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Amministrazione e gestione a livello locale

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Academic year: 2022

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Amministrazione e gestione a livello locale

L'Amministrazione locale è suddivisa a livello provinciale e comunale, con competenze diverse per materie e livelli di scuola.

Alle Province sono attribuite le funzioni in materia di istruzione, limitatamente alla scuola secondaria di II grado. La Provincia è competente per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il dimensionamento della rete di scuole (istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole), le sospensioni delle lezioni in casi gravi e urgenti, costituzione, controllo e vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici e l'erogazione di servizi per agevolare il diritto allo studio (per esempio, il trasporto dalla scuola a strutture esterne per le attività sportive, agevolazioni per l'acquisto dei libri di testo, ecc.). Dl 1° gennaio 2015 le Province sono state trasformate in 'organi istituzionali d secondo livello' e sono state create dieci Città Metropolitane (legge 56/2014).

L'Amministrazione comunale, rappresentativa spesso di piccole comunità abitative e di limitati territori, è capillarmente diffusa sul territorio nazionale. I comuni agiscono per competenza propria e per delega delle Regioni o delle Province.

I comuni hanno funzioni specifiche per il funzionamento dei livelli preprimario, primario e secondario di I grado. In particolare, provvedono alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e

straordinaria degli edifici. Inoltre, si occupano dell'erogazione di servizi quali il trasporto alla sede scolastica, servizio di mensa gratuito o a prezzo ridotto a seconda delle condizioni economiche delle famiglie, concessione di buoni acquisto per i libri di testo, sussidi in denaro, ecc. Questa materia è regolata da norme generali stabilite dallo Stato e da leggi regionali. Inoltre, i Comuni sono competenti per l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole e dei piani di organizzazione delle reti scolastiche per i livelli di loro competenza. I piccoli Comuni sono talvolta riuniti, per la migliore gestione dei servizi, in consorzi, associazioni intercomunali e Comunità montane.

Sia le Province che i Comuni svolgono le funzioni a loro attribuite in materia di istruzione attraverso i relativi Assessorati all'istruzione.

Amministrazione e gestione degli istituti

Livello preprimario, primario e secondario

L'autonomia scolastica e il Piano triennale dell'offerta formativa

Le scuole dei livelli pre-primario, primario e secondario hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

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La forma ordinaria di organizzazione delle scuole fino al livello secondario di I grado, è l’istituto comprensivo. Gli istituti comprensivi sono unità amministrative che riuniscono una o più scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, allo scopo di garantire la continuità didattica

nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione. Ogni istituto comprensivo è gestito e amministrato da un solo dirigente scolastico. Gli istituti comprensivi acquisiscono l'autonomia quando sono costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Le scuole che non sono parte di istituti comprensivi acquisiscono autonomia se hanno una

popolazione prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni.

Tuttavia, le istituzioni scolastiche autonome di ogni livello, costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per quelle situate nelle zone geograficamente disagiate o caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici propri, e che le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome (leggi n. 111 e n. 183 del 2011).

Ogni scuola predispone il Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) che rappresenta il documento fondamentale costitutivo della identità culturale e progettuale della scuola stessa. Deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale e, contemporaneamente, deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.

le priorità del PTOF devono essere gli obiettivi legati al rafforzamento delle competenze linguistiche, artistiche, musicali, matematiche e scientifiche, sportive, di cittadinanza attiva, lo sviluppo di

competenze digitali. Inoltre, le scuole devono ritenere prioritari l’impulso all'alternanza scuola-lavoro, la lotta all'abbandono scolastico alle disuguaglianze di genere e alle discriminazioni. Nel piano sono comprese le iniziative di formazione per gli studenti come il primo soccorso e le iniziative di

formazione per il personale della scuola.

Il PTOF è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal dirigente scolastico ed è approvato dal Consiglio di istituto. Il PTOF ha durata triennale e può essere rivisto annualmente. Il PTOF deve essere reso pubblico dalle scuole e viene pubblicato sul Portale unico dei dati della scuola.

L'autonomia didattica e organizzativa permette alle scuole di adottare varie forme di flessibilità per adeguare il curricolo e i percorsi didattici alle particolari modalità di apprendimento degli alunni. Ad esempio, possono organizzare in modo flessibile l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline, definire unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione, organizzare attività per piccoli gruppi di alunni, anche di classi diverse, ampliare l'offerta formativa con discipline e attività facoltative che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Le scuole possono promuovere accordi di rete aventi a oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione, di acquisto di beni e servizi, scambio temporaneo di docenti consenzienti. Inoltre, singolarmente o collegate in rete, possono stipulare convenzioni con le Università statali o private ovvero con enti e associazioni o agenzie operanti sul territorio e accordi con associazioni del volontariato e del privato sociale.

Alle scuole autonome, infine, sono attribuite le funzioni di carattere amministrativo e contabile, con esclusione di quelle in materia di personale che sono di competenza ministeriale.

Negli istituti scolastici la direzione e la gestione sono tenute da vari soggetti e organi collegiali di cui

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fanno parte anche studenti e genitori. Tali organi e le relative funzioni sono descritte nel D.Lgs.

297/1994 e nel DPR 275/1999).

Dirigente scolastico (DS) e il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)

I capi di istituto delle istituzioni scolastiche alle quali è attribuita l'autonomia e la personalità giuridica assumono la denominazione di Dirigenti scolastici. Il Dirigente scolastico è il rappresentante legale della scuola, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, e dei risultati del servizio.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, al fine di organizzare l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa e di promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e

amministrative, il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti.

Per ulteriori dettagli sul reclutamento e le condizioni di servizio dei Dirigenti scolastici, si rimanda al capitolo 'Personale dirigente nell'educazione dell'infanzia e nell'istruzione scolastica'.

Il DS è coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) che è il responsabile amministrativo della scuola. Il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, nell'ambito delle direttive di massima impartite dal

dirigente dell'istituzione scolastica e degli obiettivi assegnati, coordinando il relativo personale.

Provvede direttamente al rilascio di certificazioni che non comportino valutazioni discrezionali, elabora progetti e proposte per il miglioramento della funzionalità dei servizi di competenza e cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni. Fa parte di diritto della Giunta esecutiva e del Consiglio di circolo o del Consiglio di istituto (vedi sotto).

Consiglio di Istituto

Il Consiglio di istituto è l’organo rappresentativo negli istituti comprensivi e nelle scuole secondarie.

Nelle residuali scuole che non fanno parte ancora di istituti comprensivi, questo organo collegiale prende il nome di Consiglio di circolo. Il Consiglio di istituto dura in carica tre anni ed è formato da rappresentanti eletti del personale insegnante e non insegnante, dei genitori e, nelle scuole

secondarie superiori, degli alunni. La composizione del Consiglio varia da 14 a 19 membri in base al numero di studenti iscritti, ossia se sono in numero superiore o inferiore a 500. Il Dirigente scolastico è membro di diritto. Il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori.

Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di gestione sugli aspetti economici e funzionali generali della scuola. Ha potere deliberante sulle seguenti questioni:

bilancio preventivo e il conto consuntivo e in ordine all’impiego dei mezzi finanziari;

adozione del regolamento interno che stabilisce le regole per l’uso dei servizi quali la biblioteca e altre attrezzature culturali, educative e sportive;

criteri per la pianificazione di attività extra-scolastiche e parascolastiche;

adattamento del calendario scolastico e criteri generali per l’adattamento dell’orario delle lezioni;

criteri generali per la creazione delle classi;

approvazione del Piano triennale dell'offerta educativa della scuola.

Il Consiglio esprime il proprio parere sull’andamento generale della scuola.

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Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è formato dagli insegnanti a tempo indeterminato e determinato di ciascuna scuola o istituto comprensivo. È presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Collegio dei docenti ha funzione decisionale su una serie di materie, fra cui:

elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), sulla base degli indirizzi generali, gestionali e amministrativi indicati dal Dirigente scolastico;

funzionamento didattico della scuola;

valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;

adozione dei libri di testo entro i limiti finanziari indicati dal Consiglio di istituto;

proposta, ove necessario, di opportune misure per il miglioramento dell’azione didattica.

Infine, presenta proposte al Dirigente scolastico in materia di formazione delle classi, orari delle lezioni e assegnazione dei docenti alle classi.

Consiglio di classe

Un altro organo di rappresentanza formato da inseganti, genitori e, in alcuni casi, studenti è il Consiglio di classe.

Nelle scuole dell'infanzia è chiamato consiglio di inter-sezione in quanto in questo tipo di scuole i bambini sono organizzati in sezioni e non i classi. Nelle scuole primarie si chiama consiglio di iner- classe. Gli organi di questi due livelli di istruzione sono costituiti dagli insegnanti di tutte le classi o sezioni di ogni scuola e da un genitore eletto per ogni classe o sezione.

Il Consiglio di classe per la scuola secondaria di I grado è composto da tutti i docenti della classe, da quattro rappresentanti dei genitori, eletti da e fra i genitori di tutti gli alunni della classe, e dal

Dirigente scolastico, che lo presiede o delega a tale funzione uno dei docenti della classe. Nella scuola secondaria di II grado sono presenti due rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei genitori sono ridotti a due.

La funzione principale dei consigli di classe è quella di agevolare i rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica e di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica.

I consigli svolgono importanti compiti di programmazione didattica e di valutazione periodica e finale degli alunni. In questo caso, si riuniscono senza la presenza dei rappresentanti degli studenti.

Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti viene istituito presso ogni scuola. La sua funzione è di esprimere il proprio parere in due casi:

sul servizio degli insegnanti durante il periodo di prova. In questo caso il comitato è integrato dal docente-tutor e non vede la presenza di genitori e alunni;

sulle richieste di reinserimento degli insegnanti che sono stati sottoposti ad azione disciplinare.

Infine, il Comitato valuta, a richiesta dei singoli insegnanti, il loro servizio per un periodo non superiore ai precedenti tre anni. Il Comitato è composto da quattro docenti e il dirigente scolastico.

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Le forme di partecipazione degli studenti

Oltre alla rappresentanza negli organi collegiali, gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, per realizzare il loro diritto alla partecipazione democratica alla vita della scuola. Le assemblee studentesche, che possono essere di classe o di istituto, costituiscono una occasione per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono costituire un comitato studentesco di istituto; questo può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249/1998 e DPR n.

235/2007) stabilisce i diritti e i doveri degli alunni.

Tra i diritti vi sono quelli a una formazione culturale e professionale qualificata, alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, alla libertà di apprendimento, a una valutazione

trasparente e tempestiva, al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

I principali doveri sono quelli della frequenza regolare, dell'assiduo assolvimento degli obblighi di studio, del mantenimento di un comportamento corretto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, dell'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Nel quadro dell'autonomia assegnata alle scuole, sono i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche a individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, nel rispetto del principio secondo cui i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e, pertanto, le sanzioni debbono essere sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Allo studente viene pertanto offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della Comunità scolastica. Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, può essere disposto in casi di gravi e ripetute infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni e deve essere adottato da un organo collegiale. Per reati particolarmente gravi, che violano la dignità e il rispetto delle persone o che mettono in pericolo l’incolumità delle persone, l’allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto, da parte del Consiglio di istituto, per periodi superiori a 15 giorni. Nel caso di recidiva o di reati gravissimi si può giungere anche all’allontanamento dalla comunità

scolastica fino al termine dell’anno scolastico e alla esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il relativo provvedimento può essere impugnato con ricorso a un organo di garanzia interno alla scuola, disciplinato dal regolamento dell'istituto, ma di esso devono far parte almeno un

rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e due rappresentanti dei genitori nella scuola secondaria di I grado. La decisione adottata dall'organo di garanzia interna non è definitiva, ma è impugnabile con reclamo al dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva.

A livello provinciale, la Consulta degli studenti, costituita da due studenti per ciascun istituto di istruzione secondaria superiore, ha il compito di assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le scuole della provincia e formulare proposte ed esprimere pareri all'Amministrazione

Scolastica, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali.

Infine, presso la Direzione Generale per lo studente del Ministero dell’istruzione, ha sede il Forum

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nazionale delle Associazioni studentesche, maggiormente rappresentative, che ha fra i propri compiti quelli di favorire il dialogo tra il Ministero e le realtà associative degli studenti, rappresentare le esigenze degli studenti, formulare proposte ed esprimere pareri sia su richiesta del Ministro sia di propria iniziativa.

Le forme di partecipazione dei genitori

Oltre alla rappresentanza negli organi collegiali, i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, per realizzare il loro diritto alla partecipazione democratica alla vita della scuola. Le assemblee possono essere di sezione, di classe o di istituto e possono parteciparvi, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti rispettivamente, della sezione, della classe o dell'istituto.

I genitori possono, di propria iniziativa e al di fuori delle istituzioni scolastiche, riunirsi in associazioni, in base a finalità educative, ideologiche, credo religioso e partecipare con la loro sigla alle elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali.

Infine, il Ministero dell'Istruzione ha istituito il Forum nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, con compiti analoghi a quelli del Forum delle Associazioni

studentesche. Il Forum si riunisce almeno tre volte all'anno, si dota di un regolamento interno e ha sede presso la Direzione Generale per lo Studente, che assicura il necessario supporto organizzativo e di segreteria.

Livello terziario

Le università e le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) hanno autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa. Sulla base della loro autonomia, gli istituti universitari e Afam emanano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio.

Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Nelle istituzioni dell'Afam, il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale per le materie di sua competenza, ossia per le collaborazioni e attività per conto di terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione.

Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione (salvo che per le materie la cui competenza è affidata al Direttore). È nominato dal Ministro entro una terna di soggetti designata dal Consiglio Accademico dell'istituzione, organo collegiale dell'istituzione composto dal Direttore e da

rappresentanti dei docenti e degli studenti.

Università

Al Rettore spetta la rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Egli è responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito e propone il documento di programmazione triennale di ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo.

Il Senato Accademico è l'organo competente a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; approva il regolamento e il codice etico di ateneo e può attivare, modificare o sopprimere corsi, sedi, dipartimenti e strutture dell’ateneo, oltre a proporre una mozione di sfiducia verso il Rettore. È costituito su base elettiva da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell’ateneo, ma sempre inferiore a 35. Ne sono membri il Rettore, una

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rappresentanza elettiva degli studenti e almeno due terzi da docenti di ruolo, un terzo dei quali direttori di dipartimento. Dura in carica un massimo di 4 anni e il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'università, nonché alla gestione del personale tecnico e amministrativo e

dell’indirizzo strategico; in particolare approva il bilancio dell'università. È composto da un numero massimo di 11 membri, inclusi il Rettore ed una rappresentanza elettiva degli studenti. La

designazione degli altri componenti avviene secondo modalità previste dallo statuto tra candidature individuate tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o con un alto livello di esperienza professionale. Il Consiglio e i suoi componenti durano in carica un massimo di 4 anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica 2 anni: il mandato è rinnovabile una sola volta.

Il Direttore generale è il vertice dell'apparato amministrativo e a esso compete la complessiva

gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo. Il Direttore generale partecipa al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. È scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Il rapporto di lavoro è a tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni e rinnovabile.

Il Nucleo di valutazione è un organismo composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all’ateneo. Si occupa della verifica della qualità e dell’efficacia dell'offerta didattica e dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti

Ogni Università è dotata di un proprio Statuto che prevede altri organi che si affiancano agli organi di governo dell'Ateneo.

I Dipartimenti sono organi finalizzati allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore.

Inoltre, sono istituite commissioni paritetiche docenti-studenti per la valutazione delle attività dei singoli dipartimenti.

Benché siano definiti in autonomia da ogni singola università, i principali organi di direzione e gestione generalmente sempre presenti sono:

il Consiglio di dipartimento, composto da docenti e ricercatori, dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e, obbligatoriamente, degli studenti e presieduto dal Direttore di

dipartimento;

il Direttore di dipartimento è scelto nell'ambito del corpo docente. Egli rappresenta il

Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; presiede il Consiglio di dipartimento e ne istruisce i lavori.

Ai Dipartimenti, si aggiunge la possibilità di creare strutture di raccordo per l'organizzazione

dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti. Le strutture di raccordo, nominate solitamente Scuole o Facoltà, hanno una loro struttura di gestione che include i Direttori dei Dipartimenti ad esse

afferenti, una rappresentanza del corpo docente e la presenza di rappresentanti degli studenti. Come per il Dipartimento, è prevista l'istituzione di una commissione paritetica docenti-studenti per il monitoraggio delle attività.

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