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Permesso retribuito: ultime sentenze

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Permesso retribuito: ultime sentenze

written by Redazione | 09/07/2019

Leggi le ultime sentenze su: diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito; permessi Legge 104; assistenza di una persona con handicap; convivente della persona con handicap; principio di parità retributiva tra uomo e donna; computo delle ore lavorate.

Diritto del lavoratore di usufruire dei permessi

È il datore di lavoro, e non l’ente previdenziale, il soggetto destinatario dell’obbligo della concessione di tre giorni di permesso mensile retribuito a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado e convivente, così come espressamente previsto dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992; la circostanza che l’istituto previdenziale sia deputato a restituire al datore di lavoro le somme corrisposte attiene esclusivamente all’aspetto economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso retribuito.

Corte appello Palermo sez. lav., 02/05/2019, n.280

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Permessi Legge 104: vanno esclusi dal computo delle ore lavorate?

I permessi ex lege 104 del 1992 vanno esclusi dal computo delle ore lavorate.

L’art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, stabilisce che il lavoratore “ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”. La norma garantisce quindi il diritto alla normale retribuzione e contribuzione e non a voci premiali liberamente concordate e legate all’effettiva presenza in servizio.

Tali emolumenti infatti sono dei compensi legati alla produttività che presuppongono la presenza effettiva. Essi sono corrisposti in misura variabile con lo scopo di incentivare la maggiore presenza in servizio.

Di conseguenza tali permessi non possono essere considerati ore lavorate a tutti gli effetti con la conseguenza che il trattamento retributivo da corrispondere non deve essere quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa.

Tribunale Roma sez. lav., 01/02/2019, n.9615

Pubblici dipendenti: tre giorni di permesso mensile per assistenza a familiari

Ai sensi dell’art 33 l. febbraio 1992 n. 104, si riconosce ai pubblici dipendenti il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito al fine dell’assistenza di una persona con handicap, coniuge, genitore o qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da situazioni invalidanti o manchino; illegittimamente l’Amministrazione, al fine di negare il permesso, fa riferimento alla presenza di altri parenti, reintroducendo in tal modo il requisito della esclusività, che invece non è necessario.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 04/01/2017, n.15

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Permessi giornalieri e mensili ai lavoratori dipendenti

In tema di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, la possibilità di usufruire di due ore di permesso giornaliero in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa è riservata, ai sensi dei commi 2 e 7 del citato articolo, ai lavoratori genitori, anche adottivi, di minori handicappati nonché agli affidatari di quest’ultimi, mentre i commi 3 e 7 attribuiscono tre giorni di permesso mensile retribuito – e non anche quello di due ore giornaliere – al lavoratore dipendente che assista persona con handicap in situazione di gravità e che di questi sia coniuge, parente, affine entro il secondo grado o affidatario, giustificandosi tale differenziazione di disciplina, ai sensi dell’art. 3 Cost., in relazione alla diversità delle situazioni messe a confronto.

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, n.18950

Permessi retribuiti per assistere i disabili:

spettano al convivente?

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 183 del 2010, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Il diritto alla salute psico-fisica, ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 cost., deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico;

pertanto, è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.

Corte Costituzionale, 23/09/2016, n.213

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Permesso sindacale retribuito

In materia di delimitazione dell’area di tutelabilità del lavoratore per infortunio in itinere, la nozione di rischio elettivo deve essere intesa come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente, in base a ragioni o a impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (fattispecie relativa a infortunio occorso a lavoratore in permesso sindacale retribuito e a seguito della sua partecipazione a una riunione relativa ad attività sindacale).

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2016, n.13882

Permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa

Il rinvio al comma 3 dell’art. 33, l. n. 104 del 1992 non implica che la situazione di assistenza a un invalido grave debba essere già in atto. Questa condizione è evidentemente necessaria per lo specifico beneficio disciplinato nel comma 3 (ossia tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa), mentre ai fini del trasferimento di cui al comma 5 è sufficiente che al momento della richiesta (o alla data del trasferimento d’ufficio) sia intervenuto l’accertamento dell’invalidità, che dimostra la necessità dell’assistenza.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 23/09/2015, n.1220

Decesso di un parente: permesso retribuito

L’art. 4 L. 53/00 riconosce al lavoratore, in caso di decesso di un parente entro il secondo grado, 3 giorni di permesso retribuito. Tuttavia, la considerevole durata dell’assenza (20 gg., n.d.r.) non può essere ritenuta giustificata. Né dall’istruttoria espletata è emerso pacificamente che il ricorrente abbia chiesto alcuna autorizzazione successivamente alla sua partenza ai responsabili.

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La nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi.

Tuttavia, ciò non esclude che ben possa il giudice fare riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità.

Tribunale Monza sez. lav., 08/10/2014, n.663

Giornate di permesso retribuito

L’accordo nazionale del 27 febbraio 1979 ha stabilito che il riconoscimento aggiuntivo di due giorni di ferie o di congedo e di ulteriori quattro giornate di permesso retribuito operasse a compensazione e in luogo delle festività nazionali e religiose, nonché delle solennità civili soppresse; pertanto, i benefici negoziali previsti dall’Accordo nazionale del 1979 devono necessariamente ritenersi correlativi alle disposizioni regolanti il riconoscimento delle giornate festive con la conseguenza che, una volta che l’Accordo nazionale del 1979 aveva tracciato una espressa e stabile correlazione fra il riconoscimento di alcune giornate di permesso retribuito e talune festività in precedenza soppresse e una volta che una disposizione sopravvenuta (il d.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792) aveva ripristinato uno dei richiamati giorni di festività religiosa (l’Epifania), il ripristino delle richiamata festività religiosa comporta, sulla base del richiamato ed esplicito nesso di presupposizione, la pari riduzione di un giorno di permesso retribuito fra quelli a suo tempo riconosciuti.

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 03/01/2014, n.7

Giornate di ferie e permesso retribuito

La l. 54 del 1977 ha comportato un’efficacia abrogativa generale sulle festività interessate, nel senso della pura e semplice soppressione di tali festività, sì da non giustificare un’operazione interpretativa volta a riconoscere una sorta di ultrattività al regìme giuridico proprio di tali festività, sia pure ai limitati fini di una sorta di spuria compensazione da operarsi ex post.

Del resto, la terminologia utilizzata dall’Accordo nazionale del febbraio 1979

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(secondo cui il riconoscimento dei sei giorni complessivi avveniva « a compensazione ed in luogo » delle festività soppresse) lasciava chiaramente intendere che la volontà delle parti sociali fosse nel senso che le sei giornate di ferie e permesso retribuito riconosciute nel 1979 tenessero integralmente luogo delle sette giornate di festività soppresse nel 1977, senza che residuassero riporti o compensazioni di sorta da far valere – per così dire – ‘ora per allora’.

Consiglio di Stato sez. VI, 16/09/2013, n.4557

Permesso retribuito per la malattia del bambino

L’art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri, che introduce il trattamento migliorativo di 10 giorni di permesso retribuito in caso di malattia del bambino prevedendo per la fruizione dello stesso condizioni più restrittive per il padre rispetto alla madre, deve ritenersi in contrasto con il principio di parità retributiva tra uomo e donna di cui agli art. 27 e 28 d.lg. 11 aprile 2006 n. 198; tale differenza di trattamento infatti esorbita i limiti entro i quali è consentita la deroga alla parità di trattamento, non favorisce l’equiparazione tra lavoratrice madre e lavoratore padre in materia di diritti e tutele funzionali alla cura dei figli, né può essere qualificata come azione positiva in favore delle donne, mancando quel requisito di proporzionalità tra deroga ed effetto che giustifica il differente trattamento.

La tutela avverso detta discriminazione può essere attuata solo attraverso la rimozione dell’effetto pregiudizievole che la condotta discriminatoria ha creato e cioè ponendo il discriminato nella medesima condizione dei soggetti non discriminati e non viceversa.

Tribunale Milano, 05/07/2013

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