Indennità accompagnamento over 65: come ottenerla
Autore: Noemi Secci | 22/12/2020
Accompagno per anziani: come si valutano le condizioni di salute e l’inabilità per il diritto all’assegno.
L’indennità di accompagnamento [1], o accompagno, è una prestazione assistenziale erogata dall’Inps agli inabili (invalidi civili totali, nella misura del
100%) che hanno persistenti difficoltà a camminare senza l’aiuto di un accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza.
A differenza degli altri trattamenti di assistenza riconosciuti dall’Inps, come l’assegno per invalidi civili parziali e la pensione di inabilità civile, l’accompagno spetta anche agli over65, cioè una volta compiuta l’età pensionabile (attualmente pari, per la precisione, a 67 anni).
Ci si domanda, però, se per gli invalidi più anziani le condizioni sanitarie da verificare per il diritto alla prestazione siano le stesse previste per gli inabili che non hanno ancora compiuto l’età pensionabile: l’indennità accompagnamento over 65 come ottenerla?
Alla domanda ha risposto la Cassazione, con una nota sentenza [2] nella quale chiarisce quali accertamenti sanitari debbano essere effettuati agli invalidi civili totali che hanno compiuto l’età pensionabile.
In relazione a queste persone, bisogna innanzitutto premettere che l’invalidità non può essere intesa come riduzione della capacità di lavoro, non essendo più l’interessato in età lavorativa, ma è da intendersi come riduzione della capacità di svolgere le funzioni ed i compiti propri dell’età.
Il diritto all’indennità di accompagnamento è in ogni caso slegato dalla prova dei mezzi: nessun limite di reddito deve essere verificato in capo all’inabile o ai suoi familiari. L’importo dell’indennità, per il 2021, è pari a 522,10 euro mensili. Ma procediamo con ordine
Requisiti personali per l’indennità di accompagnamento
Il beneficiario dell’assegno di accompagnamento può essere:
cittadino italiano;
cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza;
cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno.
L’interessato deve inoltre avere residenza stabile e abituale sul territorio nazionale Per il diritto all’indennità di accompagnamento, l’interessato deve essere riconosciuto invalido civile totale, ossia nella misura del 100%, per minorazioni fisiche o psichiche e deve risultare non autosufficiente.
La non autosufficienza per il diritto all’accompagno risulta verificata se l’interessato non è in grado permanentemente di compiere in modo autonomo, cioè senza assistenza, gli atti quotidiani della vita, o di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.
Ma come devono essere valutate, nel dettaglio, le condizioni di salute, in relazione ai disabili più anziani?
Valutazione dell’invalidità per gli over 65
Se l’invalido ha compiuto l’età pensionabile, attualmente e sino al 31 dicembre 2022 pari a 67 anni, oppure se non è ancora in età lavorativa, cioè non ha compiuto 18 anni, la legge dispone una diversa valutazione dell’invalidità, che non deve essere più intesa come riduzione della capacità lavorativa.
Nello specifico, la legge [3] prevede, per queste categorie, il riconoscimento dell’invalidità qualora vi siano persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.
Per il diritto all’indennità di accompagnamento, deve comunque essere verificato il requisito della non autosufficienza.
Valutazione della non autosufficienza per gli over 65
Come osservato, l’assegno di accompagnamento è attribuito dall’Inps all’invalido civile nella misura del 100% riconosciuto anche non autosufficiente.
A differenza di quanto osservato per il riconoscimento dell’invalidità (legata, in relazione a coloro che hanno compiuto l’età pensionabile, non alla capacità lavorativa, ma alla capacità di svolgere compiti e funzioni propri dell’età), la valutazione della non autosufficienza avviene allo stesso modo per gli over 65
(attualmente da intendersi quali over 67) e per coloro che sono ancora in età lavorativa.
Bisogna infatti verificare:
l’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
in alternativa, l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua.
Che cosa succede se il beneficiario dell’accompagnamento è ricoverato?
Se il beneficiario dell’accompagno risulta ricoverato gratuitamente in un istituto a carico dello Stato, l’indennità è sospesa.
Rilevano però soltanto le seguenti situazioni:
periodi di ricovero pari o superiori ai 30 giorni [4]; il day-hospital non è considerato ricovero;
ricovero in cui la retta-base sia a totale carico di un ente o struttura pubblica, anche se il paziente o i familiari effettuano dei versamenti supplementari al fine di ottenere un migliore trattamento.
La Cassazione [5] ha precisato che il ricovero incompatibile con l’indennità di accompagnamento deve intendersi come limitato ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione della degenza temporanea in strutture pubbliche ospedaliere.
In altri termini, l’accompagno spetta all’invalido civile totale anche durante il ricovero in ospedale, qualora la struttura non fornisca tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.
Come si chiede la visita per il riconoscimento dell’accompagnamento?
Per ottenere l’assegno di accompagnamento, è indispensabile il riconoscimento dei
requisiti sanitari dell’inabilità e della non autosufficienza. La procedura è unica:
l’interessato, dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, deve accedere, con le proprie credenziali Spid, al sito web dell’Inps ed al servizio “Domanda d’invalidità”. In alternativa, può chiamare il call center Inps o utilizzare i servizi degli enti di patronato.
Il richiedente, per il riconoscimento dei requisiti sanitari, deve poi sottoporsi alla visita, o accertamento sanitario, presso la competente commissione medica per la valutazione dell’invalidità.
Contestualmente alla domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari, o successivamente, per ottenere l’accompagno l’interessato può inviare all’Inps il modulo AP70 “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
In caso di conferma con apposito verbale, da parte della commissione medica, delle condizioni sanitarie per il diritto all’assegno, il trattamento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità e della non autosufficienza.
Per approfondire: Domanda invalidità, accompagnamento, legge 104.
Note
[1] L. 18/1980. [2] Cass. sent.12521/2009. [3] Art. 6 D.lgs. 509/1988. [4] Inps messaggio 18291/2011. [5] Cass. sent. n. 18437/2006 e n. 2270/2007.