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Capitolo
6

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Academic year: 2021

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6"

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(1)

Capitolo
6


Organizzazione
dell’Azienda
Sanitaria


Premessa
 
 Come
visto
la
Regione
ha
la
facoltà
di
scelta
del
Modello
di
Gestione
del
Servizio
Sanitario.
Ma
 le
attività
che
devono
essere
garantite
in
ogni
Asl,
sono
tre:


‐ Regime
 in
 Acuzie,
 ovvero
 l’Ospedale
 –
 Presidio
 ospedaliero
 a
 cui
 viene
 assegnato
 il
 45%
 della
 quota
 capitaria
 regionale
 (solo
 per
 questi
 servizi
 si
 sono
 individuate
 le
 prestazioni
sanitarie
DRG);


‐ Servizi
 Territoriali,
 ovvero
 le
 attività
 socio‐sanitarie
 come
 le
 visite
 ambulatoriali,
 le
 analisi
dei
pazienti
non
ricoverati,
i
Medici
di
base
di
Medicina
Generale,
etc,
a
cui
viene
 assegnato
il
50%
della
quota;


‐ Prevenzione,
come
la
Veterinaria,
le
ispezioni
per
la
Salute
Alimentare,
etc.,
a
cui
viene
 assegnato
il
restante
5%
della
quota.


L’Asl
 è
 dotata
 di
 Piena
 Autonomia
 Imprenditoriale1,
 con
 finalità
 sociali
 ed
 umanitarie.
 E’
 di
 natura
 pubblica
 (Personalità
 Giuridica
 Pubblica)
 ed
 è
 deputata
 alla
 Gestione
 del
 Servizio
 Sanitario
 al
 cui
 servizio
 i
 Medici
 sono
 titolari
 dell’Autonomia
 Professionale.
 Essendo
 un’Azienda
è
composta
dalle:
risorse
umane,
beni
materiali,
immateriali
e
conoscenze,
la
cui
 combinazione
 ed
 organizzazione
 è
 orientata
 alla
 produzione
 dei
 servizi
 sanitari
 destinati
 al
 soddisfacimento
 dei
 bisogni
 sanitari
 dei
 cittadini2.
 La
 sua
 Autonomia
 Imprenditoriale,
 gli
 permette
di
operare
con
gli
stessi
strumenti
che
utilizzano
gli
imprenditori
privati,
al
fine
di
 raggiungere
 nel
 Medio‐Lungo
 Periodo
 un
 punto
 di
 Equilibrio
 (non
 cerca
 il
 profitto),
 fra
 la
 riduzione
del
disavanzo
(tendendo
al
raggiungimento
del
pareggio
di
bilancio)
e
l’esigenza
di
 conseguire
 o
 mantenere
 i
 livelli
 qualitativi
 e
 quantitativi
 di
 assistenza
 (Missione
 assistenziale),
con
la
possibilità
di
esternalizzare
alcuni
servizi
(come
ad
esempio
le
Pulizie).
 La
Funzione
Imprenditoriale
è
ripartita
fra:


‐ le
 Regioni,
 che
 partecipano,
 attraverso
 il
 finanziamento
 al
 Rischio
 economico
 e
 determinano
il
campo
di
Azione
(il
Controllo)
delle
Asl;


‐ le
 Aziende
 che
 scelgono
 i
 mezzi
 e
 le
 modalità
 operative,
 attraverso
 la
 Direzione
 Generale
che
stabilisce
le
attività.


E’
la
Legge
Regionale
che
fissa
i
limiti
della
funzione
imprenditoriale
dell’Asl
di
appartenenza.
 Dalle
Asl
si
ha
poi
lo
scorporo
degli
Ospedali
di
Rilievo
Nazionale
e
di
Alta
Specializzazione,
 ovvero
 le
 Aziende
 Ospedaliere.
 Queste
 mantengono
 gli
 stessi
 requisiti
 e
 la
 stessa
 organizzazione
delle
Asl,
cioè
sono
dotate
di
Personalità
Giuridica
ed
Autonomia
Economico‐ 







1D.
lgs.
502/92
e
D.
lgs.
229/99,
si
ha
il
concetto
di
Autonomia
Imprenditoria,
che
si
compone
dall’insieme
delle
seguenti


forme
di
Autonomia
dell’Asl:


‐Organizzativa:
 il
 potere
 di
 identificare
 autonomamente
 la
 struttura
 organizzativa
 dell’apparato
 aziendale
 (insieme
 degli
 elementi
che
compongono
il
sistema
organizzativo
interno);


‐Amministrativa:
 il
 potere
 di
 adottare
 in
 via
 autonoma
 i
 provvedimenti
 amministrativi
 implicanti
 l’esercizio
 della
 potestà
 pubblica;
 ‐Patrimoniale:
la
capacità
di
disporre
del
patrimonio,
mediante
gli
atti
di
acquisizione,
di
amministrazione
e
di
cessione;
 ‐Contabile:
l’area
della
gestione
economico‐finanziaria‐patrimoniale;
 Gestionale:
il
potere
di
determinare
autonomamente,
nell’ambito
della
programmazione,
gli
obiettivi
dell’azione.
Comprende
 la
programmazione
delle
attività,
l’allocazione
delle
risorse
umane,
strumentali,
finanziarie,
la
determinazione
del
lavoro,
etc.;
 ‐Tecnica:
la
determinazione
delle
procedure
e
delle
modalità
d’impiego
delle
risorse.


2Come
 afferma
 Anselmi:
 attualmente,
 sia
 le
 attività
 produttive,
 sia
 quelle
 erogative,
 possono
 essere
 ricondotte
 al
 comune


denominatore
della
produzione
di
servizi,
ed
in
quanto
tali,
esercitate
attraverso
lo
“strumento”
aziendale.
Ansermi
L.
(a
cura
 di),
l’Azienda
Comune,
Rimini,
Maggioli
Editore,
2000,
pagg.
28‐32.


(2)

finanziaria,
con
al
vertice
il
Direttore
Generale,
competente
per
la
Gestione.
Si
differenziano
 dalle
 Asl,
 anche
 perché
 le
 AO
 hanno
 solo
 la
 funzione
 dell’erogazione
 delle
 prestazioni,
 producono
direttamente
le
attività,
mentre
l’Asl
può
produrle
direttamente
o
acquistarle
dai
 produttori
 esterni
 pubblici
 o
 privati.
 Il
 loro
 funzionamento,
 per
 le
 attività
 disciplinate
 dai
 Protocolli
 d’Intesa
 tra
 la
 Regione
 e
 l’Università,
 è
 attuato
 in
 coerenza
 con
 i
 principi
 di
 inscindibilità
delle
attività
assistenziali
della
didattica
e
della
ricerca3.
 
 
 
 L’Azienda
Sanitaria
Locale
 
 
 Le
Asl
provvedono4:


‐ alla
 Programmazione
 ed
 alla
 Gestione
 delle
 attività
 definite
 nei
 Livelli
 uniformi
 ed
 essenziali
 di
 assistenza,
 compresi
 quelli
 socio‐sanitari
 ad
 elevata
 integrazione
 sanitaria;


‐ alla
 Programmazione
 ed
 alla
 Gestione
 delle
 prestazioni
 sanitarie
 a
 rilevanza
 sociale,
 garantendone
l’erogazione
contestualmente
agli
interventi
sociali
correlati,
secondo
gli
 indirizzi
della
Programmazione
Regionale
e
Locale;


‐ alla
 Gestione
 delle
 attività
 di
 assistenza
 sociale
 delegate
 dagli
 Enti
 Locali,
 che
 provvedono
alla
copertura
dei
relativi
oneri.


Le
 attività
 di
 produzione
 ed
 erogazione
 delle
 prestazioni,
 sono
 articolate
 in
 strutture
 Organizzative5,
 secondo
 criteri
 di
 omogeneità
 e
 di
 funzionalità
 e
 ad
 ogni
 struttura
 organizzativa
è
preposto
un
responsabile.


L’Organizzazione
 specifica
 delle
 Aziende
 sanitarie,
 per
 assicurare
 la
 realizzazione
 del
 percorso
assistenziale6,
deve
essere
attuata
in
coerenza
ai
criteri,
quali:










3L.
R.
40/05
definisce
che
la
Giunta
Regionale,
acquisito
il
parere
obbligarono
della
commissione
consiliare
competente,
che


si
 esprime
 entro
 30
 gg.
 dalla
 richiesta,
 nell’ambito
 dei
 PSSIR
 vigente,
 elabora
 un
 Protocollo
 d’intesa
 con
 le
 Università
 per
 regolamentare
 il
 loro
 apporto
 alle
 attività
 assistenziali
 del
 SSR
 e
 contestualmente
 l’apporto
 di
 quest’ultimo
 alle
 attività
 didattiche,
 nel
 rispetto
 delle
 finalità
 istituzionali
 proprie
 delle
 università
 e
 del
 SSR;
 a
 tal
 fine,
 è
 costituito
 il
 Comitato
 per
 l’intesa
formato
dal
Presidente
della
GR
e
dai
rettori
delle
Università.
Il
Protocollo
d’Intesa
opera
per
il
periodo
di
validità
del
 PSSIR.
 4L.R.
40/05
art.
32,
art.
55,
art.
56.
 5L.R.
84/15
suddivide
le
strutture
organizzative
in:
 ‐funzionali,
quali
Unità
Organizzative
Multiprofessionali
che
aggregano
funzioni
operative
appartenenti
a
settori
omogenei
di
 attività,
e
si
qualificano
come:

 Area
funzionale
per
le
attività
tecnico
amministrative
del
centro
direzionale;

 Articolazioni
organizzative
funzionali
multidisciplinari
e
multi
professionali
per
la
gestione
dei
percorsi
clinici
per
specifiche
 tipologie
di
pazienti
in
ambito
ospedaliero
e
nella
continuità
ospedale
territorio;

 Unità
funzionale,
per
le
attività
di
erogazione
delle
prestazioni
assistenziali
dei
servizi
sanitari
territoriali
di
zona‐distretto
e
 della
prevenzione;


‐professionali,
 quali
 l’insieme
 di
 Professionalità
 Omogenee,
 attinenti
 ad
 una
 specifica
 funzione
 operativa,
 e
 si
 qualificano
 come:


Unità
operative,
che
sono
dotate
di
piena
autonomia
tecnico‐professionale,
direttamente
titolari
di
una
funzione
operativa,
e
 le
 attività
 organizzative
 delle
 Unità
 Operative,
 sono
 svolte
 in
 coerenza
 ed
 in
 modo
 integrato
 con
 la
 programmazione
 e
 le
 direttive
gestionali
del
dipartimento
multidisciplinare
di
appartenenza;


Unità
 operative
 semplici
 dipartimentali,
 la
 cui
 autonomia
 tecnico‐professionale
 si
 esprime
 nell’ambito
 delle
 direttive
 impartite
dal
responsabile
del
dipartimento
di
riferimento
e
che
sono
costituite
per
lo
svolgimento
delle
attività
sanitarie;
 Sezioni
 ed
 Uffici,
 la
 cui
 autonomia
 tecnico
 professionale
 si
 esprime
 nell’ambito
 delle
 direttive
 impartite
 dal
 responsabile
 dell’unità
operativa
di
riferimento.
Le
sezioni
sono
costituite
per
lo
svolgimento
delle
attività
sanitarie
ospedaliere,
mentre
gli
 uffici
per
le
attività
tecnico‐amministrative.


6L.
R.
40/05
definisce
il
percorso
assistenziale
come
il
complesso
degli
adempimenti
finalizzati
ad
assicurare
all’assistito,
in


forme
coordinate,
integrate
e
programmate,
l’accesso
informato
e
la
fruizione
appropriata
e
condivisa
dei
servizi
sanitari
e
 socio‐sanitari,
 in
 relazione
 agli
 accertati
 bisogni
 di
 educazione
 alla
 salute,
 di
 servizi
 preventivi,
 di
 assistenza
 sociale,
 di
 diagnosi,
cura
e
riabilitazione.


(3)

‐ analisi
dei
bisogni
socio‐sanitari;
 ‐ flessibilità
delle
strutture
organizzative
e
delle
procedure;
 ‐ responsabilità
del
budget;
 ‐ integrazione
ed
interazione
tra
le
diverse
professionalità;
 ‐ condivisione
delle
risorse;
 ‐ umanizzazione
e
personalizzazione
dell’assistenza;
 ‐ previsione
degli
strumenti
organizzativi
interaziendali;
 ‐ sviluppo
della
funzione
di
pianificazione
strategica
e
di
controllo
direzionale;


‐ raggiungimento
 degli
 obiettivi
 di
 qualità,
 di
 appropriatezza,
 di
 adeguati
 livelli
 di
 qualificazione
ed
economicità
dell’attività;


‐ valutazione
dei
risultati
raggiunti;


‐ rispetto
delle
norme
legislative
e
dei
contratti
vigenti.


E’
la
Regione,
come
visto,
che
stabilisce
l’ambito
di
azione
di
riferimento
in
cui
deve
operare
 l’Asl
 e
 ne
 definisce
 i
 modi
 dei
 criteri
 per
 organizzarla.
 Le
 Asl,
 per
 il
 raggiungimento
 delle
 finalità
definite
sopra,
organizzano
le
proprie
attività
secondo
le
funzioni
di:


‐ Pianificazione
 Strategica,
 che
 è
 la
 funzione
 con
 la
 quale
 la
 direzione
 aziendale,
 in
 coerenza
 con
 quanto
 previsto
 dal
 Piano
 di
 Area
 Vasta
 e
 dal
 PSSIR,
 avvalendosi
 dei
 responsabili
 delle
 strutture
 organizzative
 competenti,
 attraverso
 l’analisi
 dei
 bisogni,
 definisce
 gli
 obiettivi
 generali
 dell’azienda
 sanitaria,
 le
 strategie
 per
 il
 loro
 raggiungimento,
l’allocazione
delle
risorse,
lo
sviluppo
dei
servizi
ospedalieri
in
rete
e
 l’assetto
organizzativo
dell’azienda
sanitaria;


‐ Controllo
 Direzionale,
 che
 è
 svolta
 a
 livello
 di
 direzione
 aziendale
 dal
 direttore
 generale,
 il
 quale
 si
 avvale
 delle
 strutture
 organizzative
 di
 staff,
 attraverso
 la
 definizione
 di
 apposite
 procedure
 di
 controllo
 del
 raggiungimento
 degli
 obiettivi,
 in
 termini
di
servizi
erogati
e
del
corretto
utilizzo
delle
risorse
umane
e
materiali,
anche
 prevedendo
sistematici
processi
di
confronto
con
le
altre
aziende
sanitarie
(nelle
AO/U
 la
negoziazione
ed
il
controllo
del
budget
delle
strutture
organizzative,
è
svolta
dalla
 direzione
aziendale);


‐ Programmazione
 Operativa,
 che
 ordina
 l’attività
 ed
 è
 svolta
 a
 livello
 in
 cui
 vengono
 erogate
le
prestazioni
da
parte
delle
strutture
organizzative
funzionali.


Esse
concorrono
alla
programmazione
delle
attività
territoriali,
attraverso
la
partecipazione
 alle
 Società
 della
 Salute,
 con
 le
 quali
 adottano
 d’intesa
 le
 disposizioni
 statutarie
 e
 regolamentari
in
materia
di
organizzazione
dei
servizi
territoriali.


Attuano
 la
 Pianificazione
 attraverso
 gli
 atti
 di
 Pianificazione
 Strategica:
 i
 Piani
 Attuativi,
 gli
 Atti
di
Bilancio
e
lo
Statuto
Aziendale.


Per
 l’erogazione
 delle
 prestazioni,
 l’Asl
 disciplina
 la
 propria
 organizzazione
 ed
 il
 proprio
 funzionamento,
attraverso
lo
Statuto
Aziendale,
ovvero
l’Atto
Aziendale
di
diritto
privato,
nel
 rispetto
dei
principi
e
dei
criteri
stabiliti
attraverso
le
disposizioni
Regionali.
Infatti
la
Regione
 delinea
l’area
dell’autonomia
dell’Asl,
e
quindi
condiziona
il
contenuto
dell’atto.


Attraverso
l’Atto
ed
i
regolamenti
interni,
l’Asl
definisce
le
funzioni,
ovvero
l’organizzazione
 delle
aziende
sanitarie,
come
nel
settore
privato
l’attività
che
è
fatta
dallo
Statuto,
il
tutto
nel
 rispetto
 delle
 leggi
 regionali
 e
 delle
 direttive
 impartite
 dalla
 Giunta
 previo
 parere
 della
 Commissione
Consiliare
competente.


E’
 il
 Direttore
 Generale
 che
 adotta
 l’atto,
 lo
 schema
 dello
 statuto
 ed
 il
 regolamento
 di
 organizzazione
 aziendale,
 che
 trasmette
 alla
 Giunta
 Regionale
 per
 acquisirne
 il
 parere
 sulla
 coerenza
con
la
programmazione
regionale,
con
i
principi
ed
i
criteri
stabiliti
dalla
legge.

 Lo
Statuto
è
lo
strumento
con
il
quale
l’Azienda
si
costituisce,
è
un
atto
di
autogoverno
che
in
 linea
di
principio,
consente
all’Asl
di
costituire
autonomamente:


‐ il
proprio
Modello
organizzativo,
ovvero
come
l’azienda
si
organizza;
 ‐ i
principi
ed
i
criteri
di
funzionamento,
ovvero
come
l’azienda
funziona.


(4)

La
L.
R.
40/05
ne
definisce
il
contenuto:


‐ la
sede
legale
dell’azienda
e
le
eventuali
sedi
operative;


‐ le
strutture
operative
dotate
di
autonomia
gestionale
o
tecnico
professionale,
soggette
 a
rendicontazione
analitica,
e
le
competenze
dei
relativi
responsabili;


‐ le
modalità
di
costituzione
e
di
funzionamento
dei
dipartimenti7;


‐ le
 procedure
 per
 la
 sostituzione,
 in
 caso
 di
 assenza
 o
 impedimento,
 del
 direttore
 amministrativo
 e
 sanitario
 e
 per
 le
 Asl,
 del
 direttore
 dei
 servizi
 sociali
 e
 del
 responsabile
della
zona‐distretto;


‐ la
 disciplina
 delle
 modalità
 per
 il
 conferimento
 delle
 deleghe,
 ovvero
 le
 forme
 di
 pubblicità
 con
 cui
 viene
 conferita
 o
 revocata,
 l’esercizio
 dei
 poteri
 sostitutivi
 del
 Direttore
Generale;


‐ i
casi
in
cui
il
comitato
di
dipartimento
esprime
i
pareri8.
 Mentre
per
le
AO/U
sono
disciplinati
con
atti
regolamentari:


‐ la
definizione
delle
specifiche
finalità
delle
articolazioni
organizzative
professionali
che
 tengono
conto
della
presenza
di
attività
didattica
e
di
ricerca;


‐ le
 modalità
 di
 designazione
 dei
 rappresentanti
 elettivi
 al
 collegio
 di
 direzione9
 ed
 ai
 comitati
di
dipartimento.


Essendo
il
Direttore
Generale,
il
vertice
dell’azienda,
responsabile
dell’attività
dell’ente,
non
 ha
 propensione
 a
 fare
 lo
 Statuto
 dettagliato,
 perché
 ciò
 lo
 legherebbe
 troppo,
 quindi
 l’atto
 definisce
solo
le
Macro
Decisioni.
Mentre
per
la
disciplina
di
determinate
materie,
lo
statuto
 può
rinviare
a
specifici
Regolamenti
(ad
es.
per
quanto
riguarda
i
rapporti
tra
i
responsabili
 delle
 zone
 distretto
 ed
 i
 responsabili
 delle
 unità
 funzionali
 dei
 servizi
 territoriali,
 o
 per
 definire
 le
 modalità
 di
 partecipazione
 dei
 Medici
 Convenzionati
 alle
 attività
 di
 gestione
 e
 di
 programmazione
dei
servizi
sanitari
territoriali,
o
dei
servizi
ospedalieri
in
rete).
 
 
 
 Gli
Organi

 
 


Presso
 il
 Centro
 Direzionale
 dell’azienda
 sanitaria,
 si
 ha
 la
 Direzione
 Aziendale
 dell’Asl
 (o
 dell’AO/U),
 che
 è
 costituita
 dal:
 Direttore
 Generale,
 Direttore
 Amministrativo,
 Direttore
 Sanitario
 e
 nel
 caso
 delle
 Asl,
 ne
 fanno
 parte
 anche:
 i
 responsabili
 di
 zona,
 il
 direttore
 dei
 servizi
sociali10
ed
il
responsabile
della
rete
ospedaliera.










7La
 L.R.
 n.
 40/05
 definisce
 il
 Dipartimento,
 come
 la
 struttura
 istituita
 per
 garantire
 l’ottimizzazione
 dell’impiego
 delle


risorse,
 i
 percorsi
 assistenziali
 integrati
 e
 le
 procedure
 operative
 omogenee,
 in
 relazione
 ad
 azioni
 programmate,
 progetti
 obiettivo
o
specifici
processi
produttivi,
finalizzata
a
garantire
l’apporto
dei
professionisti
al
governo
dei
servizi.


8L.
 R.
 n.
 84/15
 definisce
 il
 comitato
 di
 dipartimento
 come
 l’organismo
 collegiale
 consultivo
 con
 funzioni
 di
 indirizzo
 e
 di


verifica,
 che
 esprime
 i
 pareri
 previsti
 dallo
 statuto
 aziendale
 e
 supporta
 il
 direttore
 di
 dipartimento
 nel
 processo
 di
 negoziazione
 degli
 obiettivi
 di
 budget.
 E’
 costituito
 nell’ambito
 di
 ogni
 dipartimento,
 al
 fine
 di
 garantire
 la
 multi
 professionalità,
 e
 presieduto
 dal
 Direttore
 di
 dipartimento
 e
 composto
 dai
 responsabili
 delle
 unità
 operative
 complesse
 e
 semplici
 appartenenti
 al
 dipartimento,
 oltre
 ai
 rappresentanti
 delle
 altre
 componenti
 professionali
 che
 partecipano
 ai
 percorsi
assistenziali,
che
restano
in
carica
per
lo
stesso
periodo
del
Direttore
di
Dipartimento.


9L.
R.
n.
84/15
definisce
il
Collegio
di
direzione
delle
Aziende
Sanitarie,
come
l’organo
di
cui
la
Direzione
Aziendale
si
avvale


per
 la
 programmazione
 e
 la
 valutazione
 delle
 attività
 tecnico‐sanitarie
 e
 di
 quelle
 ad
 alta
 integrazione
 sanitaria
 con
 particolare
riferimento
alla
appropriatezza
dei
percorsi
diagnostico‐assistenziali.
Concorre
alla
formulazione
dei
programmi
 di
formazione,
di
ricerca
e
di
innovazione,
delle
soluzioni
organizzative
e
per
la
valutazione
dei
risultati
conseguiti
rispetto
 agli
obiettivi
clinici,
e
supporta
la
direzione
aziendale
nell’adozione
degli
atti
di
governo
clinico
dell’azienda,
con
le
modalità
 disciplinate
 dallo
 statuto.
 Tra
 i
 suoi
 componenti
 si
 ha
 il
 direttore
 sanitario,
 i
 vice
 presidenti
 del
 consiglio
 dei
 sanitari,
 i
 direttori
dei
dipartimenti,
i
direttori
infermieristico
e
tecnico
sanitario,
e
un
medico
di
medicina
generale.


10L.
R.
40/05
e
successive
modifiche,
definiscono
il
Direttore
dei
servizi
sociali
come
colui
che
coadiuva
il
Direttore
generale,


(5)

Nelle
Asl
si
ha
anche
l’Ufficio
di
Direzione,
che
assicura
l’apporto
alla
Direzione
Aziendale:
dei
 Direttori
dei
Dipartimenti
o
delle
altre
strutture
funzionali
di
massima
dimensione
aziendale
 titolari
di
budget
(la
Direzione
aziendale
sente
il
coordinamento
dei
responsabili
di
budget,
in
 relazione
agli
atti
di
bilancio
ed
agli
atti
di
programmazione
aziendale).
L’ufficio
supporta
la
 Direzione
 Aziendale
 nell’adozione
 degli
 atti
 di
 governo
 dell’azienda
 sanitaria,
 con
 modalità
 disciplinate
 dallo
 statuto
 aziendale:
 la
 periodicità
 almeno
 mensile
 della
 convocazione
 dell’organismo
da
parte
del
Direttore
Generale,
i
provvedimenti
soggetti
a
parere,
le
modalità
 di
partecipazione
dell’ufficio
di
direzione
all’azione
di
governo,
e
quella
di
comunicazione
dei
 provvedimenti
di
competenza
dei
membri
della
Direzione
Aziendale.



Il
Direttore
Generale
deve
motivare
i
provvedimenti
assunti
in
difformità
del
parere
reso
dal
 Direttore
 sanitario
 o
 dal
 Direttore
 amministrativo,
 dal
 parere
 reso
 dal
 direttore
 dei
 servizi
 sociali,
nonché
dal
parere
del
consiglio
dei
sanitari
e
da
quello
dell’ufficio
di
direzione.


Il
Direttore
Amministrativo
dirige
i
servizi
amministrativi
dell'Asl
e
partecipa
alla
direzione
 dell'azienda,
 la
 cui
 responsabilità
 resta
 in
 capo
 al
 Direttore
 Generale
 e
 concorre
 con
 la
 formulazione
dei
pareri
e
delle
proposte,
alla
formazione
delle
decisioni
del
Direttore.


Il
 Direttore
 Sanitario,
 dirige
 i
 servizi
 sanitari
 ai
 fini
 organizzativi
 ed
 igienico‐sanitari,
 partecipa
 alla
 direzione
 dell'azienda
 unitariamente
 al
 Direttore
 Generale,
 che
 ne
 ha
 la
 responsabilità.


Il
 Direttore
 generale
 ha
 la
 facoltà
 di
 risolvere
 il
 loro
 contratto,
 se
 sussistono
 Gravi
 motivi,
 violazione
di
leggi
o
buon
andamento,
imparzialità
pubblica
amministrazione
o
per
cause
di
 incompatibilità.
Esso
resta
in
carica
3‐5
anni
con
contratto
di
diritto
privato
rinnovabile,
è
il
 responsabile
della
complessiva
gestione
dell'azienda,
ha
i
poteri
di
Gestione
complessiva
e
di
 rappresentanza
 legale
 dell'Asl
 e
 verifica
 la
 corretta
 ed
 economica
 gestione
 delle
 risorse
 (efficaci‐efficienza‐qualità),
l'imparzialità
ed
il
buon
andamento
dell'azione
amministrativa11.
 E'
la
Giunta
Regionale
che
sceglie
tra
i
candidati
(previo
confronto
con
la
Conferenza
aziendale
 dei
sindaci
dell'Asl,
o
d'intesa
col
rettore
dell'università
previo
confronto
con
la
Conferenza
 Regionale
delle
Società
della
Salute
per
le
AO/U),
in
modo
fiduciario,
motivandone
la
scelta,
 evidenziando
le
differenze
che
lo
distinguono
dagli
altri
(la
nomina
è
preceduta
da
motivata
 comunicazione
al
Consiglio
regionale).
Ma
nel
caso
in
cui
venga
modificata
la
Giunta,
questo
 non
comporta
la
decadenza
del
direttore,
il
quale
dovrà
manifestare
al
nuovo
organo
politico
 come
gestisce
il
suo
operato,
in
modo
da
essere
valutato
e
riconfermato
sulla
base
dei
risultati
 raggiunti.


Ogni
 anno
 l'operato
 del
 direttore
 generale
 viene
 valutato
 sulla
 base
 del
 grado
 di
 raggiungimento
degli
obiettivi
definiti
dalla
Regione,
il
sistema
di
incentivazione
è
collegato
 alla
valutazione
dei
risultati
raggiunti
da
ciascuna
azienda
sanitaria,
nell'ambito
del
sistema
di
 





 Aziendale
dei
sindaci
e
come
per
il
Direttore
Amministrativo
e
Sanitario,
esprime
i
pareri
obbligatori
sugli
atti
relativi
alle
 materie
di
sua
competenza.
 11L.
R.
40/05
e
L.
R.
84/15
definiscono
le
funzioni
del
Direttore
Generale,
quali:
 ‐
la
nomina,
la
sospensione
e
la
decadenza
del
Direttore
Amministrativo,
del
Direttore
Sanitario
e
per
le
Asl,
del
Direttore
dei
 Servizi
Sociali
e
del
Direttore
della
Rete
Ospedaliera;


‐
 la
 nomina
 dei
 membri
 del
 Collegio
 Sindacale,
 su
 designazione
 delle
 amministrazioni
 competenti
 e
 la
 sua
 prima
 convocazione;
 ‐
la
nomina
dei
Direttori
o
dei
Responsabili
delle
strutture
ed
il
conferimento,
la
sospensione
e
la
revoca
degli
incarichi
di
 responsabilità
aziendali;
 ‐
lo
Statuto
Aziendale,
gli
Atti
di
Bilancio,
i
Piani
Attuativi
e
la
Relazione
Sanitaria
Aziendale;
 ‐
i
provvedimenti
che
comportano
modifiche
del
patrimonio
immobiliare
dell’azienda;
 ‐
la
costituzione
delle
società
miste,
con
soggetti
privati,
al
fine
di
introdurre
nell’organizzazione
delle
prestazioni
innovative,
 economiche,
efficaci‐efficienti;
 ‐
l’approvazione
dello
statuto
e
della
convenzione
della
SdS,
nella
quale,
ove
costituita,
il
Direttore
Generale
è
componente
 dell’assemblea
dei
soci
e
della
giunta
esecutiva.


(6)

valutazione
 del
 rapporto
 annuale
 di
 Monitoraggio
 e
 Valutazione.
 Il
 direttore
 passa
 così,
 attraverso
un
procedimento
di
verifica
della
Giunta
dei
risultati
di
gestione,
che
tiene
conto
 delle
 condizioni
 economico‐finanziarie
 di
 partenza
 dell'azienda,
 del
 budget
 assegnato,
 degli
 obiettivi
 di
 salute
 e
 di
 gestione
 fissati
 dalla
 Regione.
 Le
 Regioni
 determinano
 preventivamente,
 in
 via
 generale,
 i
 criteri
 di
 valutazione
 dell'attività
 dei
 direttori,
 avendo
 riguardo
al
raggiungimento
degli
obiettivi
definiti
nel
quadro
della
programmazione
regionale
 (PSSIR),
con
particolare
riferimento
alla
efficacia‐efficienza
e
funzionalità
dei
servizi
sanitari.
 E
 all'atto
 della
 loro
 nomina,
 definiscono
 ed
 assegnano,
 aggiornandoli
 periodicamente,
 gli
 obiettivi
di
salute
e
di
funzionamento
dei
servizi,
con
riferimento
alle
relative
risorse,
fermo
 restando
 la
 piena
 autonomia
 gestionale
 dei
 Direttori
 Generali
 stessi.
 Il
 Direttore
 è
 revocato
 dalla
 Regione
 se
 ricorrono
 gravi
 motivi
 o
 la
 gestione
 presenta
 una
 situazione
 di
 grave
 disavanzo
(creato
dalla
sua
gestione)
o
in
caso
di
violazione
di
leggi
o
del
principio
di
Buon
 andamento
e
di
imparzialità
dell'amministrazione.
E
nel
caso
di
manifesta
inattuazione
nella
 realizzazione
 del
 Piano
 Attuativo
 Locale,
 anche
 il
 sindaco
 o
 la
 Conferenza
 Aziendale
 dei
 Sindaci12
(se
l'Asl
copre
più
comuni)13,
possono
chiedere
al
Presidente
delle
Giunta
Regionale
 di
 revocare
 il
 Direttore
 generale
 (in
 quanto
 il
 comune
 rientra
 nella
 gestione
 sanitaria,
 attraverso
 la
 pianificazione
 ed
 il
 coordinamento
 della
 parte
 sociale).
 In
 alternativa,
 il
 Presidente
 della
 Giunta
 può
 procedere,
 in
 casi
 di
 particolare
 gravità,
 al
 commissariamento
 dell'azienda
motivandone
il
ricorso.


Come
 accennato,
 per
 attenuare
 la
 monocraticità
 degli
 organi,
 nel
 1999
 è
 stata
 inserita
 la
 collegialità
del
Consiglio
dei
Sanitari,
che
è
un
organismo
elettivo
dell'Asl
(e
delle
AO/U14),
di
 durata
 triennale,
 con
 funzioni
 di
 consulenza
 tecnica
 sanitaria
 e
 pareri
 con
 peso
 rilevante,
 perché
 è
 rappresentativo
 del
 personale
 tecnico
 sanitario
 ed
 è
 presieduto
 e
 convocato
 dal
 Direttore
 Sanitario.
 E'
 composto
 a
 maggioranza
 da
 medici
 ospedalieri
 (scelti
 in
 modo
 da
 garantire
 una
 rappresentanza
 equilibrata
 delle
 diverse
 strutture
 organizzative
 funzionali
 previste
 dallo
 statuto),
 dirigenti
 medici
 delle
 attività
 extra
 ospedaliere
 e
 convenzionati,
 da
 altri
 dirigenti
 laureati
 del
 ruolo
 sanitario,
 da
 rappresentanti
 degli
 infermieri
 e
 dei
 tecnici
 







12L.
 R.
 40/05
 e
 L.
 R.
 84/15
 rilevano
 che
 la
 partecipazione
 dei
 comuni
 alla
 Programmazione
 sanitaria
 e
 sociale
 integrata


regionale,
 avvenga
 attraverso
 la
 Conferenza
 Regionale
 dei
 Sindaci,
 mentre
 esercitano
 le
 funzioni
 di
 Indirizzo,
 verifica
 e
 valutazione
 nell’ambito
 territoriale
 di
 ciascuna
 Asl,
 tramite
 la
 Conferenza
 Aziendale
 dei
 Sindaci
 e
 la
 Conferenza
 Zonale
 Integrata.
La
Conferenza
Aziendale
dei
Sindaci,
è
composta
dai
presidenti
delle
Conferenze
zonali
integrate
e
dai
presidenti
 delle
 SdS,
 mentre
 è
 presieduta
 da
 uno
 dei
 componenti
 scelto
 tra
 i
 detti
 presidenti.
 Alle
 sue
 sedute
 partecipano
 i
 Direttori
 Generali,
il
Direttore
per
la
programmazione
di
Area
Vasta
ed
il
Rettore
dell’università
di
riferimento.
Il
suo
funzionamento
è
 disciplinato
dal
Regolamento
adottato
dalla
Conferenza
stessa.
Esercita
le
funzioni
di
Indirizzo,
Verifica
e
Valutazione,
oltre
a:
 ‐
emanare
gli
indirizzi
per
l’elaborazione
del
Piano
Attuativo
locale
e
la
sua
approvazione;


‐
 esprimere
 le
 valutazioni
 in
 merito
 alla
 nomina
 del
 Direttore
 Generale
 e
 ne
 propone
 la
 revoca
 al
 Presidente
 della
 Giunta
 Regionale;
 ‐
esaminare
ed
esprimere
i
pareri
sugli
atti
di
Bilancio
dell’Asl;
 ‐
concorrere
all’elaborazione
del
Piano
di
Area
Vasta
ed
esprimere
la
sua
intesa;
 ‐
esprimere
parere
obbligatorio
sul
Piano
Attuativo
delle
AO/U
di
riferimento
sulle
relative
Relazioni
Aziendali.
 13L.
R.
40/05
definisce
che
per
le
AO/U,
i
protocolli
d’intesa
tra
Regione
e
Università,
disciplinano
i
procedimenti
di
verifica
 dei
risultati
dell’attività
dei
Direttori
Generali
e
le
relative
procedure
di
conferma
e
di
revoca.
 14L.
R.
40/05
e
L.
R.
84/15
definiscono
il
Consiglio
dei
Sanitari
delle
AO/U
come
organo
elettivo
presieduto
e
convocato
dal
 Direttore
Sanitario,
che
ne
è
membro
di
diritto.
Nelle
AO/U
i
membri
delle
rappresentanze:
 ‐
Medica,
sono
in
numero
uguale
per
le
componenti
universitarie
ed
ospedaliere,
scelti
tra
i
dirigenti,
per
rappresentare
le
 diverse
strutture
organizzative
funzionali;
 ‐
Medici
Convenzionati,
di
cui
un
medico
medicina
generale
e
un
pediatra
di
libera
scelta;
 ‐
altri
Laureati,
che
sono
in
numero
uguale
tra
la
componente
universitaria
e
quella
ospedaliera;
 ‐
personale
Infermieristico
e
tecnico
sanitario
per
la
riabilitazione,
prevenzione
e
tecnica
sanitaria.


Ogni
 categoria
 è
 eletta
 dal
 soggetto
 appartenente
 al
 medesimo
 ruolo
 rappresentato:
 dipendenti
 dell’AO/U
 e
 Ospedalieri,
 medici
convenzionati
dell’Area
Vasta
e
con
l’Asl,
medici
ospedalieri
ed
Universitari,
altri
laureati
ruolo
sanitario
dell’AO/U
ed
 universitari.
Al
fine
di
assicurare
la
piena
rappresentatività
nel
consiglio
dei
sanitari
delle
strutture,
in
sede
di
insediamento,
 il
direttore
generale
può
designare
fino
a
8
membri,
individuati
tra
i
dirigenti,
nel
numero
necessario
a
soddisfare
i
criteri
di
 parità
enunciati,
tenendo
conto
dei
livelli
di
responsabilità
nell’organizzazione
aziendale.


(7)

sanitari
 (ogni
 categoria
 è
 eletta
 dai
 soggetti
 appartenenti
 al
 medesimo
 ruolo,
 dipendenti
 dell'Asl
 oppure
 medici
 convenzionati
 dipendenti
 ospedalieri
 o
 extra
 ospedalieri).
 La
 sua
 funzione
 consultiva
 dell'Azienda,
 si
 attua
 attraverso
 i
 Pareri
 Obbligatori
 non
 vincolanti
 al
 Direttore
 Generale
 sui
 PAL,
 PAH,
 Relazione
 Sanitaria
 Aziendale,
 Statuto
 Aziendale,
 per
 le
 problematiche
 tecnico
 sanitarie,
 anche
 sotto
 il
 profilo
 organizzativo
 e
 di
 funzionamento
 dei
 servizi
 (per
 le
 materie
 individuate
 dallo
 statuto)
 e
 per
 gli
 investimenti
 ad
 essi
 attinenti
 (Gestione
 delle
 risorse
 e
 pareri
 sulle
 attività
 assistenziali).
 Essendo
 pareri
 non
 vincolanti,
 il
 Direttore
Generale
è
tenuto
a
motivare
i
provvedimenti
assunti
in
difformità
del
parere
stesso
 


Fa
 parte
 degli
 organi
 delle
 Asl
 anche
 il
 Collegio
 Sindacale,
 composto
 da
 sindaci
 revisori,
 nominati
dal
Direttore
generale15,
e
nelle
Asl,
previa
deliberazione
del
Consiglio
Regionale,
il
 Presidente
delle
Giunta
designa
un
membro
del
collegio
stesso.
 Ha
le
funzioni
di:
 ‐ verifica
dell’amministrazione
dell’azienda
sotto
il
profilo
economico,
ovvero
effettua
il
 controllo
di
regolarità
amministrativa
e
contabile
sull’attività
dell’Asl;
 ‐ vigilanza
sull’osservanza
della
legge;
 ‐ accertamento
della
regolare
tenuta
della
contabilità
e
della
corrispondente
garanzia
di
 conformità
 del
 Bilancio
 alle
 risultanze
 dei
 libri
 e
 delle
 scritture
 contabili
 ed
 effettua
 periodicamente
 delle
 verifiche
 di
 cassa,
 oltre
 ad
 esercitare
 il
 controllo
 anche
 sulle
 attività
delle
Asl
per
l’assistenza
sociale
e
dei
servizi
socio‐assistenziali;


‐ riferimento
 alla
 Regione,
 almeno
 trimestrale
 o
 su
 sua
 richiesta,
 sui
 risultati
 del
 riscontro
eseguito,
denunciando
immediatamente
i
fatti
nel
caso
di
un
fondato
sospetto
 di
irregolarità;


‐ trasmissione
 periodica
 al
 Direttore
 Generale
 ed
 alla
 Giunta,
 almeno
 semestrale,
 della
 propria
 relazione
 sull’andamento
 dell’attività
 dell’Asl,
 nella
 quale
 valuta
 l’andamento
 contabile
o
della
gestione
amministrativa
complessivo,
attraverso
i
controlli
eseguiti
su
 tutti
 gli
 atti
 adottati
 dal
 Direttore
 Generale
 (eccetto
 quelli
 già
 esecutivi),
 gli
 atti
 di
 Bilancio
ed
i
Regolamenti
in
materia
di
contabilità.


I
 componenti
 del
 collegio,
 possono
 procedere
 agli
 atti
 di
 ispezione
 e
 controllo
 anche
 individualmente,
 per
 vigilare
 sul
 rispetto
 dei
 Principi
 di
 Corretta
 Amministrazione
 che
 si
 sostanzia
nel
verificare
la
conformità
delle
scelte
di
gestione
ai
generali
criteri
di
razionalità
 economica,
posti
dalla
scienza
dell’Economia
Aziendale.
 
 





 15Art.
3
ter.
Decreto
delegato
(D.
lgs.
502/92
per
le
Asl),
art.
4
D.
lgs,
517/99
per
le
AO/U,
definiscono
la
nomina
del

Collegio
 Sindacale
da
parte
del
Direttore
Generale,
che
per
le
Asl
è
così
designata:
alcuni
membri
sono
designati
dalla
Regione,
altri
dal
 Ministro
dell’Economia
e
Finanze,
dal
Ministro
della
Salute
e
dalla
Conferenza
dei
Sindaci.


(8)


 FIG.
1


Gli
Organi
dell’
Asl
 
 
 
 
 L’assetto
organizzativo
dell’Asl
 
 


Il
 Direttore
 Generale
 sceglie
 il
 modello
 interno
 organizzativo
 aziendale,
 ma
 questa
 scelta
 è
 condizionata
 dalle
 scelte
 a
 monte
 fatte
 dalla
 Regione
 e
 quindi
 dal
 Tipo
 di
 Modello
 organizzativo
scelto
per
le
Asl
di
appartenenza.



Spetta
alla
Regione:


‐ l’articolazione
del
territorio
regionale
in
Aziende,
ovvero
Pluriprovinciali
–
un’azienda
 che
 copre
 un
 insieme
 di
 province
 oppure
 un
 insieme
 di
 aziende
 che
 copre
 una
 provincia;


‐ l’articolazione
 delle
 aziende
 in
 Distretti,
 ovvero
 l’ulteriore
 riferimento
 territoriale
 dell’azienda;


‐ l’istruzione
 e
 l’organizzazione
 nell’ambito
 delle
 aziende
 di
 uno
 o
 più
 Dipartimenti
 di
 Prevenzione
e
la
costituzione,
se
ne
ricorrono
i
presupposti,
dei
presidi
Ospedalieri
in
 Azienda
Ospedaliera,
che
è
svincolata
dal
territorio.
 Il
Modello
delle
strutture
Operative
Tipo,
attraverso
le
quali
vengono
erogate
le
prestazioni
di
 assistenza
sanitaria
è
quello
costituito
dai:
 ‐ Distretti
Sanitari
di
base16;
 ‐ Dipartimenti
di
Prevenzione17;
 ‐ Presidi
Ospedalieri18,
non
costituiti
in
aziende
a
sé.
 







16L.
 R.
 84/15:
 la
 revisione
 in
 termini
 di
 estensione
 della
 zona
 distretto,
 
 ovvero
 dell’articolazione
 territoriale
 dell’Asl,
 è


eseguita
al
fine
di
definire
l’ambito
ottimale
di
lettura
dei
bisogni
e
di
identificazione
delle
priorità
di
salute,
attraverso
solidi
 meccanismi
di
raccordo
istituzionale
e
l’organizzazione
di
un
sistema
di
cure
primarie
orientato
alla
comunità
e
capace
allo
 stesso
 tempo
 di
 assicurare
 la
 necessaria
 integrazione
 del
 livello
 specialistico
 attraverso
 la
 logica
 delle
 reti
 cliniche
 e
 sociosanitarie
territoriali.


17L.
 R.
 84/15:
 il
 dipartimento
 di
 prevenzione,
 assicura
 la
 tutela
 della
 salute
 collettiva,
 tenendo
 conto
 delle
 dimensioni


territoriali
aziendali,
è
strutturato
in
unità
funzionali
operanti
a
livello
aziendale
o
di
zona
distretto.


Direttore
 Generale


Direttore


Amministrativo
 Direttore
Sanitario
 Collegio
Sanitari
 Servizi
Sociali
Direttore
 Direzione
Collegio
 Collegio


(9)

Come
 visto
 la
 Regione
 può
 non
 aderire
 al
 suddetto
 modello
 tipo,
 ma
 ciò
 comporta
 delle
 conseguenze
 finanziarie,
 perché
 un
 possibile
 disavanzo
 causato
 dalla
 scelta
 del
 modello
 diverso
da
quello
tipo
nazionale,
ricade
sulla
finanza
della
Regione
stessa
totalmente.


Il
Distretto
è
l’articolazione
organizzativo‐funzionale
dell’Asl,
sul
territorio,
che
garantisce
un
 sistema
 di
 intervento
 sanitario
 di
 immediata
 risposta
 ai
 bisogni
 della
 popolazione,
 perciò
 è
 collegato
territorialmente.



Se
 non
 ci
 sono
 esigenze
 diverse,
 e
 deroghe
 da
 parte
 della
 Regione,
 in
 considerazione
 delle
 caratteristiche
del
territorio
o
della
popolazione,
come
nelle
zone
montane,
si
ha
1
Distretto
 ogni
60.000
abitanti,
popolazione
minima.


Dal
1999
ha
acquisito
Autonomia
tecnica
gestionale
ed
economico‐finanziaria,
con
contabilità
 separata
dall’Asl,
quindi
si
ha
un
Direttore
del
Distretto,
nominato
dal
Direttore
Generale
tra
i
 dipendenti
 medici
 del
 SSR
 (Dirigente
 medico
 o
 Medico
 di
 Base),
 laureati
 con
 anni
 di
 qualificata
 attività
 direzionale
 in
 organismi,
 aziende
 o
 enti
 pubblici
 o
 privati,
 soggetti
 in
 possesso
dei
requisiti
per
la
nomina
a
direttore
dei
servizi
sociali,
che
sia
responsabile
di:


‐ realizzare
le
indicazioni
aziendali;


‐ coordinare
le
attività
amministrative
svolte
nella
zona;


‐ garantire
 le
 risorse,
 in
 funzione
 della
 garanzia
 dell’accesso
 alle
 strutture,
 e
 gestire
 il
 budget
assegnato
al
Distretto;


‐ elaborare
 per
 la
 direzione
 aziendale,
 la
 proposta
 del
 Programma
 delle
 attività
 territoriali,
in
merito
allo
sviluppo
dei
servizi
ed
all’integrazione
socio‐sanitaria.


Il
 Distretto
 garantisce,
 attraverso
 il
 coordinamento
 delle
 unità
 funzionali
 che
 operano
 nei
 seguenti
settori
di
attività:
 ‐ l’assistenza
specialistica
ambulatoriale;
 ‐ l’attività
o
i
servizi
per
la
prevenzione
e
l
cura
delle
tossicodipendenze;
 ‐ l’attività
di
consultorio
per
l’infanzia,
la
donna
e
la
famiglia;
 ‐ l’attività
rivolta
ai
disabili
ed
agli
anziani,
sotto
l’aspetto
sociale;
 ‐ l’assistenza
domiciliare
integrata
(ADI),
l’attività
sanitaria
di
comunità;


‐ l’attività
 per
 le
 patologie
 da
 HIV
 o
 le
 fasi
 terminali,
 che
 non
 necessitano
 di
 ricovero
 ospedaliero
e
perciò
sono
attività
che
possono
essere
prestate
fuori
dall’ospedale;
 ‐ l’attività
di
salute
mentale.


L’assistenza
è
erogata
sul
territorio
come:


‐ assistenza
 sanitaria
 di
 base,
 ovvero
 quando
 il
 MMG
 o
 il
 PLS,
 creano
 una
 relazione
 fiduciaria,
medico/paziente,
con
il
vincolo
di
parasubordinazione
col
SSN.
La
Guardia
 Medica,
costituisce
la
continuità
assistenziale
sul
territorio;


‐ assistenza
farmaceutica,
che
si
occupa
della
dispensazione
dei
medicinali,
del
rimborso
 al
farmacista
dei
medicinali
per
il
prezzo
pari
a
quello
dei
“generici”,
ad
esclusione
di
 quelli
coperti
dai
brevetti
sul
principio
attivo,
della
distribuzione
diretta
dei
farmaci
e
 della
 nuova
 classificazione
 dei
 farmaci,
 con
 la
 possibilità
 di
 decidere
 in
 delistening
 e
 sulle
 misure
 della
 compartecipazione
 alla
 spesa,
 del
 nuovo
 prontuario
 farmaceutico
 con
la
suddivisione
in
sole
2
classi
dei
medicinali,
a
carico
del
SSN
o
a
carico
integrale
 all’utenza,
della
riduzione
del
periodo
di
durata
dei
brevetti,
col
rilancio
dei
medicinali
 generici,
dello
sconto
obbligatorio
sui
medicinali
ammessi
al
rimborso
del
SSN;


‐ assistenza
integrativa,
assistenza
protesica
e
cure
termali.
 







18L.
 R.
 84/15:
 l’organizzazione
 del
 presidio
 ospedaliero,
 ovvero
 del
 complesso
 unitario
 delle
 dotazioni
 strutturali
 e


strumentali
organizzate
per
lo
svolgimento
di
attività
omogenee
e
per
l’erogazione
delle
relative
prestazioni,
è
definita
alla
 luce
 dell’Istituzione
 dell’organizzazione
 dipartimentale,
 al
 fine
 di
 perseguire
 la
 maggiore
 efficienza
 tecnica
 e
 gestionale
 ed
 uniformare
specifiche
linee
di
produzione,
attraverso
una
gestione
più
ampia
e
flessibile,
nella
quale
le
risorse
sono
messe
a
 comune
(P.
L.,
sale
operatorie,
ambulatori,
strutture
logistiche).


(10)

In
 Toscana,
 L.
 R.
 40/05
 e
 successiva
 L.
 R.
 84/15:
 l’erogazione
 dei
 servizi
 sanitari
 territoriali
della
zona‐distretto
(che
è
individuata
su
proposta
della
Giunta,
previo
parere
 della
 conferenza
 regionale
 dei
 sindaci,
 con
 delibera
 del
 Consiglio
 regionale),
 avviene
 attraverso
 le
 unità
 funzionali,
 che
 attivano
 il
 percorso
 assistenziale,
 nell’ambito
 delle
 proprie
 competenze
 ed
 assicurano
 la
 continuità
 tra
 le
 diverse
 fasi
 del
 percorso
 e
 l’integrazione
 con
 le
 strutture
 organizzative
 coinvolte.
 La
 Zona‐Distretto
 costituisce
 il
 livello
 di
 organizzazione
 delle
 funzioni
 direzionali
 interprofessionali
 e
 tecnico‐ amministrative
riferite
alle
reti
territoriali
sanitarie,
socio
sanitarie
e
sociali
integrate.
E’
lo
 statuto
 aziendale
 che
 disciplina
 le
 procedure
 ed
 i
 criteri
 per
 la
 costituzione
 delle
 unità
 funzionali,
il
cui
responsabile19
svolge
le
funzioni
di:


‐ negoziazione
 del
 budget
 col
 responsabile
 di
 zona,
 il
 quale
 assicura
 il
 coordinamento
 delle
unità
funzionali;


‐ responsabile
della
programmazione
operativa
della
struttura
organizzativa
di
propria
 competenza
e
ei
risultati
conseguiti;


‐ direzione
del
personale
delle
strutture
organizzative
professionali
assegnate
all’unità
 per
 lo
 svolgimento
 delle
 funzioni
 di:
 attività
 sanitaria
 di
 comunità,
 salute
 mentale,
 assistenza
al
tossicodipendente
o
alcolista,
assistenza
sociale.


L’organizzazione
 territoriale
 ed
 il
 processo
 di
 governance
 multilivello,
 sono
 resi
 più
 efficaci
 dalla
 definizione
 complessiva
 delle
 funzioni
 della
 zona
 distretto,
 del
 responsabile
 di
 zona
 distretto
 e
 del
 sistema
 delle
 conferenze,
 anche
 al
 fine
 di
 ottimizzare
 le
 risposte
 territoriali
 dell’integrazione
sociosanitaria.


Nelle
 zone‐distretto,
 dove
 sono
 costituite
 le
 SdS,
 il
 coordinamento
 tra
 le
 unità
 funzionali
 dell’Asl
e
quelle
istituite
nelle
SdS,
è
assicurato
dal
Direttore
della
SdS.


Infatti,
come
visto,
al
fine
di
promuovere
l’innovazione
organizzativa,
tecnica
e
gestionale
del
 settore
dei
servizi
sanitari
territoriali
di
zona‐distretto
e
l’integrazione
dei
servizi
sanitari
e
 sociali,
fermo
restando
il
rispetto
dei
Lea
e
del
libero
accesso
alle
cure,
gli
Enti
Locali
e
le
Asl,
 sulla
 base
 degli
 indirizzi
 regionali,
 possono
 costituire
 appositi
 organismi
 consortili,
 denominati
Società
della
Salute.



La
SdS
è
un
modello
che:


‐ assicura
 la
 partecipazione
 degli
 Enti
 Locali
 al
 governo,
 alla
 programmazione
 ed
 alla
 gestione
dei
servizi;


‐ promuove
il
coinvolgimento
delle
comunità
locali,
delle
parti
sociali
e
del
terzo
settore,
 nella
 individuazione
 dei
 bisogni
 di
 salute
 della
 popolazione
 e
 nel
 processo
 di
 programmazione,
 ed
 organizzano
 le
 funzioni
 di
 direzione
 delle
 Zone‐distretto
 e
 dei
 settori
interessati
dagli
Enti
Locali,
evitando
le
duplicazioni
con
gli
Enti
associati.
 










19L.
R.
84/15
art.
64.1,
a
ciascuna
zona‐distretto,
è
preposto
un
Direttore
di
Zona,
nominato
dal
direttore
generale
dell’Asl,


previa
 intesa
 con
 la
 Conferenza
 Zonale
 integrata,
 che
 agisce
 in
 materia
 di
 assistenza
 territoriale
 ed
 integrazione
 socio‐ sanitaria:


‐
 garantendo
 l’informazione
 e
 la
 collaborazione
 tra
 l’Asl
 e
 gli
 EL,
 e
 le
 attività
 definite
 dalla
 programmazione
 sanitaria
 e
 di
 integrazione
socio‐sanitaria;
 ‐
coordinando
le
attività
tecnico‐amministrative
a
supporto
della
zona;
 ‐
gestendo
il
budget
assegnato
alla
zona‐distretto
e
negoziando
con
i
responsabili
delle
unità
funzionali
della
zona‐distretto
 ed
i
coordinatori
delle
aggregazioni
funzionali
territoriali;
 ‐
svolgendo
attività
di
monitoraggio,
valutazione
e
controllo
dei
servizi
territoriali;
 ‐
promuovendo
la
partecipazione
dei
cittadini
e
delle
loro
associazioni
di
rappresentanza.
 Il
Direttore
di
Zona
è
coadiuvato
da
un
comitato
di
coordinamento
composto
da:
un
medico
di
medicina
generale,
un
pediatra
 di
 libera
 scelta
 e
 uno
 specialista
 ambulatoriale,
 un
 farmacista
 convenzionato,
 un
 rappresentante
 delle
 associazioni
 di
 volontariato,
 un
 coordinatore
 per
 le
 attività
 di
 assistenza
 infermieristica.
 Mentre
 per
 le
 funzioni
 gestionali,
 il
 Direttore
 è
 coadiuvato
 da
 un
 Ufficio
 di
 Direzione
 Zonale
 composto
 da:
 i
 responsabili
 delle
 Unità
 Funzionali,
 un
 coordinatore
 per
 le
 attività
 assistenziali
 infermieristiche
 ed
 uno
 per
 le
 attività
 assistenziali
 riabilitative
 professionali,
 i
 coordinatori
 delle
 aggregazioni
funzionali
territoriali,
il
coordinatore
sociale.


(11)

Il
Dipartimento
di
Prevenzione
è
la
struttura
operativa,
con
l’ambito
di
operatività
a
livello
di
 zona‐distretto
 o
 a
 livello
 aziendale,
 definita
 con
 atto
 regolamentare
 dell’azienda,
 sulla
 base
 degli
 indirizzi
 contenuti
 nella
 delibera
 della
 Giunta,
 che
 costituisce
 in
 ogni
 azienda
 le
 unità
 operative
professionali,
finalizzato
a:


‐ garantire
la
tutela
della
salute
collettiva;


‐ individuare
e
rimuovere
i
rischi
presenti
negli
ambienti
di
vita
e
di
lavoro;
 ‐ perseguire
gli
obiettivi
di
promozione
della
salute;


‐ agire
per
la
prevenzione
della
malattia
e
della
disabilità;


‐ operare
 per
 il
 miglioramento
 della
 qualità
 della
 vita
 e
 la
 tutela
 medico
 legale
 dei
 portatori
di
menomazioni.


Ha
 un’organizzazione
 simile
 a
 quella
 del
 distretto,
 con
 autonomia
 tecnico‐contabile
 e
 tra
 i
 dipendenti,
 il
 Direttore
 Generale,
 su
 proposta
 del
 Direttore
 Sanitario,
 nomina
 il
 Dirigente20,
 che
 è
 responsabile
 del
 perseguimento
 degli
 obiettivi
 e
 delle
 risorse
 ad
 esso
 assegnate,
 e
 persegue
il
fine
della
prevenzione
collettiva
e
sanità
pubblica,
attraverso:


‐ la
profilassi
delle
malattie
infettive
e
parassitarie,
come
le
ispezioni
sui
vaccini,
con
le
 quali
si
possono
decidere
quale
tipo
di
vaccino
usare;


‐ la
 tutela,
 prevenzione,
 igiene
 e
 sicurezza,
 della
 collettività
 dai
 rischi
 sanitari
 degli
 ambienti
di
vita
e
di
lavoro;
 ‐ la
sanità
pubblica
veterinaria;
 ‐ l’igiene
pubblica
e
la
sanità
degli
alimenti;
 ‐ la
tutela
della
salute
nelle
attività
sportive,
attraverso
la
medicina
legale
e
dello
sport.
 In
Toscana
le
azioni,
sono
coordinate
con
le
Agenzie
Regionali
per
la
protezione
ambientale
 della
Toscana
(ARPAT)
e
con
gli
Istituti
zoo
profilattici
della
Regione
Lazio
e
Toscana.
 Le
unità
funzionali
in
cui
si
articola
il
dipartimento,
che
sono
a
valenza
aziendale,
sono:
 ‐
igiene
pubblica
e
della
nutrizione;
 ‐
sanità
pubblica
veterinaria
e
sicurezza
alimentare;
 ‐
prevenzione,
igiene
e
sicurezza
nei
luoghi
di
lavoro;
 ‐
medicina
dello
sport;
 ‐
ulteriori
unità
funzionali,
in
particolari
settori
di
alta
specializzazione
e
che
necessitano
di
un
 forte
raccordo
territoriale,
individuate
dalla
Giunta
regionale
con
proprio
atto.


Le
 unità
 funzionali
 sono
 le
 strutture
 organizzative
 funzionali
 multiprofessionali,
 che
 aggregano
le
funzioni
operative
della
prevenzione
individuate
dal
PSSIR,
a
cui
è
preposto
un
 responsabile21,
 nominato
 dal
 Direttore
 Generali
 su
 proposta
 del
 Direttore
 del
 dipartimento,










20L.
 R.
 40/05
 e
 L.
 R.
 84/15
 Il
 Direttore
 del
 Dipartimento
 della
 prevenzione
 negozia
 con
 la
 Direzione
 Aziendale
 il
 budget


complessivo
del
Dipartimento,
e
coadiuva
la
Direzione
Aziendale
nella
programmazione
delle
attività,
per
quanto
di
propria
 competenza,
svolgendo:


‐
 progetti
 di
 collaborazione
 in
 ambito
 regionale
 con
 i
 dipartimenti
 delle
 altre
 aziende,
 per
 creare
 una
 rete
 regionale
 delle
 attività
di
prevenzione;


‐
programmi
di
formazione
e
di
aggiornamento
professionale;
 ‐
la
definizione
dei
programmi
di
educazione
alla
salute;


‐
con
strumenti
specifici,
il
controllo
di
gestione
e
la
verifica
della
qualità
delle
prestazioni,
in
coerenza
con
quelli
generali
 definiti
dalla
direzione
aziendale;


‐
 coordinamento
 delle
 attività
 per
 assicurare
 che
 ogni
 struttura
 operi
 con
 programmi
 di
 lavoro,
 protocolli,
 procedure
 omogenee
sul
territorio
dell’azienda;


‐
l’attuazione
uniforme
sul
territorio
aziendale
degli
indirizzi
contenuti
nella
programmazione
regionale;


‐
 il
 coordinamento
 ed
 il
 monitoraggio
 a
 livello
 aziendale
 delle
 attività
 e
 dei
 soggetti
 coinvolti
 nella
 realizzazione
 delle
 progettualità
riguardanti
il
Piano
Regionale
per
la
Prevenzione.


21
 L.
 R.
 40/05
 e
 L.
 R.
 84/15
 definiscono
 il
 Responsabile
 di
 unità
 funzionale,
 come
 colui
 che:


 ‐
 assicura
 l'attuazione
 degli
 indirizzi
 della
 programmazione
 sanitaria
 e
 sociale
 integrata
 regionale
 per
 l'ambito
 di
 competenza;



 ‐
è
responsabile
dell'applicazione
delle
normative
di
livello
regionale,
nazionale
e
internazionale;



 ‐
assicura
l'omogeneità
sul
territorio
aziendale
delle
attività
di
propria
competenza,
attraverso
la
predisposizione
di
 apposito
protocolli
operativi.


(12)

con
 funzioni
 che
 possono
 essere
 disgiunte
 da
 quelle
 del
 direttore
 del
 dipartimento
 della
 prevenzione.
 La
 Giunta22
 regionale,
 assicura
 il
 coordinamento
 e
 l'indirizzo
 delle
 attività
 di
 prevenzione
svolte
dai
dipartimenti
di
prevenzione,
promuovendo
la
qualità,
l'omogeneità
e
 lo
sviluppo
a
rete
dei
servizi
di
prevenzione
collettiva,
anche
attraverso
l'elaborazione
di
piani
 di
rilevanza
interaziendale
e
regionale,
e
di
valutazione
dell'attività
dei
dipartimenti,
definisce
 le
modalità
operative
della
rete,
anche
attraverso
specifici
accordi
con
i
soggetti
che
ne
fanno
 parte23.


L'assistenza
 sanitaria
 in
 ambiente
 di
 vita
 e
 di
 lavoro
 che
 viene
 erogata
 dal
 dipartimento
 di
 prevenzione,
è
inclusa
nei
Lea,
perché
il
concetto
di
salute
comprende
anche
la
prevenzione,
 la
quale
si
distingue
in:
 ‐
Prevenzione
collettiva,
che
tutela
la
collettività
dai
rischi
sanitari
ed
infortunistici
(l'igiene
 del
lavoro),
la
tutela
degli
alimenti,
la
sanità
pubblica
veterinaria;
 ‐
Prevenzione
rivolta
alle
persone
come
la
profilassi
delle
Malattie
infettive
(ad
es.
la
TBC),
lo
 screening
e
la
diagnosi
precoce;


‐
 l'attività
 di
 medicina
 Legale,
 con
 le
 certificazioni
 varie
 (ad
 es.
 per
 la
 richiesta
 del
 riconoscimento
dell'invalidità).


Il
Presidio24
Ospedaliero
di
zona,
è
l’insieme
degli
ospedali
presenti
nello
stesso
ambito
zonale
 accorpati,
 che
 costituisce
 la
 struttura
 funzionale
 dell’Asl
 finalizzata
 all’organizzazione
 ed
 all’erogazione
 delle
 prestazioni
 specialistiche
 di
 ricovero
 ed
 ambulatoriali,
 intra
 ed
 extra‐ ospedaliere,
erogate
al
di
fuori
delle
unità
funzionali
dei
servizi
territoriali
di
zona‐distretto
 ad
esclusione
del
servizio
psichiatrico
di
diagnosi
e
cura25.



I
 presidi
 ospedalieri
 sono
 gli
 Ospedali
 non
 costituiti
 in
 AO/U
 che
 hanno
 un
 autonomia
 inferiore
 a
 quella
 Distrettuale
 a
 livello
 direttivo,
 ovvero
 del
 Dirigente
 Medico
 e
 quello
 Amministrativo.
 Come
 per
 le
 precedenti
 strutture,
 l’autonomia
 è
 di
 tipo
 economico‐ finanziario,
la
contabilità
è
tenuta
separata
da
quella
dell’Asl.



Per
 ogni
 presidio
 ospedaliero,
 il
 direttore
 generale
 nomina,
 su
 proposta
 del
 direttore
 sanitario,
un
Dirigente
Medico,
ovvero
il
Direttore
del
Presidio
Ospedaliero
di
Zona,
che
opera
 per
 il
 raggiungimento
 degli
 obiettivi
 aziendali
 di
 funzionamento
 della
 rete
 ospedaliera
 e
 svolge
le
funzioni
di:
 ‐ direttore
sanitario
del
presidio;
 ‐ direzione
delle
strutture
organizzative
non
attribuite
al
dipartimento;
 





 
 Partecipa
al
comitato
Direttivo,
coadiuvando,
il
direttore
di
dipartimento
nell'esercizio
delle
sue
funzioni.
 
 Il
Comitato
Direttivo
del
dipartimento,
è
costituito
presso
il
centro
direzionale,
e
assiste
la
direzione
aziendale
nella
 funzione
di
pianificazione
strategica.
E'
costituito
dai
responsabili
delle
unità
funzionali
e
delle
unità
operative
e
presieduto
 dal
direttore
del
dipartimento


22
 L.
 R.
 40/05
 e
 L.
 R.
 84/15
 stabiliscono
 che
 presso
 la
 competente
 direzione
 della
 Giunta
 regionale,
 sia
 istituito
 un
 comitato
 tecnico,
 nominato
 dal
 direttore
 della
 direzione
 e
 presieduto
 dal
 responsabile
 della
 struttura
 competente
 della
 direzione,
a
cui
partecipano
i
direttori
dei
dipartimenti
della
prevenzione
e
che
supporta,
a
livello
di
dipartimento,
la
Giunta
 per
le
attività
di
sua
competenza.


23
 L.
R.
40/05
e
L.
R.
84/15:
Il
laboratorio
Unico
Regionale
di
sanità
pubblica
esercita
tutte
le
funzioni
amministrative
e
 gestionali
 inerenti
 al
 coordinamento
 tecnico‐operativo
 e
 di
 programmazione
 relative
 alle
 attività
 
 di
 carattere
 analitico
 inerenti
 la
 prevenzione
 collettiva
 dei
 laboratori.
 Si
 raccorda
 funzionalmente
 con
 le
 strutture
 di
 laboratorio
 dell'ARPAT
 e
 dell'Istituto
 Zooprofilattico
 sperimentale
 delle
 Regioni
 Lazio
 e
 Toscana,
 costituendo
 una
 rete
 integrata
 regionale
 dei
 laboratori.


24L.
 R.
 40/05
 definisce
 il
 presidio,
 come
 il
 complesso
 unitario
 delle
 dotazioni
 strutturali
 e
 strumentai
 organizzate
 per
 lo


svolgimento
di
attività
omogenee
e
per
l’erogazione
delle
relative
prestazioni.


25L.
 R.
 40/05
 e
 84/15
 stabiliscono
 che
 il
 responsabile
 della
 zona‐distretto
 garantisce
 l’integrazione
 delle
 attività


specialistiche
ambulatoriali
erogate
nel
presidio
ospedaliero
con
le
atre
attività
di
assistenza
sanitaria
territoriale
presenti
 nella
zona,
secondo
accordi
specifici
con
il
direttore
del
presidio
ospedaliero
di
zona
ed
attraverso
reti
cliniche
integrate
e
 strutturate.


(13)

‐ controllo
e
valutazione
dell’attività
svolta
nel
presidio
in
termini
di
tipologia,
di
qualità,
 di
quantità,
di
appropriatezza,
in
relazione
ai
bisogni
del
territorio,
all’accessibilità
ed
 alla
responsabilità
di
assicurare
il
percorso
assistenziale26;


‐ controllo
 dell’ottimizzazione
 nell’impiego
 delle
 risorse
 nell’ambito
 della
 gestione
 dell’apposito
Budget
di
presidio;


‐ organizzazione
e
gestione
delle
aree
Organizzative.


Per
l’esercizio
delle
proprie
funzioni,
il
Direttore
si
avvale,
anche
attraverso
la
costituzione
di
 un
 comitato,
 dei
 Direttori
 delle
 Unità
 Operative
 dei
 Dipartimenti
 afferenti
 al
 presidio
 e
 dei
 Direttori
 delle
 Unità
 Operative
 non
 attribuite
 ai
 Dipartimenti,
 oltre
 ai
 coordinatori
 delle
 attività
 infermieristiche
 e
 delle
 attività
 tecnico‐sanitarie,
 scelti
 tra
 i
 responsabili
 delle
 unità
 operative
professionali.


In
 Toscana,
 sulla
 base
 degli
 specifici
 indirizzi
 della
 Giunta
 Regionale,
 le
 Asl
 procedono
 alla
 riorganizzazione
del
presidio
attraverso:


‐ un’Organizzazione
 delle
 attività
 ospedaliere
 volte
 a
 favorire
 la
 multidisciplinarietà
 dell’assistenza
 e
 la
 presa
 in
 carico
 multi
 professionale,
 superando
 l’articolazione
 per
 reparti
 differenziati
 secondo
 la
 disciplina
 specialistica,
 e
 favorendo
 la
 condivisione
 delle
risorse;


‐ la
 strutturazione
 delle
 attività
 ospedaliere
 in
 aree
 organizzative
 di
 presidio,
 quali
 articolazioni
del
presidio
ospedaliero
al
cui
interno
gli
spazi,
le
tecnologie
e
i
posti
letto
 sono
organizzati
secondo
le
modalità
assistenziali,
l’intensità
delle
cure,
la
durata
della
 degenza
ed
il
regime
di
ricovero
e
messi
a
disposizione
dei
dipartimenti
e
delle
unità
 operative
al
fine
di
un
utilizzo
condiviso,
negoziato
e
integrato;


‐ la
 predisposizione
 e
 l’attivazione
 dei
 protocolli
 assistenziali
 e
 di
 cura
 che
 assicurino
 l’esercizio
 della
 responsabilità
 clinica
 ed
 assistenziale
 del
 medico
 e
 dell’infermiere
 tutor
e
l’utilizzo
appropriato
delle
strutture
e
dei
servizi
assistenziali;


‐ la
 previsione
 di
 un
 Direttore
 e
 di
 un’apposita
 struttura
 di
 direzione
 del
 presidio
 ospedaliero
e
delle
connesse
funzioni
direzionali
e
di
coordinamento
operativo,
ovvero
 il
budget;


‐ la
 previsione
 a
 livello
 aziendale
 di
 un
 comitato
 direttivo
 dei
 presidi
 ospedalieri,
 a
 supporto
della
direzione
sanitaria
e
delle
connesse
funzioni
di
Pianificazione
strategica
 e
di
controllo
direzionale
coordinato
dal
Direttore
di
Rete
Ospedaliera27.










26L.
R.
40/05
e
L.
R.
84/15:
i
servizi
sanitari
territoriali
della
Zona‐distretto
e
quelli
ospedalieri
in
rete,
sono
organizzati
allo


scopo
 di
 garantire
 all’assistito
 la
 fruizione
 di
 un
 percorso
 assistenziale
 appropriato,
 tempestivamente
 corrispondente
 al
 bisogno
 accertato,
 secondo
 i
 principi
 della
 qualificazione
 delle
 prestazioni
 erogate
 e
 della
 compatibilità
 con
 le
 risorse
 disponibili.
 Tali
 servizi
 erogano
 anche
 prestazioni
 di
 medicina
 complementare
 ed
 integrata,
 in
 base
 alla
 valutazione
 di
 efficacia
 e
 nel
 rispetto
 della
 programmazione
 regionale.
 Sono
 responsabili
 verso
 gli
 assistiti,
 dell’attivazione
 del
 percorso
 assistenziale,
 i
 medici
 di
 medicina
 generale
 ed
 i
 pediatri
 di
 libera
 scelta.
 Per
 le
 attività
 di
 assistenza
 sociale
 e
 socio‐ assistenziale
 a
 rilievo
 sanitario,
 le
 aziende
 sanitarie,
 d’intesa
 con
 gli
 enti
 locali,
 o
 la
 Società
 della
 Salute,
 definiscono
 le
 procedure
per
assicurare
l’appropriatezza
e
la
continuità
del
percorso,
tale
da
garantire:
 ‐
il
coordinamento
tra
i
sevizi
ospedalieri
e
sanitari
territoriali;
 ‐
l’accesso
con
modo
uniforme
ai
servizi
sanitari
territoriali,
socio‐sanitari,
e
sociali
integrati;
 ‐
il
coinvolgimento
dei
MMG
e
dei
PLS
e
i
medici
specialisti
ambulatoriali
interni,
in
conformità
alle
convenzioni
nazionali,
alle
 loro
responsabilità
nella
programmazione,
attuazione
e
controllo
del
percorso;
 ‐
l’operatività
in
rete
dei
servizi
ospedalieri
in
Area
Vasta
e
in
ambito
Regionale.


La
 Giunta
 regionale
 definisce
 un
 sistema
 di
 indicatori
 per
 verificare
 la
 congruità,
 l’appropriatezza
 e
 l’omogeneità
 organizzativa
del
percorso
e
la
qualità
delle
prestazioni
e
dei
risultati
conseguiti
dalle
Aziende
Sanitarie.


27L.
R.
84/15:
il
Direttore
di
Rete
Ospedaliera
è
nominato
dal
Direttore
Generale,
su
proposta
del
Direttore
Sanitario,
fra
i


responsabili
dei
presidi
ospedalieri,
che
svolge
le
funzioni:


‐
presidia,
per
conto
della
direzione
sanitari,
il
funzionamento
degli
ospedali
attraverso
le
corrispondenti
direzioni
mediche,
 garantendo
l’unitarietà
della
gestione
e
l’omogeneità
di
approccio,
con
riguardo
ai
rapporti
con
le
articolazioni
territoriali;
 ‐
 garantisce
 la
 sistematicità
 delle
 relazioni
 con
 la
 direzione
 sanitari
 aziendale,
 che
 supporta
 nella
 Pianificazione
 di
 lungo
 termine
e
nella
programmazione
di
breve‐medio
termine
della
rete
ospedaliera,
anche
attraverso
la
proposizione
di
obiettivi
 da
assegnare
alle
direzioni
mediche,
con
le
quali
collabora
nel
perseguimento
degli
stessi
e
ne
controlla
l’attuazione;


(14)

Le
prestazioni
ospedaliere
si
possono
suddividere
in:
 ‐ Servizio
trasfusionale;
 ‐ Prelievo,
conservazione,
distribuzione
e
trapianto
di
organi
e
tessuti;
 ‐ Trattamenti
in
regime
di
Degenza,
anche
di
riabilitazione
e
lungodegenza
post‐acuzie;
 ‐ Pronto
Soccorso
ed
Emergenze‐urgenze.
 Queste
prestazioni
sono
erogate
dalle
strutture
organizzative
professionali:



‐ Unità
 operative
 dotate
 di
 piena
 autonomia
 tecnico‐professionale
 e
 titolari
 di
 una
 funzione
operativa;


‐ Unità
 operative
 semplici
 dipartimentali
 per
 attività
 sanitarie
 con
 autonomia
 tecnico‐ professionale
nell’ambito
delle
direttive
del
dipartimento;


‐ sezione
per
l’attività
sanitaria
ospedaliera
e
uffici
per
attività
tecnico‐amministrativa.
 


La
L.
R.
84/15
definisce
il
Dipartimento
ospedaliero28
come
il
modello
ordinario
di
governo
 operativo
 delle
 attività
 ospedaliere,
 con
 carattere
 tecnico‐professionale
 in
 materia
 clinico‐ organizzativa
e
gestionale,
per
la
corretta
programmazione
ed
utilizzo
delle
risorse
assegnate
 per
la
realizzazione
degli
obiettivi
attribuiti
e
con
il
compito
di
sviluppare
il
governo
clinico
 nei
precorsi
assistenziali
ospedalieri
e
le
sinergie
per
l’integrazione
con
i
percorsi
territoriali.
 Il
Direttore
di
Dipartimento
è
nominato
dal
Direttore
Generale
tra
i
dirigenti
con
incarico
di
 direzione
 delle
 unità
 operative
 complesse
 aggregate
 nel
 dipartimento,
 che
 assicurano
 attraverso
 la
 loro
 partecipazione
 attiva,
 la
 programmazione
 delle
 attività
 dipartimentali,
 negoziate
 con
 la
 direzione
 generale
 nell’ambito
 della
 Programmazione
 aziendale,
 la
 loro
 realizzazione
e
le
funzioni
di
monitoraggio
e
di
verifica.


In
 ogni
 Asl
 è
 costituito
 il
 Dipartimento
 di
 Emergenza
 Urgenza,
 che
 organizza
 le
 funzioni,
 le
 attività
 ed
 i
 presidi
 presenti
 sul
 territorio
 dell’azienda,
 attraverso
 l’apposita
 struttura
 organizzativa
 professionale,
 al
 fine
 di
 garantire
 il
 soccorso
 territoriale,
 il
 pronto
 soccorso,
 l’osservazione,
la
medicina
e
chirurgia
di
accettazione
e
d’urgenza
e
il
trasporto
fra
ospedali
 nelle
patologie
tempo
dipendenti
e
traumi.
Queste
attività
sono
disciplinate
con
regolamento
 adottato
dal
Direttore
Generale.


Al
 Dipartimento
 è
 preposto
 un
 Comitato
 Direttivo,
 costituito
 dai
 responsabili
 delle
 aree
 funzionali
ospedaliere
delle
terapie
intensive,
dai
direttori
delle
unità
operative
di
medicina
e
 chirurgia
 d’accettazione
 e
 d’urgenza,
 dai
 direttori
 di
 unità
 operativa
 per
 ciascuna
 delle
 funzioni
 operative
 che
 partecipano
 alle
 attività
 del
 dipartimento
 e
 dal
 responsabile
 della
 centrale
operativa
118,
e
tra
i
suoi
membri
è
nominato,
su
proposta
del
Direttore
Sanitario,
il
 Responsabile
del
Dipartimento.



Se
 sul
 territorio
 dell’Asl
 è
 presente
 anche
 l’AO/U,
 le
 aziende
 individuano
 le
 modalità
 di
 coordinamento
 delle
 attività
 per
 le
 funzioni
 di
 base
 di
 emergenza‐urgenza,
 il
 presidio
 ospedaliero
 dell’AO/U
 costituisce
 il
 riferimento
 di
 Area
 Vasta
 per
 le
 attività
 di
 emergenza,
 secondo
le
modalità
stabilite
dagli
strumenti
di
programmazione
di
Area
Vasta.
 
 





 ‐
promuove
la
cultura
dell’integrazione
organizzativa
e
della
pratica
interdisciplinare,
ne
supposta
lo
sviluppo
e
ne
presidia
la
 traduzione
operativa.

 28L.
R.
84/15
definisce
i
Dipartimenti
come
lo
strumento
organizzativo
ordinario
di
gestione
delle
Asl,
e
si
distinguono
in:
 ‐
dipartimenti
di
tipo
Ospedaliero;
 ‐
dipartimenti
territoriali;
 ‐
dipartimenti
della
medicina
generale;
 ‐
dipartimenti
delle
professioni
Infermieristiche
e
ostetriche,
tecnico
sanitarie
e
della
riabilitazione
e
della
prevenzione,
del
 servizio
sociale.


Sulla
 base
 degli
 indirizzi
 della
 Giunta
 regionale,
 sentita
 la
 commissione
 consiliare,
 ogni
 Asl
 definisce
 con
 lo
 statuto
 l’organizzazione
 dipartimentale,
 che
 garantisca
 la
 gestione
 integrata
 e
 diretta
 delle
 risorse
 professionali
 e
 dei
 beni
 di
 consumo
sanitari,
ed
il
loro
utilizzo
condiviso
e
negoziato
all’interno
delle
aree
organizzative
di
presidio.


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