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Come farsi pagare una fattura insoluta

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Come farsi pagare una fattura insoluta

Autore: Redazione | 15/10/2021

Cliente non paga: ecco i consigli e i trucchetti per recuperare il credito.

Il problema principale di molti artigiani, professionisti o piccole imprese è farsi pagare dai propri clienti. La legge – si sente spesso dire in giro – tutela i debitori;

in realtà, è solo poco garantista nei confronti del creditore non prevedendo

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adeguate cautele contro l’inadempimento. Non c’è da meravigliarsi: il nostro Codice è stato scritto in un’epoca in cui la stretta di mano valeva più di qualsiasi contratto e dunque il problema era meno sentito. Oggi, invece, anche i migliori imprenditori hanno qualche scheletro nell’armadio mentre la crisi del mercato viene spesso utilizzata come scusa per procrastinare i pagamenti.

Ed allora come farsi pagare una fattura insoluta? Potremmo risolvere la questione suggerendo ciò che ogni buon avvocato dice in questi casi: bisogna chiedere un decreto ingiuntivo al tribunale per poi pignorare i beni del debitore. Ma così facendo rischieremmo di non dare un consiglio pratico al lettore che, il più delle volte, vorrebbe evitare i costi e i tempi di un processo. Ecco allora alcuni suggerimenti che potrebbero sbloccare la situazione.

Recupero crediti: è necessario emettere la fattura?

La prima domanda che il creditore si pone è se sia necessario emettere la fattura per recuperare i propri crediti. Sappiamo che con la fattura bisogna anticipare le tasse allo Stato anche se non si è riscosso ancora l’importo. Invero, la fattura è utile solo se sono falliti tutti i tentativi bonari di recupero del credito e il creditore, che intende agire in tribunale, non ha alcun documento che dimostri l’esecuzione della prestazione: un contratto, una nota d’ordine, una lettera firmata dal cliente con cui questi chiede una dilazione del pagamento o uno sconto.

La legge stabilisce che se si vuole saltare il processo vero e proprio e ottenere comunque un provvedimento del giudice di condanna nei confronti del debitore – il cosiddetto decreto ingiuntivo – è necessario presentare una «prova scritta» del proprio credito. E questa prova scritta, appunto, se non è un contratto o un’ammissione del debito firmata dal cliente, è la fattura.

Dunque la fattura, seppure non indispensabile, serve a tagliare i tempi per il recupero degli importi.

Ma prima di arrivare alla fattura ci sono ancora alcune strade da seguire.

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La diffida

La legge non impone di inviare una diffida al debitore prima che si possa agire nei suoi confronti, né tantomeno richiede che questa sia firmata da un avvocato.

Tuttavia, una richiesta formale, fatta per iscritto, potrebbe avere un effetto persuasivo, specie se spedita con una raccomandata a.r o con la pec e con l’intestazione di uno studio legale. Una intimazione del genere lascia ben intendere al debitore che, scaduto il termine in essa indicato, verranno avviate le procedure giudiziali, con ulteriore aggravio di costi a suo carico (comprese le spese legali).

Insomma, è bene mettere ben in evidenza che l’importo potrebbe lievitare sensibilmente.

Bisogna aprire una parentesi proprio con riguardo al termine concesso al debitore per pagare ed indicato nella lettera. Sebbene il Codice civile stabilisce che la lettera di messa in mora debba indicare non meno di 15 giorni, la Cassazione ha detto che è possibile lasciare un tempo inferiore in base alla natura, all’entità e alla complessità della prestazione. Quindi, il termine per versare una somma di denaro non troppo elevata per le condizioni del debitore può ben essere fissato in 5 giorni lavorativi.

E se invece della raccomandata si è inviato una e-mail o un sms? È bene sapere che tali forme di comunicazione sono atipiche, non prese in considerazione dalla nostra legge e, dunque, non hanno valore legale se disconosciute dalla controparte (in pratica, il debitore potrebbe dire di non aver mai ricevuto nulla). In realtà, la giurisprudenza si sta gradatamente adattando a tali mezzi di comunicazione, riconoscendo loro validità nei limiti in cui il debitore non riesca a dimostrare concretamente di non aver mai aperto il messaggio, cosa impossibile se questi ha risposto!

Ribadiamo però quanto detto sopra: una raccomandata viene presa sempre più seriamente di un messaggino sul cellulare. Ed in più la raccomandata ha un indubbio vantaggio: quello di interrompere i tempi di prescrizione. Anche se il credito da una prestazione contrattuale si prescrive in 10 anni (salvo per i professionisti che si prescrive in 3), è pur vero che, ogni volta che si diffida il debitore, il termine inizia a decorrere nuovamente da capo e, quindi, si dispone di più tempo per procedere legalmente nei suoi confronti.

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L’ammissione del debito

Se c’è una cosa che potrebbe fare la differenza è un documento scritto dal debitore con cui questi, implicitamente o esplicitamente, riconosca il proprio debito. Difatti, una prova di questo tipo consente di ottenere dal giudice – nell’ipotesi in cui si sia costretti ad agire in via giudiziale – un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: significa che, a differenza della regola generale che assegna al debitore 40 giorni di tempo per pagare, in tal caso invece il pagamento dovrà avvenire subito.

Ma visto che difficilmente si potrebbe avere una simile confessione dal debitore, questo documento potrebbe ben essere “indotto” con uno stratagemma. Ad esempio, se il debitore dovesse chiedere telefonicamente più tempo per pagare o uno “sconticino”, il creditore potrebbe dichiararsi disposto ad accettarlo purché tale proposta gli venga fatta per iscritto. Così, se il debitore cade nel tranello, quello scritto è il tacito riconoscimento di un debito: nessuno infatti chiede una dilazione di pagamento su un debito che disconosce.

La registrazione

A volte, il problema dei crediti è la prova. Senza una prova scritta, infatti, non solo non si può ottenere il decreto ingiuntivo ma anche il processo ordinario risulta più complicato. Come dimostrare allora il proprio credito? Si possono chiamare testimoni che attestino di aver visto eseguire la prestazione a fronte della quale è stata poi emessa una fattura. Ma quando questi non siano disponibili, allora è ben possibile utilizzare lo smartphone. Con il cellulare si può ad esempio registrare una conversazione con il debitore in cui questi ammetta il proprio debito; è infatti legale la registrazione di un dialogo, fatta all’oscuro dell’altra parte, a condizione che non si sia in casa o nell’ufficio di quest’ultima. Oppure è possibile fare un video mentre si sta svolgendo la prestazione stessa.

Questi file possono poi essere usati come prova documentale nel processo.

La cambiale o l’assegno postdatato

Può capitare che il debitore voglia pagare ma non possa farlo per incapacità e che, tuttavia, si renda disponibile a firmare una carta a garanzia dell’adempimento. In

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questo caso, il creditore potrà proporgli di sottoscrivere una cambiale o un assegno postdatato. In verità, l’assegno postdatato non è un mezzo regolare di pagamento: esso infatti non può essere riscosso prima della data in esso riportato, salvo regolarizzare l’imposta di bollo. Ma appunto, una volta decorso il tempo, esso equivale a una cambiale.

Il vantaggio di questi due titoli di credito è che consentono al creditore di agire contro il debitore inadempiente senza dover né fare causa né richiedere un decreto ingiuntivo, ma procedendo direttamente con il pignoramento dei suoi beni.

La mediazione

Per il recupero dei crediti fino a 50mila euro, prima di rivolgersi al giudice è necessario avviare una procedura di mediazione: si tratta di una sorta di tentativo di conciliazione che viene svolto dinanzi a un organismo privato, in cui le parti si incontrano, seguite da un mediatore, per trovare un accordo. Se l’accordo viene siglato, esso ha valore di una sentenza.

Nel caso in cui il creditore sia munito di una prova scritta e, quindi, proceda con decreto ingiuntivo, la mediazione non deve essere proposta prima del decreto ma dopo la prima udienza.

Questo è un ottimo momento per tentare una via d’uscita dall’impasse. È bene però sapere che, se l’accordo riesce, bisogna pagare una percentuale al mediatore.

Il decreto ingiuntivo

Quando tutti questi tentativi sono andati a vuoto, quand’anche il debitore non abbia dato dei segnali di voler pagare in modo dilazionato (cosa sicuramente preferibile rispetto a un giudizio), allora non resta che procedere per le vie giudiziali.

Qui, come anticipato, si possono profilare due soluzioni.

Se il creditore dispone di una prova scritta – come una fattura, un contratto, un ordine, un’ammissione di debito, ecc. – può rivolgersi al giudice e chiedergli che

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emetta un decreto ingiuntivo, senza necessità di convocare la controparte. Il decreto consiste in un ordine di pagamento che poi viene notificato al debitore tramite l’ufficiale giudiziario del tribunale. Il pagamento deve avvenire entro 40 giorni salvo che il decreto sia «provvisoriamente esecutivo» (come succede quando viene emesso a fronte di cambiali, assegni o promesse di pagamento).

A quel punto, il cliente può opporsi, sostenendo di non aver alcun debito, e in tal caso spetterà al creditore dimostrare l’esistenza del proprio diritto. Oppure pur lasciando decorrere inutilmente il termine di 40 giorni e così subire il pignoramento dei beni.

Il pignoramento

Se il debitore non dovesse pagare neanche con la notifica del decreto ingiuntivo è verosimile pensare che abbia poco da perdere. Perché, in questo caso, il creditore potrà pignorargli i beni e, se non troverà nulla, non avrà altre strade da percorrere.

Vero è che il debitore risponde delle obbligazioni non solo coi suoi beni presenti ma anche con quelli futuri: per cui il creditore potrebbe, di tanto in tanto, farsi vivo e diffidarlo, nella speranza di potergli pignorare uno stipendio, la pensione, il conto in banca e finanche la casa.

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