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Con variazione tabellare precedente era stato previsto presso il Tribunale di Alpha un assetto organizzativo secondo il quale il dott

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(ex par. 15, ora art. 43 Nuova Circolare)

Oggetto: Pratica num. 458/VV/2009 - Quesiti posti dal dott. Primo, giudice del Tribunale di Alpha, in materia di tecnica di redazione delle tabelle organizzative degli Uffici Giudiziari e di efficacia giuridica e vincolatività di peculiari previsioni tabellari.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 30 novembre 2011, ha adottato la seguente delibera:

“Con il quesito presentato in data 7 ottobre 2009 il dott. Primo, giudice del Tribunale di Alpha in servizio presso la I sezione penale, rappresentava quanto segue.

Con variazione tabellare precedente era stato previsto presso il Tribunale di Alpha un assetto organizzativo secondo il quale il dott. Primo, all'arrivo di una nuova unità, sarebbe stato spostato in sede centrale dalla sezione distaccata dove operava. Al verificarsi della condizione, ovvero all'arrivo del collega, si era però previsto con mero atto organizzativo interno (disconoscendo quindi la previsione tabellare precedente) che il dott. Primo fosse trasferito presso il Tribunale di Alpha in posizione difforme da quella originariamente prevista e rispetto alla quale aveva fatto acquiescenza non presentando osservazioni.

Chiedeva a questo Consiglio il dott. Primo: 1) se sia o no legittima una variazione tabellare che fissi l'assetto di una sezione di Tribunale ed al contempo disegni anche quello futuro discendente dall'ingresso di una nuova unità, demandando però ad una successiva variazione tabellare la concreta attuazione del futuro assetto, anziché prevederla ab origine come effetto del verificarsi della condizione; 2) nel caso in cui una tabella siffatta sia da considerarsi legittima, quando si impugna il nuovo assetto tabellare? Con la prima variazione tabellare o con la variazione tabellare che dà attuazione al programma al verificarsi della condizione? 3) al verificarsi della condizione, ovvero all'ingresso della nuova unità, che strumenti di tutela hanno i magistrati di fronte all'inerzia nell'attivare la preventivata procedura di variazione dell'assetto tabellare? 4) verificatasi la condizione è legittima o meno l'attività di un presidente di sezione che provveda a determinare un ulteriore assetto della sezione, difforme da quello tabellare vigente nonché difforme da quello riprogrammato per il futuro, e ciò mediante provvedimento organizzativo interno, senza alcuna procedura di variazione tabellare?

Il 10 febbraio 2011 la Settima commissione referente richiedeva al Consiglio giudiziario di esprimere un parere in ordine alla nota del dott. Primo.

Replicava il Consiglio giudiziario che il quesito del dott. Primo sarebbe stato preso in considerazione nel contesto della pratica relativa al parere sul progetto tabellare del Tribunale di Alpha per il triennio 2009-2011.

Nel settembre 2011, non essendo ancora pervenuto il progetto organizzativo del Tribunale per il triennio in esaurimento, questo Consiglio disponeva che non fosse più necessario l'invio di detto progetto, ormai non più attuale.

Occorre ora pertanto dare risposta al quesito in oggetto.

Ritiene il Consiglio che: 1) sia legittima, ove adeguatamente motivata, una variazione tabellare che preveda una successiva modifica al verificarsi di una determinata condizione; se, però, si condiziona l'operatività della seconda modifica ad una formale variazione tabellare, il primo provvedimento, sullo specifico punto, è del tutto inefficace e tamquam non esset, dovendo attendersi solo e soltanto il secondo provvedimento; 2) il provvedimento da impugnare sia quello posto in essere con la seconda variazione tabellare, posto che solo con il secondo provvedimento si dà attuazione effettiva, e vincolante, al nuovo assetto tabellare; 3) nel caso di inerzia del dirigente in ordine all'attuazione della seconda variazione tabellare, i magistrati non potranno presentare osservazioni, appunto perché il primo provvedimento è del tutto inefficace e tamquam non esset in ordine a tale successiva variazione, dovendo attendersi solo e soltanto il secondo provvedimento; 4) gli assetti delle sezioni che si sostanzino in una variazione circa l'assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni devono essere sempre adottati mediante provvedimento di variazione tabellare.

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Nel caso in cui viceversa si provveda mediante mero atto organizzativo interno quest'ultimo sarà impugnabile ai sensi del paragrafo 15 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti (par. 14.3 della precedente circolare) che prevede che “contro i provvedimenti emessi in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare i magistrati interessati, entro 10 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura”;

pertanto

delibera di rispondere ai quesiti nei seguenti termini:

1) è legittima, ove adeguatamente motivata, una variazione tabellare che preveda una successiva modifica al verificarsi di una determinata condizione; se, però, si condiziona l'operatività della seconda modifica ad una formale variazione tabellare, il primo provvedimento, sullo specifico punto, è del tutto inefficace e tamquam non esset, dovendo attendersi il secondo provvedimento;

2) il provvedimento da impugnare è quello posto in essere con la seconda variazione tabellare, posto che solo con il secondo provvedimento si dà attuazione effettiva, e vincolante, al nuovo assetto tabellare;

3) nel caso di inerzia del dirigente in ordine all'attuazione della seconda variazione tabellare, i magistrati non potranno presentare osservazioni, appunto perché il primo provvedimento è del tutto inefficace e tamquam non esset in ordine a tale successiva variazione, dovendo attendersi il secondo provvedimento;

4) gli assetti delle sezioni che si sostanzino in una variazione circa l'assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni devono essere sempre adottati mediante provvedimento di variazione tabellare.

Nel caso in cui viceversa si provveda mediante mero atto organizzativo interno quest'ultimo sarà impugnabile ai sensi del paragrafo 15 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti (par. 14.3 della previgente circolare) che prevede che “contro i provvedimenti emessi in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare i magistrati interessati, entro 10 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura”.

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