Roma 24 marzo 2016 Giornata
“ ECM 3.0
Il terzo triennio ECM”
Il nuovo accordo Stato - Regioni del 2 febbraio 2017 in materia di ECM
Palmiro Riganelli
Evoluzione normativa del sistema ECM
Accordo Stato – Regioni del 1°Agosto 2007 "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina”
Accordo Stato – Regioni del 5 novembre 2009 “Nuovo sistema di formazione continua in medicina accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero,liberi professionisti”
Accordo Stato- Regioni del19 aprile 2012 “Linee guida per l’accreditamento dei provider, Albo nazionale dei provider, crediti formativi 2011-2013, federazioni, ordini,collegi e
associazioni professionali, sistemi di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità,liberi professionisti”
DM del 26 marzo 2013 … contributo alle spese a carico dei provider.
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano(02.02.2017). La formazione continua nel settore “salute”
Decisioni della CNFC in materia di esoneri ed esenzioni (17 luglio 2013), crediti formativi ECM (23 luglio 2014), Dossier formativo (10 ottobre 2014), Formazione sul campo per i liberi professionisti(10 ottobre 2014), Interpretazione del criterio territoriale per i provider erogatori di prestazioni sanitarie (3 marzo 2016), Acquisizione flessibile dei crediti per tutti i professionisti sanitari (7 luglio 2016) Obbligo formativo per triennio 2017- 2019 e Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM (15.12.2016), Dossier
Formativo( 20.12.2016),
ATTORI DEL SISTEMA ECM
TITOLO
LA COMMISSIONE NAZ. ( CNFC)
ARTICOLAZIONI DELLA CNFC
GRUPPI DI LAVORO DELLA CNFC
LA FORMAZIONE CONTINUA
La formazione dei professionisti sanitari si realizza tramite programmi finalizzati a migliorare le
competenze e le abilità anche in ragione del progresso scientifico e tecnologico.
L’erogazione della formazione si ispira al principio
di trasparenza, i contenuti formativi e gli obiettivi
didattici devono essere indipendenti da interessi
commerciali.
ACCORDI STATO REGIONI
IL NUOVO ACCORDO 2017
Obiettivo principale è stato quello di cercare di semplificare e di razionalizzare e sistematizzare le fonti di regolamentazione amministrativa del sistema ECM, garantendo al contempo una
uniforme applicazione dei principi regolanti la materia su tutto il territorio nazionale e un
costante monitoraggio della qualità dell’attività
formativa. L’attuale accordo non si sostituisce ai
precedenti ma per tutto quanto non previsto dal
presente accordo sono fatte salve le disposizioni
degli accordi precedenti (2007 - 2009 e 2012)
IL NUOVO ACCORDO 2017
- 98 articoli;
- elementi di forte innovazione ( conflitto di interessi, trasparenza e prevenzione della corruzione).
- Ripartizione del competenze tra Stato e Regioni
assegnando la primo la definizione degli standard minimi di qualità e alle regioni l’individuazione dei requisiti ulteriori di qualit à per il raggiungimento di elevati livelli di eccellenza.
- cambiamento di prospettiva nel rapporto tra professionista sanitario e formazione. Non più come un obbligo bensì
come un diritto di cui da cui possono derivare ulteriori diritti.
- passaggio fondamentale per rivalutare uno degli “asset”
strategici del sistema socio sanitario che passa attraverso
le organizzazioni ma prima ancora attraverso le persone
che fanno l ’organizzazione
IL NUOVO ACCORDO 2017
PARTE I – PRINCIPI
PARTE II – REGOLATORI ISTITUZIONALI
PARTE III – DIRITTI ED OBBLIGHI NELLA FORMAZIONE CONTINUA
PARTE IV – L’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
PARTE V – RETI INFORMATIVE ECM
PARTE VI – DISPOSIZIONI TRASITORIE E FINALI
PRINCIPI
Art.1. c. 1. La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute.
Art. 3. c.1. La formazione continua è un sistema integrato e solidale tra il livello nazionale, regionale e provinciale basato su regole comuni e condivise che ne
assicurano l’omogeneità sul territorio
nazionale e una chiara ripartizione dei
compiti tra i rispettivi ambiti di azione.
PRINCIPI
Trasparenza
Conflitti di interesse
Pubblicità di prodotti di interesse sanitario
Utilizzo di dispositivi sanitari
Sponsorizzazioni commerciali
Reclutamento discenti
REGOLATORI ISTITUZIONALI
Commissione Nazionale
Comitato di Presidenza
Segretario della Commissione
Organi ausiliari:
Osservatorio nazionale
Comitato di garanzia
Consulta nazionale
Ordini/Collegi/Federazioni
Co.Ge.A.P.S
Comitato Tecnico delle Regioni
DIRITTI ED OBBLIGHI NELLA FC
Diritto di accesso alla formazione
Obbligo formativo
Decorrenza dell’obbligo
Esenzioni ed esoneri
TIPOLOGIE DI FORMAZIONE
Residenziale
A Distanza
Sul campo
“Blended”
1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
3. VIDEOCONFERENZA (RES)
4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)
6. ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC)
7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
8. E-LEARNING (FAD)
9. FAD SINCRONA (FAD)
10. FORMAZIONE BLENDED
11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO
OBIETTIVI FORMATIVI
Le attività formative devono essere programmate e
realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel programma nazionale ECM, nel Piano Sanitario Nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
La Commissione Nazionale individua, in condivisione con il CTR, gli obiettivi formativi tenendo conto dei LEA, dei
piani sanitari e delle linee guida ( art. 3 del d.L. n.158/12 mod. con L. n. 189/12) e li inserisce in una delle seguenti macroaree.
- obiettivi formativi tecnico professionali;
- obiettivi formativi di processo;
- obiettivi formativi di sistema.
IL DOSSIER FORMATIVO
Il Dossier formativo, individuale e di gruppo, è espressione della
programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della
formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla
specializzazione, al profilo di
competenza ….
I CREDITI FORMATIVI
Il compimento delle attività formative
disciplinate dalla normativa vigente è misurato mediante crediti formativi.
La commissione Nazionale stabilisce il numero di crediti da conseguire nel triennio.
I crediti individuali maturati dai
professionisti sanitari sono registrati in
un’unica anagrafe nazionale gestita dal
Co.ge.A.P.S.
I CREDITI FORMATIVI
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della
Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni (bonus dossier formativo anni precedenti o triennio 2017- 2019 e premi per acquisizione crediti nel triennio 2014- 2016).
Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di
discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri,
esenzioni ed altre riduzioni.
I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono
superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.
I CREDITI FORMATIVI
Il debito formativo dell’attuale triennio 2017-2019 è confermato in 150 crediti con riduzione:
Crediti acquisiti
2014-2016 Riduzione Obbligo formativo 2017-2019
80-120 15 135
RECUPERO CREDITI
E’ consentito ai professionisti di completare il debito formativo del triennio 2014-
2016 entro il 31/12/2017, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo (al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni).
I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero di tale debito formativo, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo
formativo del triennio 2017-2019
LE “NUOVE REGOLE” DEL TRIENNIO 2017-2019
Introduzione di alcuni vincoli validi per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica e privata in rapporto dipendente o libero professionale.
La CNFC ha introdotto regole più flessibili valide per tutti i professionisti sanitari
(Delibera CNFC 7 luglio 2016):
Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati,
deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% (60 crediti ECM) del proprio
fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri,
esenzioni e da altre riduzioni;
Aboliti i limiti quantitativi minimi e massimi dei crediti acquisibili in un
anno;
Esteso a tutti i professionisti la possibilità di acquisire crediti ECM
attraverso l’autoformazione, non devono però superare il 10% del fabbisogno
formativo triennale (massimo 15 crediti per triennio);
La formazione reclutata è riconosciuta per il massimo di 1/3 dell’obbligo
formativo individuale triennale (massimo 50 crediti ECM per triennio);
Stabiliti limiti all’acquisizione di crediti ECM tramite la formazione individuale
LE “NUOVE REGOLE” DEL TRIENNIO 2017-2019
Cosa si intende per crediti individuali ECM?
Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione a
eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale o Regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale.
Le tipologie di crediti individuali sono:
autoformazione( autocertificata – Ordini e Collegi);
crediti acquisiti all’estero( salvaguardia regioni confinanti con stati esteri)
pubblicazioni scientifiche(riviste scientifiche specializzate presenti su banche dati internazionali, libri saggi,
monografie)
sperimentazioni cliniche(richiesta iscritto);
tutoraggio.
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
LE “NUOVE REGOLE” DEL TRIENNIO 2017-2019
Cosa comportano le “nuove regole”?
A) Una maggiore semplificazione per il
Professionista: meno regole ma più chiare.
B) Una base di Formazione accreditata che garantisce la qualità del percorso
formativo triennale, pur lasciando libertà
al Professionista di completare l’obbligo
formativo con attività complementari.
Attestazioni e Certificazioni
Il professionista può richiedere all’Ordine/Collegio tale documentazione, che si riferisce al percorso ECM svolto dal richiedente in un determinato triennio.
L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti, qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo previsto nel triennio per il professionista.
Il certificato è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche
funzioni; è rilasciato a conclusione del triennio ECM di riferimento e qualifica il professionista come
soggetto che ha svolto la formazione in modo
conforme e nel rispetto delle indicazioni della CNFC.
ESONERI ED ESENZIONI
Riducono il debito formativo
Possono sommarsi, ma non sovrapporsi
Il riconoscimento deve essere richiesto dal singolo professionista, compilando
autodichiarazione con fac - simile presente nella propria area riservata Cogeaps, non avviene d’ufficio.
Sono richiedibili dal 2011
Non concorrono al conteggio per
soddisfacimento dell’obbligo formativo
individuale.
ESONERI ED ESENZIONI
In periodo di esonero/esenzione, il professionista
può comunque acquisire crediti, se lo desidera.
Esistono esoneri annuali, che coprono tutto il debito formativo, esoneri mensili, esoneri parziali
Occorre considerare la differenza tra anni solari e anni accademici, ricordando che i corsi a cavallo di due anni forniscono l’esonero per l’anno di maggior impegno. La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso
Per richiedere esenzione per malattia o gravidanza
basta l’autodichiarazione con copia carta identità
(l’Ordine può chiedere ulteriore documentazione)
Nuovo esonero per il sisma di agosto 2016
SANZIONI ….. ???
L’aggiornamento continuo, sancito da diverse leggi, decreti e codici deontologici, è obbligatorio per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica o privata in regime dipendente o libero
professionale.
Ad oggi non ci sono sanzioni dirette e l’orientamento sia della CNFC sia dei
rappresentanti delle professioni sanitarie è quello di definire criteri di valorizzazione della formazione assolta e non “punizioni”.
La certificazione ECM quindi diventa un valore e una tutela per il professionista ed è ormai requisito ad oggi per:
valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)
valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)
partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa
iscrizione Albo dei Medici Competenti
impiego nel privato accreditato
impiego in alcuni Enti Pubblici
agevolazioni sui premi assicurativi
COSA CAMBIA PER I PROVIDER
ACCREDITAMENTO PROVVISORIO. 2 ANNI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO. 4 ANNI
VIOLAZIONI MOLTO GRAVI. (Sospensione fino revoca accreditamento).
Esercizio su altra Regione, esercizio senza requisiti accreditamento, mancata effettuazione prova di valutazione finale, , mancata consegna questionari di gradimento, mancato invio report Co.Ge.A.P.S entro 90 gg, non rispetto normativa finanziamento , conflitto interessi, sponsorizzazioni, pubblicità sanitaria. Omessa dichiarazione dei discenti sul reclutamento, ostacolo alle verifiche, dichiarazioni false su sponsorizzazioni, mancato versamento contributo annuale.
VIOLAZIONI GRAVI: (sospensione accreditamento da 15 gg ad un anno)
- Imposizione limiti ingiustificati alla partecipazione all’evento, mancata comunicazione variazioni requisiti accreditamento, pubblicità ingannevoli, contenuti formativi non coerenti gli obiettivi formativi, con i tempi ed i modi di fruizione dichiarati, omissioni sul piano formativo annuale, omissioni
sulla relazione sugli eventi svolti l’anno precedente, sul direttore scientifico, sulle dichiarazioni relative agli obiettivi e programmi del corso, docenti, metodi didattici, erogazione di eventi fuori tema, mancata adozione di
regolamento su compensi e rimborsi, mancato adeguamento alle istruzioni dopo due violazioni lievi.
- VIOLAZIONI LIEVI (richiamo/ammonizione) tutto quanto previsto dall’Accordo che non rientra in quelle precedenti