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Progesam Italia C

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Academic year: 2021

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Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 15 settembre 2009

Numero: n. 19870

Parti: Soc. Progesam Italia C. Soc. Rutgers Automotive Italia e altro Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 9

CLASSIFICAZIONE

AZIENDA Cessione in genere TESTO

Azienda - Cessione - Successione nei contratti - Art. 2558, comma 2, c.c. - Responsabilità del cedente nei confronti del cessionario - Sussistenza - Fondamento.

In caso di cessione d' azienda , che comporta la successione "ope legis" nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, il cedente risponde del buon fine di tali contratti soltanto nei confronti del cessionario, ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c., e non anche nei confronti del contraente ceduto, al quale la legge accorda quale unica forma di tutela il diritto di recesso. Il cessionario d' azienda , infatti, si trova obbligato a subire le eventuali conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla caducazione dei rapporti contrattuali già rientranti nel patrimonio dell' azienda e sui quali aveva fatto affidamento, mentre il ceduto non può vantare alcun titolo di responsabilità contrattuale od aquiliana nei confronti del cedente, in ragione, del primo caso, dell'intervenuta novazione soggettiva del negozio e, nel secondo caso, della liceità in sé della cessione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente - Dott. MALZONE Ennio - Consigliere - Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere - Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente:

sentenza sul ricorso proposto da:

PROGESAM ITALIA S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO LUCA, rappresentato e difeso dagli avv.ti D'ANGELO ANDREA, CARRARA MARIA ADELAIDE;

- ricorrente - contro

RUTGERS RAIL S.P.A (già AUTOMOTIVE ITALIA s.p.a.), in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Ing.

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

103, presso lo studio dell'avvocato POMARICI ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati PORZIO MARIO, BOVE LUCIO;

- controricorrente - e contro

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WASTE ITALIA S.P.A.;

- intimato - sul ricorso 17137/2004 proposto da:

RUTGERS RAIL S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell'avvocato POMARICI ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati PORZIO MARIO, BOVE LUCIO;

- ricorrente - e contro

WASTE ITALIA S.P.A., PROGESAM ITALIA S.R.L.;

- intimati - sul ricorso 19664-2004 proposto da:

WASTE ITALIA S.P.A., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. C.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato TROIANO RICCARDO, che lo rappresenta e difende;

- ric. e ricorrente incidentale - contro

PROGESAM ITALIA S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig.ra Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato LUCA ANTONIO, difesa dall'avv. D'ANGELO ANDREA;

- controricorrenti - e contro

RUTGERS RAIL S.P.A. in persona del suo Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Ing. R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, Via CRESCENZIO 103 presso lo studio dell'Avvocato ROMANO POMARICI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO BOVE, MARIO PORZIO;

- resistente - sul ricorso 20453-2004 proposto da:

PROGESAM ITAL S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO Luca difeso dagli avvocati D'ANGELO ANDREA, CARRARA MARIA ADELAIDE;

- ric. e ricorrente incidentale - contro

WASTE ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell'avvocato TROIANO RICCARDO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente - e contro

RUTGERS RAIL S.P.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1547/2003 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/05/2003; e per i ricorsi 19664/04 e 20453/04 anche avverso la sent. n. 469/2002 del 19.02.02.;

udienza del 28/05/2009 dal Consigliere Dott. PICCIALLI LUIGI;

udito l'Avvocato Luca VIANELLO, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Andrea D'ANGELO, che si riporta agli atti depositati ed insiste sulla memoria;

uditi gli Avvocati BOVE Lucio difensore della RUTGERS RAIL S.P.A.,

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TROIANO Riccardo difensore della WASTE ITAL S.P.A., che si riportano agli atti depositati ed insistono anche sulle memorie;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

(Torna su ) FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tra le società Frendo s.p.a e Progesam Ecosistemi s.r.l. fu stipulato in data 22.11.94 un contratto di appalto, con il quale la prima commetteva alla seconda la bonifica di una propria area contaminata da rifiuti industriali sita all'interno dello stabilimento in (OMISSIS).

Detto contratto, nell'ambito della cessione del ramo d'azienda intervenuta il 1.12.95 tra l'appaltatrice e la Progesam Italia s.r.l.

fu ceduto a quest'ultima ed, a seguito di tale cessione, la Frendo s.p.a., con nota del 29.2.96, richiamandosi all'art. 2558 c.c., comma 2, dichiarò di volere recedere dal rapporto, intimando alla Progesam Italia la riconsegna dell'area di cantiere.

Tale recesso fu contestato dalla cessionaria con lettera del 7.3.96, cui fece seguito l'atto di citazione, notificato il 30/10-4/11/96, con il quale la Progesam Italia convenne la F. al giudizio del Tribunale di Milano, al fine di sentir dichiarare la persistente efficacia del contratto, l'inadempienza della convenuta e condannare la stessa al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nell'esecuzione, nonchè al pagamento della somma di L. 1.490.594.000, oltre accessoria titolo di corrispettivo delle opere già eseguite. A sua volta la Frendo citò, con atto notificato il 19/20-11-96 le due società Progesam davanti al medesimo Tribunale, al fine di sentir dichiarare legittimo ai sensi dell'art. 2558 c.c. il proprio recesso e risolversi il contratto per inadempimento della controparte, da condannarsi al pagamento delle penali contrattuali ed al risarcimento degli ulteriori danni. I giudizi, nei quali le rispettive domande erano state dalle parti convenute reciprocamente contestate (nel primo era altresì intervenuta la Progesam Ecosistemi), vennero riuniti e furono decisi con sentenza del 17/12/98-15/2/99, con la quale il Tribunale condannò la Frendo al pagamento in favore della Ecosistemi Italia della somma di L. 1.490.594.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, globalmente ed equitativamente liquidati nella misura media dell'8% annuo dalla data di scadenza della fattura al saldo, rigettando ogni altra domanda delle parti e ponendo le spese del giudizio a carico della Frendo.

Quest'ultimata cui ragione sociale era intanto mutata in Rutgers Automative Italia s.p.a, propose appello, al quale resistettero la Progesam Italia s.r.l. (poi s.p.a) e la Progesam Ecosistemi s.r.l (poi Waste Italia s.p.a.), riproponendo l'una nei confronti dell'altra domanda di manleva e, ciascuna, appello incidentale.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza non definitiva del 28.11.01-19.2.02, in parziale riforma di quella impugnata, dichiarava la legittimità del recesso da parte della Frendo e, conseguentemente, risolto il contratto di appalto con decorrenza dal 29.2.96, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del processo, alla cui definizione riservava il regolamento delle spese.

Riteneva la Corte che il convincimento del primo giudice, secondo il quale alla suddetta data dell'esercitato recesso vi sarebbe stato un adempimento definitivo, fosse in realtà frutto di un equivoco, verosimilmente determinato dalla confusione tra l'accertato "collaudo in bianco", risalente a quasi un anno prima, ed in realtà costituito da una mera verifica funzionale, con esito positivo,

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delle sole apparecchiature, ed il vero e proprio collaudo finale, non ancora avvenuto, essendo risultati i lavori compiuti solo in parte, per circa il 15% del complessivo, oltre all'installazione dell'impianto, e prima rallentati, per difficoltà di natura idrogeologica incontrate nelle attività di scavo, e poi sospesi per provvedimenti della Provincia, che aveva chiesto la definizione di procedure più sicure in relazione al rischio amianto.

Pertanto non sussistevano ostacoli all'esercizio della facoltà di recesso, che nel caso di specie i giudici di secondo grado ritenevano giustificato, sulla scorta dell'esame, diffusamente illustrato, delle risultanze documentali e di concorrenti elementi presuntivi, che consentivano di ritenere come la scelta da parte della Frendo dell'altro contraente fosse stata decisivamente orientata verso la Progesam Ecosistemi, dall'affidamento sulla specifica esperienza di quest'ultima nel campo del smaltimento dei rifiuti industriali, dall'appartenenza della medesima al gruppo, particolarmente accreditato in materia ambientale,

"Waste Management", dalla solidità finanziaria attestata dall'importo del capitale sociale, elementi tutti insussistenti o comunque connotati da minore affidabilità nella società cessionaria, con la conseguente fondatezza delle ragioni prospettate nella lettera del 7.3.96.

Con la coeva ordinanza veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio, al fine di accertare la sussistenza e l'eventuale consistenza delle inadempienze da parte delle società Progesam, l'eventuale debenza e relativa misura della terza rata del corrispettivo di cui alla fattura del (OMISSIS), nonchè quella degli eventuali danni, per errata o difettosa esecuzione delle opere.

All'esito dell'espletamento di tale indagine e delle rassegnate conclusioni delle parti, con sentenza definitiva del 16.4. - 16.5.03, disattesa ogni diversa richiesta ed in ulteriore riforma della sentenza appellata la Corte, riduceva l'importo del fatturato corrispettivo, dovuto dalla Rutgers Automative Italia (già Ferendo) s.p.a. alla somma di L. 1.076.021.800, oltre accessori come determinati dal primo giudice, e compensava integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado del giudizio, ad eccezione di quelle della consulenza tecnica di ufficio, che poneva in parti uguali a carico della Rutgers e della Waste Italia.

In tale ulteriore decisione, dopo aver ribadito che, come già precisato nella precedente sentenza, l'accertamento di legittimità del recesso ex art. 2558 c.c., comma 2 e la conseguente pronunzia dichiarativa di risoluzione del contratto di appalto a partire dal 29.2.96 avevano comportato l'assorbimento di ogni questione in ordine alla diversa ipotesi di recesso ex art. 1671 c.c., ed osservato che, liberato il contraente ceduto dalla successione nel contratto con il cessionario, restava salva solo la responsabilità dell'alienante nei confronti dell'acquirente (per non aver potuto questi subentrare nel contratto de quo), i giudici di appello escludevano la configurabilità di alcuna responsabilità (perchè non prevista dalla norma e contrastante con la sua ratio) dell'alienante medesimo anche nei confronti de terzo contraente, in relazione ad eventuali danni per l'avvenuto esercizio di quella facoltà di recesso, che aveva comportato il riacquisto della libertà di nuovamente contrarre con altri;

conseguentemente non poteva l'appellante pretendere il risarcimento di danni per maggiori oneri relativi alla stipulazione di nuovi contratti.

Passando all'esame delle residue questioni di merito, la Corte, premessa la condivisitilità, di massima, sia pur con i necessari emendamenti di errori materiali ed imprecisioni, delle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio, in concreto riteneva: a) anzitutto, la qualità di nudus minister

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dell'appaltatore, tenuto conto della peculiarità dell'appalto, stipulato per l'accurata esecuzione di un ben dettagliato progetto, già predisposto dalla committente ed approvato dalla P.A.; b) l'insussistenza di un danno da ritardo, rispetto al termine convenzionale del 30.3.95, tenuto conto della situazione evidenziata dallo studio idrogeologico del sito, diligentemente eseguito dall'appaltatrice, che nonostante il suo ruolo di mera esecutrice del progetto, aveva suggerito la necessità di adottare una metodologia di scavo diversa da quella ivi prevista, da sottoporre alle competenti autorità, la cui autorizzazione poi intervenne nella seconda metà del giugno 1995; c) l'ammontare, nella misura di L. 755.820.000, determinata sulla scorta di analitica disamina, anche critica, delle causali e dei conteggi esposti dall'ausiliare, dei corrispettivi per le prestazioni effettivamente eseguite alla data di dismissione del cantiere, importo che sommato a quello del saldo di "parte fissa" per L. 148.400.000 dava luogo al totale di L. 1.076.021.000, oltre agli accessori) l'assenza di qualsiasi prova di eventuali danni per prestazioni errate, difettose o non a regola d'arte; e) l'assorbimento o ultroneità di ogni altra questione proposta dalla Rutgers, che non aveva formulato domande restitutorie;

f) l'inammissibilità o comunque l'infondatezza, alla stregua dei premessi assorbenti richiami alla sentenza non definitiva, circa la riconducibilità del recesso all'art. 2558 c.c., comma 2 e non all'art. 1671 c.c., delle pretese, riferite a tale ultima disposizione, dalla Progesam Italia ribadite con l'appello incidentale; g) l'inaccoglibilità, per manifesta infondatezza e genericità, delle reciproche domande di manleva proposte dalle due società Progesam.

Avverso le surriferite sentenze hanno proposto ciascuna ricorso per Cassazione la Progesam Italia s.p.a. e la Rutegers Rail (già Rutgers Italia, in precedenza Frendo) s.p.a; hanno resistito, per quanto di rispettivo interesserà Waste Italia s.p.a (già Waste Management Italia , in precedenza, Progesam Ecosistemi) s.p.a, e la stessa Progesam Italia s.p.a., con controricorsi ciascuno contenenti ricorso incidentale, il primo condizionato, nonchè con distinti controricorsi, ancora, la Progesam Italia S.P.A.. Le parti hanno depositato, ciascuna, memoria illustrativa.

(Torna su ) DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta, preliminarmente, la riunione delle impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va attribuita, in ragione della priorità della proposizione (notifica del 24- 25.6.04) la qualifica di ricorso principale a quello proposto dalla Rutgers Rail (Frendo, all'epoca dei fatti) s.p.a., mentre il ricorso della Progesam Italia s.p.a (notificato il 30.6.04) va considerato incidentale, così come quelli proposti, da quest'ultima medesima società, nel controricorso notificato il 20.9.04 , ed in via condizionata, dalla società Waste Italia s.p.a.(già Progesam Ecosistemi s.r.l.), nel controricorso notificato il 17.9.04. Ancora in via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità del secondo ricorso della Progesam Italia (vale a dire di quello contenuto nel controricorso del 18.9.04), essendo stato proposto successivamente a quello del 30.6.04, con il quale detta società aveva già consumato il proprio diritto all'impugnazione delle sentenze di merito, esercitandolo con la prima tempestiva impugnazione, nell'ambito della quale avrebbe dovuto formulare tutte le possibili censure contro le decisioni impugnate (i Con il primo motivo del ricorso principale la Rutgers Rail (già Frendo) deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2558 c.c., comma 2, con connesse carenze e contraddittorietà di motivazione, dolendosi che la Corte d'Appello, nel disattendere la sua domanda di risarcimento danni nei confronti

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della Progesam Ecosistemi (odierna Waste Italia), conseguente al dichiarato esercizio di recesso da parte della committente, avrebbe erroneamente applicato la suddetta disposizione civilistica, nel ritenere che la responsabilità, da essa prevista a carico dell'alienante, riguardi il rapporto tra alienante ed acquirente e non quello tra alienante e terzo recedente.

A sostegno della censura la ricorrente adduce, anzitutto, un argomento, di fonte essenzialmente dottrinaria, secondo il quale, consistendo la giusta causa di recesso nell'insufficiente affidamento dato dalla persona o dal patrimonio dell'acquirente o dalle modificazioni subite dall'azienda nel passaggio all'acquirente, non potrebbe l'acquirente stesso porre tali fatti, solo a sè imputabili, a fondamento di una pretesa risarcitoria verso l'alienante; sarebbe pertanto inspiegabile, nel contesto di una norma di favore per il terzo contraente, non partecipe e dunque soggetto passivo della vicenda traslativa del contratto di cui è parte, l'inserimento di una disposizione a tutela del cessionario dell'azienda, che in quanto parte attiva in siffatta vicenda ha la possibilità e l'onere di adeguatamente cautelarsi. La responsabilità dell'alienante prevista dall'art. 2558 c.c., comma 2, u.p., dunque, in per il caso di recesso per giusta causa del contraente ceduto, per effetto del trasferimento di azienda, non potrebbe intendersi che nei confronti di quest'ultimo. Pur tenendo conto, infatti, che l'ultimo atto della vicenda al medesimo pregiudizievole è costituito dal suo recesso, dovrebbe considerarsi che a tale scelta detto contraente non sarebbe addivenuto se fossero mancati due presupposti imputabili all'alienante, costituti dal trasferimento dell'azienda e dalla mancanza di qualità, personali o patrimoniali, della nuova controparte, scelta dal cedente, tale da indurre il terzo ceduto a rinunziare alla prosecuzione del rapporto.

Conseguentemente, nel caso di specie in cui il recesso di Frendo era stato determinato dalla mancanza, pur riconosciuta dalla Corte d'Appello con incensurabile motivazione, nella società cessionaria Progesam Italia di quelle determinanti qualità soggettive e patrimoniali connotanti l'originaria controparte Progesam Ecosistemi, i giudici di appello avrebbero dovuto, coerentemente, accogliere anche la richiesta risarcitoria formulata contro quest'ultima dalla predetta committente, contraente ceduta, "per incontestabile colpa" della stessa, che con la non oculata cessione avrebbe cagionato alla deducente maggiori costi ed oneri sostenuti per il necessario completamento della bonifica. Il motivo non merita accoglimento.

Va anzitutto premesso che l'interpretazione dell'art. 2558 c.c., comma 2, nella parte in cui, dopo aver previsto, nei casi di successione automatica nei contratti, non aventi carattere personale, stipulati per l'esercizio dell'azienda (contratti c.d. "di azienda" e "d'impresa") oggetto del trasferimento, la facoltà del terzo contraente di recedere per giusta causa entro tre mesi dalla relativa notizia, nell'ultima parte fa salva "in questo caso la responsabilità dell'alienante", non ha formato oggetto di pronunzie giurisprudenziali di legittimità, nè, per quanto consta, di decisioni di merito particolarmente significative, anteriori a quella in questa sede impugnata. La questione, relativa all'individuazione del soggetto, se contraente ceduto o cessionario, facultato a far valere detta responsabilità del cedente, ha formato invece oggetto di dibattito dottrinale, nell'ambito del quale agli autori che davano per scontato o comunque consideravano motivatamente il riferimento relativo al nuovo contraente, il cessionario, altri hanno opposto gli argomenti, essenzialmente

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quelli richiamati nel mezzo d'impugnazione, che militerebbero a favore della diversa tesi sostenuta.

Questa Corte ritiene di dover aderire alla tesi tradizionale, cui si è conformata la Corte d'Appello di Milano, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte.

Deve, in primo luogo, osservarsi che la particolare disposizione è inserita in un contesto normativo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente e dalla richiamata dottrina, non è improntato al favore, in ogni caso, del contraente ceduto ("terzo contraente", secondo la terminologia legislativa), ma solo a mitigare, nei confronti del medesimo, originario titolare del rapporto e destinatario della coattiva prosecuzione con un nuovo soggettagli effetti, non voluti, della successione ope legis nello stesso in virtù di norme essenzialmente finalizzate alla salvaguardia dell'unitarietà del complesso aziendale, attribuendogli l'eccezionale facoltà di sciogliersi dal contratto in cospetto di una

"giusta causa".

Tale forma di tutela, analogamente a vari altri casi di "recesso" previsti del codice civile (v. artt. 1722 n. 4, 1833, 1918, 2610) non prevedenti anche diritti risarcitori o indennitari a favore del recedente, deve ritenersi limitata alla facoltà di uscita dal contratto di cui rapporto pertanto, nei casi in cui sia stata fondatamente esercitata la stessa, viene ad essere privato di uno dei soggetti tra i quali intercorreva; ed è in quest' ottica, e non anche in quella di risarcire o indennizzare in qualche modo l'originario contraente ceduto, che abbia così riacquistato la propria libertà negoziale, che si giustifica la previsione della

"responsabilità dell'alienante", a cui carico il legislatore ha ritenuto giusto porre, in quanto determinata dall'operato del medesimo, le conseguenze economiche, ove sfavorevoli per il cessionario, derivanti dalla caducazione di quel rapporto contrattuale, già rientrante nel patrimonio dell'azienda ceduta e, sul quale, pertanto, il cessionario aveva fatto affidamento.

Tale ultima considerazione evidenzia l'infondatezza dell'argomento a contrario

"colpevolizzante" quest'ultimo, su cui fa particolare affidamento il mezzo d'impugnazione, facendo leva su una sorta di "imputabilità" al cessionario dei possibili motivi, soggettivi o patrimoniali, integranti la giusta causa del recesso, posto che, in un contesto nel quale il subentro nel rapporto, poi sciolto ci un nuovo soggetto meno affidabile, è comunque riconducibile a fatto del cedente, deve ritenersi del tutto ragionevole porre a carico del medesimo le conseguenze degli eventuali pregiudizi economici subiti da una controparte da lui scelta e non risultata gradita al contraente ceduto.

Per converso, nessun fondamento, contrattuale o extracontrattuale, risulterebbe idoneo a giustificare una persistente responsabilità dell'alienante verso l'originaria controparte, considerato che, nella prima ipotesi, la stessa non si concilierebbe con l'intervenuta novazione soggettiva del negozio, vanificandone gli effetti voluti dal legislatore in vista dell'unitarietà del complesso aziendale (rispetto ai quali la facoltà di recesso si pone quale ipotesi eccezionale), mentre nel secondo del tutto inconfigurabile risulterebbe una configurazione della stessa in termini aquiliani, attesa la liceità in sè del trasferimento di azienda.

Il mezzo d'impugnazione va, pertanto, respinto.

Il secondo motivo, deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218, 1223, 1362, 1363 e 1366 c.c., con connesse carenze e contraddittorietà di motivazione, si articolo su tre diversi profili.

Con il primo si censura, per malgoverno delle norme sull'interpretazione dei contratti ed illogicità argomentativa, la tesi della Corte di merito, che sarebbe

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stata acriticamente recepita dal parere del consulente tecnico di ufficio, pur dando atto di varie imprecisioni e lacune della depositata relazione, secondo la quale la Progesam Ecosistemi avrebbe svolto nella vicenda contrattuale mansioni di nudus minister, per il solo fatto che il progetto di massima era stato predisposto dalla committente ed approvato preventivamente dalla P.A., circostanze insufficienti a giustificare tale riduttiva qualificazione del ruolo dell'appaltatrice, comunque non caratterizzato da quei connotati di "mero strumento passivo", subordinato alle penetranti direttive del committente nell'esecuzione dell'opera, richiesti dalla corrente giurisprudenza di legittimità.

Tale qualificazione sarebbe poi in insanabile contrasto con l'affermazione, pur contenuta nella sentenza, secondo la quale l'anzidetta società avrebbe, diligentemente e doverosamente, curato la redazione di uno studio idrogeologico del sito, compito non riferibile ad un nudus minister e, pertanto, confermativo del ruolo di appaltatrice a tutti gli effetti, come tale tenuta anche a sindacare l'adeguatezza del progetto predisposto dalla committente, a segnalarne le eventuali inadeguatezze, con la conseguente responsabilità per i danni derivanti dalla ritardata esecuzione, nella specie erroneamente esclusa.

Con il secondo profilo, strettamente connesso e dipendente dal precedente, si censura la ritenuta non imputabilità alla Progesam Ecosistemi del ritardo nell'esecuzione delle opere, che avrebbero dovuto essere completate entro il 30.3.95, senza tener conto che per espressa previsione contrattuale la responsabilità dell'appaltatrice avrebbe potuto escludersi solo per cause, esemplificativamente indicate, indipendenti dalla "volontà" o dalla "colpa" della medesima, e che, secondo i principi normalmente regolanti l'appalto, esclusa la qualità di nudus minister dell'impresa suddetta, non avrebbero potuto comunque ascriversi a carenze progettuali, rientrando nei compiti dell'appaltatore quello di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto, che nella specie avrebbero dovuti essere denunciati alla committente prima di avviare i lavori. Le censure non meritano accoglimento.

Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 1362 c.c. e segg., le stesse non vanno al di là dell'apodittica doglianza, non esplicitando in termini concreti le specifiche regole di ermeneutica contrattuale, limitandosi alla mera elencazione degli articoli che le contengono, che sarebbero state nella specie disattese dai giudici di appello.

Per quanto attiene all'illogicità della motivazione, nella parte in cui avrebbe recepito il parere del c.t.u., pur avendo dato atto di lacune, imprecisioni e fraintendimenti da parte dell'ausiliare, va osservato che la Corte di merito ha convincentemente evidenziato la non essenzialità di tali rilievi, pur mossi sotto altri profili (essenzialmente attinenti al quantum delle spettanze ed a non richieste "disquisizioni" giuridiche in ordine al recesso) all'elaborato del consulente, ai fini della tematica centrale di tale "punto cruciale della controversia" (come testualmente qualificato dai giudici di appello), relativo alla qualità di nudus minister della Progesam Ecosistemi. A tal proposito i giudici di appello non si sono limitati ad un'acritica adesione, ma hanno dato conto del convincimento al riguardo raggiunto con motivati richiami alle risultanze degli atti acquisiti ed illustrati dal collaboratore, segnatamente valorizzando a tal fine le circostanze che il contratto di appalto prevedesse un'accurata esecuzione, senza alcun margine di discrezionalità tecnica, di "un ben dettagliato progetto di bonifica "(non di un semplice elaborato di massima), predisposto da altra società specializzata nel settore (la Erm Italia),

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cui era stata affidata anche la direzione dei lavori, approvato dalla P.A., così riducendo alla mera esecuzione il compito dell'appaltatrice.

Ma, quale che sia, la correttezza e sufficienza di tali elementi ai fini della controversa qualificazione dei compiti dell'appaltatrice, la sentenza contiene un accertamento di fatto, come tale incensurabile e, peraltro, incontroverso, che priva di concreta rilevanza ai fini della decisione, la questione se Progesam Ecosistemi rivestisse, nella vicenda contrattuale de quajl ruolo di nudus minister.

Tale categoria costituisce, come è ben noto, il risultato di un'elaborazione giurisprudenziale essenzialmente finalizzata a discernere nella pratica, dai casi ordinari nei quali l'appaltatore, per la propria qualità di parte tecnicamente qualificata ed organizzata, deve rispondere anche dei danni derivati da carenze, inadeguatezze o altri vizi del progetto dell'opera predisposto dal committente (in ordine ai quali sussistono gli obblighi della sospensione dell'operacelìeventuale adeguamento del progetto e, comunque, della segnalazione alla controparte), da quelli nei quali le particolari pattuizioni tra le parti, escludenti alcun margine di discrezionalità esecutiva e prevedenti costanti e penetranti direttive e controlli, degradino l'assuntore dell'opera a mero esecutore, passivo strumento della committenza (v., ex coeteris, Cass.

3752/07, 12955/06, 7515/05, 8813/03, 6754/03, 7180/00, 8075/99, 5841/99, 3520/97).

Tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie i giudici di appello, pur avendo qualificato nudus minisier l'appaltatrice Progesam Ecosistemi, hanno tuttavia dato atto, sulla scorta di documentazione acquisita fin dal grado precedente, che la medesima ebbe comunque a farsi carico, a fronte delle difficoltà esecutive incontratela redazione di uno studio idrogeologico del sito, affidato ad altra impresa specializzata, evidenziante la necessità di una metodologia di scavo (in acqua e non a secco) diversa da quella prevista nel progetto della Erm Italia, segnalando la situazione alla committente (comunque da ritenersi al corrente, attesa la prevista presenza sul posto della direzione dei lavori affidata alla suddetta società progettista) e sospendendo i lavori in attesa della necessaria approvazione di tale nuovo progetto da parte delle competenti autorità. Da tali premesse di fatto, i giudici di appello hanno coerentemente escluso, con apprezzamento di fatto immune da vizi logici, che la committente potesse pretendere, da parte dell'appaltatrice, alcun risarcimento per i danni derivanti dal mancato completamento delle opere entro il 30.3.95, essendosi le difficoltà in questione presentate prima della scadenza di quel termine ed il superamento di quest'ultimo determinato dalla sopravvenuta necessità dei menzionati adempimenti burocratici. In siffatto contesto della vicenda, poco o punto rilevando se Progesam Ecosistemi svolgesse o meno il ruolo di nudus minister e se fosse coerente o meno ritenere (come sembra aver ritenuto la Corte di merito ) che la "diligente"

iniziativa come sopra assunta fosse compatibile con il ravvisato ruolo meramente esecutivo dell'appaltatrice, quel che è certo e rileva, al fine di escludere la pretesa responsabilità risarcitoria ex contractu di quest'ultima, è la circostanza che la medesima abbia comunque ottemperato a tutti quei particolari adempimenti (rilevazione degli errori progettuali, predisposizione di un diverso o correttivo progetto, sospensione dei lavori, segnalazione alla committenza, che non risulta - nè viene dedotto - abbia insistito per la prosecuzione delle opere) che la corrente giurisprudenza di legittimità ritiene incombenti a carico dell'appaltatore non nudus minister, perchè possa andare

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esente da responsabilità; ne consegue l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, del primo profilo di censura e l'infondatezza, avendo i giudici di merito fornito al riguardo esauriente e non illogica risposta, del secondo.

Il terzo profilo di censura attiene al rigetto, che si assume immotivato, della domanda di risarcimento dei danni per esecuzione errata o difettosa o non a regola d'arte delle prestazioni contrattuali. Si lamenta che i giudici di appello, limitandosi a ritenere la carenza di "qualsiasi prova" al riguardo, non avrebbero tenuto conto che per quella parte delle prestazioni eseguite prima del recesso, operante ex mine, ed inesattamente eseguite, la committente ben poteva agire;a tal riguardo sarebbero stati immotivatamente trascurati i maggiori costi sopportati per la bonifica del sito "merce il nuovo contratto stipulato con la nuova appaltatrice ... incomprensibilmente obliterando la prova al riguardo ampiamente fornita dalla committente..." mediante consegna al consulente tecnico di ufficio.

La censura va respinta, lamentando esborsi subiti successivamente allo scioglimento del contratto per recesso ed in seguito alla ripresa dopo la giustificata sospensione, dei lavori, senza precisare il nesso eziologico con gli assunti pregressi inadempimenti della controparte, difettando altresì palesemente del requisito dell'autosufficienza, laddove non riporta, neppure in sintesi, il contenuto della documentazione sulla base della quale avrebbe dovuto desumersi la fondatezza delle richieste, così non ponendo questa Corte in condizioni di poter valutare la decisività dell'omessa valutazione ascritta ai giudici d'appello.

Per analoghe ragioni va rigettato anche il quarto profilo di censura, relativo

"all'entità del ridimensionamento...della terza rata di corrispettivo di cui alla fattura ... del 27 luglio 1995", perchè sarebbero stati" immotivatamente trascurati i rilievi, autorità di controllo.. inerenti alla gestione del cantiere ed al processo di inertizzazione", a tali effetti incidenti sulla ed "parte fissa" delle spettanze. Quali siano stati, in concreto, tali rilievi della P.A. e la relativa incidenza quantitativa sul compenso, il mezzo d'impugnazione non chiarisce, neppure precisando se la relativa questione sia stata specificamente sottoposta ai giudici di merito;sicchè non è riscontrabile il vizio di omessa o contraddittoria motivazione, non risultando elementi per poter considerare decisivo e sottoposto dalle parti al giudice il punto su cui la motivazione si assume omessa o illogica.

Neppure meritevole di accoglimento è l'ultimo rilievo contenuto nel quarto profilo di censura, secondo il quale sarebbe stato indebitamente ed illogicamente incluso nel conteggio dei corrispettivi anche il quantitativo di t.

800 di rifiuti speciali, non compresi nella fattura citata, perchè relativi ad attività successiva alla data di emissione della stessa e, peraltro, non completata dallo smaltimento in discarica. Al riguardo va considerato che tale computo, comunque relativo a prestazioni eseguite prima della dismissione del cantiere e, pertanto, oggetto della domanda di pagamento, è stato dalla Corte limitato al minore quantitativo di t.

570 di rifiuti (v. pag. 31 p.p.).

che la Rugters aveva ammesso essere stati trattati successivamente al 27 agosto 1995, data in cui il provvedimento di sospensione della Provincia era stato revocato ed i lavori erano ripresi; sicchè i giudici di appello si sono attenuti, nel ridimensionamento delle spettanze ancora dovute alla Progesam Ecosistemi, per prestazioni effettivamente eseguite - poco o punto rilevando se le stesse facessero parte di quelle fatturate il 27/7/95 - alle stesse indicazioni,

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parzialmente ammissive dell'avversa richiesta, fornite dalla committente, della cui eccezione, relativa all'assunta mancata accettazione in discarica di tali rifiuti non vi è menzione nella sentenza, nè si forniscono specifici riferimenti nel mezzo d'impugnazione. Il ricorso principale va, conclusivamente, rigettato Passando all'esame del ricorso incidentale proposto (nei ritenuti, non corretti termini, d'impugnazione principale) dalla Progesam Italia s.p.a con l'atto notificato in data 30.6.04, l'impugnazione è affidata ad un unico motivo, nel quale si deduce violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 342 e 345 c.p.c., censurandosi l'accoglimento solo parziale, nella misura di L. 1.0776.021.800, così riducendosi quella di L. 1.490.594.000 determinata dal Tribunale, della domanda di pagamento delle spettanze relative alle prestazioni contrattuali espletate prima della dismissione del cantiere. Tale riduzione sarebbe stata viziata da ultra petizione e non rispettosa del principio solo parzialmente devolutivo dell'appello, nonchè del giudicato interno, che si sarebbe sul punto formato, per effetto dell'acquiescenza prestata dalla società Rutgers alla pronunzia sul quantum, essendosi la medesima limitata a contestare in ordine all'an debeatur la relativa statuizione del primo giudice, sostenendo di non essere tenuta ad alcun pagamento, e ad opporre, comunque, in compensazione le proprie contropretese risarcitorie, ritenute infondate anche dalla Corte d'Appello, che avrebbe dovuto pertanto confermare integralmente tale capo della gravata decisione.

Le censure non meritano accoglimento.

Premesso e ribadito il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il giudicato interno, per mancata impugnazione delle parti, si forma solo su quei capi autonomi della sentenza, che risolvano una questione avente una propria individualità, così da integrare una decisione del tutto indipendente (v., tra le tante, Cass. n. 2973/06, 3806/04, 19679/03, 734/02, 2541/99), sicchè i relativi effetti preclusivi restano circoscritti solo alla questione oggetto del capo di decisione ed a quelle che ne costituiscono i necessari antecedenti logico - giuridici, deve escludersi che, nell'ipotesi in cui una delle parti abbia investito globalmente con l'impugnazione la debenza di una particolare prestazione, e non anche e specificamente l'ammontare delle voci componenti la stessa, su quest'ultimo punto si verifichi la formazione del giudicato, considerato che la radicale negazione in ordine all'an debeatur della relativa pretesa (che nella specie l'appellante ha continuato a negare, deducendo il mancato o incompleto adempimento delle prestazioni contrattuali) la rimette in discussione nella sua interezza e, dunque, anche nelle singole parti componenti, tenuto conto del principio logico secondo il quale "nel piè è compreso meno". Tale principio comportava, altresì, che il giudice di appello potesse accogliere solo in parte il gravame, non essendo necessariamente tenuto a recepirlo nella sua interezza (accogliendo del tutto la radicale contestazione della debenza), ben potendo ritenere provata la domanda solo in parte, come ha nella specie ritenuto in corretta applicazione del principio probatorio di cui all'art. 2697 c.c., comma 1, ancorchè per motivi non riconducigli al comma 2 dell'articolo medesimo, correlati alla prova di fatti estintivi o impeditivi eccepiti dall'appellante debitore, la cui ribadita contestazione della fondatezza della pretesa era stata sufficiente ad escludere ogni possibilità di acquiescenza alla quantificazione operata dal primo giudice e di passaggio ih giudicato del relativo accertamento.

Respinto anche il ricorso suddetto, deve essere dichiarato assorbito quello incidentale, proposto dalla Waste Italia s.p.a. con il controricorso notificato il

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17.7.04, trattandosi di impugnazione espressamente dichiarata (nell'intestazione ed a pag. 26 u.p. dell'atto citato) condizionata all'eventuale accoglimento dei ricorsi delle controparti e non deducente questioni rilevabili di ufficio, in quanto avente ad oggetto la sussistenza della giusta causa di recesso e la disattesa domanda di "manleva" proposta contro la società Progesam Italia.

Tenuto conto, infine, dell'esito complessivo della controversia e della particolare natura delle questioni affrontate, una delle quali non oggetto di precedenti giurisprudenziali di legittimità, si reputa giusta la compensazione integrale anche delle spese del presente giudizio.

(Torna su ) P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi; rigetta quello principale, proposto dalla Rutgers Rail s.p.a con atto notificato il 24.6.04, nonchè il ricorso incidentale proposto dalla Progesam Italia s.p.a con atto notificato il 30.6.04; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da quest'ultima società con controricorso notificato il 20.9.04 ed assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Waste Italia s.p.a con controricorso notificato il 17.9.04;

dichiara interamente compensate tra le suddette parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2009

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