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Diario quotidiano del 4 febbraio 2015: IMU terreni agricoli, gli ultimi chiarimenti dal Mef

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Diario quotidiano del 4 febbraio 2015: IMU terreni agricoli, gli ultimi chiarimenti dal Mef

Pubblicato il 4 febbraio 2015

un freno al raddoppio dei termini per l’Irap; no all’Irap per l’associazione professionale;

mediazione: quando l’incontro è gratuito; busta paga delle colf al rialzo; Civis: una email o un sms informa i contribuenti che la pratica è chiusa; IMU, esenzione per i terreni agricoli: chiarimenti dal Mef; impianti INFOIL: circolare Dogane; imposta di bollo da pagare con modello F24; vademecum per il tirocinio professionale di Consulente del Lavoro

Indice:

1) Un freno al raddoppio dei termini per l’Irap 2) No all’Irap per l’associazione professionale 3) Mediazione: quando l’incontro è gratuito 4) Busta paga delle colf al rialzo

5) Civis: una email o un sms informa i contribuenti che la pratica è chiusa 6) IMU – Esenzione per i terreni agricoli: chiarimenti dal Mef

7) Impianti INFOIL: circolare Dogane

8) Imposta di bollo da pagare con modello F24

9) Vademecum per il tirocinio professionale di Consulente del Lavoro

1) Un freno al raddoppio dei termini per l’Irap

L’evasione Irap non è rilevante per il penale. Un freno al raddoppio dei termini.

L’evasione dell’Irap non è penalmente rilevante con la conseguenza che per il superamento della soglia di punibilità del reato di dichiarazione infedele occorre escludere la rettifica relativa al tributo regionale.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza 4906 del 2 febbraio 2015.

La legge, dunque, non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’Irap. Ciò ha come conseguenza che nel calcolo per determinare il superamento della soglia di punibilità per il reato di dichiarazione infedele non rientra il debito dell’Imposta regionale sulle attività produttive poiché non compresa tra quelle sui redditi in senso stretto. Sulla base di questo principio la quarta sezione penale ha parzialmente annullato il sequestro preventivo per equivalente disposto sui beni di un imprenditore di Bari, accusato, tra l’altro, per dichiarazione

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infedele. Il Tribunale pugliese dovrà, dunque, ricalcolare il profitto del reato e l’eventuale superamento della soglia di punibilità al netto dell’evasione Irap. Nel passaggio chiave della sentenza i Supremi giudici mettono, infatti, nero su bianco che, per la quantificazione del profitto del reato il Tribunale erroneamente ha tenuto conto anche dell’asserito mancato pagamento dell’Irap, «laddove la legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico) e le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale del reato di cui all’art. 4 dlgs 74/2000, sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva. «Il principio», ricorda ancora piazza Cavour, «si evince anche dalla circolare del ministero delle finanze 154/E del 4 agosto 2000, che motivava l’esclusione della dichiarazione Irap con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito». Ma non solo. La Cassazione ha sottolineato, infatti, anche che ai fini del superamento delle soglie normative di punibilità nei reati tributari, le spese e gli oneri afferenti i ricavi e gli altri proventi concorrono a formare il reddito e sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultino da elementi certi e precisi.

2) No all’Irap per l’associazione professionale

L’associazione professionale non basta per la tassazione IRAP. Autonoma organizzazione da accertare in concreto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1662/2015.

Dunque, in tema di IRAP per i professionisti, ove non si abbia un’ipotesi di esercizio in forma associata di un’arte o di una professione, ma una mera condivisione di servizi (e delle relative spese) tra soggetti – ognuno dei quali svolge autonomamente la propria attività, trattenendone interamente il relativo reddito e senza alcuna partecipazione al reddito derivante dall’attività degli altri – è insussistente il requisito impositivo dell’autonoma organizzazione, condizione necessaria per l’assoggettamento ad IRAP.

Pertanto, secondo la Suprema corte, la circostanza che il contribuente partecipi ad un’associazione professionale non è sufficiente per assoggettarlo ad IRAP, occorrendo l’accertamento in concreto dell’autonoma organizzazione. Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato tra un contribuente e l’Agenzia delle entrate che ricorreva contro un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, per la cassazione della sentenza con cui la CTR aveva affermato il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2004/2006, ritenendo che non ricorresse il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Il ricorso per cassazione proposto dall’Ufficio erariale censura la sentenza per aver escluso che nella specie ricorresse il presupposto impositivo IRAP, nonostante che il contribuente facesse parte di un’associazione professionale e nonostante che tale associazione mettesse a disposizione degli associati immobili attrezzature e personale (dipendente e non) con indubbio vantaggio rispetto all’esercizio dell’attività individuale.

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professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce – secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 156 del 2001) – presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il significato della nozione di autonoma organizzazione – introdotta nella disciplina dell’IRAP – è stata individuata dalla Sezione Tributaria della Cassazione secondo un duplice approccio.

Mentre la definizione astratta della nozione normativa di autonoma organizzazione costituisce il risultato dell’individuazione del significato precettivo dell’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 – l’enumerazione dei “fatti indice” si risolve nella definizione di criteri empirici volti ad orientare un accertamento in fatto che comunque pertiene al giudice di merito. Infatti, l’accertamento degli elementi di organizzazione “in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto”.

Nel caso di specie, gli Ermellini pervengono alla conclusione che è corretta la negazione del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in capo ad un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il fatto che il medesimo si avvalga, in comune con altri professionisti, di “sedi attrezzature e personale amministrativo”. Ed invero, l’apporto recato all’attività del professionista dalle suddette risorse materiali e umane integra il requisito impositivo dell’autonoma organizzazione solo ove esso ecceda, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.

Circostanza da escludersi, nel caso di specie. Da qui, dunque, il rigetto del ricorso.

3) Mediazione: quando l’incontro è gratuito

Nella mediazione é il primo incontro che è gratuito: Primo incontro di mediazione sempre gratuito. Le spese di avvio o di indennità non sono infatti mai dovute. Lo ha stabilito la sentenza del Tar Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, che ha annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010. Ed essendo immediatamente esecutiva, il Ministero della giustizia ha provveduto, tramite una nota diffusa il 2 febbraio 2015, ad avvisare gli organismi di mediazione del fatto che «non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio, né a titolo di indennità, in sede di primo incontro». Il Tar Lazio ha infatti accolto parzialmente un ricorso presentato dall’Unione delle camere civili di Parma, laddove sottolineava il «sopravvenuto contrasto tra il novellato art. 17, comma 5-ter, del dlgs 28/2010 e la disposizione di cui all’art. 16, commi 2 e 9, del dm 180/2010». L’art. 5-ter prescrive infatti che «nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione». Il comma 2 dell’art. 16 del dm 180/2010 prevede invece che «per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo».

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4) Busta paga delle colf al rialzo

Cresce la busta paga delle colf. Leggermente più pesante la busta paga della colf. L’incremento dei minimi salariali è in vigore dal 1° gennaio 2015. L’adeguamento avviene sulla base delle variazioni dell’indice Istat del costo della vita registrato a novembre. L’aggiornamento dei minimi salariali riguarda anche le indennità sostitutive di vitto e alloggio che spettano alle domestiche a servizio intero (e parzialmente anche a quelle a mezzo servizio, quando siano occupate per notevole parte della giornata): a partire dal 1° gennaio il valore di ciascun pasto è fissato in 1,85 euro, mentre quello dell’alloggio in 1,61 euro. Anche l’Inps, con la circolare n.

12/2015, ha reso noti i nuovi valori contributivi validi per l’anno in corso.

L’ultimo contratto sottoscritto nel 2013, con decorrenza 1° luglio, è valido sino al 31 dicembre 2016.

Principali novità:

– specificazione che la mezza giornata di riposo infra-settimanale (non domenicale) è applicabile solo ai lavoratori conviventi;

– introduzione della disciplina per i lavoratori a copertura, nei periodi di riposo, dei lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti;- maggiore flessibilità per la fruizione del congedo matrimoniale;

– introduzione della possibilità di usufruire, con l’accordo del datore di lavoro, di un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi;

– nuova disciplina per le dimissioni volontarie (in applicazione della legge 92/2012);- aggiunta della disciplina per la sicurezza sul lavoro;

– aggiunta l’obbligatorietà della consegna, da parte del datore di lavoro, dell’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno (ex Cud, ora Cu).

5) Civis: una email o un sms informa i contribuenti che la pratica è chiusa

Nuova funzionalità gratuita disponibile dal 3 febbraio 2015. Civis si arricchisce di una nuova funzionalità: un avviso di chiusura della pratica che arriva direttamente sulla casella di posta elettronica o sul telefono cellulare. Gli utenti del canale, che permette di ottenere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento, possono chiedere di ricevere gratuitamente, via email o via sms, l’avviso di conclusione delle istanze presentate a partire dal 3 febbraio.

Come funziona l’avviso

Alla chiusura della pratica, l’Agenzia delle Entrate invia la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero telefonico scelto dall’utente. Il messaggio fornisce il protocollo

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rilasciato a seguito della presentazione dell’istanza: l’utente può, quindi, accedere alla sezione Civis dedicata alla consultazione e conoscere l’esito della sua richiesta.

Che cos’è Civis: Il canale telematico Civis permette agli utenti di richiedere assistenza telematica sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento (articolo 36 bis del Dpr n. 600/73 e articolo 54 bis del Dpr n. 633/72). I contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità o gli intermediari cui è inviato un avviso telematico a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni possono utilizzare Civis per richiedere la correzione delle irregolarità rilevate e quindi sanare le eventuali anomalie oppure segnalare alle Entrate le ragioni per cui si ritiene non dovuto il pagamento.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 13 del 3 febbraio 2015)

6) IMU – esenzione per i terreni agricoli: chiarimenti dal Mef

Il Mef, con la risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015, ha risposto ad un quesito posto in relazione all’IMU, in particolare sull’esenzione per i terreni agricoli, a seguito di quanto disposto dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 4.

In riferimento al quesito in oggetto, è stato chiesto di conoscere se, a seguito dell’introduzione dei nuovi criteri, previsti dal D. L. 24 gennaio 2015, n. 4, per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dall’imposta municipale propria (IMU) ai terreni agricoli:

a) l’estensione di cui al comma 2 dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, dell’esenzione prevista per i terreni di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 1, deve intendersi nel senso che la stessa trova applicazione solo quando detti terreni, posseduti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono concessi in affitto o comodato ad altrettanti IAP e CD, sempre iscritti alla previdenza agricola, o è possibile invocare detta esenzione anche nel caso in cui i terreni, ubicati nei comuni parzialmente montani, siano concessi in affitto o comodato ai predetti IAP e CD, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore;

b) l’aliquota di base dello 0,76% è sempre applicabile, salvo per il caso in cui i comuni abbiano deliberato una diversa specifica aliquota per la categoria terreni agricoli.

Al riguardo, si deve premettere che, con l’emanazione del D. L. 24 gennaio 2015, n. 4, sono stati definiti, dall’anno di imposta 20141, i nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione per l’IMU sui terreni agricoli, al fine di risolvere alcune criticità emerse a seguito dell’introduzione del decreto interministeriale 28 novembre 2014, emanato in virtù del comma 5-bis2, dell’art. 4 del D. L. n. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Per quanto riguarda l’annualità 2014, il comma 5 dell’art. 1 in commento prevede che l’imposta complessivamente dovuta, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, debba essere versata entro il 10 febbraio 2015.

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In base a detti nuovi criteri, l’esenzione in questione si applica, secondo quanto disposto dalla lett. a) dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT e, ai sensi della successiva lett. b), ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

Occorre sottolineare che l’esenzione in parola si applica nel primo caso a tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del possessore, mentre nel secondo caso è necessario che il possessore sia un CD o uno IAP, iscritto nella previdenza agricola. Pertanto, in questa seconda ipotesi, non rientrano nel perimetro di applicazione dell’esenzione di cui alla lett. b) dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, i terreni posseduti da soggetti diversi da CD e IAP, vale a dire posseduti dai cosiddetti rentiers,

Tale premessa è indispensabile ai fini dell’esatto inquadramento della disposizione contenuta nel successivo comma 2 dell’art. 1 secondo cui “l’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola”. La norma introduce una deroga al principio secondo cui, ai fini dell’esenzione prevista dalla lett. b), i terreni devono essere posseduti e condotti dallo stesso soggetto che riveste la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola.

Pertanto, per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU prevista dal comma 2 dell’art. 1 del D. L.

n. 4 del 2015 è indispensabile, in base al combinato disposto di cui alla lett. b) e al comma 2 dell’art. 1, che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola. Ciò in quanto è lo stesso comma 2 dell’art. 1 in parola che, nel precisare che l’esenzione si applica anche “nel caso di concessione” dei terreni di cui alla lett.

b), definisce i limiti entro cui può essere esteso il beneficio fiscale.

E’ chiaro che la disposizione fiscale non è suscettibile di intervenire sulle condizioni richieste dalla normativa di settore diretta a stabilire i requisiti per la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola, con la conseguenza che, per applicare l’estensione di cui alla lett. b) in commento, è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno.

Si deve, infine, evidenziare che trattandosi dell’applicazione di una disposizione di esenzione, l’interpretazione letterale del comma 2 dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 appare coerente con i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012, ha precisato che “le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un’interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste…”. Ciò, quindi, esclude che si possa aderire, come prospettato nel quesito, a ”criteri interpretativi logico-sistematici della disposizione, atteso che un mero richiamo alla lettera della norma, troverebbe applicazione in casi molto rari”.

E’ appena il caso di ricordare che, il comma 2 dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015, consente di applicare, pur se in ipotesi circoscritte, l’esenzione dall’IMU alle stesse condizioni già previste dal decreto interministeriale 28 novembre 2014, in cui all’art. 2, comma 3 era previsto che

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stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola” e il comma 2 in questione disciplinava esclusivamente l’esenzione per i terreni posseduti da CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Per quanto riguarda, invece, il quesito di cui alla lett. b) sull’aliquota da applicare per la determinazione dell’IMU dovuta dai contribuenti, si deve fare riferimento al comma 692 dell’art.

1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 laddove dispone che “Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta è determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote”.

Pertanto, se un comune, ad esempio, per l’anno 2014, ha stabilito un’aliquota pari allo 0,6 per cento per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, un’aliquota pari allo 0,9 per cento per le aree fabbricabili e un’aliquota pari all’1 per cento per tutti gli altri immobili, l’aliquota applicabile per i terreni in questione sarà quella di base pari a 0,76 per cento, non avendo il comune approvato un’aliquota specifica per i terreni agricoli.

Si deve anche riportare la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 che introduce una clausola di salvaguardia, in base alla quale, per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per quei terreni che risultavano esenti sulla base del decreto del 28 novembre 2014, e che, invece, sono divenuti imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri previsti dall’art. 1 dello stesso D. L. n. 4 del 2015. Inoltre, il comma 4 dell’art. 1 in commento fa salva, limitatamente all’anno 2014, anche l’esenzione dall’IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non erano già esenti sulla base dei criteri previsti dal decreto del 28 novembre 2014.

Sembra, infine, opportuno precisare che i soggetti i quali hanno effettuato versamenti dell’IMU relativamente a terreni che sulla base dei precedenti criteri risultavano imponibili e che, invece, in virtù dei nuovi criteri – introdotti, a partire dal 2014, dall’art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 – sono esenti dall’IMU hanno ovviamente diritto a richiedere il rimborso di quanto versato o a effettuare la compensazione laddove il comune abbia previsto con proprio regolamento tale facoltà.

7) Impianti INFOIL: circolare Dogane

Inapplicabilità della procedura di retrocessione a semilavorato di cui all’art.1, comma 5 del D.M.169/09 presso gli impianti INFOIL che hanno interrotto l’attività di produzione.

A seguito dell’interruzione dell’attività di produzione presso impianti in precedenza autorizzati all’impiego del sistema informatizzato di controllo INFOIL, è stato richiesto alla scrivente Direzione centrale se, presso i suddetti stabilimenti che, di fatto, continuano ad essere gestiti come depositi di stoccaggio, sia ancora possibile effettuare le operazioni di retrocessione a

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semilavorato dei prodotti finiti introdotti in deposito con il conseguente annullamento del relativo carico di imposta.

Al riguardo, si osserva che la procedura in argomento è normativamente prevista dall’art.1 comma 5 del D.M. 169/09 e deve essere condotta secondo le condizioni e con le modalità di cui all’art. 3 comma 4 della D.D. 72258/10 nonché del par.4.2 della circolare 14/D del 10 agosto 2010, come precisata dalla circolare 17/D del 23 dicembre 2010.

Le predette disposizioni normative e di prassi presuppongono, ai sensi dell’art.1, comma 1 del predetto D.M.169/09, la presenza di un impianto di produzione effettivamente in attività, nel quale i prodotti energetici sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti tra i trattamenti definiti previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Solo in tali condizioni è ammessa, ai sensi del sopra richiamato art.1, comma 5 del D.M.169/09, la reimmissione nel ciclo produttivo, promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti, del prodotto già accertato che residua al termine delle operazioni di estrazione, con il conseguente annullamento del carico di imposta, nei limiti di cui all’art.1, comma 6 del predetto D.M.

Ne consegue, dunque, che, presso gli impianti che non effettuano più produzione, anche se in precedenza autorizzati all’impiego di INFOIL, è esclusa la possibilità di retrocessione a semilavorato di prodotti finiti introdotti in deposito (ad esempio, a seguito di importazione ovvero di trasferimento in sospensione), per mancanza dei presupposti operativi di legittimazione.

Tuttavia, resta ferma la possibilità di effettuare, secondo le procedure delineate nel disciplinare INFOIL di impianto, l’accertamento quantitativo dei suddetti prodotti, anche con controlli a posteriori, tramite le telemisure e la relativa storicizzazione, ovviamente a condizione che le stesse conservino l’affidabilità posseduta all’atto del rilascio dell’autorizzazione.

Con l’occasione, si rammenta, infine, che, indipendentemente dalla posizione di prodotto finito o semilavorato attribuita, il trasferimento ad un altro soggetto obbligato del prodotto energetico deve essere effettuato con la scorta del documento amministrativo elettronico (e-AD) di cui al Reg.(CE) n. 684/2009 della Commissione del 24/07/2009 in tutti i casi previsti, sulla base del codice NC del prodotto, nell’art.21, comma 10 del D. l. vo 504/95.

(Agenzia delle Dogane, circolare n. 2/D del 3 febbraio 2015)

8) Imposta di bollo da pagare con modello F24

Estese le modalità di versamento alle somme dovute per l’imposta di bollo assolta in modo virtuale. A partire dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, sono effettuati mediante il modello “F24”.

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Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare per tali versamenti e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Periodo transitorio

Fino al 31 marzo 2015, i versamenti delle somme possono essere effettuati anche utilizzando il modello “F23”.

Gli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevedono che, per determinate categorie di atti e documenti, l’imposta di bollo possa essere assolta in modo virtuale. Attualmente il versamento dell’imposta viene effettuato mediante F23 dai soggetti autorizzati all’apposizione del bollo virtuale.

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all’articolo 17, comma 2 lettera h-ter, stabilisce che le modalità di versamento unitario e compensazione previste per i pagamenti dei tributi e delle somme già individuate al medesimo comma possono essere estese alle altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.

In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tra l’altro, anche all’imposta di bollo nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni. Il medesimo decreto 8 novembre 2011 ha altresì previsto che le modalità e i termini per l’attuazione delle relative disposizioni sono definite, progressivamente, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate per i tributi e le altre entrate di sua competenza.

In un’ottica di razionalizzazione dei processi amministrativi relativi ai tributi indiretti, il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dell’imposta e rappresenta inoltre un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Per permettere l’adeguamento alla nuova modalità di pagamento ai soggetti autorizzati l bollo virtuale è stato previsto un periodo transitorio, sino al 31 marzo 2015, durante il quale è possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24.

(Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 14261 del 3 febbraio 2015)

9) Vademecum per il tirocinio professionale di Consulente del Lavoro

Predisposto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro in collaborazione con Fondazione studi, questo nuovo e book, disponibile nel sito nazionale dei Consulenti del lavoro, racchiude tutta la normativa sul praticantato (tirocinio professionale del CDL), così come modificata dalla riforma delle professioni. Il quaderno è diviso in 3 sezioni, una dedicata al praticante con gli adempimenti e gli obblighi, una dedicata al professionista che lo accoglie e l’altra al Consiglio provinciale che regola, con ampia autonomia, tutta l’attuazione del percorso formativo. Oltre alla normativa, troverete anche la prassi del CNO e le Faq sull’argomento.

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Utilissime risultano le numerose e ricche schede di sintesi che spaziano dai requisiti all’iscrizione al registro, dagli adempimenti formali alla formazione, dal ruolo del tutor alle regole per il rimborso spese, dalle verifiche del CPO fino all’attribuzione del certificato di compiuta pratica.

(Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, nota del 3 febbraio 2015)

Vincenzo D’Andò

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