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Procedure del Sistema Integrato di Gestione Aziendale. CGF - Allegato 4 (ITA) rev. 0 del NIC Q rev. 7 del

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SOMMARIO

1. Premessa – Definizioni ... 2

2. Modalità e Termini di Conclusione dei Contratti ... 2

3. Modifiche all’ordine ... 3

4. Approvvigionamento del Materiale destinato alla Lavorazione ... 3

5. Luogo di Consegna Fornitura ... 3

6. Accettazione Materiali ... 4

7. Termini di Consegna – Penali ... 4

8. Collaudo ... 5

9. Garanzia ... 5

10. Prezzi ... 6

11. Fatturazione – Pagamento – Divieto di Cessione del Credito ... 6

12. Errata Documentazione ... 6

13. Documentazione Contrattuale e Certificazioni ... 6

14. Divieto di Cessione dell’Ordine ... 6

15. Riservatezza ... 7

16. Legge Applicabile – Foro Competente ... 7

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1.1 Le Condizioni Generali di Fornitura di seguito riportate formano parte integrante degli ordini affidati da COELME S.p.A. al Fornitore. Le relative disposizioni trovano applicazione alla fornitura, salvo per quanto diversamente stabilito nelle condizioni particolari dell’ordine specifico.

1.2 Ai fini della disciplina di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura e di quelle particolari dell’ordine, i termini sotto indicati, a prescindere dal loro utilizzo al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:

a) Fornitore e/o subappaltatore: persona fisica o giuridica, che esegue una fornitura o fornisce una prestazione a COELME S.p.A. a fronte di un ordine formale.

b) Azienda: COELME S.p.A. con sede in Santa Maria di Sala (VE) destinataria della fornitura, rappresentata relativamente ai rapporti con il fornitore o il subappaltatore dal Responsabile Settore Acquisti.

c) Settore Controllo Qualità: ente a cui è attribuita la sorveglianza dei componenti, dei prodotti e/o il collaudo dei materiali, nonché il rilascio del verbale di collaudo ed accettazione.

d) Committente: la persona fisica o giuridica, cliente di COELME S.p.A., alla quale l’Azienda effettua una fornitura e/o presta un servizio, comprendente componenti, o materiali, o prestazioni che sono oggetto dell’ordine al Fornitore.

2. Modalità e Termini di Conclusione dei Contratti

2.1 Unitamente all’ordine, l’Azienda provvederà ad inviare, quando non già disponibile presso il fornitore, la documentazione tecnica e non, necessaria per l’esecuzione dello stesso. Tale documentazione quando citata in ordine, anche se non specificamente allegata, sarà parte integrante dell’ordine e, qualora non disponibile, dovrà essere richiesta dal fornitore prima dell’inizio delle attività, rimanendo il fornitore unico responsabile della conformità della fornitura a tutta la documentazione indicata in ordine.

2.2 Se nel corso della lavorazione si evidenziano imperfezioni ascrivibili a documenti tecnici errati, e attrezzature o materiali difettosi forniti dal committente, il fornitore deve darne immediata comunicazione ed accordarsi con l’Azienda, prima di procedere all’eliminazione delle suddette imperfezioni. Il Fornitore dovrà notificare al Settore Controllo Qualità le eventuali operazioni/correzioni effettuate rispetto a quanto indicato nei documenti tecnici.

2.3 L’ordine dovrà essere accettato dal Fornitore entro 5 (cinque) giorni dalla sua ricezione tramite restituzione all’Azienda di una copia debitamente firmata in ogni pagina. Con l’accettazione s’intenderanno accettati anche tutti i documenti tecnici e non, in esso citati.

Trascorsi 5 giorni senza esplicita accettazione da parte del fornitore, l’ordine s’intende automaticamente accettato e in forza, diventando quindi vincolante per il fornitore in tutte le clausole contrattuali ivi citate.

2.4 Quantità, misure, tipologie, prezzi, corrispettivi, indicazioni tecniche ed economiche e/o di qualsiasi altra informazione scambiata tra Azienda e Fornitore, in forma scritta o verbale, nella fase di trattativa, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle Parti una migliore comprensione dell’oggetto del contratto. Le predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come impegnative per l’Azienda, o come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri e/o rivendicazioni economiche e/o contrattuali, facendo fede solo le condizioni e i prezzi specificatamente indicati in ordine, limitatamente ai limiti di validità dello stesso, e quanto precisato nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

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3. Modifiche all’ordine

3.1 Sarà facoltà dell’Azienda, per quanto in tempo utile e previo accordo con il Fornitore, apportare al contenuto dell’ordine tutte quelle modifiche e/o variazioni che saranno ritenute necessarie.

3.2 Tutte le variazioni e/o le modifiche degli ordini sia economiche sia contrattuali, anche se concordate con personale dell’Azienda, saranno efficaci solo dopo la loro formalizzazione con regolare variante d’ordine. Qualunque azione intrapresa dal fornitore in mancanza di tale formalizzazione, sarà eseguita a suo rischio e con costi a suo carico e non sarà in alcun modo vincolante per l’Azienda.

4. Approvvigionamento del Materiale destinato alla Lavorazione 4.1 Materiale approvvigionato dal Fornitore.

4.1.1 Il Fornitore provvede all’approvvigionamento del materiale necessario per l’esecuzione dell’ordine nella qualità e nella quantità convenute.

4.1.2 È facoltà dell’Azienda pretendere dal fornitore la documentazione attestante la qualità del materiale approvvigionato o la conformità a quanto richiesto. Unitamente alla fornitura, dovranno se necessario, essere inviati i certificati d’analisi e di prove caratteristiche meccaniche, fisiche, chimiche, etc, del materiale adoperato: in difetto i termini di pagamento decorreranno dalla data in cui i suddetti certificati saranno ricevuti.

4.2 Materiale approvvigionato dall’Azienda

4.2.1 Il materiale fornito dall’Azienda deve corrispondere in qualità e quantità a quanto stabilito nell’ordine. I quantitativi sono determinati in modo da tenere conto dei cali, degli scarti e sfridi di lavorazione. Il committente rimane proprietario del materiale fornito ma è fatto obbligo al Fornitore di assicurare il materiale stesso contro rischi d’incendio, furto e/o altro, o con polizza specifica o facendo rientrare nella polizza d’assicurazione generale dello stabilimento.

4.2.2 Al ricevimento del materiale, il Fornitore è tenuto controllarne le quantità e l’idoneità per la propria lavorazione e/o a collaudarlo se specificato nell’ordine. Le differenze nei pesi o nei quantitativi, come pure i difetti riscontrati all’atto del ricevimento e/o nel corso della produzione, debbono essere notificati all’Azienda con la massima tempestività al fine di provvedere al loro reintegro.

4.2.3 Il Fornitore provvede ad immagazzinare a proprie spese il materiale che può essere impiegato soltanto per il lavoro ordinario. Provvede inoltre alla buona conservazione del materiale e ad osservare quelle regole di prudenza e diligenza normalmente richieste nell’ambito della sua attività.

5. Luogo di Consegna Fornitura

5.1 I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, salvo diversa indicazione in ordine, presso la sede dell’Azienda o altro indirizzo dalla stessa comunicato in ordine, a cura e spese del fornitore.

5.2 La spedizione all’indirizzo indicato in ordine, dei beni oggetto della fornitura, sarà effettuata a totale rischio del fornitore con modalità idonee a garantire la perfetta integrità del materiale

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libero di utilizzare gli imballi e i mezzi che riterrà più idonei.

5.3 Il Fornitore dovrà dare comunicazione tempestiva dell’avvenuta spedizione all’Azienda. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto merci completo dei riferimenti all’ordine e della distinta dei colli, con quantità e descrizione dei beni in consegna e relativi pesi.

5.4 L’Azienda si riserva il diritto di richiedere il rimborso delle maggiori spese e/o danni che dovessero derivare dall’inosservanza di quanto ai comma 5.2. e 5.3..

5.5 In caso di spedizioni anticipate, non autorizzate dall’Azienda, le spese di magazzinaggio e quelle necessarie per la messa in atto degli accorgimenti inerenti alla buona conservazione dei beni saranno a carico del Fornitore.

6. Accettazione Materiali

6.1 La consegna dei beni al personale ricevente, anche se dipendente dall’Azienda e presso la sede della stessa, anche se confermata con la sottoscrizione del D.D.T. non implica l’accettazione automatica dei beni medesimi. Sarà facoltà dell’Azienda segnalare al Fornitore, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall’eventuale pagamento della relative fatture, entro il periodo di garanzia la non conformità qualitativa e/o quantitativa di quanto consegnato, o la presenza di vizi o difetti rispetto a quanto richiesto in ordine. In tale segnalazione di “non conformità” saranno indicate le azioni che il fornitore dovrà intraprendere ed entro quale data è richiesto il completamento dell’azione correttiva e/o l’eventuale sostituzione dei beni. La mancata risoluzione della non conformità comprenderà l’automatica sospensione del pagamento della fattura relativa al materiale non conforme o, se già pagata, la sospensione dei pagamenti in essere per un ammontare ad essa equivalente.

6.2 L’Azienda avrà facoltà di accettare le eventuali eccedenze rispetto ai quantitativi ordinati, nel qual caso concorderà con il Fornitore modalità di stoccaggio e condizioni di pagamento.

Qualora non si arrivi ad un accordo, formalizzato da regolare variante, il Fornitore sarà libero di ritirare il materiale in eccedenza sostenendo tutte le spese relative.

6.3 Tutte le spese per la restituzione dei materiali non conformi e/o la loro sostituzione saranno sostenute dal Fornitore. Nel caso tali spese venissero anticipatamente sostenute dall’Azienda, saranno addebitate al Fornitore con regolare fattura, compresi quelle relative ai trasporti con qualsiasi mezzo effettuati.

6.4 Quando l’ordine prevede che i beni debbano essere installati, assemblati o comunque posti in opera, con prestazioni aggiuntive rispetto alla messa a disposizione degli stessi, oppure qualora l’ordine comprenda anche la fornitura di documenti tecnici e/o di collaudo, la consegna s’intende effettuata solo ad avvenuta consegna dei beni, completamento delle eventuali prestazioni aggiuntive e ricevimento degli eventuali documenti contrattuali. Ove tali operazioni risultassero incomplete, o non assicurino la piena funzionalità dei beni, secondo quanto previsto nell’ordine, si applicherà la disciplina di cui ai commi 6.1. e 7.2.

6.5 Per i materiali fatturati a peso, ai fini della liquidazione del corrispettivo, farà fede il peso constatato al ricevimento da parte dell’Azienda.

7. Termini di Consegna – Penali

7.1 I termini di consegna, sia finali sia intermedi, sono da ritenersi tassativi e soggetti a quanto disposto al successivo comma 7.3.

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7.2 Qualora l’ordine preveda consegne parziali, resta inteso che l’adempimento degli impegni contrattuali relativi ad una certa riga/posizione d’ordine, si completerà con la fornitura dell’intera quantità indicata nella posizione medesima. Per i termini di consegna delle singole posizioni d’ordine si applicherà la disciplina di cui al comma 7.3.

7.3 In caso di ritardo nella consegna dei beni e/o delle prestazioni rispetto al termine convenuto ed indicato nell’ordine, non giustificato da cause di forza maggiore, sarà applicata, se non diversamente indicato nell’ordine stesso, una penale pari al 1 % dell’importo relativo alle posizioni d’ordine fornite e/o effettuate in ritardo e/o mancanti per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 10 % dell’importo totale complessivo dell’ordine. Se il ritardo dovesse protrarsi oltre la terza settimana rispetto alla data fissata per la consegna, è facoltà dell’Azienda annullare le posizioni oggetto di tale ritardo, con diritto all’acquisizione delle penali già maturate e senza alcun obbligo di risarcimento al Fornitore. Nel caso di consegna parziali, ai fini dell’applicazione della penale, si farà riferimento al comma 7.2..

7.4 Ai fini d’applicazione della penale, i materiali consegnati non conformi s’intendono come

“non consegnati” fino alla completa risoluzione della non conformità.

8. Collaudo

8.1 Sarà cura del Fornitore assicurarsi che tutti i materiali forniti, per qualità e quantità siano conformi a quanto indicato in ordine. L’Azienda si riserva tuttavia la facoltà di eseguire a proprie spese quelli e tutti i controlli che riterrà opportuni per verificare la conformità all’ordine. In caso di riscontrata non conformità si applicherà la disciplina di cui gli articoli 6 e 7.

8.2 Il Settore Controllo Qualità dell’Azienda, avrà diritto in qualsiasi momento di accedere allo stabilimento del Fornitore, anche accompagnato da rappresentanti del Committente, per verificare la documentazione di commessa, lo stato d’avanzamento della fornitura, la qualità dei beni e la loro conformità all’ordine.

8.3 Il Fornitore darà avviso d’approntamento al collaudo d’accettazione con una settimana d’anticipo, rispetto alla data d’ultimazione dei materiali oggetto di verifica. Quando non diversamente indicato in ordine, il fornitore non sarà autorizzato alla spedizione dei beni, senza un’esplicita rinuncia al collaudo rilasciata del Settore Controllo Qualità, che sarà sollecitata dal Fornitore medesimo al fine di evitare possibili ritardi nella consegna.

8.4 Qualora il collaudo d’accettazione dovesse essere ripetuto per mancanza del materiale e/o non completezza della fornitura, tutte le spese sostenute dall’Azienda per personale, viaggi, trasferte e quant’altro inerente, saranno addebitate al Fornitore e trattenute dai pagamenti in scadenza.

8.5 Con la consegna dei materiali, il fornitore dovrà fornire anche i certificati dei collaudi eseguiti presso la propria sede e/o apporre al DDT una dichiarazione di conformità all’ordine.

9. Garanzia

9.1 Il Fornitore assume nei confronti dell’Azienda la garanzia di corretta esecuzione della fornitura per quantità, qualità dei materiali, corrispondenza ai dati tecnici, funzionamento d’ogni singola parte e di tutto l’insieme.

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consegna da parte dell’Azienda al Committente.

9.3 Le sostituzioni dei materiali in garanzia sarà effettuata a cura e spesa del Fornitore, su base

“back to back” rispetto a quella dell’Azienda verso il Committente.

10. Prezzi

10.1 I prezzi unitari indicati in ordine s’intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione fino a completa conclusione del contratto. Essi s’intendono comprensivi delle spese di collaudo e, quando non diversamente specificato, di spedizione con i mezzi più adeguati e/o in conformità a quanto richiesto in ordine.

11. Fatturazione – Pagamento – Divieto di Cessione del Credito

11.1 Salvo diversa indicazione in ordine, i pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico bancario nei termini indicati in ordine e contro presentazione della relativa e regolare fattura indicante ordine, commessa, quantità e descrizione dei beni, dichiarazione di conformità all’ordine e, quant’altro in esso richiesto. In nessun caso saranno imputabili all’Azienda eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell’emissione o nell’invio della fattura da parte del Fornitore.

11.2 La fatturazione sarà fatta per posizione (riga) dell’ordine solo dopo l’effettiva consegna dell’intera quantità ordinata e/o l’effettuazione della prestazione per la specifica posizione, salvo eventuali deroghe scritte da parte dell’Azienda.

11.3 È vietata, in virtù della facoltà concessa dall’articolo 1260 C.C. secondo capoverso, la cessione a qualsiasi titolo e/o motivo, dei crediti derivanti in conseguenza di quanto previsto dall’ordine. Qualsiasi deroga alla clausola in oggetto dovrà essere espressamente autorizzata dall’Azienda per iscritto. Anche in quest’evenienza il Fornitore rimarrà direttamente e completamente responsabile, come se cessione e/o delega non fossero mai avvenute.

12. Errata Documentazione

12.1 Eventuali oneri che dovessero derivare all’Azienda in conseguenza d’errori od omissioni su documentazione presentata dal Fornitore saranno addebitati al Fornitore stesso.

13. Documentazione Contrattuale e Certificazioni

13.1 Il Fornitore, prende atto e conviene che l’Azienda, anche in relazione alla natura e alla qualità dei propri Committenti, potrà richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici e/o professionali attestanti particolari idoneità e/o qualifiche del Fornitore stesso. Analoga richiesta potrà essere formulata relativamente a certificazioni antimafia, certificazione idoneità materiali, tossicità, impatto ambientale, secondo quanto esposto dalla normativa ISO 9001/2000 e ISO 14001.

14. Divieto di Cessione dell’Ordine

14.1 Sono vietate al Fornitore la cessione o il trasferimento anche parziale dell’ordine. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga di subfornitura, seppure con consenso dell’Azienda, l’unico responsabile degli obblighi derivanti dal contratto sarà il Fornitore a cui l’ordine è indirizzato.

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15. Riservatezza

15.1 Tutte le informazioni acquisite dal Fornitore, a fronte d’ogni specifico ordine quali disegni, documenti e/o notizie in genere, devono considerarsi strettamente confidenziali e non potranno essere utilizzate in alcun modo, per scopi diversi da quelli notificati in ordine, o cedute a terzi seppure subfornitori, senza esplicita autorizzazione scritta dall’Azienda.

15.2 È fatto divieto al Fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate all’Azienda. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, l’Azienda potrà concedere di volta in volta autorizzazione a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.

16. Legge Applicabile – Foro Competente

16.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura, nonché quelle particolari dell’ordine, sono regolate dalla Legge Italiana.

16.2 Per tutte le controversie, sarà competente il foro di Venezia.

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