Capitolo 6
Organizzazione dell’Azienda Sanitaria
Premessa Come visto la Regione ha la facoltà di scelta del Modello di Gestione del Servizio Sanitario. Ma le attività che devono essere garantite in ogni Asl, sono tre:‐ Regime in Acuzie, ovvero l’Ospedale – Presidio ospedaliero a cui viene assegnato il 45% della quota capitaria regionale (solo per questi servizi si sono individuate le prestazioni sanitarie DRG);
‐ Servizi Territoriali, ovvero le attività socio‐sanitarie come le visite ambulatoriali, le analisi dei pazienti non ricoverati, i Medici di base di Medicina Generale, etc, a cui viene assegnato il 50% della quota;
‐ Prevenzione, come la Veterinaria, le ispezioni per la Salute Alimentare, etc., a cui viene assegnato il restante 5% della quota.
L’Asl è dotata di Piena Autonomia Imprenditoriale1, con finalità sociali ed umanitarie. E’ di natura pubblica (Personalità Giuridica Pubblica) ed è deputata alla Gestione del Servizio Sanitario al cui servizio i Medici sono titolari dell’Autonomia Professionale. Essendo un’Azienda è composta dalle: risorse umane, beni materiali, immateriali e conoscenze, la cui combinazione ed organizzazione è orientata alla produzione dei servizi sanitari destinati al soddisfacimento dei bisogni sanitari dei cittadini2. La sua Autonomia Imprenditoriale, gli permette di operare con gli stessi strumenti che utilizzano gli imprenditori privati, al fine di raggiungere nel Medio‐Lungo Periodo un punto di Equilibrio (non cerca il profitto), fra la riduzione del disavanzo (tendendo al raggiungimento del pareggio di bilancio) e l’esigenza di conseguire o mantenere i livelli qualitativi e quantitativi di assistenza (Missione assistenziale), con la possibilità di esternalizzare alcuni servizi (come ad esempio le Pulizie). La Funzione Imprenditoriale è ripartita fra:
‐ le Regioni, che partecipano, attraverso il finanziamento al Rischio economico e determinano il campo di Azione (il Controllo) delle Asl;
‐ le Aziende che scelgono i mezzi e le modalità operative, attraverso la Direzione Generale che stabilisce le attività.
E’ la Legge Regionale che fissa i limiti della funzione imprenditoriale dell’Asl di appartenenza. Dalle Asl si ha poi lo scorporo degli Ospedali di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, ovvero le Aziende Ospedaliere. Queste mantengono gli stessi requisiti e la stessa organizzazione delle Asl, cioè sono dotate di Personalità Giuridica ed Autonomia Economico‐
1 D. lgs. 502/92 e D. lgs. 229/99, si ha il concetto di Autonomia Imprenditoria, che si compone dall’insieme delle seguenti
forme di Autonomia dell’Asl:
‐Organizzativa: il potere di identificare autonomamente la struttura organizzativa dell’apparato aziendale (insieme degli elementi che compongono il sistema organizzativo interno);
‐Amministrativa: il potere di adottare in via autonoma i provvedimenti amministrativi implicanti l’esercizio della potestà pubblica; ‐Patrimoniale: la capacità di disporre del patrimonio, mediante gli atti di acquisizione, di amministrazione e di cessione; ‐Contabile: l’area della gestione economico‐finanziaria‐patrimoniale; Gestionale: il potere di determinare autonomamente, nell’ambito della programmazione, gli obiettivi dell’azione. Comprende la programmazione delle attività, l’allocazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, la determinazione del lavoro, etc.; ‐Tecnica: la determinazione delle procedure e delle modalità d’impiego delle risorse.
2 Come afferma Anselmi: attualmente, sia le attività produttive, sia quelle erogative, possono essere ricondotte al comune
denominatore della produzione di servizi, ed in quanto tali, esercitate attraverso lo “strumento” aziendale. Ansermi L. (a cura di), l’Azienda Comune, Rimini, Maggioli Editore, 2000, pagg. 28‐32.
finanziaria, con al vertice il Direttore Generale, competente per la Gestione. Si differenziano dalle Asl, anche perché le AO hanno solo la funzione dell’erogazione delle prestazioni, producono direttamente le attività, mentre l’Asl può produrle direttamente o acquistarle dai produttori esterni pubblici o privati. Il loro funzionamento, per le attività disciplinate dai Protocolli d’Intesa tra la Regione e l’Università, è attuato in coerenza con i principi di inscindibilità delle attività assistenziali della didattica e della ricerca3. L’Azienda Sanitaria Locale Le Asl provvedono4:
‐ alla Programmazione ed alla Gestione delle attività definite nei Livelli uniformi ed essenziali di assistenza, compresi quelli socio‐sanitari ad elevata integrazione sanitaria;
‐ alla Programmazione ed alla Gestione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, garantendone l’erogazione contestualmente agli interventi sociali correlati, secondo gli indirizzi della Programmazione Regionale e Locale;
‐ alla Gestione delle attività di assistenza sociale delegate dagli Enti Locali, che provvedono alla copertura dei relativi oneri.
Le attività di produzione ed erogazione delle prestazioni, sono articolate in strutture Organizzative5, secondo criteri di omogeneità e di funzionalità e ad ogni struttura organizzativa è preposto un responsabile.
L’Organizzazione specifica delle Aziende sanitarie, per assicurare la realizzazione del percorso assistenziale6, deve essere attuata in coerenza ai criteri, quali:
3 L. R. 40/05 definisce che la Giunta Regionale, acquisito il parere obbligarono della commissione consiliare competente, che
si esprime entro 30 gg. dalla richiesta, nell’ambito dei PSSIR vigente, elabora un Protocollo d’intesa con le Università per regolamentare il loro apporto alle attività assistenziali del SSR e contestualmente l’apporto di quest’ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie delle università e del SSR; a tal fine, è costituito il Comitato per l’intesa formato dal Presidente della GR e dai rettori delle Università. Il Protocollo d’Intesa opera per il periodo di validità del PSSIR. 4 L.R. 40/05 art. 32, art. 55, art. 56. 5 L.R. 84/15 suddivide le strutture organizzative in: ‐funzionali, quali Unità Organizzative Multiprofessionali che aggregano funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività, e si qualificano come: Area funzionale per le attività tecnico amministrative del centro direzionale; Articolazioni organizzative funzionali multidisciplinari e multi professionali per la gestione dei percorsi clinici per specifiche tipologie di pazienti in ambito ospedaliero e nella continuità ospedale territorio; Unità funzionale, per le attività di erogazione delle prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali di zona‐distretto e della prevenzione;
‐professionali, quali l’insieme di Professionalità Omogenee, attinenti ad una specifica funzione operativa, e si qualificano come:
Unità operative, che sono dotate di piena autonomia tecnico‐professionale, direttamente titolari di una funzione operativa, e le attività organizzative delle Unità Operative, sono svolte in coerenza ed in modo integrato con la programmazione e le direttive gestionali del dipartimento multidisciplinare di appartenenza;
Unità operative semplici dipartimentali, la cui autonomia tecnico‐professionale si esprime nell’ambito delle direttive impartite dal responsabile del dipartimento di riferimento e che sono costituite per lo svolgimento delle attività sanitarie; Sezioni ed Uffici, la cui autonomia tecnico professionale si esprime nell’ambito delle direttive impartite dal responsabile dell’unità operativa di riferimento. Le sezioni sono costituite per lo svolgimento delle attività sanitarie ospedaliere, mentre gli uffici per le attività tecnico‐amministrative.
6 L. R. 40/05 definisce il percorso assistenziale come il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare all’assistito, in
forme coordinate, integrate e programmate, l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari e socio‐sanitari, in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione.
‐ analisi dei bisogni socio‐sanitari; ‐ flessibilità delle strutture organizzative e delle procedure; ‐ responsabilità del budget; ‐ integrazione ed interazione tra le diverse professionalità; ‐ condivisione delle risorse; ‐ umanizzazione e personalizzazione dell’assistenza; ‐ previsione degli strumenti organizzativi interaziendali; ‐ sviluppo della funzione di pianificazione strategica e di controllo direzionale;
‐ raggiungimento degli obiettivi di qualità, di appropriatezza, di adeguati livelli di qualificazione ed economicità dell’attività;
‐ valutazione dei risultati raggiunti;
‐ rispetto delle norme legislative e dei contratti vigenti.
E’ la Regione, come visto, che stabilisce l’ambito di azione di riferimento in cui deve operare l’Asl e ne definisce i modi dei criteri per organizzarla. Le Asl, per il raggiungimento delle finalità definite sopra, organizzano le proprie attività secondo le funzioni di:
‐ Pianificazione Strategica, che è la funzione con la quale la direzione aziendale, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Area Vasta e dal PSSIR, avvalendosi dei responsabili delle strutture organizzative competenti, attraverso l’analisi dei bisogni, definisce gli obiettivi generali dell’azienda sanitaria, le strategie per il loro raggiungimento, l’allocazione delle risorse, lo sviluppo dei servizi ospedalieri in rete e l’assetto organizzativo dell’azienda sanitaria;
‐ Controllo Direzionale, che è svolta a livello di direzione aziendale dal direttore generale, il quale si avvale delle strutture organizzative di staff, attraverso la definizione di apposite procedure di controllo del raggiungimento degli obiettivi, in termini di servizi erogati e del corretto utilizzo delle risorse umane e materiali, anche prevedendo sistematici processi di confronto con le altre aziende sanitarie (nelle AO/U la negoziazione ed il controllo del budget delle strutture organizzative, è svolta dalla direzione aziendale);
‐ Programmazione Operativa, che ordina l’attività ed è svolta a livello in cui vengono erogate le prestazioni da parte delle strutture organizzative funzionali.
Esse concorrono alla programmazione delle attività territoriali, attraverso la partecipazione alle Società della Salute, con le quali adottano d’intesa le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di organizzazione dei servizi territoriali.
Attuano la Pianificazione attraverso gli atti di Pianificazione Strategica: i Piani Attuativi, gli Atti di Bilancio e lo Statuto Aziendale.
Per l’erogazione delle prestazioni, l’Asl disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, attraverso lo Statuto Aziendale, ovvero l’Atto Aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti attraverso le disposizioni Regionali. Infatti la Regione delinea l’area dell’autonomia dell’Asl, e quindi condiziona il contenuto dell’atto.
Attraverso l’Atto ed i regolamenti interni, l’Asl definisce le funzioni, ovvero l’organizzazione delle aziende sanitarie, come nel settore privato l’attività che è fatta dallo Statuto, il tutto nel rispetto delle leggi regionali e delle direttive impartite dalla Giunta previo parere della Commissione Consiliare competente.
E’ il Direttore Generale che adotta l’atto, lo schema dello statuto ed il regolamento di organizzazione aziendale, che trasmette alla Giunta Regionale per acquisirne il parere sulla coerenza con la programmazione regionale, con i principi ed i criteri stabiliti dalla legge. Lo Statuto è lo strumento con il quale l’Azienda si costituisce, è un atto di autogoverno che in linea di principio, consente all’Asl di costituire autonomamente:
‐ il proprio Modello organizzativo, ovvero come l’azienda si organizza; ‐ i principi ed i criteri di funzionamento, ovvero come l’azienda funziona.
La L. R. 40/05 ne definisce il contenuto:
‐ la sede legale dell’azienda e le eventuali sedi operative;
‐ le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica, e le competenze dei relativi responsabili;
‐ le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti7;
‐ le procedure per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del direttore amministrativo e sanitario e per le Asl, del direttore dei servizi sociali e del responsabile della zona‐distretto;
‐ la disciplina delle modalità per il conferimento delle deleghe, ovvero le forme di pubblicità con cui viene conferita o revocata, l’esercizio dei poteri sostitutivi del Direttore Generale;
‐ i casi in cui il comitato di dipartimento esprime i pareri8. Mentre per le AO/U sono disciplinati con atti regolamentari:
‐ la definizione delle specifiche finalità delle articolazioni organizzative professionali che tengono conto della presenza di attività didattica e di ricerca;
‐ le modalità di designazione dei rappresentanti elettivi al collegio di direzione9 ed ai comitati di dipartimento.
Essendo il Direttore Generale, il vertice dell’azienda, responsabile dell’attività dell’ente, non ha propensione a fare lo Statuto dettagliato, perché ciò lo legherebbe troppo, quindi l’atto definisce solo le Macro Decisioni. Mentre per la disciplina di determinate materie, lo statuto può rinviare a specifici Regolamenti (ad es. per quanto riguarda i rapporti tra i responsabili delle zone distretto ed i responsabili delle unità funzionali dei servizi territoriali, o per definire le modalità di partecipazione dei Medici Convenzionati alle attività di gestione e di programmazione dei servizi sanitari territoriali, o dei servizi ospedalieri in rete). Gli Organi
Presso il Centro Direzionale dell’azienda sanitaria, si ha la Direzione Aziendale dell’Asl (o dell’AO/U), che è costituita dal: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e nel caso delle Asl, ne fanno parte anche: i responsabili di zona, il direttore dei servizi sociali10 ed il responsabile della rete ospedaliera.
7 La L.R. n. 40/05 definisce il Dipartimento, come la struttura istituita per garantire l’ottimizzazione dell’impiego delle
risorse, i percorsi assistenziali integrati e le procedure operative omogenee, in relazione ad azioni programmate, progetti obiettivo o specifici processi produttivi, finalizzata a garantire l’apporto dei professionisti al governo dei servizi.
8 L. R. n. 84/15 definisce il comitato di dipartimento come l’organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di
verifica, che esprime i pareri previsti dallo statuto aziendale e supporta il direttore di dipartimento nel processo di negoziazione degli obiettivi di budget. E’ costituito nell’ambito di ogni dipartimento, al fine di garantire la multi professionalità, e presieduto dal Direttore di dipartimento e composto dai responsabili delle unità operative complesse e semplici appartenenti al dipartimento, oltre ai rappresentanti delle altre componenti professionali che partecipano ai percorsi assistenziali, che restano in carica per lo stesso periodo del Direttore di Dipartimento.
9 L. R. n. 84/15 definisce il Collegio di direzione delle Aziende Sanitarie, come l’organo di cui la Direzione Aziendale si avvale
per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico‐sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria con particolare riferimento alla appropriatezza dei percorsi diagnostico‐assistenziali. Concorre alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e di innovazione, delle soluzioni organizzative e per la valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici, e supporta la direzione aziendale nell’adozione degli atti di governo clinico dell’azienda, con le modalità disciplinate dallo statuto. Tra i suoi componenti si ha il direttore sanitario, i vice presidenti del consiglio dei sanitari, i direttori dei dipartimenti, i direttori infermieristico e tecnico sanitario, e un medico di medicina generale.
10 L. R. 40/05 e successive modifiche, definiscono il Direttore dei servizi sociali come colui che coadiuva il Direttore generale,
Nelle Asl si ha anche l’Ufficio di Direzione, che assicura l’apporto alla Direzione Aziendale: dei Direttori dei Dipartimenti o delle altre strutture funzionali di massima dimensione aziendale titolari di budget (la Direzione aziendale sente il coordinamento dei responsabili di budget, in relazione agli atti di bilancio ed agli atti di programmazione aziendale). L’ufficio supporta la Direzione Aziendale nell’adozione degli atti di governo dell’azienda sanitaria, con modalità disciplinate dallo statuto aziendale: la periodicità almeno mensile della convocazione dell’organismo da parte del Direttore Generale, i provvedimenti soggetti a parere, le modalità di partecipazione dell’ufficio di direzione all’azione di governo, e quella di comunicazione dei provvedimenti di competenza dei membri della Direzione Aziendale.
Il Direttore Generale deve motivare i provvedimenti assunti in difformità del parere reso dal Direttore sanitario o dal Direttore amministrativo, dal parere reso dal direttore dei servizi sociali, nonché dal parere del consiglio dei sanitari e da quello dell’ufficio di direzione.
Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Asl e partecipa alla direzione dell'azienda, la cui responsabilità resta in capo al Direttore Generale e concorre con la formulazione dei pareri e delle proposte, alla formazione delle decisioni del Direttore.
Il Direttore Sanitario, dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico‐sanitari, partecipa alla direzione dell'azienda unitariamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità.
Il Direttore generale ha la facoltà di risolvere il loro contratto, se sussistono Gravi motivi, violazione di leggi o buon andamento, imparzialità pubblica amministrazione o per cause di incompatibilità. Esso resta in carica 3‐5 anni con contratto di diritto privato rinnovabile, è il responsabile della complessiva gestione dell'azienda, ha i poteri di Gestione complessiva e di rappresentanza legale dell'Asl e verifica la corretta ed economica gestione delle risorse (efficaci‐efficienza‐qualità), l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa11. E' la Giunta Regionale che sceglie tra i candidati (previo confronto con la Conferenza aziendale dei sindaci dell'Asl, o d'intesa col rettore dell'università previo confronto con la Conferenza Regionale delle Società della Salute per le AO/U), in modo fiduciario, motivandone la scelta, evidenziando le differenze che lo distinguono dagli altri (la nomina è preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale). Ma nel caso in cui venga modificata la Giunta, questo non comporta la decadenza del direttore, il quale dovrà manifestare al nuovo organo politico come gestisce il suo operato, in modo da essere valutato e riconfermato sulla base dei risultati raggiunti.
Ogni anno l'operato del direttore generale viene valutato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione, il sistema di incentivazione è collegato alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna azienda sanitaria, nell'ambito del sistema di Aziendale dei sindaci e come per il Direttore Amministrativo e Sanitario, esprime i pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di sua competenza. 11 L. R. 40/05 e L. R. 84/15 definiscono le funzioni del Direttore Generale, quali: ‐ la nomina, la sospensione e la decadenza del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e per le Asl, del Direttore dei Servizi Sociali e del Direttore della Rete Ospedaliera;
‐ la nomina dei membri del Collegio Sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti e la sua prima convocazione; ‐ la nomina dei Direttori o dei Responsabili delle strutture ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità aziendali; ‐ lo Statuto Aziendale, gli Atti di Bilancio, i Piani Attuativi e la Relazione Sanitaria Aziendale; ‐ i provvedimenti che comportano modifiche del patrimonio immobiliare dell’azienda; ‐ la costituzione delle società miste, con soggetti privati, al fine di introdurre nell’organizzazione delle prestazioni innovative, economiche, efficaci‐efficienti; ‐ l’approvazione dello statuto e della convenzione della SdS, nella quale, ove costituita, il Direttore Generale è componente dell’assemblea dei soci e della giunta esecutiva.
valutazione del rapporto annuale di Monitoraggio e Valutazione. Il direttore passa così, attraverso un procedimento di verifica della Giunta dei risultati di gestione, che tiene conto delle condizioni economico‐finanziarie di partenza dell'azienda, del budget assegnato, degli obiettivi di salute e di gestione fissati dalla Regione. Le Regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale (PSSIR), con particolare riferimento alla efficacia‐efficienza e funzionalità dei servizi sanitari. E all'atto della loro nomina, definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, fermo restando la piena autonomia gestionale dei Direttori Generali stessi. Il Direttore è revocato dalla Regione se ricorrono gravi motivi o la gestione presenta una situazione di grave disavanzo (creato dalla sua gestione) o in caso di violazione di leggi o del principio di Buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. E nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano Attuativo Locale, anche il sindaco o la Conferenza Aziendale dei Sindaci12 (se l'Asl copre più comuni)13, possono chiedere al Presidente delle Giunta Regionale di revocare il Direttore generale (in quanto il comune rientra nella gestione sanitaria, attraverso la pianificazione ed il coordinamento della parte sociale). In alternativa, il Presidente della Giunta può procedere, in casi di particolare gravità, al commissariamento dell'azienda motivandone il ricorso.
Come accennato, per attenuare la monocraticità degli organi, nel 1999 è stata inserita la collegialità del Consiglio dei Sanitari, che è un organismo elettivo dell'Asl (e delle AO/U14), di durata triennale, con funzioni di consulenza tecnica sanitaria e pareri con peso rilevante, perché è rappresentativo del personale tecnico sanitario ed è presieduto e convocato dal Direttore Sanitario. E' composto a maggioranza da medici ospedalieri (scelti in modo da garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali previste dallo statuto), dirigenti medici delle attività extra ospedaliere e convenzionati, da altri dirigenti laureati del ruolo sanitario, da rappresentanti degli infermieri e dei tecnici
12 L. R. 40/05 e L. R. 84/15 rilevano che la partecipazione dei comuni alla Programmazione sanitaria e sociale integrata
regionale, avvenga attraverso la Conferenza Regionale dei Sindaci, mentre esercitano le funzioni di Indirizzo, verifica e valutazione nell’ambito territoriale di ciascuna Asl, tramite la Conferenza Aziendale dei Sindaci e la Conferenza Zonale Integrata. La Conferenza Aziendale dei Sindaci, è composta dai presidenti delle Conferenze zonali integrate e dai presidenti delle SdS, mentre è presieduta da uno dei componenti scelto tra i detti presidenti. Alle sue sedute partecipano i Direttori Generali, il Direttore per la programmazione di Area Vasta ed il Rettore dell’università di riferimento. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento adottato dalla Conferenza stessa. Esercita le funzioni di Indirizzo, Verifica e Valutazione, oltre a: ‐ emanare gli indirizzi per l’elaborazione del Piano Attuativo locale e la sua approvazione;
‐ esprimere le valutazioni in merito alla nomina del Direttore Generale e ne propone la revoca al Presidente della Giunta Regionale; ‐ esaminare ed esprimere i pareri sugli atti di Bilancio dell’Asl; ‐ concorrere all’elaborazione del Piano di Area Vasta ed esprimere la sua intesa; ‐ esprimere parere obbligatorio sul Piano Attuativo delle AO/U di riferimento sulle relative Relazioni Aziendali. 13 L. R. 40/05 definisce che per le AO/U, i protocolli d’intesa tra Regione e Università, disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell’attività dei Direttori Generali e le relative procedure di conferma e di revoca. 14 L. R. 40/05 e L. R. 84/15 definiscono il Consiglio dei Sanitari delle AO/U come organo elettivo presieduto e convocato dal Direttore Sanitario, che ne è membro di diritto. Nelle AO/U i membri delle rappresentanze: ‐ Medica, sono in numero uguale per le componenti universitarie ed ospedaliere, scelti tra i dirigenti, per rappresentare le diverse strutture organizzative funzionali; ‐ Medici Convenzionati, di cui un medico medicina generale e un pediatra di libera scelta; ‐ altri Laureati, che sono in numero uguale tra la componente universitaria e quella ospedaliera; ‐ personale Infermieristico e tecnico sanitario per la riabilitazione, prevenzione e tecnica sanitaria.
Ogni categoria è eletta dal soggetto appartenente al medesimo ruolo rappresentato: dipendenti dell’AO/U e Ospedalieri, medici convenzionati dell’Area Vasta e con l’Asl, medici ospedalieri ed Universitari, altri laureati ruolo sanitario dell’AO/U ed universitari. Al fine di assicurare la piena rappresentatività nel consiglio dei sanitari delle strutture, in sede di insediamento, il direttore generale può designare fino a 8 membri, individuati tra i dirigenti, nel numero necessario a soddisfare i criteri di parità enunciati, tenendo conto dei livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale.
sanitari (ogni categoria è eletta dai soggetti appartenenti al medesimo ruolo, dipendenti dell'Asl oppure medici convenzionati dipendenti ospedalieri o extra ospedalieri). La sua funzione consultiva dell'Azienda, si attua attraverso i Pareri Obbligatori non vincolanti al Direttore Generale sui PAL, PAH, Relazione Sanitaria Aziendale, Statuto Aziendale, per le problematiche tecnico sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e di funzionamento dei servizi (per le materie individuate dallo statuto) e per gli investimenti ad essi attinenti (Gestione delle risorse e pareri sulle attività assistenziali). Essendo pareri non vincolanti, il Direttore Generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità del parere stesso
Fa parte degli organi delle Asl anche il Collegio Sindacale, composto da sindaci revisori, nominati dal Direttore generale15, e nelle Asl, previa deliberazione del Consiglio Regionale, il Presidente delle Giunta designa un membro del collegio stesso. Ha le funzioni di: ‐ verifica dell’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico, ovvero effettua il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull’attività dell’Asl; ‐ vigilanza sull’osservanza della legge; ‐ accertamento della regolare tenuta della contabilità e della corrispondente garanzia di conformità del Bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente delle verifiche di cassa, oltre ad esercitare il controllo anche sulle attività delle Asl per l’assistenza sociale e dei servizi socio‐assistenziali;
‐ riferimento alla Regione, almeno trimestrale o su sua richiesta, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti nel caso di un fondato sospetto di irregolarità;
‐ trasmissione periodica al Direttore Generale ed alla Giunta, almeno semestrale, della propria relazione sull’andamento dell’attività dell’Asl, nella quale valuta l’andamento contabile o della gestione amministrativa complessivo, attraverso i controlli eseguiti su tutti gli atti adottati dal Direttore Generale (eccetto quelli già esecutivi), gli atti di Bilancio ed i Regolamenti in materia di contabilità.
I componenti del collegio, possono procedere agli atti di ispezione e controllo anche individualmente, per vigilare sul rispetto dei Principi di Corretta Amministrazione che si sostanzia nel verificare la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica, posti dalla scienza dell’Economia Aziendale. 15 Art. 3 ter. Decreto delegato (D. lgs. 502/92 per le Asl), art. 4 D. lgs, 517/99 per le AO/U, definiscono la nomina del Collegio Sindacale da parte del Direttore Generale, che per le Asl è così designata: alcuni membri sono designati dalla Regione, altri dal Ministro dell’Economia e Finanze, dal Ministro della Salute e dalla Conferenza dei Sindaci.
FIG. 1 Gli Organi dell’ Asl L’assetto organizzativo dell’Asl
Il Direttore Generale sceglie il modello interno organizzativo aziendale, ma questa scelta è condizionata dalle scelte a monte fatte dalla Regione e quindi dal Tipo di Modello organizzativo scelto per le Asl di appartenenza.
Spetta alla Regione:
‐ l’articolazione del territorio regionale in Aziende, ovvero Pluriprovinciali – un’azienda che copre un insieme di province oppure un insieme di aziende che copre una provincia;
‐ l’articolazione delle aziende in Distretti, ovvero l’ulteriore riferimento territoriale dell’azienda;
‐ l’istruzione e l’organizzazione nell’ambito delle aziende di uno o più Dipartimenti di Prevenzione e la costituzione, se ne ricorrono i presupposti, dei presidi Ospedalieri in Azienda Ospedaliera, che è svincolata dal territorio. Il Modello delle strutture Operative Tipo, attraverso le quali vengono erogate le prestazioni di assistenza sanitaria è quello costituito dai: ‐ Distretti Sanitari di base16; ‐ Dipartimenti di Prevenzione17; ‐ Presidi Ospedalieri18, non costituiti in aziende a sé.
16 L. R. 84/15: la revisione in termini di estensione della zona distretto, ovvero dell’articolazione territoriale dell’Asl, è
eseguita al fine di definire l’ambito ottimale di lettura dei bisogni e di identificazione delle priorità di salute, attraverso solidi meccanismi di raccordo istituzionale e l’organizzazione di un sistema di cure primarie orientato alla comunità e capace allo stesso tempo di assicurare la necessaria integrazione del livello specialistico attraverso la logica delle reti cliniche e sociosanitarie territoriali.
17 L. R. 84/15: il dipartimento di prevenzione, assicura la tutela della salute collettiva, tenendo conto delle dimensioni
territoriali aziendali, è strutturato in unità funzionali operanti a livello aziendale o di zona distretto.
Direttore Generale
Direttore
Amministrativo Direttore Sanitario Collegio Sanitari Servizi Sociali Direttore Direzione Collegio Collegio
Come visto la Regione può non aderire al suddetto modello tipo, ma ciò comporta delle conseguenze finanziarie, perché un possibile disavanzo causato dalla scelta del modello diverso da quello tipo nazionale, ricade sulla finanza della Regione stessa totalmente.
Il Distretto è l’articolazione organizzativo‐funzionale dell’Asl, sul territorio, che garantisce un sistema di intervento sanitario di immediata risposta ai bisogni della popolazione, perciò è collegato territorialmente.
Se non ci sono esigenze diverse, e deroghe da parte della Regione, in considerazione delle caratteristiche del territorio o della popolazione, come nelle zone montane, si ha 1 Distretto ogni 60.000 abitanti, popolazione minima.
Dal 1999 ha acquisito Autonomia tecnica gestionale ed economico‐finanziaria, con contabilità separata dall’Asl, quindi si ha un Direttore del Distretto, nominato dal Direttore Generale tra i dipendenti medici del SSR (Dirigente medico o Medico di Base), laureati con anni di qualificata attività direzionale in organismi, aziende o enti pubblici o privati, soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali, che sia responsabile di:
‐ realizzare le indicazioni aziendali;
‐ coordinare le attività amministrative svolte nella zona;
‐ garantire le risorse, in funzione della garanzia dell’accesso alle strutture, e gestire il budget assegnato al Distretto;
‐ elaborare per la direzione aziendale, la proposta del Programma delle attività territoriali, in merito allo sviluppo dei servizi ed all’integrazione socio‐sanitaria.
Il Distretto garantisce, attraverso il coordinamento delle unità funzionali che operano nei seguenti settori di attività: ‐ l’assistenza specialistica ambulatoriale; ‐ l’attività o i servizi per la prevenzione e l cura delle tossicodipendenze; ‐ l’attività di consultorio per l’infanzia, la donna e la famiglia; ‐ l’attività rivolta ai disabili ed agli anziani, sotto l’aspetto sociale; ‐ l’assistenza domiciliare integrata (ADI), l’attività sanitaria di comunità;
‐ l’attività per le patologie da HIV o le fasi terminali, che non necessitano di ricovero ospedaliero e perciò sono attività che possono essere prestate fuori dall’ospedale; ‐ l’attività di salute mentale.
L’assistenza è erogata sul territorio come:
‐ assistenza sanitaria di base, ovvero quando il MMG o il PLS, creano una relazione fiduciaria, medico/paziente, con il vincolo di parasubordinazione col SSN. La Guardia Medica, costituisce la continuità assistenziale sul territorio;
‐ assistenza farmaceutica, che si occupa della dispensazione dei medicinali, del rimborso al farmacista dei medicinali per il prezzo pari a quello dei “generici”, ad esclusione di quelli coperti dai brevetti sul principio attivo, della distribuzione diretta dei farmaci e della nuova classificazione dei farmaci, con la possibilità di decidere in delistening e sulle misure della compartecipazione alla spesa, del nuovo prontuario farmaceutico con la suddivisione in sole 2 classi dei medicinali, a carico del SSN o a carico integrale all’utenza, della riduzione del periodo di durata dei brevetti, col rilancio dei medicinali generici, dello sconto obbligatorio sui medicinali ammessi al rimborso del SSN;
‐ assistenza integrativa, assistenza protesica e cure termali.
18 L. R. 84/15: l’organizzazione del presidio ospedaliero, ovvero del complesso unitario delle dotazioni strutturali e
strumentali organizzate per lo svolgimento di attività omogenee e per l’erogazione delle relative prestazioni, è definita alla luce dell’Istituzione dell’organizzazione dipartimentale, al fine di perseguire la maggiore efficienza tecnica e gestionale ed uniformare specifiche linee di produzione, attraverso una gestione più ampia e flessibile, nella quale le risorse sono messe a comune (P. L., sale operatorie, ambulatori, strutture logistiche).
In Toscana, L. R. 40/05 e successiva L. R. 84/15: l’erogazione dei servizi sanitari territoriali della zona‐distretto (che è individuata su proposta della Giunta, previo parere della conferenza regionale dei sindaci, con delibera del Consiglio regionale), avviene attraverso le unità funzionali, che attivano il percorso assistenziale, nell’ambito delle proprie competenze ed assicurano la continuità tra le diverse fasi del percorso e l’integrazione con le strutture organizzative coinvolte. La Zona‐Distretto costituisce il livello di organizzazione delle funzioni direzionali interprofessionali e tecnico‐ amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate. E’ lo statuto aziendale che disciplina le procedure ed i criteri per la costituzione delle unità funzionali, il cui responsabile19 svolge le funzioni di:
‐ negoziazione del budget col responsabile di zona, il quale assicura il coordinamento delle unità funzionali;
‐ responsabile della programmazione operativa della struttura organizzativa di propria competenza e ei risultati conseguiti;
‐ direzione del personale delle strutture organizzative professionali assegnate all’unità per lo svolgimento delle funzioni di: attività sanitaria di comunità, salute mentale, assistenza al tossicodipendente o alcolista, assistenza sociale.
L’organizzazione territoriale ed il processo di governance multilivello, sono resi più efficaci dalla definizione complessiva delle funzioni della zona distretto, del responsabile di zona distretto e del sistema delle conferenze, anche al fine di ottimizzare le risposte territoriali dell’integrazione sociosanitaria.
Nelle zone‐distretto, dove sono costituite le SdS, il coordinamento tra le unità funzionali dell’Asl e quelle istituite nelle SdS, è assicurato dal Direttore della SdS.
Infatti, come visto, al fine di promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale del settore dei servizi sanitari territoriali di zona‐distretto e l’integrazione dei servizi sanitari e sociali, fermo restando il rispetto dei Lea e del libero accesso alle cure, gli Enti Locali e le Asl, sulla base degli indirizzi regionali, possono costituire appositi organismi consortili, denominati Società della Salute.
La SdS è un modello che:
‐ assicura la partecipazione degli Enti Locali al governo, alla programmazione ed alla gestione dei servizi;
‐ promuove il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore, nella individuazione dei bisogni di salute della popolazione e nel processo di programmazione, ed organizzano le funzioni di direzione delle Zone‐distretto e dei settori interessati dagli Enti Locali, evitando le duplicazioni con gli Enti associati.
19 L. R. 84/15 art. 64.1, a ciascuna zona‐distretto, è preposto un Direttore di Zona, nominato dal direttore generale dell’Asl,
previa intesa con la Conferenza Zonale integrata, che agisce in materia di assistenza territoriale ed integrazione socio‐ sanitaria:
‐ garantendo l’informazione e la collaborazione tra l’Asl e gli EL, e le attività definite dalla programmazione sanitaria e di integrazione socio‐sanitaria; ‐ coordinando le attività tecnico‐amministrative a supporto della zona; ‐ gestendo il budget assegnato alla zona‐distretto e negoziando con i responsabili delle unità funzionali della zona‐distretto ed i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali; ‐ svolgendo attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali; ‐ promuovendo la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni di rappresentanza. Il Direttore di Zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da: un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale, un farmacista convenzionato, un rappresentante delle associazioni di volontariato, un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica. Mentre per le funzioni gestionali, il Direttore è coadiuvato da un Ufficio di Direzione Zonale composto da: i responsabili delle Unità Funzionali, un coordinatore per le attività assistenziali infermieristiche ed uno per le attività assistenziali riabilitative professionali, i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali, il coordinatore sociale.
Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura operativa, con l’ambito di operatività a livello di zona‐distretto o a livello aziendale, definita con atto regolamentare dell’azienda, sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera della Giunta, che costituisce in ogni azienda le unità operative professionali, finalizzato a:
‐ garantire la tutela della salute collettiva;
‐ individuare e rimuovere i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro; ‐ perseguire gli obiettivi di promozione della salute;
‐ agire per la prevenzione della malattia e della disabilità;
‐ operare per il miglioramento della qualità della vita e la tutela medico legale dei portatori di menomazioni.
Ha un’organizzazione simile a quella del distretto, con autonomia tecnico‐contabile e tra i dipendenti, il Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, nomina il Dirigente20, che è responsabile del perseguimento degli obiettivi e delle risorse ad esso assegnate, e persegue il fine della prevenzione collettiva e sanità pubblica, attraverso:
‐ la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, come le ispezioni sui vaccini, con le quali si possono decidere quale tipo di vaccino usare;
‐ la tutela, prevenzione, igiene e sicurezza, della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita e di lavoro; ‐ la sanità pubblica veterinaria; ‐ l’igiene pubblica e la sanità degli alimenti; ‐ la tutela della salute nelle attività sportive, attraverso la medicina legale e dello sport. In Toscana le azioni, sono coordinate con le Agenzie Regionali per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e con gli Istituti zoo profilattici della Regione Lazio e Toscana. Le unità funzionali in cui si articola il dipartimento, che sono a valenza aziendale, sono: ‐ igiene pubblica e della nutrizione; ‐ sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; ‐ prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; ‐ medicina dello sport; ‐ ulteriori unità funzionali, in particolari settori di alta specializzazione e che necessitano di un forte raccordo territoriale, individuate dalla Giunta regionale con proprio atto.
Le unità funzionali sono le strutture organizzative funzionali multiprofessionali, che aggregano le funzioni operative della prevenzione individuate dal PSSIR, a cui è preposto un responsabile21, nominato dal Direttore Generali su proposta del Direttore del dipartimento,
20 L. R. 40/05 e L. R. 84/15 Il Direttore del Dipartimento della prevenzione negozia con la Direzione Aziendale il budget
complessivo del Dipartimento, e coadiuva la Direzione Aziendale nella programmazione delle attività, per quanto di propria competenza, svolgendo:
‐ progetti di collaborazione in ambito regionale con i dipartimenti delle altre aziende, per creare una rete regionale delle attività di prevenzione;
‐ programmi di formazione e di aggiornamento professionale; ‐ la definizione dei programmi di educazione alla salute;
‐ con strumenti specifici, il controllo di gestione e la verifica della qualità delle prestazioni, in coerenza con quelli generali definiti dalla direzione aziendale;
‐ coordinamento delle attività per assicurare che ogni struttura operi con programmi di lavoro, protocolli, procedure omogenee sul territorio dell’azienda;
‐ l’attuazione uniforme sul territorio aziendale degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale;
‐ il coordinamento ed il monitoraggio a livello aziendale delle attività e dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle progettualità riguardanti il Piano Regionale per la Prevenzione.
21 L. R. 40/05 e L. R. 84/15 definiscono il Responsabile di unità funzionale, come colui che:
‐ assicura l'attuazione degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale per l'ambito di competenza;
‐ è responsabile dell'applicazione delle normative di livello regionale, nazionale e internazionale;
‐ assicura l'omogeneità sul territorio aziendale delle attività di propria competenza, attraverso la predisposizione di apposito protocolli operativi.
con funzioni che possono essere disgiunte da quelle del direttore del dipartimento della prevenzione. La Giunta22 regionale, assicura il coordinamento e l'indirizzo delle attività di prevenzione svolte dai dipartimenti di prevenzione, promuovendo la qualità, l'omogeneità e lo sviluppo a rete dei servizi di prevenzione collettiva, anche attraverso l'elaborazione di piani di rilevanza interaziendale e regionale, e di valutazione dell'attività dei dipartimenti, definisce le modalità operative della rete, anche attraverso specifici accordi con i soggetti che ne fanno parte23.
L'assistenza sanitaria in ambiente di vita e di lavoro che viene erogata dal dipartimento di prevenzione, è inclusa nei Lea, perché il concetto di salute comprende anche la prevenzione, la quale si distingue in: ‐ Prevenzione collettiva, che tutela la collettività dai rischi sanitari ed infortunistici (l'igiene del lavoro), la tutela degli alimenti, la sanità pubblica veterinaria; ‐ Prevenzione rivolta alle persone come la profilassi delle Malattie infettive (ad es. la TBC), lo screening e la diagnosi precoce;
‐ l'attività di medicina Legale, con le certificazioni varie (ad es. per la richiesta del riconoscimento dell'invalidità).
Il Presidio24 Ospedaliero di zona, è l’insieme degli ospedali presenti nello stesso ambito zonale accorpati, che costituisce la struttura funzionale dell’Asl finalizzata all’organizzazione ed all’erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero ed ambulatoriali, intra ed extra‐ ospedaliere, erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali di zona‐distretto ad esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura25.
I presidi ospedalieri sono gli Ospedali non costituiti in AO/U che hanno un autonomia inferiore a quella Distrettuale a livello direttivo, ovvero del Dirigente Medico e quello Amministrativo. Come per le precedenti strutture, l’autonomia è di tipo economico‐ finanziario, la contabilità è tenuta separata da quella dell’Asl.
Per ogni presidio ospedaliero, il direttore generale nomina, su proposta del direttore sanitario, un Dirigente Medico, ovvero il Direttore del Presidio Ospedaliero di Zona, che opera per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di funzionamento della rete ospedaliera e svolge le funzioni di: ‐ direttore sanitario del presidio; ‐ direzione delle strutture organizzative non attribuite al dipartimento; Partecipa al comitato Direttivo, coadiuvando, il direttore di dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato Direttivo del dipartimento, è costituito presso il centro direzionale, e assiste la direzione aziendale nella funzione di pianificazione strategica. E' costituito dai responsabili delle unità funzionali e delle unità operative e presieduto dal direttore del dipartimento
22 L. R. 40/05 e L. R. 84/15 stabiliscono che presso la competente direzione della Giunta regionale, sia istituito un comitato tecnico, nominato dal direttore della direzione e presieduto dal responsabile della struttura competente della direzione, a cui partecipano i direttori dei dipartimenti della prevenzione e che supporta, a livello di dipartimento, la Giunta per le attività di sua competenza.
23 L. R. 40/05 e L. R. 84/15: Il laboratorio Unico Regionale di sanità pubblica esercita tutte le funzioni amministrative e gestionali inerenti al coordinamento tecnico‐operativo e di programmazione relative alle attività di carattere analitico inerenti la prevenzione collettiva dei laboratori. Si raccorda funzionalmente con le strutture di laboratorio dell'ARPAT e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, costituendo una rete integrata regionale dei laboratori.
24 L. R. 40/05 definisce il presidio, come il complesso unitario delle dotazioni strutturali e strumentai organizzate per lo
svolgimento di attività omogenee e per l’erogazione delle relative prestazioni.
25 L. R. 40/05 e 84/15 stabiliscono che il responsabile della zona‐distretto garantisce l’integrazione delle attività
specialistiche ambulatoriali erogate nel presidio ospedaliero con le atre attività di assistenza sanitaria territoriale presenti nella zona, secondo accordi specifici con il direttore del presidio ospedaliero di zona ed attraverso reti cliniche integrate e strutturate.
‐ controllo e valutazione dell’attività svolta nel presidio in termini di tipologia, di qualità, di quantità, di appropriatezza, in relazione ai bisogni del territorio, all’accessibilità ed alla responsabilità di assicurare il percorso assistenziale26;
‐ controllo dell’ottimizzazione nell’impiego delle risorse nell’ambito della gestione dell’apposito Budget di presidio;
‐ organizzazione e gestione delle aree Organizzative.
Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Direttore si avvale, anche attraverso la costituzione di un comitato, dei Direttori delle Unità Operative dei Dipartimenti afferenti al presidio e dei Direttori delle Unità Operative non attribuite ai Dipartimenti, oltre ai coordinatori delle attività infermieristiche e delle attività tecnico‐sanitarie, scelti tra i responsabili delle unità operative professionali.
In Toscana, sulla base degli specifici indirizzi della Giunta Regionale, le Asl procedono alla riorganizzazione del presidio attraverso:
‐ un’Organizzazione delle attività ospedaliere volte a favorire la multidisciplinarietà dell’assistenza e la presa in carico multi professionale, superando l’articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica, e favorendo la condivisione delle risorse;
‐ la strutturazione delle attività ospedaliere in aree organizzative di presidio, quali articolazioni del presidio ospedaliero al cui interno gli spazi, le tecnologie e i posti letto sono organizzati secondo le modalità assistenziali, l’intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero e messi a disposizione dei dipartimenti e delle unità operative al fine di un utilizzo condiviso, negoziato e integrato;
‐ la predisposizione e l’attivazione dei protocolli assistenziali e di cura che assicurino l’esercizio della responsabilità clinica ed assistenziale del medico e dell’infermiere tutor e l’utilizzo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali;
‐ la previsione di un Direttore e di un’apposita struttura di direzione del presidio ospedaliero e delle connesse funzioni direzionali e di coordinamento operativo, ovvero il budget;
‐ la previsione a livello aziendale di un comitato direttivo dei presidi ospedalieri, a supporto della direzione sanitaria e delle connesse funzioni di Pianificazione strategica e di controllo direzionale coordinato dal Direttore di Rete Ospedaliera27.
26 L. R. 40/05 e L. R. 84/15: i servizi sanitari territoriali della Zona‐distretto e quelli ospedalieri in rete, sono organizzati allo
scopo di garantire all’assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato, tempestivamente corrispondente al bisogno accertato, secondo i principi della qualificazione delle prestazioni erogate e della compatibilità con le risorse disponibili. Tali servizi erogano anche prestazioni di medicina complementare ed integrata, in base alla valutazione di efficacia e nel rispetto della programmazione regionale. Sono responsabili verso gli assistiti, dell’attivazione del percorso assistenziale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. Per le attività di assistenza sociale e socio‐ assistenziale a rilievo sanitario, le aziende sanitarie, d’intesa con gli enti locali, o la Società della Salute, definiscono le procedure per assicurare l’appropriatezza e la continuità del percorso, tale da garantire: ‐ il coordinamento tra i sevizi ospedalieri e sanitari territoriali; ‐ l’accesso con modo uniforme ai servizi sanitari territoriali, socio‐sanitari, e sociali integrati; ‐ il coinvolgimento dei MMG e dei PLS e i medici specialisti ambulatoriali interni, in conformità alle convenzioni nazionali, alle loro responsabilità nella programmazione, attuazione e controllo del percorso; ‐ l’operatività in rete dei servizi ospedalieri in Area Vasta e in ambito Regionale.
La Giunta regionale definisce un sistema di indicatori per verificare la congruità, l’appropriatezza e l’omogeneità organizzativa del percorso e la qualità delle prestazioni e dei risultati conseguiti dalle Aziende Sanitarie.
27 L. R. 84/15: il Direttore di Rete Ospedaliera è nominato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, fra i
responsabili dei presidi ospedalieri, che svolge le funzioni:
‐ presidia, per conto della direzione sanitari, il funzionamento degli ospedali attraverso le corrispondenti direzioni mediche, garantendo l’unitarietà della gestione e l’omogeneità di approccio, con riguardo ai rapporti con le articolazioni territoriali; ‐ garantisce la sistematicità delle relazioni con la direzione sanitari aziendale, che supporta nella Pianificazione di lungo termine e nella programmazione di breve‐medio termine della rete ospedaliera, anche attraverso la proposizione di obiettivi da assegnare alle direzioni mediche, con le quali collabora nel perseguimento degli stessi e ne controlla l’attuazione;
Le prestazioni ospedaliere si possono suddividere in: ‐ Servizio trasfusionale; ‐ Prelievo, conservazione, distribuzione e trapianto di organi e tessuti; ‐ Trattamenti in regime di Degenza, anche di riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie; ‐ Pronto Soccorso ed Emergenze‐urgenze. Queste prestazioni sono erogate dalle strutture organizzative professionali:
‐ Unità operative dotate di piena autonomia tecnico‐professionale e titolari di una funzione operativa;
‐ Unità operative semplici dipartimentali per attività sanitarie con autonomia tecnico‐ professionale nell’ambito delle direttive del dipartimento;
‐ sezione per l’attività sanitaria ospedaliera e uffici per attività tecnico‐amministrativa.
La L. R. 84/15 definisce il Dipartimento ospedaliero28 come il modello ordinario di governo operativo delle attività ospedaliere, con carattere tecnico‐professionale in materia clinico‐ organizzativa e gestionale, per la corretta programmazione ed utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e con il compito di sviluppare il governo clinico nei precorsi assistenziali ospedalieri e le sinergie per l’integrazione con i percorsi territoriali. Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento, che assicurano attraverso la loro partecipazione attiva, la programmazione delle attività dipartimentali, negoziate con la direzione generale nell’ambito della Programmazione aziendale, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica.
In ogni Asl è costituito il Dipartimento di Emergenza Urgenza, che organizza le funzioni, le attività ed i presidi presenti sul territorio dell’azienda, attraverso l’apposita struttura organizzativa professionale, al fine di garantire il soccorso territoriale, il pronto soccorso, l’osservazione, la medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza e il trasporto fra ospedali nelle patologie tempo dipendenti e traumi. Queste attività sono disciplinate con regolamento adottato dal Direttore Generale.
Al Dipartimento è preposto un Comitato Direttivo, costituito dai responsabili delle aree funzionali ospedaliere delle terapie intensive, dai direttori delle unità operative di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, dai direttori di unità operativa per ciascuna delle funzioni operative che partecipano alle attività del dipartimento e dal responsabile della centrale operativa 118, e tra i suoi membri è nominato, su proposta del Direttore Sanitario, il Responsabile del Dipartimento.
Se sul territorio dell’Asl è presente anche l’AO/U, le aziende individuano le modalità di coordinamento delle attività per le funzioni di base di emergenza‐urgenza, il presidio ospedaliero dell’AO/U costituisce il riferimento di Area Vasta per le attività di emergenza, secondo le modalità stabilite dagli strumenti di programmazione di Area Vasta. ‐ promuove la cultura dell’integrazione organizzativa e della pratica interdisciplinare, ne supposta lo sviluppo e ne presidia la traduzione operativa. 28 L. R. 84/15 definisce i Dipartimenti come lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle Asl, e si distinguono in: ‐ dipartimenti di tipo Ospedaliero; ‐ dipartimenti territoriali; ‐ dipartimenti della medicina generale; ‐ dipartimenti delle professioni Infermieristiche e ostetriche, tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione, del servizio sociale.
Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare, ogni Asl definisce con lo statuto l’organizzazione dipartimentale, che garantisca la gestione integrata e diretta delle risorse professionali e dei beni di consumo sanitari, ed il loro utilizzo condiviso e negoziato all’interno delle aree organizzative di presidio.