• Non ci sono risultati.

La difesa del patrimonio è legittima soltanto se proporzionata all offesa: non è possibile, pertanto, uccidere per difendere i propri beni.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "La difesa del patrimonio è legittima soltanto se proporzionata all offesa: non è possibile, pertanto, uccidere per difendere i propri beni."

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Legittima difesa per furti

9 Ottobre 2017 | Autore: Mariano Acquaviva

La difesa del patrimonio è legittima soltanto se proporzionata all’offesa: non è possibile, pertanto, uccidere per difendere i propri beni.

La legge italiana permette a chi si trova in pericolo di potersi difendere senza dover attendere l’intervento della polizia o dei carabinieri. La legittima difesa è una

(2)

forma residuale di autotutela lasciata dall’ordinamento al singolo cittadino tutte le volte in cui non è possibile far intervenire chi è legittimato ad utilizzare la forza, cioè lo Stato. Questo non significa, però, che il cittadino possa fare quello che voglia: egli potrà reagire in modo proporzionale all’offesa ingiusta che rischia di subire, senza eccedere i limiti strettamente necessari a porre in salvo il diritto minacciato. Nello specifico, ciò significa (come si vedrà meglio dopo) che non è possibile mettere a repentaglio la vita di un’altra persona se questa ci sta arrecando un danno solamente patrimoniale. Vediamo allora quando è possibile la legittima difesa per furti.

La norma

La legittima difesa fa parte delle cosiddette cause di giustificazione, cioè di quegli eventi che legittimano un comportamento che, altrimenti, costituirebbe reato. In parole povere, un fatto che normalmente sarebbe delittuoso (ad esempio, una lesione personale) viene giustificato (e, quindi, non punito) in presenza di una circostanza scusante (la lesione è stata inferta per difendersi da un’aggressione). Il codice penale dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa [1]. Una legge del 2006 [2] ha introdotto un ulteriore comma all’istituto giuridico appena descritto. Questa nuova disposizione si occupa della legittima difesa nel caso di violazione di domicilio: secondo la legge, nei casi di violazione di domicilio [3] la proporzionalità tra difesa ed offesa si presume quando, chi si trova legittimamente in quel luogo, utilizza un’arma (legalmente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, ovvero per difendere i propri o gli altrui beni, se vi è pericolo di aggressione. In altre parole, si è stabilita per legge la proporzionalità, nel caso di violazione domiciliare, tra la difesa armata e l’arbitraria invasione del domicilio [4], nei modi di cui si dirà più avanti.

Le caratteristiche principali della

(3)

legittima difesa

Perché la difesa possa dirsi veramente legittima occorre che sussistano alcuni requisiti. Eccoli brevemente indicati (per un’analisi più esauriente si rinvia alla guida Quando è legittima difesa).

La necessità della difesa. Perché la difesa possa essere realmente 1.

legittima è necessario che chi agisce vi sia costretto dalla necessità di salvaguardare un diritto, proprio o altrui. Si pensi a Tizio che ferisce Caio perché questi lo sta aggredendo. La necessità di difendersi, secondo la Corte di Cassazione, sussiste quando il soggetto si trova nell’alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l’aggressore [5]. In altre parole, la reazione deve essere, nella circostanza, l’unica possibile, perché non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto aggredito [6].

Il diritto da tutelare. La legittima difesa si pone a protezione di un 2.

diritto proprio o altrui. Pertanto, il fatto deve essere commesso per tutelare un bene giuridicamente rilevante. Come vedremo quando si parlerà della proporzionalità tra offesa e difesa, il bene protetto non deve necessariamente essere quello dell’incolumità personale, potendolo essere anche uno meramente economico.

Il pericolo attuale. La reazione deve avere come scopo quello di 3.

difendersi da un pericolo attuale. Significa che il pericolo dal quale ci si intende proteggere deve essere incombente: presente, non passato. Di conseguenza, nel classico esempio di Tizio che spara a Caio mentre sta scappando con la refurtiva, Tizio non verrà giustificato, ma risponderà penalmente della sua azione (lesione personale od omicidio).

L’offesa ingiusta. La reazione al comportamento altrui è giustificata 4.

solamente se la condotta dalla quale ci si difende è iniqua, cioè è condannata dall’ordinamento italiano. Pertanto, se Tizio spintona Caio procurandogli lesioni soltanto perché questi stava cercando di recuperare dalle mani del primo un prezioso anello che gli apparteneva e che gli era stato ingiustamente sottratto, Tizio non potrà accampare la scusa della legittima difesa in quanto Caio cercava semplicemente di riprendersi quanto era suo.

La non volontarietà del pericolo. Requisito implicito della legittima 5.

(4)

difesa è che il pericolo dal quale l’aggredito intende difendersi non sia da lui cagionato. Ad esempio, non può essere invocata la scriminante della difesa legittima se entrambe le parti sono reciproci contendenti (Tizio e Caio si aggrediscono vicendevolmente allo stesso tempo) [7], oppure se sono coinvolte in una rissa [8].

La proporzionalità tra difesa ed offesa. La difesa è legittima soltanto 6.

quando è proporzionata all’offesa. Ci sono sostanzialmente due modi di interpretare la proporzionalità: il primo riconnette la nozione ai mezzi utilizzati per difendere ed offendere (bastoni, coltelli, pistole, ecc.); il secondo, invece, collega la proporzionalità ai beni giuridici in gioco. La prima teoria dice che la difesa è legittima se Tizio, aggredito, reagisce con la stessa arma di Caio, aggressore. Se fosse così, però, vorrebbe dire che Caio, armato di pistola e impegnato a svaligiare la casa di Tizio, potrebbe essere ucciso a colpi di arma da fuoco dal padrone di casa solamente perché a parità di armi. È chiaro che questa interpretazione non può essere sostenuta. Vale pertanto la seconda teoria: la proporzionalità deve riguardare i diritti, i beni che sono sul tavolo della contesa. Se Caio svaligia la casa di Tizio, quest’ultimo non è legittimato a ferirlo o ad ucciderlo, anche se brandissero la stessa arma, perché il bene giuridico aggredito da Caio (il patrimonio di Tizio) è meno importante, nella scala dei valori costituzionali, del bene giuridico che aggredirebbe Tizio difendendosi (cioè l’incolumità fisica o la vita stessa di Caio). Nella legittima difesa domiciliare, la proporzionalità si presume quando vi è pericolo di aggressione ai danni di chi si trova legittimamente tra le mura di casa.

Furto in strada

Da quanto appena detto si comprendono bene almeno due cose: 1. la difesa è legittima anche quando si pone a protezione del patrimonio; 2. la tutela del patrimonio non può mai spingersi fino a mettere in pericolo l’incolumità fisica altrui. Da questi presupposti possiamo partire per analizzare la legittima difesa per furti, distinguendo tra furto in strada e furto nella propria abitazione. La differenza deriva dalla legittima difesa domiciliare introdotta nel 2006 la quale, come sopra detto e come si vedrà meglio di qui a breve, ha consentito l’utilizzo di un’arma legittimamente detenuta per difendersi da un’aggressione tra le mura di casa.

(5)

Classico esempio di furto in strada è quello avente ad oggetto un’automobile.

Per giurisprudenza praticamente unanime, non è possibile reagire violentemente nei riguardi di chi stia soltanto cercando di rubare un’autovettura: costituiranno reato, perciò, tutte le condotte volte ad impedire il furto cercando di porre in pericolo l’incolumità fisica del ladro. Da tanto consegue che non è mai legittimo l’utilizzo di armi o di altri strumenti pericolosi per impedire questi episodi, a meno che tali strumenti non vengano utilizzati soltanto per intimidire il furfante (classico esempio è il colpo di pistola sparato in aria).

Leggermente diverso è il caso del furto con strappo [9] il quale può coinvolgere anche l’incolumità della vittima: si pensi allo scippo della borsetta, magari compiuto a bordo di un motorino. In questo caso, la difesa del bene aggredito potrebbe condurre, seppur indirettamente, alla lesione del bene-salute del ladro. Si pensi alla donna che, per resistere a colui che cerca di strapparle di dosso la borsa oppure un oggetto di valore, spintoni il ladro, facendolo cadere e provocandogli delle lesioni: in questo caso è molto probabile che la difesa venga giustificata, in quanto la reazione era diretta a proteggere un oggetto che la signora portava con sé. Oppure alla donna che, opponendo resistenza allo scippo, faccia cadere dal motorino il reo.

Furto in abitazione

Se per il furto in strada valgono le ordinarie regole della legittima difesa, per il furto in abitazione trova applicazione l’ipotesi di legittima difesa domiciliare, quella per cui la proporzionalità tra difesa ed offesa si presume quando, chi si trova legittimamente in quel luogo, utilizza un’arma (legalmente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, ovvero per difendere i propri o gli altrui beni, se vi è pericolo di aggressione. La nuova legittima difesa intende tutelare chi viene aggredito all’interno delle mura domestiche (o di quelle del proprio studio, della propria attività imprenditoriale, ecc.): infatti, si presume che chi si introduca nel domicilio altrui non abbia buone intenzioni. La violazione delle mura private mette la vittima in uno stato di totale soggezione, in quanto colta di sorpresa in un luogo ove dovrebbe sentirsi al sicuro; a ciò si aggiunga che il reo, in queste circostanze, si presenta quasi sempre armato, pronto ad ogni evenienza.

Questa nuova fattispecie sostanzialmente differisce da quella classica sopra

(6)

analizzata per la presunzione di proporzionalità: in parole semplici, mentre nella legittima difesa classica, cioè quella al di fuori delle mura private, il giudice, nello stabilire se il comportamento sia scusato o meno, deve verificare, tra le altre cose, che tra difesa e offesa ci sia proporzione (così come spiegato sopra), nel caso di difesa domiciliare la proporzionalità non deve essere accertata perché, appunto, si presume, cioè si ritiene esistente. Nello specifico, perché operi questo meccanismo, è necessario che chi si è introdotto illegittimamente nel domicilio: 1.

minacci l’incolumità degli altri; 2. minacci il patrimonio altrui, quando non vi è desistenza e v’è pericolo di aggressione.

Legittima difesa e furto in abitazione

Se nulla da dire v’è nel primo caso (anche per strada la difesa è legittima in presenza di aggressione fisica), nel secondo sembrerebbe essere messo in discussione il discorso della proporzionalità che abbiamo fatto prima. Infatti, la legge consente di difendersi con le armi anche se in pericolo vi è solo il patrimonio. La legge, però, ha specificato che in questo caso, oltre che aggressione patrimoniale, vi deve anche essere il pericolo di un’aggressione personale: testualmente, «quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione». Con l’aggiunta di questi due requisiti la legge ha voluto dire che è legittimo l’uso delle armi contro chi si introduce illegalmente nel domicilio quando il malintenzionato voglia rubare ma, al contempo, pur essendo stato avvisato di abbandonare il proprio intento criminoso, continui la sua opera e, anzi, minacci l’incolumità dei presenti. Facciamo un esempio. Tizio si introduce furtivamente in casa di Caio; questi lo coglie con le mani nel sacco e gli punta la pistola (legittimamente detenuta) contro, intimandogli che, se non andrà via, sparerà.

Tizio, anziché desistere, cioè invece di accettare l’invito e andarsene, con una mossa fulminea estrae dalla tasca un coltello a serramanico. Caio, impaurito dal gesto, fa fuoco e lo uccide. Secondo la legge, Caio non commette omicidio perché è scusato, cioè giustificato dalla legittima difesa, in quanto sono presenti tutti gli elementi della difesa domiciliare: violazione di domicilio (da parte di Tizio);

legittima detenzione di un’arma (da parte di Caio); invito ad abbandonare (cioè a desistere); pericolo di aggressione (Tizio, anziché recedere dai propri intenti criminosi, estrae il coltello).

(7)

Tuttavia, a ben vedere, la legittima difesa domiciliare non differisce poi così tanto da quella classica, cioè da quella che non fa distinzione di luoghi. Ed infatti, il pericolo di aggressione di cui parla la legittima difesa domestica va riferita comunque all’incolumità fisica, subordinando così l’utilizzo delle armi ad un concreto pericolo per la vita propria od altrui.

È fondamentale, prima di concludere, ribadire una cosa: quanto detto circa questa nuova forma di autotutela nel domicilio privato non cancella tutti gli altri requisiti della legittima difesa sopra analizzati. In caso di violazione di domicilio, pertanto, ciò che si presume sussistente è soltanto la proporzionalità tra difesa ed aggressione; tutti gli altri presupposti (necessità di difendersi; pericolo attuale e inevitabile; offesa ingiusta), invece, non si presumono ma devono concretamente sussistere. Di conseguenza, la nuova legittima difesa non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduce illecitamente nella dimora privata, ma presuppone comunque un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione. Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha escluso la legittima difesa in relazione all’omicidio di una persona che si era introdotta con l’inganno nel condominio dell’imputata per ottenere il pagamento di un debito [10]. Allo stesso modo, è stata esclusa la scriminante in commento tutte le volte in cui l’aggredito può, senza alcun rischio, rifugiarsi in un posto sicuro per chiamare soccorso oppure allontanarsi dal luogo dell’aggressione [11].

Due casi concreti

Tizio veniva tratto in giudizio con l’accusa di omicidio colposo: nello specifico, gli veniva contestato di aver cagionato per colpa la morte di Caio il quale, una sera, con altre due persone non identificate, si era introdotto furtivamente nella sua abitazione. All’imputato era contestato l’eccesso dai limiti di legge per la difesa del suo diritto in quanto aveva esploso un colpo di pistola dalla finestra dell’abitazione contro Caio che già stava fuggendo. In primo grado Tizio veniva assolto; in appello, invece, veniva condannato. La Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sul caso, ha affermato che, nonostante la nuova legittima difesa domiciliare, l’uso di un’arma legittimamente detenuta è giustificata solamente se vi è pericolo per la propria o l’altrui incolumità ovvero per il patrimonio, quando non vi è desistenza e

(8)

vi è pericolo di aggressione [12]. Nel caso affrontato, Tizio aveva sparato a Caio quando questi aveva già guadagnato la strada e gli dava le spalle: una condotta assolutamente inequivocabile, che non poteva far temere Tizio per la sua incolumità. La Suprema Corte ha perciò ritenuto l’imputato colpevole del reato attribuitogli.

Tizio viene svegliato di notte da alcuni rumori sospetti; dalla finestra scorge Caio che tenta di rubargli l’auto. Gli intima di fermarsi ma Caio continua a manomettere la serratura della portiera. Tizio allora, convinto di aver assolto l’obbligo, impostogli dalla legittima difesa domiciliare, di invitare il malfattore a desistere dalla sua condotta, gli spara con un’arma legalmente detenuta. Anche in questo caso, la Corte di Cassazione ha condannato Tizio: pur non avendo desistito, dal ladro non ci si poteva attendere alcuna aggressione, in quanto il suo intento era chiaramente quello di rubare l’automobile, non di fare del male al proprietario o ai suoi familiari [13].

[1] Art. 52 cod. pen.

[2] L. n. 59/2006 del 13.02.2006.

[3] Art. 614 cod. pen.

[4] Cass., sent. n. 25339/2006 del 21.07.2006.

[5] Cass., sent. n. 4194/1985 del 07.05.1985.

[6] Cass., sent. n. 2554/1996 del 07.03.1996.

[7] Cass., sent. n. 31633/2008 del 29.07.2008.

[8] Cass., sent. n. 6812/1978 del 30.05.1978.

[9] Art. 624-bis cod. pen.

[10] Cass., sent. N. 12466/2007 del 26.03.2006.

[11] Cass., sent. N. 4890/2009 del 04.02.2009.

[12] Cass., sent. n. 32282/2006 del 29.09.2006.

[13] Cass., sent. n. 28802/2014 del 03.07.2014.

(9)

Autore immagine: Pixabay.com

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl

Riferimenti

Documenti correlati

Alla luce (degli esiti) della ricognizione condotta in chiave storica e comparatistica, si è proceduto ad analizzare (più che la figura del primo comma dell’art. 52, c.p., che è

In particolare nella legittima difesa l’equilibrio tra la tutela dei beni dell’aggredito e quella dei beni dell’aggressore, che non possono essere sacrificati

Visti tutti gli altri atti prodotti, inclusa la “autodichiarazione” sottoscritta dal dichiarante in uno all’operatore di polizia, atti dai quali non emerge alcun riferimento

problemi di teoria dell’illecito penale ,a cura di Moccia, Napoli, 1996, 243 ss.; S ZEGO , Ai confini della legittima difesa.. che mentre si scrivono queste note, continuano

Più a fondo si può osservare come una presunzione di proporzione nell’ambito della legittima difesa sia inevitabilmente contraddetta dalla realtà, non solo quando tra

"trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria

che il giudice penale deve ricostruire valorizzando lo stato di concitazione e di paura generato dalla violenza subita. L’attuale articolo 52 del codice penale,

Solo l’anno scorso la Cassazione aveva detto [3] che ai fini della configurabilità del delitto di violazione di domicilio, i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di