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Disservizio telefonico e risarcimento del danno morale

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Disservizio telefonico e risarcimento del danno morale

Autore: Redazione | 18/11/2020

Danno non patrimoniale per il mancato allaccio della linea telefonica o per l’omessa riparazione di un guasto: si può chiedere il risarcimento?

Anche se i giudici di primo e secondo grado continuano a riconoscere la possibilità di un risarcimento del danno morale da disservizio telefonico la Cassazione sposa interpretazioni più restrittive.

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A confermarlo è una recente ordinanza [1] con cui la Suprema Corte si è trovata ad analizzare il caso di un uomo che, dopo aver lasciato la propria compagnia telefonica per passare a un’altra, scontento di quest’ultima, aveva poi chiesto di ritornare col vecchio gestore. Anche questo, prima del ripristino dell’utenza, lo aveva fatto attendere ben dodici mesi. Di qui, la domanda nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno morale da disservizio telefonico. Secondo la Corte, però, non si tratta di un diritto risarcibile. Come mai? Cercheremo di fornire la risposta qui di seguito.

Quando il danno morale è risarcibile?

Con due famose sentenze gemelle del 2008, la Cassazione ha detto che i piccoli fastidi della vita quotidiana non possono costituire fonte di risarcimento del danno morale. Tale stretta è stata decisa per evitare il proliferare di infondate richieste di risarcimento, scaturite il più delle volte dalla fantasia degli avvocati.

In tale circostanza, le Sezioni Unite hanno chiarito che il risarcimento del danno morale si può pretendere solo in due casi:

quando vi è stata la violazione di un diritto costituzionale;

oppure in presenza di un reato.

Il risarcimento del danno morale per disservizio telefonico: sentenza Cassazione

Atteso che il disservizio telefonico non costituisce di certo un reato, bisogna allora verificare se, ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno morale, esso possa considerarsi come lesione di un diritto fondamentale della persona, protetto cioè dalla Costituzione.

Qualcuno ha sostenuto – ed è su questa costruzione che si basano le tesi sposate da alcuni giudici di pace e tribunali – che la connessione telefonica sarebbe attuazione della libertà di parola e di espressione. Ragion per cui la lesione di tale interesse determinerebbe la possibilità di ottenere il risarcimento del danno morale.

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Di diverso avviso è la pronuncia della Cassazione che abbiamo citato in apertura.

In parte, la tesi dell’utente sull’evoluzione nel tempo dei diritti della persona è corretta perché – spiega il Palazzaccio – tali diritti fondamentali «costituiscono senz’altro un catalogo aperto, sicché è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali (ad esempio, il diritto all’identità personale, alla riservatezza, e da ultimo del diritto all’identità digitale); così come all’opposto non è raro che diritti un tempo reputati inviolabili cessino, col tempo, di avere qualsiasi rilievo giuridico». Ciò non vuol dire, però, che tutte le volte in cui «la tecnica o gli usi facciano sorgere nuovi comodità, la pretesa di avvalersene assurga automaticamente al rango di diritto fondamentale della persona». Perché una «situazione giuridica soggettiva» si possa qualificare come diritto fondamentale della persona sono necessari due requisiti:

il primo è che tale diritto riguardi «la persona e non il suo patrimonio. La forzosa rinuncia al godimento di un bene materiale di norma non costituisce lesione di un diritto della persona», a meno che il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di «beni materiali essenziali quali l’acqua, il cibo, i farmaci». Ma l’uso di un telefono «ovviamente non è necessario alla sopravvivenza»;

il secondo requisito è che l’esercizio del diritto non possa essere impedito,

«senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano».

Non bisogna quindi confondere il diritto a comunicare, protetto certamente dalla Costituzione, col diritto a comunicare con un solo e determinato telefono, che invece non è tutelato dalla Costituzione.

Chiaramente, l’assenza di un risarcimento del danno morale non esclude la possibilità di un risarcimento del danno patrimoniale per chi riesce però a dimostrare una lesione del patrimonio (come potrebbe essere il professionista che, per via del distacco dell’utenza, non è riuscito a comunicare con i propri clienti) [2].

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Il risarcimento del danno morale per disservizio telefonico: altre sentenze

A favore della risarcibilità del danno morale per disservizio telefonico sono però numerose sentenze di merito (ossia di primo e secondo grado). Forniremo qui di seguito alcuni precedenti.

Liquidazione del danno da malfunzionamento di linea telefonica

A fronte dell’inadempimento contrattuale derivante da malfunzionamento di linea telefonica, il danno non patrimoniale patito dal fruitore del servizio di telefonia e Adsl appare, in concreto, di difficile quantificazione. Da qui la necessità di ricorrere, anche d’ufficio, a criteri equitativi per supplire all’impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Difatti, il ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno presuppone sempre che il pregiudizio economico lamentato sia certo nella sua esistenza ed è consentito al giudice in presenza di una impossibilità ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di provare l’esatto ammontare del danno.

Tribunale Crotone, 07/09/2020, n.735

In tema di guasto telefonico, il risarcimento del danno non patrimoniale richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, con la logica conseguenza che, in sua mancanza, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa.

Tribunale Crotone, 23/10/2019, n.9987

Il gestore (telefonico) risponde, a titolo contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c. ed a mente dell’art. 2 della Carta costituzionale, per il ritardo nella somministrazione del servizio o per i difetti di questa, senza potersi giovare di alcuna giustificazione.

Tale danno può essere quantificato, equitativamente, nel caso di specie in 1.600 Euro a titolo di danno patrimoniale e 800 Euro per le voci di danno non patrimoniale.

Giudice di pace Trieste, 06/09/2012

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Disconoscimento del danno morale da malfunzionamento di linea telefonica

Invece, contrarie alla tesi della risarcibilità del danno si annoverano le seguenti sentenze.

Deve essere escluso il risarcimento del danno esistenziale e di altre voci di danno non patrimoniale invocate dal ricorrente, titolare di una impresa, per il ritardo nella risoluzione dei problemi legati alla linea telefonica dell’azienda se manca la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale, attinente alla derivazione dell’evento lesivo dalla condotta inadempiente del gestore, e del nesso di causalità giuridica, ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa.

Cass. sent. n. 2358/2019

In materia di responsabilità civile, va escluso il risarcimento del danno esistenziale

“per l’estenuante situazione di disagio e ansia” causata dal dubbio di aver perso una telefonata importante sul telefono di casa a causa delle disfunzioni sulla linea dovute alla Telecom. Per la configurabilità di tale voce di danno non patrimoniale, infatti, è necessario uno “sconvolgimento esistenziale” e non, invece, uno “sconvolgimento dell’agenda”.

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2017, n.27229

Il gestore del servizio telefonico non risponde per danni non patrimoniali nei confronti della società attrice.

Tribunale Milano sez. XI, 22/01/2016, n.1028

In tema di ritardo nel trasferimento della rete telefonica di un’impresa da una sede ad un’altra il danno non patrimoniale di violazione del diritto costituzionale al lavoro ed alla libertà d’impresa non è risarcibile se l’interesse leso non ha rilevanza costituzionale, la lesione dell’interesse non è grave nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità e se il danno non è futile cioè non consiste in disagi o fastidi (nella specie il presunto danneggiato ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa avvalendosi di mezzi alternativi di comunicazione telefonica quali fax e internet).

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Tribunale Milano sez. XI, 04/12/2014, n.14527

In caso di disservizio telefonico, non è risarcibile il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto al tempo libero, in quanto lo stesso non ha natura di diritto fondamentale, essendo il suo esercizio rimesso all’esclusiva autodeterminazione della persona.

Cassazione civile sez. III, 27/04/2011, n.9422

Note

[1] Cass. ord. n. 17894/20. [2] Cass. sent. n. 2358/2019.

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