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La Naspi è compatibile con il tirocinio?

Autore: Noemi Secci | 29/08/2021

Indennità di disoccupazione e stage: il tirocinante ha diritto all’assegno Inps anche se riceve un compenso per l’attività svolta.

Percepisci l’indennità di disoccupazione Naspi e ti hanno proposto uno stage;

iniziare un nuovo percorso formativo e pratico ti piacerebbe, tanto più che avresti

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diritto a un’indennità: temi però che il compenso sia incompatibile con quanto percepisci dall’Inps a seguito della perdita involontaria dell’impiego.

Ti domandi dunque se la Naspi è compatibile col tirocinio. In merito, devi sapere che sono attualmente operative diverse tipologie di tirocinio, o stage, a seconda delle finalità del percorso formativo e delle persone coinvolte: la tipologia di stage più utilizzata è quella del tirocinio formativo e di orientamento, che può essere curriculare (finalizzato al completamento del percorso di istruzione dello stagista, svolto all’interno di un piano di studio scolastico o universitario) o extracurriculare, finalizzato all’inserimento o al reinserimento lavorativo di disoccupati, attraverso l’acquisizione di competenze professionali. C’è poi il tirocinio professionale, per l’accesso alle professioni ordinistiche (praticantato), il tirocinio transnazionale svolto all’estero o presso un ente sovranazionale, il tirocinio per extracomunitari ed il tirocinio finalizzato all’inclusione sociale.

È importante sottolineare che nessuna forma di tirocinio, nonostante l’inserimento all’interno di una realtà lavorativa, costituisce un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.

La Naspi, peraltro, non è incompatibile con l’attività lavorativa, ma può continuare ad essere percepita, eventualmente con decurtazioni, se il disoccupato trova un nuovo impiego. Ma procediamo con ordine.

Come funziona la Naspi?

La Naspi [1], l’indennità di disoccupazione destinata alla generalità dei lavoratori dipendenti, spetta in presenza delle seguenti condizioni:

perdita involontaria dell’impiego, con acquisizione dello stato di disoccupazione (fine contratto a termine, licenziamento, dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato per maternità, nonché in alcune specifiche ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto);

presentazione della Did, cioè della dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro ed alle iniziative di politica attiva;

possesso di un minimo di 13 settimane di contributi accreditati nei 4 anni precedenti;

almeno 30 giornate lavorate nell’anno (requisito attualmente e sino al 31 dicembre 2021 non necessario).

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L’importo dell’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile del lavoratore percepito negli ultimi 4 anni, sino al tetto massimo di 1.227,55 euro (valore 2021). Se il reddito medio supera questo valore, bisogna aggiungere il 25% della differenza tra il reddito medio e il tetto massimo di 1.227,55, senza però superare 1.335,40 euro, importo mensile massimo della Naspi.

Durante il periodo di percezione della disoccupazione spetta l’accredito dei contributi figurativi da parte dell’Inps.

La Naspi è corrisposta per la metà delle settimane contributive (qualora non abbiano già dato luogo a una prestazione per disoccupazione) presenti negli ultimi 4 anni.

Per approfondire, leggi: Guida alla Naspi.

Posso lavorare con la Naspi?

Che cosa succede se durante la Naspi si trova un nuovo lavoro?

Lo stato di disoccupazione, in base a quanto previsto dalla normativa in materia [2], non si perde automaticamente per il solo fatto di avere un nuovo lavoro: chi trova una nuova occupazione, sia come dipendente che in proprio, può invece mantenere la Naspi, ma solo nel rispetto di specifiche condizioni.

Sul punto, ha fornito importanti chiarimenti l’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro, con un’importante circolare [3]. In particolare, si considerano disoccupati non solo coloro che sono privi di un impiego, ma anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali spettanti, ossia pari a 8.145 euro annui (lavoro subordinato o parasubordinato) o a 4.800 euro annui (lavoro autonomo).

Al di sotto di questi limiti, la Naspi spetta, ma è ridotta in misura pari all’80% del reddito di lavoro percepito (ad esempio, se si percepiscono mille euro, 800 euro vengono tolti dal sussidio).

Se il lavoratore viene assunto come dipendente e supera la soglia di reddito di 8.145 euro, non sempre perde la disoccupazione: se il rapporto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 6 mesi, nonostante il reddito sia superiore alla soglia di esenzione fiscale, la Naspi viene soltanto sospesa; al termine della

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sospensione riprende a decorrere normalmente. Per approfondire, leggi: “Posso lavorare con la Naspi?“.

Per il tirocinio spetta lo stipendio?

Come osservato, il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma consiste nell’inserimento temporaneo dello stagista, o tirocinante, all’interno di un’azienda, di uno studio o di un ente, per acquisire conoscenze professionali da poter sfruttare nel mercato del lavoro.

Il tirocinante non ha dunque diritto alla retribuzione, in quanto non è un lavoratore. È comunque previsto il riconoscimento di un’indennità per le attività svolte, non inferiore a 300 euro lordi mensili; le delibere regionali possono prevedere importi più alti.

L’indennità viene corrisposta solo a fronte di una partecipazione minima del tirocinante alle attività, pari al 70%, calcolata su base mensile.

Il tirocinio è compatibile con la Naspi?

Poiché il tirocinante percepisce un’indennità ed anche la Naspi costituisce un’indennità, ci si domanda se lo stagista possa percepire entrambi gli importi.

Come chiarito dall’Inps [4], il tirocinio è pienamente compatibile con lo status di disoccupato e l’indennità mensile spettante allo stagista è pienamente cumulabile con le indennità per disoccupazione, come la Naspi o la Dis-coll, anche oltre i limiti d’indennità minima previsti dalle discipline regionali.

Le indennità derivanti da borse lavoro, stage e tirocini, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, infatti, sono interamente cumulabili con la Naspi in quanto hanno una funzione assimilabile al rimborso, mentre l’indennità di disoccupazione costituisce un sussidio a sostegno del reddito perso a causa della cessazione volontaria dell’impiego.

Il tirocinante che percepisce la Naspi non è tenuto a comunicare all’Inps lo svolgimento dello stage ed i relativi compensi.

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Note

[1] D.lgs. 22/2015; Circ. Inps 94/2015. [2] D.lgs. 150/2015. [3] Circ. Anpal 1/2019.

[4] Circ. Inps 174/2017.

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