Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Prof. Daniela Valentino
Corso di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
Simulazione
Negozio indiretto
Contratto in frode alla legge
391-394
ACCORDO SIMULATORIO
391
• Artt. 1414 ss. c.c.
Ipotesi di intenzionale divergenza tra volontà e dichiarazione, al fine di creare una situazione di apparenza contrattuale ingannevole per i terzi.
Simulazione assoluta
Le parti stipulano un contratto, ma in realtà non ne vogliono gli effetti → Il contratto simulato è nullo per mancanza del requisito essenziale dell’accordo delle parti.
Simulazione relativa
Le parti stipulano un contratto (simulato), ma vogliono la
produzione degli effetti di un contratto diverso
(dissimulato) → I contratti sono due: quello simulato (non
voluto) è privo di effetti tra le parti. Quello dissimulato
(voluto) ha effetto tra le parti, purché abbia i requisiti di
sostanza e di forma previsti dalla legge.
ACCORDO SIMULATORIO
I terzi pregiudicati dal contratto simulato possono sempre far valere la simulazione nei confronti delle parti (art. 1415 c.c.)
Gli aventi causa e i creditori del simulato acquirente (che cercano di captare un lucro) fanno salvo il loro acquisto soltanto se erano in buona fede i primi, o se hanno iniziato in buona fede l’esecuzione forzata sul bene i secondi.
Gli aventi causa e i creditori del simulato alienante (che cercano di evitare un danno) fanno entrambi salvi i loro diritti sul bene alienato se danno la prova della simulazione dell’atto di alienazione, prova che possono dare con ogni mezzo
392• Tutela dei terzi
NEGOZIO INDIRETTO
•Le parti utilizzano uno schema tipico (previsto dal legislatore) per il raggiungimento di uno scopo non riconducibile a quel dato tipo negoziale, ma ulteriore o addirittura diverso.
Il modello di organizzazione degli interessi è quello configurato dal legislatore, ma il concreto interesse, sotteso al negozio, è diverso da quello normalmente perseguito dai contraenti (es.: mandato irrevocabile ad alienare, che potrebbe realizzare un trasferimento della proprietà
→
causa tipica del contratto di compravendita).•Con riferimento a tale interesse deve essere effettuato il controllo di liceità e di meritevolezza (art. 1322, comma 2).
393
CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE
Art. 1343 c.c.
→
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Art. 1344 c.c.
→
Si reputa, altresì, illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa (contratto in frode alla legge)Nel caso di contratto in frode alla legge l’ordinamento considera illecita la causa e quindi ex art. 1418 c.c. il contratto è nullo (es.: mandato ad acquistare beni dello Stato conferito dagli amministratori dei beni medesimi ad un terzo, al fine di eludere il divieto ex art. 1471 c.c.)
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