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Aggiornamento TRIBUTI LOCALI. Notiziario entionline + Notizie quotidiani dal 2 al 7 febbraio 2015

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SOLUZIONE srl

Servizi per gli enti locali

www.entionline.it

Aggiornamento TRIBUTI LOCALI

Circolare 9 febbraio 2015

Notiziario entionline + Notizie quotidiani

dal 2 al 7 febbraio 2015

(riportiamo le news, di interesse in materia di Tributi Locali, pubblicate nel nostro sito www.entionline.it nella settimana trascorsa)

Agenzia Entrate: partecipazione enti locali al contrasto all’evasione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un articolo del 2 febbraio nel quale ha analizzato quanto vale e come si svolge la partecipazione degli enti locali nella lotta all’evasione fiscale.

Ministero Finanze: chiarimenti sull’IMU terreni montani

Il Ministero delle Finanze ha emanato la risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015, con cui fornisce chiarimenti in merito al nuovo decreto sull’esenzione IMU per i terreni montani.

Anci Emilia-Romagna: chiarimenti per IMU terreni montani

L’Anci Emilia-Romagna ha elaborato la nota prot. 22 del 4 febbraio 2015 con cui fornisce chiarimenti in merito alla scadenza del 10 febbraio per i versamenti IMU sui terreni montani.

Agenzia Entrate: IMU terreni montani

Con un articolo del 4 febbraio l’Agenzia delle Entrate illustra i chiarimenti forniti dal Ministero con la risoluzione 2/DF in merito all’IMU sui terreni montani.

(abbiamo estrapolato i passaggi di maggiore rilievo degli articoli, di interesse per l’ufficio Tributi, pubblicati sui quotidiani nella settimana trascorsa)

Notiziario entionline

Notizie quotidiani

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IMU terreni montani 02/02/2015 - Il Sole 24 Ore

Tutti i terreni classificati come montani dall’Istat, compresi quelli incolti, sono incondizionatamente esenti da Imu. I terreni classificati come parzialmente montani, invece, sono esenti solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da soggetti in possesso della qualifica Iap, iscritti nella previdenza agricola. Tutti gli altri sono imponibili senza condizioni di sorta. Per questi bisogna recarsi alla cassa il 10 febbraio.

Vi è poi una clausola di salvaguardia pensata per tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti sulle regole disposte nel precedente Dm del 28 novembre 2014. Infatti, restano comunque salve - per il solo 2014 - le situazioni di esenzione previste sulla base della disciplina ora soppressa. Queste riguardano:

i terreni posti ad altitudine della casa comunale maggiore di 600 metri e oggi classificati come parzialmente montani;

i terreni posti ad altitudine della casa comunale compresa tra 281 e 600 metri in possesso di soggetti Iap e coltivatori diretti e oggi classificati come collinari.

Il Dl 4/2015, inoltre, riprendendo una indicazione del precedente decreto ministeriale, precisa che l’esenzione relativa ai terreni parzialmente montani opera anche per quelli concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti o a soggetti Iap. Si tratta di accertare se questa estensione dell’esonero riguardi tutti i terreni agricoli parzialmente montani, da chiunque posseduti, o solo quelli posseduti dai soggetti qualificati. La lettera della norma non aiuta, poiché potrebbe essere utilizzata a favore di entrambe le tesi. Nel dubbio - in attesa di chiarimenti ufficiali - conviene attenersi all’interpretazione più rigorosa, secondo cui il requisito del possesso da parte dei soggetti qualificati deve sussistere sempre. Il requisito della conduzione, peraltro, deve risultare da atti scritti o da documenti previsti a fini amministrativi dalla disciplina di settore.

Si è posto anche il problema se l’esenzione dei medesimi terreni parzialmente montani riguardi solo le quote di possesso dei soggetti qualificati oppure se sia sufficiente una sola quota di possesso in capo a tali soggetti, unitamente alla conduzione del terreno, per estendere l’agevolazione a tutti i comproprietari. Tanto, richiamando i precedenti della Corte di cassazione (sentenza 15566/2010) in materia di tassazione come terreni agricoli delle aree edificabili possedute da imprenditori agricoli a titolo principale. In questa situazione, non resta che verificare l’orientamento dei giudici, poiché la formulazione letterale della norma non pare suffragare una simile interpretazione estensiva.

Da ultimo, vi è la questione dell’aliquota da applicare. Il chiaro disposto del comma 692 della legge di stabilità 2015 prevede la seguente alternativa secca:

il Comune ha una aliquota adottata espressamente per i terreni agricoli, ed allora si applica quella;

il Comune non ha una aliquota specifica ed allora si applica il 7,6 per mille, e cioè l’aliquota base di legge, a prescindere dall’aliquota ordinaria decisa dall’ente.

Luigi Lovecchio

IMU e risoluzione leasing 02/02/2015 - Il Sole 24 Ore

Nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento del conduttore al versamento dei canoni, la società locatrice torna ad essere soggetto passivo ai fini Imu (e Ici per il passato). Indipendentemente dalla mancata riconsegna dell’immobile. La Ctp di Bergamo 759/8/2014 offre così il proprio contributo a un dibattito interpretativo che, a causa della grave situazione economica, ha ormai assunto dimensioni significative.

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La sentenza 759/8/2014 non attribuisce rilevanza né alle istruzioni al modello di dichiarazione Imu 2012 (secondo cui la presentazione della dichiarazione nel caso di specie deve avvenire entro 90 giorni dalla riconsegna del bene alla società di leasing, come da apposito verbale di riconsegna) né a quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 in materia di Tasi.

Ai fini di quest’ultimo tributo l’articolo 1, comma 672, della legge 147/2013 stabilisce, infatti, che «per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna». Secondo i giudici bergamaschi, questa disposizione - peraltro riferita a diverso tributo - non avrebbe natura interpretativa ma innovativa.

Lo stesso elemento, invece, a maggio scorso aveva fatto concludere la Ctp Treviso (con sentenza 392/2/2014) a favore del rimborso dell’Imu versata dalla società locatrice, non potendo uno stesso tributo (la “teorica” Iuc, imposta unica comunale formata da Imu, Tasi e Tari) ammettere al proprio interno regole incoerenti a fronte della medesima situazione concreta. L’importanza della posta in gioco e la presenza di motivi per fondare entrambe le tesi lasciano prevedere che il contenzioso proseguirà, presumibilmente fino in Cassazione.

Giorgio Gavelli

Imu terreni montani 02/02/2015 - Italia Oggi

Sia per il 2014 che per il 2015, sono esenti dall'Imu:

a) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco Istat;

b) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat;

c) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e da essi concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In base alla «clausola di salvaguardia» che fa temporaneamente salve le esenzioni previste dal dm di novembre, per il solo 2014 sono comunque esenti anche le seguenti fattispecie:

a) i terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati i comuni con altitudine superiore a 600 metri (anche se non inclusi nell'elenco Istat);

b) i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell'elenco Istat);

c) i terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell'elenco Istat);

g) i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina.

Matteo Barbero IMU terreni montani 03/02/2015 - Il Sole 24 Ore

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Dal 2015 scompare l'esenzione dall'Imu per i terreni a proprietà collettiva indivisibile. Lo afferma l'Anci Emilia Romagna con una circolare diffusa ieri, che chiarisce i diversi dubbi applicativi sorti sull'adempimento del prossimo 10 febbraio per i terreni ex montani.

La nuova fattispecie di esonero, introdotta nel 2014 e nota ai comuni per l'adempimento imposto dalle Finanze con decreto del luglio 2014, è stata infatti abrogata. Il Dl 4/2015 ha comunque confermato l'esenzione per il 2014, ma con qualche imprecisione che imporrebbe un intervento del legislatore in sede di conversione del decreto.

In primo luogo sorge il dubbio sull'aliquota da utilizzare per i terreni che insistono nei comuni parzialmente esenti, considerato che in moltissimi casi non esiste un'aliquota specifica, quindi andrebbe utilizzato il 7,6 per mille, come previsto dal comma 692 della legge di stabilità 2015. Sul punto l'Anci regionale sostiene che l'aliquota ordinaria fissata dall'ente può rappresentare l'aliquota specifica adottata per i terreni agricoli. Una diversa interpretazione porterebbe all'assurda conseguenza di assoggettare ad aliquote diverse i terreni che ricadono sul territorio del medesimo Comune. Resterebbe comunque da capire se i tagli "compensativi" ai Comuni siano stati effettivamente quantificati in base all'aliquota standard.

Un'altra questione riguarda gli importi minimi di versamento, poiché l'adempimento di febbraio potrebbe riesumare i versamenti di dicembre bloccati dalla soglia minima. In particolare, se il contribuente non ha integralmente versato l'imposta dovuta per il 2014 - ad esempio 10 euro dovuti per un fabbricato ma non versati in presenza di un importo minimo deliberato dal comune pari a 12 euro - e deve ora versare 60 euro per terreni non più esenti, in tal caso l'importo complessivamente dovuto il 10 febbraio è pari a 70 euro.

Giuseppe Debenedetto

Imu terreni montani 03/02/2015 - Italia Oggi

L'esenzione Imu per i terreni agricoli parzialmente montani si applica anche se gli immobili vengono dati in affitto o in comodato, a condizione che i titolari dei terreni abbiano la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. E' questa l'interpretazione che si ricava dalla lettura dell'articolo 1, comma 2, del dl 4/2015, che ha ridisegnato le agevolazioni sull'Imu agricola, la cui formulazione non chiara ha creato dubbi e incertezze nelle amministrazioni comunali.

Alla luce del dettato normativo, però, nonostante la formulazione della disposizione de qua generi qualche dubbio, si ritiene che il titolare del terreno per fruire dell'esenzione debba possedere i requisiti soggettivi di coltivatore o iap. Altrimenti, l'agevolazione verrebbe estesa anche a coloro che non svolgono per professione abituale l'attività agricola e che non ritraggono da essa la loro fonte esclusiva o principale di reddito. Non a caso l'articolo 1, comma 2, per assicurare i benefici fiscali agli affittuari o comodatari, richiama i terreni di cui al comma 1 lettera b), vale a dire a «quelli posseduti» da coltivatori diretti e iap.

Il trattamento agevolato sui terreni non è più limitato alle persone fisiche, ma si estende anche alle società agricole. Per la qualificazione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale occorre fare riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 e non più, come avveniva per l'Ici, all'articolo 58 del decreto legislativo 446/1997.

Quest'ultima norma qualificava coltivatori diretti e imprenditori agricoli solo le persone fisiche e escludeva le aziende agricole.

Sergio Trovato

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Imposta pubblicità insegne e frecce direzionali 04/02/2015 - Il Sole 24 Ore

In questi giorni è tornata di attualità l'annosa questione riguardante la corretta determinazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, realizzata con pre-insegne e frecce direzionali, da aziende diverse e collocate su un unico pannello. Il dubbio è se il calcolo dell'imposta deve essere effettuato in base a ciascuna delle pre-insegne corrispondenti alle diverse aziende pubblicizzate e non alla complessiva superficie della figura geometrica piana contenuta nel mezzo pubblicitario cumulativo.

Al riguardo è opportuno preliminarmente richiamare l'articolo 7, comma 1, del Dlgs n. 507 del 1993, ai sensi del quale l'imposta di pubblicità si determina in base alla superficie delle minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 252 del 2012, ha stabilito il principio che in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'articolo 7, comma 1, del Dlgs n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Sul punto, tuttavia, è intervento, con nota interpretativa del 7 luglio 2014 prot. n. 19899, il ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, dichiarando che la citata sentenza della Corte di Cassazione per nulla attiene alla determinazione e liquidazione dell'imposta, ma al caso diverso in cui si manifesti un inadempimento, con conseguente necessità di procedere con distinte quantificazioni a seconda dei soggetti solidalmente responsabili.

A parere del ministero, la corretta applicazione della norma in commento, in linea con le altre disposizioni recanti la disciplina dell'imposta sulla pubblicità conduce, invece, a considerare, come già affermato nella risoluzione n. 262/E del 1995, unitariamente il gruppo segnaletico nel caso in cui unico sia il soggetto che abbia la disponibilità dell'impianto e che, quindi, la superficie imponibile sia quella occupata dall'intero impianto.

L'Anacap, con nota del 20 gennaio 2015 n. 8, ha ritenuto di porre in evidenza che il criterio ermeneutico seguito dalla Suprema Corte, nella formulazione della sentenza n. 252 del 2012, è stato quello di evitare una illogica e illegittima estensione a ciascuna azienda, la cui pubblicità sia presente su un unico pannello pubblicitario, dell'intera obbligazione impositiva e garantire, d'altro canto, che ciascuna impresa corrisponda un tributo calcolato in base alla superficie pubblicitaria dalla stessa effettivamente utilizzata, conformemente al dettato normativo del menzionato articolo 7 del Dlgs 507/1993.

Claudio Carbone

Imu terreni montani 04/02/2015 - Il Sole 24 Ore

Per i terreni affittati nei territori parzialmente montani, l’esenzione da Imu si applica anche a quelli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) concessi in affitto ad altri soggetti aventi la medesima qualifica. Lo conferma la risoluzione n.2/DF del 3 febbraio 2015.

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In vista della scadenza del 10 febbraio 2015, in ordine al saldo Imu per l’anno 2014, i proprietari dei terreni devono consultare il sito internet dell’Istat. Risultano esenti dall’imposta:

• i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (lettera «T»);

• i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e Iap, disicplinati all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (lettera «P»).

Di conseguenza per i terreni agricoli che ricadono nei Comuni non montani (lettere «NM») l’Imu è dovuta da chiunque.

Per il calcolo dell’imposta valgono le regole ordinarie; il ministero delle Finanze, con la risoluzione di ieri ha confermato l’applicazione dell’aliquota dello 7,6 per mille, a meno che i Comuni non abbiano previsto aliquote specifiche per i terreni agricoli.

L’articolo 1, comma 2 del Dl 4/2015 stabilisce, inoltre, che per i terreni agricoli situati nei Comuni parzialmente montani, l’Imu non è dovuta nel caso di concessione degli stessi in comodato o affitto a coltivatori diretti o a Iap iscritti nella previdenza agricola; la norma fa riferimento alla precedente lettera b) la quale considera i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli in possesso delle relative qualifiche. La norma ripete la disposizione già contenuta nel Dm del 28 novembre 2014 con l’aggiunta anche delle parole «posseduti e condotti».

Il ministero ha confermato questo principio con la risoluzione in esame. A nostro parere il beneficio viene usufruito nell’ambito delle famiglie di coltivatori diretti nelle quali talvolta i terreni sono di proprietà di persone in possesso delle qualifiche, ma la conduzione (partita Iva) è intestata ad altre; oppure nel caso, molto frequente, in cui i proprietari conducono il fondo agricolo in società semplice. Nella fattispecie, il proprietario coltivatore diretto non paga l’Imu anche se la conduzione è intestata ad altro soggetto.

Quindi, non si condivide l’affermazione contenuta nella risoluzione 2/2015 laddove viene precisato che un coltivatore diretto o uno Iap che affitta i terreni ad altri soggetti aventi la medesima qualifica debba a sua volta avere i terreni in conduzione per mantenere la propria qualifica. Infatti, un coltivatore diretto può essere tale anche se coadiuvante in una impresa appartenente a un altro coltivatore diretto.

Per i terreni situati nei Comuni parzialmente montani, l’esenzione è riservata ai contribuenti in possesso delle qualifiche professionali di coltivatore diretto o Iap.

Nell’ipotesi in cui il terreno sia in comproprietà di più persone, fra cui alcune in possesso delle qualifiche professionali e altre no, l’imposta municipale risulta dovuta solo dai comproprietari sprovvisti della qualifica, in base alla loro percentuale di possesso.

In una situazione analoga, con riferimento alle aree edificabili che hanno un trattamento diverso a seconda che il proprietario abbia le qualifiche agricole (la base imponibile Imu si determina con la rendita catastale e non con il valore di mercato), l’agenzia del Territorio con la circolare n. 3/2012 ha ribadito che se il terreno edificabile in comproprietà con un coltivatore diretto o Iap e coltivato da questi ultimi, viene tassato su base catastale per tutti i comproprietari. Tuttavia appare eccessivo estendere questa regola anche ai terreni parzialmente montani che condurrebbe alla esenzione totale qualora un comproprietario avesse le qualifiche professionali.

Gian Paolo Tosoni

Aliquota IMU terreni montani 04/02/2015 - Il Sole 24 Ore

Mentre si avvicina la scadenza del 10 febbraio, con la risoluzione 2/2015 diffusa ieri il dipartimento Finanze offre due chiarimenti importanti sulle nuove regole scritte nel Dl

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4/2015, il decreto approvato in extremis dal Governo che oltre alla “proroga della proroga” ha cambiato i parametri per distinguere chi paga e chi evita questa problematica imposta.

In fatto di aliquote, l’analisi del ministero dell’Economia rimanda al comma 692 dell’ultima legge di stabilità (legge 190/2015), dove si legge che l’imposta è calcolata in base alle aliquote standard (7,6 per mille) tranne quando i Comuni abbiano «approvato per i detti terreni specifiche aliquote». La regola è chiara (si veda anche Il Sole 24 Ore del 5 gennaio), ma sulla «specifica aliquota» si è comunque accesa una battaglia interpretativa che il ministero risolve con le istruzioni di ieri. L’aliquota è «specifica» solo se deliberata ad hoc per i terreni, altrimenti il riferimento è al parametro standard del 7,6 per mille.

Le aliquote, generalmente più alte, scelte dai Comuni per la categoria «altri immobili», non sono «specifiche», e quindi non si applicano ai terreni. La questione riguarda la maggioranza dei 4mila Comuni in cui si paga l’Imu agricola: le delibere, in genere, prevedono infatti una serie di aliquote su misura (per esempio per le case concesse in comodato, quelle in affitto a canone concordato o libero, e così via) e poi assegnano l’aliquota «ordinaria», spesso al 10,6 per mille o comunque vicina a questo limite, agli

«altri immobili». In questa categoria rientrerebbero anche i terreni, ricaduti in ambito Imu dopo il cambio delle regole, ma per attenuare un po’ il colpo la legge chiede appunto che l’aliquota sia «specifica».

Nell’ampia maggioranza dei casi, quindi, si pagherà applicando il 7,6 per mille, perché un’aliquota «specifica» per i terreni è possibile solo nei Comuni in cui una parte dei terreni già pagavano l’Imu prima della “riforma”. Si tratta dei Comuni «parzialmente delimitati», quelli cioè nei quali una parte del territorio era considerato montano, quindi esente, e un’altra parte era ritenuta invece imponibile.

Nel nuovo sistema si incontra una categoria simile, vale a dire quella dei 652 Comuni

«parzialmente montani» (nel bailamme dei parametri, i vecchi «parzialmente delimitati» e i nuovi «parzialmente montani» non coincidono). A loro si rivolge il secondo chiarimento contenuto nella risoluzione di ieri. Nei «parzialmente montani», la nuova Imu esenta i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, e nel Dl 4/2015 (articolo 1, comma 2) si spiega che l’esenzione si applica «anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto» a coltivatori e Iap. Se il proprietario non ha questa qualifica, spiega però il dipartimento Finanze, l’esenzione non scatta, con una lettura restrittiva che sembra coerente con l’architettura dell’imposta (l’Imu è a carico dei proprietari, quindi le regole dipendono dalla loro condizione) ma rende praticamente inutile il comma su comodati e affitti.

Gianni Trovati

Imu terreni montani - Emendamenti 04/02/2015 - Italia Oggi

Equiparare la collina povera alla montagna. Se non dall'anno d'imposta 2014, almeno dal 2015. E confermare anche per il 2015 l'esenzione Imu per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina. Il dl 4/2015, infatti, riconosce il bonus solo per il 2014, lasciando intendere che questi terreni diventeranno soggetti a imposizione a partire da quest'anno. Sono queste le direttrici entro cui si muoveranno le proposte emendative al decreto legge sull'Imu agricola che ieri, con la relazione del relatore Federico Fornaro, ha iniziato l'iter parlamentare in commissione finanze del senato.

Francesco Cerisano

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Notifiche a società cessate 05/02/2015 - Il Sole 24 Ore

La notifica dell’avviso di accertamento potrà essere effettuata presso l’ultimo domicilio fiscale della società nonostante la cancellazione della società e sebbene siano trascorsi cinque anni. Con la conseguenza che, normalmente non trovandovi nessuno, si potrà procedere con la notifica agli irreperibili assoluti, come disciplinata dall’articolo 60, lettera e) del Dpr 600/1973 (deposito e affissione del relativo avviso nella casa comunale con perfezionamento della notifica negli otto giorni successivi).

Questo, in sintesi, sembra il pensiero dell’agenzia delle Entrate espresso in occasione di Telefisco 2015 sugli effetti sul piano della notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, per effetto della novella portata dall’articolo 28 del Dlgs 175/2014.

In base alla norma, ai fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ex articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Ebbene, ad avviso dell’Agenzia ciò non può che significare che, anche ai fini della notificazione degli avvisi di accertamento, l’effetto dell’estinzione, e quindi anche il venir meno del domicilio fiscale, si potrà produrre solo dopo cinque anni dalla cancellazione.

Andrea Carinci - Dario Deotto

Imu terreni montani 05/02/2015 - Il Sole 24 Ore

Non è dovuta l'Imu per i terreni di collina e di montagna che sarebbero stati esenti in virtù del decreto dell'Economia e delle Finanze 28 novembre 2014 ancorché siano divenuti soggetti ad imposta per effetto dell'applicazione delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 4/2015. Infatti il decreto legge, che ha prorogato al 10 febbraio 2015 il termine per il versamento dell'Imu per il 2014 e che ha sostituito il criterio altimetrico con la classificazione dei Comuni predisposta dall'Istat, contiene una clausola di salvaguardia che rende applicabili le eventuali esenzioni contenute nel Dm del 28 novembre 2014.

Queste esenzioni si applicano solo per il 2014.

Si pensi, ad esempio, al caso di un terreno, collocato in un comune al di sopra dei 600 metri che risulta nell'elenco Istat come parzialmente montano: tale terreno, in virtù delle disposizioni contenute nel decreto 4/2015 è soggetto a Imu, ma non lo sarà solo dal 2015 e non per il 2014, in quanto, in base al Dm 28 novembre 2014, sarebbe stato esente.

In altri casi, questa clausola potrebbe anche consentire ad alcuni soggetti di chiedere il rimborso di quanto pagato e non dovuto. È il caso, ad esempio, di un coltivatore diretto o di un imprenditore agricolo professionale proprietario di un terreno collocato in Comune di altitudine inferiore a 280 e classificato dall'Istat come parzialmente montano: qualora nel 2014 il coltivatore/imprenditore avesse già provveduto al versamento dell'Imu, avrebbe diritto a chiederla a rimborso poiché, applicando le disposizioni contenute nel Dl 4/2014, non risulta più dovuta.

Ma i comuni dovranno predisporre i rimborsi anche per i terreni situati nei comuni parzialmente montani che secondo la precedente disciplina erano soggetti a Imu a seconda della loro collocazione. Quindi il proprietario, ancorché in possesso delle qualifiche professionali agricole, nel 2014 può aver pagato l'Imu se il terreno agricolo fosse situato in una zona “imponibile”. Con la nuova norma nei comuni parzialmente montani è la qualifica professionale del proprietario che “qualifica” l'esenzione .

Un’ altra esenzione confermata per l'anno 2014 riguarda i terreni non ricadenti in zone montane ad immutabile destinazione agricola a proprietà collettiva indivisibile (compendio unico, articolo 7 del Dlgs 9/2004).

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Gian Paolo Tosoni

IMU terreni montani 05/02/2015 - Il Sole 24 Ore

Con la risoluzione 2/Df il ministero dell'Economia ha chiarito alcuni dubbi interpretativi, soprattutto con riferimento ai contribuenti che possono beneficiare dell'esenzione nei comuni parzialmente montani.

Per quanto attiene l'aliquota, la legge di stabilità per il 2015 dispone che nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto di esenzione, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base del 7,6 per mille, «a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote».

Mentre è pacifico che occorre utilizzare l'aliquota di base nei Comuni dove l'esenzione operava sull'intero territorio comunale, qualche dubbio rimane per i Comuni parzialmente esenti, nei quali c'erano terreni esenti e terreni assoggettati. Il dubbio deriva dal fatto che la circolare 2/Df, pur non citando espressamente questa tipologia di Comuni, sembra ritenere che anche per questi non si possa utilizzare l'aliquota ordinaria prevista “per gli altri immobili”, in quanto non specifica per i terreni agricoli.

È evidente che se questa fosse la tesi ministeriale essa sarebbe palesemente illegittima, in quanto, da un lato, il Comune non è tenuto ad applicare aliquote specifiche per ciascuna fattispecie imponibile e, dall'altro lato, vi sarebbe l'assurda conseguenza che all'interno dello stesso Comune vi sarebbero terreni assoggettati ad aliquota ordinaria (quelli precedentemente non esenti) e terreni assoggettati ad aliquota di base. Pertanto, si ritiene che in questi Comuni anche l'aliquota ordinaria possa legittimamente essere considerata aliquota specifica adottata per i terreni agricoli.

Nel caso di terreni iscritti in catasto come incolti, senza reddito dominicale, si ritiene che nulla è dovuto in quanto è impossibile determinare la base imponibile.

Entro martedì 10 occorre versare “l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014”; in F24 si utilizza il codice tributo 3914. Questo, implica che nel caso in cui il contribuente non abbia versato il saldo 2014, pari ad esempio a 5 euro, perché inferiore all'importo minimo di versamento, ed ora occorra versare 20 euro per i terreni agricoli, l'importo da corrispondere il 10 febbraio sarà di 25 euro. Se l'importo dovuto per i terreni è invece di 5 euro, allora non occorrerà versare alcunché, sempre che l'importo minimo fissato dal comune sia pari ad euro 12.

Pasquale Mirto

Tariffe Tarsu alberghi 05/02/2015 - Italia Oggi

Le tariffe Tarsu degli alberghi devono essere più elevate rispetto a quelle delle civili abitazioni perché è un dato di comune esperienza che producono più rifiuti, nonostante la legge preveda che in linea di massima dovrebbero rientrare nella stessa categoria.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 540 del 14 gennaio scorso. Al principio più volte affermato dai giudici di legittimità, però, non si sono allineate le commissioni tributarie, che continuano a ritenere illegittima la diversificazione delle tariffe tra alberghi e abitazioni.

Per i giudici di legittimità, «la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza». Non cambia, dunque, la posizione della Cassazione sulle tariffe Tarsu degli alberghi. I gestori delle attività alberghiere si devono rassegnare a pagare un conto più salato rispetto alle utenze domestiche.

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Sergio Trovato

Ici-Imu e unità collabenti 06/02/2015 - Italia Oggi

Le unità collabenti sono tassate ai fini Ici in base al valore dell'area fabbricabile che sottintende l'immobile su cui insistono, anche nel caso in cui si riferiscono ad immobili soggetti al vincolo dei beni culturali.

Questo è il senso di due sentenze della Commissione tributaria regionale di Firenze nn. 26- 27 del 9 gennaio 2015 relativo ad un giudizio che vedeva opposto un ente locale che aveva accertato una società immobiliare in base al valore dell'area degli immobili collabenti.

Va preliminarmente rilevato, pur non essendo oggetto del contenzioso di cui riferiamo, che i profili che riguardano l'Imu (imposta municipale propria), che come è noto è succeduta all'imposta comunale sugli immobili, sono essenzialmente sovrapponibili al caso in esame.

Vale la pena di riassumere la questione su cui dibattiamo, che riguarda in sintesi l'inquadramento ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (cosiddetta Ici), dei fabbricati iscritti, ai fini delle risultanze catastali, come categoria F/2, cioè le cosiddette unità collabenti; il tema riguarda anche le unità in corso di definizione (categoria F/4) che possono essere accomunate a quelle collabenti, per la stretta analogia (stesso inquadramento, assenza di rendita catastale ecc.) che presentano queste tipologie di immobili.

Se teniamo presente le tabelle delle categorie catastali, tali fabbricati, vengono descritti come «Unità collabenti» (diroccate, in disuso, ruderi, non utilizzate) e sono prive di rendita catastale.

La tesi che sottintende alla decisione dei giudici fiorentini è quella per cui non è sufficiente sostenere che essi, per il solo fatto di non presentare la rendita non siano soggette all'Ici, in quanto il presupposto dell'imposta è quello dell'art. 2 del dlgs 504/1992 (legge istitutiva dell'imposta Ici), la quale prescrive che è soggetta all'imposta «l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano».

Nelle fattispecie in esame, dato che l'inserimento dei fabbricati e delle aree in categoria F, è stata mantenuta per lungo tempo senza effettuare interventi edilizi, è obbligo del contribuente richiedere in capo a pochi mesi un nuovo accatastamento più consono, tenuto appunto conto anche delle caratteristiche dei beni e del fatto che la categoria F concerne immobili su cui si sta effettivamente effettuando interventi di recupero o di manutenzione straordinaria. Se invece su tali immobili di categoria F non sono in atto questi interventi di recupero, la permanenza di tale accatastamento nella categoria cennata non è permessa e quindi è di fatto illegittima.

Difatti, come ricorda l'Agenzia del territorio, in numerose sue circolari, anche recenti, l'assegnazione della categoria catastale F ha natura transitoria, e non deve essere utilizzata dai contribuenti per lungo tempo, per consentire indebiti risparmi di imposta, data l'assenza di rendita catastale per tali immobili.

La particolare circostanza della sentenza in commento è riferita anche, ma non solo, agli immobili soggetti al vincolo dei beni culturali di cui alla legge n. 1089/1939 poi trasfusa nel successivo Testo unico dei beni culturali (v. artt. 10 e 12 del dlgs 22/1/2004, n. 42).

In tali fattispecie, l'inserimento nella categoria delle unità collabenti degli immobili soggetti a vincolo fa sì che l'imposizione ai fini Ici, non segua le regole poste dall'art. 2 comma 5 del dl 23/1/1993 n. 16 vigente al tempo (e cioè la tassazione «sulla base della minore della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni»), dato che essa attiene ai soli immobili censiti in una delle categorie catastali ad essere relative (cioè le categorie A), ma non riguarda i beni classificati come «F» (cioè unità

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collabenti), che sono chiamati «Immobili a destinazione speciale o particolare», e dunque non possono essere definiti abitazioni quali sono invece le categorie «A» del raggruppamento catastale.

Duccio Cucchi

Istat e Imu terreni montani 06/02/2015 - Il Sole 24 Ore

Con un comunicato l’Istat prova a mettere i puntini sulle “i” e si difende dalle notizie che

«imputano all’Istat la classificazione dei Comuni montani utilizzata per la quantificazione dell’Imu». Quella che suddivide i Comuni in base al “grado di montanità” «non è una classificazione Istat - spiega l’Istituto - ma l’esito dell’applicazione dell’articolo 1 della legge 991/1952».

L’elenco è stato stilato dall’Uncem (Unione nazionale Comuni comunità enti montani) e trasmesso all’Istat, che lo ha incluso tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali.

L’elenco, spiega l’Istat, avrebbe dovuto essere aggiornato dalla commissione censuaria centrale istituita presso il ministero delle Finanze, che aveva il potere di includere tra i territori montani anche Comuni che, in deroga alle condizioni standard (previste dalla legge 991/1952), fossero già classificati come montani dal catasto agrario o danneggiati da eventi bellici o appartenenti a comprensori di bonifica montana.

Nel 1990, ricorda l’Istat, la legge n.1 42 ha abrogato gli articoli 1 e 14 del provvedimento del 1952 «impedendo di fatto la possibilità di rivedere e aggiornare tale classificazione».

Se, dunque, un Comune non è incluso tra quelli considerati “montani” o “parzialmente montani” non è colpa dell’Istat.

Fr. Mi.

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