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Attestazioni di conformità, nullità della notifica e opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - Judicium

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Alessio BONAFINE

Attestazioni di conformità, nullità della notifica e opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Trib. Velletri 5 giugno 2018

La notifica a mezzo pec recante la sola attestazione di conformità del ricorso per decreto ingiuntivo e della procura alle liti ma non anche quella riguardante il decreto allegato come file separato è nulla in ragione delle previsioni degli artt. 3-bis e 11 l. n. 53/1994, oltre che degli artt. 16-bis, comma 9-bis, e 16-undecies d.l. n.

179/2012; tale nullità, incidendo sulla possibilità stessa di avere conoscenza del provvedimento da opporre, rende ammissibile il rimedio tardivo previsto dall’art. 650 c.p.c.

***

Con la pronuncia segnalata il Tribunale di Velletri affronta una questione di sicuro interesse ed espressiva dell’incidenza della normativa di settore dedicata al processo telematico sulle più tradizionali categorie del processo civile. Si tratta, in particolare, della possibilità di ritenere una notifica eseguita a mezzo pec e non recante tutte le richieste attestazioni di conformità dei file allegati viziata al punto tale da impedire la “tempestiva conoscenza” del decreto e, conseguentemente, da rendere ammissibile l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. che, come noto, la prevede per le ipotesi in cui l’intimato riesca a dare prova di non avere avuto conoscenza del provvedimento per irregolarità della notifica (da intendere come ipotesi comprensiva di “tutti i vizi che inficiano la notificazione e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata”; v. Cass. 18847/08), per caso fortuito o per forza maggiore.

Nei fatti, il creditore, che aveva effettuato la notifica del decreto ingiuntivo a mezzo posta elettronica certificata, aveva predisposto la relata inserendo tuttavia nella stessa la sola attestazione di conformità del ricorso e della procura alle liti, e non anche quella riguardante il decreto ingiuntivo allegato come file separato.

Avverso il decreto il debitore proponeva opposizione tardiva, in particolare lamentando – ai fini della sua ammissibilità – la nullità della notifica perché mancante delle dovute attestazioni e l’impatto di tale vizio sulla possibilità stessa di venire a conoscenza del decreto ingiuntivo da opporre tempestivamente, atteso che il mancato esercizio della funzione certificativa non avrebbe reso possibile l’individuazione certa del provvedimento da aggredire.

Ciò era stato sostenuto in forza del dettato degli artt. 16-bis, comma 9-bis, e 16-undecies, d.l. n. 179/2012, oltre che degli artt. 3-bis e 11 l. n. 53/1994, sul presupposto per cui dal combinato disposto delle predette disposizioni si ricavi l’onere per il difensore che voglia procedere alla notifica di un atto digitale estratto dal fascicolo telematico del procedimento di apporre sul medesimo, e ai fini della validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata, attestazione di conformità della copia informatica utilizzata per la trasmissione all’originale presente nel predetto fascicolo.

Ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5, lett. g), l. n. 53/1994, infatti, la relazione della notificazione eseguita a mezzo pec deve recare l’attestazione di conformità della copia informatica estratta all’originale contenuto nel fascicolo digitale, mentre è l’art. 11 a prevedere che “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti […]”.

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In capo al difensore notificante, quindi, la normativa di settore imporrebbe un rigoroso onere di certificazione di tutti gli atti processuali trasmessi in via informatica che si giustifica a fronte della necessità di assicurare la piena corrispondenza dei medesimi con quelli presenti nel fascicolo digitale del relativo procedimento (e che trova, per queste vie, riscontro anche nell’art. 6, comma 1, l. n. 53/1994 che espressamente qualifica l’avvocato che predispone la relazione di notifica e che appone le attestazioni richieste dalla legge quale

“pubblico ufficiale ad ogni effetto”), e alla cui violazione seguirebbe una nullità rilevante ai sensi dell’art. 650 c.p.c. perché impattante sulla possibilità stessa di acquisire conoscenza del decreto.

Con maggiore impegno esplicativo, la mancanza dell’attestazione di conformità del decreto notificato non offrirebbe certezza all’ingiunto sulla corrispondenza del provvedimento trasmesso telematicamente a quello presente nel fascicolo informatico, potendosi in ciò cogliere argomento per sostenere che in questi casi manchi nel debitore la stessa conoscenza del provvedimento.

A tali argomentazioni ha aderito il Tribunale con la pronuncia segnalata, con la quale ha infatti ritenuto ammissibile l’opposizione tardiva “sotto il profilo dell’allegazione e prova della sussistenza di fatti che hanno impedito la proposizione di una tempestiva opposizione”.

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