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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

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(1)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

DELLA CONVENZIONE PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO

-

SVIZZERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

in vigore dal

1 gennaio 2022

(2)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

1

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

2

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

DELLA CONVENZIONE PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO

-

SVIZZERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

(in vigore dal 1 gennaio 2022)

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

A norma dei Titoli II, III, IV della Convenzione per la pesca nelle acque italo svizzere i Commissari fissano, di comune accordo, le seguenti disposizioni generali di applicazione all’esercizio della pesca nelle acque italo svizzere.

Art. 1

(Elenco degli attrezzi di pesca consentiti)

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Convenzione gli attrezzi di pesca professionali e

dilettantistici consentiti nelle acque italo svizzere sono quelli riportati come da elenco seguente:

a) Attrezzi di pesca professionali consentiti nelle acque del Lago Maggiore o Verbano (Tabella 2).

b) Attrezzi di pesca dilettantistica consentiti nelle acque del Lago Maggiore o Verbano (Tabella 3).

c) Attrezzi di pesca professionali consentiti nelle acque del Lago di Lugano o Ceresio (Tabella 5).

d) Attrezzi di pesca dilettantistica nelle acque del Lago di Lugano o Ceresio (Tabella 6).

Gli attrezzi non presenti nell’elenco e quindi nelle rispettive tabelle sono proibiti.

Art. 2

(Lunghezze minime dei pesci nei laghi)

Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, sono le seguenti:

Trota nel lago ... cm 40 Pesce persico ... cm 18 Salmerino ... cm 25 Persico trota ... cm 20 Coregone Lavarello ... cm 30 Lucioperca ... cm 40 Coregone Bondella ... cm 25 Carpa ... cm 30 Luccio ... cm 45 Tinca ... cm 30 Agone ... cm 20

Art. 3

(Specie protette vietate alla pesca)

• La pesca di alborella, temolo, pigo e anguilla nelle acque italo svizzere è vietata.

• Altri divieti o limitazioni di pesca potranno essere assunti secondo le procedure dei rispettivi Stati ai sensi del Titolo V della Convenzione.

Art. 4 (Periodi di divieto) a) Periodi di divieto nel Lago Maggiore o Verbano (Tabella 1).

b) Periodi di divieto nel Lago di Lugano o Ceresio (Tabella 4)

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

3 Art. 5

(Disposizioni per la pesca sul Fiume Tresa)

La pesca sul Fiume Tresa è disciplinata dalle disposizioni previste dal presente Regolamento al Titolo 4°.

Art. 6

(Reti consentite e sistemi di misurazione)

• l’uso di reti in monofilo è consentito esclusivamente quando lo spessore del filato sia di diametro superiore o uguale a 0,10 mm;

• l’uso di reti in tortiglia multifilo è consentito esclusivamente quando lo spessore dei filati sia di diametro superiore o uguale a 0,06 mm;

• la misura del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata.

• la misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca. Inoltre ai pescatori professionisti è proibito tenere in barca attrezzi consentiti in eccesso per numero e/o tipologia a quanto permesso per licenza o patente.

Art. 7

(Disposizioni per la pesca e modalità vietate o consentite integrative della Convenzione)

• I pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la misura minima, nonchè le specie ittiche proibite catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua con ogni possibile cura.

• I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di divieto della specie, nonchè i pesci catturati legittimamente che non abbiano raggiunto la misura minima prescritta, debbono essere messi in apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo famigliare.

• E’ vietato praticare la “pesca a strappo” con attrezzi armati con amo, cucchiaio, ancoretta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per “pesca a strappo” si intende l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l’apparato boccale.

• L’uso del guadino è permesso esclusivamente per estrarre dall’acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.

• Nelle acque soggette alla Convenzione, l’impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca che non appartengano alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano sono sempre vietati. E’ altresì proibito utilizzare come esca qualsiasi pesce soggetto a specifiche misure restrittive o di protezione. L’impiego di pesci vivi da utilizzare come esca è consentito esclusivamente con modalità d’uso che non pregiudichino il movimento del pesciolino solamente per gli attrezzi dilettantistici utilizzati per la pesca al traino, nonchè con la canna da pesca con o senza mulinello.

• Per pesca al traino si intende una tecnica di pesca sportiva in movimento che consiste nel navigare trainando mediante l’impiego di attrezzi specifici consentiti dal presente Regolamento una lunga lenza armata di amo o ami muniti di esche vive o artificiali.

• L’uso di apparecchi elettronici per il rilevamento dei pesci è consentito fino all’entrata in vigore del nuovo accordo tra i due Stati di modifica della Convenzione.

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

4 Art. 8

(Divieto della pesca dei gamberi)

• La pesca dei gamberi nelle acque italo-svizzere è sempre vietata. Tuttavia, al fine di conseguire la massima protezione del gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes), è consentita ai pescatori professionisti la cattura di specie di gambero di origine esotica. In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque comuni italo-svizzere, ma dovranno essere immediatamente uccisi fatta eccezione per le disposizioni del successivo capoverso.

• I pescatori professionisti che intendessero trasportare e commercializzare gamberi di origine esotica vivi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente. Tale autorizzazione dovrà essere nominativa e subordinata al rispetto di precise prescrizioni rivolte ad evitare la diffusione e la conseguente proliferazione di gamberi esotici nelle acque svizzere ed italiane.

Art. 9

(Limiti di cattura per la pesca dilettantistica)

Ciascun pescatore dilettante non può trattenere per ogni giornata di pesca più di:

• 15 capi complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui non più di 5 trote o salmerini;

• 50 capi di pesce persico;

• 5 capi di lucioperca.

• 2 capi di luccio.

Art. 10

(Orari di pesca con attrezzi dilettantistici)

La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del levare del sole.

Art. 11

(Abrogazione di disposizioni anteriori)

• Il Regolamento di Applicazione in vigore dal 2019 verrà abrogato al 31/12/2021.

• Nel presente Regolamento sono riportate in appendice le reti e gli attrezzi professionali non più utilizzati o proibiti a tempo indeterminato dalla Commissione italo svizzera per la Pesca.

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

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TITOLO 2°

DISPOSIZIONI PER IL LAGO MAGGIORE (VERBANO)

Tabella 1 – Periodi di divieto nel Lago Maggiore (Verbano).

Inizio e termine alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Specie Periodo di divieto

Trota nel lago ... dal 26 settembre al 20 dicembre Salmerino ... dal 15 novembre al 24 gennaio Coregone lavarello .. ... dal 15 novembre al 24 gennaio Coregone bondella ... dal 15 novembre al 24 gennaio Coregone sp. ... ... dal 15 novembre al 24 gennaio Luccio ... dal 15 marzo al 30 aprile Pesce persico ... dal 1° aprile al 31 maggio Lucioperca ... dal 1° aprile al 31 maggio Persico trota ... dal 1° maggio al 30 giugno Agone ... dal 15 maggio al 15 giugno Barbo ... dal 15 maggio al 15 giugno Carpa ... dal 1° giugno al 30 giugno Tinca ... dal 1° giugno al 30 giugno Alborella ... SPECIE PROTETTA Temolo ... SPECIE PROTETTA Pigo ... SPECIE PROTETTA Anguilla ... SPECIE PROTETTA

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

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Tabella 2 – Attrezzi professionali consentiti nelle acque del Lago Maggiore.

Attrezzo Specie di riferimento

Maglia Altezza massima

Lunghezza massima

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni 1. RETI VOLANTI (1)

1.1 Riadaresc Coregone lavarello

37 - 50 mm

150 maglie

750 metri Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 10 gennaio con maglia ≥40 mm e ad una distanza di almeno 200 metri dalla riva.

1.2 Reet de bundela

Coregone bondella

32-35 mm

150 maglie

750 metri (1000 metri dal 24/01 al

15/07)

Proibito durante il divieto dei coregoni.

La maglia 32-33 mm è consentita soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio per una lunghezza massima di 1000 metri. .

1.3 Reet da siluro

Siluro > 80mm 70 maglie

750 metri Valida fino al 31/12/2024 con le modalità di cui alla nota in coda alla presente tabella.

Proibito durante il divieto del lucioperca.

Durante il divieto della trota obbligo di posa ad almeno 200 metri da rive e foci.

2. RETI DA POSTA (1) 2.1 Riadaresc

reet de bundela

Coregoni Lucioperca

≥32 mm 150

maglie

500 metri

Proibito durante il divieto dei coregoni.

La maglia 32-33 mm è consentita soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio.

Lo sviluppo lineare della singola tesa o ancoraggio non può superare i 250 metri.

Durante il periodo di protezione del pesce persico obbligo di posa su fondali di profondità superiore a 20 metri e obbligo di ancorare la rete ad entrambe le estremità.

2.2 Gardonera Gardon 24-30 mm

150 maglie

150 metri

Consentita solo durante il divieto del persico.

Ogni gavitello o “segno” non può avere più di 3 metri di corda.

La rete deve essere sollevata dal fondo di almeno 4 metri e ancorata a partire dalla corona verso il largo perpendicolarmente alla riva.

3. RETI DA FONDO 3.1 Voltana Pesce

persico

25-28 mm

30 maglie

360 metri

Proibito durante il divieto del persico.

Durante il periodo di divieto del coregone obbligo di posare la rete a profondità comprese tra i 10 e i 45 metri.

3.2 Reet de bundela

Bondella 32-43 mm

75 maglie

500 metri

Proibito durante il divieto dei coregoni.

La maglia 32-33 mm è ammessa soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio.

Durante il periodo di protezione del pesce persico obbligo di posa su fondali di profondità superiore a 30 metri.

3.3 Reet de pes bianc

Lucioperca ≥48 mm 50 maglie

500 metri

Proibito durante il divieto del lucioperca.

Obbligo di posa su fondali superiori a 20 metri dal 15 al 31 marzo.

4. TREMAGLI 4.1 Tremaglio per persico

Persico Bottatrice

Gardon

25-28 mm

2 metri

250 metri

Proibito durante il divieto del pesce persico e dei coregoni.

4.2 Tremaglio per luccio

Luccio Lucioperca

≥45 mm 2

metri

250 metri

Proibito durante il divieto del luccio, del lucioperca e dei coregoni.

5. BERTOVELLI (2) Bertovello Specie

varie

- - Diametro

massimo 0,8 metri

Durante il periodo di protezione del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico, obbligo di posa a profondità superiori a 30 metri.

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

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(1) Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 1500 metri complessivi di reti della categoria “volante” e “da posta”.

Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo.

L’impiego dell’attrezzo denominato “Reet da siluro” deve essere considerato a titolo di sperimentazione temporanea e viene concesso mediante autorizzazioni nominali con validità annuale rilasciata dal Commissariato per la pesca del Proprio Stato. I pescatori intenzionati a partecipare alla sperimentazione sono tenuti ad annunciarsi al Commissariato per la pesca del proprio Stato entro il 10 dicembre dell’anno precedente. L’uso delle reti concesse dal provvedimento estensivo è vincolato alla raccolta e alla comunicazione dei seguenti dati per la rete in questione (anche in assenza di catture): data di posa, metri di rete posata, catture effettuate (separazione del pescato per specie, in kg), secondo le modalità definite dal Commissariato per la pesca del proprio Stato. Ad esclusione del primo anno di sperimentazione, il rilascio dell’autorizzazione alle pescate sperimentali con “reet da siluro” è sempre vincolato alla consegna al Commissariato per la pesca del proprio Stato dei dati delle pescate effettuate nell’anno precedente.

(2) Ciascun pescatore potrà avere contemporaneamente in posa un massimo di 10 bertovelli.

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

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Tabella 3 – Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago Maggiore.

ATTREZZO Specie di

riferimento

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni

Canna da pesca con o senza mulinello

Varie specie E’ consentito l’uso massimo di non più di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.

PESCA A TRAINA (1) Canna, con o

senza

downrigger con o senza derivatore (sideplaner)

Specie varie Consentite 6 canne per imbarcazione

Per una canna è consentito l’aggancio di un singolo derivatore e di una sola esca

Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm.

Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm.

Molagna (tirlindana da trota)

Trota Proibito durante la chiusura della pesca alla trota

Tirlindana Pesce persico Proibito durante il divieto del persico.

Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.

Cavedanera, cane (sia emerso

che sommerso)

Trota Consentito un massimo di:

- 8 esche in caso di utilizzo di una sola cavedanera (o cane);

- 6 esche per singolo attrezzo in caso di utilizzo contemporaneo di due cavedanere (o cani).

Proibito durante il divieto della trota.

CATTURA DI PESCI DA ESCA (2)

Bilancino Pesce da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 metri.

Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione.

Proibito da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dello spuntar del sole.

Nassetta Pesce da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.

Bottiglia Pesce da esca Nessuna specifica.

(1) Per quanto riguarda la pesca a traina (con molagna, cavedanera, tirlindana, canna da pesca) è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo.

(2) Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei “pesci da esca”, che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore.

Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

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Titolo 3°

DISPOSIZIONI PER IL LAGO DI LUGANO (CERESIO)

Tabella 4 – Periodi di divieto nel Lago di Lugano (Ceresio).

Inizio e termine alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Specie Periodo di divieto

Trota nel lago ... dal 26 settembre al 20 dicembre Salmerino ... dal 15 novembre al 24 gennaio Coregone lavarello .. ... dal 1° dicembre al 31 gennaio Luccio ... dal 15 marzo al 30 aprile Pesce persico ... dal 1° aprile al 31 maggio Lucioperca ... dal 1° aprile al 31 maggio Persico trota ... dal 1° maggio al 30 giugno Agone ... dal 15 maggio al 15 giugno Barbo ... dal 15 maggio al 15 giugno Carpa ... dal 1° giugno al 30 giugno Tinca ... dal 1° giugno al 30 giugno Alborella ... SPECIE PROTETTA Temolo ... SPECIE PROTETTA Pigo ... SPECIE PROTETTA Anguilla ... SPECIE PROTETTA

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

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Tabella 5 – Attrezzi professionali consentiti nelle acque del Lago di Lugano.

Attrezzo Specie di riferimento

Maglia minima

Altezza massima

Lunghezza massima

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni 1. RETI VOLANTI (1)

1.1 Riadaresc Coregone lavarello

≥ 40 mm 150 maglie

750 metri

Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 20 dicembre con maglia ≥50 mm e ad una distanza di almeno 100 m dalla riva.

1.2 Pantera Agone 28-37

mm

200 maglie

500 metri

Proibito durante il divieto dell’agone.

Ogni gavitello o “segno” non può avere più di 3 metri di corda.

2. RETI DA POSTA (1) 2.1 Riadaresc Coregone Lucioperca

≥40 mm 150

maglie

500 metri

Proibito durante il divieto dei coregoni, salvo la possibilità di utilizzarlo a partire dal 20 dicembre con maglia ≥50 mm e ad una distanza di almeno 100 m dalla riva.

Obbligo di posa a non meno di 100 metri dalla riva durante il divieto del lucioperca.

2.2 Pantera Agone Gardon

28-37 mm

200 maglie

500 metri

Proibito durante il divieto dell’agone e del coregone.

Ogni gavitello o “segno” non può avere più di 3 metri di corda.

Durante il divieto del persico la rete deve essere sollevata dal fondo di almeno 4 metri e ancorata ad entrambe le estremità a partire dalla corona verso il largo

perpendicolarmente alla riva 3. RETI DA FONDO

3.1 Voltana Persico 28–40 mm

100 maglie

500 metri

Proibito durante il divieto del persico.

Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

3.2 Antanella Luccio Lucioperca

Carpa Tinca

≥45 mm 70

maglie

500 metri

Proibito durante il divieto del luccio e del lucioperca.

Durante il periodo di divieto del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

4. TREMAGLI 4.1 Tremaglio per persico

Persico Bottatatrice

Gardon

28 – 40 mm

2 metri 500 metri

Proibito durante il divieto del pesce persico.

Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

4.2 Tremaglio per tinca

carpa luccio

Luccio Lucioperca

Tinca Carpa

≥45 mm 2 metri 500 metri

Proibito durante il divieto del luccio e del lucioperca.

Durante il periodo di protezione del coregone obbligo di posa a profondità superiori a 10 metri.

5. BERTOVELLI (2) Bertovello Specie

varie

- 2

metri

Diametro massimo 0,8 metri

Durante il periodo di protezione del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico, obbligo di posa a profondità superiori a 30 metri.

(1) Nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo, ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di 1000 metri complessivi di reti delle categorie “volante” e “da posta”. Per quanto riguarda le reti volanti ciascun pescatore potrà posare in acqua non più di due tese, nel rispetto del limite massimo di lunghezza di ciascun attrezzo.

(2) Ciascun pescatore potrà avere contemporaneamente in posa un massimo di 10 bertovelli.

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

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Tabella 6 – Attrezzi dilettantistici consentiti nelle acque del Lago di Lugano.

ATTREZZO Specie di

riferimento

Limitazioni stagionali e altre prescrizioni

Canna da pesca, con o senza mulinello

Varie specie E’ consentito l’uso massimo di due canne per pescatore, con un numero di esche complessivo non superiore a 10.

PESCA ALLA TRAINA (1) Canna, con o

senza

downrigger con o senza derivatore (sideplaner)

Specie varie Consentite 6 canne per imbarcazione.

Per una canna è consentito l’aggancio di un singolo derivatore e di una sola esca

Durante il divieto della trota, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza inferiore a 18 cm.

Durante il divieto del luccio, divieto di usare esche (sia naturali che artificiali) di lunghezza superiore a 18 cm.

L’utilizzo di canne con derivatore contemporaneamente all’utilizzo della cavedanera è vietato

Molagna (tirlindana da trota)

Trota Proibito durante la chiusura della pesca alla trota

Tirlindana Pesce persico Proibito durante il divieto del persico.

Consentito un massimo di 8 esche per tirlindana.

Cavedanera, cane (sia emerso

che sommerso)

Trota Consentito l’utilizzo di una sola cavedaneraa con un massimo di 8 esche.

Proibito durante il divieto della trota.

CATTURA DI PESCI DA ESCA (2)

Bilancino Pesce da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, il lato della rete non deve superare la lunghezza di 1,5 m.

Proibito l’uso radendo il fondo e a traino dell’imbarcazione.

Proibito da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima dello spuntar del sole.

Nassetta Pesce da esca La maglia deve essere compresa tra i 6 e gli 8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm.

Bottiglia Pesce da esca Nessuna specifica.

(1) Per quanto riguarda la pesca a traina (con molagna, cavedanera, tirlindana, canna da pesca) è stabilito il limite massimo cumulativo di 25 esche per imbarcazione, nel rispetto delle eventuali limitazioni di ogni singolo attrezzo.

(2) Il bilancino, la nassetta e la bottiglia possono essere utilizzati esclusivamente per la cattura dei “pesci da esca”, che devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore.

Gli esemplari di specie proibite così come le specie consentite catturate durante il periodo di divieto o che non raggiungono la misura minima devono essere immediatamente liberati.

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

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TITOLO 4°

DISPOSIZIONI PER IL FIUME TRESA

Art. 1

(Disposizioni per la pesca e modalità vietate)

Per le sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, il Fiume Tresa, ai fini della gestione del popolamento ittico, può essere classificato come un corso d’acqua con vocazione prevalente a ciprinidi. Tuttavia, in dipendenza dell’andamento stagionale e alle vicende climatiche annuali, il Fiume Tresa può accogliere anche un popolamento a salmonidi anche per il completamento degli impianti che ormai consentono il libero transito dei pesci tra i due laghi.

Art. 2 (Periodi di divieto)

La pesca è consentita durante tutto l’anno nel rispetto dei periodi di divieto per le singole specie ittiche.

Tali divieti sono così determinati: nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva e nel bacino artificiale stesso, valgono quelli stabiliti dal Regolamento di Applicazione per il Lago di Lugano; nel tratto a valle dello sbarramento della diga e fino alla foce, valgono quelli definiti dallo stesso Regolamento per il Lago Maggiore.

Nel caso della trota (qualsiasi specie), il periodo di divieto è fissato dal 30 settembre al 15 marzo per l’intero fiume, vale a dire dal ponte della Dogana di Ponte Tresa fino alla foce nel Lago Maggiore.

Art. 3

(Inizio e fine dei divieti)

I periodi di divieto per ciascuna specie ittica hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell’ultimo giorno.

Art. 4

(Attrezzi di pesca consentiti)

Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, la pesca è consentita esclusivamente con l’utilizzo di una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami.

Limitatamente al tratto compreso tra il Ponte della Dogana e la Chiusa di regolazione delle acque, è altresì consentita la pesca con gli attrezzi della categoria “Cattura di pesci da esca” (Bilancino, Nassetta, Bottiglia) secondo le modalità e le limitazioni previste nella Tabella 6 del presente Regolamento.

Art. 5

(Modalità di pesca vietate)

Su tutto il corso del fiume, compreso il bacino artificiale di Creva, è sempre vietato:

• l’impiego come esca di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo;

• ogni forma di pasturazione.

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

13 Art. 6

(Catture massime giornaliere)

Le catture massime giornaliere consentite per pescatore sono costituite da tre capi complessivi di Salmonidi, nonché da un massimo di 5 chilogrammi per le altre specie, fatta eccezione per la specie Rutilus rutilus (“gardon”). I limiti fissati possono essere superati solo nel caso di cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

Art. 7 (Pesca notturna)

Limitatamente al tratto compreso tra il Ponte della Dogana e la Chiusa di regolazione delle acque, è permessa la pesca notturna con una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami.

La pesca notturna è inoltre consentita, esclusivamente per anguilla e bottatrice, soltanto nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della diga di Creva fino al ponte di ferro in località Biviglione e nel bacino artificiale stesso.

Art. 8

(Specie protette e misure minime)

Non possono essere catturati e trattenuti esemplari delle specie sotto elencate con misure inferiori a quelle indicate per ciascuna di esse:

trota fario ... 24 cm persico trota ... 20 cm trota lacustre ... 40 cm lucioperca ... 40 cm salmerini ... 25 cm tinca ... 25 cm coregoni ... 30 cm carpa ... 30 cm luccio ... 45 cm barbo ... 20 cm pesce persico ... 18 cm

La pesca di alborella, temolo, pigo, anguilla e trota marmorata è vietata.

Art. 9 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato, si rimanda a quanto disposto nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel presente Regolamento di Applicazione, nonché nel Regolamento per le semine nelle acque italo-svizzere del 1° gennaio 2015.

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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

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TITOLO 5°

DESCRIZIONE E MODO D'USO DELLE RETI

Reti della categoria “BEDINA”

Rete sprovvista di un vero sacco, che viene però a formarsi per il modo in cui essa è usata. E' una rete verticale che porta in alto numerosi galleggianti disposti a circa 8 cm l'uno dall'altro. Ha maglie di differenti grandezze a seconda delle dimensioni dei pesci che si intendono catturare. La pesca viene effettuata disponendo la rete a cerchio, indi riavvicinandone il fondo sino a formare una specie di catino e, infine, sollevandola in barca.

Reti della categoria “VOLANTE”

Rete montata a mezza maglia che porta superiormente dei galleggianti che servono anche da segnali ed inferiormente degli anelli di metallo oppure della corda piombata. Si leva partendo da un solo capo.

Reti della categoria “DA POSTA”

(16)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

15 Rete di struttura identica a quella della categoria "volante", recante superiormente dei galleggianti che servono anche da segnali ed inferiormente degli anelli di metallo oppure della corda piombata. Si leva partendo da un solo capo. Viene ancorata o frenata, ma non può essere posta a fondo, bensì ad una altezza minima dallo stesso di 2 m.

Reti della categoria “DA FONDO”

Rete montata a mezza maglia che porta superiormente dei galleggianti di profondità ed inferiormente degli anelli o delle corde piombate che vengono a contatto con il fondo.

(17)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

16 Reti della categoria “TRAMAGLIO”

Il tramaglio è costituito da tre reti strettamente affiancate, di cui quella intermedia "molto ricca" e a maglie più strette. La rete porta superiormente dei galleggianti ed è zavorrata inferiormente; viene collocata a fondo a mezzo di una barca e levata a partire da un solo capo.

(18)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

17

APPENDICE

ATTREZZI DI PESCA PROFESSIONALI NON PIÙ UTILIZZATI O PROIBITI A TEMPO INDETERMINATO DALLA COMMISSIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

LAGO MAGGIORE

Nome o tipo Altri nomi in uso

Specie ittiche

Maglia minima in

mm (1)

Lunghezza massima in m (2)

Altezza massima in maglie o m

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura 1. Reti della categoria “BEDINA” (3)

Bedina Rialone Trota, Coregone

34 200 700

maglie

➢ Proibita durante il divieto dei coregonidi.

➢ Proibita durante il divieto della trota, fino ad una distanza di 100 m dai cartelli indicatori posti agli imbocchi e agli sbocchi dei fiumi o fino ai limiti fissati mediante gavitelli.

➢ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.

Bedina Riaa, Riaa d’agon

Agone 24-26 150 1050

maglie

➢ Proibita durante il divieto dell’agone, del pesce persico e dei coregonidi.

➢ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.

Bedina Bedina Alborella 10-13 120 1400

maglie

➢ Proibita durante il divieto della alborella.

➢ E’ sempre vietato l’uso da imbarcazione ancorata.

➢ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.

2. Reti delle categorie “VOLANTE” e “DA POSTA”

Volante e da posta

Pantera Agone 24-30 500 150

maglie

➢ Proibita fino a nuovo provvedimento perchè dannosa al popolamento a coregonidi.

Volante e da posta

Realino Alborella 10-13 120 400

maglie

➢ Proibita durante il divieto della alborella.

➢ L’ancoraggio è permesso ad almeno 50 m al largo della corona.

➢ Proibita da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dello spuntare del sole.

➢ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.

3. Reti della categoria “DA FONDO” (5) Rete da

fondo

Reet da agon

Agone 26-30 200 50

maglie

➢ Consentita esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre.

4. Reti della categoria “TRAMAGLIO” (6) Tramaglio Tremagina Alborella Mantello

120-300 Velo 10-13

25 1,0 m ➢ Proibita durante il divieto dell’alborella.

➢ Da usare solo al salto, singolarmente.

➢ Vietato l’uso in posa.

➢ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione, che potrà essere assunto previa verifica dell’avvenuto riequilibrio del popolamento di alborelle nel lago.

6. Attrezzi della categoria “SPADERNA”

Spaderna Lignola Anguilla, Tinca,

Pesce Persico

Con 300 ami per imbarcazione al massimo

➢ Proibita con l’esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico.

➢ Proibita a causa della protezione dell’anguilla.

10. Attrezzi della categoria “CANNA”

Lanzettera Lanzetera Alborella Con trenta lanzette al massimo. ➢ Proibita fino a nuovo provvedimento della Commissione.

(19)

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

18

APPENDICE

ATTREZZI DI PESCA PROFESSIONALI NON PIÙ UTILIZZATI O PROIBITI A TEMPO INDETERMINATO DALLA COMMISSIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

LAGO DI LUGANO

Nome o tipo Altri nomi in uso

Specie ittiche

Maglia minima in

mm (1)

Lunghezza massima in m (2)

Altezza massima in maglie o m

Limitazioni stagionali e locali o di altra natura 1. Reti della categoria “BEDINA”

Bedina ➢ Solo con autorizzazione speciale, che ne definisca anche le

caratteristiche.

2. Reti delle categorie “VOLANTE” e “DA POSTA” (3) Volante

e da posta

Varionera Alborella 10-14 500 7,5 m ➢ Proibita durante il divieto della alborella.

4. Reti della categoria “TRAMAGLIO” (5) Tramaglio Tramagin Alborella Mantello

120-300 Velo 6-10

50 1,0 m ➢ Vietato l’uso in posa. Da usare solo al salto, singolarmente.

➢ Proibita durante il divieto dell’alborella.

5. Attrezzi della categoria “SACCO”

Sacco Sac Bottatrice Di juta o grossa tela o altre fibre 7. Attrezzi della categoria “SPADERNA”

Spaderna Lignola Anguilla Persico Tinca, ecc.

Con 300 ami per imbarcazione al massimo

➢ Proibita con l’esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico.

➢ Proibita a causa della protezione dell’anguilla.

11. Attrezzi della categoria "CANNA"

Lanzettera Lanzetera Alborella Con trenta lanzette al massimo. ➢ Proibito fino a nuovo provvedimento della Commissione.

➢ Proibita durante il divieto della alborella.

➢ Consentita esclusivamente durante gli orari stagionali disposti dalle Autorità competenti dei due Stati.

Riferimenti

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