PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA
Determinazione n. 88/2012 Area dei Servizi Ambientali Pagina 1 di 4
DETERMINAZIONEN.88DEL30MARZO2012
Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile per cani da seguita su cinghiale con C.A.C. (Certificato di Attitudine al Campionato Italiano), valida per il 14° Campionato Regionale Sardo.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 11 febbraio 1992, numero 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la Legge Regionale del 29 luglio 1998, numero 23 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”;
Visto il Decreto dell’Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente numero 26/V del 27 agosto 2003 concernente “Istituzione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le prove cinofile”;
Vista l’istanza presentata in data 20 marzo 2012 protocollo numero 8003, con la quale il signor Maccioni Sergio, in qualità di Presidente della Associazione “Società Pro-Segugio – Sez. Provinciale di Carbonia Iglesias”, con sede in Masainas, loc. Is Crobeddus n. 9, ha presentato richiesta di autorizzazione allo svolgimento di una prova cinofila per cani da seguita su selvaggina naturale
“Cinghiale” con C.A.C. (Certificato di Attitudine al Campionato Italiano) valida per il 14° Campionato Regionale Sardo da svolgersi in data 31 marzo 2012, all’interno delle concessioni per l’esercizio della caccia autogestita denominate “S’Acqua Frisca” in agro di Narcao, “Monte Tamara“ in agro di Nuxis,
“Isola di Sant’Antioco” in agro di Sant’Antioco e “Simiu”, in agro di Villamassargia;
Vista l’integrazione documentale presentata in data 30 marzo 2012 ed acquisita al protocollo generale dell’Ente con il numero 9063 con la quale sono stati trasmessi i consensi dei proprietari/conduttori dei fondi ricadenti nelle concessioni per l’esercizio della caccia denominate “S’Acqua Frisca” in agro di Narcao, “Monte Tamara“ in agro di Nuxis e “Simiu”, in agro di Villamassargia;
Considerato che non sono stati presentati i consensi dei proprietari/conduttori dei fondi ricadenti nella concessione per l’esercizio della caccia autogestita denominata “Isola di Sant’Antioco” in agro di Sant’Antioco;
Ritenuto di non poter autorizzare le prove in oggetto nel territorio della concessione per
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l’esercizio della caccia autogestita denominata “Isola di Sant’Antioco” in quanto non sono stati presentati i consensi dei proprietari/conduttori dei fondi ricadenti in agro di Sant’Antioco;
Considerato che la tipologia di zona di addestramento cani è riconducibile a quella di tipo TA2 all’interno delle quali sono permesse le gare e le prove dei cani da seguita, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico;
Preso atto che il programma della manifestazione prevede:
1. prove destinate a cani da seguita su selvaggina naturale (Cinghiale);
2. lo sparo, da parte dei giudici ENCI, di colpi da arma da fuoco caricata a salve, effettuato al solo scopo di valutare la timidezza dei cani;
3. che la vigilanza sarà assicurata dalle guardie venatorie delle stesse autogestite.
Preso atto del benestare rilasciato dall’ENCI con l’inserimento a calendario della prova in oggetto;
Richiamata la relazione istruttoria del 26 marzo 2012, redatta dall’Ufficio competente;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale Faunistico nella seduta del 27 marzo 2012;
Visto il Decreto Presidenziale numero 3 del 01 settembre 2011 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la dirigenza dei “Servizi per la Tutela dell’Ambiente e la Protezione Civile”;
Vista la Legge numero 241/1990;
Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo numero 165/2001.
Tutto ciò premesso
D E T E R M I N A
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l’istituzione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le prove cinofile di tipo TA2, a carattere temporaneo, su selvaggina naturale (Cinghiale), senza abbattimento del selvatico, in occasione della manifestazione concernente prove cinofile per cani da seguita su cinghiale con C.A.C. (Certificato di Attitudine al Campionato Italiano), valida per il 14° Campionato Regionale Sardo, che si terrà in data 31 marzo 2012 all’interno delle concessioni per l’esercizio della
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caccia autogestita denominate “S’Acqua Frisca” in agro di Narcao (Località Serra Moju), “Monte Tamara“ in agro di Nuxis (Località Sas Pindua, Su Ergè, Su Talliu de su Milanesu, Sa Serra Manna, S’Ega de Is Tramacius e Tattinu) e “Simiu”, in agro di Villamassargia (Località Genna Feurras, Montexi e Baxerbu);
3. di non autorizzare l’istituzione della suddetta zona temporanea nel territorio ricadente all’interno della concessione per l’esercizio della caccia autogestita denominata “Isola di Sant’Antioco” in agro di Sant’Antioco – Calasetta.
4. la presente autorizzazione è rilasciata al signor Maccioni Sergio, in qualità di Presidente della Associazione “Società Pro-Segugio – Sez. Provinciale di Carbonia Iglesias”, con sede in Masainas, loc. Is Crobeddus n. 9, per il giorno 31 marzo 2012, secondo le seguenti prescrizioni:
a. non è consentito l’abbattimento di selvaggina;
b. i campi di gara dovranno essere delimitati con segnali ben visibili. Tali segnali dovranno essere rimossi al termine delle prove;
c. le prove cinofile potranno essere svolte nel periodo temporale compreso tra il sorgere e il tramonto del sole;
d. le prove non potranno essere svolte all’interno dei territori ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000;
e. dovrà essere predisposto un apposito elenco dei partecipanti e lo stesso dovrà essere messo a disposizione degli organi di vigilanza e di controllo;
f. i danni provocati dalla fauna selvatica (naturale e immessa) alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore, cosi come previsto dall’articolo 59 della Legge Regionale 23/98;
g. la vigilanza sul funzionamento della Zona di Addestramento Cani sarà assicurata dalle guardie delle stesse autogestite sotto la responsabilità ed il coordinamento del sig. Maccioni Sergio;
h. il risarcimento di eventuali danni, causati dall'attività cinofila a persone, colture, animali o cose, è a carico del titolare dell’autorizzazione che è tenuto alla rigorosa osservanza della normativa in materia ed al riscontro della copertura assicurativa dei proprietari dei cani che frequentano la struttura in oggetto. Al medesimo soggetto
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sono imputabili tutte le responsabilità connesse alla gestione ed all’utilizzo degli animali, anche ai sensi del codice civile e del codice penale e delle altre vigenti disposizioni in materia;
i. il titolare dell’autorizzazione della zona cinofila dovrà provvedere, nel caso di gare o prove cinofile, alla nomina di uno o più "Direttori di Campo", dandone comunicazione alla Provincia e alle Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale competenti per territorio, come previsto dall’articolo 11 del Decreto dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente numero 26/V del 27 agosto 2003;
j. i giudici ENCI potranno sparare, al passaggio dei cani, dei colpi da arma da fuoco caricata a salve al fine di valutare la timidezza degli stessi.
5. la presente autorizzazione dovrà essere integrata a cura del titolare con eventuali altre autorizzazioni, permessi, prescrizioni e concessioni previsti dalla normativa vigente;
6. il provvedimento sarà trasmesso ai Comuni territorialmente competenti per l’affissione all’Albo Pretorio e per opportuna conoscenza all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e al Servizio Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.
7. la mancata osservanza delle prescrizioni indicate, comporterà la sospensione o la revoca dell’autorizzazione (oltre alle sanzioni pecuniarie previste), in relazione alla gravità degli illeciti commessi ed accertati;
8. la presente autorizzazione viene rilasciata al titolare sollevando la Provincia da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose ed animali e fatti salvi i diritti di terzi;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Carbonia Iglesias.
Per quanto non espressamente riportato, valgono le disposizioni in materia.
F.to Dott. Agr. M.S. / Resp. Proc.
IL DIRIGENTE Ing. Fulvio Bordignon F.to Fulvio Bordignon