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Lavori in condominio: senza il fondo speciale stop pignoramento

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Academic year: 2022

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Lavori in condominio: senza il fondo speciale stop pignoramento

Autore: Redazione | 21/03/2016

Nel caso di mancato pagamento delle spese condominiali per lavori straordinari, il condominio e i terzi creditori non possono agire nei confronti dei morosi se prima non è stato costituito il fondo speciale.

Chi non ha pagato la propria quota condominiale relativa a lavori straordinari autorizzati dall’assemblea non può essere “citato” o “pignorato” se, prima, non è stato costituito il fondo speciale previsto dal codice civile per il pagamento della ditta appaltatrice [1]. Questo, in estrema sintesi, il succo di un’interessante

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sentenza emessa dal Giudice di Pace di Taranto [1], già noto per alcuni pregevoli precedenti commentati su questo stesso giornale. Ma procediamo con ordine.

Il fondo speciale per i lavori straordinari

Qualora il condominio intenda avviare lavori straordinari (per esempio, la ristrutturazione dell’edificio, il rifacimento del tetto o delle facciate del palazzo) dovrà prima costituire, obbligatoriamente, un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. La legge, infatti, per evitare le ricorrenti e sgradevoli situazioni di morosità nei confronti delle ditte edili, impone di costituire, all’interno del bilancio del condominio, una particolare “riserva”: in pratica, l’amministratore di condominio deve riscuotere anticipatamente dai condomini, sulla base del piano di riparto approvato dall’assemblea, le somme che dovrà poi versare all’appaltatore. Se i lavori devono essere pagati in base a SAL (stati di avanzamento d’opera), il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.

Se manca il fondo speciale

Poiché il fondo speciale è obbligatorio, la sua mancata costituzione non consente, all’amministratore, di chiedere un decreto ingiuntivo (o, comunque, agire giudizialmente, anche con altro tipo di procedimento) nei confronti dei condomini morosi, quelli cioè che non hanno versato la propria quota millesimale per le spese straordinarie. Il condominio, insomma, non può richiedere il pagamento di crediti giuridicamente inesistenti, neanche con l’intervento del giudice.

Non solo. Tale divieto non ricade solo sul condominio, ma anche sui creditori del

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condominio stesso. Ci spieghiamo meglio. Una recente riforma consente ai creditori del condominio, che non siano riusciti a ottenere il pagamento del proprio credito dall’amministratore, di effettuare il pignoramento nei confronti dei singoli proprietari non in regola con i pagamenti delle proprie quote. L’elenco viene fornito loro dall’amministratore di condominio. Solo qualora l’esecuzione forzata nei confronti dei morosi non dia esiti positivi, si potrà agire nei confronti degli altri condomini in regola.

Ebbene – chiarisce la sentenza in commento – la possibilità, da parte dei creditori, di agire immediatamente verso i morosi è subordinata a due condizioni:

– il Condominio deve aver costituito il fondo speciale per i lavori straordinari;

– l’amministratore, a sua volta, abbia avviato la riscossione nei confronti dei condomini morosi, ottenendo nei loro confronti un decreto ingiuntivo.

Note

[1] G.d.P. Taranto, sent. n. 983 del 18.03.2016. Autore immagine: 123rf com

Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO-SEZ 2^

Il Dr. Giacovelli Martino, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa iscritta al n° 529/2015, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1366/2014 per l’importo di € 4.403,80 oltre accessori, nella causa

promossa da: C.G.

OPPONENTE Contro

C. Ric OPPOSTA 1.

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Conclusioni per l’opponente: “..in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza per valore e, previa revoca del decreto opposto, disporre la rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Taranto. In via gradata, ma pur sempre preliminare, dichiararsi l’improponibilità e/o l’inammissibilità del ricorso monitorio, da dichiararsi, conseguentemente, nullo e privo di effetti. Nel merito, rigetto della domanda monitoria proposta con revoca del decreto opposto. In ultima istanza, condannare l’opposta al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni per asserita lite temeraria.” Conclusioni per l’opposta:

Voglia l’On.le Giudice di Pace adito, in composizione monocratica, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: Per tutto quanto sopra esposto, dichiarare improcedibile la spiegata opposizione, per violazione del termine di costituzione di cui al combinato disposto dagli artt. 645 e 165 c.p.c. e, per l’effetto,

dichiarare l’esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1366/2014; In via subordinata: Per tutto quanto sopra esposto, rigettare, perché infondata, la

proposta eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace adito che, dovrà, pertanto, trattenere e decidere la presente causa di opposizione; Rigettare

le avverse eccezioni di improponibilità e/o inammissibilità del ricorso monitorio;

Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1366/2014 ai sensi dell’art. 648 c.p.c.; Nel merito: 5) Rigettare la spiegata opposizione perché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto ed, ancor di più, perché

non provata e, per l’effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto; In ogni caso: 6) Condannare parte opponente, anche ai sensi

dell’art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, competenze professionali, accessori di legge, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sull’imponibile

(giusta art. 2 D.M. 55/2014) da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, dichiaratisi antistatari. Il tutto nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23/10/2014 l’Avv. G. C., in proprio, spiegava formale opposizione avverso il decreto

ingiuntivo n. 1366/2014 emesso dal Giudice di Pace di Taranto in data 23/07/2014 e notificatogli in data 01/08/2014, con sui si intimava il pagamento dell’importo di

€ 4.403,80, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo, nonché le spese liquidate in complessive € 541,00 (e non € 521,00 come ex adverso affermato), oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Premetteva e sosteneva l’opponente quanto segue: anzitutto in via pregiudiziale disconosceva le “fotocopie ed i documenti” allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, eccependo inoltre, in via pregiudiziale, l’incompetenza per valore del

Giudice di Pace, ritenendo la causa di competenza del Tribunale di Taranto.

Sempre in via pregiudiziale/preliminare, ma subordinatamente, l’opponente eccepiva l’improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, ritenendo non sussistere i presupposti di cui agli artt. 1135 comma 1 n. 4 c.c. e 63 dd. aa. c.c.

Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva della Edilizia Ricchiuti, nonché il

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difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c. Si riservava,inoltre, di agire nelle opportune sedi giudiziarie ed a carico di chi di dovere per il risarcimento dei danni,

materiali e morali, determinati, da un’azione destituita di fondamento e deliberatamente diffamatoria. Concludeva, pertanto, affinché il Giudice di Pace adito, in via pregiudiziale, dichiarasse la propria incompetenza per valore e, previa

revoca del decreto opposto, disponesse la rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Taranto. In via gradata, ma pur sempre preliminare, l’Avv. C. chiedeva

dichiararsi l’improponibilità e/o l’inammissibilità del ricorso monitorio, da dichiararsi, conseguentemente, nullo e privo di effetti. Nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda monitoria proposta dalla odierna deducente, con revoca del

decreto opposto. In ultima istanza, chiedeva condannarsi l’odierna deducente al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni per asserita lite temeraria. Tutto ciò premesso e considerato, l’Avv. G. C. in proprio concludeva con

le richieste di cui in epigrafe. All’udienza dell’12.02.2015, si costituiva la parte opposta che depositava la comparsa di risposta. In via preliminare la parte opposta

eccepiva la tardività della costituzione della parte attrice, avvenuta oltre i dieci giorni dalla notifica alla parte convenuta, nonché l’improcedibilità, per cui andava dichiarata l’improcedibilità diventando il decreto ingiuntivo n. 1366/2014 esecutivo

ai sensi dell’art. 647 c.p.c., stante l’inattività dell’opponente. In subordine l’opposizione andava rigettata perché del tutto infondata e meramente dilatoria,

come defatigante ed ultronea era da considerare l’eccezione sulla mancata conformità della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, emesso

sulla base di solo fotocopie. Come altresì da rigettare era l’eccepita incompetenza di valore avanzata dall’opponente in quanto: “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A

tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla

proposizione si sommano col capitale”. Relativamente alla mancata costituzione e/o approvazione del fondo speciale obbligatorio di cui all’art. 1135 comma 1 n. 4

c.c., così come novellato dalla Legge 220/2012, era necessario considerare che i lavori di riparazione straordinaria del piazzale condominiale realizzati dalla E.R. dal

Condomino di Via Medaglie d’Oro (di cui al contratto di appalto del 10/07/2013 - cfr. All. 1, già prodotto in fase monitoria) venivano commissionati dal Condominio

di Via Medaglie d’Oro in esecuzione della sentenza n. 1376/2012 del Tribunale di Taranto, per cui superflua era la pre-costituzione del fondo di cui all’art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., essendo proprio l’azione monitoria diretta alla formazione di un

titolo nei confronti del singolo debitore. Del tutto improponibile era infine la richiesta di condanna dell’opposta società alla condanna per lite temeraria. La causa era istruita sulla base della seguente documentazione: Contratto di appalto

sottoscritto in data 10/07/2013;Visura camerale della E.R. S.r.l.; Prospetto situazione contabile lavori piazzale a firma dell’Amministratore pro-tempore del

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Condominio in Taranto alla Via Medaglie d’Oro;Nota racc. a/r del 19/02/204 dall’Avv. P. all’Amministratore pro-tempore del Condominio in Taranto alla Via Medaglie d’Oro;Nota racc. a/r del 05/05/2014 dall’Amministratore pro-tempore del

Condominio in Taranto alla Via Medaglie d’Oro all’Avv. P.;Elenco condomini Via Medaglie d’Oro;Nota racc. a/r del 15/05/2014 dall’Avv. P. all’Avv. C. tornata al mittente per “compiuta giacenza”;Nota pec dell'11/07/2014 dall'Avv. P. all'Avv.

C.;Decreto ingiuntivo n. 1152/2011 emesso dal Tribunale di Taranto in favore di Co nei confronti del Condominio in Taranto alla Via Medaglie d’Oro. Essendo definibile

la causa sulla base degli atti depositati, all’udienza del 18.12.2015, dopo la precisazione delle conclusioni e discussione, fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa era trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare

si osserva che la modifica dell’art. 115 c.p.c. avvenuta a seguito della legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico

ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L’ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall’arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l’esistenza, nell’ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti

dall’altra, ritenendo che il deficit di contestazione “rende inutile prove il fatto, poiché non controverso … vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.“ Detto principio di non contestazione

è stato recentemente rivisitato dalla Corte di Cassazione che, nel confermare il dovere a carico del giudice di porre a fondamento della decisione anche i fatti non

specificatamente contestati dalle parti costituite, subordina tale operatività alla precisa e dettagliata allegazione dei fatti ad opera della parte che invoca la non

contestazione (Cass. sent. n. 5482 del 24.03.2015). Ancora in via preliminare, si ritiene di riportare di seguito alcune considerazioni adeguate secondo il

convincimento di questo GDP. E ciò conformemente al principio recente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito: “ Non è nulla la sentenza

motivata richiamando integralmente atti di parte, depositati nel processo. ( Cassaz. SS. UU. 16 gennaio 2015 n. 642). Questo GDP ha insistito anzitutto per trovare una soluzione di componimento bonario per evitare problemi

di rapporti correnti tra condomini ed in mancanza della definizione bonaria, ha evitato il più possibile di ampliare il contenzioso ad altre situazioni conflittuali.

Confermata la competenza di questo GDP, si osserva che a norma dell' art. 1135 comma 1 n. 4 cod. civ. l'assemblea, quando nell'esercizio delle sue attribuzioni

provvede alle opere di manutenzione straordinaria, quali quelle oggetto del contratto di appalto anzidetto, è obbligata a costituire un fondo speciale, d'importo

pari all'ammontare dei lavori, approvandone la ripartizione tra i condomini. In difetto di ciò, all'amministratore, al quale è espressamente inibito (art. 1135

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comma 2) di ordinare l'esecuzione di lavori straordinari, risulta precluso, chiaramente, l'esercizio delle attività previste dall'art. 63 dd. att., non potendo,

evidentemente, egli richiedere, a carico dei singoli condomini, l'emissione di ingiunzioni di pagamento per il recupero di crediti giuridicamente inesistenti. Le norme citate si riflettono verso i terzi creditori del Condominio. Costoro, se muniti

di titolo idoneo, possono, infatti, agire esecutivamente nei confronti dei singoli condomini, restando comunque obbligati ad escutere, primi fra tutti, i morosi ma

ciò soltanto a condizione che il proprio debitore, ovverossia il Condominio, abbia costituito il fondo speciale summenzionato e l'amministratore, a sua volta, abbia

dato impulso al procedimento di riscossione previsto dall'art. 63 disp. att. del codice civole, ottenendo nei confronti di ciascuno dei morosi l'emissione di specifiche ingiunzioni di pagamento. Nella fattispecie in esame, da una parte, il

Condominio non ha posto in essere nessuna delle attività previste dalle norme predette e, dall'altra, la Coop.Edil, terzo creditore, invece di agire contro il Condominio, unico soggetto tenuto a rispondere delle obbligazioni assunte nei

propri confronti con la stipula del contratto di appalto, ha agito contro i singoli condomini verso i quali, in virtù di quanto si è detto, non può vantare pretesa

alcuna.

Il decreto ingiuntivo, nella sua essenza di procedimento speciale sommario può sussistere

solo se corretto sotto il profilo di soggetti

legittimati, sia sugli elementi richiesti dagli artt.

633 e successivi del c.p.c. non potendosi

ricorrere all’utilizzo del procedimento sommario di ingiunzione, in assenza della sussistenza di

elementi fondamentali, quali la esatta indicazione del creditore, del debitore, la quantificazione esatta della somma e la sua liquidità e ciò soprattutto allorquando viene

chiesto immediatamente esecutivo.

Detti elementi non possono essere modificati: il decreto

d’ingiunzione deve essere preciso in tutti gli elementi, né possono essere corretti dal Giudice, nemmeno a seguito di una interpretazione logico-

sistematica. La Corte Costituzionale con sentenza del 10/11/1994, n. 393 ha

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chiarito che il provvedimento nei confronti dell'effettivo destinatario dell'ordine di pagare ha carattere sostanziale, investendo il processo logico posto alla base della

statuizione. Non v'è mai luogo al procedimento di correzione, dice la Corte costituzionale, allorché il decreto ingiuntivo sia stato tempestivamente opposto. Di

conseguenza il decreto opposto non può che essere totalmente revocato per difetto delle condizioni richieste dall'art. 633 c.p.c. Si rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., non ricorrendone i motivi, trattandosi di norme di recente e dibattuta applicazione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza ai

sensi dell’art. 81 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.

10.03.2014 n. 55 per le voci dovute. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Taranto, dr.

Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da C.

G. contro la Coop.Edil. s.r.1., ogni altra istanza, eccezione, deduzione rigettata, cosi provvede: 1) accoglie l'opposizione; 2) di conseguenza revoca il decreto

ingiuntivo opposto n. 1366/2014 emesso dal Giudice di Pace di Taranto in data 23.07.2014 e notificato in data 1.08.2014; 3) Rigetta la richiesta di condanna ex

art. 96 c.p.c.; 4) Condanna la Coop. Edil. s.r.1 in p.l.r.p.t. al pagamento a favore dell’opponente delle spese che si liquidano nella somma complessiva di € 897,01

di cui € 97,01 per spese ed € 800,00, oltre IVA,CAP e spese generali, come per legge. 5) Compensa le altre spese di giudizio. Così deciso in Taranto, 30

dicembre 2015 Il Giudice di Pace ( Dr. Martino Giacovelli)

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