Circolare n. 15
Rimborsi Iva dei soggetti nazionali e non nazionali
(artt. 38, 38-bis, 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del D.P.R. n. 633/1972)
Indice
1 Premessa ... 2
2 I rimborsi Iva trimestrali per i soggetti nazionali... 2
2.1 I concetti generali ... 2
2.2 Le scadenze... 3
2.3 Gli aspetti operativi ... 3
2.4 Le modalità di presentazione ... 4
3 I rimborsi dell'Iva assolta in altri Paesi Ue da parte di soggetti nazionali... 5
3.1 Gli aspetti generali ... 5
3.2 Gli aspetti operativi ... 6
3.3 Gli aspetti compilativi ... 7
4 I rimborsi dell'Iva ai soggetti passivi d'imposta comunitari ... 9
4.1 Gli aspetti generali ... 9
4.2 Gli aspetti operativi ... 9
5 I rimborsi dell'Iva ai soggetti passivi d'imposta Extra Ue... 10
5.1 Gli aspetti generali ... 10
5.2 Gli aspetti operativi ... 11
5.3 Gli aspetti compilativi ...12
1. Premessa
Per i soggetti passivi d’imposta nazionali, le date del 31.7.2010 e del 30.9.2010 rappresentano le prossime scadenze utili per la presentazione delle istanze di rimborso relative rispettivamente all’eccedenza di Iva assolta nel territorio nazionale, e riferita al secondo trimestre 2010 (scadenza del 31.7.2010), e all’Iva assolta in altro Paese dell’Unione Europea (scadenza del 30.9.2010).
Per i soggetti passivi d’imposta non nazionali – con riferimento ai contribuenti comunitari e non comunitari – invece, la prossima scadenza utile per avanzare la richiesta di rimborso dell’Iva assolta in Italia è fissata esclusivamente al 30.9.2010.
Questi, in estrema sintesi, i termini stabiliti dagli artt. 38-bis – relativo ai rimborsi c.d.
trimestrali per i soggetti nazionali - 38-bis1 – per i soggetti nazionali che assolvono l’Iva all’estero - 38-bis2 e 38-ter – con riferimento all’istanza di rimborso assolta da soggetti comunitari e non comunitari in Italia - del D.P.R. n. 633/1972.
Obbiettivo della presente circolare è quello focalizzare l’attenzione sulle successive scadenze inerenti alle istanze di rimborso Iva sia per i soggetti nazionali - con riferimento alle istanze relative all’Iva nazionale e all’Iva comunitaria assolta in altro Paese dell’Unione Europea – sia per i soggetti non nazionali che assolvono l’imposta sul valore aggiunto in Italia.
2. I rimborsi Iva trimestrali per i soggetti nazionali 2.1. I concetti generali
Come anticipato nelle premesse della presente Circolare, il dettato normativo di riferimento che regolamenta le richieste di rimborso da parte dei soggetti passivi d’imposta nazionali, relative all’eccedenza d’imposta riferita a ciascun trimestre, è costituito dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. Secondo quanto previsto dal co. 2 della citata disposizione normativa, infatti, un soggetto passivo d’imposta può chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva relativo ad una frazione d’anno, ossia riguardante ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno in corso. La prassi di riferimento, invece è rappresentata dal provvedimento del 19.3.2009 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è stato approvato il modello TR, utilizzabile dal contribuente – sussistendo le condizioni di cui al citato art. 38-bis del D.P.R.
n. 633/1972 – per richiedere il rimborso del credito Iva o comunicare la volontà di utilizzare in compensazione – ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 - nel modello F24, del credito Iva eccedente nel trimestre di riferimento.
2.2. Le scadenze
Il richiamo ai primi tre trimestri dell’anno in corso non risulta essere casuale, in quanto, il credito del IV trimestre può essere chiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale, con l’eccezione dei contribuenti trimestrali per natura di cui all’art. 74, co. 4 del D.P.R. n. 633/1972, che, invece, possono chiederlo anche con riferimento al IV trimestre.
Secondo il combinato disposto di cui all’art. 38-bis e 8, co. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972, i termini di scadenza per al presentazione dell’istanza di rimborso Iva infrannuale - modello TR - sono i seguenti:
Mesi di riferimento Trimestre Scadenza
Gennaio – Marzo I Trimestre 30.04
Aprile – Giugno II Trimestre 31.07
Luglio – Settembre III Trimestre 31.10
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 6/E del 25.1.2002, qualora il termine di presentazione della dichiarazione infrannuale scada di sabato, il termine di presentazione deve ritenersi prorogato al lunedì successivo, così come nel caso in cui il termine di presentazione scada in un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
2.3. Gli aspetti operativi
Il <<quantum>> del credito Iva rimborsabile, o compensabile, per i primi tre trimestri dell’anno, è determinato assumendo a riferimento esclusivamente all’eccedenza di Iva detraibile risultante dalla liquidazione relativa al trimestre oggetto di richiesta di rimborso, senza il riporto in tale liquidazione dell’eventuale credito Iva del periodo precedente.
In termini prettamente operativi, il credito Iva riferibile al secondo trimestre, per il quale può essere presentato il modello TR, è determinato assumendo a riferimento esclusivamente l’Iva detraibile contabilizzata dal 1° aprile 2010 al 30 giugno 2010, senza il riporto del saldo Iva riferibile al mese di marzo 2010 o al primo trimestre 2010 (gennaio – marzo). Inoltre, l’ulteriore condizione perché un credito Iva trimestrale possa essere chiesto a rimborso – in tutto o in parte - è costituita dalla necessità che lo stesso credito sia di importo superiore ad € 2.582,28. In altri termini, quindi, non è ammesso il rimborso di crediti Iva per importi inferiori all’entità di cui sopra.
Oltre ai requisiti di cui sopra, l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che i soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza di rimborso Iva trimestrale sono esclusivamente i contribuenti che possiedono i requisiti stabiliti dall’art. 30, co. 3, lett. a), b), c) ed e) del D.P.R.
n. 633/1972. In particolare, secondo il combinato disposto di cui ai citati dettati riferimento normativi, l’istanza di rimborso è ammessa a condizione che sussista una delle seguenti condizioni:
Ô l’aliquota media sulle operazioni passive sia superiore a quella sulle operazioni attive, maggiorata del 10% ex art. 30, co. 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/19721;
Ô le operazioni non imponibili siano superiori al 25% del volume d’affari ex art. 30, co. 3, lett. b) del D.P.R. n. 633/19722;
Ô l’ammontare degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili sia superiore a 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili ex art. 30 co. 3, lett. c) e art. 38-bis, co. 2 del D.P.R. n. 633/19723;
Ô il soggetto passivo non residente sia identificato ai fini Iva in Italia direttamente ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 o tramite rappresentante fiscale ex art. 30, co. 3 lett. e) dello stesso decreto.
2.4. Le modalità di presentazione
Per quanto concerne le modalità di presentazione del modello TR, l’art. 1, co. 215 della L.
24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha modificato quanto disposto dall’art. 8, co. 2 e 3 del D.P.R. n. 542/1999, stabilendo che la richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, al pari della comunicazione del suo utilizzo in compensazione (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.
Le presentazione telematica dell’istanza di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 32, co. 2-bis del D.P.R. n. 322/1998.
La prova dell’avvenuta presentazione telematica del modello TR è data dall’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne conferma l’avvenuto ricevimento. Tale attestazione
1 Secondo le istruzioni relative alla compilazione del modello, nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o le importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili, mentre le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. L’esclusione delle cessioni e degli acquisti di beni ammortizzabili, così come delle operazioni non imponibili, è dettata dal fatto che per tali operazioni è previsto un autonomo presupposto per l’accesso al rimborso (in tale senso R.M. 19.3.1998 n. 17/E). Tuttavia, nonostante nella determinazione dell’aliquota media delle operazioni passive non si tenga conto degli acquisti e delle cessioni di beni ammortizzabili, una volta verificata la sussistenza del requisito in commento per il rimborso, questo può essere chiesto o utilizzato in compensazione per tutto il credito maturato, comprensivo, quindi, anche dell’Iva relativa ai beni ammortizzabili.
2 La condizione <<oggettiva>> di effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate non deve essere confuso con il presupposto di cui alla lett. d), co. 3 dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, riguardante i soggetti che effettuano <<prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli artt.
da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972>>. In altri termini, l’effettuazione di operazioni non imponibili non vanno confuse con le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia.
3 Come chiarito dalla C.M. 26.1.2001, n. 8 (risposta n. 3.1.) il rimborso trimestrale non ammesso per l’acquisto di beni/servizi per studi e ricerche.
è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio del modello, entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione del modello da parte dell’Agenzia delle Entrate4.
Rimborsi Iva trimestrali – soggetti nazionali Art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972
Periodi di riferimento
Primi tre trimestri dell’anno:
I trimestre: Gennaio – Marzo II trimestre: Aprile – Giugno III trimestre: Luglio - Settembre
Scadenza Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento
Importo rimborsabile
Eccedenza del trimestre di riferimento, senza il riporto dell’eventuale credito del periodo precedente. L’imposto minimo di rimborso è stabilito in € 2.582,28.
Condizioni oggettive necessarie
1. Aliquota media operazioni passive superiore a quella delle operazioni attive maggiorata del 10%.
2. Operazioni non imponibili superiori al 25%
del volume d’affari;
3. Ammontare degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili superiore ai 2/3 dell’importo complessivo degli acquisti ed importazioni imponibili.
4. Soggetto passivo non residente identificato ai fini Iva direttamente o tramite rappresentante fiscale.
3. I rimborsi dell’Iva assolta in altri Paesi Ue da parte dei soggetti nazionali
3.1. Gli aspetti generali
Come accennato nella parte introduttiva del presente documento, il riferimento normativo per la richiesta di rimborso dell’Iva assolta da parte di operatori nazionali in altri Paesi dell’Unione Europea è rappresentato dall’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972.
4 Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 24.9.1999 n. 195/E si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico utilizzato, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Il co. 2 della citata disposizione normativa stabilisce che la richiesta di rimborso dell’Iva assolta in altro Paese Ue da parte di soggetti passivi d’imposta nazionali, è circoscritta esclusivamente ai soli soggetti passivi d'imposta che durante il periodo di riferimento5 del rimborso:
Ô non hanno svolto attività d'impresa, arte o professione (ovviamente nello Stato membro cui si riferisce l’imposta da rimborsare);
Ô hanno effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette, che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/72 (pro rata di indetraibilità 100%);
Ô si sono avvalsi del regime dei c.d. <<contribuenti minimi>>;
Ô si sono avvalsi del regime speciale previsto per i produttori agricoli.
3.2. Gli aspetti operativi
Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010, prot. n.
53471/2010, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 11.2.2010, n. 18, sono state stabilite le nuove <<modalità>> di rimborso in commento. In particolare, anche in questo caso, così come per le istanze di rimborso trimestrali di cui sopra, le modalità di presentazione della richiamata istanza sono esclusivamente quelle telematiche. Tale ultimo aspetto rappresenta la vera novità, in quanto, la domanda di rimborso va presentata direttamente via web all’Agenzia delle Entrate e non più all’Amministrazione finanziaria dell’altro Stato, utilizzando Entratel o Fisconline.
Come stabilito dal pt. 1.3.1 del citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, tali istanze possono essere presentate, esclusivamente in via telematica6:
Ô direttamente dagli interessati, avvalendosi del servizio telematico entratel o internet, a seconda del caso;
Ô mediante gli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2- bis e 3 del dpr 322/98;
Ô mediante soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
Ô tramite le camere di commercio italiane all'estero riconosciuto ai sensi della legge n. 518/70.
5 Si ricorda che l'art. 16 della Direttiva 2008/9/CE stabilisce che il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno civile o inferiore a tre mesi civili. In ogni caso, le richieste di rimborso possono, tuttavia, riguardare un periodo inferiore a tre mesi se questo rappresenta la parte residua di un anno civile. Concetto peraltro ripreso dal co. 2 dell'art. 38bis2 D.P.R.
633/1972.
6 L’esclusiva presentazione telematica delle istanze di rimborso è stata ulteriormente confermata dall’Agenzia delle Entrate nel corso del forum pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate in data 14.7.2010 (risposta n. 1).
A differenza delle richiamate istanza, il termine di presentazione di tale istanze è fissato entro il 30.9 dell'anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.
Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010, così come l'art. 38- bis1, non stabiliscono né i limiti minimi e massimi di rimborso dell'imposta, né la periodicità di presentazione. Infatti, il pt. 1.2.2 del richiamato Provvedimento, stabilisce che i rimborsi sono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal medesimo stabilite. Tale scelta è dettata dalla circostanza che ogni Stato membro, nel rispetto della normativa comunitaria, può adottare per tali parametri - con riferimento ai limiti minimi e massimi di rimborso e alla periodicità di presentazione - differenti soluzioni.
3.3. Gli aspetti compilativi
Da un punto di vista prettamente compilativo, il già citato provvedimento oltre a stabilire che nell’istanza di rimborso devono essere indicati i dati necessari per l'identificazione del soggetto passivo d'imposta residente nel territorio nazionale, vengono richiesti anche alcuni dati complementari quali ad esempio:
Ô la descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni e i servizi sono acquistati tramite i codice NACE di cui al regolamento CE del 20.12.2006, n. 1893;
Ô il periodo del rimborso;
Ô i dati del c/c bancario (IBAN e BIC);
Ô i dati di ciascuna fattura o documento di importazione;
Ô il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva;
Ô una dichiarazione d'insussistenza di cause ostative al rimborso dell'Iva assolta nel Paese comunitario di riferimento;
Ô la percentuale di detrazione definitiva.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, nell’ipotesi in cui un contribuente nazionale sia soggetto ad un pro-rata di detraibilità limitato, nell'istanza di rimborso, deve indicare la percentuale di rimborso in modo provvisorio, sulla base della percentuale di detrazione dell'anno precedente ex art. 19, co. 5 D.P.R. 633/1972. Tuttavia, come stabilito dal pt. 1.7.1 del Provvedimento del 1° aprile 2010 i contribuenti che alla fine dell'anno solare hanno un pro-rata di detrazione diverso da quello utilizzato in modo provvisorio nel corso del medesimo anno, comunicano entro l'anno solare seguente la nuova percentuale di detrazione a tutti gli Stati membri a cui hanno chiesto il rimborso dell'Iva assolta all'interno del loro territorio. Tale disposizione è dettata dalla necessità di commisurare l'ammontare del rimborso dell'Iva assolta all'estero sulla base della percentuale di detrazione sussistente con riferimento alle operazioni effettuate
nello Stato e non più con riferimento alla percentuale di detrazione determinata sulla base delle regole del Paese preposto al rimborso7.
Un ulteriore aspetto meramente compilativo è rappresentato dalla possibilità o dalla necessità di allegare dei documenti all’istanza di rimborso. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel forum domande & risposte presente nel sito dell’Agenzia, non tutti gli Stati membri richiedono di allegare dei documento all’istanza di rimborso, tuttavia, l’applicazione informatica realizzata per l’invio della richiesta di rimborso permette l’invio degli allegati all’amministrazione finanziaria comunitaria, inserendo degli allegati fino ad una grandezza di 5MB.
La stessa Agenzia delle Entrate precisa che l’invio di allegati per una grandezza superiore a 5MB, comporta, al momento del controllo dell’istanza di rimborso, l’inibizione dell’invio della stessa.
Rimborsi Iva – soggetti nazionali che hanno assolto Iva in altri Paesi UE
Art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972
Scadenza Entro il 30.9 dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’istanza di rimborso
Importo rimborsabile
Non sono stabiliti limiti minimi o massimi di importo rimborsabile. Le stesse dipendono da ogni Stato membro.
Condizioni soggettive/oggettive necessarie
L’istanza è consentita ai soggetti passivi d'imposta nazionali che durante il periodo di riferimento del rimborso:
Ô non hanno svolto attività d'impresa, arte o professione;
Ô hanno effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 633/72 (pro rata di indetraibilità 100%);
Ô si sono avvalsi del regime dei c.d.
contribuenti minimi;
si sono avvalsi del regime speciale previsto per i produttori agricoli
7 Dal punto di vista pratico, le modalità di <<rettifica>> della percentuale di detrazione, secondo quanto indicato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, avviene contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso durante l'anno civile successivo a quello di pagamento o, se il richiedente non presenta istanze di rimborso in questo anno, trasmettendo una comunicazione separata, contenete, oltre ai dati identificati generali (denominazione, ovvero la ragione sociale, il numero di partita Iva), anche la percentuale di detrazione provvisoria indicata nell'istanza di rimborso, la percentuale di detrazione definitiva e il periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva.
4. I rimborsi dell’Iva ai soggetti passivi d’imposta comunitari 4.1. Gli aspetti generali
Il <<nuovo>> art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, rappresenta uno delle disposizioni normative con le quali il Legislatore nazionale ha dato attuazione alla direttiva n. 2008/9/CE, in materia di esecuzione dei rimborsi a soggetti passivi stabiliti in altro Paese dell’Unione Europea, i quali hanno effettuato in Italia acquisti di beni e/o di servizi ovvero importazioni per i quali l’imposta sul valore aggiunto è detraibile ex art. 19 e ss. dello stesso D.P.R. n.
633/1972.
Di conseguenza condizione necessaria ed indispensabile affinché sia ammessa l’istanza di rimborso dell’Iva assolta in Italia da operatori comunitari è che la stessa – con riferimento all’Iva – sia detraibile secondo le disposizioni di cui all’art. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972. In altri termini, quindi, deve essere preso in considerazione:
Ô il principio generale delle inerenze, secondo cui l’imposta deve essere quella assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni acquistati o importati o a servizi resi nell’esercizio dell’impresa, arte o professione;
Ô il concetto di indetraibilità per destinazione dell’imposta relativa agli acquisti o alle importazioni di beni o alla prestazione di servizi per operazioni esenti o comunque non soggetti ad IVA (art.19 – co. 2);
Ô il principio di indetraibilità soggettiva, secondo cui, in riferimento a ciascun anno, nel caso in cui svolga attività sia esente che imponibile, deve determinare l’ammontare dell’imposta detraibile in proporzione alle operazioni per le quali ha diritto alla detrazione secondo i principi fissarti nell’art.19bis;
Ô il principio di indetraibilità oggettiva, secondo il quale in relazione ad alcune tipologie di acquisti riportate nell’art.19 bis1, quali le spese di rappresentanza - come definite nell’ambito dell’imposta sul reddito, ad eccezione di quelle di costo unitario non superiore a 25,82 euro – è ammessa una detraibilità limitata dell’imposta;
Ô delle rettifiche delle detrazioni operate ai sensi dell’art.19bis2.
4.2. Gli aspetti operativi
Il già citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010 ha stabilito, anche in questo caso, le modalità <<operative>> attraverso le quali deve essere attivata la procedura dell’Iva assolta dai citati soggetti. In particolare, per quanto riguarda l'ammontare del rimborso dell'Iva assolta in Italia da operatori economici comunitari, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che il rimborso può essere richiesto se l’ammontare è superiore:
Ô ad euro 400 per i rimborsi infrannuali;
Ô ad euro 50 per i rimborsi annuali.
Per effettuare il rimborso, il soggetto passivo d'imposta comunitario inoltra la richiesta, in via elettronica, tramite lo Stato membro all’ufficio nazionale abilitato dall’Agenzia delle Entrate.
In sostanza, quindi, gli operatori economici comunitari, così come per i soggetti passivi nazionali, non sono più tenuti alla presentazione dell'istanza di rimborso, per le operazioni effettuate in Italia, direttamente al Centro operativo di Pescara, ma dovranno presentare la stessa tramite la propria Amministrazione finanziaria.
Successivamente, il Centro operativo di Pescara dovrà prendere una decisione sulle richieste di rimborso nei 4 mesi successivi alla loro ricezione; i 4 mesi possono diventare 6 o 8 se l’Ufficio ritiene necessario procedere alla richiesta di informazioni, come ad esempio gli originali delle fatture, o chiederne ulteriori.
L'erogazione dei rimborsi dovrà, comunque, sempre avvenire nei 10 giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta aumentato degli interessi del 2,75%, che decorrono dal termine dei dieci giorni stabiliti per l’esecuzione del rimborso. Gli interessi non sono dovuti se il richiedente non fornisce le informazioni nei termini né produce i documenti richiesti a completamento dell’istanza.
Rimborsi Iva – soggetti comunitari che hanno assolto Iva in Italia
Art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972
Scadenza Entro il 30.9 dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’istanza di rimborso
Importo rimborsabile
Il rimborso può essere richiesto se l’ammontare è superiore:
Ô ad euro 400 per i rimborsi infrannuali;
Ô ad euro 50 per i rimborsi annuali.
Condizioni soggettive/oggettive necessarie
L’imposta assolta di cui si chiede il rimborso deve essere detraibile ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
5. I rimborsi dell’Iva ai soggetti passivi d’imposta Extra Ue 5.1 Gli aspetti generali
Con riferimento ai soggetti residenti in Paesi Extra Ue, così come previsto dall’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, datato 29.4.2010, è stato approvato il nuovo modello Iva 79, con le relative istruzioni, che deve essere utilizzato – dagli
operatori Extra Ue, con i quali sussiste un accordo di reciprocità (ad oggi tali Paesi risultano essere: Svizzera, Norvegia ed Israele) – per richiedere il rimborso <<diretto>> dell’Iva assolta in Italia per l’acquisto di beni e/o di servizi.
Secondo quanto stabilito dall’art. 5 co. 1 del D.Lgs. n.18/2010, la nuova disciplina in commento trova applicazione <<a partire dalla data fissata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate>>, e quindi a partire dal 3.5.2010.
Rispetto alle istanze di rimborso presentate dai soggetti comunitarie, di cui agli artt. 38-bis1 e 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, le richieste di rimborso avanzate dai contribuenti Extra Ue hanno una decorrenza posticipata. Le nuove modalità relative istanze <<comunitarie>>, infatti, come già esplicitato in precedenza, secondo quanto stabilito dall’art. 1, co. 1 della lett.
t) del D.Lgs. n. 18/2010, hanno trovato decorrenza già a partire dal 1° gennaio 2010.
Di conseguenza, si può concludere che per le istanze presentate nel c.d. periodo transitorio, intercorrente dal 1° gennaio 2010 al 2.5.2010, trovano applicazione le previgenti disposizioni di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.1.2002.
5.2 Gli aspetti operativi
Per quanto riguarda gli aspetti prettamente operativi, il rimborso dell’imposta assolta in Italia da parte di soggetti Extra Ue è concesso a condizione che:
Ô sussista una condizione di reciprocità con lo Stato di residenza dell’operatore economico stabilito nello Stato ExtraUe (come detto, attualmente tale accordo sussiste solamente con Svizzera, Norvegia e Ungheria);
Ô l’acquisto o l’importazione, ossia l’operazione che ha determinato la richiesta di rimborso, deve essere relativa a beni (o servizi) inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Oltre ai requisiti in precedenza indicati, l’effettuazione del rimborso dell’Iva assolta da parte di operatori Extra Ue necessita anche di un ulteriore requisito, che consiste nell’assenze di effettuazione di operazioni attive nel territorio dello Stato. In particolare, come indicato nel modello Iva 79, il richiedente deve dichiarare:
Ô di non aver effettuato, nel periodo di riferimento del rimborso, alcuna operazione attiva (cessione di beni o prestazione di servizi) nel territorio nazionale riferito al Paese (Italia) in cui è chiesto il rimborso;
Ô di aver effettuato unicamente operazioni attive “particolari”, che non incidono sulla possibilità di richiesta di rimborso. Si tratta delle prestazioni di trasporto e dei servizi accessori, ovvero delle operazioni per le quali è previsto il reverse charge, di cui all’art.
17, co. 2, del DPR 633/72.
Così come per le istanze di rimborso previste per i soggetti passivi comunitari, anche per il modello 79 è stabilito che il diritto al rimborso è condizionato altresì dall’effettivo assoggettamento ad imposta dell’attività svolta dal soggetto richiedente nel proprio Stato.
Laddove tale soggetto soffra di una limitazione soggettiva al diritto alla detrazione (pro-rata), il rimborso è limitato all’imposta corrispondente al pro-rata di detrazione.
Inoltre, il rimborso può essere richiesto se l’ammontare è superiore:
Ô ad euro 400 per i rimborsi infrannuali;
Ô ad euro 50 per i rimborsi annuali.
Come stabilito al punto H delle istruzione al modello 79, all’istanza di rimborso il richiedente deve allegare i seguenti documenti:
Ô originali delle fatture8;
Ô documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture medesime;
Ô attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo Iva, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione.
5.3 Gli aspetti compilativi
Da un punto di vista strettamente formale/compilativo, sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 20.5.1982, n. 2672, il modello Iva 79 deve:
Ô essere redatto in lingua italiana o inglese (punto B delle istruzioni);
Ô essere compilato in stampatello (punto C delle istruzioni);
Ô essere inviato per posta o raccomandata a.r., tramite corriere o consegnata a mano (punto C delle istruzioni);
Ô essere presentato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta (punto C delle istruzioni).
Rimborsi Iva – soggetti Extra Ue che hanno assolto Iva in Italia
Art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972
Scadenza Entro il 30.9 dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’istanza di rimborso
Importo rimborsabile
Il rimborso può essere richiesto se l’ammontare è superiore:
Ô ad euro 400 per i rimborsi infrannuali;
Ô ad euro 50 per i rimborsi annuali.
8 Si ricorda che come chiarito dalla R.M. 28.12.1994, n. 58/E, al modello possono essere allegate anche le fotocopie delle fatture, nel qual caso, però, “la pretesa creditoria del contribuente deve essere ritenuta improcedibile sino al momento in cui il contribuente stesso, invitato dall’Ufficio, non abbia provveduto alla regolarizzazione dell’istanza scritta, mediante la produzione degli originali”.
Condizioni soggettive/oggettive necessarie
Il rimborso dell’imposta assolta in Italia da parte di soggetti Extra Ue è concesso a condizione che:
Ô sussista una condizione di reciprocità con lo Stato di residenza dell’operatore economico stabilito nello Stato ExtraUe (come detto, attualmente tale accordo sussiste solamente con Svizzera, Norvegia e Ungheria);
Ô l’acquisto o l’importazione, ossia l’operazione che ha determinato la richiesta di rimborso, deve essere relativa a beni (o servizi) inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa;
Ô il richiedente non abbia effettuato, nel periodo di riferimento del rimborso, alcuna operazione attiva (cessione di beni o prestazione di servizi) nel territorio nazionale riferito al Paese (Italia) in cui è chiesto il rimborso;
Ô il richiedente abbia effettuato unicamente operazioni attive “particolari”, che non incidono sulla possibilità di richiesta di rimborso.