AM\1215909IT.docx PE658.380v01-00
IT
Unita nella diversitàIT
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione Emendamento
Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri sottraggono dall’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile:
Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono sottrarre dall’importo dei pagamenti diretti da concedere a un
agricoltore a norma del presente capo per un determinato anno civile:
Or. en
AM\1215909IT.docx PE658.380v01-00
IT
Unita nella diversitàIT
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione Emendamento
a) le retribuzioni connesse a un’attività agricola dichiarata
dall’agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro; e,
soppresso
Or. en
AM\1215909IT.docx PE658.380v01-00
IT
Unita nella diversitàIT
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione Emendamento
b) l’equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un’attività agricola praticata da persone che lavorano nell’azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all’importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico
dell’azienda agricola.
soppresso
Or. en
AM\1215909IT.docx PE658.380v01-00
IT
Unita nella diversitàIT
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
il sostegno diretto di cui all'articolo 28;
Or. en
AM\1215909IT.docx PE658.380v01-00
IT
Unita nella diversitàIT
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione Emendamento
Per calcolare gli importi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano la retribuzione media connessa a un'attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall'agricoltore interessato.
soppresso
Or. en
AM\1215909IT.docx PE658.380v01-00
IT
Unita nella diversitàIT
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione Emendamento
Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di interventi nell’ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2023 in conformità dell'articolo 90. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui
all’articolo 90.
Gli Stati membri possono anche utilizzare parte del prodotto per finanziare gli interventi nell’ambito dell’articolo 65 del presente regolamento mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR è parte integrante delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2023 in conformità dell'articolo 90. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui
all’articolo 90.
Or. en
AM\1215909IT.docx PE658.380v01-00
IT
Unita nella diversitàIT
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
Nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento è concesso a favore degli agricoltori che risultino aver creato artificialmente le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo.
Or. en
AM\1215909IT.docx PE658.380v01-00
IT
Unita nella diversitàIT
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione Emendamento
Gli Stati membri fissano una soglia di superficie e concedono pagamenti diretti disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e propri quando la superficie ammissibile dell’azienda per la quale presentano
domanda di pagamenti diretti disaccoppiati supera tale soglia.
Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati ad agricoltori in attività a partire dal primo ettaro ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti disaccoppiati.
Or. en
AM\1215909IT.docx PE658.380v01-00
IT
Unita nella diversitàIT
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
3 bis. Il sostegno di cui alla presente sottosezione non arreca in alcuna circostanza benefici ai sistemi di produzione con un impatto negativo sull'ambiente o sui paesi terzi e non contravviene al rispetto degli atti legislativi di cui all'allegato XI.
Or. en
AM\1215909IT.docx PE658.380v01-00
IT
Unita nella diversitàIT
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
3 ter. Il sostegno a norma della presente sottosezione non è utilizzato per
finanziare le operazioni di alimentazione concentrata del bestiame.
Or. en