DELIBERAZIONE N. 487 DEL 23/04/2021
OGGETTO: CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA PER ATTIVITA' DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO.
Esercizi/o . Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget
- Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista
STRUTTURA PROPONENTE UOC A.A.G.G. e Legale
Il Dirigente Responsabile Fabio Andreasi Bassi
Responsabile del Procedimento Aura Albina Colaiuda
L’Estensore Anna Maria Pollioni Proposta n° DL-384-2021
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo
Data 23/04/2021
IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic
PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo
Data 22/04/2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 22/04/2021 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 22/04/2021 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
- allegato convenzione ifo/accademia di psicoterapia della famiglia pag.3
Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte- grazioni;
Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro- vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato con deliberazione n. 1254 del 02.12.2020 ed integrato con deliberazione n. 46 del 21.01.2021.
Premesso che l’art.3 della Legge n. 56/89 stabilisce che, ai fini della formazione profes- sionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia ri- conosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/98, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in al- meno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di forma- zione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagno- stica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
Considerato che l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia ha chiesto agli IFO, con nota prot. IFO n.3496 del 15.03.2021 di stipulare una Convenzione per lo svolgi- mento di attività di tirocini di formazione ed orientamento presso il Servizio di Psicologia degli IFO;
che presso gli Istituti sono presenti psicoterapeuti che svolgono servizi di psi- coterapia e di diagnostica clinica idonei alla funzione di tutor per gli specia- lizzandi,
Visto il parere favorevole della Direzione Sanitaria Aziendale, espresso con mail del 23.03.2021;
il parere favorevole della Responsabile del Servizio di Psicologia espresso con mail del 22.03.2021, nella quale è stato indicato che i tirocinanti saranno accolti nel numero massimo di n. 2 per anno,
Pag. 2 di 4
Tenuto conto che l'attività di tirocinio non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro tra gli spe- cializzandi e gli IFO e che nulla è dovuto tra le parti per lo svolgimento della predetta attività;
Rilevato altresì, che l’imposta di bollo è a carico dell’Accademia;
Atteso che fino alla fine della fase epidemica, i medici in formazione specialistica potranno accedere agli IFO solo dopo l’effettuazione di test molecolare per la ricerca del COVID-19 con esisto negativo.
Ritenuto pertanto, di stipulare la convenzione di cui trattasi;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stre- gua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
Propone
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- stipulare la convenzione tra gli I.F.O. e l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ed orientamento presso il Servizio di Psicologia degli IFO, secondo l’allegato al presente provvedimento di cui forma parte in- tegrante e sostanziale;
- di prendere atto che la suddetta convenzione avrà la durata di 4 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano ed il Servizio di Psicologia cureranno tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale Fabio Andreasi Bassi
Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019;
In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del 23.11.2016.
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA PER ATTIVITA' DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO.” e di renderla disposta.
Il Direttore Generale Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
Pag. 4 di 4