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Cassa integrazione, domanda unica necessaria per le settimane aggiuntive

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Academic year: 2022

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Consulenti del Lavoro

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Roma, 09 luglio 2020 Prot. n. 2020/0005371 All.1

VIA EMAIL

Gent.ma Senatrice NUNZIA CATALFO Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Via Veneto, 56 00187 ROMA

segreteriaministro@lavoro.gov.it

Gentile Signor Ministro,

la nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro del 6 luglio, divulgata e ampiamente commentata a livello mediatico ancor prima della circolare a cui si riferisce, desta non poca preoccupazione per i suoi contenuti.

Mi riferisco al fatto che essa impone la necessità di provvedere alla presentazione di due distinte istanze per la fruizione dei periodi di ammortizzatore sociale successivi alle prime nove settimane, previste all’origine dal decreto “Cura Italia”.

Viene specificato che sia per richiedere l’ulteriore periodo di cinque settimane, così come le quattro, originariamente fruibili solo da settembre, per le quali è stata riconosciuta la possibilità di una richiesta anche immediata, ove siano state utilizzate tutte le precedenti quattordici, è necessario formulare domande distinte, anche nel caso in cui si verifichi una richiesta di fruizione senza soluzione di continuità.

In particolare, la nota di cui trattasi (che allego alla presente) invita l’Istituto a correggere una bozza di circolare, peraltro ad oggi non nota, che consentirebbe invece la proposizione di un’unica domanda qualora, nella prospettazione della necessità dell’utilizzo dell’ulteriore periodo di cinque settimane, il datore di lavoro si trovi nelle condizioni di dover richiedere ancora una porzione residua del periodo riconducibile alla prima tranche di nove settimane.

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La soluzione non appare condivisibile, considerato che impone una rigidità applicativa che si somma a quella della norma, la cui previsione dell’accesso “a scaglioni” ai vari periodi di ammortizzatore sociale riconosciuti dalla legislazione di emergenza, rappresenta innanzi tutto una prima ragione di farraginosità non dovuta ad esigenze gestionali.

Prevedere, come la nota dell’Ufficio legislativo vorrebbe, domande separate in ogni caso, a prescindere dalla sussistenza di ragioni che in concreto dimostrano l’unicità del periodo di fruizione, appare perciò gravemente contrario a quelle esigenze di celerità, efficienza, semplificazione, le cui istanze provengono diffusamente e si dichiarano perseguite anche dal Governo.

In buona sostanza, imporre tale duplicazione comporterebbe un grave appesantimento della procedura, con ripercussioni in termini di efficacia. Impedire che per un unico periodo sia possibile proporre un’unica domanda, che ricomprenda anche il periodo residuo non fruito, importerebbe:

- Duplicazione degli adempimenti formali, con speculare duplicazione degli incombenti per i datori di lavoro ed i professionisti che li assistono;

- Duplicazione di verifica di termini, controlli, attività degli uffici dell’Istituto;

- Aumento, abnorme, di fatto, dei tempi e del rischio dei ritardi.

Per tutte le considerazioni di cui sopra, questo Consiglio Nazionale chiede di correggere l’impostazione della nota dell’Ufficio Legislativo e prevedere con apposito provvedimento una sola istanza di accesso a Cigo e Fis con causale Covid per l’intero periodo oggetto di tutela.

In questa sede, si sollecita una rapida definizione della questione, onde consentire ad aziende e professionisti di operare con tempestività, senza rischiare di incorrere in errori procedurali a loro certamente non imputabili.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

F.to (Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/sb

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