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Buoni postali del defunto: come si riscuotono?

written by Chiara Samperisi | 16/04/2018

In caso di morte dell’intestatario i buoni postali cadono in successione:

gli eredi hanno diritto al rimborso una volta espletata la pratica successoria

I buoni fruttiferi postali spesso rappresentano una buona parte dei risparmi che una famiglia ha accumulato nel corso degli anni. Uno strumento di risparmio e investimento importante che ha sempre riscosso un discreto successo in considerazione della garanzia della restituzione del capitale a fronte di un rendimento comunque interessante.

A differenza di molti altri strumenti finanziari, i buoni fruttiferi postali (Bfp) sono un’esclusiva delle Poste Italiane. Si tratta, infatti, di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I buoni postali, pertanto, sono garantiti direttamente dallo Stato e vengono collocati presso gli uffici delle Poste Italiane. I buoni postali sono strumenti finanziari equiparabili ai Buoni del Tesoro ma, a differenza di questi ultimi, la cui oscillazione sul mercato può comportare dei rischi per l’investitore, sono sicuri perché sono sempre rimborsati al loro valore nominale: in altre parole, il capitale versato viene sempre restituito.

Ora, nonostante costituiscano uno strumento di risparmio e investimento pensato

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per le famiglie, le procedure di successione non sono affatto semplici. Vediamo, dunque, più nel dettaglio come riscuotere i buoni postali del defunto.

Riscossione buoni postali del defunto:

come si fa?

I buoni postali, come ogni rapporto patrimoniale, rientrano nella successione così come tutti gli altri beni del defunto. Per poter riscuotere i buoni fruttiferi postali di un defunto si devono presentare:

il certificato di morte del defunto;

i documenti che riguardano l’apertura della successione;

la dimostrazione del diritto degli eredi alla successione attraverso la presentazione del testamento (o del verbale di pubblicazione del testamento) o la certificazione che comprovi il legame di parentela con il defunto anche tramite presentazione dell’atto notorio.

Nel caso gli eredi siano più di uno, dovranno essere convocati tutti per subentrare nei diritti del defunto.

Riscossione buoni postali del defunto: la documentazione

Per chiedere il rimborso dei buoni fruttiferi postali caduti in successione, è necessario compilare il modulo apposito fornito dalle Poste e rintracciabile in forma cartacea presso qualunque ufficio o scaricabile dal sito internet di Poste Italiane.

Il modulo ricorda, inoltre, che gli aventi diritto devono chiedere di aprire una pratica di successione interna alle poste italiane, corredata dai seguenti documenti:

estratto dell’atto di morte: sono necessarie le generalità del defunto, la data, il luogo in cui è avvenuto il decesso, indicazione dello stato civile, ultimo domicilio, ultima residenza, indicazione del nominativo del coniuge;

atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi tutti gli eredi legittimi e le loro generalità;

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verbale di pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto in copia conforme all’originale o, nel caso di testamento pubblico, copia conforme all’originale dell’atto pubblico nel caso di successione testamentaria;

copia di un documento di identità dei soggetti che presentano domanda di rimborso;

copia di un documento di identità e del codice fiscale dei soggetti che hanno diritto al rimborso e/o dei soggetti che li rappresentano legalmente;

dichiarazione di successione (mod. 4).

Anche ai fini della presentazione dell’atto notorio, Poste italiane dispone di appositi modelli prestampati.

La domanda di rimborso sarà valutata dall’Ufficio Postale, nella persona del Direttore che, a seguito dell’approvazione, avvierà la procedura di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali.

Riscossione buoni del defunto: il caso della cointestazione

Il decesso del cointestatario di un buono postale determina il blocco del rimborso da parte di Poste Italiane. Nel caso in cui i buoni postali siano cointestati, cioè siano stati sottoscritti da più persone, le Poste bloccano il loro rimborso fintantoché non si siano completate le pratiche successorie come sopra descritte.

In realtà la prassi di bloccare il rimborso nel caso di buono cointestato con pari facoltà di rimborso è stata da più parti criticata. Sul punto leggi Buono Postale con Pfr: rimborsabile a vista. Infatti, in questa ipotesi, ogni cointestatario dovrebbe poter richiedere (ed ottenere) autonomamente il rimborso dell’intera cifra. Invero la clausola Pfr attribuisce al possessore del titolo un diritto esercitabile in modo autonomo, fatta salva la facoltà degli eredi di chiedere giudizialmente (ove la pretesa sia fondata) la restituzione della propria quota nei confronti di chi l’abbia integralmente riscossa. In altre parole, la successione degli eredi di uno dei cointestatari non può escludere o limitare i diritti dei terzi come pure quelli del contitolare superstite (che ben potrebbe, tra l’altro, non essere un erede), il quale ha pieno diritto di ottenere dalle poste il rimborso del titolo in modo del tutto

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autonomo.

Eppure non sempre è così facile.

Infatti, mentre la clausola detta di pfr non incontra limitazioni quando tutti i cointestatari sono in vita, è prassi frequente di Poste Italiane negare il rimborso quando uno di loro sia deceduto. In altre parole, in caso di decesso di uno dei titolari, la clausola di pari facoltà di rimborso diventa inefficace.

La questione è stata oggetto di ampio dibattito, ma la giurisprudenza sembra essersi schierata dalla parte del cittadino: la Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto illegittima la condotta delle Poste Italiane che, pur in presenza della clausola “Pfr”, neghi il rimborso del buono ad uno dei titolari [1]. E anche la Corte d’Appello di Milano con una recente sentenza [2] ha sostenuto che «ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi in data antecedente all’entrata in vigore del D.M. del 19.12.2000 debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto».

Dello stesso avviso anche il Tribunale di Verona [3] che ha dato ragione al titolare del buono, asserendo che la somma investita in buoni fruttiferi postali con clausola “Pfr”, dopo la morte di uno dei cointestatari, va liquidata all’altro in uno agli interessi maturati. E ciò anche se quest’ultimo non presenta la dichiarazione di successione né la quietanza degli eredi del defunto contitolare del buono. In particolare, nel caso di specie, il giudice ha considerato sufficiente una semplice autocertificazione.

Quanto sostenuto dalla giurisprudenza è pienamente in linea con quanto affermato dalla legge a proposito dei titoli garantiti dallo Stato, i quali non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione.

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Buoni postali: vanno indicati nella dichiarazione di successione?

I buoni postali non concorrono a formare l’attivo ereditario e pertanto non scontano alcuna imposta di successione. Pertanto, in caso di decesso dell’unico intestatario del buono fruttifero postale, gli eredi non avranno alcun obbligo di menzionare il titolo nella dichiarazione di successione. Infatti, secondo il testo unico delle successioni non rientrano nella dichiarazione di successione, tra gli altri i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge [4].

Riferimenti

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