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Matrimonio all estero: è valido anche in Italia?

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Matrimonio all’estero: è valido anche in Italia?

Autore: Sabrina Mirabelli | 17/07/2020

E’ ammesso il riconoscimento in Italia del matrimonio celebrato all’estero purché vengano rispettate determinate regole per la celebrazione.

Negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento del numero di matrimoni celebrati

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all’estero sia tra cittadini italiani sia tra nostri connazionali e cittadini stranieri. Le ragioni possono essere differenti e per lo più di carattere personale: ad esempio c’è chi preferisce una celebrazione intima alla presenza solo dei testimoni, chi, in occasione di un secondo matrimonio, si riposa fuori dall’Italia in modo da evitare di invitare nuovamente i parenti e gli amici, chi sceglie uno sposalizio estero semplicemente per risparmiare. A tal proposito, basti pensare che il costo di un matrimonio tradizionale si aggira mediamente intorno ai 20.000 euro mentre oltre confine si possono spendere anche meno di 3.000 euro.

C’è, poi, chi predilige mete esotiche come le Seychelles, Mauritius o la Polinesia o stravaganti come Las Vegas per delle nozze fuori dagli schemi comuni. In tutti questi casi, si pone comunque un problema: il matrimonio all’estero è valido anche in Italia? La risposta è differente a seconda del tipo di celebrazione perché alcune hanno piena validità legale e, quindi, sono legalmente riconosciute nel nostro Paese mentre altre non ne hanno alcuna e di conseguenza per lo Stato italiano il matrimonio non esiste (vedi il caso delle nozze celebrate alle Maldive).

Com’è disciplinato il matrimonio all’estero di un cittadino italiano

Il matrimonio all’estero di un cittadino italiano è disciplinato sia dal diritto internazionale privato sia dal diritto nazionale.

Secondo la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun futuro sposo, quindi, quella italiana per il cittadino italiano, e quella richiesta dalla legge nazionale per il cittadino straniero [1].

Nello specifico, le condizioni necessarie per contrarre matrimonio all’estero da parte di un cittadino italiano sono stabilite dal nostro codice civile e riguardano l’età, la sanità mentale e l’inesistenza di un precedente vincolo matrimoniale.

Inoltre, sono previsti degli impedimenti quali l’esistenza di determinati vincoli di parentela, affinità, adozione tra i nubendi e l’ipotesi del delitto [2]. La mancanza di uno di questi requisiti o la presenza di uno dei predetti impedimenti rendono il matrimonio eventualmente contratto, invalido con riferimento all’ordinamento

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giuridico italiano.

La legge italiana prevede anche degli impedimenti al matrimonio che non comportano un’invalidità dello stesso ma una sua semplice irregolarità, la quale comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti degli sposi, se pur di modico importo [3]. Tali impedimenti sono il lutto vedovile [4] e l’omissione delle pubblicazioni.

Sempre secondo il diritto internazionale privato il matrimonio contratto all’estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dallo Stato di comune residenza in tale momento [5]. La legge straniera comunque non si applica se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico [6].

Dal canto suo l’ordinamento giuridico italiano ha disciplinato la materia prevedendo che, affinché il matrimonio sia riconoscibile o meglio trascrivibile in Italia, la celebrazione deve avvenire dinanzi:

ad un’autorità straniera locale;

all’autorità diplomatica o consolare;

ad un ministro di culto religioso [7].

Esaminiamo queste tre distinte ipotesi.

Matrimonio celebrato dinanzi all’autorità straniera locale

Il matrimonio celebrato da un cittadino italiano all’estero dinanzi all’autorità straniera locale è valido e produce effetti immediati anche nell’ordinamento giuridico italiano, se:

vengono rispettate le forme previste nello Stato straniero;

sussistono le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio secondo le norme del codice civile.

In questo caso, non c’è l’obbligo delle pubblicazioni, a meno che non sia richiesto dalla legislazione straniera.

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In alcune ipotesi l’autorità straniera può richiedere una certificazione relativa alla capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla-osta.

Come viene rilasciata la certificazione di capacità matrimoniale

Il nostro Paese insieme ad altri, quali l’Austria, il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Germania, il Portogallo, la Spagna, la Svizzera e la Turchia, nel 1980 ha aderito alla Convenzione di Monaco, la quale ha previsto delle norme comuni per il rilascio della certificazione di capacità matrimoniale.

La stessa, che ha una validità di 6 mesi, viene rilasciata dall’autorità competente, che in Italia è l’ufficiale dello stato civile, solo se il cittadino possiede i requisiti e se vi sono le condizioni per contrarre matrimonio necessari secondo la legge dello Stato di appartenenza.

L’Italia, altresì, ha stipulato ulteriori accordi con la Svizzera e l’Austria al fine di semplificare le procedure per la celebrazione dei matrimoni tra i cittadini provenienti da tali Paesi.

Per tutti gli altri Stati si parla di nulla-osta.

Come si legalizza l’atto di matrimonio straniero

Successivamente alla celebrazione delle nozze dinanzi all’autorità straniera locale, gli sposi devono rimettere copia dell’atto di matrimonio, legalizzato e tradotto, all’autorità diplomatica o consolare italiana, che provvederà a trasmetterlo all’ufficiale dello stato civile italiano per la trascrizione.

Poiché l’atto è immediatamente valido ed efficace, la sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano ha natura meramente dichiarativa e di pubblicità. Più precisamente, la procedura da seguire è la seguente: una volta contratto il matrimonio gli sposi, previo appuntamento, devono recarsi presso l’ufficio consolare per procedere alla legalizzazione del relativo atto. A tal fine devono esibire l’atto originale, in lingua straniera, e una sua traduzione, della quale devono richiedere il certificato di conformità. Tali atti sono soggetti al pagamento di diritti, il cui importo è calcolato in base alla tariffa consolare vigente al momento.

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La legalizzazione e la traduzione non sono richieste per gli atti di matrimonio rilasciati da quei Paesi (Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia) che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, la quale prevede la consegna di un modulo plurilingue.

Matrimonio celebrato dinanzi dall’autorità diplomatica o consolare italiana

Le autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero possono svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile. Pertanto, il Console può celebrare i matrimoni tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano ed uno straniero.

A tal fine, i futuri sposi devono presentare l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, recandosi personalmente al consolato oppure inviandola a mezzo posta, via fax o tramite e-mail. All’istanza occorre allegare le copie dei documenti di identità dei nubendi.

Una avuta accolta l’istanza, i futuri sposi devono richiedere le pubblicazioni in base al luogo dove gli stessi sono residenti. Più precisamente, se entrambi risiedono in Italia, le pubblicazioni vanno richieste all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza.

Se il cittadino italiano risiede all’estero e l’altro, italiano o straniero, risiede in Italia, le pubblicazioni possono essere richieste all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza in Italia o, in alternativa, all’autorità consolare italiana all’estero nella cui circoscrizione risiede il futuro sposo.

Se il cittadino italiano è residente nel nostro Paese e l’altro, italiano o straniero, risiede all’estero, le pubblicazioni vanno richieste al Comune italiano di residenza.

Infine, se entrambi i futuri sposi sono residenti all’estero, le pubblicazioni vanno richieste solo all’autorità consolare.

Nella celebrazione del matrimonio davanti all’autorità consolare si applica la procedura all’uopo prevista dal nostro codice civile [8]. Pertanto, nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni,

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anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 c.c.; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’uno dopo l’altra, la dichiarazione che si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie e di seguito dichiara che sono unite in matrimonio.

L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Successivamente l’autorità consolare lo invia all’ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente.

Nel caso in cui il matrimonio non dovesse essere valido per l’ordinamento del Paese straniero, il Console può rifiutarsi di celebrarlo oppure può celebrarlo, informando, però, gli sposi dell’inefficacia dell’atto nello Stato straniero.

Matrimonio religioso del cittadino italiano celebrato all’estero

Un matrimonio religioso celebrato da un cittadino italiano all’estero è valido ed efficace solo se produce effetti civili per l’ordinamento giuridico dello Stato straniero in cui viene celebrato.

Inoltre, il matrimonio va trascritto nei registri dello stato civile italiano. Anche in questo caso la trascrizione ha solo un valore dichiarativo e di pubblicità.

In particolare, per quanto riguarda i matrimoni celebrati all’estero con rito canonico-concordatario, la Corte di Cassazione ne ha affermato la piena validità, sostenendo che tale tipo di matrimoni hanno valore ultraterritoriale e possono essere ricevuti in qualsiasi parte del mondo dove sono presenti ministri del culto cattolico, cioè dei sacerdoti.

Ne consegue che tali matrimoni poiché celebrati secondo un ordinamento giuridico vigente anche all’estero, riconosciuto dallo Stato italiano come competente in materia matrimoniale, devono considerarsi validi civilmente e possono essere trascritti nei registri dello stato civile italiano.

Note

[1] Art. 27 L. n. 218/1995. [2] Art. 84 e ss. cod. civ. [3] Artt. 134 e 140 cod. civ.

[4] Art. 89 cod. civ. [5] Art. 28 L. n. 218/1995. [6] Art. 16 L. n. 218/1995. [7] Art.

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16 D.P.R. n. 396/2000 (nuovo ordinamento dello stato civile). [8] Art. 107 cod. civ.

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