1.11 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Elaborato modificato in seguito alla D.G.C. n. 67 del 28 marzo 2017 di determinazione sulle osservazioni
TITOLO I - CARATTERERI GENERALI DEL PIANO 4
Art.1. – Principi, natura giuridica, finalità e contenuti ... 4
Art. 2 – Trasformazione urbanistica ed edilizia ... 6
Art. 3 – Gli interventi edilizi ... 6
Art. 4 – Parametri urbanistici ed edilizi ... 7
Art. 5 – Destinazioni d’uso e categorie funzionali (2) ... 9
Art. 6 - Usi del territorio nei tessuti esistenti ... 11
Art. 7 - Dotazione minima di parcheggi pubblici e privati relativi agli usi del territorio ... 11
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PUC 12 Art. 8 - Modalità di attuazione del Piano ... 12
Art. 9 – Intervento edilizio diretto semplice (3) ... 12
Art. 10 - Piani Urbanistici Attuativi (PUA) ... 12
Art. 11 – Permesso di costruire convenzionato ... 13
Art. 12 - Gli strumenti di pianificazione settoriale ... 14
Art. 13 - Sistema Informativo Territoriale Comunale ... 14
Art. 14 - Monitoraggio dei processi di trasformazione e valutazione degli impatti ... 15
Art. 15 - Aggiornamento del piano ... 15
TITOLO III – DISPOSIZIONI STRUTTURALI 16 Art. 16 – Articolazione del Piano ... 16
Art. 17 – Il Sistema Insediativo ... 19
Art. 18 – I Tessuti Storici ... 19
Art. 19 - Zona A1: Ambito Storico del nucleo urbano (2) ... 20
Art. 20 - Zona A2: Ambito del tessuto urbano edificato su impianto storico (2) ... 21
Art. 21 - Tessuti urbani di recente formazione ... 23
Art. 22 – Zona B1: Ambito urbano consolidato saturo ad alta densità (2)(3) ... 24
Art. 23 – Zona B2: Ambito urbano di completamento del tessuto residenziale a media densità (2)(3) ... 26
Art. 24 – Zona C: Ambito urbano residenziale di completamento per l’edilizia economica e popolare – PEEP Satriano – PEEP Messina ... 28
Art. 25 – Il Sistema Produttivo ... 28
Art. 26 – Zona D1: Ambito attrezzato per insediamenti produttivi – (PIP) ... 30
Art. 27 – Zona D2: Sedi di attività in ambito extraurbano (2) ... 30
Art. 28 – Zona D3: Sedi di attività in ambito urbano ... 31
Art. 29 – Zona D4: Sedi di attività a rischio di incidente rilevante (2) ... 33
Art. 30 - Aree occupate da insediamenti produttivi sottoutilizzati, dismessi o da dismettere ... 34
Art. 31 – Zona M: Ambito turistico-alberghiero ... 36
Art. 32 – Il Sistema Naturale e Rurale ... 37
Art. 33 – Zona E1: Area prevalentemente boscata ad elevata naturalità (zona 1b del PUT) ... 39
Art. 34 – Zona E2: Area agricola pedemontana ad elevata fragilità (zona 4 del PUT) (2) ... 41
Art. 35 – Zona E3: Area agricola di salvaguardia periurbana (2) ... 42
Art. 36 – Zona E4: Area agricola produttiva (2) ... 45
Art. 37 – Zona EP: Aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli (2) ... 47
Art. 38 – Zona EP1: Aggregati edilizi in territorio extraurbano lungo gli assi viari principali (2) ... 48
Art. 39 – Il Sistema delle Attrezzature e dei Servizi... 49
Art. 40 - Zona G: servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico di rango locale ... 50
Art. 41 – Zone G1: Aree per l’istruzione ... 51
Art. 42 – Zona G2: Attrezzature di interesse comune ... 51
Art. 43 – Zona G3: Aree per spazi pubblici (2) attrezzati a parco, per il gioco e lo sport ... 52
Art. 44 - Zona G4: Aree per parcheggi ... 53
Art. 45 - Zona F: Aree per servizi e attrezzature di interesse generale (2)... 53
Art. 46 – Aree destinate alla distribuzione del carburante e servizi connessi ... 55
Art. 47 – Il Sistema della mobilità (3) ... 56
Art. 48 – Viabilità (2) ... 56
Art. 49 - Percorsi ciclo-pedonali ... 58
TITOLO IV - DISPOSIZIONI DI TUTELA E VINCOLI 59 Art. 50 – Disposizioni di tutela ... 59
Art. 51 – Fascia di rispetto cimiteriale (2) ... 59
Art. 52 – Fasce di rispetto stradale ... 60
Art. 53 – Fascia di rispetto ferroviaria ... 61
Art. 54 – Fascia di rispetto depuratore ... 61
Art. 55 – Fascia di rispetto elettrodotti ... 62
Art. 56 – Fascia di rispetto dai corsi d’acqua ... 62
Art. 57 - Vincolo archeologico (Legge n. 1089/1939) ... 62
Art. 58 – Prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico (3) ... 63
Art. 59 - Indirizzi ambientali ... 64
TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE 65 Art. 60 – Disposizioni generali ... 65
Art. 61 – Norme di salvaguardia ... 66
Art. 62 – Poteri di Deroga ... 67
Art. 63 - Edilizia abusiva ... 67
Art. 64 - Edifici esistenti in contrasto con il PUC ... 67
Art. 65 – Titoli abilitativi rilasciati ... 67
Art. 66 – Trascrizioni in Mappa ... 68
TITOLO VI – DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE 69 Art. 67 – Comparti edificatori (2) ... 69
Art. 68 - Comparti perequativi ... 71
Art. 69 - Ambiti di Trasformazione del sistema insediativo ... 73
Art. 70 - I Comparti Edificatori del Sistema Insediativo ... 73
Art. 71 - CR: Comparti Edificatori residenziali di integrazione ed espansione di nuovo impianto (2)(3)... 75
Art. 72 - CM: Comparti edificatori misti di integrazione ed espansione di nuovo impianto (2)(3)... 76
Art. 73 - I Comparti di Rigenerazione Urbana ... 77
Art. 74 - Comparti Edificatori del Sistema Produttivo ... 79
Art. 75 - CC: Comparto Commerciale ... 80
Art. 76 - CA: Comparto Artigianale ... 81
Art. 77 - LOG: Comparto Logistico-Trasporti (1)... 82
Art. 78 - ATS: Polo Servizi ... 83
LEGENDA MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA DI PIANO ADOTTATA CON D.C.C. n. 111 del 13.10.2016:
* modificato in seguito alla D.C.C. n. 111 del 13/10/2016
(1) modifica/integrazione di ufficio introdotta per correzione di errori materiali e/o incongruenze
(2) modifica/integrazione introdotta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28 marzo 2017, in sede
di esame e valutazione delle osservazioni pervenute
(3) modifica/integrazione introdotta in seguito alle osservazioni formulate dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, Delibera del Comitato Istituzionale n. 21 del 17.01.2017, nell’ambito della VAS art. 13 c.5 del D.lgs. 152/2006
(4) modifica/integrazione introdotta inseguito alla nota n. 3950 del 24.01.2017 dell’ARPA Campania nell’ambito della VAS art. 13 c.5 del D.lgs. 152/2006
(5) modifica/integrazione introdotta in seguito alla nota n. 38338 del 16.12.2016 dell’U.O.D. Valutazioni Ambientali - Regione Campania
TITOLO I - CARATTERERI GENERALI DEL PIANO
Art.1. – Principi, natura giuridica, finalità e contenuti
1. La Legge Regionale n. 16/2004 attribuisce ai Comuni la responsabilità di attivare il processo di pianificazione urbanistica comunale al fine di promuovere, in coerenza con le disposizioni degli strumenti sovraordinati, la tutela delle risorse ambientali, lo sviluppo economico, sociale e culturale, il miglioramento complessivo della vita delle comunità insediate.
2. Il Piano Urbanistico Comunale (PUC), redatto ai sensi del Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, emanato ai sensi dell’art. 43 bis della L.R. n. 16/2004, così come introdotto dalla L.R. n. 1/2011, definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio comunale nel rispetto ed in attuazione delle previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno (PTCP) e disciplina, attraverso le presenti norme e le allegate tavole di piano, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie per l’uso e lo sviluppo qualitativo dell’intero territorio del Comune di Angri.
3. Ai sensi della L.R. n. 16/2004, la nuova strumentazione per il governo delle trasformazioni del territorio comunale è costituita da:
PUC che si configura come lo strumento di pianificazione urbanistica generale che delinea a tempo indeterminato le scelte strategiche e i contenuti strutturali relativi alla tutela e alla valorizzazione ambientale, al riassetto e allo sviluppo del territorio comunale, in coerenza con gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
Atti di Programmazione degli Interventi (API) che, in conformità alle previsioni del PUC e senza modificarne i contenuti, disciplinano gli interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco di tre anni;
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) che individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l’attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie.
4. Il PUC, conformemente alla L.R. n. 16/2004 ed al Regolamento regionale n.
5/2011, è costituito da disposizioni strutturali e disposizioni programmatico- operative. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono, quindi, articolate in due parti: una riguardante le disposizioni strutturali e una riguardante le disposizioni programmatico-operative. L’insieme delle due parti costituisce un unico strumento di governo del territorio.
Gli elaborati del PUC sono articolati in:
Quadro Conoscitivo
Costituisce la parte strutturale del piano, inteso come quadro delle scelte di lungo periodo, non conformativo dei diritti pubblici e privati, e non prescrittivo, se non per quanto riguarda la salvaguardia e la valorizzazione delle invarianti strutturali del territorio. Individua in coerenza con il quadro delle conoscenze, le condizioni generali di sostenibilità a cui devono attenersi le previsioni programmatiche.
Quadro Programmatico-operativo
Costituisce la parte operativa del piano - in coerenza con il quadro conoscitivo - capace di adattarsi ai mutamenti della domanda sociale, ai vincoli di mercato e alle opportunità di investimento, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni. Rappresenta il fulcro delle scelte di trasformazioni da effettuare, definendone le condizioni e le prestazioni. In esso si conformano diritti privati e vincoli pubblici, destinati entrambi a decadere se non attuati dopo cinque anni; a tal fine si coordina con il bilancio pluriennale del Comune e con il piano triennale delle opere pubbliche.
Le disposizioni operative, in conformità alla L.R. n. 16/2004, individuano per gli interventi previsti nel periodo di validità del piano programmatico:
a) destinazioni d’uso;
b) indici fondiari e territoriali;
c) parametri edilizi e urbanistici;
d) standard urbanistici;
e) attrezzature e servizi.
Gli elaborati che compongono il PUC sono di natura prescrittiva e non.
5. La disciplina di PUC è definita dall’insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati. Nell’eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche, prevalgono le prescrizioni di testo; se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevale la scala più dettagliata. Nel caso di contrasto tra indicazioni delle tavole grafiche e del RUEC con quelle delle Norme Tecniche di Attuazione prevalgono quelle contenute nelle NTA. Le tavole di PUC sono predisposte su supporto informatico: laddove la scala di riproduzione determini difficoltà interpretative, faranno fede i files depositati su supporto non riscrivibile presso il Comune.
6. Qualora un'area ricada in zone territoriali omogenee distinte, con diverso indice di edificabilità, agli effetti della fabbricabilità viene attribuito un volume totale pari alla somma dei volumi spettanti alle aree ricadenti nelle singole zone.
Per la distanza dai confini, da altre costruzioni, nonché dalle strade, con la nuova costruzione e con gli ampliamenti degli edifici principali esistenti, devono essere rispettate le norme delle zone cui appartengono le singole parti edificande. Per l'altezza delle costruzioni devono essere rispettate le norme delle zone cui appartengono le singole parti edificande.
7. Nel caso di contrasto tra prescrizioni del presente strumento e previsioni normative dello Stato, della Regione Campania o di altro Ente sovraordinato competente, le prime si intendono modificate o abrogate in conformità di queste ultime.
8. L’adozione del PUC comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 16/2004.
Art. 2 – Trasformazione urbanistica ed edilizia
1. Ogni attività comportante trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale e degli immobili partecipa agli oneri da essa derivanti, nei modi previsti dalla legge.
Le trasformazioni sono assoggettate ai titoli abilitativi edilizi stabiliti dalle leggi vigenti in funzione della categoria di intervento utilizzata.
2. Le previsioni del PUC non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione non si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo prescrizioni comunali.
Art. 3 – Gli interventi edilizi
1. Gli interventi edilizi sono disciplinati dalle leggi nazionali e regionali. Le presenti norme, nel recepirle, ne regolano l’applicazione sul territorio comunale operandone – ove necessario – un’ulteriore specificazione. Ove sussista contrasto tra la presente normativa e le disposizioni di legge, si applicheranno queste ultime.
2. Le opere sottoposte alla disciplina delle presenti NTA sono costituite dagli interventi costruttivi tesi a trasformare o a riqualificare lo stato dei luoghi, intendendosi:
- per interventi costruttivi, le opere edilizie realizzate, entro e/o fuori terra, che risultino ancorate al terreno e non rientrino nella categoria delle cose mobili secondo il codice della strada, e che riguardino costruzioni aggiuntive o sostitutive, rispetto all'originario stato del suolo e dei luoghi, quali edifici, costruzioni in genere, nonché quant’altro comporti la realizzazione di manufatti;
- per trasformazioni, le azioni costruttive funzionali alla realizzazione della nuova edificazione di manufatti edilizi, infrastrutturali e di opere in generale, per cui l’ambiente fisico viene ad essere modificato rispetto a quello preesistente;
- per riqualificazione, le azioni atte a conservare con adeguamenti funzionali, strutturali e morfologici gli elementi costruiti e quelli ambientali esistenti.
Art. 4 – Parametri urbanistici ed edilizi
1. In applicazione delle leggi nazionali e regionali vigenti, la definizione degli indici urbanistico-edilizi è di seguito riportata:
Parametri urbanistici St Superficie territoriale
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. (St = Sf + Ssta + Scomp)
Sf Superficie fondiaria
Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
Ut Indice di utilizzazione territoriale = SLP/St
Superficie lorda complessiva di pavimento realizzabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale. È espresso in mq/mq.
Uf Indice di utilizzazione fondiaria = SLP/Sf
Superficie lorda complessiva di pavimento realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria. È espresso in mq/mq.
It Indice di fabbricabilità territoriale
Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.
If Indice di fabbricabilità fondiario
Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.
Quando siano prescritti sia l'indice di fabbricabilità che quello di utilizzazione va sempre applicato il parametro più restrittivo tra i due.
Ssta Superficie destinata agli standard
Superficie totale delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, poste o previste a servizio dell'insediamento, ai sensi del D.M. n.
1444/68.
Scomp Superficie compensativa
E' la quota di superficie territoriale oggetto di cessione consensuale e gratuita al Comune, aggiuntiva rispetto alla Ssta.
Sp Superficie permeabile
Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
Ip Indice di permeabilità
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
Da Densità arborea
Rappresenta il numero di alberi, preferibilmente essenze autoctone, da mettere a dimora per ogni 100 mq di superficie di riferimento (Sf o St) specificata dalle presenti norme.
Rc Rapporto di Copertura
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
Lotto minimo
È la minima superficie territoriale, eventualmente prevista dalle specifiche norme di zona, per realizzare qualsiasi nuova opera edilizia.
Parametri edilizi
SLP Superficie Lorda di Pavimento
Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.
Sc Superficie coperta
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
Su Superficie utile abitabile
Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
Hf Altezza del fronte
Altezza del fronte o della parete esterna di un edificio, delimitata: all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
Hm Altezza massima del fabbricato Altezza massima tra quella dei vari fronti.
Hl Altezza lorda
Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
Np Numero massimo dei piani abitabili
Numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
È costituito dalla somma dei piani fuori terra, incluso il sottotetto se abitabile.
Piano Fuori Terra
Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.
V Volume del fabbricato
Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano fuori terra per la relativa altezza lorda.
Ds Distanza dalla Strada
È la distanza dal limite più esterno del corpo dell'edificio, con esclusione di fregi, cornicioni e corpi aggettanti aperti se sporgenti per non più di ml 1.50, alla strada con riferimento alla più vicina delle seguenti linee:
- limite più esterno del marciapiede, della cunetta o della banchina;
- limite stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
Dc Distanza dai Confini di proprietà
È la distanza minima misurata in direzione radiale con esclusione di sporti e balconi e simili, nel caso che non superino i metri 1,50, e la linea di confine.
Non sono considerati nella distanza dal confine gli sporti ornamentali e decorativi, quelli funzionali a sbalzo fino ad un aggetto di m 1,50 dall’edificio e le costruzioni interrate.
Df Distanza tra fabbricati
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.).
Le distanze si misurano in orizzontale e quelle minime devono essere valutate ortogonalmente da ogni punto dell'edificio. Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili, purché l'aggetto di tali sporgenze non sia superiore a m 1,50.
Alloggio
È l’unità immobiliare destinata alla residenza, composta da uno o più locali di soggiorno diurno e/o notturno, da uno o più locali di servizio, da eventuali disimpegni, ripostigli, balconi, logge, terrazze, e che presenta almeno i requisiti tecnici e dimensionali minimi richiesti per l’uso residenziale dal D.M. del 05.07.1975 e dalla normativa regionale vigente, e comunque superficie utile non inferiore a 45 mq.
2. Per un maggior dettaglio nelle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, contenuti nelle presenti norme, si rimanda al RUEC.
Art. 5 – Destinazioni d’uso e categorie funzionali (2)
1. La destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento edilizio diretto, ed in quelli per l’intervento urbanistico preventivo, in conformità alle prescrizioni di zona.
2. Gli usi del territorio, cioè le diverse destinazioni d'uso previste dalle presenti norme per i tessuti urbani ed extraurbani e per le aree di trasformazione, sono articolati in cinque raggruppamenti di categorie funzionali:
Usi residenziali UR/1 Abitazioni;
UR/2 Residence, abitazioni collettive, affittacamere.
Usi terziari
UT/1 Esercizi commerciali di vicinato (SV fino a 250 mq);
UT/2 Medie strutture di vendita e gallerie commerciali di vicinato (SV fino a 1.500 mq);
UT/3 Grandi strutture di vendita e centri commerciali (SV superiore a 1.500 mq);
UT/4 Commercio all'ingrosso ed esercizi speciali;
UT/5 Pubblici esercizi (ristoranti, bar, sale ristoro, ecc.);
UT/6 Terziario diffuso: uffici e studi professionali, servizi alla persona, ambulatori medici pubblici e privati di piccole dimensioni; (2)
UT/7 Terziario: uffici di grandi dimensioni, pubblici e privati, funzioni
amministrative, finanziarie, bancarie, assicurative, servizi per l'industria e la ricerca, sedi istituzionali e rappresentative;
UT/8 Attività culturali, sociali, religiose, ricreative e sportive, scuole ed attrezzature per l’istruzione privata;
UT/9 Attività per il tempo libero, lo spettacolo, mostre, esposizioni e fiere;
UT/10 Attrezzature socio-sanitarie di medio-grandi dimensioni;
UT/11 Discoteche, attrezzature per spettacoli all’aperto, cinema multisala, attrezzature sportive di grandi dimensioni, mercati su aree pubbliche o private, giostre e spettacoli viaggianti.
Usi produttivi e direzionali
UP/1 Artigianato produttivo di grandi dimensioni e industria;
UP/2 Laboratori di arti e mestieri di servizio alla persona ed alla famiglia:
acconciatori, lavanderie, attività tecnico-sanitarie, prodotti da forno e alimentari, abbigliamento, riparatori, copisterie, artigianato artistico, ecc.;
UP/3 Laboratori artigianali e officine;
UP/4 Impianti di distribuzione carburanti e relativi accessori: lavaggio, servizi all’automobilista, ecc.;
UP/5 Artigianato di servizio all'auto, ecc.;
UP/6 Aree scoperte/coperte di stoccaggio merci e container;
UP/7 Spazi di manovra, sosta, piazzali;
UP/8 Servizi ai mezzi pesanti: officine di manutenzione, depositi, stazioni di servizio, lavaggio, ecc.
UP/9 Servizi agli addetti: mense, bar, ambulatori, palestre, ecc.;
UP/10 Servizi alle aziende: uffici e attività terziarie, spedizionieri, sportelli bancari e assicurativi, commercio specializzato di vicinato, ecc.;
UP/11 Complessi direzionali: gli edifici interamente destinati ad attività terziario- direzionali.
Usi agricoli
UAG/1 Abitazioni agricole pertinenziali al fondo;
UAG/2 Impianti e attrezzature per la produzione agricola, annessi agricoli pertinenziali al fondo;
UAG/3 Impianti produttivi agro-alimentari, serre;
UAG/4 Impianti zootecnici intensivi, allevamento e lavorazioni connesse;
UAG/5 Immobili destinati all’agriturismo e con funzioni ricettive nel rispetto della normativa specifica;
UAG/6 Strutture per il ricovero e l’allevamento di animali, anche per sport equestri.
Usi turistico-ricettivi UTR/1 Alberghi;
UTR/2 Attività ricettive in case rurali (art. 6 della L.R. n. 17/2001);
UTR/3 Centri congressuali;
UTR/4 Bed and breakfast.
3. Ove si presenti la necessità di costruire edifici od organizzare insediamenti con presenza di usi non specificatamente previsti dalla presenti norme, il Comune procede per analogia, assimilando i suddetti usi a quelli previsti nel presente capo, aventi analoghi effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione.
4. Sono fatti salvi gli usi esistenti alla data di adozione del PUC.
5. E' consentita, in spazi opportunamente delimitati, la compresenza di usi diversi all'interno della stessa unità immobiliare, purché previsti dalle norme di zona.
(2) modifica/integrazione introdotta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28 marzo 2017, in sede di esame e valutazione delle osservazioni pervenute.
Art. 6 - Usi del territorio nei tessuti esistenti
1. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia, ovvero dall'autorizzazione, rilasciata ai sensi di legge; in assenza o indeterminazione di tali atti è desunta dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento; solo in caso di assenza documentata degli elementi di cui sopra può essere desunta da altri documenti probanti o da atto notorio.
2. Per le strutture commerciali esistenti viene assegnata la tipologia di diritto sulla base della superficie di vendita sulla quale viene esercitata l'attività se ne è previsto il corrispondente uso nell'area sulla quale insiste; in caso contrario la struttura è confermata nelle attuali dimensioni.
Art. 7 - Dotazione minima di parcheggi pubblici e privati relativi agli usi del territorio
1. Tutti gli interventi di nuova edificazione e di ricostruzione devono garantire la disponibilità di parcheggi pertinenziali nella misura prescritta dalle norme regionali e nazionali vigenti in relazione alle destinazioni d’uso.
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PUC
Art. 8 - Modalità di attuazione del Piano
1. Il PUC si attua, nel rispetto delle indicazioni grafiche riportate sulle tavole di progetto e delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, nonché nelle allegate Schede di progetto mediante:
a) Intervento edilizio diretto semplice, nel caso di edificazione di singoli lotti, laddove consentito secondo le disposizioni del piano;
b) Piani Urbanistici Attuativi (PUA) quando gli interventi trasformativi risultino di maggiore complessità;
c) Permesso di costruire convenzionato.
Art. 9 – Intervento edilizio diretto semplice (3)
1. L’intervento edilizio diretto è consentito per interventi sul patrimonio edilizio esistente, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nonché per l’edificazione di singoli lotti, laddove previsto dal presente piano.
2. Le categorie di intervento per le quali sono sempre consentiti interventi edilizi diretti sono:
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo.
Per le definizioni di dette categorie di intervento ed i relativi titoli edilizi abilitativi si rimanda al citato D.P.R. n. 380/2001.
3. Nelle zone territoriali omogenee nelle quali il PUC prevede l’intervento edilizio diretto, gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione sono consentiti, sulla base del rilascio del relativo titolo abilitativo (permesso di costruire/segnalazione certificata di inizio attività/denuncia di inizio attività), previa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti.
4. Gli interventi diretti sono comunque subordinati alla preventiva verifica di conformità alle prescrizioni del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale (3).
(3) modifica/integrazione introdotta in seguito alle osservazioni formulate dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, Delibera del Comitato Istituzionale n. 21 del 17.01.2017, nell’ambito della VAS art. 13 c.5 del D.lgs. 152/2006
Art. 10 - Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
1. Nelle zone per le quali il PUC prevede la redazione di un piano di attuazione, di iniziativa pubblica o privata, il rilascio dei titoli edilizi abilitativi è subordinato alla preventiva approvazione del piano anzidetto.
2. I Piani Urbanistici Attuativi, in relazione al contenuto, come disposto dalla L.R.
n. 16/2004, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:
a) piani di attuazione a fini generali ovvero piani particolareggiati e piani di lottizzazione di cui alla legge n. 1150/1942, artt. 13 e 28;
b) piani di zona in applicazione della legge n. 167/1962;
c) piani degli insediamenti produttivi, ai sensi della legge n. 865/1971, art. 27;
d) programmi integrati di intervento di cui alla legge n. 179/1992, art.17 e alle leggi regionali n. 3/1996 e n. 26/2002;
e) piani di recupero di cui alla legge n. 457/1978;
f) programmi di recupero urbano di cui al decreto legge n. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993.
3. Fino all'approvazione dei PUA, sugli edifici esistenti ricadenti nelle aree ad essi assoggettate, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione e dei mutamenti della destinazione d’uso.
4. Gli elaborati dei PUA, le procedure di adozione, pubblicazione, partecipazione ed approvazione sono quelli definiti dalle norme nazionali e regionali vigenti.
5. I piani attuativi possono, con adeguata motivazione del Comune al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e l’assenza di incremento del carico urbanistico:
- precisare il perimetro degli ambiti di intervento, adeguandolo alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
- precisare i tracciati viari;
- modificare il perimetro degli ambiti in conseguenza di esigenze sopravvenute relative a ritrovamenti archeologici, modifica o imposizione di vincoli, problemi geologici;
- articolare l’ambito in più unità minime di intervento, in relazione alla programmazione temporale degli interventi;
- modificare la localizzazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e nel rispetto dei contenuti essenziali del piano.
Art. 11 – Permesso di costruire convenzionato
1. In caso di carenza delle necessarie opere di urbanizzazione, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, alla cui stipula è subordinato il rilascio del titolo abilitativo, è approvata con delibera di Consiglio Comunale, salva diversa previsione regionale, e specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio (disciplinante la cessione di aree al fine dell'utilizzo di diritti edificatori, la realizzazione di opere di
urbanizzazione, le caratteristiche morfologiche degli interventi, la eventuale realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale).
2. Laddove previsto dal piano, l’intervento convenzionato si applica anche per gli interventi sugli edifici esistenti.
3. La convenzione di cui al permesso di costruire convenzionato deve prevedere, sulla base ed in conformità alla convenzione tipo stabilita dalla Regione ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001:
a) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in proporzione al volume o alla superficie edificabile, determinati ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n. 380/2001, oppure qualora dette spese vengano coperte tutte o in parte attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le loro relative destinazioni d'uso;
c) l'obbligo di rispettare le destinazioni d'uso previste dalla convenzione;
d) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
Art. 12 - Gli strumenti di pianificazione settoriale
1. Il PUC costituisce il riferimento generale per l’esercizio e il coordinamento delle politiche comunali di governo del territorio; tutti i piani e i programmi comunali di settore sono aggiornati ed elaborati in conformità con il PUC.
2. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano e specificano gli obiettivi stabiliti dal PUC per i campi di competenza, contribuendo a perseguirli e garantendo il coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi delle disposizioni strutturali del PUC e le azioni settoriali.
Art. 13 - Sistema Informativo Territoriale Comunale
1. Il Comune, in coordinamento con gli altri Enti locali e sulla scorta delle modalità eventualmente definite dalla Regione e dalla Provincia, istituisce un Sistema Informativo Territoriale Comunale Integrato (SIT) al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari alla definizione di programmazioni generali o settoriali e dell’attività progettuale per la rete infrastrutturale e di mobilità.
2. Il SIT assicura la raccolta ed il continuo aggiornamento delle informazioni territoriali e la loro organizzazione, analisi, elaborazione e gestione. Il SIT favorisce l’accesso ai dati territoriali nonché l’interscambio, l’aggiornamento e la condivisione degli stessi.
Art. 14 - Monitoraggio dei processi di trasformazione e valutazione degli impatti 1. Il monitoraggio consiste nella verifica periodica dell’efficacia delle azioni promosse dal PUC, rispetto al raggiungimento degli obiettivi e ai risultati prestazionali attesi. Il monitoraggio avviene attraverso l’aggiornamento di indicatori di attuazione del PUC e di indicatori di contesto, selezionati sulla base della loro rilevanza rispetto al quadro degli obiettivi generali, dei lineamenti strategici e delle azioni strategiche, in conformità a quanto previsto nel Rapporto Ambientale della VAS.
2. Gli indicatori, catalogati all’interno delle banche dati gestionali e cartografiche del Sistema informativo territoriale, vengono aggiornati con cadenza annuale.
3. La valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione elaborato dall’Amministrazione comunale con cadenza triennale. Esso indirizza la formazione degli Atti di programmazione e degli strumenti urbanistici attuativi, adattandone obiettivi e azioni alle condizioni rilevate.
Art. 15 - Aggiornamento del piano
1. L’Amministrazione Comunale, con cadenza non superiore al quinquennio, propone – con riferimento anche alla verifica dell’attuazione del PUC – gli eventuali aggiornamenti delle disposizioni di lungo termine che si rendessero necessarie per la modifica e/o l’aggiornamento delle disposizioni programmatiche.
TITOLO III – DISPOSIZIONI STRUTTURALI
Art. 16 – Articolazione del Piano
1. Il Piano Urbanistico Comunale, coerentemente con le disposizioni della L.R.C.
16/2004, articola i propri contenuti progettuali in disposizioni di carattere strutturale e programmatico-operativo. Questa distinzione delle componenti del PUC fa sì che la nuova strumentazione urbanistica abbia la duplice funzione di strumento di governo dei caratteri strutturanti ed invarianti del territorio e di piano strategico di sviluppo della comunità attraverso le azioni previste dalla componente programmatico-operativa.
2. In particolare la componente strutturale individua le invarianti strutturali, ossia le linee fondamentali dell’assetto a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, paesaggistico-ambientali e storico-culturali, dell’esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità. Inoltre deve:
- individuare nel territorio comunale le zone non suscettibili di trasformazione nel rispetto di vincoli o limitazioni dettate da criteri di tutela paesaggistico-ambientale, o di prevenzione, o mitigazione dei rischi naturali ed antropici;
- essere strumento di disciplina e tutela paesaggistica del territorio comunale, in analogia alle previsioni degli strumenti sovraordinati di pianificazione territoriale.
- determinare le linee fondamentali per le trasformazioni.
La componente programmatica, con validità di cinque anni:
- definisce gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuale e pluriennale del comune, le strategiche per la mobilità e la logistica, le centralità urbane ed i servizi pubblici e privati di rango non locale;
- determina i criteri di calcolo dei fabbisogni insediativi e quelli di priorità relativamente alle opere di urbanizzazione;
- determina i fabbisogni insediativi da soddisfare nel quinquennio, anche attraverso procedure attuative di tipo perequativo, dalle quali risultino realizzate a carico dei trasformatori tutte le urbanizzazioni primarie, e cedute al Comune tutte le aree per le urbanizzazioni secondarie calcolate nel rispetto degli standard urbanistici di legge, oltre che degli standard perequativi compensativi;
- vincola le eventuali ulteriori aree destinate a spazi pubblici e di uso pubblico realisticamente programmabili sulla base dei bilanci pluriennali comunali.
3. Il PUC suddivide il territorio in cinque sistemi territoriali che interagiscono tra loro: il Sistema Insediativo, il Sistema Produttivo, il Sistema Naturale e Rurale, il Sistema delle Attrezzature e dei Servizi, il Sistema della mobilità, aventi carattere di unitarietà funzionale, morfologica ed organizzativa in base ad elementi strutturali e fattori caratterizzanti, e per ciascuno di essi stabilisce le discipline dirette di tutela, le trasformazioni ammissibili e gli usi compatibili, i criteri per il dimensionamento e l’attuazione degli interventi.
4. In base al grado di compiutezza, al grado di urbanizzazione e alle caratteristiche morfologiche si fa distinzione tra l’ambito urbano e l’ambito periurbano. Intendendo per ambito urbano, l’ambito che comprende i tessuti che si sono stratificati intorno al nucleo storico ossia la parte “densa” della città, e per ambito periurbano lo spazio in cui la città si disgrega, inglobando nella propria rete infrastrutturale e costruita gli spazi agricoli.
5. Il PUC, attraverso le disposizioni strutturali disciplina il territorio Comunale articolato nei seguenti sistemi ed ambiti:
DISPOSIZIONI STRUTTURALI IL SISTEMA INSEDIATIVO
Tessuto storico
Zona A1: Ambito storico del nucleo urbano
Zona A2: Ambito del tessuto urbano edificato su impianto storico Tessuto urbano di recente formazione
Zona B1: Ambito urbano consolidato saturo ad alta densità
Zona B2: Ambito urbano di completamento del tessuto residenziale a media densità
Zona C: Ambito urbano residenziale di completamento per l’edilizia economica e popolare - PEEP Satriano – PEEP Messina
IL SISTEMA PRODUTTIVO
Zona D1: Ambito attrezzato per insediamenti produttivi, (PIP esistenti) Zona D2: Sedi di attività in ambito extraurbano
Zona D3: Sedi di attività in ambito urbano
Zona D4: Sedi di attività a rischio di incidente rilevante
Zona Dr: Aree occupate da insediamenti produttivi sottoutilizzati, dismessi o da dismettere
Zona M: Ambito turistico-alberghiero IL SISTEMA NATURALE E RURALE
Zona E1: Area prevalentemente boscata ad elevata naturalità Zona E2: Area agricola pedemontana ad elevata fragilità Zona E3: Area agricola di salvaguardia periurbana Zona E4: Area agricola produttiva
Ambito Periurbano di recente formazione:
Zona EP: Aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli Zona EP1: Aggregati edilizi in territorio extraurbano lungo gli assi viari principali IL SISTEMA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI
Aree per Servizi ed Attrezzature pubbliche e di uso pubblico di rango locale G1: Aree per l’istruzione
G2: Aree per attrezzature di interesse comune
G3: Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport G4: Aree per parcheggi (a scala locale)
Aree per Servizi ed Attrezzature di interesse generale F1: Aree per l’istruzione superiore
F2: Attrezzature sanitarie
Cm: Area cimiteriale ed ampliamento IE: Isola ecologica
DEP: Depuratore CA: Caselli autostradali Distributori carburante
IT: Aree per impianti tecnologici P: Parcheggi
FS: Stazione ferroviaria AM: Area mercatale
IL SISTEMA DELLA MOBILITA’
Viabilità
Percorsi ciclo-pedonali
6. Il PUC, attraverso la componente programmatico-operativa, articola le trasformazioni del territorio secondo le disposizioni programmatiche in:
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE Ambiti di Trasformazione del sistema insediativo
Comparti Edificatori del Sistema Insediativo:
CR: Comparto Residenziale CM: Comparto Misto
Comparti di Rigenerazione Urbana:
RI: Comparto di Rigenerazione Urbana
RIA: Comparto di Rigenerazione Urbana progettazioni in atto Ambiti di Trasformazione del sistema produttivo
Comparti Edificatori del Sistema Produttivo:
CC: Comparto Commerciale CA: Comparto Artigianale
AM: Area Mercatale (per la quale si rimanda alla scheda di progetto)
LOG: Aree di integrazione e di trasformazione a destinazione di servizi riguardanti la Logistica e i Trasporti
M1: Ambito Turistico-Alberghiero ATS: Polo Servizi
Ambiti di Trasformazione per attrezzature e servizi (per i quali si rimanda alle schede di progetto ed alle disposizioni contenute nelle presenti NTA per le zone G ed F)
S1 - Orti sociali S2 - Parco urbano
S3 - Attrezzature per il gioco e lo sport S4 - Parco territoriale del Chianiello
Ambiti di trasformazione per la mobilità (per i quali si rimanda alle schede di progetto ed alle disposizioni contenute nelle presenti NTA relative alla viabilità ed ai percorsi ciclo-pedonali)
● Aree attrezzate per lo scambio intermodale
● Progetto di rete ciclabile e pedonale
Art. 17 – Il Sistema Insediativo
1. Il sistema insediativo comprende le aree già interessate dall’urbanizzazione o quelle nelle quali si ritengono ammissibili trasformazioni d’uso per il soddisfacimento della domanda di riqualificazione insediativa, di attività economico-produttive e attrezzature di interesse generale espresse dalla collettività.
2. Sono riconoscibili una città compatta ed una città diffusa. Nella città compatta si registra la presenza di aree, edificate o meno, che accolgono funzioni improprie o incongrue , per le quali il PUC promuove la riconversione a funzioni urbane.
Il tessuto urbano viene classificato in base alle caratteristiche storiche, morfologiche e funzionali in:
- tessuti storici;
- tessuti urbani di recente formazione.
Art. 18 – I Tessuti Storici
1. I tessuti storici coincidono con gli ambiti, assimilati a zona omogenea A di cui al D.M. 1444/68, che il piano intende conservare nelle proprie regole insediative, ovvero ripristinare ove esse siano state alterate.
Comprende le aree prevalentemente edificate frutto di una stratificazione edilizia sui tessuti di antico impianto che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e dei processi di formazione. Esso pertanto include anche edifici di recente costruzione realizzati all'interno o ai margini di ambiti insediativi storici, gli spazi inedificati e la rete viaria interna ai tessuti.
2. Di tali ambiti il PUC prevede la conservazione e la riqualificazione architettonica, funzionale, sociale nella tutela dei caratteri tipo-morfologici degli edifici e dell’organizzazione dell’impianto urbanistico con particolare riferimento alle strade e alle piazze.
3. Gli obbiettivi prioritari sono rappresentati dalla valorizzazione ed il recupero dei diversi insediamenti storici e la tutela della loro specifica identità storico- culturale, dalla riqualificazione degli spazi pubblici percorribili con eventuali integrazioni pedonali e/o ciclabili, dalla realizzazione di spazi pubblici di relazione e dalla messa in sicurezza degli abitati.
Art. 19 - Zona A1: Ambito Storico del nucleo urbano (2)
1. Costituisce l’antico insediamento accentrato di Angri, per il quale il PUC prevede la salvaguardia e la riqualificazione architettonica, morfologica e funzionale degli edifici e dell’impianto urbanistico.
2. In tale zona gli interventi ammissibili in regime di intervento edilizio diretto, sono quelli ricompresi nelle categorie di cui all’art. 3 lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia (con esclusione della demolizione e ricostruzione), compresa la modifica di destinazione d’uso nel rispetto degli usi consentiti per la zona riportati nei commi seguenti.
2-bis. Al fine di consentire un migliore utilizzo del patrimonio edilizio esistente, adeguandolo alle contemporanee necessità d’uso funzionali, è consentito, per una sola volta, l’adeguamento igienico-funzionale degli alloggi con un incremento planovolumetrico nella misura massima del 20% del volume preesistente e comunque con una superficie utile non minore di mq 6,00 (per i valori risultanti minori di metri quadrati 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale valore) e non maggiore di 15 mq. L’incremento planovolumetrico dovrà realizzarsi rispettando le disposizioni in tema di distanze e distacchi. Sarà cura dell’Ufficio Tecnico Comunale monitorare l’utilizzo di tale intervento per evitare a distanza di tempo il riproporsi degli stessi sul medesimo alloggio.
In tutti gli interventi inerenti le categorie di intervento ammesse dovrà porsi adeguata attenzione alle tecniche e ai materiali da utilizzarsi, nonché alle finiture esterne dei fabbricati, che dovranno comunque riferirsi al tessuto edilizio esistente e non dovranno porsi in contrasto con esso; a tal fine il RUEC può dettare precise prescrizioni di merito. (2)
3. In caso di mutamento di destinazione d’uso che comporti una maggiore dotazione di area da destinare a parcheggi in base alla normativa vigente, è consentita la monetizzazione delle relative superfici se dimostrata la adeguata disponibilità di parcheggi di uso pubblico nelle vicinanze (in un raggio di 300 m).
4. L’uso abitativo dei piani terreni è sempre vietato per i locali prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico.
5. Usi consentiti: UR/1, UR/2, UT/1, UT/5, UT/6, UT/8, UP/2, UP/4, UTR/1 (2), UTR/4 nonché attrezzature pubbliche o di interesse pubblico. Non sono consentite modifiche di destinazione da usi diversi
ad uso residenziale.
6. Non è ammessa la trasformazione di coperture piane in coperture inclinate né la realizzazione ex novo di sottotetti.
7. Eventuali interventi di ristrutturazione edilizia comprensivi di demolizione e ricostruzione sono subordinati alla predisposizione ed approvazione di specifici PUA, di iniziativa pubblica e/o privata, con valenza di Piani di Recupero. Le aree inedificate che i PUA non destineranno ad integrazione degli spazi pedonali o ad attrezzature e servizi pubblici restano inedificabili, con conservazione e/o potenziamento degli impianti privati a verde.
8. In caso di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente, secondo la normativa nazionale vigente.
9. Per le aree scoperte private è prescritta la conservazione delle alberature esistenti ed il divieto di impermeabilizzare le aree stesse: a tal fine non è consentita la realizzazione di parcheggi interrati sottostanti.
(2) modifica/integrazione introdotta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28 marzo 2017, in sede di esame e valutazione delle osservazioni pervenute
Art. 20 - Zona A2: Ambito del tessuto urbano edificato su impianto storico (2) 1. Include gli ambiti costituiti in parte da edificato su impianto storico che non presenta elementi di qualità.
2. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sono consentiti interventi edilizi diretti di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione e la sostituzione edilizia a parità di volume e di unità abitative, con obbligo di migliorare gli elementi di congruenza formale con l’edificato d’impianto storico e di non ridurre la quantità e la qualità del verde.
E’ ammessa la ricostruzione di volumetrie crollate previa documentazione della consistenza e della legittimità delle stesse.
2-bis. Al fine di consentire un migliore utilizzo del patrimonio edilizio esistente, adeguandolo alle contemporanee necessità d’uso funzionali, è consentito, per una sola volta, l’adeguamento igienico-funzionale degli alloggi con un incremento planovolumetrico nella misura massima del 20% del volume preesistente e comunque con una superficie utile non minore di mq 6,00 (per i valori risultanti minori di metri quadrati 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale valore) e non maggiore di 15 mq. L’incremento planovolumetrico dovrà realizzarsi
rispettando le disposizioni in tema di distanze e distacchi. Sarà cura dell’Ufficio Tecnico Comunale monitorare l’utilizzo di tale intervento per evitare a distanza di tempo il riproporsi degli stessi sul medesimo alloggio.
In tutti gli interventi inerenti le categorie di intervento ammesse dovrà porsi adeguata attenzione alle tecniche e ai materiali da utilizzarsi, nonché alle finiture esterne dei fabbricati, che dovranno comunque riferirsi al tessuto edilizio esistente e non dovranno porsi in contrasto con esso; a tal fine il RUEC può dettare precise prescrizioni di merito. (2)
3. In caso di mutamento di destinazione d’uso che comporti una maggiore dotazione di area da destinare a parcheggi in base alla normativa vigente, è consentita la monetizzazione delle relative superfici se dimostrata la adeguata disponibilità di parcheggi di uso pubblico nelle vicinanze (in un raggio di 300 m).
4. Per gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia con modifica di sagoma dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
- distanza dai confini di proprietà: m 5. È ammessa l’edificazione a confine in caso di lotti confinanti inedificati, con divieto di realizzazione di aperture (inclusi i lumi ingredienti) nelle pareti prospicienti l’altrui proprietà;
- distanza minima tra pareti finestrate di edifici prospicienti: m 10. È ammessa l’edificazione in aderenza;
- distanza dalle strade: m 5. È consentito conservare l’allineamento del fronte edificato esistente qualora non risultino particolari esigenze di interesse pubblico (allargamento stradale, realizzazione marciapiede, ecc.).
- altezza massima: in caso di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni; in caso di sostituzioni e ristrutturazioni edilizie l'altezza massima non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico collocati in un intorno di m 50 misurato radialmente dai vertici del fabbricato preesistente e comunque dovrà essere inferiore a m 12. (2)
5. I progetti relativi agli interventi edilizi sopra elencati devono garantire l’armonioso inserimento nel tessuto edilizio ed essere, a tal fine, corredati da elaborati grafici che inquadrino e rappresentino l’immobile nel contesto.
6. Usi consentiti: UR/1, UR/2, UT/1, UT/5, UT/6, UT/8, UT/9, UP/2, UP/4, UTR/1 (2), UTR/4 nonché attrezzature pubbliche o di interesse pubblico. Salvo quanto disposto al successivo comma 8, non sono consentite modifiche di destinazione da usi diversi ad uso residenziale.
7. La ristrutturazione urbanistica è consentita mediante PUA di iniziativa pubblica e/o privata (piani particolareggiati di esecuzione o piani di recupero), estesi all’intero ambito o sottoinsiemi dello stesso di adeguata dimensione, comunque
almeno coincidente con un intero cortile o esteso a un isolato racchiuso fra strade aperte al pubblico transito. E’ facoltà dei privati proporre, in via preliminare, all’amministrazione comunale, un sub-comparto da sottoporre a PUA con valenza di piano di recupero. L’amministrazione comunale approva la proposta preliminare di sub-comparto previa verifica della valenza urbanistica dell’intervento che deve garantire l’equilibrio urbanistico, funzionale e morfologico complessivo. Per incentivare detto intervento è consentito l’aumento della volumetria esistente nel limite massimo del 20% 30% (2), fermo restante il numero complessivo delle unità abitative residenziali.
8. Solo per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PUC, ricadenti in ambiti residenziali sono consentiti i frazionamenti nonché (2) i passaggi di destinazione d’uso nell’ambito della categoria catastale del gruppo “A”, a fronte della corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
(2) modifica/integrazione introdotta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28 marzo 2017, in sede di esame e valutazione delle osservazioni pervenute
Art. 21 - Tessuti urbani di recente formazione
1. I tessuti urbani di recente formazione, conformi alle disposizioni del DM n.
1444 del 2 aprile 1968, comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A), sviluppatisi prevalentemente a partire dalla seconda metà del secolo scorso con funzioni e tipologie non agricole.
2. Gli obiettivi del PUC al fine di accrescere la qualità e la vivibilità degli insediamenti sono:
- la riqualificazione urbanistica da attuare anche con interventi relativi alla riorganizzazione degli spazi pubblici percorribili e al completamento delle aree con nuove attrezzature prevalentemente non edificate;
- il miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali del patrimonio esistente;
- il raggiungimento di una presenza equilibrata di attività tra loro compatibili e complementari.
3. Ai fini dell’attuazione degli interventi mirati al miglioramento degli aspetti edilizi, urbanistici ed architettonici dei tessuti urbani oggi caratterizzati da elementi e forme di criticità e/o degrado edilizio e/o urbanistico, il PUC individua in tali tessuti attraverso la componente programmatico-operativa le aree da sottoporre a ristrutturazione urbanistica con l’obiettivo:
- di incentivare la delocalizzazione delle funzioni produttive inconciliabili con il tessuto residenziale (attività industriali e artigianali, ma anche media e grande distribuzione di vendita) in specifiche aree attrezzate, di
dimensione locale e/o comprensoriale, ubicate in posizioni strategiche rispetto alle principali reti per la mobilità;
- di riconvertire le aree e/o i contenitori dimessi, privilegiando (e prescrivendo in quota parte) la localizzazione di funzioni urbane ed il recupero e/o l’adeguamento degli standards (aree attrezzate per il verde, la fruizione culturale, lo sport ed il tempo libero – anche di scala intercomunale), ponendo la necessaria attenzione alle relazioni (visive e funzionali) con lo spazio urbano in cui si inseriscono, da progettare in un’ottica unitaria ed integrata;
- di incrementare la dotazione di parcheggi pubblici ed ad uso pubblico e pertinenziali, di percorsi e di aree pedonali, nonché gli adeguamenti o l’integrazione della rete stradale.
- di integrare il sistema degli spazi pubblici e dei servizi collettivi;
- di incrementare le aree di verde attrezzato.
Art. 22 – Zona B1: Ambito urbano consolidato saturo ad alta densità (2)(3) 1. Comprende le parti del territorio comunale edificate ad alta densità, con continuità e con presenza significativa di funzioni urbane, a prevalente destinazione residenziale, sviluppatesi prevalentemente nella seconda metà del 1900, non interessate da immobili di valenza storico-artistica.
2. Sono consentite, mediante intervento edilizio diretto sugli edifici esistenti, legittimamente costruiti o condonati, opere di: manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento funzionale, ristrutturazione edilizia, riqualificazione degli spazi scoperti privati e pubblici e integrazione con nuove attrezzature pubbliche. È consentita la trasformazione di coperture piane in coperture inclinate nonché la realizzazione di sottotetti.
3. Al fine di favorire la sostituzione edilizia dei fabbricati multipiano realizzati tra gli anni ’60 e ’70, in epoca antecedente alla normativa antisismica ed all’entrata in vigore del Piano Regolatore Generale del 1986, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume, conservando il sedime e l’altezza precedente.
Per edifici residenziali che necessitano di interventi di adeguamento sismico ubicati in contesti urbani caratterizzati da carenza di servizi privati, l’eventuale intervento di ristrutturazione edilizia comprensivo della demolizione e ricostruzione, può essere assentito anche con un incremento volumetrico, condizionato alla adozione di tecniche costruttive volte alla sostenibilità energetico-ambientale ed alla compensazione della carenza di verde urbano (roof garden), nella misura del massima del 20% anche con incremento dell’altezza preesistente, nei limiti degli alloggi assentibili.
4. Sono consentiti interventi di riqualificazione urbanistica, previa redazione di apposito PUA di iniziativa pubblica e/o privata (o mediante permesso di costruire
convenzionato laddove le caratteristiche dimensionali dell’aera lo permettano), finalizzati a migliorare la sistemazione degli spazi pubblici percorribili, il rapporto fra spazi privati e pubblici e l’assenza di servizi anche privati con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità urbana del patrimonio edilizio esistente, ricorrendo anche ad eventuali premialità volumetriche nella misura del massima del 20%
30% (2) anche con incremento dell’altezza preesistente, nei limiti del numero di alloggi preesistenti.
5. Per i singoli lotti liberi le aree libere (2) ricadenti in tale zona, interclusi nel tessuto edificato, il PUC prescrive la conservazione e l’incremento delle superfici non pavimentate sistemate a verde ed alberate fino ad assicurare una Sp (Superficie permeabile) ≥ 50% Sf (2)(3). In particolare, è prescritta la conservazione dei giardini e degli orti, nonché delle alberature esistenti, con l’obbligo di richiesta preventiva di autorizzazione comunale al taglio di alberature d’alto fusto. Non è consentita la realizzazione di parcheggi interrati sottostanti aree verdi se la copertura del terreno al di sopra del solaio di calpestio risulti di spessore insufficiente alla permanenza della vegetazione esistente, e comunque inferiore a m 1,00.
6. In caso di mutamento di destinazione d’uso che comporti una maggiore dotazione di area da destinare a parcheggi in base alla normativa vigente, è consentita la monetizzazione delle relative superfici se dimostrata la adeguata disponibilità di parcheggi di uso pubblico nelle vicinanze (in un raggio di 300 m).
7. Per gli interventi di ristrutturazione e sostituzione edilizia con modifica di sagoma dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
- distanza dai confini di proprietà: m 5. È ammessa l’edificazione a confine in caso di lotti confinanti inedificati, con divieto di realizzazione di aperture (inclusi i lumi ingredienti) nelle pareti prospicienti l’altrui proprietà;
- distanza minima tra pareti finestrate di edifici prospicienti: m 10. È ammessa l’edificazione in aderenza;
- distanza dalle strade (pubbliche o di interesse pubblico): è consentito conservare la distanza preesistente, anche in caso di soprelevazione. In caso di accertamento, con Delibera di Giunta Comunale, di un’esigenza pubblica connessa alla necessità di allargamento stradale o di realizzazione/ampliamento del marciapiede può essere prescritto un opportuno arretramento dalla strada.
- altezza massima: m 11,00 12,50 (2) ovvero l’altezza legittimamente realizzata del fabbricato preesistente se maggiore.
Nel rispetto dei suddetti parametri, è consentito l’incremento della volumetria esistente nei limiti del 30% fermo restante il numero degli alloggi.
8. Sugli immobili esistenti è consentito l’ampliamento nei limiti del 20% della volumetria preesistente, a parità di unità abitative e nei limiti di altezze e distanze indicate al precedente comma 7.
9. Usi consentiti: UR/1, UR/2, UT/1, UT/5, UT/6, UT/7, UT/8, UT/9, UT/10, UP/2, UTR/1, UTR/4 (2) nonché attrezzature pubbliche o di interesse pubblico. Salvo quanto disposto al successivo comma 11, non sono consentite modifiche di destinazione da usi diversi ad uso residenziale.
10. Nelle aree individuate nelle tavole del PUC, ricadenti in fascia di rispetto RIR, di cui al Dlgs.n.334 del 17 agosto 1999, non sono consentiti interventi che comportino un incremento di carico urbanistico o ampliamenti che determinino un indice di fabbricabilità superiore a 0,5 mc/mq.
11. Solo per i fabbricati esistenti alla data di adozione del PUC, ricadenti in ambiti residenziali Sono consentiti i frazionamenti, nonché i (2) passaggi di destinazione d’uso nell’ambito della categoria catastale del gruppo “A”, a fronte della corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
12. Gli incrementi volumetrici previsti ai commi 7 ed 8 sono applicabili in via alternativa ed una sola volta e non sono cumulabili con altre norme di incentivazione. (2)
(2) modifica/integrazione introdotta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28 marzo 2017, in sede di esame e valutazione delle osservazioni pervenute
(3) modifica/integrazione introdotta in seguito alle osservazioni formulate dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, Delibera del Comitato Istituzionale n. 21 del 17.01.2017, nell’ambito della VAS art. 13 c.5 del D.lgs. 152/2006
Art. 23 – Zona B2: Ambito urbano di completamento del tessuto residenziale a media densità (2)(3)
1. Comprende le aree di edificazione recente, interne al perimetro del centro abitato, che risultano edificate parzialmente e con discontinuità, a media densità, poste a ridosso della parte più strutturata dell'insediamento.
Si tratta di aree in cui sono presenti le infrastrutture di base e c’è una compresenza di insediamenti residenziali e artigianali-commerciali, generalmente prive di attrezzature pubbliche e di spazi collettivi diversi da quelli minimi per la circolazione.
2. In tale zona per gli edifici esistenti, legittimamente costruiti o condonati, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 380/01.
3. Nei lotti liberi, non asserviti in precedenza all’edificazione (salvo che non risulti una volumetria residua realizzabile in considerazione del nuovo indice edificatorio), sono ammessi interventi di nuova edificazione, mediante permesso di costruire convenzionato, secondo i seguenti parametri urbanistici: