consegnata, oltre alla chiave dell’armadietto blindato singolo, una copia della chiave dell’armadio blindato che contiene gli armadietti singoli ed una copia della chiave della porta blindata di accesso al locale armeria, nel quale si trova gli armadio stesso. Della consegna sarà redatto apposito verbale, depositato presso gli atti del Corpo.

3. Una copia di riserva di tutte le chiavi di cui al comma 2 è conservata, in busta sigillata e controfirmata dal Comandante e dal Sindaco, nella cassaforte generale del Comune. Dette chiavi potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per situazioni di emergenza e previa redazione di apposito verbale di apertura della busta che le contiene. Le stesse potranno essere prelevate solo previa autorizzazione del Comandante o, in sua assenza, del Sindaco.

4. Il Comandante cura la tenuta del registro in cui vengono annotati i movimenti di prelevamento e versamento delle armi e munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Sindaco.

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ART. 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

1. Le armi devono essere conservate scariche e senza fondina. Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite altre armi e munizioni.

2. All’ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse in modo ben visibile le prescrizioni di sicurezza.

ART. 14

Sostituzione delle munizioni

1. Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento, salvo che non presentino evidenti segni di deterioramento che possono farne presupporre la loro pericolosità, sia pure potenziale.

2. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite obbligatoriamente ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all’apposito servizio Artificieri dell’Esercito.

ART. 15

Controlli e sorveglianza

1. I controlli sulle armi e sulle munizioni sono effettuati dal Comandante e dal Sindaco.

2. L’esito dei controlli è riportato su un apposito registro.

3. Il Sindaco e il Comandante dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna.

ART. 16

Doveri del Comandante - assegnatario in materia di armi di servizio 1. Il Comandante, nella sua funzione di assegnatario, cura con la massima diligenza:

a) la custodia delle armi e delle munizioni di scorta, la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati, dei registri e della documentazione relativa alle armi, nonché delle chiavi a lui personalmente affidate;

b) l’effettuazione dei controlli periodici atti a verificare il rispetto degli adempimenti dettati dal presente regolamento e dalla normativa Statale e Regionale in materia;

c) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni;

d) disciplina le operazioni relative alle armi, per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché l’esecuzione delle ispezioni, facendone rapporto per ogni irregolarità;

e) chiede la revoca del provvedimento di assegnazione dell’arma in tutti i casi previsti dalla Legge.

(8)

ART. 17

Addestramento al tiro

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine il Sindaco provvede all’iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Varese, come prevede l’art. 1 della legge 28 maggio 1981 n° 286.

3. La disposizione di servizio ad effettuare le esercitazioni di tiro è comunicata dal Sindaco al Prefetto di Varese almeno sette giorni prima.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 18

Rinvio alle disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle Leggi in materia, nel Regolamento comunale d Polizia Urbana, nel contratto di lavoro e nello Statuto dell’Ente.

2. Il presente regolamento, unitamente alle deliberazioni con cui è approvato, è trasmesso al Ministero dell’Interno - per il tramite del Commissario di Governo - ed al Prefetto di Varese, come rispettivamente previsto dall’articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65 e dall’articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

3. A sopravvenuta esecutività della deliberazione di adozione del presente regolamento, lo stesso sarà nuovamente pubblicato per otto giorni all’albo pretorio ed entrerà in vigore solo dopo tale periodo, ai sensi dell’art. 92, comma 8, del vigente Statuto comunale.

4. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi precedente disposizione comunale in materia.

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(9)

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/03/2009 atti n.8 e pubblicato, per15 gg. consecutivi, dal 13/03/2009.

Induno Olona, 06/04/2009 Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Diego Barberis

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La deliberazione C.C. n. 8 del 05/03/2009 è divenuta esecutiva il 23/03/2009

[x] per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3, T.U.E.L. 267/2000, senza che siano stati sollevati rilievi;

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.

267/2000;

Induno Olona, 06/04/2009 Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Diego Barberis

______________________________________________________________________________

Il presente Regolamento è stato ripubblicato per 8 gg. consecutivi a partire dal 26/03/2009.

Induno Olona, 06/04/2009 Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Diego Barberis

______________________________________________________________________________

Il presente Regolamento, essendo trascorsi n.8 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data 03/04/2009.

Induno Olona, 06/04/2009 Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Diego Barberis

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