La direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Il nuovo contesto
IL PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER L’USO SOSTENIBILE
Le indicazioni per i trattamenti nelle aree sportive e frequentate dalla popolazione
Castello di Tolcinasco 10 marzo- 77° Meeting Nazionale A.I.T.G.
Dott.ssa Daniela Altera Direzione Valutazioni
Ambientali
Il percorso
Sesto programma comunitario di azione per l'ambiente. “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" copre il periodo 2002-2012.
L'UE fissa priorità e obiettivi della politica ambientale e indica provvedimenti da adottare per contribuire alla realizzazione della strategia di sviluppo
sostenibile.
Descrive in modo particolareggiato i provvedimenti da adottare per questo fine.
Nuova visione
strategie basate su un approccio globale per tema, piuttosto che su singoli aspetti (inquinanti o tipi di attività economica).
Obiettivi a lungo termine, basati sulla valutazione dei problemi ambientali
nonché sulla ricerca di una sinergia tra le diverse strategie e con gli obiettivi di crescita e occupazione previsti dalla strategia di Lisbona.
La Commissione getta le basi per una strategia tematica volta a ridurre gli impatti dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente, ad un uso più sostenibile dei pesticidi e ad una riduzione globale significativa dei rischi e delle
applicazioni, pur garantendo la necessaria protezione delle colture.
STRATEGIA TEMATICA USO SOSTENIBILE PESTICIDI (2006
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE)
Obiettivo 1
Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti dai pesticidi per la salute e l'ambiente, con i mezzi seguenti: Piani nazionali Miglioramento della conoscenza dei rischi
(sorveglianza della salute degli utilizzatori) Obiettivo 2
Potenziare i controlli sull'uso e sulla distribuzione dei pesticidi Obiettivo 3
Ridurre i livelli di sostanze attive nocive, in particolare sostituendo quelle più pericolose con sostanze alternative (anche non chimiche) più sicure.
Obiettivo 4
Incoraggiare la conversione verso un'agricoltura che usi quantità limitate di pesticidi o li abolisca
del tutto.
Obiettivo 5
Istituire un sistema trasparente di notifica e sorveglianza dei progressi compiuti, con indicatori e relazioni sui P.N. di riduzione dei rischi ed elaborazione di indicatori.
DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi
ART. 15 (Riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche)
1. Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell’ambiente e della biodiversità e dei risultati dell’analisi del rischio.
2. Per aree specifiche si intendono:
a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n.
1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all’interno dei
plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;
Regolamento CE 1107/2009
Immissione in commercio di prodotti fitosanitari
• Valutazione ex ante
• Verifica su modelli
• Problematiche legate all’uso (vedi rapporto
periodico ISPRA pesticidi nelle acque)
Decreto 22 gennaio 2014 adozione Piano d’azione nazionale uso sostenibile
A.5.6 - Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti
fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida.
A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad
azione fungicida,insetticida o acaricida.
A.5.6 - Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili.
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l’uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell’ambiente.
Le regioni e le province autonome possono predisporre linee di indirizzo relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in
conformità a quanto previsto dal Piano.
Le autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di
indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione,
relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.
A.5.6 - Misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili.
Le suddette aree includono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi
all’interno dei plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie e spazi ludici di pubblica frequentazione.
E’ fatto obbligo di avvisare la popolazione. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti
fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. Si dovrà evitare l’accesso provvedendo ad
un’adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un’eventuale delimitazione delle stesse.
Limitazioni
• Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
• Avviso della popolazione con cartelli che indichino la sostanza attivala data ed il tempo di rientro
• Nelle medesime aree si dovrà evitare l’accesso
provvedendo ad un’adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad
un’eventuale delimitazione delle stesse.
A.5.6.1 Utilizzo di prodotti ad azione erbicida
• Compito delle autorità locali per la gestione delle infestanti è l’individuazione di aree dove il mezzo chimico è vietato e dove è ammesso in ambito di un approccio integrato con mezzi non chimici
nell’ambito di una programmazione pluriennale.
• I trattamenti sono vietati in aree frequentate dalla popolazione; in caso di deroga si può ricorrere a prodotti che non contengano in etichetta frasi di rischio da R20 a R28, R36, R37, R38, R40, R42, R43, R41, R45, R48, R60, R61, etc…..
A.5.6.2 Utilizzo di prodotti ad azione fungicida, insetticida ed acaricida
• Entro 2 anni le autorità locali definiscono
protocolli tecnici per regolamentare i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione.
• Sono da privilegiare i trattamenti utilizzati in
agricoltura biologica e sono comunque esclusi i prodotti classificati come tossici, molto Tossici o che riportino in etichetta frasi di rischio da R20 a R28, R36, R37, R38, R40, R42, R43, R41, R45, R48, R60, R61, etc….. Inoltre non devono
contenere sostanze mutagene, cancerogene, ect.