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Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'offerta Fuori Sede Nome/Ragione Sociale : Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco :

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Foglio Foglio Foglio Foglio informativo informativo informativo informativo

N N

NN.... 2.09.02.09.02.09.02.09.0 Codice

Codice Codice Codice Prodotto Prodotto Prodotto Prodotto

Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio 2015.

Data aggiornamento Data aggiornamentoData aggiornamento

Data aggiornamento 29/02/2016

CREDITO EDILIZIO CREDITO EDILIZIO CREDITO EDILIZIO CREDITO EDILIZIO

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r. l. - Società cooperativa a responsabilità limitata

Sede legale e amministrativa: P.za F.Meda 4 - 20121 Milano www.bpm.it - Codice ABI 5584.8

Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 496.00 Capogruppo del "Gruppo Bipiemme"

N. di iscrizione al Registro delle imprese : 00715120150

Aderente al F.do Interbancario di tutela dei depositi, F.do Nazionale di Garanzia, Cassa di compensazione e garanzia S.p.A

Capitale sociale al 30/06/2014: euro 3.365.439.319,02 Telefono: 800.100.200 Fax 02 7700 4377

Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede

Nome/Ragione Sociale : Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco :

Cognome : Telefono :

Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail :

Sede : Qualifica :

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

È un finanziamento a lungo termine concesso nella forma di mutuo dalla Banca ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n.

385/93 (credito fondiario), ad imprese edili, cooperative edilizie, società immobiliari per la realizzazione o la ristrutturazione di edifici ad uso generalmente abitativo, destinati alla vendita, con suddivisione del mutuo in quote e successivo accollo del mutuo da parte degli acquirenti delle singole porzioni dell’immobile per la parte di propria spettanza.

A garanzia del rimborso del finanziamento viene iscritta ipoteca di primo grado sull’edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, nei limiti previsti dalla normativa citata, la quale a seguito della suddivisione del mutuo, è oggetto di frazionamento, cosicché ciascuna unità immobiliare risponde delle obbligazioni pattuite nel contratto di mutuo nei limiti della quota assegnata nei limiti della quota assegnata (accollandosi il debito residuo).

Dopo l’erogazione finale del finanziamento e la ripartizione delle unità immobiliari da accollare ali acquirenti le caratteristiche dei singoli mutui messi in ammortamento varieranno in sede di accollo in base alle esigenze degli stessi e seguiranno integralmente quelle desumibili specificatamente dai prodotti predisposti per i clienti consumatori. Le rate verranno rimborsate mediante pagamento mensile, trimestrale o semestrale comprensivo di capitale ed interessi secondo il piano di ammortamento prestabilito.

(2)

pag. 2/8 FI N. 2.09.0 È previsto altresì un periodo di preammortamento o preutilizzo dalla data dell’erogazione sino a quello di ultimazione lavori contrattualmente definita, dove vengono effettuate erogazioni parziali in relazione allo stato avanzamento lavori. Si differenzia dai mutui perché consente al Cliente non solo di utilizzare il credito in una o più soluzioni, ma anche di ripristinare, con successivi versamenti in tutto od in parte, l'originaria disponibilità. Sui saldi passivi vengono corrisposti gli interessi pattuiti.

Nella fase di erogazione a stato avanzamento lavori le rate possono essere trimestrali o semestrali in funzione del parametro Euribor 3 mesi o Euribor 6 mesi (base 360) . Durante la durata di questo periodo sono corrisposti, soli interessi (calcolati sull’anno civile 365/366 gg) sulle somme effettivamente erogate a scadenze fisse se trimestrali (31/3 -30/06 -30/09 – 31/12) se semestrali (30/06 – 31/12) e alla scadenza/revoca del contratto, il pagamento del capitale.

È possibile, su valutazione della Banca, la concessione di un prefinanziamento.

Il tasso di interesse varia in relazione all’andamento del mercato finanziario, secondo l’indice di riferimento contrattualmente previsto.

Tale forma consentendo di adeguare, tempo per tempo, il tasso e, pertanto, la misura degli interessi, allinea gli stessi all’andamento reale del costo del denaro.

Tale prodotto prevede esclusivamente il frazionamento dell’immobile e la suddivisione del mutuo tra gli acquirenti delle unità immobiliari.

Qualora non venga richiesto il frazionamento dell’immobile e la suddivisione del mutuo, viene concesso il finanziamento sempre nella forma di mutuo ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 385/93 (credito fondiario).

Destinatari: Imprese di costruzioni edili, Cooperative Edilizie o Società Immobiliari per la realizzazione di edifici aventi destinazione di civile abitazione.

Importo finanziato: massimo 80% del minore tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto dell’immobile ipotecato.

Durata massima del periodo di preutilizzo: per il costruttore è compresa fra i 18 mesi ed un giorno fino a 3 anni (36 mesi)

Erogazione somme: avviene in una o più soluzioni in relazione allo stato di avanzamento delle opere finanziate.

Modalità: su richiesta scritta della Parte Finanziata e mediante sottoscrizione di atti di quietanza per ogni erogazione parziale, di cui l’ultima con atto pubblico oppure con atto pubblico per ogni erogazione.

Finalità: costruzione e/o ristrutturazione edilizia ad uso generalmente abitativo, destinati alla vendita.

Se il pagamento delle rate avviene con addebito a valere su conto corrente acceso presso la Banca, la stessa a ciò è espressamente autorizzata. a mezzo addebito diretto preautorizzato domiciliato presso altro istituto di Credito (ex. RID).

È previsto: L’obbligo per la Parte Finanziata di assicurare l’immobile ipotecato contro i rischi di incendio, scoppio e altri rischi accessori con polizza vincolata a favore della Banca. La copertura assicurativa permane anche nella successiva fase di accollo.

Dopo il frazionamento dell’immobile e la suddivisione del mutuo tra gli acquirenti delle unità immobiliari

“accollanti” , le rate possono avere periodicità mensile, trimestrale e semestrale con scadenza fine periodo solare (mese, trimestre, semestre).

Durata del mutuo per gli acquirenti “accollanti”: da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni.

Oltre all’ipoteca, la Banca può richiedere il rilascio di una fideiussione da parte di terzi a garanzia del rimborso del finanziamento.

Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

possibilità di variazione del tasso di interesse nel corso del finanziamento, in aumento rispetto al tasso di

 partenza;

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (spese ed oneri accessori ad esclusione del

 tasso di interesse);

rischio di espropriazione del bene immobile ipotecato nell’ipotesi di inadempimento del contratto.

L’offerta commerciale della Banca contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la possibilità di effettuare l’operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).

Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dalla Banca, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dalla Banca nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.

Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dalla Banca per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.

(3)

pag. 3/8 FI N. 2.09.0 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).

Il tasso è calcolato sulla base dell’anno commerciale (365/360 giorni) su un finanziamento di € 500.000,00.=.

Sono state considerate le spese di istruttoria di euro 10.000,00 (2%), di perizia pari ad Euro 250,00, spese incasso rata pari a 2,50 euro mensili (30 euro annuali)spese produzione ed invio documento di sintesi pari ad 1,35, in caso di intervento del Mediatore, la provvigione da corrispondere a quest’ultimo (sulla base della fattura dal mediatore emessa ed intestata alla Parte Finanziata) e il costo polizza esterna pari a euro 650,00. Il costo della polizza in esempio è calcolato su un valore di perizia pari ad euro 1.000.000,00.=. L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente pari allo 0,25%).

DURATA Euribor 3 mesi rata trimestrale Euribor 6 mesi rata semestrale

Tasso Variabile Ammortamento francese TAEG TAEG

36 mesi

0,000% 7,877 % 0,050 % 7,634%

(#) Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca.

IMPORTO E DURATA

Importo massimo finanziabile Fino all’80% del valore del bene immobile ipotecato.

Durata periodo di preammortamento/preutilizzo

La durata è compresa fra i 18 mesi ed un giorno fino a 3 anni (36 mesi) con possibilità di proroga fino ad un massimo di 5 anni complessivi.

Durata del mutuo per l’accollante In tutti i casi:

Minima: 60 mesi (5 anni) Massima: 360 mesi (30 anni) TASSI

Tasso nominale annuo:

Tasso fisso (°°°°) Tasso variabile

IRS di periodo (°) + 6,250 p.p.

EURIBOR 3 mesi (°°) + 6,250 p.p. Oppure EURIBOR 6 mesi (°°°)+ 6,250 p.p Indicizzazione tasso variabile (parametro di riferimento) EURIBOR

Spread del tasso (maggiorazione sul valore del parametro,

espressa in punti percentuali) 6,250 p.p.

Tasso di preammortamento o Preutilizzo (TAN) Pari al Tasso nominale annuo

Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo +

massimo 1,000 p.p.

(°) IRS (Interest rate swaps) rilevato alla pagina IRSB EU dell’info provider Bloomberg. Vedere in proposito la sezione “Ultime rilevazioni del parametro di riferimento”.

(°°) EURIBOR, rilevato dal Sole 24Ore (3 mesi, base 360, media mese precedente il trimestre solare di applicazione) arrotondato allo 0,05 superiore. Per il calcolo è stato utilizzato l'EURIBOR di Ottobre 2015 pari allo 0,000 % - TAN 6,250 %

(°°°) EURIBOR, rilevato dal Sole 24Ore (6 mesi, base 360, media mese precedente il trimestre solare di applicazione) arrotondato allo 0,05 superiore. Per il calcolo è stato utilizzato l'EURIBOR di Luglio 2015 pari allo 0,050 % - TAN 6,300 %

Sempre entro la misura massima consentita dalla Legge sull’usura n.108/96 ai sensi dell’art. 2 e dalla relativa normativa di attuazione.

(°°°°) Qualora il prodotto sia in vendita

(4)

pag. 4/8 FI N. 2.09.0 SPESE FISSE DI GESTIONE PER IL COSTRUTTORE

Istruttoria 2,00% dell’importo deliberato minimo 500 euro (°)

Perizia tecnico/amministrativa (svolta dai tecnici dell’Istituto):

Minimo: 250 euro. (°)

0,1% del minore tra il valore di perizia ed il prezzo di acquisto

Commissioni annue per incasso rata 30 euro

Gestione pratica Non prevista

Spese di perizia per stato avanzamento lavori

(S.A.L.) Massimo 250 euro

Spese di frazionamento (per ogni quota formata) 55,00 euro

Assicurazione incendio Polizza esterna a carico del cliente Invio comunicazioni

(produzione ed invio Documento di Sintesi)

1,35 euro in forma cartacea Gratuito online

Compenso per rimborso anticipato, parziale o totale 2,00% del capitale rimborsato

3,00% tasso fisso qualora il prodotto sia in vendita Spese di svincolo (per ogni svincolo richiesto) 100,00 euro

Spese annue per singola verifica monitoraggio situazione immobiliare

(Si riferisce ai mutui ipotecari per i quali è necessaria una verifica dell’immobile).

Esente (°°°)

(°) Non è riportato esplicitamente un valore massimo, in quanto gli importi potenzialmente rilevanti richiedono una contrattazione dell’ammontare di tale spesa e pertanto non è possibile individuare a priori un massimale.

(°°°) Ricomprese nelle Spese per singola verifica situazione immobiliare.

(5)

pag. 5/8 N. 2.09.0

APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPOSTA (Nuovo Regime)

Ai sensi del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 dicembre 2013 n.

300, alle parti è stata data facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole agli interessi del cliente, eliminando l’obbligo di pagare l’imposta sostitutiva in tutti quei casi in cui la stessa sarebbe risultata più gravosa delle imposte d’atto.

In mancanza di scelta del richiedente, al finanziamento verrà applicato il regime tributario ordinario. In alternativa, le parti possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, evidenziando sotto la loro scelta, che andrà confermata prima della stipula del finanziamento.

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA:

L’applicazione dell’imposta sostitutiva, prevista ai sensi del DPR 601/73, solleva la clientela dal pagamento delle imposte d’atto (imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e sulle garanzie, nonché delle tasse sulle concessioni governative).

Il costo dell’imposta sostitutiva è pari al:

2,00% della somma erogata nel caso di acquisto della seconda casa e relative pertinenze;

0,25% in tutti gli altri casi

APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE D’ATTO: (**)

In alternativa all’imposta sostitutiva, le parti possono applicare le imposte d’atto.

In caso d’uso verranno applicate alla presente operazione di finanziamento ed ai relativi atti, contratti e formalità, compresa l’assunzione di eventuali garanzie, la disciplina ordinaria delle c.d.

imposte d’atto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposte di Bollo ex DPR 642/72 e di Registro ex DPR 131/86, imposte ipotecarie e tasse sulle concessioni governative):

Imposte ordinarie Sul finanziamento:

- Imposta di bollo: euro 16,00 - Imposta di registro: euro 200,00

- 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200,00 per garanzia enunciata) salvo avere già assolto l’imposta di registro sulla garanzia; base imponibile: importo garantito.

Sulle garanzie:

- Imposta di bollo: Euro 16,00

-11 per mille sulle cambiali emesse all’ordine della banca.

Imposta di registro:

- 0,50% dell’importo garantito (con un minimo di euro 200,00 per garanzia)

(**) le suddette ”imposte d’atto” non essendo quantificabili a priori non vengono comprese nel calcolo del TAEG

(6)

pag. 6/8 FI N. 2.09.0 ALTRE SPESE

Accollo mutuo Esente

Sospensione pagamento rate Esente

Spese per ricontrattualizzazione mutui Minimo 258,23 euro Massimo 516,47 euro

Cancellazione totale dell’ipoteca Euro 75,00 oltre agli oneri notarili, qualora eseguita, per espressa richiesta del cliente, a mezzo di atto notarile (2)

Oneri notarili Secondo il tariffario del professionista

Assicurazione immobile da incendio L'impresa è tenuta ad assicurare i fabbricati oggetto di garanzia contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine. La polizza può essere sottoscritta presso una Primaria Compagnia di assicurazione.

Le polizze dovranno essere vincolate a favore della banca e depositate presso la medesima per tutta la durata dell'operazione. Le condizioni economiche potrebbero variare a seconda della Compagnia prescelta (costo stimato 0,065% del valore periziato - premio polizza annuo medio).

(2) Occorre precisare che la cancellazione dell’ipoteca è una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione del mutuo. In particolare, la Banca è tenuta a trasmettere al conservatore, cioè l’ufficio pubblico dei registri immobiliari, la comunicazione di estinzione del mutuo - entro trenta giorni dalla data dell’evento - senza applicare alcun onere. Il conservatore, una volta ricevuta la comunicazione procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca.

In sede di frazionamento in unità immobiliari da accollare, le caratteristiche dei singoli mutui messi in ammortamento variano in funzione delle esigenze e della scelta degli acquirenti.

Se l’acquirente finale è una persona fisica che acquista la propria abitazione, la durata e le condizioni



di tasso fisso o variabile sono quelle che regolano i singoli mutui, dei prodotti specifici area consumatori;

se l’acquirente finale è un’impresa, le caratteristiche dei mutui rispecchieranno quelle stabilite per i

 mutui dei prodotti specifici creati per le aziende;

per le unità immobiliari invendute, i cui lotti restano in capo all’impresa costruttrice si continuerà a

 praticare le condizioni precedenti, utilizzando il tasso variabile previsto contrattualmente e le rate saranno comprensive di capitale ed interessi (piano francese).

Tipo di ammortamento Francese. Vedere legenda.

Tipologia di rata Come da tipo di ammortamento, in base alla

variazione del tasso.

Periodicità delle rate

Per il costruttore trimestrali o semestrali.

Da concordare: mensile, trimestrale o semestrale per l’accollante

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

EURIBOR, rilevato dal Sole 24Ore (3 mesi, base 360, media mese precedente), arrotondato allo 0,05 superiore.

Data Valore tasso

Media ottobre 2015 0,000 %

EURIBOR, rilevato dal Sole 24Ore (6 mesi, base 360, media mese precedente), arrotondato allo 0,05 superiore.

Data Valore tasso

Media luglio 2015 0,050 %

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito , può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bpm.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell’istruttoria: massimo 150 giorni

 Disponibilità dell’importo: minimo 11 giorni, massimo 45 giorni di calendario, subordinati alla consegna della

 relazione notarile definitiva.

(7)

ALTRO

Spesa di rinnovo ipoteca (se il mutuo ha una durata superiore a 20 anni) Da determinarsi al momento della reiscrizione dell’ipoteca

ESTINZIONE ANTICIPATA, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni, pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% del debito residuo o anticipatamente rimborsato, ad esclusione dei casi previsti dal D.Lgs. 07/07 (Decreto Bersani).

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca / intermediario, il cliente che rivesta la qualifica di micro-impresa (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera t, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11) non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Immediati (addebito in c/c in tempo reale, se capiente), oppure dipendenti dalla modalità di regolamento (tramite assegno o bonifico).

Recesso in caso di Offerta Fuori Sede

Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:

il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche

 previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;

restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.



PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: reclami@bpm.it, bpm.gestionereclami@pec.gruppobipiemme.it ovvero

tramite fax al seguente numero: 02 7700 2799.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere

come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge - preventivamente rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti.

Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla

Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica.

Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

(8)

pag. 8/8 FI N. 2.09.0 LEGENDA

LEGENDA LEGENDA LEGENDA

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a

pagare il debito al creditore.

Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale superiore a 18 mesi. Con il pagamento di questa imposta non si deve procedere l pagamento delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonché delle tasse sulle concessioni governative.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.

Piano di ammortamento Piano di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Piano di ammortamento “francese”

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Piano di ammortamento “italiano” Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.

Piano di ammortamento “tedesco”

Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito;

l’ultima è costituita solo dal capitale.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta

la durata del finanziamento.

Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del

numero delle rate pagate.

Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.

Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.

Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di erogazione del finanziamento alla data di decorrenza della prima rata di ammortamento.

Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare tale soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale medio) della specifica categoria di operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra la soglia d'usura così calcolata ed il TEGM di riferimento non può essere superiore agli otto punti percentuali.

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