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RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

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(1)

DOC_IT\RR\298\298565 PE 217.109/def.

25 aprile 1996 A4-0128/96

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║**II║

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RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (C4-0068/96 - 94/0196(SYN))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Leen van der Waal

(2)

I N D I C E

Pagina

Pagina regolamentare ... 3 A.PROGETTO DI DECISIONE ... 4 B.MOTIVAZIONE ... 9

(3)

Nella seduta del 2 marzo 1995 il Parlamento si è pronunciato in prima lettura sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

Nella seduta del 1 febbraio 1996 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini.

Nella riunione del 15 novembre 1994 la commissione per i trasporti e il turismo aveva nominato relatore l'on. van der Waal.

Nelle riunioni del 21 febbraio, 26 marzo e 25 aprile 1996 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di decisione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. Cornelissen, presidente;

van der Waal, relatore; Bellere, Bennasar Tous (in sostituzione dell'on. Salafranca), Castricum, Danesin, Farthofer, Ferber (in sostituzione dell'on. Grosch), Gonzales Triviño, Jarzembowski, Koch, Lüttge (vicepresidente), McIntosh, Panagopoulos, Sarlis, Schierhuber (in sostituzione dell'on. Nicholson), Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Stenmarck, Stewart, Stockmann, Waidelich (in sostituzione dell'on. Schlechter) e Watts.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 25 aprile 1996.

Il termine per la presentazione di emendamenti alla posizione comune e di proposte di dichiarazione di intenzione di respingere la stessa sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la posizione comune sarà esaminata.

(4)

A.

PROGETTO DI DECISIONE

Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (C4-0068/96 - 94/0196(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

-vista la posizione comune del Consiglio, (C4-0068/96 - 94/0196(SYN)),

-visto il parere in prima lettura (1), sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(94)0359), (2)

-vista la proposta di modifica della Commissione (COM(95)0474) (3), -consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189c del trattato CE, -visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0128/96),

1.modifica come segue la posizione comune;

2.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)GU C 068 del 20.3.1995, pagg. 39 e 41.

(2)GU C 280 del 6.10.1994, pag. 5.

(3)GU C 20 del 24.1.1996, pag. 7.

(5)

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

──────────────────────────────────── ──────────────────────────────────

(Emendamento 1) Quinto considerando considerando che tali disposizioni

comuni devono soprattutto essere intese a migliorare il livello di sicurezza della navigazione e di tutela della vita umana; che a tal fine si rivela indispensabile che esse stabiliscano presupposti minimi che devono ricorrere per il richiedente per conseguire il certificato di conduzione di navi per la navigazione interna;

considerando che tali disposizioni comuni devono soprattutto essere intese a migliorare il livello di sicurezza della navigazione e di tutela della vita umana; che a tal fine si rivela indispensabile che esse stabiliscano presupposti minimi che devono ricorrere per il richiedente per conseguire il certificato di conduzione di navi per la navigazione interna; che è necessario fare in modo che l'esame delle conoscenze e delle competenze da parte degli Stati membri abbia luogo secondo criteri analoghi;

(Emendamento 2) Articolo 3 1. La presente direttiva si applica

ai conduttori di navi per la navigazione interna: automotori, rimorchiatori, spintori, chiatte rimorchiate, convogli spinti o in formazione accoppiata, adibite al trasporto di merci o di persone, ad eccezione:

1. La presente direttiva si applica ai conduttori di navi per la navigazione interna: automotori, rimorchiatori, spintori, chiatte rimorchiate, convogli spinti o in formazione accoppiata, adibite al trasporto di merci o di persone, ad eccezione:

- dei conduttori di navi adibite al trasporto di merci di lunghezza inferiore a 20 metri;

- dei conduttori di navi adibite al trasporto di merci di lunghezza inferiore a 20 metri;

- dei conduttori di navi adibite al trasporto di passeggeri che non trasportano più di 12 persone oltre all'equipaggio.

- dei conduttori di navi adibite al trasporto di passeggeri che non trasportano più di 12 persone oltre all'equipaggio.

(6)

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

──────────────────────────────────── ──────────────────────────────────

(Seguito emendamento 2) 2. Uno Stato membro può, previa

consultazione della Commissione, dispensare dall'applicazione della presente direttiva i conduttori di navi che operano esclusivamente sulle idrovie nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e rilasciare loro certificati di conduzione nazionali le cui modalità di rilascio possono differire da quelle definite dalla presente direttiva. La validità di tali certificati nazionali è in tal caso limitata a tali idrovie.

2. Uno Stato membro può, previa consultazione della Commissione, dispensare dall'applicazione della presente direttiva i conduttori di navi che operano esclusivamente sulle idrovie nazionali non collegate alla rete navigabile di un altro Stato membro e rilasciare loro certificati di conduzione nazionali le cui modalità di rilascio possono differire da quelle definite dalla presente direttiva. La validità di tali certificati nazionali è in tal caso limitata a tali idrovie.

3. Uno Stato membro può, previa autorizzazione della Commissione e di concerto con l'altro Stato membro interessato, sia esentare dall'applicazione della presente direttiva i conduttori che operano esclusivamente sulle idrovie che collegano ambo gli Stati membri e non sono allacciate alla rete navigabile di un altro Stato membro terzo, sia rilasciare loro certificati di conduzione nazionali le cui modalità di rilascio possono differire da quelle definite dalla presente direttiva. La validità di tali certificati è in tal caso limitata a tali idrovie.

(Emendamento 3) Articolo 6, paragrafo 2 2. Il titolare di certificato che

compia 65 anni deve, nei tre mesi successivi e successivamente ogni anno, sottoporsi all'esame previsto al paragrafo 1; l'autorità competente attesta con una menzione sul certificato stesso che il conduttore ha adempiuto a tale obbligo.

2. Il titolare di certificato che compia 65 anni deve, nei tre mesi successivi e successivamente ogni 3 anni, sottoporsi all'esame previsto al paragrafo 1; l'autorità competente attesta con una menzione sul certificato stesso che il conduttore ha adempiuto a tale obbligo.

(7)

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

──────────────────────────────────── ──────────────────────────────────

(Emendamento 4)

Articolo 7, paragrafi 3 e 4 3. La durata minima dell'esperienza

professionale di cui al paragrafo 1 può essere ridotta di 3 anni al massimo:

a) qualora il richiedente sia titolare di un diploma riconosciuto dall'autorità competente comprovante una formazione specializzata in navigazione interna che comporta sessioni pratiche di conduzione di navi; la riduzione non può essere superiore alla durata della formazione specializzata; ovvero

b) qualora il richiedente possa provare un'esperienza professionale acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta; per ottenere la riduzione massima di 3 anni, il richiedente deve provare un'esperienza di almeno 4 anni nel settore della navigazione marittima.

4. La durata minima di esperienza professionale di cui al paragrafo 1 può essere ridotta di 3 anni al massimo qualora il richiedente abbia superato un esame pratico di conduzione di una nave; il certificato si limita in questo caso alle navi che presentano caratteristiche nautiche simili a quelle della nave utilizzata per l'esame pratico.

3. La durata minima dell'esperienza professionale di cui al paragrafo 1 può essere ridotta di 2 anni al massimo:

a) qualora il richiedente sia titolare di un diploma riconosciuto dall'autorità competente comprovante una formazione specializzata in navigazione interna che comporta sessioni pratiche di conduzione di navi; la riduzione non può essere superiore alla durata della formazione specializzata; ovvero

b) qualora il richiedente possa provare un'esperienza professionale acquisita su una nave marittima in qualità di membro del personale di coperta; per ottenere la riduzione massima di 2 anni, il richiedente deve provare un'esperienza di almeno 4 anni nel settore della navigazione marittima.

4. La durata minima di esperienza professionale di cui al paragrafo 1 può essere ridotta di 2 anni al massimo qualora il richiedente abbia superato un esame pratico di conduzione di una nave; il certificato si limita in questo caso alle navi che presentano caratteristiche nautiche simili a quelle della nave utilizzata per l'esame pratico. In tal caso l'istanza competente indica sul certificato che la sua validità è limitata sino a che il detentore avrà accumulato 4 anni di esperienza professionale.

5. Il periodo durante il quale il richiedente sia stato membro del personale di coperta a bordo di una nave per la navigazione interna dopo aver compiuto i 21 anni di età sarà moltiplicato per il coefficiente 1,5 al fine del computo del numero di anni di esperienza professionale.

(8)

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

──────────────────────────────────── ──────────────────────────────────

(Emendamento 5) Articolo 8, paragrafo 2 2. Fatta salva la consultazione

della Commissione, uno Stato membro può richiedere che, per la navigazione su talune idrovie, ad eccezione di quelle a carattere marittimo di cui all'allegato II della direttiva 91/672/CEE, per il conduttore di nave ricorrano i presupposti supplementari riguardanti la conoscenza della situazione locale.

Ferma restando la consultazione della Commissione, uno Stato membro può richiedere che, su talune superfici di trasporto limitate, il conduttore di una nave passeggeri possegga una conoscenza professionale più approfondita delle disposizioni specifiche in materia di sicurezza dei passeggeri e, più in particolare, in caso di incidente, di incendio e di naufragio.

2. Fatta salva l'approvazione della Commissione, uno Stato membro può richiedere che, per la navigazione su talune idrovie, ad eccezione di quelle a carattere marittimo di cui all'allegato II della direttiva 91/672/CEE, per il conduttore di nave ricorrano i presupposti supplementari riguardanti la conoscenza della situazione locale.

Ferma restando l'approvazione della Commissione, uno Stato membro può richiedere che, su talune superfici di trasporto limitate, il conduttore di una nave passeggeri possegga una conoscenza professionale più approfondita delle disposizioni specifiche in materia di sicurezza dei passeggeri e, più in particolare, in caso di incidente, di incendio e di naufragio.

(Emendamento 6) Articolo 10 bis (nuovo)

Al fine di armonizzare il contenuto e i criteri di esecuzione degli esami, la Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri interessati a consultarsi almeno una volta all'anno sul programma di esame e il regolamento dello stesso.

(9)

B.

MOTIVAZIONE

La posizione comune del Consiglio deroga su alcuni punti dalla proposta della Commissione e dalla relazione del Parlamento europeo:

a)Il trasporto di sostanze pericolose è stato soppresso nella proposta. Per il trasporto di sostanze pericolose attraverso le idrovie dell'Unione sarà presentata una direttiva specifica.

b)Il Consiglio ha modificato il campo di applicazione della direttiva. Il certificato europeo di conduzione di navi è richiesto per tutte le idrovie per le quali non sia valida la patente di battelliere del Reno. Tale modifica è una logica conseguenza della modifica del sistema di applicazione della patente di battelliere del Reno (articolo 1, paragrafo 3).

c)Per ottenere un certificato di conduzione di navi è richiesta un'esperienza di almeno 4 anni in qualità di membro del personale di coperta a bordo di una nave per la navigazione interna (articolo 7). Il Consiglio ha dato la possibilità di ridurre questa esperienza al massimo di 3 anni qualora il richiedente abbia completato una formazione professionale specializzata o possa comprovare un'esperienza di almeno 4 anni su una nave marittima.

Nella proposta della Commissione l'esperienza minima necessaria poteva essere ridotta al massimo di 2 anni.

d)La posizione comune del Consiglio prevede che i conduttori di navi che abbiano superato i 65 anni debbano sottoporsi a visita medica ogni anno, anziché ogni 3 come proposto dalla Commissione.

e)Il Consiglio ha introdotto un nuovo articolo 10, in cui sono indicati i requisiti integrativi richiesti per la conduzione di una nave passeggeri nelle idrovie.

f)Uno Stato membro può richiedere che per la navigazione su talune idrovie per il conduttore di navi ricorrano i presupposti supplementari riguardanti la conoscenza della situazione locale. A tale riguardo non è più necessaria l'approvazione della Commissione, ma dovrebbe essere sufficiente una consultazione del Consiglio.

g)L'entrata in vigore della presente direttiva è rinviata a 18 mesi dopo l'approvazione e il Consiglio ha modificato gli allegati A e B, in cui figura la competenza richiesta.

h)Il Consiglio non ha ripreso gli emendamenti del Parlamento il cui obiettivo era un certo grado di armonizzazione dei requisiti di esame nei diversi Stati membri.

Osservazioni sulla posizione comune e gli emendamenti

1.Il vostro relatore può concordare con la posizione comune per quanto concerne i suddetti punti a), b), e) nonché g).

-Dato che in questa direttiva non è stata inserita una disposizione sul trasporto di sostanze pericolose attraverso le idrovie [punto a)], è assolutamente importante che la Commissione presenti quanto prima una proposta di direttiva specifica.

(10)

-Per quanto riguarda la modifica del campo di applicazione [punto b)], la posizione comune dispone a ragione che il certificato europeo di conduzione di navi sia obbligatorio laddove non si richieda la patente di battelliere del Reno.

Il Consiglio rileva tuttavia nella sua motivazione che per i fiumi Reno e Lek non è richiesto il certificato europeo di conduzione di navi, in quanto è obbligatoria la patente di battelliere del Reno. Benché non sia ancora sicuro in questo momento, si auspica che la CCR presenti una proposta secondo la quale, a partire dal 1gennaio 1998, sarà richiesta la patente di battelliere del Reno anche per i fiumi Lek e Waal.

-Si può convenire anche sul nuovo articolo 10, che riguarda la navigazione di navi passeggeri, e sulla modifica della data in cui la direttiva entrerà in vigore [punti e) nonché g)].

2.Si propone di non convenire sulle seguenti modifiche apportate dal Consiglio:

-la commissione per i trasporti e il turismo ritiene che l'esame medico dei conduttori che abbiano superato i 65 anni di età debba aver luogo ogni tre anni, conformemente al testo originario della Commissione europea (emendamento 3).

-All'articolo 3, l'esperienza professionale necessaria viene ridotta di al massimo tre anni, qualora il richiedente possieda un diploma riconosciuto, o abbia un'esperienza di quattro anni nella navigazione marittima, ovvero abbia sostenuto un esame pratico (punto c). Nella proposta della Commissione si propone una riduzione dell'esperienza professionale di al massimo due anni. Si ritiene che una riduzione di tre anni vada a discapito della sicurezza dei trasporti sulle idrovie. Inoltre ciò comporterebbe una discrepanza con la patente di battelliere del Reno, per la quale il richiedente può detrarre al massimo due anni di esperienza, a fronte dell'assolvimento di una formazione professionale o dell'esperienza pratica nella navigazione marittima. Pertanto si propone come emendamento il testo originario della Commissione, che mantiene il parallelismo con la patente di battelliere del Reno (emendamento 4).

-E' opportuno fare in modo che l'esame delle conoscenze e delle competenze presenti in tutti gli Stati membri il medesimo livello di difficoltà [punto h)]. Nella CCR si intende altresì perseguire l'obiettivo di un'armonizzazione dei certificati (inter) nazionali. Per questo motivo, sono stati ripresentati gli emendamenti 1 e 6.

-L'emendamento 5 intende far sì che uno Stato membro possa esigere dal conduttore di navi il rispetto di requisiti supplementari soltanto se ha ottenuto, a tale riguardo, l'approvazione della Commissione e non soltanto previa consultazione della Commissione, come intende il Consiglio [punto f)].

-Infine, è accolto un nuovo emendamento, l'emendamento 2, in cui l'articolo 3 viene ampliato di un nuovo paragrafo 3, in base al quale la Commissione può, in determinate condizioni, prevedere un'esenzione per le idrovie che collegano due Stati membri e non sono allacciate alla rete navigabile di un terzo Stato membro.

(11)

Questo emendamento viene presentato tenendo conto del fatto che quattro navi passeggeri sono in servizio sul fiume Lough, nell'Irlanda del Nord e nella Repubblica irlandese, e soltanto una di queste quattro navi passa sporadicamente la frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica irlandese.

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