SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDERA Pontedera - Provincia di Pisa
COPIA VERB ALE DI DELIBER AZIONE DELLA AS SE MBLE A DE I SOCI Delibera Numero 5 del 10 gennaio 201 1
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDERA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
“TRASPORTO SOCIALE” NELLA VALDERA
L’anno duemilaundici il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 16,00 presso la sede del Comune di Pontedera, a seguito di apposita convocazione diramata dal Presidente, si è riunita l’Assemblea dei soci della Società della Salute della Valdera.
All’appello risultano presenti:
Simone Millozzi Sindaco del Comune di Pontedera Corrado Guidi Sindaco del Comune di Bientina Filippo Fatticcioni Sindaco del Comune di Capannoli Giorgio Vannozzi Sindaco del Comune di Casciana Terme
Monica Stacchini Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Peccioli Maria Antonietta Fais Sindaco del Comune di Terricciola
Flora Coscetti Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lari David Turini Sindaco del del Comune di Santa Maria a Monte Veronica Pioni Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lajatico Monica Tremolanti Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Buti Lucia Ciampi Sindaco del Comune di Calcinaia
Gabriele Latini Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palaia Maria Letizia Casani in sostituzione della Direttrice generale Azienda Usl 5, Maria Teresa De Lauretis
Risultano invece assenti i rappresentanti dei seguenti enti:
Comune di Chianni Comune di Crespina Comune di Ponsacco
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
Richiamata la convenzione fra l’ufficio comune Valdera e le associazioni di volontariato della Valdera per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale paino integrato di salute 2006/2008 sottoscritta in data 01.03.2007;
Richiamata la propria deliberazione in data odierna n. 4 ad oggetto
“Regolamento per la disciplina del Trasporto Sociale -zona Valdera – approvazione” con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina del trasporto sociale in Valdera e contestualmente fissato un budget massimo per i trasporti sociali routinari e per quelli occasionali, in linea con quanto previsto nel programma attuativo delle attività e dei servizi per l’anno 2011, approvato sempre in data odierna con atto n.2;
Visto che la Società della Salute Valdera, in attesa della definizione del sistema dei trasporti a livello regionale e nei limiti del budget stabilito, ha intenzione di affidare alle Associazioni presenti nel territorio della Valdera in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, lo svolgimento dei trasporti di tipo sociale per i cittadini residenti nel territorio della Valdera, rideterminando tuttavia le tariffe per i relativi rimborsi;
Considerato che il servizio, come descritto nel “Regolamento per la disciplina del Trasporto Sociale -zona Valdera ”, ha come obiettivo quello di facilitare la mobilità di persone con disabilità specifiche e limitanti l’autonomia negli spostamenti, residenti nel territorio della Valdera;
Visto lo schema di Convenzione tra la Societa’ della Salute della Valdera e le associazioni di volontariato per lo svolgimento del servizio di “trasporto sociale”
nella Valdera (allegato A) in cui vengono regolamentati i rapporti con le associazioni di volontariato che svolgono il servizio di trasporto sociale e vengono fissate le nuove tariffe applicabili dal 1 gennaio 2011.
Visto l’art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 3 gennaio 2011, dal Direttore del Consorzio, cui è demandata la competenza del servizio proponente:
“Parere favorevole in linea tecnica”;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese DELIBERA
1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Societa’ della Salute della Valdera e le associazioni di volontariato per lo svolgimento del servizio di
“trasporto sociale” nella Valdera (allegato A);
2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dall’art. 49 comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune di Pontedera, comune in cui ha sede il consorzio, per 15 giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Il presente atto è immediatamente eseguibile secondo le previsioni dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.
Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE ILSEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Simone Millozzi F.to Patrizia Salvadori
Allegato A
Comuni di Bientina,Buti,Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni , Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5
CONVENZIONE TRA LA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDERA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI “TRASPORTO SOCIALE” NELLA VALDERA
L’anno ________ il giorno _________ del mese di ________ presso _____________________________________
TRA
La Società della Salute Valdera (di seguito denominata SDS VDE), codice fiscale ___________________con sede a Pontedera, via Fantozzi 14, rappresentata dall’Avv. Simone Millozzi in qualità di Presidente
e
Le Associazioni Arcinconfraternite di Misericordia rappresentate dal Sig. _____________ nato a ___________, residente a ________________
Le Associazioni Pubblica Assistenza rappresentate dal Sig. ______________ nato a ___________, residente a ___________________
Le Associazioni Auser rappresentate dal Sig. ______________ nato a ___________, residente a ___________________
La Croce Rossa Italiana rappresentate dal Sig. ______________ nato a ___________, residente a ____________________
di seguito denominate Associazioni;
PREMESSO CHE
• L’Assemblea della SDS VDE, ha approvato con propria delibera n.2 del 10.01.2011 il programma attuativo delle attività e dei servizi per l’anno 2011 definendo uno specifico budget per i trasporti sociali routinari e per quelli occasionali;
• L’Assemblea della SDS VDE, ha approvato con propria delibera n 4 del 10.01.2011 il regolamento per la disciplina del trasporto sociale in valdera;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La SDS VDE, in attesa della definizione del sistema dei trasporti a livello regionale, affida alle Associazioni presenti nel territorio della Valdera in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che aderiranno alla presente convenzione tramite sottoscrizione di apposita scheda di adesione, lo svolgimento dei trasporti di tipo sociale per i cittadini residenti nel territorio della Valdera.
Il servizio, come descritto nel “Regolamento per la disciplina del Trasporto Sociale -zona Valdera ”, ha come obiettivo quello di facilitare la mobilità di persone a rischio di marginalità residenti nel territorio della Valdera.
ART.2PERSONALE IMPIEGATO
La SDS VDE vigila sulla realizzazione delle attività convenzionate avendo cura di verificare che gli operatori impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
Le Associazioni svolgono l’attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegnano a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti, in particolare il “Regolamento per la disciplina del Trasporto Sociale – zona Valdera ”
Le Associazioni garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività del servizio o delle prestazioni specifiche.
Le Associazioni garantiscono che gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi e che l’eventuale impiego di personale dipendente è effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente.
ART.3IDONEITÀ DEI MEZZI
I mezzi impiegati devono essere idonei all’attività di trasporto degli utenti, siano essi normali autovetture o mezzi appositamente attrezzati, regolarmente assicurati e mantenuti in base alla normativa vigente.
Nessun danno connesso all’attività può essere imputato alla SDS VDE.
ART.4REFERENTI DEL SERVIZIO E DURATA DELLA CONVENZIONE
Per la gestione delle problematiche organizzative ed operative vengono individuati i seguenti referenti tecnici:
per la SDS VDE: il responsabile della UF Assistenza Sociale VDE
per le Associazioni, le persone indicate nelle apposite Schede di adesione.
La presente Convenzione decorre per ciascuna Associazione dal 01 gennaio 2011 e ha durata fino alla definizione del sistema dei trasporti a livello regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
ART.5GESTIONE DEL SERVIZIO E REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI E PAGAMENTI
La SDS VDE affida la gestione del Servizio all’Azienda ASL 5, avvalendosi della UF Assistenza Sociale territoriale VDE.
LA SDS VDE, quale corrispettivo per l’espletamento del servizio e delle attività previste dalla presente Convenzione corrisponde alle Associazioni un rimborso calcolato come indicato nell’Allegato 1 “ Rimborsi alle Associazioni di volontariato” che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
Le Associazioni rendicontano mensilmente i servizi effettuati utilizzando uno Schema di Rendicontazione appositamente predisposto dalla UF Assistenza Sociale territoriale VDE e fornito alle Associazioni.
Le Associazioni aderenti alla presente Convenzione danno atto di conoscere ed accettare le disposizioni del
“Regolamento per la disciplina del trasporto sociale –zona Valdera “.
ART.6VIGILANZA E RESPONSABILITÀ
Presso la sede della SDS VDE è conservata agli atti tutta la documentazione inerente la presente Convenzione.
La UF Assistenza Sociale Territoriale VDE procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell’attività in oggetto della presente convenzione.
La SDS VDE e l’Azienda USL5 sono esonerati da qualunque responsabilità che si riferisca alla realizzazione dell’attività per la quale risponde unicamente l’Associazione che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi.
Le Associazioni non possono cedere il servizio assunto, pena la risoluzione della convenzione.
ART.7CONTINUITÀ DELL’ INTERVENTO
Le Associazioni si impegnano affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dalla SDS VDE delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
L’attuazione del servizio può essere sospesa per sopravvenute situazioni di impossibilità all’esecuzione, previo accordo tra le parti contraenti circa la modificazione (logistica, progettuale ecc…) dell’ intervento in atto.
ART.8 INADEMPIMENTI
Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile ad una Associazione, il servizio non venga realizzato conformemente a quanto previsto nel regolamento dei trasporti, la SDS VDE ne chiederà spiegazione scritta all’Associazione la quale, entro 10 giorni, deve presentare giustificazione scritta dimostrando la conformità del proprio operato.
Qualora l’Associazione non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, la SDS VDE potrà procedere all’applicazione di penali pecuniarie da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 300,00 nonché in presenza di reiterazioni dei casi sopra descritti, o comunque di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione, alla risoluzione della convenzione.
ART.9 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie in merito all’applicazione della presente convenzione, che siano riconosciute tali da entrambi i contraenti, sono giudicate da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, uno nominato dalla SDS VDE o uno dall’Associazione, ai quali viene conferito l’incarico di designare di comune accordo il terzo.
In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente deve essere effettuata dal tribunale del luogo dove è stata firmata la convenzione. Il foro competente è quello di Pisa.
ART.10 NORME FINALI
Le associazioni interessate possono aderire alla presente Convenzione compilando l’apposita Scheda allegata (allegato 2) , che ne costituisce parte formale e sostanziale.
La presente Convenzione viene registrata solo in caso d’ uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.
Pontedera ____________________________________
Per la SDS VDE Il Presidente Per le AA.VV.
(Avv. Simone Millozzi)
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Allegato 1)
TRASPORTO SOCIALE
RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
applicabili sia per trasporti occasionali che per trasporti routinari - ANNO 2011 –
-
In attesa della definizione del sistema di trasporti a livello regionale e nei limiti del budget disponibile stabilito dall’Assemblea della Società della Salute, di seguito si riportano le nuove tariffe applicabili dal 1 gennaio 2011 con le Associazioni di Volontariato per il rimborso dei trasporti sociali:
Trasporto sociale con auto
Rimborso forfetario di € 14,00 per ogni viaggio A/R dell’ utente/i (fino a 20 Km)
Rimborso chilometrico (oltre 20 Km): € 0,35/km
Sosta: 6 € /ora (con decorrenza oltre il 90° minuto)
Esempio: trasporto giornaliero di un utente/i dalla propria/e abitazione/i verso un Centro Diurno e ritorno dell’utente/i dal Centro Diurno alla propria/e abitazione/i:
a) se i Km effettuati sono inferiori o uguali a 20 Km il rimborso è di 14 €
b) se i Km effettuati sono superiori a 20 Km il rimborso è pari a : 14 € + (0,35 * (km effettuati – 20 Km ) ) .
Si precisa che per il calcolo dei Km effettuati si utilizza il seguente criterio: si conteggiano i Km effettivamente percorsi dal mezzo calcolandoli a partire dal luogo di residenza dell’utente ( o del primo utente, nel caso di trasporti cumulativi ). Per agevolare i conteggi verranno utilizzate tabelle con Km standard.
Trasporto sociale con mezzo attrezzato
Rimborso forfetario di € 18,00 per ogni viaggio A/R dell’ utente/i (fino a 20 Km)
Rimborso chilometrico (oltre 20 Km): € 0,50/km
Rimborso accompagnatore, se necessario: € 6
Sosta: 6 € /ora (con decorrenza oltre il 90° minuto)
Esempio: trasporto giornaliero di un utente/i dalla propria/e abitazione/i verso un Centro Diurno e ritorno dell’utente/i dal Centro Diurno alla propria/e abitazione/i:
a) se i Km effettuati sono inferiori o uguali a 20 Km il rimborso è di 18 €
b) se i Km effettuati sono superiori a 20 Km il rimborso è pari a 18 € + (0,50 * (km effettuati – 20 Km)).
Se è necessario un accompagnatore al rimborso di cui ai punti a) e b) viene sommato 6 €.
Si precisa che per il calcolo dei Km effettuati si utilizza il seguente criterio: si conteggiano i Km effettivamente percorsi dal mezzo calcolandoli a partire dal luogo di residenza dell’utente ( o del primo utente, nel caso di trasporti cumulativi ). Per agevolare i conteggi verranno utilizzate tabelle con Km standard.
Allegato 2)
Da compilare su carta intestata dell’Associazione Alla Società della Salute della Valdera Via Fantozzi, 14 Pontedera
Oggetto: adesione Convenzione trasporti sociali
Il sottoscritto
Nome e cognome_________________________________________________________________________
Luogo di nascita__________________________________________________________________________
Data di
nascita____________________________________________________________________________
Residenza_______________________________________________________________________________
Legale rappresentante dell’
Associazione_______________________________________________________
Con sede in______________________________Via________________________________n°___________
CF____________________________________
DICHIARA
Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e di accettare incondizionatamente, a nome e per conto della propria Associazione, tute le pattuizioni di cui alla Convenzione per lo svolgimento del Trasporto Sociale, della quale sottoscrivo copia autentica contestualmente alla presentazione della presente dichiarazione
Pontedera, data ______________________
Firma
___________________________________________
Comuni di Bientina,Buti,Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni , Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte,
Terricciola e Azienda USL n.5 CONSORZIOPUBBLICODIFUNZIONI
ZONA VALDERA
Provincia di Pisa
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: CONVENZIONE TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALDERA E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI “TRASPORTO SOCIALE” NELLA VALDERA
Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Si attesta altresì che il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Consorzio.
Pontedera, 3 gennaio 2011
IL DIRETTORE F.to Patrizia Salvadori
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto CERTIFICA che, giusta relazione del Messo Comunale, la suestesa deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio del Comune il ________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Patrizia Salvadori
_________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale depositato presso la Società della Salute della Valdera – Pontedera, Via Fantozzi 14 -, in carta libera per uso amministrativo.
Pontedera, lì _________________ IL DIRETTORE DELLA SDS VALDERA Patrizia Salvadori