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(1)

Roma 24 marzo 2016 Giornata

ECM 3.0

Il terzo triennio ECM”

Il nuovo accordo Stato - Regioni del 2 febbraio 2017 in materia di ECM

Palmiro Riganelli

(2)

Evoluzione normativa del sistema ECM

Accordo Stato – Regioni del 1°Agosto 2007 "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina”

Accordo Stato – Regioni del 5 novembre 2009 “Nuovo sistema di formazione continua in medicina accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero,liberi professionisti”

Accordo Stato- Regioni del19 aprile 2012 “Linee guida per l’accreditamento dei provider, Albo nazionale dei provider, crediti formativi 2011-2013, federazioni, ordini,collegi e

associazioni professionali, sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità,liberi professionisti”

DM del 26 marzo 2013 … contributo alle spese a carico dei provider.

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano(02.02.2017). La formazione continua nel settore “salute”

Decisioni della CNFC in materia di esoneri ed esenzioni (17 luglio 2013), crediti formativi ECM (23 luglio 2014), Dossier formativo (10 ottobre 2014), Formazione sul campo per i liberi professionisti(10 ottobre 2014), Interpretazione del criterio territoriale per i provider erogatori di prestazioni sanitarie (3 marzo 2016), Acquisizione flessibile dei crediti per tutti i professionisti sanitari (7 luglio 2016) Obbligo formativo per triennio 2017- 2019 e Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM (15.12.2016), Dossier

Formativo( 20.12.2016),

(3)

ATTORI DEL SISTEMA ECM

TITOLO

(4)

LA COMMISSIONE NAZ. ( CNFC)

(5)

ARTICOLAZIONI DELLA CNFC

(6)

GRUPPI DI LAVORO DELLA CNFC

(7)

LA FORMAZIONE CONTINUA

 La formazione dei professionisti sanitari si realizza tramite programmi finalizzati a migliorare le

competenze e le abilità anche in ragione del progresso scientifico e tecnologico.

 L’erogazione della formazione si ispira al principio

di trasparenza, i contenuti formativi e gli obiettivi

didattici devono essere indipendenti da interessi

commerciali.

(8)

ACCORDI STATO REGIONI

(9)

IL NUOVO ACCORDO 2017

Obiettivo principale è stato quello di cercare di semplificare e di razionalizzare e sistematizzare le fonti di regolamentazione amministrativa del sistema ECM, garantendo al contempo una

uniforme applicazione dei principi regolanti la materia su tutto il territorio nazionale e un

costante monitoraggio della qualità dell’attività

formativa. L’attuale accordo non si sostituisce ai

precedenti ma per tutto quanto non previsto dal

presente accordo sono fatte salve le disposizioni

degli accordi precedenti (2007 - 2009 e 2012)

(10)

IL NUOVO ACCORDO 2017

- 98 articoli;

- elementi di forte innovazione ( conflitto di interessi, trasparenza e prevenzione della corruzione).

- Ripartizione del competenze tra Stato e Regioni

assegnando la primo la definizione degli standard minimi di qualità e alle regioni l’individuazione dei requisiti ulteriori di qualit à per il raggiungimento di elevati livelli di eccellenza.

- cambiamento di prospettiva nel rapporto tra professionista sanitario e formazione. Non più come un obbligo bensì

come un diritto di cui da cui possono derivare ulteriori diritti.

- passaggio fondamentale per rivalutare uno degli “asset”

strategici del sistema socio sanitario che passa attraverso

le organizzazioni ma prima ancora attraverso le persone

che fanno l ’organizzazione

(11)

IL NUOVO ACCORDO 2017

PARTE I – PRINCIPI

PARTE II – REGOLATORI ISTITUZIONALI

PARTE III – DIRITTI ED OBBLIGHI NELLA FORMAZIONE CONTINUA

PARTE IV – L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

PARTE V – RETI INFORMATIVE ECM

PARTE VI – DISPOSIZIONI TRASITORIE E FINALI

(12)

PRINCIPI

Art.1. c. 1. La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute.

Art. 3. c.1. La formazione continua è un sistema integrato e solidale tra il livello nazionale, regionale e provinciale basato su regole comuni e condivise che ne

assicurano l’omogeneità sul territorio

nazionale e una chiara ripartizione dei

compiti tra i rispettivi ambiti di azione.

(13)

PRINCIPI

 Trasparenza

 Conflitti di interesse

 Pubblicità di prodotti di interesse sanitario

 Utilizzo di dispositivi sanitari

 Sponsorizzazioni commerciali

 Reclutamento discenti

(14)

REGOLATORI ISTITUZIONALI

Commissione Nazionale

Comitato di Presidenza

Segretario della Commissione

Organi ausiliari:

Osservatorio nazionale

Comitato di garanzia

Consulta nazionale

Ordini/Collegi/Federazioni

Co.Ge.A.P.S

Comitato Tecnico delle Regioni

(15)

DIRITTI ED OBBLIGHI NELLA FC

Diritto di accesso alla formazione

Obbligo formativo

Decorrenza dell’obbligo

Esenzioni ed esoneri

(16)

TIPOLOGIE DI FORMAZIONE

Residenziale

A Distanza

Sul campo

“Blended”

1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)

2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)

3. VIDEOCONFERENZA (RES)

4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)

5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)

6. ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC)

7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)

8. E-LEARNING (FAD)

9. FAD SINCRONA (FAD)

10. FORMAZIONE BLENDED

11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO

(17)

OBIETTIVI FORMATIVI

Le attività formative devono essere programmate e

realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel programma nazionale ECM, nel Piano Sanitario Nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione Nazionale individua, in condivisione con il CTR, gli obiettivi formativi tenendo conto dei LEA, dei

piani sanitari e delle linee guida ( art. 3 del d.L. n.158/12 mod. con L. n. 189/12) e li inserisce in una delle seguenti macroaree.

- obiettivi formativi tecnico professionali;

- obiettivi formativi di processo;

- obiettivi formativi di sistema.

(18)

IL DOSSIER FORMATIVO

 Il Dossier formativo, individuale e di gruppo, è espressione della

programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della

formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla

specializzazione, al profilo di

competenza ….

(19)

I CREDITI FORMATIVI

Il compimento delle attività formative

disciplinate dalla normativa vigente è misurato mediante crediti formativi.

La commissione Nazionale stabilisce il numero di crediti da conseguire nel triennio.

I crediti individuali maturati dai

professionisti sanitari sono registrati in

un’unica anagrafe nazionale gestita dal

Co.ge.A.P.S.

(20)

I CREDITI FORMATIVI

L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della

Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni (bonus dossier formativo anni precedenti o triennio 2017- 2019 e premi per acquisizione crediti nel triennio 2014- 2016).

Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di

discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri,

esenzioni ed altre riduzioni.

I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono

superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.

(21)

I CREDITI FORMATIVI

Il debito formativo dell’attuale triennio 2017-2019 è confermato in 150 crediti con riduzione:

Crediti acquisiti

2014-2016 Riduzione Obbligo formativo 2017-2019

80-120 15 135

(22)

RECUPERO CREDITI

E’ consentito ai professionisti di completare il debito formativo del triennio 2014-

2016 entro il 31/12/2017, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo (al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni).

 I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero di tale debito formativo, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo

formativo del triennio 2017-2019

(23)

LE “NUOVE REGOLE” DEL TRIENNIO 2017-2019

Introduzione di alcuni vincoli validi per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica e privata in rapporto dipendente o libero professionale.

La CNFC ha introdotto regole più flessibili valide per tutti i professionisti sanitari

(Delibera CNFC 7 luglio 2016):

 Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati,

deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% (60 crediti ECM) del proprio

fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri,

esenzioni e da altre riduzioni;

 Aboliti i limiti quantitativi minimi e massimi dei crediti acquisibili in un

anno;

 Esteso a tutti i professionisti la possibilità di acquisire crediti ECM

attraverso l’autoformazione, non devono però superare il 10% del fabbisogno

formativo triennale (massimo 15 crediti per triennio);

 La formazione reclutata è riconosciuta per il massimo di 1/3 dell’obbligo

formativo individuale triennale (massimo 50 crediti ECM per triennio);

 Stabiliti limiti all’acquisizione di crediti ECM tramite la formazione individuale

(24)

LE “NUOVE REGOLE” DEL TRIENNIO 2017-2019

Cosa si intende per crediti individuali ECM?

Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione a

eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale o Regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale.

Le tipologie di crediti individuali sono:

 autoformazione( autocertificata – Ordini e Collegi);

 crediti acquisiti all’estero( salvaguardia regioni confinanti con stati esteri)

 pubblicazioni scientifiche(riviste scientifiche specializzate presenti su banche dati internazionali, libri saggi,

monografie)

 sperimentazioni cliniche(richiesta iscritto);

 tutoraggio.

(25)
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI

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LE “NUOVE REGOLE” DEL TRIENNIO 2017-2019

Cosa comportano le “nuove regole”?

 A) Una maggiore semplificazione per il

Professionista: meno regole ma più chiare.

 B) Una base di Formazione accreditata che garantisce la qualità del percorso

formativo triennale, pur lasciando libertà

al Professionista di completare l’obbligo

formativo con attività complementari.

(38)

Attestazioni e Certificazioni

Il professionista può richiedere all’Ordine/Collegio tale documentazione, che si riferisce al percorso ECM svolto dal richiedente in un determinato triennio.

L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti, qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo previsto nel triennio per il professionista.

Il certificato è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche

funzioni; è rilasciato a conclusione del triennio ECM di riferimento e qualifica il professionista come

soggetto che ha svolto la formazione in modo

conforme e nel rispetto delle indicazioni della CNFC.

(39)

ESONERI ED ESENZIONI

 Riducono il debito formativo

 Possono sommarsi, ma non sovrapporsi

 Il riconoscimento deve essere richiesto dal singolo professionista, compilando

autodichiarazione con fac - simile presente nella propria area riservata Cogeaps, non avviene d’ufficio.

 Sono richiedibili dal 2011

 Non concorrono al conteggio per

soddisfacimento dell’obbligo formativo

individuale.

(40)

ESONERI ED ESENZIONI

In periodo di esonero/esenzione, il professionista

può comunque acquisire crediti, se lo desidera.

 Esistono esoneri annuali, che coprono tutto il debito formativo, esoneri mensili, esoneri parziali

 Occorre considerare la differenza tra anni solari e anni accademici, ricordando che i corsi a cavallo di due anni forniscono l’esonero per l’anno di maggior impegno. La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso

 Per richiedere esenzione per malattia o gravidanza

basta l’autodichiarazione con copia carta identità

(l’Ordine può chiedere ulteriore documentazione)

Nuovo esonero per il sisma di agosto 2016

(41)

SANZIONI ….. ???

L’aggiornamento continuo, sancito da diverse leggi, decreti e codici deontologici, è obbligatorio per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica o privata in regime dipendente o libero

professionale.

Ad oggi non ci sono sanzioni dirette e l’orientamento sia della CNFC sia dei

rappresentanti delle professioni sanitarie è quello di definire criteri di valorizzazione della formazione assolta e non “punizioni”.

La certificazione ECM quindi diventa un valore e una tutela per il professionista ed è ormai requisito ad oggi per:

 valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)

 valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)

 partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa

 iscrizione Albo dei Medici Competenti

 impiego nel privato accreditato

 impiego in alcuni Enti Pubblici

 agevolazioni sui premi assicurativi

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COSA CAMBIA PER I PROVIDER

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO. 2 ANNI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO. 4 ANNI

VIOLAZIONI MOLTO GRAVI. (Sospensione fino revoca accreditamento).

Esercizio su altra Regione, esercizio senza requisiti accreditamento, mancata effettuazione prova di valutazione finale, , mancata consegna questionari di gradimento, mancato invio report Co.Ge.A.P.S entro 90 gg, non rispetto normativa finanziamento , conflitto interessi, sponsorizzazioni, pubblicità sanitaria. Omessa dichiarazione dei discenti sul reclutamento, ostacolo alle verifiche, dichiarazioni false su sponsorizzazioni, mancato versamento contributo annuale.

VIOLAZIONI GRAVI: (sospensione accreditamento da 15 gg ad un anno)

- Imposizione limiti ingiustificati alla partecipazione all’evento, mancata comunicazione variazioni requisiti accreditamento, pubblicità ingannevoli, contenuti formativi non coerenti gli obiettivi formativi, con i tempi ed i modi di fruizione dichiarati, omissioni sul piano formativo annuale, omissioni

sulla relazione sugli eventi svolti l’anno precedente, sul direttore scientifico, sulle dichiarazioni relative agli obiettivi e programmi del corso, docenti, metodi didattici, erogazione di eventi fuori tema, mancata adozione di

regolamento su compensi e rimborsi, mancato adeguamento alle istruzioni dopo due violazioni lievi.

- VIOLAZIONI LIEVI (richiamo/ammonizione) tutto quanto previsto dall’Accordo che non rientra in quelle precedenti

(43)

.. Una formazione per …….

Riferimenti

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