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Il Codice Civile prevede le seguenti forme societarie aventi scopo lucrativo:

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Academic year: 2022

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Il Codice Civile prevede le seguenti forme societarie aventi scopo lucrativo:

- società semplice

- società in nome collettivo

- società in accomandita semplice - società a responsabilità limitata - società per azioni

- società in accomandita per azioni

Le forme associative a scopo mutualistico sono invece:

- consorzio

- società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata - società consortile

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Per lo svolgimento in comune di professioni intellettuali si può scegliere tra:

- società di mezzi e di servizi - studio associato

Altre forme possibili sono:

- associazione in partecipazione - impresa familiare

- franchising e altri contratti atipici - associazioni

- comitati - fondazioni

L'ampia scelta richiede un'attenta valutazione dei pro e dei contro di ciascuna possibilità. Vari sono i fattori da prendere in considerazione per ottimizzare i vantaggi e ridurre i costi e i rischi:

Effetti fiscali:

L'obiettivo di ridurre il carico fiscale in capo a una società è uno dei primi criteri a indirizzare la scelta. Le differenze più significative sono quelle tra le società di persone (Ss, Snc, Sas) e quelle di capitali (Srl, Spa,

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Sapa): per le prime la tassazione avviene in capo ai soci (Irpef), per le seconde ricade direttamente sulla società (Irpeg). La scelta di una società di capitali è preferibile quando le aliquote Irpef dei soci sono elevate.

Esigenze finanziarie

Le società di capitali sono da preferire quando sia necessario accedere a ingenti finanziamenti da parte de un vasto pubblico di sottoscrittori.

Le quote, rappresentate da azioni, possono essere facilmente trasferite.

La società per azioni è l'unica forma possibile per le società che vogliono quotarsi in borsa.

Adempimenti organizzativi e burocratici

La società che impone il maggior carico di adempimenti è la società per azioni. La normativa sull'assemblea, sugli amministratori e sul collegio sindacale impone parecchi obblighi. Le Spa non possono adottare la contabilità semplificata.

Le Srl sono sottoposte a una normativa meno rigida pur mantenendo i vantaggi delle società di capitali.

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Dimensioni:

L'importo minimo del capitale sociale delle società per azioni è di 100 mila euro. Per le società a responsabilità limitata il minimo scende a 10 mila euro.

Riduzione del rischio

Le società di capitali garantiscono che il rischio imprenditoriale sia al massimo pari al capitale sociale. Il patrimonio dei soci rimane distinto da quello della società. E solo su quest'ultimo si possono rivalere i creditori.

Al contrario, i soci delle società di persone sono responsabili con tutto il loro patrimonio. In caso di fallimento, anche i soci falliscono insieme alla società.

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Dopo aver analizzato i fattori di scelta, è utile dare un'occhiata più approfondita alle varie possibilità di esercitare attività

imprenditoriale.

Impresa individuale

E' la forma più semplice e quella che richiede meno impegno dal punto di vista delle procedure burocratiche necessarie per avviarla. I costi sono ridotti e l'imprenditore può prendere con la massima libertà tutte le decisioni che ritiene opportune.

Non è possibile essere titolari di più imprese individuali.

Società semplice (s.s.)

Non può svolgere attività commerciale e quindi viene impiegata solo per attività agricole e professionali. Salvo diversa pattuizione, il potere di amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente.

Società in nome collettivo (s.n.c.)

Si costituisce per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.

In questa forma, tutti soci rispondono solidalmente e illimitatamente

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Le decisioni possono essere prese all'unanimità o maggioranza o delegate a uno dei soci a seconda di quanto stabilito nel contratto sociale.

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Vi sono due tipi di soci. Gli accomandanti sono responsabili limitatamente al capitale conferito, ma non contribuiscono alla gestione della società. I soci accomandatari sono responsabili illimitatamente e in solido con il loro patrimonio presente e futuro (come i soci delle s.n.c.). A loro spetta l'amministrazione.

Si tratta di una forma societaria ideale per situazioni nelle quali i

capitali dei soci accomandatari non sono sufficienti a iniziare l'attività.

Società per azioni (S.p.A.)

E' una società di capitali e quindi dotata di personalità giuridica. Le società di capitali possono essere titolari di diritti e obblighi mentre i soci passano in secondo piano. La responsabilità patrimoniale è limitata al capitale conferito.

Gli organi necessari al funzionamento delle s.p.a. sono l'assemblea che svolge funzioni deliberanti, gli amministratori che svolgono funzioni esecutive e il collegio sindacale che deve verificare l'operato degli

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amministratori.

Le quote dei soci sono rappresentate da azioni e il capitale sociale minimo è di 100 mila euro.

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

A differenza delle s.p.a., le quote non sono rappresentate da azioni e il capitale sociale minimo è di 10 mila euro. Questa forma societaria può essere adottata per attività che richiedono capitali limitati pur

contenendo il rischio entro il capitale conferito.

Società in accomandita per azioni (S.a.a)

E' la forma meno diffusa in Italia e somiglia alla s.a.s. Le quote sono

rappresentate da azioni. I soci accomandatari amministrano la società e sono responsabili solidalmente e illimitatamente. I soci accomandanti sono responsabili nei limiti del capitale investito.

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