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***II RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

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RR\499289IT.doc PE 328.775

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE A5-0191/2003 23 maggio 2003

***II

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari

(15514/2/2002 – C5-0080/2003 – 2001/0199(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatrice: Christa Klaß

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PE 328.775 2/10 RR\499289IT.doc

IT

CODE2AMC

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

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RR\499289IT.doc 3/10 PE 328.775

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INDICE

Pagina PAGINA REGOLAMENTARE...4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA...5 MOTIVAZIONE...8

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PE 328.775 4/10 RR\499289IT.doc

IT

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta dell’11 giugno 2002 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (COM(2001) 433 - 2001/0199 (COD)).

Nella seduta del 13 marzo 2003 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (15514/2/2002 - C5-0080/2003).

Nella riunione dell’8 ottobre 2001 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatrice Christa Klaß.

Nelle riunioni del 30 aprile 2003 e 22 maggio 2003 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 41 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Christa Klaß (relatrice), Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, Hiltrud Breyer, Philip Bushill-Matthews (in sostituzione di John Bowis), Dorette Corbey, Avril Doyle, Michl Ebner (in sostituzione di Marialiese Flemming), Jim Fitzsimons, Cristina García-Orcoyen Tormo, Françoise Grossetête, Jutta D. Haug (in sostituzione di Rosemarie Müller), Roger Helmer (in sostituzione di Martin Callanan), Marie Anne Isler Béguin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Karl-Heinz Florenz), Eija-Riitta Anneli Korhola, Wilfried Kuckelkorn (in sostituzione di Anne Ferreira), Bernd Lange, Paul A.A.J.G. Lannoye (in sostituzione di Alexander de Roo), Peter Liese, Giorgio Lisi (in sostituzione di Raffaele Costa), Torben Lund, Jules Maaten, Patricia McKenna, Emilia Franziska Müller, Riitta Myller, Ria G.H.C.

Oomen-Ruijten, Neil Parish (in sostituzione di Robert Goodwill), Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Dagmar Roth-Behrendt, Yvonne Sandberg-Fries, Jacques Santer (in sostituzione di María del Pilar Ayuso González), Karin Scheele, Ursula Schleicher (in sostituzione di Cristina Gutiérrez Cortines), Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Renate Sommer (in sostituzione di Jorge Moreira da Silva), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Nicole Thomas-Mauro, Antonios Trakatellis, Kathleen Van Brempt, Peder Wachtmeister, Phillip Whitehead e Rainer Wieland (in sostituzione di Giuseppe Nisticò).

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 23 maggio 2003.

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RR\499289IT.doc 5/10 PE 328.775

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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda

l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (15514/2/2002 – C5-0080/2003 – 2001/0199(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (15514/2/2002 – C5-0080/2003),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta2 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 433),

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 4643), – visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 80 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0191/2003),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 P5_TAPROV(2002)0294.

2 GU C (E) 332 del 27.11.2001, pag. 257.

3 GU C (E) 331 del 31.12.2002, pag. 188.

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Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento1

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA b)

Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo), comma 1 (direttiva 2000/13/CE) 3bis. Fatte salve le norme per l'etichettatura

da adottare ai sensi del paragrafo 3, un ingrediente, quale definito al paragrafo 4, lettera a), ed elencato all'allegato III bis, deve essere indicato nell'etichettatura se presente nelle bevande di cui al paragrafo 3.

L'indicazione comporta il termine "contiene"

seguito dal nome dell'ingrediente o degli ingredienti in questione. Tuttavia, tale indicazione non è necessaria se l'ingrediente figura già, con il suo nome specifico,

nell'elenco degli ingredienti o nella denominazione di vendita della bevanda.

3bis. Fatte salve le norme per l'etichettatura da adottare ai sensi del paragrafo 3, un ingrediente, presente in una quantità di cui è scientificamente dimostrata la capacità di provocare reazioni allergiche ed elencato all’allegato III bis, deve essere indicato nell’etichettatura se presente nelle bevande di cui al paragrafo 3. L’indicazione

comporta il termine “contiene” seguito dal nome dell’ingrediente o degli ingredienti in questione. Tuttavia, tale indicazione non è necessaria se l’ingrediente figura già, con il suo nome specifico, nell’elenco degli

ingredienti o nella denominazione di vendita della bevanda.

Motivazione

L‘obbiettivo dell’emendamento è di evitare l’obbligo sproporzionato di indicare sull’etichetta di prodotti quali i vini tutte le sostanze usate in qualità di coadiuvanti tecnologici che non lasciano residui nel prodotto finito, o i cui residui hanno subìto una trasformazione tale da non mantenerne le caratteristiche allergeniche. Invece, a tutela del consumatore, laddove la Commissione è in grado di evidenziare prove scientifiche circa l’allergenicità dei residui ancora presenti nel prodotto finito, l’etichettatura sarà obbligatoria.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA f)

Articolo 6, paragrafo 10, comma 3 (nuovo) (Direttiva 2000/13/CE)

In deroga al paragrafo 4, lettera c), punti ii), iii) e iv), le sostanze utilizzate nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, derivate da ingredienti elencati all'allegato III bis devono essere considerate come ingredienti ed essere riportate sull'etichetta indicando

In deroga al paragrafo 4, lettera c), punti ii), iii) e iv), le sostanze utilizzate nella produzione di un prodotto alimentare derivate da ingredienti elencati

all'allegato III bis, e presenti nel prodotto finito, anche se in altra forma, in una quantità di cui è scientificamente dimostrata la capacità di provocare

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chiaramente il nome dell'ingrediente da cui

derivano. reazioni allergiche, devono essere

considerate come ingredienti ed essere riportate sull'etichetta indicando

chiaramente il nome dell'ingrediente da cui derivano.

Motivazione

In base allo stato attuale delle conoscenze scientifiche si deve partire dal presupposto che le reazioni allergiche compaiano solo in presenza di determinate quantità. A tale riguardo si pone fra l’altro il problema della fissazione di valori limite per determinate sostanze. Le

“vere” allergie – cioè quelle mediate dalle IgE (immunoglobuline E) – sono solo teoricamente indipendenti dalla dose: in pratica anche queste reazioni immunologiche richiedono determinate concentrazioni (ancorché molto basse) del potenziale allergene.

L’esistenza “misurabile” di quest’ultimo non è sufficiente da sola a determinare la reazione allergica. Per molti degli allergeni in questione, di regola proteine, non esistono curve dose- risposta di tipo classico: si suppone cioè che vi siano dei valori soglia, che però non sono definiti. Non esistono neppure indagini immunologiche basate su test sperimentati in grado di stabilire in modo conclusivo e univoco il potenziale allergico di un additivo o dei suoi

metaboliti o costituenti singoli.

Da quanto precede si evince l’esigenza di prove analitiche e immunologiche i cui risultati siano dotati di valore predittivo. Per una valutazione globale di questa complessa

problematica occorre inoltre

a) effettuare prove sulle singole sostanze potenzialmente allergeniche nonché sulle loro forme di somministrazione attualmente impiegate e

b) raccogliere dati sulla biodisponibilità e sulla metabolizzazione.

In particolare l'etichettatura dei coadiuvanti tecnologici utilizzati per il vino e la birra richiede una deroga.

Questo emendamento reintroduce l’idea dell’emendamento 7 in prima lettura, cercando un compromesso con il Consiglio.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA f)

Articolo 6, paragrafo 11 (nuovo), comma 2 (direttiva 2000/13/CE)

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L'aggiornamento potrebbe altresì consistere nell’esclusione dall’allegato III bis degli ingredienti di cui sia stata scientificamente accertata l’innocuità.

L'aggiornamento potrebbe altresì consistere nell’esclusione dall’allegato III bis degli ingredienti di cui sia stata scientificamente accertata l’innocuità. A tale riguardo, entro il 1° gennaio 2004 la Commissione, sulla base di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, approva un elenco provvisorio di prodotti che, anche se derivati da un prodotto elencato

nell'Allegato III bis, dovrebbero, in virtù della loro composizione e dell'uso e alla luce delle prove disponibili, essere considerati non allergenici e quindi non venire inclusi nell'Allegato III bis.

Or. en Motivazione

L'emendamento garantirà che i prodotti utilizzati nel processo di fabbricazione che siano derivati da ingredienti allergenici non dovranno essere etichettati come contenenti allergeni, in attuazione della presente direttiva, qualora il materiale allergenico sia stato

completamente rimosso nel processo di fabbricazione.

Il calendario per la decisione è cruciale per i produttori, i quali devono essere preparati per la data dell'attuazione e quindi dovranno investire in prodotti o processi alternativi in tempo utile.

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MOTIVAZIONE

La posizione comune del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata il 20 febbraio 2003, tiene conto della maggior parte degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura e in particolare dei seguenti aspetti:

 riesame periodico dell’elenco delle sostanze allergeniche e possibilità per la Commissione di emanare orientamenti tecnici per l’interpretazione di tale elenco (emendamento 7, seconda parte, e emendamento 11);

 aggiunta all’allegato di due ingredienti allergenici, il sedano e la senape, e dei loro derivati (emendamenti 8 e 9);

 aggiunta dei miscugli di funghi agli altri miscugli la cui etichettatura non deve

necessariamente rispettare la regola dell’ordine di peso decrescente (emendamento 2);

 soppressione della possibilità di non ripetere il nome di un ingrediente utilizzato più volte nella preparazione di un prodotto alimentare (emendamento 14);

 soppressione della deroga all’obbligo di etichettatura per gli ingredienti costituiti da preparazioni di salse o mostarde pari a meno del 5% del prodotto finito (emendamento 6).

Pertanto, per quanto riguarda tali aspetti, la vostra relatrice valuta positivamente il testo proposto dal Consiglio.

Su altri due aspetti la posizione comune cerca di venire incontro alle preoccupazioni espresse dal Parlamento, senza tuttavia farne completamente propri gli emendamenti:

 la possibilità di non rispettare strettamente l’ordine di peso decrescente allorché si enumerano ingredienti utilizzati in quantità inferiori al 5% (emendamento 13);

 la possibilità di non indicare la composizione di ingredienti composti utilizzati in quantità inferiori al 5% quando la composizione dell’ingrediente composto sia specificata secondo la normativa comunitaria in vigore (ad esempio nel caso di cioccolate, confetture di frutta, gelatine, marmellate e creme di marroni) (emendamento 5).

In entrambi i casi la posizione comune, anziché abolire la deroga come proposto dal Parlamento, abbassa al 2% il livello al di sotto del quale essa si applica. La vostra relatrice ritiene che questo sia un equo compromesso fra il diritto dei consumatori all’informazione e la necessità di accordare ai produttori una certa flessibilità, che sia giustificata da ragioni

tecniche, nel soddisfare i requisiti di etichettatura.

Infine su due questioni la posizione comune non tiene conto degli emendamenti approvati dal Parlamento in prima lettura.

Per quanto riguarda l’aggiunta del lupino all’elenco degli ingredienti allergenici

(emendamento 10), la vostra relatrice accetta l’argomento addotto dal Consiglio secondo il quale sarebbe meglio affrontare tale questione nel contesto del riesame dell’allegato III bis, e prende atto del fatto che è già stato chiesto il parere del Comitato scientifico

dell’alimentazione umana.

Per quanto riguarda la deroga all’obbligo di etichettatura per gli ausiliari tecnologici provenienti da ingredienti di cui all'allegato III bis (emendamento 7, prima parte), la vostra relatrice teme che gli obblighi di etichettatura di questa direttiva obbligheranno i produttori ad indicare sull’etichetta sostanze utilizzate nella produzione di prodotti alimentari (ad esempio i derivati dell'uovo utilizzati nella produzione vinicola) che non hanno più un potenziale

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allergenico. La conseguenza sarebbe quella di fornire ai consumatori informazioni inesatte e fuorvianti, creando preoccupazioni ingiustificate in persone che soffrono di allergie

alimentari.

Si propone pertanto di modificare la posizione comune al fine di risolvere tale questione.

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