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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE PREMESSO

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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE

(Legge 27.07.1978, n. 392 e successive modificazioni con applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni)

PREMESSO

- che con contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da abitazione sottoscritto in data 02.12.2011 - Rep. n. 10851 serie 3 del 16.12.2011 l’ ( allora) Istituzione per l’esercizio dei servizi alla persona del Comune di Crespellano, successivamente confluito a seguito di fusione di comuni a far data dal 01.01.2014 nel Comune di Valsamoggia, ha assunto in locazione dai Sigg.rri Fornasari Franco e Mazzoli Annarosa una porzione immobiliare sita in Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Calcara, Piazza Lorenzo D’Auria n. 7 e 8 destinata a ludoteca;

- che la durata del contratto è fissata in anni 6 fino al 30.11.2017 e l’eventuale rinnovo deve essere oggetto di successivo e separato atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del contratto stesso;

- che con determinazione n. ….. del ……… il Responsabile del Servizio Scuola, Cultura, Sanità e Sociale del Comune di Valsamoggia, subentrato alla disciolta Istituzione per l’esercizio dei servizi alla persona per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 27.09.2016, ha approvato il rinnovo del contratto di locazione dell’immobile sopra richiamato, così come meglio individuato al successivo art. 1;

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra:

- Fornasari Franco nato a il , C.F. , e Mazzoli Annarosa nata a il , C.F. , entrambi residenti a …….. , Via…….. n……….... ;

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e

- il Comune di Valsamoggia, Piazza Garibaldi 1 – Loc. Bazzano - Valsamoggia (BO) - C.F./P.I. 03334231200, rappresentato da Simona Maccaferri, nata a

………... il ………….., in qualità di Responsabile del Servizio Scuola, Cultura, Sanità e Sociale per effetto del provvedimento del Sindaco di Valsamoggia n.9901 del 27/2/2017 , la quale agisce esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse dell’ente che rappresenta;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO - I Sigg.ri Fornasari Franco e Mazzoli Annarosa di seguito denominati "locatore" concedono in locazione al Comune di Valsamoggia, di seguito denominato "conduttore" che accetta la porzione immobiliare sita in Comune di Valsamoggia (BO), Loc. Calcara, Piazza Lorenzo D’Auria n. 7 e 8, e così meglio descritta: negozi con ripostigli e bagni posti al piano terra di complessivi mq. 94,42 oltre ad un magazzino – autorimessa di mq. 24,62.

Gli immobili sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Valsamoggia, sezione “A” al Foglio 11, mappale o particella 737 con i seguenti subalterni:

- sub. 41, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 29, rendita catastale € 524,20;

- sub. 42, Cat. C/1, Cl. 4, mq. 53, rendita catastale € 958,03;

- sub. 28, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 24, rendita catastale € 122,71.

2. DURATA - La durata del contratto é fissata in anni 6 (sei) con decorrenza 01 dicembre 2017 e termine 30 novembre 2023.

3. RINNOVO - Tenuto conto che il conduttore è una pubblica amministrazione, è escluso il tacito rinnovo del presente contratto. L’eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di successivo e separato atto.

4. RECESSO ANTICIPATO - Il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento

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dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata a.r. da pervenire almeno 6 (sei) mesi prima della data di effetto del recesso medesimo.

5. CANONE - Il canone di locazione viene pattuito nella somma di €. 16.800,00=

(sedicimilaottocento/00) per ogni anno della durata del contratto, da corrispondersi da parte del conduttore in 12 rate mensili anticipate di €. 1.400,00=

(millequattrocento/00) ciascuna, entro il giorno 10 di ogni mese. Concordano le parti che il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul c/c n.

………….. presso ………..., filiale di ………..., Codice IBAN: ………., intestato al locatore.

6. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE - Il canone di locazione non subirà aumento, (variazioni accertate dall’ISTAT) per l’intera durata del rapporto di locazione.

7. MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E/O DEGLI ONERI ACCESSORI - Ogni ritardo nel pagamento, anche parziale, del canone e delle spese accessorie, decorso il termine di giorni 15 (quindici) dalla singola scadenza, costituirà il conduttore in mora con obbligo per lo stesso di corrispondere un interesse pari al tasso ufficiale di sconto (T.U.S.), vigente al momento, aumentato di 2 (due) punti e darà luogo alla risoluzione ipso iure del contratto di locazione salvo il diritto del locatore al risarcimento dei danni.

8. STATO DELL'IMMOBILE - L'immobile viene concesso in locazione nello stato di fatto e in cui si trova ben noto al conduttore ed al termine del contratto dovrà essere restituito nello stesso stato salvo il deterioramento derivante dal normale uso, pulito ed imbiancato.

Il conduttore dichiara di avere copia degli attestati di certificazione energetica relativi ai due negozi, rilasciati dal Perito Industriale Davide Balduini in data 22

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dicembre 2011, numeri 00581-108210-2011 e 00581-108191-2011.

9. CUSTODIA- Il conduttore, dalla data di consegna, è costituito custode dell'immobile e si impegna ad utilizzarlo, custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

10. USO DELL'IMMOBILE, ADDIZIONI, MIGLIORAMENTI - Il conduttore non potrà modificare l'uso per il quale l'immobile viene concesso in locazione. Al termine del contratto non sarà comunque dovuta al conduttore alcuna indennità per eventuali addizioni e/o miglioramenti effettuati, ancorché espressamente autorizzati dal locatore. L'inosservanza della presente clausola determinerà ipso iure la risoluzione del contratto salvo il diritto del locatore al risarcimento dei danni.

11. SPESE, ONERI ACCESSORI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - Faranno carico al conduttore le spese per consumi di luce, gas, acqua, telefono e riscaldamento, nonché ogni altro eventuale onere accessorio, ivi comprese le spese condominiali ordinarie, la pulizia annuale delle caldaie e l’imposta sui rifiuti, se e in quanto dovuta. Il conduttore si impegna a corrispondere dette somme direttamente e personalmente agli enti erogatori dei servizi. Nell'ipotesi in cui il locatore fosse costretto ad anticipare dette spese, potrà prelevare somme di pari importo dal deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato da parte del conduttore.

Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 Cod. Civ. sono a carico del conduttore, così come ogni altra riflettente agli impianti ed i servizi nonché dipendente da sua negligenza nell'uso della cosa locata. Il locatore si sostituirà al conduttore qualora questi non provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta riparazione; in caso

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contrario la somma sarà prelevata dal deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato. Ai sensi dell'art. 1577 Cod. Civ., quando l'immobile necessiti di riparazioni che non siano a carico del conduttore, questi é tenuto a darne immediato avviso al locatore. La violazione degli obblighi di cui alla presente clausola, determinerà la risoluzione ipso iure del contratto, salvo il diritto del locatore al risarcimento del danno.

12. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E/O CESSIONE DEL CONTRATTO- E' espressamente vietato al conduttore di concedere a terzi l'immobile in sub- locazione totale o parziale e/o di cedere, in tutto o in parte, il contratto a qualsiasi titolo. La violazione del divieto di sublocazione totale o parziale e di cessione del contratto totale o parziale, determinerà ipso iure la risoluzione del contratto salvo il diritto del locatore al risarcimento del danno.

13. DEPOSITO CAUZIONALE - A garanzia delle obbligazioni contrattuali il precedente conduttore (Istituzione Servizi alla Persona del Comune di Crespellano) ha versato la somma, infruttifera di interessi, di € 2.800,00.=

(duemilaottocento/00) pari a 2 (due) mensilità di canone; il deposito non viene restituito, ritenendolo pertanto come versato dal nuovo conduttore (Comune di Valsamoggia). Tale somma non potrà mai essere imputata in conto pigioni e sarà restituita unicamente al termine della locazione quando tutti i locali siano stati riconsegnati e tutti gli obblighi contrattuali adempiuti, ivi compresi i pagamenti relativi alle forniture di luce, acqua, gas, telefono.

14. ESONERO RESPONSABILITA'- Il conduttore esonera espressamente il lo- catore da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti, che dovessero derivargli dall'uso dell'immobile e da qualsiasi fatto e/o omissione

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dolosa o colposa di terzi, compresi gli avventori, anche se resi possibili dall'assen- za o inavvertenza del conduttore medesimo e dei suoi collaboratori.

E' fatto obbligo al conduttore, in caso di danni all'immobile locato o suoi infissi conseguenti a furti eseguiti o tentati, di provvedere alle opere di ripristino a pro- prie spese.

15. RESPONSABILITA' DIRETTA - Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e verso terzi dei danni causati all'immobile o per sua colpa derivati a cose e persone per spandimento di acqua, fughe di gas etc. e per ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. Il conduttore si impegna a garantire e a tenere sollevato ed indenne il locatore da ogni richiesta o pretesa da parte di terzi.

16. VISITA DELL'IMMOBILE - Il conduttore, nell'ultimo anno di contratto, dovrà lasciar visitare l'immobile locato a coloro che aspirassero ad acquistarlo o prenderlo in locazione 1 (uno) giorno la settimana dalle ore 16 alle ore 18 salve comunque le facoltà per il locatore di visitarli, anche a mezzo di suoi incaricati, in qualunque momento, allo scopo di constatarne il modo d'uso.

La violazione della presente clausola determinerà ipso iure la risoluzione del contratto e l'obbligo per il conduttore di risarcire tutti i danni causati al locatore.

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Il locatore avrà facoltà di ritenere risolto il presente contratto di locazione:

a) nel caso di mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione e/o degli oneri accessori nei termini contrattuali;

b) nel caso di modifiche anche parziale dell'uso convenuto;

c) nel caso di violazione del divieto di modifiche e innovazioni;

d) nel caso di inosservanza all'obbligo di riparazione e manutenzione

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dell'immobile;

e) nel caso di violazione del divieto di concedere l'immobile in sublocazione totale o parziale e nel caso di cessione totale o parziale del contratto;

f) nel caso di violazione dell'obbligo di far visitare l'immobile.

Avvenuta la risoluzione del contratto il conduttore dovrà riconsegnare immediatamente l'immobile locato e sarà tenuto al risarcimento dei danni causati con il suo inadempimento.

18. MODIFICHE - UNICITA' CONTRATTUALE - Qualsiasi modifica od aggiunta al presente contratto potrà e dovrà risultare unicamente da atto scritto.

Tutte le clausole della presente scrittura hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per atto espresso, la violazione di una soltanto di tutte le clausole da diritto al locatore di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

19. SPESE - Le spese di registrazione, anche per le successive annualità, del presente contratto sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50%

ciascuna, mentre sono a totale carico del conduttore le spese per i bolli, le ricevute dei pagamenti e per l'eventuale disdetta e/o recesso giudiziale.

20. RINVIO NORMATIVO - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si rimettono alle disposizioni di cui alle leggi 392/'78, 359/'92 ed, in quanto ancora compatibili e non espressamente derogate, di cui agli artt. da 1571 a 1614 Codice Civile.

Valsamoggia, lì 30 novembre 2017 L.C.S.

IL LOCATORE IL CONDUTTORE

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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare specificatamente, reietta sin d'ora ogni eccezione, le clausole: n.7 (Mancato pagamento del canone e/o degli oneri accessori), n.10 (Uso dell'immobile, addizioni, miglioramenti), n.11 (Spese, oneri accessori, manutenzione e riparazioni), n.12 (Divieto di sublocazione e/o di cessione del contratto), n.13 (Deposito cauzionale), n.14 (Esonero Responsabilità), n.15 (Responsabilità diretta), n.16 (Visita all'immobile), n.17 (Clausola risolutiva espressa), n.18 (Modifiche - unicità contrattuale).

L.C.S.

IL LOCATORE IL CONDUTTORE

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