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PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIETI

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PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIETI

SPETT.LE OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO PRESSO LA PREFETTURA

U.T.G. DI RIETI, AL PERSONALE CIVILE E DELLA POLIZIA DI STATO IN SERVIZIO PRESSO LA

QUESTURA DI RIETI,EORGANISMI PERIFERICI DI PS(ANCHE NELLE SEDI CD. DISAGIATE) LETTERA DINVITO.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 18604/2018, questa Amministrazione ha indetto la procedura negoziata di cui in oggetto alla quale codesto operatore economico è invitato a partecipare.

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 144 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.

50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento della fornitura è la sede della Prefettura e della Questura di Rieti, codice NUTS ITE42.

CIG:7656681D08

CPV: 55510000-8

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Fabiola Gallo, Dirigente del Servizio contabilità e gestione finanziaria.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

A. DOCUMENTI DI GARA La documentazione di gara comprende:

1) Lettera d’invito;

2) Il Capitolato di gara, che costituisce il progetto redatto da questa amministrazione per la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti;

3) Tutta la documentazione di cui al punto 14.

B. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma MePA (in seguito: Sistema), almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due

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giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante comunicazione all’interno del Sistema.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

C. COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui la Prefettura di Rieti lo riterrà opportuno, le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO

L’appalto ha ad oggetto la fornitura di un numero stimato di buoni pasto così suddivisi:

OGGETTO DEL LOTTO NUMERO

STIMATO

VALORE NOMINALE

IMPORTO PRESUNTO AFFIDAMENTO Fornitura Buoni Pasto al personale civile in servizio presso la

Prefettura di Rieti, presso la Questura di Rieti e gli organismi periferici di P.S. e al personale di P.S. non dirigente, in servizio presso la questura di Rieti e gli Organismi periferici di P.S.

28.000 7,00 196.000

Fornitura Buoni Pasto al personale dirigenziale di P.S. in servizio presso la Questura di Rieti e Organismi periferici di

P.S. 800 4,65 3.720

Importo totale a base di gara 199.720,00

Si sottolinea che tali volumi, e conseguentemente i relativi corrispettivi, hanno valore puramente indicativo e che pertanto l’entità del quantitativo da consegnare ed i relativi pagamenti saranno correlati al reale fabbisogno della Prefettura. I quantitativi indicati nel presente articolo pertanto non impegneranno in alcun modo la Prefettura che richiederà i buoni pasto sulla base delle effettive necessità.

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In nessun caso pertanto sarà riconosciuto all’aggiudicatario un quantitativo minimo di buoni pasto.

L’importo posto a base di gara, ai fini del calcolo della garanzia provvisoria e del contributo ANAC, è pari ad € 199.720,00 Iva esclusa.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 3.614,93 calcolati sulla base del costo medio del lavoro dei dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, determinato con CCNL 8 febbraio 2018.

Il prezzo unitario dei buoni pasto risultante dall’offerta in termini di ribasso dell’aggiudicatario costituisce il prezzo in base al quale verrà calcolato l’importo definitivo dell’appalto, iva esclusa, fermo restando che i pagamenti saranno in ogni caso dipendenti dalle quantità effettivamente ordinate.

L’appalto è finanziato con i fondi che saranno messi a disposizione dal Ministero dell’Interno. I pagamenti avverranno solo a seguito del loro effettivo accreditamento.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI A. DURATA

Il presente affidamento ha la durata di mesi 7 a partire dalla data di stipula. L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza naturale, ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.lgs.

n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, nel caso in cui successivamente alla stipula del suddetto contratto si rendano disponibili convenzioni stipulate da Consip Spa per il servizio oggetto della presente gara. In questo caso, è facoltà dell’amministrazione recedere anticipatamente dal contratto anche senza preavviso, fatto salvo il corrispettivo dovuto per i buoni pasto già richiesti e consegnati.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra

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forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi:

- gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.

del 2001 n. 165;

- gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e ss.mm.ii.;

- gli operatori economici che incorrono nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del Codice;

- gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Ministero dell’Interno allegato alla presente lettera d’invito, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità economico finanziario.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte formulate da operatori economici privi della qualificazione richiesta dalla presente lettera d’invito.

A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per l’attività oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 144 d.lgs. 50/2016: essere società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro e avere quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi, in conformità all’art. 144 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

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B. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari o superiore all’importo a base di gara; tale requisito è richiesto al fine di assicurare la credibilità e la sostenibilità dell’offerta.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

d) avere solidità economica e finanziaria attestata da un’idonea dichiarazione bancaria, da parte di un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n. 385, attestante la capacità economico-finanziaria dell’offerente ai fini dell’assunzione del contratto oggetto della presente gara.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo e economico finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Tutti gli offerenti devono, pertanto, registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. E’ opportuno che l’operatore economico si attivi tempestivamente e coerentemente con la scadenza della procedura di gara ai fini dell’ottenimento del predetto documento. In caso di dubbi in merito alla corretta generazione del Passoe, anche in relazione ai casi di avvalimento, subappalto o partecipazione in RTI o consorzio l’operatore potrà contattare il contact center di ANAC al numero

800/896936 o consultare la sezione FAQ dell’ANAC al link:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcp ass#nota3.

Resta in ogni caso a carico dell’operatore economico la verifica della tempestiva predisposizione da parte dei soggetti competenti dei documenti richiesti in sede di gara. La Prefettura, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario per il buon andamento della gara e/o in caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema AVCpass si riserva di effettuare le verifiche dei documenti in maniera tradizionale richiedendoli espressamente ai concorrenti anche in modalità cartacea.

 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7 lett. A sub a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016, di cui al punto 7. lett. A, sub b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di cui al precedente punto 7. lett. C sub d) (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità) è posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione; nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione.

8. AVVALIMENTO

È consentito l’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 89 del Codice, da parte del concorrente singolo, consorziato e raggruppato. Si rammenta che non possono in nessun caso formare oggetto di avvalimento i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti inserisce nella busta A oltre ai documenti di cui all’articolo 14 del presente disciplinare anche l’ulteriore documentazione indicata al paragrafo 14.1 secondo quanto disposto dall’art. 89 del Codice.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 89 del Codice, la Prefettura verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Prefettura in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante. In caso di subappalto pertanto il concorrente oltre alla documentazione di cui all’articolo 14 dovrà presentare anche il DGUE del subappaltatore e indicare nel proprio DGUE l’intenzione di subappaltare nella sezione pertinente come specificato al paragrafo anche al paragrafo 14.2.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base di gare e precisamente di importo pari ad € 3.994,40 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

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La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia provvisoria può essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita in denaro o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso aziende di credito autorizzate. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l.

11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);

4) avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

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c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per fruire del beneficio delle riduzioni ex art. 93, comma 7, del Codice deve essere allegata alla garanzia medesima copia per immagine su documento informatico della/delle certificazioni che danno diritto alla riduzione, la cui conformità all’originale in possesso della ditta Offerente deve risultare, a pena di esclusione, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, digitalmente firmata dal rappresentante legale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.

Per la partecipazione alla presente procedura di gara è dovuto in favore dell’Anac il contributo di importo pari ad euro 20,00.

(11)

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. I concorrenti devono presentare offerte unitarie. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte della fornitura richiesta. Le offerte e tutta la documentazione richiesta dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

Si precisa che, a pena di esclusione, laddove il documento originale richiesto sia cartaceo andrà allegata in luogo dello stesso una copia per immagine su documento informatico (documento scannerizzato in formato PDF) e andrà attestata la conformità all’originale in possesso della ditta Offerente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000, digitalmente firmata dal rappresentante legale.

L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16/11/2018, pena l’irricevibilità dell’offerta. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema MEPA.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Prefettura di Rieti adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n.

50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva comunicazione tramite il Sistema MePA.

L’“OFFERTA” dovrà contenere tre buste separate:

BUSTA A – Documentazione amministrativa;

BUSTA B – Offerta tecnica;

BUSTA C – Offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la seguente documentazione:

1) DGUE (Allegato 1)

Il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo, in conformità al modello allegato al presente disciplinare e tenendo conto delle istruzioni allegate (ALLEGATO 2). Il DGUE dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

a. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;

b. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del Codice;

c. in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere sottoscritto dal soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria);

d. in caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’articolo 14.2 della presente lettera di invito.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta copia autentica della procura generale o speciale. Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC. e delle seguenti ulteriori istruzioni. Con tale documento, il concorrente ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000, attesta il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara. In particolare:

- Il possesso dei “Requisiti di carattere generale" del presente bando è attestato attraverso la compilazione delle Parti II e III del DGUE. I predetti requisiti dovranno essere autodichiarati in caso di partecipazione in RTI o Consorzio: 1) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo); 2) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo); 3) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice. Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese anche con

(14)

riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C mentre nel caso di subappalto è necessario completare la sezione D.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art.

80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Prefettura ogni opportuna valutazione.

- I “Requisiti di idoneità professionale " e i "Requisiti di capacità economico-finanziaria" del presente disciplinare devono essere attestati attraverso la compilazione della parte IV sezione «α» del DGUE. I predetti requisiti dovranno essere autodichiarati in caso di partecipazione: 1) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi, da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione/i; 2) in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del Codice, dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici, che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione.

- Non è richiesta la compilazione della parte V.

- Il concorrente ed ogni altro operatore economico tenuto alla compilazione del DGUE dovrà rendere le Dichiarazioni finali di cui al DGUE parte VI.

2) dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice nonché dichiarazione contenente i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero l’indicazione della banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta (Allegato 3);

3) dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (allegato 4);

4) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;

5) Patto di integrità (allegato 5);

6) Ricevuta del contributo ANAC pari ad euro 20;

7)Certificato di iscrizione alla camera di commercio

8) una dichiarazione bancaria da parte di un istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n. 385, attestante la capacità economico-finanziaria dell’offerente ai fini dell’assunzione del contratto oggetto della presente procedura; qualora per fondati motivi non sia in grado di produrre tale referenza l’operatore economico potrà produrre altra documentazione comprovante i requisiti economico finanziari sulla quale la stazione appaltante esprimerà il giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del Codice;

9) garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: La garanzia è pari ad euro 3.994,40 corrispondente al 2% (due per cento) del corrispettivo dell’appalto a base d’asta.

La garanzia deve essere prestata secondo le indicazioni di cui all’art. 10 della presente lettera di invito.

10) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (*) per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

(15)

11) copia dei bilanci degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili o, qualora l’operatore abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, degli ultimi esercizi disponibili.

14.1 (in caso di avvalimento)

Nel caso in cui il concorrente decida di ricorrere all’avvalimento, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere prodotta anche la documentazione indicata nell’art. 89 comma 1 del Codice dei Contratti e in particolare:

a) dichiarazione del concorrente indicante i requisiti che formeranno oggetto di avvalimento e la denominazione dell’impresa ausiliaria (compilando la sezione C del proprio DGUE – Allegato 1);

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’allegato 6);

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’allegato 6);

4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

14.2 (in caso di subappalto)

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. Il Concorrente dovrà inserire nella busta A anche il DGUE del subappaltatore.

14.3 (in caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI) Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:

- la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al consorzio; è possibile avvalersi delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 dell'importo richiesto solo se il Consorzio sia in possesso delle certificazioni richieste;

- l’Offerta tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio;

- il PASSOE deve essere presentato dal Consorzio.

RTI costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 o un Consorzio ordinario costituito di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016:

- la cauzione provvisoria dovrà essere intestata alla mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il RTI; è possibile avvalersi delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 dell'importo richiesto solo qualora tutti i partecipanti siano in possesso delle certificazioni richieste;

- l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della mandataria;

- il PASSOE deve essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento;

(16)

- dovrà essere presentato originale o copia autentica dell’atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, di cui all’art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico designato come mandatario, che dovrà indicare le quote di partecipazione al raggruppamento da parte di ciascuna mandante. La mandataria in ogni caso dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria.

RTI o Consorzio ordinario costituendo:

- la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a ciascun componente del raggruppamento; è possibile avvalersi delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 dell'importo richiesto solo se tutti i partecipanti siano in possesso delle certificazioni richieste;

- l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppando o consorziando;

- il PASSOE deve essere presentato dal soggetto designato quale mandatario e contenere i dati di tutto il raggruppamento;

- dovrà essere presentata la dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppando o consorziando, attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La mandataria in ogni caso dovrà eseguire il servizio in misura maggioritaria.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA La busta B – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione n. 2 allegati:

 L’allegato A: una relazione relativa al progetto tecnico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante, nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 della presente lettera d’invito, “progetto tecnico” (criterio n. 1).

 L’allegato B: una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente tutti gli elementi di valutazione previsti dalla tabella di cui all’art. 17A del presente disciplinare, redatta preferibilmente utilizzando il modello di cui allegato n. 7.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato 8 alla presente lettera d’invito e contenere i seguenti elementi:

 Sconto offerto sul valore nominale del buono pasto espresso in valore assoluto e con 3 (tre) decimali dopo la virgola, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

 I prezzi unitari da applicare ai buoni pasto al netto dello sconto offerto;

 Il prezzo complessivamente offerto pari alla risultante del prezzo unitario dei buoni pasto offerto moltiplicato per il numero stimato dei buoni pasto quantificati in n. 28.000 per i buoni pasto dal valore nominale di euro 7,00 e n. 800 per i buoni pasto dal valore nominale di euro 4,65.

Verranno presi in considerazione solo tre decimali dopo la virgola, eventuali ulteriori decimali inseriti dal Concorrente non saranno considerati ovvero non si procederà ad alcun arrotondamento.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale.

(17)

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N. CRITERI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PESI SUB PESI

ELEMENTI QUALITATIVI 70

1

Progetto tecnico Organizzazione ed Erogazione del servizio da valutarsi secondo quanto di seguito specificato

Max 20

Max 10 per Organizzazione Max 10 punti per erogazione

2

Termini di consegna dei Buoni Pasto all’Amministrazione

(Paragrafo 7 del capitolato)

Il Fornitore provvederà a consegnare all’Amministrazione i buoni pasto entro 8

giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di approvvigionamento e entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento da parte del fornitore nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima.

Max 5

2

Il Fornitore provvederà a consegnare all’Amministrazione i buoni pasto entro 7

giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di approvvigionamento e entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento da parte del fornitore nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima.

5

3

Commissione da applicare ai titolari

degli Esercizi che accettano i Buoni

Il Fornitore si obbliga ad applicare una Commissione ai titolari degli Esercizi che accettano i Buoni pasto oggetto del presente appalto uguale allo sconto sul valore nominale offerto in sede gara.

5 5

(18)

pasto oggetto del presente appalto (cfr.

par. 10 lettera b del capitolato)

4

Rete degli esercizi convenzionati

Il Fornitore, oltre al numero minimo di Esercizi indicati nella tabella n. 1 al par. 9.1 del capitolato, si impegna a convenzionare, per tutta la durata contrattuale, complessivamente n. 20 o più esercizi.

Max 30

30

Il Fornitore, oltre al numero minimo di Esercizi indicati nella tabella n. 1 al par. 9.1 del capitolato, si impegna a convenzionare, per tutta la durata contrattuale, complessivamente n. 11 o più esercizi fino a un massimo di 19 esercizi

20

5

Numero di date previste dal fornitore

nel calendario dei pagamenti (riferimento par. 10 lett. a) del capitolato)

Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti 4 date di consegna al mese.

Con riferimento al presente criterio si precisa che le 4 date sono da intendersi una ogni sette giorni solari.

Nell’ipotesi in cui la data di consegna dovesse ricadere in un giorno non lavorativo, la data del calendario dovrà ricadere nel giorno lavorativo immediatamente successivo.

Nei mesi di gennaio e dicembre dovranno essere previste solo 2 (due) date di consegna intervallate da non meno di 7 giorni; nel mese di agosto dovranno essere previste solo 2 (due) date di consegna intervallate da non meno di 15 giorni.

Max 5

5

Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti 2 date di consegna al mese.

Con riferimento al presente criterio si precisa che le 2 date sono da intendersi una

ogni 15 giorni solari. Nell’ipotesi in cui la data di consegna dovesse ricadere in un giorno non lavorativo, la data del calendario dovrà ricadere nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Nei mesi di gennaio e dicembre le due date previste dovranno essere intervallate da non meno di 7 giorni; nel mese di agosto le due date previste dovranno essere intervallate da non meno di 15giorni.

2

6

Termini di pagamento da applicare ai titolari

degli Esercizi che accettano i Buoni pasto oggetto del presente appalto (cfr.

paragrafo 10 lett. a del capitolato)

Pagamento, per tutta la durata del Contratto, degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 15 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del paragrafo 9 del Capitolato Tecnico (“Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati”) e di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo, calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi (rif. par. 9.1 lett. b) del Capitolato Tecnico).

Max 5

5

Pagamento, per tutta la durata del Contratto, degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi, per i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 20 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del paragrafo 9 del Capitolato Tecnico (“Caratteristiche della rete di Esercizi

2

(19)

convenzionati”) e di 40 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo, calcolati dalla data, indicata nel calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi (rif. par. 9.1 lett. b) del Capitolato Tecnico).

PROGETTO TECNICO (MAX PUNTI 20)

Il punteggio sarà attribuito sulla base di un progetto tecnico, prodotto in una relazione descrittiva redatta nel rispetto dei sub criteri sottoriportati, non superiore a cinque facciate in formato A4 (dal computo delle facciate sono escluse copertina ed indice), tipo e corpo del carattere Arial 12, orientamento verticale, dettagliato ed esaustivo presentato da ciascun operatore economico concorrente, che meglio risponda alle esigenze organizzative dell’Ente, anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative e tecnologiche, che rendano il servizio richiesto ancora più funzionale come meglio di seguito descritto.

Nella valutazione dei punteggi da attribuire al progetto, si terrà conto dei seguenti parametri e criteri:

Subcriterio – Organizzazione del servizio (max punti 10)

1 Struttura organizzativa per forme di assistenza ai clienti ed ai ristoratori (es. linee dedicate)(max punti 3);

2 Informatizzazione delle procedure relative all’ordine dei buoni pasto (max punti 3);

3 Soluzioni innovative e di assistenza proposte all’Ufficio Personale della Prefettura per la gestione del contratto - es. report su piattaforma web degli utilizzi dei buoni (max punti 4).

Subcriterio – Erogazione del servizio (max punti 10)

1. Modalità di controllo dell’effettuazione del servizio e di redazione di report di rendicontazione, aggiornamento dell’elenco degli esercizi convenzionati, tempestivo intervento per la richiesta di convenzione di nuovi locali (max punti 2);

2. Fruibilità di collegamenti informatici, indicazione delle procedure da adottare in caso di furto e/o smarrimento e sistemi tempestivi di blocco in caso di furto e/o smarrimento dei buoni pasto (max punti 3);

3 Inserimento nelle rete dei locali di locali che attuano specifiche politiche di somministrazione di alimenti di produzione biologica, a lotta integrata, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta e l’utilizzo di prodotti provenienti dal commercio Equo e Solidale (max punti 3);

4 Inserimento nella rete dei locali di locali che somministrano alimenti per i quali è assicurata la rintracciabilità di filiera agroalimentare, intesa come capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazione documentata, di cui alla norma UNI 10939/2001 “Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari (max punti 2);

A ciascuno dei subcriteri di cui sopra è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

GIUDIZIO COEFFICIENTE

Eccellente 1

Buono 0,8

(20)

Discreto 0,6

Sufficiente 0,4

I sub-criteri con punteggio tabellare di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, e 6 non richiedono la definizione di un coefficiente: il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

B. ELEMENTI QUANTITATIVI: PREZZO OFFERTO (punti 30)

L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato e dovrà contenere le informazioni nel modello incluse (ALL. 7). In particolare, dovrà essere espressa indicando un ribasso percentuale unico sul valore nominale dei buoni pasto di cui all’art. 3 del presente disciplinare.

Si rammenta che in nessun caso, ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. 50/2016, il ribasso non potrà essere superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti. L’offerta dovrà altresì contenere:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

- le giustificazioni in merito al ribasso offerto. Tali giustificazioni dovranno essere formulate tenendo conto in particolare di quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 del Codice dei Contratti.

Sarà attribuito il valore massimo di 30 punti all’offerta contenete il minor prezzo complessivo rispetto alla base d’asta di euro 199.720,00 come indicato all’art. 3 del presente disciplinare, mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi proporzionalmente decrescenti applicando la formula che segue, con arrotondamento alla seconda cifra decimale:

V(a)i = 30*Rmax/Ra Dove:

Ra= il prezzo complessivo offerto dal concorrente

Rmax = il prezzo complessivo più basso offerto in sede di gara 30 = punteggio massimo attribuibile

Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta dovrà essere valida per il periodo indicato nella RDO.

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata mediante la sommatoria dei punteggi complessivi dell’offerta tecnica ed economica.

Tale punteggio complessivo determinerà la graduatoria finale.

Saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti che abbiano presentato un’offerta recante un corrispettivo superiore al valore massimo contrattuale posto a base di gara.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli articoli 144 e 95 comma 3 del Codice da parte di una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla Prefettura ai sensi del combinato disposto degli articoli 77 e 216 del Codice.

La commissione attribuirà i punteggi sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui al presente disciplinare. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 19 novembre 2018 presso la sede della Prefettura in Piazza Cesare Battisti n. 10 alle ore 10,30. Alle sedute pubbliche è possibile partecipare tramite la specifica funzionalità prevista sul MePA o recandosi presso la sede suindicata. Si precisa che presso la Prefettura potranno assistere alla seduta esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

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