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COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza

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Academic year: 2022

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COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza

I.M.U. – VERSAMENTO RATA SALDO ENTRO il 17/12/2012

Gentile Contribuente,

le aliquote per il calcolo del saldo IMU sono cambiate rispetto alle aliquote che sono state utilizzate per il pagamento della rata di acconto di giugno e/o settembre.

Pertanto tutti i contribuenti devono ricalcolare l’IMU dovuta per l’anno 2012 e verificare l’importo dovuto a saldo da versare entro il 17 dicembre 2012.

L'Assessore alle Politiche Economiche Il Funzionario Responsabile Dr. Ing. Corbetta Serenella D.ssa Di Girolamo Susanna

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Chi deve pagare

I soggetti passivi dell’IMU (cioè le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento) sono:

• i proprietari di immobili, incluse le abitazioni principali, i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

• i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione (compresi i coniugi assegnatari dell’abitazione coniugale, in caso di separazione legale), enfiteusi, superficie sugli stessi;

• i concessionari di aree demaniali;

• i locatari di immobili concessi in leasing (anche da costruire o in corso di costruzione), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Aliquote

L’amministrazione Comunale con delibera n.36 del 31/10/2012 ha deliberato per l’anno 2012 le seguenti aliquote:

• 5,7 ‰ - ABITAZIONE PRINCIPALE;

• 5,7 ‰ - PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE;

• 2,0 ‰ - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI;

• 10,4 ‰ - TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI non indicati nelle precedenti ipotesi, compresi terreni ed aree fabbricabili. Ovvero aliquota che si applica a tutto ciò che non rientra nelle prime tre casistiche qui descritte, quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, gli immobili locati, gli immobili dati in uso gratuito ai propri familiari, i negozi, gli uffici, le aree edificabili, ecc.).

Quando Pagare

Il 17 dicembre 2012 – RATA DI SALDO

Tutti i contribuenti, per pagare la rata di saldo IMU 2012, devono ricalcolare l’imposta dovuto con le aliquote stabilite dal Comune, con il conguaglio di quanto versato in sede di acconto a giugno e/o settembre, facendo attenzione tra quanto versato allo Stato e quanto versato al Comune.

• Importo IMU da versare allo Stato (per i fabbricati diversi dall’abitazione principale)

Per quantificare l’importo da versare allo Stato bisogna calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno applicando alla base imponibile l’aliquota del 3,8‰ (ossia la metà dell’aliquota base del 7,6‰ stabilita dalla legge), all’importo ottenuto si deve sottrarre quanto versato in acconto come quota riservata allo Stato.

Ravvedimento operoso per la rata di acconto del 18 giugno

I contribuenti che hanno omesso di pagare la rata I.M.U. del 18/06/2012, possono usufruire del ravvedimento operoso per regolarizzare il mancato versamento.

La misura della sanzione da applicare è la seguente:

• Ravvedimento Sprint – entro 14 giorni dalla scadenza 0,2% per ogni giorno di ritardo sull’ammontare dell’imposta

• Ravvedimento Breve – entro 30 giorni dalla scadenza 3% sull’ammontare dell’imposta

• Ravvedimento ordinario – oltre i 30 giorni dalla scadenza ma entro la scadenza per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

3,75% sull’ammontare dell’imposta

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Gli interessi sono conteggiati in base ai giorni di ritardo decorrenti dalla scadenza fino alla data di effettivo versamento. Il tasso da applicare è del 2,5% annuo (tasso di interesse legale).

Come effettuare il versamento

Il versamento deve essere effettuato tramite Modello F24, il quale è disponibile presso qualsiasi banca o ufficio postale i quali lo distribuiscono gratuitamente e presso i quali è possibile effettuare il versamento. Può essere pagato anche online tramite i servizi di home banking o tramite il canale Fisconline delle Entrate.

La compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici:

Codice Comune: L434

3912 – ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE 3913 – FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 3914 – TERRENI (quota riservata al Comune) 3915 – TERRENI (quota riservata allo Stato)

3916 – AREE FABBRICABILI (quota riservata al Comune) 3917 – AREE FABBRICABILI (quota riservata allo Stato) 3918 – ALTRI FABBRICATI (quota riservata al Comune) 3919 – ALTRI FABBRICATI (quota riservata allo Stato).

Non si fa luogo al versamento se l’imposta annuale da corrispondere non supera € 12,00.

Su quale base imponibile si calcola l’imposta

La BASE IMPONIBILE è così costituita:

1) per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5% per i seguenti moltiplicatori:

• Abitazioni: Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (esclusa la categoria A/10)

Rendita rivalutata del 5% x 160

• Laboratori artigiani, caserme, comunità: Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie C/3, C/4 e C/5

Rendita rivalutata del 5% x 140

• Uffici, Banche e assicurazioni: Fabbricati classificati nella categoria A/10 e D/5

Rendita rivalutata del 5% x 80

• Edifici industriali e commerciali: Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/5)

Rendita rivalutata del 5% x 60

• Negozi: : Fabbricati classificati nella categoria C/1 Rendita rivalutata del 5% x 55

2) per i fabbricati non iscritti in catasto, si invita il contribuente a provvedere alla relativa regolarizzazione, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge.

3) per i terreni agricoli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25%

moltiplicato per 110

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4) per gli Altri terreni agricoli

Reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25%

moltiplicato per 135

5) per le aree fabbricabili, la base imponibile è data da valore venale in comune commercio, qualora non vi siano atti certi (es.contratti di compravendita, compromessi, notizie pubbliche, accertamenti definiti dall’ufficio del Registro competente, ecc.) in grado di determinare il valore venale, il Comune di Triuggio ha confermato per l’anno 2012 i valori deliberati nell’anno 2007, la relativa tabella è consultabile presso l’Ufficio Tributi e sul sito del comune.

L’imposta deve essere calcolata sulla base dei mesi di possesso durante l’anno; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è considerato per intero.

Agevolazioni per l’abitazione principale e le sue pertinenze

La disciplina dell’IMU introduce una nuova definizione di

“abitazione principale”, qui riportata:

“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

Immobili assimilati all’abitazione principale

L’art.11 del Regolamento comunale Imu ha stabilito le seguenti assimilazioni:

1. si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Detrazioni per l’abitazione principale

La detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, è fissata per legge in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Viene stabilita un'ulteriore detrazione pari a

€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni compiuti (se il figlio convivente compie 27 anni nel corso del 2012 non spetta alcuna detrazione), purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente nell'abitazione principale. L’ulteriore detrazione non può superare l’importo complessivo di € 400,00.

ATTENZIONE: Le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari non sono più considerate assimilabili alle abitazioni principali, pertanto

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non godono dell’aliquota agevolata e delle relative detrazioni che venivano applicate negli anni precedenti con l’I.C.I.

Quindi, riassumendo:

• Abitazioni concesse in uso gratuito a familiari: aliquota prevista per “altri immobili” – nessuna detrazione.

Anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, non sono più equiparati alle abitazioni principali per quanto riguarda l’aliquota (che resta quella prevista per tutti gli altri immobili), mentre possono continuare ad usufruire della detrazione.

Quindi, riassumendo:

La detrazione (e non l’aliquota) si applica anche alle seguenti tipologie di immobili:

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

• alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Altre riduzioni ed esenzioni stabilite dalla Legge

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (e di fatto non utilizzati) la base imponibile viene ridotta del 50%. Per ottenere tale riduzione è necessaria una dichiarazione di inagibilità/inabilità da presentare all’Ufficio Tributi del Comune e la conseguente non utilizzabilità di fatto dell’unità immobiliare. La stessa riduzione viene applicata anche ai fabbricati di interesse storico o artistico del Codice di cui al d.lgs. n. 42/2004.

Dichiarazione IMU

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo dichiarativo

Per quanto riguarda gli immobili, per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto il 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012 (salvo proroghe).

Il modello di dichiarazione, approvato con Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2012, può essere ritirato gratuitamente presso l’Ufficio Tributi del Comune ed e disponibile anche sul sito internet www.finanze .gov.it

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, se non sono intervenute variazioni, in quanto compatibili.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione sorge, solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, riconoscibili dal Comune e precisamente:

• Gli immobili godono di riduzione di imposta (es. i fabriccati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, ecc.)

• Tutti i casi in cui il comune non sia in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’imposta (es. assegnazione della casa coniugale al coniuge, immobili oggetto di locazione finanziaria, terreno agricolo divenuto area edificabile, ecc.)

Tutti gli altri casi per i quali deve essere presentata la dichiarazione sono contenute nelle istruzioni per la compilazione del Modello di Dichiarazione IMU.

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Le dichiarazioni possono essere:

• spedite per posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno in Via Vittorio Veneto 15 – 20844 Triuggio - riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU Anno ……”

• consegnate all’Ufficio Tributi del Comune

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni possono essere richieste allo sportello del contribuente nei seguenti orari:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Martedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle 17,30 Giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00

tel. 0362/9741235 fax 0362/997655 E-mail [email protected]

E’ possibile calcolare direttamente l’imposta dovuta, con la relativa stampa del modello F24 per il pagamento, accedendo al sito del Comune (www.comune.triuggio.mb.it) cliccando sull’icona che si trova in home page:

Comune di Triuggio Sportello per il Contribuente

T. 0362/9741235

[email protected]

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