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ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SECONDO L'ART DEL C.C.

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CONSULENZE PERITALI DI PARTE PER AZIENDE, PRIVATI ED ENTI PUBBLICI

12/12/2021

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SECONDO L'ART. 2952 DEL C.C. E'

PREVISTO IL TERMINE DI UN ANNO QUALE TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ESIGERE IL PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E DI DUE ANNI PER ESIGERE IL RISARCIMENTO

ASSICURATIVO, DA PARTE DELL'ASSICURATO, AL VERIFICARSI DI UN SINISTRO.

Occorre agire tempestivamente, quando è prevista la perizia contrattuale oppure, quando non sia prevista, far predisporre una perizia di parte, al fine di sospendere i termini di prescrizione previsti per il risarcimento assicurativo.

Secondo un proverbio “Chi ha tempo non aspetti tempo”; tale affermazione è decisamente appropriata, quando si tratta di diritti da far valere, poiché è bene attivarsi nel minor tempo possibile, così prevedono le vigenti leggi dei termini da rispettare, la cui mancata osservanza comporta la perdita del diritto vantato, in quanto si prescrive.

La prescrizione è l'istituto giuridico in base al quale il mancato esercizio di un diritto, per un determinato arco temporale, determina l'estinzione del diritto stesso.

Il termine ordinario della prescrizione è fissato dall'art.2946 C.C., che così recita: “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”; pertanto, se non è previsto un termine più breve o più lungo, si applicherà quello decennale.

Tra le prescrizioni infra-decennali, troviamo quelle previste dall'art.2952 del C.C., che disciplina specificatamente la prescrizione in materia di assicurazione, statuendo due distinti termini.

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In primis troviamo una prescrizione brevissima di un anno, relativa al pagamento delle rate di premio da parte dell'Assicurato all'Assicuratore; il termine di decorrenza della prescrizione coincide con le singole scadenze di polizza. Il comma 2 della succitata norma fissa un termine prescrizionale di due anni, avente carattere residuale, che riguarda gli altri diritti derivanti dai contratti di assicurazione e riassicurazione.

La questione su cosa si intenda per altri diritti è dibattuta tra dottrina e giurisprudenza; tuttavia, è possibile individuare un elenco esaustivo di diritti assoggettati alla prescrizione di due anni, fra quelli che scaturiscono dal contratto di assicurazione, tra i quali, a titolo esemplificativo figurano:

A) il diritto dell'Assicurato:

1. all'indennizzo ed alle diverse prestazioni pattuite nel contratto;

2. al rimborso delle spese di salvataggio;

3. ad essere informato in modo chiaro e trasparente;

4. agli interessi legali ed al maggior danno, ai sensi dell'art.1224, c.2, C.C., in caso di mora dell'Assicuratore;

B) il diritto dell'Assicuratore:

1. ad una leale e corretta descrizione del rischio;

2. ad essere avvisato dell'accadimento di un sinistro;

3. alla collaborazione dell'Assicurato nel prevenire un sinistro e nel contenerne gli effetti pregiudizievoli;

4. di recuperare l'indennizzo pagato dal terzo responsabile o da altri Assicuratori del medesimo rischio (diritto di rivalsa ex art. 1910 C.C.).

In tutte le assicurazioni contro i danni (ad eccezione della sola assicurazione della RC) il diritto al pagamento dell'indennizzo, teoricamente dovuto, decorre "dal giorno in cui si è verificato il fatto sui cui il diritto si fonda”; quest'ultimo è il sinistro, inteso in senso oggettivo, ossia, secondo una diffusa definizione, l'avveramento del rischio o l'avveramento dell'evento avverso, assunto in garanzia.

Ciò significa che, in via generale, la prescrizione del diritto all'indennizzo decorre immediatamente dalla data del sinistro.

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In ogni caso, restano sottoposti al termine di prescrizione ordinario decennale quei diritti che, pur se in qualunque modo connessi con il contratto di assicurazione, non traggono origine dallo stesso in modo diretto ed esclusivo; ad esempio, rientra in tale casistica il diritto dell'Assicuratore alla restituzione dell'indennizzo assicurativo, corrisposto sulla base di un titolo inesistente: tale diritto, pur avendo una connessione con il contratto di assicurazione, andrà più correttamente ricondotto nell'ambito della disciplina della ripetizione dell'indebito e, pertanto, sarà sottoposto al termine decennale della prescrizione ordinaria (rif. Sentenza Cassazione Civile n.7897 del 04 aprile 2014).

Occorre evidenziare che il decorso della prescrizione può essere sospeso o interrotto; nel caso di assicurazione della Responsabilità Civile, “la comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto” (art.2952 c.4 C.C.). All'uopo, è però necessario distinguere ulteriormente due ipotesi:

1. nel caso in cui il diritto del terzo divenga liquido ed esigibile, in base ad un atto

stragiudiziale (ad esempio le parti definiscono il contenzioso con una transazione), rileva la data dell'atto stesso;

2. nel caso di accertamento giudiziale, invece, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere non dalla data della pubblicazione/notifica della sentenza, ma da quella del suo passaggio in giudicato.

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Si parla, invece, di interruzione della prescrizione nei seguenti casi:

1. atti compiuti dal titolare del diritto quali: domanda giudiziale, atti stragiudiziali idonei a costituire in mora il debitore (art. 2943 C.C.);

2. atti compiuti dal soggetto in favore del quale la prescrizione si compie (riconoscimento del diritto – rif. art. 2944 C.C.).

Ne consegue che il verificarsi di atti interruttivi nel periodo della sospensione non avrà, come è naturale che sia, alcun effetto sul corso della prescrizione.

L'interruzione, a differenza della sospensione, non inibisce il decorrere del lasso di tempo previsto, ma lo ferma e lo annulla, facendo decorrere dall'inizio (ex novo), dalla data di ricezione della relativa comunicazione, un nuovo periodo di prescrizione.

In relazione alla comunicazione giudiziale di apertura di procedimento arbitrale, occorre chiarire che l'effetto interruttivo è riconosciuto alla sola richiesta di arbitrato rituale, senza dimenticare l'effetto sospensivo della richiesta di arbitrato irrituale o perizia contrattuale.

Secondo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. III, n.3961 del 13/03/2012:

”Nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art.2952, secondo comma, C.C.; a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si é verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all'infinito”.

Troviamo il medesimo orientamento della giurisprudenza di legittimità anche nella recentissima ordinanza n.8973 del 15/05/2020 della Corte di Cassazione Civile, Sez. 6-3, la quale ha sancito quanto segue: “Nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo, fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art.2952, comma 2, C.C., sempre che, tuttavia, il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si é verificato, in questo modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta del menzionato indennizzo sia dilazionata all'infinito”.

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che, nonostante il sinistro fosse stato denunciato entro il termine vigente di un anno dal verificarsi dell'evento, aveva ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo sul presupposto che la dichiarazione di volersi avvalere della procedura arbitrale era stata fatta dall'assicurato oltre un anno dopo la suddetta denuncia, senza tenere conto dell'effetto sospensivo determinato dalla previsione della polizza contrattuale.

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Riassumendo, al verificarsi di un sinistro, occorre prendere in mano tempestivamente il contratto di assicurazione vigente, rilevando l'eventuale (e molto consigliata) previsione della perizia contrattuale, affidandoVi alle competenze di GARAperizie per far valere i diritti spettanti in termini di indennizzo per il sinistro occorso.

Qualora non sia presente la previsione della perizia contrattuale, sarà comunque interesse

dell'assicurato rivolgersi a GARAperizie per la predisposizione di una perizia di parte, il più delle volte con il costo a carico della Compagnia di Assicurazione, a cura dei nostri professionisti esperti nel campo legale/assicurativo.

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