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Unita nella diversitàIT
Parlamento europeo
2019-2024
Commissione per i trasporti e il turismo
2017/0114(COD) 16.11.2021
***II
PROGETTO DI
RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA
sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le
direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture
(10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD))
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Giuseppe Ferrandino
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Significato dei simboli utilizzati
* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione
***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)
Emendamenti a un progetto di atto
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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INDICE
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture
(10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10542/1/2021 – C9-0423/2021), – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 20171, – visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 20182,
– visto il parere della Commissione (COM(2021)0693),
– vista la sua posizione in prima lettura3 sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0275),
– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma
dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, – visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0000/2021),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
1 GU C 81 del 2.3.2018, pag. 188.
2 GU C 176 del 23.5.2018, pag. 66.
3 Testi approvati del 25.10.2018, P8_TA(2018)0423.
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Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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BREVE MOTIVAZIONE
Contesto e negoziati interistituzionali
L'obiettivo della direttiva "Eurobollo" originaria (direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, modificata nel 2011) era di eliminare le distorsioni della concorrenza tra i vettori stradali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e l'applicazione del principio della libera circolazione delle merci. Tuttavia, l'attuale direttiva non tiene sufficientemente conto degli effetti negativi del trasporto su strada, quali l'inquinamento atmosferico, il rumore e il traffico. Oggi solo il 25 % circa della rete stradale transeuropea globale è coperto da pedaggi basati sulla distanza per i veicoli pesanti.
Il 31 maggio 2017 la Commissione ha pubblicato la sua proposta intesa a modificare la direttiva
"Eurobollo" e a rafforzare l'applicazione dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga".
Il 24 maggio 2018, la commissione TRAN ha approvato la sua relazione con 35 voti a favore, 2 voti contrari e 3 astensioni. Il 25 ottobre 2018, la plenaria ha adottato la posizione in prima lettura del Parlamento con 398 voti a favore, 179 voti contrari e 32 astensioni. Nella sua posizione, il Parlamento ha ulteriormente rafforzato l'applicazione del principio "chi inquina paga". All'inizio della nuova legislatura, il 24 settembre 2019, la commissione TRAN ha approvato la decisione di avviare negoziati interistituzionali sulla base della relazione in prima lettura con 39 voti favorevoli e 8 voti contrari.
Il Consiglio ha, da parte sua, adottato il suo approccio generale per i negoziati il 18 dicembre 2020.
I negoziati interistituzionali sono stati avviati il 29 gennaio 2021 e si sono conclusi con successo il 15 giugno 2021, durante la presidenza portoghese, dopo tre triloghi.
Il 30 giugno 2021 il Coreper ha approvato l'accordo provvisorio e il 12 luglio 2021 la commissione TRAN lo ha confermato con 28 voti favorevoli e 21 voti contrari.
In seguito alla verifica giuridico-linguistica, il 9 novembre 2021 il Consiglio ha adottato formalmente la sua posizione in prima lettura, conformemente all'accordo provvisorio. Il Parlamento è ora invitato a procedere alla sua seconda lettura e ad approvare la posizione del Consiglio in modo da confermare l'accordo.
Principali elementi dell'accordo
L'accordo raggiunto migliora in modo significativo le disposizioni della direttiva vigente in relazione a
vari temi, quali:
l'eliminazione graduale dei bolli di circolazione (diritti "calcolati in base alla durata") per gli autocarri sulla rete transeuropea centrale e il passaggio a una tariffazione basata sulla distanza percorsa, con alcune deroghe specifiche e la possibilità di disporre di un sistema
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combinato. In tal modo si intende sancire i principi "chi inquina paga" e "chi utilizza paga"
e questo è stato un punto molto importante per il Parlamento nei negoziati;
l'"inverdimento" dei pedaggi stradali per autocarri e veicoli commerciali leggeri mediante l'introduzione dell'obbligo di differenziare i pedaggi stradali in funzione delle emissioni di CO2 e/o delle prestazioni ambientali del veicolo, nonché l'imposizione obbligatoria di oneri per i costi esterni per gli autocarri a copertura dei costi esterni dell'inquinamento atmosferico. Ciò costituirà un importante incentivo per la diffusione di autocarri a basse e a zero emissioni e per il rinnovo del parco veicoli;
la lotta contro la congestione del traffico introducendo la possibilità di imporre a tutti i veicoli un onere connesso alla congestione;
l'introduzione di massimali sui prezzi dei bolli di circolazione di breve durata per le autovetture, compreso l'obbligo di offrire un bollo di un giorno ai viaggiatori in transito.
Ciò è importante per molti viaggiatori, ad esempio quando attraversano più paesi per raggiungere la loro destinazione di vacanza;
l'obbligo di destinare gli introiti derivanti dalla riscossione di oneri connessi alla congestione del traffico a favore di trasporti sostenibili. Si tratta di un elemento molto importante su cui è stato molto difficile raggiungere un accordo nei negoziati, dal momento che gli Stati membri spesso rifiutano il concetto di destinazione obbligatoria;
un'estensione sostanziale del campo di applicazione. Mentre le norme attuali si applicano quasi esclusivamente agli autocarri di peso superiore a 12 tonnellate, l'accordo riguarda tutti gli autocarri, gli autobus e i veicoli commerciali leggeri. Ciò significa che, se gli Stati membri decidono di applicare pedaggi stradali a questi veicoli, tali pedaggi dovranno essere non discriminatori, ecologici ed equi. Sono state inoltre introdotte diverse clausole di riesame per incoraggiare la Commissione ad adottare ulteriori misure in futuro in relazione ai veicoli commerciali leggeri e alle autovetture;
l'introduzione di una clausola di riesame e cessazione dell'efficacia, nel caso in cui il trasporto su strada sia incluso in un futuro meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio, al fine di evitare la doppia imposizione;
un grande passo avanti verso un sistema di tariffazione stradale più armonizzato nell'UE.
La situazione è attualmente molto eterogenea negli Stati membri, e caratterizzata da molte sensibilità politiche. Pur prevedendo una certa flessibilità e periodi di transizione, la direzione dell'accordo è molto chiara, vale a dire passare da 27 sistemi individuali a norme comuni applicabili a tutti, il che si conforma maggiormente al mercato interno del trasporto su strada in vigore.
Raccomandazione
Dal momento che la posizione del Consiglio è conforme all'accordo provvisorio raggiunto durante i
negoziati interistituzionali, il relatore ne raccomanda l'approvazione senza modifiche.