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Monopattini elettrici: tutte le regole e le sanzioni

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Academic year: 2022

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Monopattini elettrici: tutte le regole e le sanzioni

written by Carlos Arija Garcia | 01/09/2021

Caratteristiche e norme di comportamento per la guida di tutti i mezzi di micromobilità, compresi anche monowheel, segway e hoverboard.

È cronaca di tutti i giorni l’escalation di incidenti che vedono protagonisti i ragazzini a bordo di monopattini elettrici. Perché li comprano e li utilizzano subito senza nemmeno prenderci la mano, perché li chiedono ad un amico «tanto per provarlo e farmi un giro» o perché non conoscono le regole fondamentali del Codice della strada, da rispettare in ogni caso. C’è una normativa ben precisa sulle caratteristiche che devono avere questi veicoli per essere considerati a posto, sulle misure di sicurezza da adottare e sul comportamento di chi si mette alla guida. Sui monopattini elettrici, tutte le regole e le sanzioni devono essere ben chiare nella testa di chi si avventura ad utilizzare questo mezzo come alternativa all’auto o alla moto. Ecco, di seguito, una guida sintetica con tutto quello che bisogna sapere sui monopattini.

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Monopattini: quali caratteristiche devono avere?

I monopattini elettrici devono essere dotati di un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, vale a dire 500 W. La potenza risulta, in genere, dalla documentazione allegata dal costruttore e/o dalla marcatura impressa sul motore.

I principali requisiti tecnici richiesti dalla legge sono:

segnalatore acustico con le stesse caratteristiche previste per le biciclette, cioè con un suono percepibile ad almeno 30 metri di distanza;

regolatore di velocità con configurazione a 25 km/h, se in grado di superare i 20 km/h. Se il monopattino è utilizzato su aree pedonali, il regolatore di velocità deve essere configurabile in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h;

marcatura CE. Il certificato di conformità non deve essere per forza a bordo durante la circolazione ma ne può essere richiesta l’esibizione.

I monopattini non possono avere un sellino o un qualsiasi posto a sedere. In presenza di un sedile con altezza dal suolo superiore a 54 cm, il veicolo va considerato ciclomotore

Monopattini: dove possono circolare?

Va premesso che i monopattini elettrici vengono considerati dal Codice della strada come biciclette quando hanno un motore di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW e rispondono ai requisiti tecnici e costruttivi che vedremo in seguito.

Quanto ai luoghi in cui possono circolare, si tratta di:

strade urbane con limite di velocità di 50 km/h in cui è consentito il transito di biciclette;

strade extraurbane se è presente una pista ciclabile, ma solo all’interno della pista stessa;

aree pedonali urbane in cui è consentito il transito di biciclette.

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Trattandosi di veicoli a motore, è sempre vietata la circolazione dei monopattini elettrici sui marciapiedi o sugli spazi riservati ad altri veicoli o ai pedoni.

Monopattini: i documenti

La guida dei monopattini elettrici è riservata a chiunque abbia compiuto i 14 anni di età.

Non è necessaria la patente, nemmeno per i minorenni.

Non è richiesta l’assicurazione, almeno per il momento: è al vaglio del Parlamento, infatti, un decreto che prevede l’introduzione di una polizza obbligatoria sulla responsabilità civile, come ti abbiamo raccontato nell’articolo

“Monopattini elettrici: c’è obbligo di assicurazione?“.

Monopattini: le regole di comportamento

Chiunque si metta alla guida di un monopattino elettrico è obbligato a rispettare le seguenti norme di comportamento:

non superare la velocità di 25 km/h sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali (il nuovo decreto rivedrà questi limiti);

da mezz’ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, possono essere condotti solo a mano, se sprovvisti o mancanti dei dispositivi di illuminazione;

è vietato farsi trainare;

è vietato trasportare passeggeri, oggetti o animali;

è obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle rifrangenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto, per tutto il periodo di buio e durante il giorno se lo richiedessero le condizioni atmosferiche;

non è possibile guidare un monopattino affianco ad un altro, ma si deve procedere in fila indiana;

è obbligatorio reggere con entrambe le mani il manubrio, tranne quando deve essere segnalata la manovra di svolta. Non è consentito guidare con una sola mano per reggere con l’altra una borsa, un ombrello o altro;

il casco idoneo è obbligatorio al di sotto dei 18 anni. Per casco idoneo si intende quello che, ad esempio, è resistente allo scalzamento, ha una

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buona capacità di resistere agli urti e aderisce correttamente alla testa del conducente.

Monopattini: le sanzioni

La mancata osservanza di quanto sopra elencato comporta il rischio di sanzioni pesanti. Vediamole in base alle infrazioni.

Circolazione con monopattino elettrico di caratteristiche diverse a quelle richieste dalla normativa:

sanzione da 100 a 400 euro;

oppure sanzione di 70 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 200 euro se pagata entro 60 giorni.

È prevista anche la sanzione accessoria del sequestro del monopattino per confisca. In questo caso, però, la confisca è disposta solo per i monopattini elettrici con motore di potenza nominale continua superiore a 2 kW (cioè quattro volte il consentito), oppure motore termico di qualunque potenza. In tal caso, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Il verbale di sequestro (non avendo il monopattino un numero di telaio) deve riportare in modo dettagliato tutte le caratteristiche del mezzo, dalla marca al colore, al modello, ecc. Il monopattino può essere affidato alla custodia di chi lo sta conducendo, se ha i requisiti.

Trattandosi di un bene mobile non registrato, il suo possesso legittimo, salvo prova contraria, fa presumere un valido titolo di proprietà e, quindi, il verbale di sequestro si ritiene validamente notificato al proprietario quando è consegnato a chi lo conduce. Se l’infrazione viene commessa da un minorenne, e salvo prova contraria, il veicolo si considera di proprietà del genitore o tutore, che risponde dell’illecito.

Guida del monopattino con meno di 14 anni di età:

sanzione da 100 a 400 euro;

oppure sanzione di 70 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 200 euro se pagata entro 60 giorni.

Circolazione su strada urbana con limite di velocità superiore 50 Km/h oppure su strada extraurbana:

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sanzione da 100 a 400 euro;

oppure sanzione di 70 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 200 euro se pagata entro 60 giorni.

Superamento limite di velocità su strade particolari:

sanzione da 100 a 400 euro;

oppure sanzione di 70 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 200 euro se pagata entro 60 giorni.

Per il superamento della velocità massima consentita la violazione ricorre solo se la circolazione avviene sulla carreggiata e non si applica per la circolazione sulle piste ciclabili.

Circolazione senza avere (oppure senza avere in funzione), un dispositivo di segnalazione a luce anteriore bianca o gialla fissa (e/o posteriormente a luce rossa fissa e catadiottri rossi), quando le circostanze lo richiedono:

sanzione da 100 a 400 euro;

oppure sanzione di 70 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 200 euro se pagata entro 60 giorni.

Circolazione in doppia fila sia su carreggiata sia su pista ciclabile:

sanzione da 50 a 200 euro;

oppure sanzione di 35 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 100 euro se pagata entro 60 giorni.

Circolazione senza reggere il manubrio con entrambe le mani, pur non dovendo segnalare una manovra di svolta, o non tenendo libere mani e braccia:

sanzione da 50 a 200 euro;

oppure sanzione di 35 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 100 euro se pagata entro 60 giorni.

Circolazione di un minorenne senza casco:

sanzione da 50 a 200 euro;

oppure sanzione di 35 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 100 euro se pagata entro 60 giorni.

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Trasporto di persone, oggetti o animali:

sanzione da 50 a 200 euro;

oppure sanzione di 35 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 100 euro se pagata entro 60 giorni.

Traino di altri veicoli o di animali:

sanzione da 50 a 200 euro;

oppure sanzione di 35 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 100 euro se pagata entro 60 giorni.

Circolazione di un minorenne senza giubbotto o bretelle rifrangenti quando le circostanze lo richiedono:

sanzione da 50 a 200 euro;

oppure sanzione di 35 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 100 euro se pagata entro 60 giorni.

Intralcio alla circolazione da parte di conducente minorenne che, nonostante le circostanze lo richiedano, non porta il monopattino a mano:

sanzione da 50 a 200 euro;

oppure sanzione di 35 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure sanzione di 100 euro se pagata entro 60 giorni.

Norme per altri veicoli di micromobilità

Vengono considerati veicoli di micromobilità, oltre ai monopattini elettrici, anche:

monowheel: monoruota senza manubrio;

segway: due ruote con manubrio;

hoverboard: due ruote su barra trasversale senza manubrio.

Tutti questi veicoli:

devono essere conformi a tipologie e caratteristiche previste dalla legge;

non possono essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore;

devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva

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2006/42/CE;

il tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico;

se in grado di sviluppare velocità superiore a 20 km/h, devono essere dotati di regolatore di velocità in funzione di tale limite, nonché del limite di 6 km/h se circolanti in aree pedonali.

Dove possono circolare?

La circolazione di monowheel, segway e hoverboard è consentita solo nei Comuni in cui è operativa la sperimentazione e limitatamente a strade, piste o aree da essa disciplinate. In assenza di provvedimento comunale in tal senso, nessun dispositivo di micromobilità elettrica può circolare. Strade o aree in cui è ammessa la circolazione sono delimitate da apposita segnaletica verticale.

Norme di comportamento

Chi è alla guida di uno di questi dispositivi, deve osservare le seguenti regole di comportamento:

è vietato il trasporto di passeggeri o cose;

mantenere un andamento regolare ed evitare manovre brusche e acrobazie;

attenersi alle istruzioni d’uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore;

monowheel e hoverboard sono ammessi solo nelle aree pedonali (velocità massima: 6 km/h);

segway, oltre che nelle aree pedonali (velocità massima: 6 km/h), sono ammessi in percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili e zone e strade 30, a velocità massima di 20 km/h;

è vietata la circolazione in assenza di autorizzazione, o in difformità

i dispositivi possono essere guidati solo da utilizzatori maggiorenni oppure, nel caso di minorenni, essi devono essere titolari almeno di patente AM;

nelle ore notturne, e di giorno se le condizioni atmosferiche richiedono l’illuminazione, i veicoli, mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione, devono essere trasportati a mano;

mantenere la massima cautela quando una pista ciclabile si interrompe immettendosi o attraversando la carreggiata;

nelle aree pedonali, è vietato ogni comportamento che causi intralcio al

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transito normale degli altri pedoni. In queste aree, inoltre, è vietato superare i 6 km/h;

circolare in fila unica, se le condizioni lo richiedono, e mai affiancati in numero superiore a 2;

avere libero uso di braccia e mani;

reggere il manubrio almeno con una mano;

non trainare o farsi trainare;

evitare scarti o movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per gli altri utenti;

indossare giubbotto o bretelle rifrangenti quando si guida un segway su strade ricadenti in zona 30, o dove è prevista una velocità massima di 30 km/h, o su pista ciclabile.

Sanzioni

Circolare con monowheel, segway e hoverboard con caratteristiche non conformi alla legge o fuori sperimentazione comporta:

una sanzione da 100 a 400 euro;

oppure una sanzione di 70 euro se pagata entro 5 giorni;

oppure una sanzione di 200 euro se pagata entro 60 giorni.

È prevista anche la sanzione accessoria del sequestro del dispositivo per confisca. Questa è prevista solo se il dispositivo ha un motore di potenza nominale continua superiore a 2 kW oppure un motore termico. Il dispositivo sequestrato viene custodito negli uffici dell’accertatore, ovvero secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni, ovvero affidato alla custodia di altro soggetto, se idoneo, compreso chi lo sta conducendo.

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