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COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE PROVINCIA DI BENEVENTO. Regolamento di disciplina dell armamento della Polizia municipale

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COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE PROVINCIA DI BENEVENTO

Regolamento di disciplina dell’armamento della Polizia municipale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30-11-2012

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2 INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e campo di applicazione Articolo 2 – Dotazione delle armi

TITOLO II – NUMERO E TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Articolo 3 – Numero delle armi in dotazione Articolo 4 – Tipo delle armi in dotazione Articolo 5 – Munizionamento

TITOLO III – ASSEGNAZIONE DELLE ARMI – SERVIZI SVOLTI CON ARMA – MODALITÀ DI PORTO DELL’ARMA – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 6 – Assegnazione dell’arma Articolo 7 – Servizi svolti con arma Articolo 8 – Modalità di porto dell’arma

Articolo 9 – Custodia delle armi – Doveri dell’assegnatario

Articolo 10 – Armeria – Insussistenza dei presupposti di istituzione Articolo 11 – Smarrimento e furto dell’arma

Articolo 12 – Sospensione o revoca del porto dell’arma

Articolo 13 – Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto Articolo 14 – Servizi di collegamento e di rappresentanza

TITOLO IV

ADDESTRAMENTO – NORME DISCIPLINARI

Articolo 15 – Addestramento Articolo 16 – Norme disciplinari TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Norma di rinvio Articolo 18 – Entrata in vigore

Articolo 19 – Obbligo di comunicazione

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3 TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n.

145 ed in osservanza delle disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 nonché di quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, disciplina l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale del Comune di Montefalcone di Val Fortore.

Articolo 2 Dotazione delle armi

1. Le armi d’ordinanza e relativo munizionamento di cui al presente Regolamento possono essere assegnate solo agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, i quali, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, possono portare, senza licenza, le armi di cui sono assegnatari.

TITOLO II

NUMERO E TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Articolo 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, è pari al numero degli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

2. Il Comandante/Responsabile o, nel caso in cui l’Ente non abbia tale figura, il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale.

3. Il provvedimento di cui al comma precedente nonché quello con cui si modifica il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale è comunicato al Prefetto.

Articolo 4

Tipo delle armi in dotazione

1. L’arma assegnata in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale, siano essi uomini o donne, è la pistola semiautomatica, calibro 7,65 e/o 9 corto.

2. Oltre alle comunicazioni di cui al precedente articolo, il Sindaco, ai sensi dell’articolo 38 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), entro le 72 ore successive alla materiale acquisizione delle armi da parte degli addetti al servizio di polizia municipale, denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri, le armi acquistate ed in dotazione alla Polizia Municipale.

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4 Articolo 5 Munizionamento

1. Il personale assegnatario dell’arma è altresì dotato di due caricatori, di cui uno di riserva e di numero 25 (venticinque) cartucce.

2. È fatto sempre obbligo agli assegnatari del munizionamento motivare tempestivamente per iscritto al Comandante/Responsabile o, in sua assenza, al Capo dell’Amministrazione, il numero delle cartucce in qualunque circostanza sparate.

TITOLO III

ASSEGNAZIONE DELLE ARMI – SERVIZI SVOLTI CON ARMA – MODALITÀ DI PORTO DELL’ARMA – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 6

Assegnazione dell’arma

1. L'assegnazione dell’arma per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo successivo è effettuata in via continuativa.

2. Il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è disposto dal Comandante/Responsabile o, nel caso di insussistenza di tale figura, dal Sindaco. Il provvedimento deve essere revisionato entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso, l’assegnazione dell’arma in via continuativa è disposta per un periodo non superiore ad anni 5.

3. I provvedimenti di assegnazione dell’arma in via continuativa, nonché le loro revisioni, devono essere comunicati al Prefetto.

4. L'assegnazione dell'arma comporta l’obbligo del porto secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, al D.M. n. 145/1987 e alle vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione delle armi e delle relative munizioni.

5. Gli assegnatari, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento, devono sottoscrivere per ricevuta il registro di carico delle armi e munizioni sul quale devono essere registrate anche le consegne.

6. Fino a quando l'arma e il munizionamento non vengono restituiti devono essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente.

7. Agli addetti al servizio di polizia municipale assegnatari dell’arma in via continuativa il porto dell’arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio del Comune e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In tal caso l’arma deve essere portata in maniera non visibile e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

8. Del provvedimento con cui si assegna l’arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione dell’addetto.

Articolo 7

Servizi svolti con arma

1. Nell’ambito del territorio del Comune di Montefalcone di Val Fortore, gli addetti al servizio di Polizia Municipale, dotati della qualifica di agente di pubblica sicurezza e assegnatari dell’arma, svolgono con quest’ultima tutti i servizi riguardanti l’attività della Polizia Municipale.

2. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi

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dell'articolo 3 della legge n. 65/1986 esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Articolo 8

Modalità di porto dell’arma

1. È fatto divieto assoluto di porto dell'arma al di fuori del territorio del Comune di Montefalcone di Val Fortore.

2. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

3. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale che esplicano il servizio muniti dell’arma in dotazione debbono indossare l’uniforme e portare l'arma stessa nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

4. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 65/1986, gli addetti vengano autorizzati ad effettuare il servizio in abiti borghesi, l’arma deve essere portata in modo non visibile.

5. L'arma deve essere tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio, salvo diverso ordine. L’arma deve essere tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli eventualmente dati in dotazione l’arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell'abitacolo del mezzo. Lo scarico eventuale dell’arma non può mai avvenire all’interno dei locali del Comune.

Articolo 9

Custodia delle armi – Doveri dell’assegnatario 1. L'addetto alla Polizia municipale cui è assegnata l'arma deve:

a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;

b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

2. Agli addetti alla polizia municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa è fatto altresì obbligo di osservare per la custodia delle armi al proprio domicilio le seguenti prescrizioni:

a) l’arma, quando non sotto il diretto e personale controllo dell'assegnatario, deve essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altre persone;

b) in armadio diverso e con le stesse precauzioni devono essere conservate le munizioni.

Articolo 10

Armeria – Insussistenza dei presupposti di istituzione

1. Nel Comune di Montefalcone di Val Fortore, tenuto conto che il numero delle armi da assegnare agli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di

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agente di pubblica sicurezza non è superiore a quindici e il numero delle munizioni non è superiore a duemila cartucce, non è istituita l’armeria e pertanto le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal singolo addetto di Polizia Municipale assegnatario dell’arma.

2. Resta salva la istituzione dell’armeria della Polizia Municipale in ambito comunale o, in caso di gestione in forma associata, all’interno del territorio di altro comune, qualora si tratti di custodire armi in numero superiore a quindici e munizioni in numero superiore a duemila cartucce.

Articolo 11

Smarrimento e furto dell’arma

1. Dello smarrimento o del furto dell’arma o di parti di essa nonché dello smarrimento o del furto delle munizioni, l’assegnatario deve fare immediata denunzia al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri.

2. Copia della denunzia deve essere trasmessa al Comandante/Responsabile o, nel caso in cui tale figuri manchi, al Sindaco, il quale, dopo un'attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne deve dare notizia al Prefetto, proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Articolo 12

Sospensione o revoca del porto dell’arma

1. Ove si instauri nei confronti dell’appartenente alla Polizia Municipale, assegnatario dell’arma d’ordinanza in via continuativa, procedimento di natura penale, a prescindere dall’esito del giudizio, il Comandante/Responsabile, o, in caso di assenza di tale figura, il Sindaco può sospendere l’autorizzazione al porto dell’arma in via continuativa.

2. È sempre revocato il porto dell’arma in qualsiasi caso di sospensione o revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza dell’assegnatario, nonché nei casi in cui sia stato espressamente disposto con motivato provvedimento del Prefetto.

3. Al destinatario del provvedimento di sospensione o revoca del porto dell’arma è fatto obbligo di consegnare immediatamente la stessa, corredata delle relative munizioni e caricatori.

4. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi, il Comandante/Responsabile o, in caso di assenza di tale figura, il Sindaco, può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo dell’arma.

5. La revoca definitiva dell’assegnazione dell’arma può essere disposta solo con atto motivato del Comandante/Responsabile o, in caso di assenza di tale figura, del Sindaco.

Articolo 13

Servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto 1. Per i servizi esplicati fuori dell’ambito territoriale del Comune di Montefalcone di Val Fortore per soccorso o in supporto ad altri Corpi si rinvia a quanto espressamente previsto dall’articolo 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

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7 Articolo 14

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza fuori dal territorio del Comune sono svolti senza armi. Quando detti servizi debbano avvenire con le armi il Responsabile/Comandante o, in caso di assenza di tale figura, il Sindaco, deve dare comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio del Comune, del tipo di servizio per il quale saranno impegnati e della presumibile durata della missione.

TITOLO IV

ADDESTRAMENTO – NORME DISCIPLINARI

Articolo 15 Addestramento

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare nel corso dell’anno solare almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. L’amministrazione Comunale può provvede alla stipula di apposite convenzioni con le sezioni di tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell’ambito territoriale del Comune o di comuni limitrofi.

3. Il Comandante della Polizia Municipale/Responsabile o, in caso di assenza di tale figura il Sindaco, può motivatamente disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro nel corso dell’anno, per tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.

4. Qualora la sezione di tiro a segno presso la quale devono svolgersi i corsi di lezioni regolamentari di tiro si trovi in un Comune diverso da quello in cui gli addetti alla Polizia Municipale prestano servizio, questi ultimi, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l’arma in dotazione fuori del Comune di appartenenza nei soli giorni stabiliti e fino al campo di tiro e viceversa. A tal fine, il Comandante della Polizia Municipale/Responsabile o, in caso di assenza di tale figura, il Sindaco, almeno sette giorni prima trasmette al Prefetto la disposizione di servizio con la quale invia il personale alle esercitazioni.

Articolo 16 Norme disciplinari

1. Salvo che il fatto non integri estremi di reato, le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento debbono essere segnalate all’Amministrazione Comunale per l’eventuale instaurazione del procedimento disciplinare a carico dell’autore della violazione.

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8 TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65 e ss.mm.ii. e del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e ss.mm.ii., nonché ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di armi.

Articolo 18 Entrata in vigore

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con esso.

Articolo 19

Obbligo di comunicazione

1. Il presente Regolamento deve essere comunicato al Prefetto di Benevento e al Ministero dell’Interno per il tramite del Prefetto.

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